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Il fondo clero

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Il fondo clero

Il fondo clero Il Fondo ha lo scopo di gestire l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per i sacerdoti secolari e i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'interno con relativo decreto. Sono richieste la cittadinanza italiana e la residenza in Italia con eccezione per i sacerdoti italiani in missione all'estero e per i sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La legge ha elevato i requisiti di età e di contribuzione per accedere alla pensione di vecchiaia.
Vediamo come:

Età
Dopo un breve periodo transitorio, il limite di età, a decorrere da gennaio 2003, è stato elevato a 68 anni. Continuano ad essere richiesti 65 anni per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Requisito contributivo
Il requisito contributivo minimo richiesto è di 15 anni a partire dal 1° gennaio 2006, e aumenterà gradualmente fino ad arrivare a 20 anni di contribuzione. Continuano a valere dieci anni per coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria con decorrenza entro il 31 dicembre 1999.
Restano confermati i 10 anni nel caso in cui i contributi versati entro il 31 dicembre 1999, sommati a quelli versati dal 1° gennaio 2000 fino al mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungono il requisito contributivo minimo vigente in quel momento (11, 12, 13 anni ecc.). Torna su

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno cinque anni e si trovino nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale.
La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto ridotto allo stato laicale o esonerato dalle funzioni di ministro di culto che sia stato riconosciuto invalido e abbia i requisiti contributivi previsti. Torna su

PENSIONE AI SUPERSTITI

Spetta ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possano far valere almeno cinque anni di contribuzione versata nel Fondo. Torna su

TRATTAMENTO MINIMO

Il trattamento minimo del Fondo Clero, a partire dal 1° gennaio 2009 è pari a 458,20 euro mensili.
A partire dal 1° gennaio 2006, per ottenere il trattamento minimo occorrono almeno 15 anni di contribuzione. Torna su

 

Fondi speciali di previdenza

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale