JUGOSLAVIA


TRATTATO DI OSIMO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA Dl JUGOSLAVIA

(Artt. 3, 5. 7, 8 e 9 ed estratti degli Allegati e dello Scambio di Note)

Firma: Osimo (Ancona), 10 novembre 1975
Ratifica: legge 14 marzo 1977, n. 73
G.U. del 21 marzo 1977, n. 77, suppl. ord.
Entrata in vigore: 3 aprile 1977

 

Art. 3

La cittadinanza delle persone che alla data del 10 giugno 1940 erano cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul territorio di cui all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947 (1), come pure la cittadinanza dei loro discendenti, nati dopo il 10 giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla legge dell’una o dell’altra delle Parti, a seconda che la residenza delle suddette persone al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato si trovi nel territorio dell’una o dell’altra delle Parti.

Le persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le disposizioni del comma precedente avranno facoltà di trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel territorio jugoslavo, alle condizioni previste dallo scambio di Lettere di cui all’Allegato VI del presente Trattato.

Per quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente, non sarà tenuto conto dell’eventuale diversa appartenenza etnica dell’uno o dell’altro coniuge.

I figli minori seguiranno l’uno o l’altro dei loro genitori in conformità con la normativa di diritto privato applicabile in materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro residenza permanente al momento dell’entrata in vigore del presente Trattato.

 

Art. 5

Alla fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all’articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall’Accordo stipulato fra di esse in pari data.

A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell’entrata in vigore del presente Trattato.

Fino alla conclusione dell’accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all’articolo 3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che figurano all’Allegato IX del presente Trattato (1).

 

Art. 7

Alla data dell’entrata in vigore del presente Trattato, il Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1).

Ciascuna Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti d’America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall’entrata in vigore del presente Trattato.

 

Art. 8

Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d’Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurerà nell’ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.

 

Art. 9

Il presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica simultaneamente con l’Accordo firmato in data odierna riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi.

Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.

 

(omissis)

 

IL VICE PRESIDENTE
del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

 

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

In riferimento all’articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l’onore di confermare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a concedere lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava ai membri del gruppo etnico italiano, ai quali si riferisce l’articolo 3 del Trattato, i quali al momento dell’entrata in vigore del Trattato hanno la loro residenza permanente sul territorio jugoslavo e che, entro un anno a partire dalla data dell’entrata in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono per mezzo delle Autorità jugoslave, che ne daranno comunicazione alle Autorità italiane, la loro intenzione di trasferirsi in Italia e nei confronti dei quali il Governo italiano informa il Governo jugoslavo che esso li considera come membri del gruppo etnico italiano e riconosce loro la cittadinanza italiana.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava sarà notificato alle suddette persone, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e saranno considerate come aventi perduto la cittadinanza jugoslava alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Minic

S.E. il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
della Repubblica italiana

 

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

In riferimento all’articolo 3 del Trattato firmato in data odierna, ho l’onore di confermare a Vostra Eccellenza quanto segue:

Il mio Governo si impegna a riconoscere l’acquisto della cittadinanza jugoslava da parte delle persone che sono membri del gruppo etnico jugoslavo, di cui all’articolo 3 del Trattato, le quali, al momento dell’entrata in vigore del Trattato, hanno la loro residenza permanente sul territorio italiano e che, entro un anno a partire dalla data dell’entrata in vigore del Trattato sopra menzionato, esprimono per mezzo delle Autorità italiane, che ne daranno comunicazione alle Autorità jugoslave, la loro intenzione di trasferirsi in Jugoslavia e nei confronti dei quali il Governo jugoslavo informa il Governo italiano che esso li considera come membri del gruppo etnico jugoslavo e riconosce loro la cittadinanza jugoslava.

Entro tre mesi a partire dalla data in cui dette persone riceveranno la comunicazione in base alla quale viene loro concessa la cittadinanza jugoslava, queste dovranno lasciare il territorio della Repubblica Italiana e saranno considerate come aventi perduto la cittadinanza italiana alla data del loro trasferimento.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Rumor

S. E. il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo
federale e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
della Repubblica italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

In riferimento all’articolo 5 del Trattato firmato in data odierna, ho l’onore di confermarLe che siamo d’accordo su quanto segue:

Al fine di assicurare la continuità del pagamento delle assicurazioni sociali e delle pensioni, le due Parti si comporteranno, fino all’entrata in vigore del futuro accordo previsto dall’articolo 5, nel modo seguente:

a) alle persone che in virtù dell’articolo 3 si trasferiranno sul territorio dell’altra Parte, il pagamento dell’assicurazione sociale e della pensione sarà effettuato a titolo di anticipo dall’Istituto dell’assicurazione sociale della Parte sul territorio della quale esse si saranno trasferite;

b) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (1) e verso le quali le Istituzioni italiane di assicurazioni sociali hanno degli obblighi, queste Istituzioni trasferiranno alle Istituzioni jugoslave di assicurazione sociale l’ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le Istituzioni jugoslave di assicurazione sociale verseranno tale ammontare ai beneficiari;

c) per le persone che si trovano sulla parte del territorio menzionato all’articolo 21 del Trattato di Pace con l’Italia del 10 febbraio 1947 compresa nelle frontiere della Repubblica italiana (1) e verso le quali le Istituzioni jugoslave di assicurazione sociale hanno degli obblighi, queste Istituzioni trasferiranno alle Istituzioni italiane di assicurazione sociale l’ammontare corrispondente ai suddetti obblighi, fermo restando che le Istituzioni italiane di assicurazione sociale verseranno l’ammontare ai beneficiari.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Rumor

S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

 

IL VICE PRESIDENTE

del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

In riferimento all’articolo 5 del Trattato firmato in data odierna, ho l’onore di confermarLe che siamo d’accordo su quanto segue:

(segue testo della Nota precedente fino al punto c) incluso)

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Minic

S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

 

IL VICE PRESIDENTE
del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l’onore di comunicarLe quanto segue:

I termini «minoranza» e «gruppo etnico» che figurano nel testo del Trattato e nei suoi allegati saranno tradotti nelle lingue jugoslave con il termine significante «minoranza».

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Minic

S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
della Repubblica italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l’onore di comunicarLe quanto segue:

I termini «minoranza» e «gruppo etnico» che figurano nel testo del Trattato e nei suoi allegati saranno tradotti nella lingua italiana con il termine significante «gruppo etnico».

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considera-zione.

M. Rumor

S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

 

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
della Repubblica italiana

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

riferendomi all’articolo 3 del Trattato firmato oggi tra i nostri due Paesi, ed in deroga a quanto ivi previsto, ho l’onore di comunicare a V.E. quanto segue:

Le persone che, in base allo scambio di lettere in materia di cittadinanza, ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia, sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Rumor

 S. E. Il Signor Milos Minic
Vice Presidente del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

 

IL VICE PRESIDENTE
del Consiglio esecutivo federale
e Segretario federale agli Affari Esteri
della RSF di Jugoslavia

Osimo (Ancona), 10 novembre 1975

Signor Ministro,

ho l’onore di confermare di aver ricevuto la lettera di V.E. del seguente tenore:

(segue testo della Nota precedente)

Ho l’onore di comunicarLe che il mio Governo non ha obbiezioni da formulare a quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ministro, le assicurazioni della mia alta considerazione.

M. Minic

S. E. Il Signor Mariano Rumor
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana