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DIREZIONE CENTRALE PER
    I CONTRIBUTI
Circolare n. 27.
AI DIRIGENTI CENTRALI E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
   E PRIMARI MEDICO-LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
         e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Regolamenti C.E.E. relativi agli accordi sulla
pesca tra il governo della Repubblica del Senegal
e la Comunita' Europea: precisazioni sul regime di
sicurezza sociale dei marittimi locali imbarcati
sulle navi da pesca battenti bandiera italiana.
DIREZIONE CENTRALE PER
    I CONTRIBUTI
Roma, 25 gennaio 1994      AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 27.              PERIFERICI
                           AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                              E PERIFERICI DEI RAMI
                              PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI
                              E PRIMARI MEDICO-LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                    e, per conoscenza,
                           AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                           AI VICE COMMISSARI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              PROVINCIALI
OGGETTO: Regolamenti C.E.E. relativi agli accordi sulla
         pesca tra il governo della Repubblica del Senegal
         e la Comunita' Europea: precisazioni sul regime di
         sicurezza sociale dei marittimi locali imbarcati
         sulle navi da pesca battenti bandiera italiana.
     Con la circolare n. 275 del 3 dicembre 1991 sono  state
impartite  istruzioni  in  merito all'attuazione dei Regola-
menti comunitari che hanno recepito gli accordi sulla  pesca
intervenuti  tra  Comunita' Economica Europea e Paesi terzi,
ai fini della determinazione del regime di sicurezza sociale
applicabile  ai  marittimi dei paesi extracomunitari, imbar-
cati, in esecuzione dei Regolamenti stessi,  sulle  navi  da
pesca  battenti  bandiera  italiana,  sulla  base  di quanto
disposto in proposito dal Ministro del lavoro.
     Le istruzioni impartite  con  detta  circolare  restano
confermate,  con  la  sola  eccezione  per i marittimi della
Repubblica del Senegal.
     Per quanto riguarda questi ultimi,  infatti,  il  Mini-
stero  del  Lavoro  e della Previdenza Sociale ha comunicato
che in data 15 settembre 1993 la Commissione CEE ha  fornito
l'interpretazione  autentica  dell'art.  2  dell'accordo  di
pesca CEE-Senegal, approvato con Regolamento n. 2212/80  del
Consiglio,nel  senso  di  ritenere  applicabili  le norme di
sicurezza sociale senegalesi ai marittimi  locali  imbarcati
su pescherecci comunitari in esecuzione  dell'accordo  mede-
simo.
     La Commissione, infatti, atteso che "l'art. 2 del detto
accordo stipula che i pescherecci  della  Comunita'  devono,
per  quanto riguarda le disposizioni che non sono specifica-
mente elencate nell'accordo ed i suoi allegati,  conformarsi
al  codice  della pesca marittima nonche' alle altre leggi e
regolamenti in vigore in Senegal", conclude: "ne risulta che
sin  dall'applicazione  del  primo  accordo  (nel 1980), gli
armatori  comunitari,  e  dunque  quelli  italiani,   devono
conformarsi,  al momento del rilascio del permesso di pesca,
alla  regolamentazione  decretata   dalla   Repubblica   del
Senegal,  in  materia  d'imbarco  di  marittimi locali e del
regime sociale da applicare."
     La stessa Commissione ha inoltre aggiunto  che  "queste
disposizioni,  che  sono  applicate  senza  interruzione dal
1980, sono state mantenute  e  chiarificate,  con  l'accordo
delle autorita' senegalesi, all'occasione della negoziazione
dell'ultimo protocollo attualmente in vigore".
     Detto  protocollo,  recepito  nel  Regolamento  CEE  n.
2296/93 del 22.7.1993, pubblicato sulla G.U. delle Comunita'
europee n. 212 del 23.8.1993, in vigore per il  periodo  dal
2.10.1992  al  1 .10.1994,  contiene,  sotto  l'allegato  al
protocollo  stesso,  l'indicazione  espressa  del   criterio
enunciato dalla Commissione al punto 3 del paragrafo "D".
