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DIREZIONE CENTRALE PER
I CONTRIBUTI
Circolare n. 27.
AI DIRIGENTI CENTRALI E
PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Regolamenti C.E.E. relativi agli accordi sulla
pesca tra il governo della Repubblica del Senegal
e la Comunita' Europea: precisazioni sul regime di
sicurezza sociale dei marittimi locali imbarcati
sulle navi da pesca battenti bandiera italiana.
DIREZIONE CENTRALE PER
I CONTRIBUTI
Roma, 25 gennaio 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 27. PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Regolamenti C.E.E. relativi agli accordi sulla
pesca tra il governo della Repubblica del Senegal
e la Comunita' Europea: precisazioni sul regime di
sicurezza sociale dei marittimi locali imbarcati
sulle navi da pesca battenti bandiera italiana.
Con la circolare n. 275 del 3 dicembre 1991 sono state
impartite istruzioni in merito all'attuazione dei Regola-
menti comunitari che hanno recepito gli accordi sulla pesca
intervenuti tra Comunita' Economica Europea e Paesi terzi,
ai fini della determinazione del regime di sicurezza sociale
applicabile ai marittimi dei paesi extracomunitari, imbar-
cati, in esecuzione dei Regolamenti stessi, sulle navi da
pesca battenti bandiera italiana, sulla base di quanto
disposto in proposito dal Ministro del lavoro.
Le istruzioni impartite con detta circolare restano
confermate, con la sola eccezione per i marittimi della
Repubblica del Senegal.
Per quanto riguarda questi ultimi, infatti, il Mini-
stero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha comunicato
che in data 15 settembre 1993 la Commissione CEE ha fornito
l'interpretazione autentica dell'art. 2 dell'accordo di
pesca CEE-Senegal, approvato con Regolamento n. 2212/80 del
Consiglio,nel senso di ritenere applicabili le norme di
sicurezza sociale senegalesi ai marittimi locali imbarcati
su pescherecci comunitari in esecuzione dell'accordo mede-
simo.
La Commissione, infatti, atteso che "l'art. 2 del detto
accordo stipula che i pescherecci della Comunita' devono,
per quanto riguarda le disposizioni che non sono specifica-
mente elencate nell'accordo ed i suoi allegati, conformarsi
al codice della pesca marittima nonche' alle altre leggi e
regolamenti in vigore in Senegal", conclude: "ne risulta che
sin dall'applicazione del primo accordo (nel 1980), gli
armatori comunitari, e dunque quelli italiani, devono
conformarsi, al momento del rilascio del permesso di pesca,
alla regolamentazione decretata dalla Repubblica del
Senegal, in materia d'imbarco di marittimi locali e del
regime sociale da applicare."
La stessa Commissione ha inoltre aggiunto che "queste
disposizioni, che sono applicate senza interruzione dal
1980, sono state mantenute e chiarificate, con l'accordo
delle autorita' senegalesi, all'occasione della negoziazione
dell'ultimo protocollo attualmente in vigore".
Detto protocollo, recepito nel Regolamento CEE n.
2296/93 del 22.7.1993, pubblicato sulla G.U. delle Comunita'
europee n. 212 del 23.8.1993, in vigore per il periodo dal
2.10.1992 al 1 .10.1994, contiene, sotto l'allegato al
protocollo stesso, l'indicazione espressa del criterio
enunciato dalla Commissione al punto 3 del paragrafo "D".
In applicazione del Regolamento sopra richiamato e
delle precisazioni fornite dalla Commissione delle Comunita'
Europee sui precedenti accordi di pesca Senegal-CEE, le
ditte armatoriali di navi da pesca battenti bandiera ita-
liana, che operano ovvero hanno operato in acque senegalesi,
in base ai predetti accordi, sono tenuti a regolarizzare,
per il periodo dal 1980 in poi, la posizione contributiva
dei marittimi locali, secondo i criteri e la procedura
fissata nella circolare n. 275 del 3.12.1991, relativamente
a tutti i periodi di imbarco resi dai marittimi stessi, in
qualita' di membri dell'equipaggio, sulla base di licenze di
pesca rilasciate dalle competenti Autorita' senegalesi, in
attuazione di detti accordi e, quindi, nei periodi di
vigenza degli accordi stessi.
La regolarizzazzione contributiva - da operarsi secondo
le procedure in vigore - deve essere effettuata entro il
giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di Amministrazione del 26.3.1993, approvata
con DM 7.10.1993 (vedi circolare n. 292 del 23.12.1993).
Al fine di facilitare l'applicazione da parte delle SAP
delle istruzioni sopra impartite, si riportano gli estremi
degli accordi CEE-Senegal in materia di pesca, nell'ordine
di cui alla tavola sinottica riportata sotto l'allegato 3
della circolate 275/1991, i cui dati, per quanto concerne il
Senegal, devono intendersi sostituiti da quelli appresso
indicati:
------------------------------------------------------------
Reg.to/ Periodo di appli- Legislazione G.U.CEE-Ser.L
/Acc.do cazione
------------------------------------------------------------
Reg.2212/80 1.9.80-15.1.84 Senegal 226/29.8.80
37/8.2.84
Accordo 16.1.84-15.1.86 " " 361/31.12.85
Accordo 1.10.86-28.2.88 " " 295/20.10.87
Reg.1493/88 29.2.88-28.2.90 " " 127/20.5.88
137/2.6.88
Reg.420/91 1.5.90-30-4-92 " " 208/7.8.90
53/27.2.91
Reg.2296/93 2.10.92-1.10.94 " " 212/23.8.93
-----------------------------------------------------------
Per la regolarizzazione delle contribuzioni riscosse
dalle Casse marittime, le ditte armatoriali dovranno pren-
dere diretto contatto con la Cassa competente, producendo,
per le contribuzioni INPS dalla medesima riscosse, la copia
autenticata della stessa documentazione esibita alla SAP,
come precisato nella citata circolare n. 275 del 3.12.1991.
Poiche' si presume che le aziende si siano gia' atte-
nute in gran parte, al criterio interpretativo formulato in
materia dalla Commissione CEE, si ritiene che siano del
tutto marginali i casi in cui per i marittimi locali debba
procedersi all'annullamento della relativa posizione assi-
curativa e i casi in cui a detti marittimi siano state
erogate prestazioni italiane, anche da parte della compe-
tente Cassa Marittima.
Ove si rilevi l'erogazione di prestazioni italiane, la
SAP e la Cassa soprassiederanno al rimborso richiesto
dall'Azienda, prospettando il caso a questa Sede Centrale.
Copia della presente circolare dovra' essere notifica-
ta, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, alle Casse
Marittime, a cura delle Sedi di Napoli, Trieste e Genova,
rispettivamente competenti per la Cassa Marittima Meridio-
nale, la Cassa Marittima Adriatica e la Cassa Marittima
Tirrena.
IL DIRETTORE GENERALE
MANZARA