911203
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E
LA REPRESSIONE
DELLE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 275
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
Accordi sulla pesca tra la Comunita' Economica
Europea e Paesi terzi, recepiti in Regolamenti
comunitari: riflessi sul regime di sicurezza
sociale dei marittimi locali imbarcati sulle navi
da pesca battenti bandiera italiana.
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E
LA REPRESSIONE
DELLE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 3 dicembre 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 275 AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
E PERIFERICI DEI RAMI
PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
PROVINCIALI
OGGETTO: Accordi sulla pesca tra la Comunita' Economica
Europea e Paesi terzi, recepiti in Regolamenti
comunitari: riflessi sul regime di sicurezza
sociale dei marittimi locali imbarcati sulle navi
da pesca battenti bandiera italiana.
All. 3
A seguito di un'azione di coordinamento tra il Mini-
stero della Marina Mercantile, il Ministero degli Affari
Esteri, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e
questo Istituto, attuata nel corso dell'anno 1990 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
Politiche Comunitarie - il Ministro del Lavoro ha disposto
quanto segue, in merito all'attuazione dei Regolamenti
comunitari in oggetto, ai fini della determinazione del
regime di sicurezza sociale applicabile ai marittimi dei
paesi extracomunitari, imbarcati, in esecuzione dei
Regolamenti stessi, sulle navi da pesca battenti bandiera
italiana.
In base al principio della prevalenza dei Regolamenti
comunitari sulla normativa nazionale, sancito dall'art. 189
del Trattato di Roma (1), il Ministro del Lavoro ha preci-
sato che il richiamo al regime di sicurezza sociale del
Paese terzo, contenuto espressamente per l'imbarco dei
marittimi locali in molti degli accordi di pesca in que-
stione, comporta l'esclusione dei marittimi medesimi
dall'applicazione del regime di sicurezza sociale del Paese
della Comunita' di cui la nave batte la bandiera, nella
fattispecie dell'Italia.
Resta fermo, invece, il principio della bandiera e,
pertanto, i marittimi dei predetti Paesi terzi imbarcati su
navi da pesca italiane devono essere assoggettati al regime
di sicurezza sociale italiano, nei casi in cui nei relativi
accordi non risulti il suddetto richiamo alla normativa del
Paese terzo.
Da quanto si e' detto discende che le ditte armatoriali
di navi da pesca battenti bandiera italiana, che operano
nelle acque dei Paesi extracomunitari, in base ad accordi
conclusi con la Comunita', che prevedono, per il personale
marittimo locale imbarcato, l'iscrizione al regime di
sicurezza sociale del Paese extracomunitario di appartenen-
za, dovranno trasmettere alla Sede INPS presso la quale
assolvono l'obbligo contributivo (2), per l'equipaggio della
nave stessa, la certificazione di cui all'unito fac-simile
(allegato n. 1: testo italiano-inglese; allegato n. 2: testo
italiano-francesce), per ciascuno dei marittimi di che
trattasi, ovvero altra idonea certificazione dell'Ente
estero comprovante la suddetta iscrizione.
Al fine di facilitare l'applicazione da parte delle
S.A.P. della normativa comunitaria di che trattasi e' stata
predisposta l'unita tavola sinottica (allegato n. 3), alla
quale si rinvia, suddivisa nelle seguenti cinque fincature,
cosi' titolate:
"1" indicazione del "Paese extracomunitario" con il quale
vige l'Accordo di pesca recepito dal Regolamento CEE;
"2" indicazione del "Regolamento CEE";
"3" indicazione del "periodo di applicazione" del
Regolamento CEE;
"4" indicazione del "Paese di cui si applica la
legislazione" afferente il regime di sicurezza sociale
al quale deve essere iscritto il marittimo locale,
imbarcato sulla nave battente bandiera italiana in
esecuzione del Regolamento CEE;
2
"5" indicazione degli estremi della "Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee" - Serie "L" (Legislazione)
sulla quale sono pubblicati gli atti indicati sotto la
fincatura "2".