     In  applicazione  del  Regolamento  sopra  richiamato e
delle precisazioni fornite dalla Commissione delle Comunita'
Europee  sui  precedenti  accordi  di  pesca Senegal-CEE, le
ditte armatoriali di navi da pesca  battenti  bandiera  ita-
liana, che operano ovvero hanno operato in acque senegalesi,
in base ai predetti accordi, sono  tenuti  a  regolarizzare,
per  il  periodo  dal 1980 in poi, la posizione contributiva
dei marittimi locali,  secondo  i  criteri  e  la  procedura
fissata  nella circolare n. 275 del 3.12.1991, relativamente
a tutti i periodi di imbarco resi dai marittimi  stessi,  in
qualita' di membri dell'equipaggio, sulla base di licenze di
pesca rilasciate dalle competenti Autorita'  senegalesi,  in
attuazione  di  detti  accordi  e,  quindi,  nei  periodi di
vigenza degli accordi stessi.
     La regolarizzazzione contributiva - da operarsi secondo
le  procedure  in  vigore  - deve essere effettuata entro il
giorno 20 del terzo mese successivo a quello  di  emanazione
della  presente circolare, ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di Amministrazione  del  26.3.1993,  approvata
con DM 7.10.1993 (vedi circolare n. 292 del 23.12.1993).
     Al fine di facilitare l'applicazione da parte delle SAP
delle istruzioni sopra impartite, si riportano  gli  estremi
degli  accordi  CEE-Senegal in materia di pesca, nell'ordine
di cui alla tavola sinottica riportata  sotto  l'allegato  3
della circolate 275/1991, i cui dati, per quanto concerne il
Senegal, devono intendersi  sostituiti  da  quelli  appresso
indicati:
------------------------------------------------------------
 Reg.to/     Periodo di appli-  Legislazione  G.U.CEE-Ser.L
 /Acc.do      cazione
------------------------------------------------------------
Reg.2212/80  1.9.80-15.1.84       Senegal     226/29.8.80
                                              37/8.2.84
Accordo      16.1.84-15.1.86       "  "       361/31.12.85
Accordo      1.10.86-28.2.88       "  "       295/20.10.87
Reg.1493/88  29.2.88-28.2.90       "  "       127/20.5.88
                                              137/2.6.88
Reg.420/91   1.5.90-30-4-92        "  "       208/7.8.90
                                              53/27.2.91
Reg.2296/93  2.10.92-1.10.94       "  "       212/23.8.93
-----------------------------------------------------------
     Per la regolarizzazione  delle  contribuzioni  riscosse
dalle  Casse  marittime, le ditte armatoriali dovranno pren-
dere diretto contatto con la Cassa  competente,  producendo,
per  le contribuzioni INPS dalla medesima riscosse, la copia
autenticata della stessa documentazione  esibita  alla  SAP,
come precisato nella citata circolare n. 275 del 3.12.1991.
     Poiche'  si  presume che le aziende si siano gia' atte-
nute in gran parte, al criterio interpretativo formulato  in
materia  dalla  Commissione  CEE,  si  ritiene che siano del
tutto marginali i casi in cui per i marittimi  locali  debba
procedersi  all'annullamento  della relativa posizione assi-
curativa e i casi in  cui  a  detti  marittimi  siano  state
erogate  prestazioni  italiane,  anche da parte della compe-
tente Cassa Marittima.
     Ove si rilevi l'erogazione di prestazioni italiane,  la
SAP  e  la  Cassa  soprassiederanno  al  rimborso  richiesto
dall'Azienda, prospettando il caso a questa Sede Centrale.
     Copia della presente circolare dovra' essere  notifica-
ta,  a  mezzo raccomandata con avviso di ritorno, alle Casse
Marittime, a cura delle Sedi di Napoli,  Trieste  e  Genova,
rispettivamente  competenti  per la Cassa Marittima Meridio-
nale, la Cassa Marittima  Adriatica  e  la  Cassa  Marittima
Tirrena.
                           IL DIRETTORE GENERALE
                                   MANZARA