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AUSTRALIA ACCORDO
La Repubblica italiana e l’Australia, intendendo rafforzare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi, e desiderando coordinare il funzionamento dei rispettivi sistemi di sicurezza sociale e favorire, a condizioni di equità, l’ammissione delle persone che si trasferiscono dall’uno all’altro dei due Stati alle prestazioni di sicurezza sociale previste dai rispettivi ordinamenti, hanno convenuto quanto segue: Parte I
Art. 1 1. Nel presente Accordo, salvo quanto diversamente risulti dal contesto:
2. Nel presente Accordo ogni riferimento a pensioni aggiuntive ed a supplementi per minori a carico, si riferisce ad una maggiorazione dell’ammontare delle prestazioni elencate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a vi), che sia corrisposta ai sensi delle norme australiane relative all’affidamento, alla tutela, ed alla cura dei minori, incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo. 3. Nell’applicazione del presente Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti, ogni termine non definito nell’Accordo stesso avrà, salvo quando diversamente risulti dal contesto, il significato ad esso attribuito dalle norme di detta Parte contraente incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo in virtù dell’articolo 2. Art. 2 1. Le seguenti norme sono incluse nell’ambito di applicazione dell’Accordo:
2. Salvo quanto previsto al paragrafo 1, le norme incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo non comprenderanno le leggi emanate, sia prima che dopo la data della firma del presente Accordo, al fine di dare attuazione ad ogni accordo bilaterale in materia di sicurezza sociale stipulato da una Parte contraente. 3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno reciprocamente le norme che modifichino, integrino o sostituiscano le norme incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo, appena dette norme siano state emanate. Art. 3 Salvo quanto diversamente previsto agli articoli 4 e 20, il presente Accordo si applica alle persone che si trasferiscono dall’uno all’altro Stato contraente e che sono o sono state residenti in Australia, o possono far valere periodi di contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, nonchè, quando previsto, ai familiari a carico o ai superstiti di tali persone. Art. 4 1. I cittadini di ciascuna delle parti contraenti godranno della parità di trattamento nell’applicazione delle leggi di sicurezza sociale rispettivamente dell’Australia e dell’Italia. In ogni caso in cui il diritto ad una prestazione dovuta in base a tali leggi da una Parte contraente dipende, in tutto o in parte, dal possesso della cittadinanza di tale Parte contraente, una persona che sia cittadino dell’altra Parte contraente sarà considerata, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione quale cittadino della prima Parte contraente. 2. Alle persone cui si applica il presente Accordo, ciascuna delle Parti contraenti assicura la parità di trattamento in relazione ai diritti ed obblighi che derivano a ciascuna di esse dal presente Accordo. Parte II
Art. 5 Qualora una persona, a prescindere dalla residenza e dalla presenza fisica in Australia, abbia diritto ad una prestazione australiana in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, o del presente Accordo, e alla data in cui presenta domanda per detta prestazione, sia:
tale persona sarà considerata, ai fini di tale domanda, come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data suddetta. Art. 6 Una persona residente in Australia o in Italia, oppure in un altro Stato con il quale l’Australia abbia stipulato un accordo in materia di sicurezza sociale, e che sia fisicamente presente in tale altro Stato può, qualora detto accordo includa delle disposizioni per la collaborazione nell’istruttoria e nella determinazione delle domande di prestazione, presentare in tale altro Stato una domanda per una prestazione australiana; ai fini di tale domanda detta persona sarà considerata come se fosse residente e fisicamente presente in Australia alla data di presentazione della domanda. Parte III
Art. 7 1. Qualora una persona cui si applica il presente Accordo possa far valere:
2. Qualora una persona cui si applica il precedente paragrafo 1:
3. Qualora un periodo di residenza in Australia ed un periodo di contribuzione accreditata in Italia coincidano, i periodi che si sovrappongono saranno presi in considerazione, ai fini del presente articolo, una sola volta da ciascuna delle Parti contraenti con le seguenti modalità:
4. Il periodo minimo di residenza in Australia durante l’arco della vita lavorativa da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1 è stabilito come segue:
5. Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia, da prendersi in considerazione ai fini del precedente paragrafo 1, è stabilito come segue:
6. Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria prevista dalle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di contribuzione accreditata in Italia in favore di una persona, saranno totalizzati, ove necessario, con periodi di residenza in Australia durante l’arco della vita lavorativa di tale persona, a condizione che i citati periodi di contribuzione non siano, nel complesso, inferiori ad un anno. Art. 8 1. Qualora una prestazione australiana, ad eccezione della pensione all’orfano di entrambi i genitori, sia dovuta in virtù del presente Accordo:
2. L’ammontare menzionato nel precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione al simbolo A, non dovrà superare l’ammontare che sarebbe dovuto a tale persona, se fosse in Australia e se avesse maturato i requisiti di residenza richiesti dalle leggi di sicurezza sociale australiane. 3. Qualora l’ammontare di una prestazione, calcolato in base al paragrafo 1, lettera b), risulti inferiore all’ammontare della prestazione che spetterebbe, in base al paragrafo 1, lettera a) ad una persona che si trovi fuori dell’Australia, il primo ammontare sarà maggiorato sino a concorrenza del secondo. 4. Ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 3, il confronto tra gli ammontari delle prestazioni calcolati, in base al paragrafo 1, lettere a) e b) dovrà essere effettuato:
5. Qualora si tratti di una persona e del suo coniuge, o di una vedova, il valore da attribuire al simbolo Q ai fini dell’applicazione del precedente paragrafo 1, lettera a), in relazione ad una domanda presentata da tale persona, o singolarmente da questa e dal coniuge, ovvero da parte di una vedova, sarà determinato in base alle disposizioni delle leggi di sicurezza sociale australiane che specificano i periodi di residenza, considerati per il calcolo delle prestazioni australiane pagabili a persone che si trovino fuori dell’Australia. 6. Ai fini del precedente paragrafo 1, lettera b), qualora:
7. Il termine coniuge, di cui al precedente paragrafo 6, si riferisce non soltanto al coniuge de jure ma anche al coniuge de facto, nell’ accezione di questo termine accolta dalle leggi di sicurezza sociale australiane. 8. Il paragrafo 1, lettera a) non sarà applicato a:
9. Una prestazione australiana che sia dovuta in base al presente Accordo ad una persona che:
Art. 9 1. La quota parte di una prestazione dovuta ad una persona in virtù dell’articolo 7 sarà calcolata nel modo seguente:
2. Qualora il totale dei periodi, di cui al precedente paragrafo 1, lettera b), superi il periodo massimo previsto dalle leggi di sicurezza sociale italiane per il conseguimento del diritto alla prestazione più elevata, ai fini del calcolo di cui al precedente paragrafo 1 si prenderà in considerazione tale periodo massimo in luogo di detto totale dei periodi. 3. Ai fini del calcolo, ai sensi del precedente paragrafo 1, di una prestazione dovuta ad una persona, si terrà conto unicamente del salario di detta persona soggetto a contribuzione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane. Parte IV
Art. 10 Qualora una prestazione diretta o derivata sia dovuta da una Parte contraente ad una persona in virtù del presente Accordo, sarà anche dovuta qualsiasi quota integrativa od aggiuntiva pagabile a detta persona se essa ha diritto a tale quota integrativa od aggiuntiva in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente. Art. 11 Ai fini del conseguimento del diritto all’indennità di disoccupazione da parte di un cittadino australiano, o italiano, in base alle leggi di sicurezza sociale italiane, i periodi di lavoro svolto in Australia, ad esclusione dei periodi di lavoro autonomo, saranno totalizzati con i periodi di contribuzione accreditata in Italia, a condizione che questi ultimi periodi siano complessivamente non inferiori ad un anno. Art. 12 La pensione dovuta in base alle leggi di sicurezza sociale australiane per un minore rimasto orfano di entrambi i genitori mentre era residente in Australia sarà corrisposta, durante la residenza dell’orfano in Italia, secondo le modalità previste da dette leggi, alla persona cui è affidato e che ne ha la tutela e la cura. Art. 13 Gli assegni familiari dovuti in base alle leggi di sicurezza sociale italiane:
Art. 14 La persona che riceve dall’Australia una pensione alla moglie, o per l’assistenza personale al coniuge inabile, in virtù del fatto che all’altro coniuge è corrisposta in base al presente Accordo una prestazione australiana, sarà considerata ai fini del presente Accordo, e in particolare dell’articolo 8, paragrafo 6, come avente diritto a detta pensione in virtù del presente Accordo. Parte V
Art. 15 1. La domanda per una prestazione dovuta in virtù del presente Accordo, o altrimenti, può essere presentata in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore dell’Accordo:
2. Qualora una domanda di prestazione ad una Parte contraente venga presentata nel territorio dell’altra Parte contraente, oppure in un altro Stato, in conformità al paragrafo 1, la data di presentazione sarà considerata come data utile a tutti i fini riguardanti tale domanda. Art. 16 1. Per determinare il diritto di una persona ad una prestazione, in virtù del presente Accordo, saranno presi in considerazione:
I suddetti periodi ed eventi saranno presi in considerazione, ai fini del presente Accordo, nella misura in cui si riferiscono a tale persona e indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti o si siano verificati prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. 2. La data a partire dalla quale una prestazione dovrà essere corrisposta, in virtù del presente Accordo, sarà determinata in conformità alle leggi di sicurezza sociale della Parte contraente interessata, ma in nessun caso tale data potrà essere anteriore alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso. 3.1 Qualora:
3.2 Qualora una domanda di prestazione venga istruita ed accolta in conformità con il precedente punto 3.1 e si accerti successivamente che l’ammontare della prestazione presunta per quella persona non è stato di fatto corrisposto, quanto non computato nella prestazione dovrà essere reintegrato con effetto retroattivo. 3.3 Il termine «prestazione», in questo paragrafo e nel successivo paragrafo 4, comprende anche prestazioni diverse da quelle indicate all’articolo 2. 4. Qualora:
in tal caso
Art. 17 Qualora una persona riceva una prestazione in virtù delle leggi di sicurezza sociale australiane, ivi comprese le leggi emanate allo scopo di dare applicazione ad un accordo di sicurezza sociale diverso dal presente Accordo, e riceva anche una prestazione italiana che include una integrazione italiana, tale integrazione non sarà considerata come reddito ai fini delle leggi di sicurezza sociale australiane. Art. 18 1. Qualora una prestazione sia dovuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo tale prestazione sarà corrisposta sia nei territori delle Parti contraenti, sia al di fuori di essi. 2. Il pagamento di una prestazione dovuta da una Parte contraente è regolato, tenuto conto di quanto disposto al successivo paragrafo 3, dalle disposizioni del presente Accordo e dalle norme incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente. 3. Le norme di cui al precedente paragrafo 2, se riferite all’Australia, non comprendono le disposizioni che precludono il pagamento di prestazioni al di fuori dell’Australia. 4. Una prestazione dovuta da una Parte contraente in virtù del presente Accordo sarà corrisposta da tale Parte contraente al beneficiario, sia sul territorio dell’altra Parte contraente sia in un territorio diverso da quello di entrambe le Parti contraenti senza decurtazioni per spese ed oneri amministrativi. Art. 19 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti adotteranno le disposizioni amministrative necessarie per dare attuazione al presente Accordo o in relazione alle questioni che sorgono dall’applicazione delle rispettive leggi di sicurezza sociale e, ove tali disposizioni debbano essere adottate di comune accordo, collaboreranno fra di loro, sia per le questioni dipendenti dal funzionamento di entrambi i sistemi di sicurezza sociale che per quelle dipendenti dal funzionamento di ciascuno di essi. 2. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell’altra Parte contraente, si presteranno reciproca assistenza ai fini dell’applicazione degli accordi di sicurezza cosiale conclusi da una Parte contraente con altri Stati. Art. 20 1. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per il funzionamento del presente Accordo o per l’applicazione delle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, relativamente a questioni che insorgano nell’ambito del presente Accordo o delle suddette leggi. 2. Le autorità competenti e le istituzioni delle Parti contraenti potranno eventualmente scambiarsi informazioni del genere previsto al precedente paragrafo 1 in relazione a persone che abbiano presentato domanda, o che ricevano una prestazione, e che non siano incluse nell’ambito di applicazione personale di cui all’articolo 3. 3. Le informazioni ricevute dall’autorità competente o da una istituzione di una Parte contraente, ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, avranno lo stesso grado di riservatezza riconosciuto alle informazioni ottenute in base alle leggi di sicurezza sociale di tale Parte contraente. Esse saranno rivelate unicamente alle persone, o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) che si occupano di questioni, ivi compresa la decisione di ricorsi, che potrebbero insorgere in base alle disposizioni del presente Accordo, o alle leggi di sicurezza sociale delle Parti contraenti, e potranno essere utilizzate unicamente per tali scopi. 4. In nessun caso le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 potranno essere interpretate ed applicate nel senso che impongano all’autorità competente o all’istituzione di una Parte contraente l’obbligo di: a) mettere in atto misure amministrative che costituiscano una deroga alle leggi ovvero alla prassi amministrativa di questa o dell’altra Parte contraente; oppure b) fornire particolari che non siano ottenibili in base alle leggi o seguendo la normale prassi amministrativa di questa o dell’altra Parte contraente. 5. Salvo che esistano motivi ragionevoli per ritenere il contrario, tutte le informazioni ricevute da una autorità competente o da una istituzione da parte dell’autorità competente o dell’istituzione dell’altra Parte contraente saranno accettate come valide e veritiere. 6. Una Parte contraente non dovrà richiedere alcun compenso all’altra Parte contraente per servizi di natura amministrativa, compresi i servizi da essa resi in base all’articolo 19 all’altra Parte contraente in conformità al presente Accordo, ma l’altra Parte contraente dovrà far fronte a qualsiasi spesa od onere ragionevole che derivi da tali servizi e che debba essere liquidato ad un’altra persona od organizzazione. Art. 21 1. Chiunque sia interessato da una determinazione, direttiva, decisione od approvazione, adottata od emanata dall’autorità competente o dall’istituzione di una Parte contraente in relazione ad una questione dipendente dal presente Accordo, avrà diritto ad esperire presso gli organi giudiziari ed amministrativi di tale Parte contraente i ricorsi previsti dalle leggi di questa nei riguardi di detta determinazione, direttiva, decisione od approvazione. 2. I documenti relativi ai ricorsi presentati agli organi amministrativi di una Parte contraente, costituiti in base alle legge o norme amministrative, ai fini previsti dalle leggi di sicurezza sociale di detta Parte contraente, possono essere presentati nel territorio dell’altra Parte contraente in conformità alle disposizioni amministrative concordate in base all’articolo 19; i documenti in tal modo verranno considerati come debitamente ai sensi delle suddette leggi. 3. La data in cui un documento viene presentato nel territorio di una delle Parti contraenti, in conformità con il precedente paragrafo 2, farà fede ai fini della presentazione di tale documento nei termini stabiliti dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte contraente che tratterà il ricorso in questione. Art. 22 1. Le Parti contraenti possono concordare in qualunque momento di sottoporre a revisione una qualsiasi disposizione del presente Accordo. 2. Le Parti contraenti nominano dei rappresentanti che si riuniscono, come comitato di esperti, una volta all’anno per i primi quattro anni successivi all’entrata in vigore del presente Accordo al fine di esaminare, riferendone alle autorità competenti, il funzionamento e l’efficacia dell’Accordo stesso, tenendo conto dell’esperienza operativa e della pratica acquisite nei rispettivi Stati, nei rapporti reciproci, e nei rapporti tra essi e gli altri Stati con i quali hanno stipulato accordi in materia di sicurezza sociale. 3. Dopo i primi quattro anni dall’entrata in vigore, le Parti contraenti si consulteranno sulle misure necessarie ai fini della revisione del presente Accordo e del suo funzionamento. 4. Le disposizioni amministrative da adottare ai sensi dell’articolo 19 dovranno stabilire le direttive relative ai compiti e alle modalità di funzionamento del comitato di esperti, di cui al precedente paragrafo 2. 5. (1) in particolare, qualora una Parte contraente adotti norme che modificano, integrano o sostituiscono le norme incluse nell’ambito di applicazione del presente Accordo con riferimento a detta Parte contraente, le Parti contraenti, se una di esse lo richiede, si consulteranno in merito ad ogni questione che possa insorgere in relazione a dette norme, e con riferimento alla prosecuzione dell’applicazione del presente Accordo o a suoi eventuali emendamenti. (2) Ai fini delle consultazioni previste al precedente punto (1), le Parti contraenti potranno richiedere al Comitato degli esperti, di cui al precedente paragrafo 2, di riunirsi e di riferire in merito alle questioni che le Parti contraenti demandino all’esame del Comitato stesso. Parte VI
Art. 23 1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambe le Parti contraenti in conformità con le rispettive procedure ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica. 2. L’Accordo sulla trasferibilità delle pensioni concluso tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Commonwealth d’Australia il 2 novembre 1972 cesserà di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. Art. 24 1. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla scadenza di un periodo di 12 mesi che decorrerà dalla data in cui una delle Parti contraenti riceverà, per via diplomatica, notifica dell’intenzione dell’altra Parte contraente di denunciare l’Accordo. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venga denunciato in conformità con il precedente paragrafo 1, continuerà ad avere efficacia nei confronti di tutte le persone che, in virtù di esso:
In fede di che, i sottoscritti, muniti di pieni poteri, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il ventitrè aprile 1986, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, facendo entrambi i testi ugualmente fede.
Visto, il Ministro degli affari esteri Andreotti
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