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Il riscatto per congedi particolari

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Il riscatto per congedi particolari

Il riscatto per congedi particolari I lavoratori possono riscattare periodi di assenza per congedi per gravi motivi familiari, per formazione e studio e per interruzione o sospensione dell'attività lavorativa.

MOTIVI DI FAMIGLIA

I lavoratori possono avvalersi di periodi di assenza per gravi e documentati motivi familiari, non superiore a due anni, a titolo di congedo continuativo o frazionato.

Condizioni
Il lavoratore durante il periodo di congedo non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere nessuna attività lavorativa. Per questi periodi non è prevista la copertura figurativa, ma può essere chiesto il riscatto o l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria presentando domanda all'Inps. Torna su

FORMAZIONE

I lavoratori che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità presso la stessa azienda o amministrazione (lavoratori pubblici e privati) hanno la facoltà di chiedere un congedo per formazione, continuativo o frazionato.

Condizioni
L'attività lavorativa può essere sospesa per un periodo non superiore a undici mesi nell'arco della vita lavorativa. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto ma non ha diritto ad alcuna retribuzione.

Per quali motivi
Il congedo per formazione può essere chiesto:
  • per completare la scuola dell'obbligo;
  • per conseguire un titolo di studio di secondo grado (diploma);
  • per conseguire il diploma universitario o di laurea;
  • per partecipare ad attività formative.
Per questo congedo non è prevista la copertura figurativa; gli interessati possono chiedere il riscatto o avvalersi dell'autorizzazione ai versamenti volontari presentando domanda all'Inps. Torna su

INTERRUZIONI O SOSPENSIONI

Il lavoratore può interrompere o sospendere l'attività lavorativa quando lo prevede una specifica disposizione di legge o contrattuale. Per questi periodi, con decorrenza successiva al 1996, può essere chiesto il riscatto per la durata massima di tre anni. In alternativa, i lavoratori interessati possono chiedere di essere autorizzati alla prosecuzione volontaria. Torna su

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di riscatto dei periodi di assenza per congedi particolari venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si il rifiuto. Il ricorso può essere:
  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso. Torna su
 

I contributi da riscatto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale