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Il trattamento minimo

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Il trattamento minimo

Il trattamento minimo Il trattamento minimo è un'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la pensione, che deriva dal calcolo dei contributi, è di importo inferiore a quello che viene considerato il "minimo vitale". In tal caso l'importo della pensione viene aumentato (integrato) fino a raggiungere la cifra stabilita, di anno in anno, dalla legge.

LA MISURA

Importi del trattamento minimo di pensione dal 1994 al 2009
DecorrenzaImporto
 01.01.1994 £. 602.350
 01.01.1995 £. 626.450
 01.01.1996 £. 660.300
 01.01.1997 £. 686.050
 01.01.1998 £. 697.700
 01.01.1999 £. 710.250
 01.01.2000 £. 721.600
 01.01.2001 £. 740.350
 01.01.2002 € 392,69
 01.01.2003 € 402,12
 01.01.2004 € 412,18
 01.01.2005 € 420,02
 01.01.2006 € 427,58
 01.01.2007 € 436,14
 01.01.2008 € 443,56
 01.01.2009 € 458,20


L'importo mensile del trattamento minimo, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione.

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Le maggiorazioni sociali Torna su

I LIMITI DI REDDITO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INTEGRAZIONE

L'integrazione è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge. 

L'integrazione al minimo spetta:

  • alle persone non coniugate oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri, assoggettabili all'Irpef, per un importo inferiore a 11.913,20 euro annui (pari al doppio dell'importo annuo della pensione minima Inps, per l'anno 2009);
  • alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano:
    • redditi propri per un importo non superiore a 11.913,20 euro annui;;
    • redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a 23.826,40
      euro annui (pari a quattro volte l'importo annuo della pensione minima Inps).


Per ottenere il trattamento minimo non si devono superare entrambi i limiti di reddito (personale e cumulato).


In particolare

  • Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994 si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato;
  • Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 si tiene conto sia dei redditi del titolare sia dei redditi cumulati con quelli del coniuge, che devono essere inferiori a cinque volte l'importo annuo della pensione minima. Per il 2009 l'importo del reddito cumulato è di 29.783,00 euro annui;
  • Per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a quattro volte la pensione minima Inps; tale limite per il 2009 è di 23.826,40 euro annui.


LIMITI DI REDDITO PERSONALE

Tabella riepilogativa dei limiti di reddito personale
AnnoIntegrazione intera fino aIntegrazione ridotta daIntegrazione ridotta aNessuna integrazione oltre
2002€ 5.104,97€ 5.104,98€ 10.209,94€ 10.209,94
2003€ 5.227,56€ 5.227,57€ 10.455,12€ 10.455,12
2004€ 5.358,34€ 5.358,35€ 10.716,68€ 10.716,68
2005€ 5.465,59€ 5.465,60€ 10.931,18€ 10.931,18
2006€ 5.558,54€ 5.558,55€ 11.117,08€ 11.117,08
2007€ 5.669,82€ 5.669,82 € 11.339,64€ 11.339,64
2008€ 5.766,28€ 5.766,28€ 11.532,56 € 11.532,56 
2009€ 5.956,60 € 5.956,60 € 11.913,20 € 11.913,20



LIMITI DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI

Tabella riepilogativa pensioni con decorrenza nel 1994
AnnoIntegrazione intera fino aIntegrazione ridotta daIntegrazione ridotta aNessuna integrazione oltre
2002€ 20.419,88€ 20.419,89€ 25.524,85€ 25.524,85
2003€ 20.910,24€ 20.910,25€ 26.137,80€ 26.137,80
2004€ 21.433,36€ 21.433,37€ 26.791,70€ 26.791,70
2005€ 21.862,36€ 21.862,37€ 27.327,95€ 27.327,95
2006€ 22.234,16€ 22.234,17€ 27.792,70€ 27.392,70
2007€ 22.679,28 € 22.679,28€ 28.349,10 € 28.340,10
2008€ 23.065,12 € 23.065,12 € 28.831,40 € 28.831,40 
2009€ 23.826,40 € 23.826,40€ 29.783,00 € 29.783,00 




LIMITI DEL REDDITO COMPLESSIVO DEI CONIUGI

Tabella riepilogativa pensioni con decorrenza successiva al 1994
AnnoIntegrazione intera fino aIntegrazione ridotta daIntegrazione ridotta aNessuna integrazione oltre
2002€ 15.314,91€ 15.314,92€ 20.419,88€ 20.419,88
2003 € 15.682,68€ 15.682,69€ 20.910,24€ 20.910,24
2004€ 16.075,02€ 16.075,03€ 21.433,36€ 21.433,36
2005€ 16.396,77€ 16.396,78€ 21.862,36€ 21.862,36
2006€ 16.675,62€ 16.675,63€ 22.234,16€ 22.234,16
2007€ 17.009,46 € 17.009,46€ 23.679,28€ 23.679,28
2008€ 17.298,84 € 17.298,84€ 23.065,12€ 23.065,12
2009€ 17.869,80 € 17.869,80€ 23.826,40€ 23.826,40



Redditi esclusi dal calcolo

  • i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni degli invalidi civili ecc.);
  • i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni;
  • il reddito della casa di proprietà in cui si abita;
  • gli arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • l'importo della pensione da integrare al minimo.


