911203
DIREZIONE CENTRALE
PER I CONTRIBUTI
DIREZIONE CENTRALE
PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E
LA REPRESSIONE
DELLE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Circolare n. 275
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
      e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Accordi sulla pesca tra la Comunita' Economica
Europea e Paesi terzi, recepiti in Regolamenti
comunitari: riflessi sul regime di sicurezza
sociale dei marittimi locali imbarcati sulle navi
da pesca battenti bandiera italiana.
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PER I CONTRIBUTI
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PER LA PREVENZIONE,
L'ACCERTAMENTO E
LA REPRESSIONE
DELLE OMISSIONI
CONTRIBUTIVE
DIREZIONE CENTRALE
PER I RAPPORTI E
LE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI
Roma, 3 dicembre 1991     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 275          AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                             E PERIFERICI DEI RAMI
                             PROFESSIONALI
                          AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                             PRIMARI MEDICO LEGALI
                          AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                          AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             REGIONALI
                          AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                             PROVINCIALI
OGGETTO: Accordi sulla pesca tra la Comunita' Economica
         Europea e Paesi terzi, recepiti in Regolamenti
         comunitari: riflessi sul regime di sicurezza
         sociale dei marittimi locali imbarcati sulle navi
         da pesca battenti bandiera italiana.
All. 3
     A seguito di un'azione di coordinamento  tra  il  Mini-
stero  della  Marina  Mercantile,  il Ministero degli Affari
Esteri, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e
questo  Istituto,  attuata  nel  corso  dell'anno 1990 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  le
Politiche  Comunitarie  - il Ministro del Lavoro ha disposto
quanto  segue,  in  merito  all'attuazione  dei  Regolamenti
comunitari  in  oggetto,  ai  fini  della determinazione del
regime di sicurezza sociale  applicabile  ai  marittimi  dei
paesi extracomunitari, imbarcati, in esecuzione dei
Regolamenti stessi, sulle navi da  pesca  battenti  bandiera
italiana.
     In  base  al principio della prevalenza dei Regolamenti
comunitari sulla normativa nazionale, sancito dall'art.  189
del  Trattato  di Roma (1), il Ministro del Lavoro ha preci-
sato che il richiamo al  regime  di  sicurezza  sociale  del
Paese  terzo,  contenuto  espressamente  per  l'imbarco  dei
marittimi locali in molti degli accordi  di  pesca  in  que-
stione,   comporta   l'esclusione   dei  marittimi  medesimi
dall'applicazione del regime di sicurezza sociale del  Paese
della  Comunita'  di  cui  la  nave batte la bandiera, nella
fattispecie dell'Italia.
     Resta fermo, invece, il  principio  della  bandiera  e,
pertanto,  i marittimi dei predetti Paesi terzi imbarcati su
navi da pesca italiane devono essere assoggettati al  regime
di  sicurezza sociale italiano, nei casi in cui nei relativi
accordi non risulti il suddetto richiamo alla normativa  del
Paese terzo.
     Da quanto si e' detto discende che le ditte armatoriali
di navi da pesca battenti  bandiera  italiana,  che  operano
nelle  acque  dei  Paesi extracomunitari, in base ad accordi
conclusi con la Comunita', che prevedono, per  il  personale
marittimo   locale  imbarcato,  l'iscrizione  al  regime  di
sicurezza sociale del Paese extracomunitario di  appartenen-
za,  dovranno  trasmettere  alla  Sede  INPS presso la quale
assolvono l'obbligo contributivo (2), per l'equipaggio della
nave  stessa,  la certificazione di cui all'unito fac-simile
(allegato n. 1: testo italiano-inglese; allegato n. 2: testo
italiano-francesce),  per  ciascuno  dei  marittimi  di  che
trattasi,  ovvero  altra  idonea  certificazione   dell'Ente
estero comprovante la suddetta iscrizione.
     Al  fine  di  facilitare  l'applicazione da parte delle
S.A.P. della normativa comunitaria di che trattasi e'  stata
predisposta  l'unita  tavola sinottica (allegato n. 3), alla
quale si rinvia, suddivisa nelle seguenti cinque  fincature,
cosi' titolate:
"1"  indicazione del "Paese extracomunitario" con il quale
     vige l'Accordo di pesca recepito dal Regolamento CEE;
"2"  indicazione del "Regolamento CEE";
"3"  indicazione del "periodo di applicazione" del
     Regolamento CEE;
"4"  indicazione del "Paese di cui si applica la
     legislazione" afferente il regime di sicurezza sociale
     al quale deve essere iscritto il marittimo locale,
     imbarcato sulla nave battente bandiera italiana in
     esecuzione del Regolamento CEE;
                            2
"5"  indicazione degli estremi della "Gazzetta Ufficiale
     delle Comunita' europee" - Serie "L" (Legislazione)
     sulla quale sono pubblicati gli atti indicati sotto la
     fincatura "2".
