Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |
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Messaggio numero 18850 del 03-07-2006.htm |
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Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
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Roma, 03-07-2006 |
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Messaggio n. 18850 |
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OGGETTO: |
sospensione del termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva per ferie non godute. |
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Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa il termine d’adempimento dell’obbligazione contributiva per ferie non godute per i casi nei quali intervengano delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro ( es. malattia, maternità, ecc.) I limiti temporali generali per l’adempimento dell’obbligazione contributiva nell’ipotesi di ferie non godute sono stati illustrati nelle circolari n.134/98 , n. 186/99 e n.15/2002 . Le circolari hanno chiarito che il termine per l’adempimento dell’obbligazione contributiva sul compenso per ferie non godute, è fissato, in via residuale (Cfr. Convenzione dell’OIL n.132/70), al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie stesse. Si ritiene che nelle ipotesi d’interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge, verificatesi nel corso del termine di diciotto mesi, lo stesso rimanga sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento medesimo. Il predetto termine riprende a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa .
Il Direttore Centrale Ziccheddu
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