In particolare
La legge n.335 del 1995 esclude che si applichi ancora il beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.Chi ha iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 non può più avere la pensione al minimo: la rendita è rapportata ai contributi versati, senza alcuna integrazione.


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CHI NON AVEVA L'ETA' DI PENSIONE NEL 1992

La legge 385/2000 ha modificato alcune regole che riguardano il trattamento minimo. Ha introdotto il beneficio di una parziale integrazione in favore di quei pensionati che alla data del 31 dicembre 1992, pur avendo raggiunto il requisito contributivo minimo per la pensione, avrebbero raggiunto l'età pensionabile entro due o tre anni.
Il pensionato, per ottenere l'integrazione nella misura del 70% o del 40%, non deve superare comunque i limiti di reddito personale o, se coniugato, quelli delle fasce di reddito stabiliti dalla legge.
La decorrenza dell'integrazione al minimo varia in base al numero di anni mancanti all'età pensionabile alla data del 31 dicembre 1992 e spetta dal:

  • 1° gennaio 2000 se mancavano non più di due anni;
  • 1° gennaio 2001 se mancavano non più di tre anni e se la data di nascita cade nel primo semestre dell'anno;
  • 1° gennaio 2002 se mancavano non più di tre anni e se la data di nascita cade nel secondo semestre.

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IMPORTO AGGIUNTIVO

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non supera l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di 154,94 euro da corrispondere a dicembre con la tredicesima mensilità o, comunque, con l'ultima mensilità di pensione corrisposta. Per ottenere il pagamento dell'importo aggiuntivo le condizioni da rispettare sono due: una riguarda l'importo della pensione, l'altra il reddito complessivo del pensionato e del coniuge.

Importo della pensione 
L’importo aggiuntivo può essere pagato in misura intera se l’importo complessivo annuo delle pensioni non supera il trattamento minimo che per il 2009 è di 5.956,60 euro. Nel caso in cui l’importo complessivo delle pensioni sia compreso tra 5.956,60 euro e 6.111,54 euro annui, l’importo aggiuntivo viene corrisposto in misura ridotta, fino ad arrivare a questo ultimo importo.

Reddito
Il pensionato non coniugato deve avere un reddito, assoggettabile all’Irpef, non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo, che per il 2009 è pari a 8.934,90 euro. Se il pensionato è coniugato il reddito personale non può superare 8.934,90 euro annui e il reddito complessivo dei due coniugi non può superare il triplo dell’importo annuo del trattamento minimo che, nel 2009, è di 17.869,80 euro. I redditi da prendere in considerazione sono quelli previsti per il trattamento minimo. Torna su

TITOLARI DI PIÙ PENSIONI

Se un pensionato è titolare di due o più pensioni, esistono dei criteri per stabilire su quale pensione spetta il trattamento minimo.

Gestioni diverse
Se le pensioni sono a carico di gestioni diverse, l'integrazione va applicata sulla pensione con il trattamento minimo più elevato oppure, a parità di importo, sulla pensione che si percepisce da più tempo.

Stessa gestione
In caso di pensioni dirette e ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al trattamento minimo viene applicata alla pensione diretta. Però se il diritto ad una delle pensioni è stato raggiunto con un numero di contributi settimanali obbligatori (effettivi e figurativi con esclusione dei contributi volontari e quelli relativi a periodi successivi la decorrenza della pensione) non inferiore a 781, l'integrazione al minimo spetta su quest'ultima pensione. Torna su

Pagamento della somma aggiuntiva (la quattordicesima)

La legge 127/2007 prevede un sostegno ai titolari di pensioni basse. Quindi, una volta l’anno, i pensionati in possesso dei previsti requisiti riceveranno, insieme alla pensione, una somma aggiuntiva non tassata, la cosiddetta quattordicesima.


Requisiti per il diritto alla somma aggiuntiva

  • Età: pari o superiore a 64 anni
  • Reddito personale: non superiore a 8.926,32 euro annui (esclusi quelli derivanti da assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata).

La somma aggiuntiva varia perchéè calcolata anche in base all’anzianità contributiva del pensionato:


Se pensionato da lavoro dipendente

  • fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
  • da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
  • se l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.


Se pensionato da lavoro autonomo

  • fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336 euro;
  • da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420 euro;
  • se l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504 euro.

Per le pensioni ai superstiti, la somma aggiuntiva sarà calcolata con gli stessi criteri di anzianità contributiva, applicando però le riduzioni di reversibilità.

Nel caso in cui il reddito personale sia di poco superiore al limite stabilito, la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta.

 

Esempio

Se il reddito è di 9.100 euro, con un’anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 162,32 euro complessivi (8.926,32 + 336,00 - 9.100,00 euro).


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Le pensioni

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale