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Circolare numero 100 del 22-9-2006.htm

  
Trasmissione telematica della denuncia aziendale (D.A.): aziende agricole assuntrici di manodopera  ( co. 7 e 8, art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81).   

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Presidio Unificato

Previdenza Agricola

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 22 Settembre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  100

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Trasmissione telematica della denuncia aziendale (D.A.): aziende agricole assuntrici di manodopera  ( co. 7 e 8, art. 01 D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81).

 

SOMMARIO:

  1. Premessa
  2. Soggetti abilitati alla trasmissione telematica
  3. Modalità operative per il rilascio del PIN
  4. Adempimenti delle Sedi

 

 

1.            Premessa

 

I co. 7 e 8, art. 01 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 sanciscono l’obbligo per i datori di lavoro del settore agricolo,  che occupano operai a tempo determinato e indeterminato, dell’invio telematico  delle denunce aziendali ex art. 5 D.lg. 11 agosto 1993, n. 375.

Per i contenuti della norma e i tempi relativi all’invio si rimanda a quanto disposto con circolare 88/2006.

Si ricorda che nella predetta circolare, come precisato dal co. 10, secondo periodo dell’art. 01 del decreto legge in interesse, i datori di lavoro possono inviare la modulistica in proprio conto o avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

 

 

2.            Soggetti abilitati alla trasmissione telematica.

 

Attualmente per poter effettuare la trasmissione telematica gli utenti devono essere in possesso di un PIN (Personal Identification Number - codice segreto identificativo -) valido rilasciato dall’Istituto e della abilitazione al singolo servizio di trasmissione.

La richiesta del PIN e di abilitazione al singolo servizio di trasmissione telematica deve essere avanzata dall’utente interessato o dall’intermediario alla Sede INPS competente, che deve rilasciarlo a vista.

 

Resta inteso che gli utenti in possesso di PIN, già abilitati alla trasmissione per via telematica del DMAG, sono automaticamente abilitati anche alla trasmissione della denuncia aziendale (D.A.).

 

2.a Datori di lavoro.

 

I datori di lavoro che intendono trasmettere in proprio conto la denuncia aziendale devono chiedere l’abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali ; a tal proposito si ricorda che possono chiedere l’abilitazione anche i legali rappresentanti delle aziende o soggetti delegati dai titolari (propri dipendenti).

 

2.b Intermediari incaricati dai datori di lavoro.

 

Come precisato con circolare 32/2004 idatori di lavoro, per la trasmissione delle denunce, possono avvalersi dei soggetti  abilitati a svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Tali soggetti sono:

 

- i professionisti iscritti negli albi dei consulenti del lavoro, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e degli avvocati;

- le associazioni e le società semplici costituite fra professionisti di cui al punto precedente per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (studio associato). Si precisa che potrà essere abilitato il singolo professionista e non lo studio;

- le associazioni di categoria. Si procederà all'abilitazione del responsabile dell'associazione a livello locale;

- le società commerciali di servizi contabili (CED) aventi le caratteristiche di cui alla circolare del Ministero del Lavoro n. 14 del 15 marzo 2000 ed alla lettera circolare del 13 novembre 2003, Prot. 1665. Si procederà all'abilitazione del responsabile del CED stesso.

- i soggetti indicati nel D.lg. 10 settembre 2003, n. 276, art. 31, quali le società

capogruppo di gruppi di impresa e i consorzi o società consorziate delegate ad eseguire gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.  L’abilitazione avverrà nei confronti del titolare o del legale rappresentante delle società in questione.

 

Gli intermediari possono chiedere l’abilitazione presentando la richiesta presso una qualsiasi sede dell’INPS, indipendentemente dalla ubicazione territoriale dei datori di lavoro per i quali effettueranno la trasmissione delle denunce aziendali.

 

 

3.               Modalità operative per il rilascio del PIN e/o richiesta abilitazione al servizio trasmissione telematica D.A.

 

La richiesta di abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle Denunce Aziendali dovrà essere avanzata, dai soggetti aventi titolo, utilizzando l’allegato modulo ( All.1).

 

In particolare, il modulo (All.1) dovrà sempre essere completo dei dati personali del richiedente e dei dati relativi alla entità (Datore di lavoro, Associazione di Categoria, CED, ecc. ecc.) di appartenenza, per conto della quale intende operare.

 

Gli intermediari, così come definiti al punto 2.b, devono altresì presentare, unitamente alla richiesta di abilitazione al servizio, una dichiarazione che autocertifichi l’elenco (con indicazione del Codice Fiscale e Denominazione Anagrafica) dei soggetti che hanno rilasciato loro delega alla trasmissione delle denunce DA.

 

 

4.               Adempimenti delle Sedi.

 

Le Sedi dovranno tenere in evidenza le richieste di abilitazione al citato servizio, complete della  autodichiarazione prevista al punto 3), avanzate dai soggetti che trasmettono per conto terzi (soggetti definiti al punto 2.b).

 

 

 

                                                                                   Il Direttore Generale

                                                                                              Crecco

 

Allegato N.1