     La  certificazione  di  cui  agli allegati n. 1 e n. 2,
deve essere compilata dalla  stessa  ditta  armatoriale  per
l'intestazione e per i quadri 1, 2, 3 e 4. Il quadro 5 della
certificazione dovra' essere fatto compilare, a  cura  della
medesima  ditta  armatoriale,  dall'istituzione  dello Stato
extracomunitario, al cui  regime  di  sicurezza  sociale  e'
iscritto  il  marittimo  locale, a conferma dei dati esposti
nei quadri precedenti.
     La  certificazione deve essere conservata dalla SAP nel
"fascicolo nave" e  verificata  in  sede  di  riscontro  del
documento di bordo.
     Copia  di  detta  certificazione dovra' altresi' essere
conservata dalla ditta armatoriale nel  "libro  paga"  della
nave  e allegata allo stesso documento di bordo sul quale e'
registrato l'imbarco del marittimo locale.
     Parimenti, copia della certificazione  in  parola  deve
essere inviata dalla ditta armatoriale alla competente Cassa
marittima contro gli infortuni e le malattie (vedi paragrafo
23 della circolare n. 56 del 22.3.1988).
     Nel  caso  in cui nel Regolamento CEE non sia espressa-
mente contenuto il rinvio al regime di sicurezza sociale del
Paese  extracomunitario  per l'imbarco del marittimo locale,
nei confronti del marittimo stesso, come gia'  sopra  preci-
sato  ed  evidenziato  sotto  la  fincatura "4" della Tavola
sinottica (allegato n. 3), trova applicazione il  regime  di
sicurezza  sociale  italiano illustrato con la citata circo-
lare n. 56 del 22.3.1988.
     Per  la  regolarizzazione  delle  partite  contributive
pregresse,  sia  a  credito che a debito della ditta armato-
riale, la ditta stessa deve avvalersi delle procedure di cui
alla circolare n. 267 del 13.12.1990 (3).
     Per  le  partite  a  debito i relativi importi potranno
essere gravati dei semplici interessi al  tasso  legale  (v.
art.  1284 c.c. nel testo modificato dall'art. 1 della legge
26.11.1990, n. 353 e istruzioni di cui al messaggio n. 49126
del  27.2.1991), a condizione che gli interessati provvedano
a saldare l'intero debito entro un congruo  termine  che  le
Sedi  provvederanno ad assegnare in occasione della divulga-
zione dei criteri operativi dettati con la  presente  circo-
lare, termine che non dovra' risultare superiore a tre mesi,
salvo deroghe che potranno essere consentite, in  via  ecce-
zionale,    solo   in   caso   di   documentata,   oggettiva
                            3
impossibilita' di disporre entro l'anzidetto  termine  della
certificazione  necessaria  per  procedere alla regolarizza-
zione contributiva.
     Alle  ditte  armatoriali  interessate   dovra'   essere
esplicitamente  fatto  presente  che il mancato rispetto del
termine  stabilito  comportera'  l'irrogazione  delle  somme
aggiuntive   previste  dalle  norme  di  carattere  generale
vigenti in materia.
     Nei casi di credito,  determinato  dall'esclusione  del
marinaio locale dal regime di sicurezza sociale italiano, la
ditta armatoriale deve produrre alla SAP competente  un'ade-
guata  documentazione  dell'Istituzione  del  Paese  al  cui
regime e' stato assoggettato il marinaio stesso, avvalendosi
se  possibile del modello di certificazione riprodotto sotto
gli allegati n. 1 e n. 2 della presente circolare,  al  fine
di semplificare al massimo, anche per il passato, il compito
di valutazione degli elementi di prova da parte delle SAP.
     Parimenti, per la regolarizzazione delle  contribuzioni
riscosse  dalle Casse marittime, la ditta armatoriale dovra'
prendere diretto contatto con la  Cassa  competente,  produ-
cendo, per le contribuzioni INPS dalla medesima riscosse, la
stessa documentazione sopra richiamata, in copia  autentica-
ta.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                       F.to BILLIA
------------
(1): Trattato che ha istituito la CEE, sottoscritto a Roma
     il 25 marzo 1957, di cui alla legge di ratifica ed
     esecuzione 14.10.1957, n. 1203;
(2): Vedi circolare n. 56 del 22.3.1988, in A.U. 1988, pag.
     817;
(3): Vedi in A.U. 1990 pag. 3297
ALLEGATI: OMISSIS
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