La certificazione di cui agli allegati n. 1 e n. 2,
deve essere compilata dalla stessa ditta armatoriale per
l'intestazione e per i quadri 1, 2, 3 e 4. Il quadro 5 della
certificazione dovra' essere fatto compilare, a cura della
medesima ditta armatoriale, dall'istituzione dello Stato
extracomunitario, al cui regime di sicurezza sociale e'
iscritto il marittimo locale, a conferma dei dati esposti
nei quadri precedenti.
La certificazione deve essere conservata dalla SAP nel
"fascicolo nave" e verificata in sede di riscontro del
documento di bordo.
Copia di detta certificazione dovra' altresi' essere
conservata dalla ditta armatoriale nel "libro paga" della
nave e allegata allo stesso documento di bordo sul quale e'
registrato l'imbarco del marittimo locale.
Parimenti, copia della certificazione in parola deve
essere inviata dalla ditta armatoriale alla competente Cassa
marittima contro gli infortuni e le malattie (vedi paragrafo
23 della circolare n. 56 del 22.3.1988).
Nel caso in cui nel Regolamento CEE non sia espressa-
mente contenuto il rinvio al regime di sicurezza sociale del
Paese extracomunitario per l'imbarco del marittimo locale,
nei confronti del marittimo stesso, come gia' sopra preci-
sato ed evidenziato sotto la fincatura "4" della Tavola
sinottica (allegato n. 3), trova applicazione il regime di
sicurezza sociale italiano illustrato con la citata circo-
lare n. 56 del 22.3.1988.
Per la regolarizzazione delle partite contributive
pregresse, sia a credito che a debito della ditta armato-
riale, la ditta stessa deve avvalersi delle procedure di cui
alla circolare n. 267 del 13.12.1990 (3).
Per le partite a debito i relativi importi potranno
essere gravati dei semplici interessi al tasso legale (v.
art. 1284 c.c. nel testo modificato dall'art. 1 della legge
26.11.1990, n. 353 e istruzioni di cui al messaggio n. 49126
del 27.2.1991), a condizione che gli interessati provvedano
a saldare l'intero debito entro un congruo termine che le
Sedi provvederanno ad assegnare in occasione della divulga-
zione dei criteri operativi dettati con la presente circo-
lare, termine che non dovra' risultare superiore a tre mesi,
salvo deroghe che potranno essere consentite, in via ecce-
zionale, solo in caso di documentata, oggettiva
3
impossibilita' di disporre entro l'anzidetto termine della
certificazione necessaria per procedere alla regolarizza-
zione contributiva.
Alle ditte armatoriali interessate dovra' essere
esplicitamente fatto presente che il mancato rispetto del
termine stabilito comportera' l'irrogazione delle somme
aggiuntive previste dalle norme di carattere generale
vigenti in materia.
Nei casi di credito, determinato dall'esclusione del
marinaio locale dal regime di sicurezza sociale italiano, la
ditta armatoriale deve produrre alla SAP competente un'ade-
guata documentazione dell'Istituzione del Paese al cui
regime e' stato assoggettato il marinaio stesso, avvalendosi
se possibile del modello di certificazione riprodotto sotto
gli allegati n. 1 e n. 2 della presente circolare, al fine
di semplificare al massimo, anche per il passato, il compito
di valutazione degli elementi di prova da parte delle SAP.
Parimenti, per la regolarizzazione delle contribuzioni
riscosse dalle Casse marittime, la ditta armatoriale dovra'
prendere diretto contatto con la Cassa competente, produ-
cendo, per le contribuzioni INPS dalla medesima riscosse, la
stessa documentazione sopra richiamata, in copia autentica-
ta.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA
------------
(1): Trattato che ha istituito la CEE, sottoscritto a Roma
il 25 marzo 1957, di cui alla legge di ratifica ed
esecuzione 14.10.1957, n. 1203;
(2): Vedi circolare n. 56 del 22.3.1988, in A.U. 1988, pag.
817;
(3): Vedi in A.U. 1990 pag. 3297
ALLEGATI: OMISSIS
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