E' un'indennità sostitutiva della retribuzione che è pagata ai lavoratori in caso di malattia, a partire dal 4° giorno. Non sono pagati i primi 3 giorni.L'indennità di malattia spetta per periodi non superiori a 180 giorni di calendario:
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato il diritto all'indennità di malattia cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro.
Prestazioni di malattia agli apprendisti
A decorrere dal 1° gennaio 2007, la legge finanziaria 2007 ha esteso anche agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori dipendenti. Anche a tali lavoratori, pertanto, spetta l'indennità giornaliera e il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati e sono loro applicate le disposizioni in materia di certificazione della malattia e di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia. Torna su
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni , dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell'Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro.
I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.
In particolare
L'Inps sta predisponendo una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici: tale procedura, una volta operativa, consentirà al medico curante di inviare direttamente il certificato all'Istituto evitando la mediazione del lavoratore.
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell'Inps, nelle seguenti fasce orarie:
dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.
Motivi che giustificano l'assenza al controllo
L'indennitàè pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.
L'indennitàè pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.
L'indennità viene pagata invece direttamente dall'Inps:
La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all'Inps.
Controlli sanitari
E' data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l'effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo, da parte dei medici iscritti alle liste dell'Inps o della Azienda Sanitaria Locale (ASL), specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie.
L'idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere valutata in relazione a quello che viene definito "danno biologico". Di conseguenza, l'interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta, incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie.
L'indennità non spetta
Nel caso in cui l'indennità di malattia non venga concessa l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. Torna su