F.A.Q.:

 

 

 

Assegno di maternità del Comune

1 Chi può chiedere l’assegno di maternità in caso di madre minore di età e nelle altre ipotesi di incapacità di agire? Il padre maggiorenne, a condizione che: 1) la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto; 2) il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora non risultino verificate le predette condizioni relativamente al padre del bambino, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante.
2 Chi può chiedere l’assegno di maternità nel caso in cui entrambi i genitori siano minorenni (o, altrimenti, incapaci di agire)? In tale ipotesi la richiesta di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante.
3 Può presentare la domanda di assegno una madre italiana residente all’estero (AIRE) al momento del parto? No, in quanto la madre - sia essa cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno - deve essere residente in Italia al momento della nascita del figlio secondo quanto disposto al comma 3 dell’art. 10, D.P.C.M. 452/2000. Pertanto l’assegno non può essere concesso neanche qualora la quale trasferisca in Italia la propria residenza entro sei mesi dalla nascita del figlio.
4 L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di decesso del figlio dopo la nascita ? Si.
5 L’assegno di maternità del Comune può essere richiesto nel caso di figlio nato morto? Si, purché l’interruzione della gravidanza sia avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, coincidente con il 300° giorno antecedente alla data presunta del parto.
6 Può essere concesso l’assegno del Comune in forza di un provvedimento con il quale il tribunale ha disposto il collocamento provvisorio del minore? No, in quanto gli eventi contemplati dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 sono tassativamente la nascita, l’affidamento preadottivo e l’adozione senza affidamento.

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Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

 
1 La concessione dell’assegno avviene sulla base dell'ISE o dell'ISEE? Il calcolo del beneficio avviene confrontando l'indicatore della situazione economica ISE (e non ISEE) con la soglia del diritto riparametrata, secondo i criteri fissati all'allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
2 Gli extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno, possono beneficiare dell’assegno? Gli extracomunitari, a prescindere dal possesso o meno del permesso/carta di soggiorno, non possono beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare concesso dal Comune.Il decreto 21 dicembre 2000, n. 452, in attuazione dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, prevedeva la concessione del suddetto assegno solo ai cittadini italiani residenti. Successivamente, l'art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337 ha esteso la possibilità di usufruire del beneficio in oggetto anche ai cittadini comunitari residenti nel territorio italiano.
3 L’assegno può essere richiesto dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) ?. No, perché l'assegno spetta al cittadino italiano o comunitario residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria. Pertanto, tra i richiedenti non possono essere compresi i cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), perché requisito fondamentale della prestazione è la residenza del richiedente nel territorio dello Stato.
4 I rifugiati politici, essendo equiparati ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno? La normativa di riferimento (D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche) nell’individuare i beneficiari della prestazione in oggetto, prevede espressamente tra i destinatari solo i cittadini italiani o i comunitari residenti nel territorio dello Stato (artt. 65 legge 448/98 e 16, comma 2, D.M. n. 452/00, come modificato dall’art. 2, comma 2 del D.M. 25 maggio 2001, n. 337). Non risulta pertanto possibile corrispondere l’assegno in esame ai cittadini stranieri rifugiati politici (v. circ. n. 62 del 6 aprile 2004).
5 Ai fini dell’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, se c’è un padre separato che ha i due primi figli conviventi con la ex moglie, ma a carico di lui e un figlio di secondo letto convivente con lui, il padre può fare domanda per il nucleo? Nel caso in esame, il padre può presentare la domanda solo se nel suo stato di famiglia risultano, oltre che il figlio convivente con lui, i due figli che convivono con il coniuge separato, poiché, nel caso contrario, manca uno dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda (nella famiglia anagrafica del richiedente si devono trovare almeno tre suoi figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoria).
6 Un nucleo familiare con 5 minori a carico, dei quali solamente 2 sono figli, mentre gli altri sono nipoti, ha presentato domanda per l’assegno. Sussistono le condizioni per la concessione? La domanda è presentata al Comune di residenza da uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori, sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi (art. 16, comma 2 del decreto 21 dicembre 2000, n. 452, come modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto 25 maggio 2001, n. 337). Pertanto, se almeno uno dei nipoti minori è stato ricevuto in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui convivente risulterà essere soddisfatto il requisito dei tre figli minori, altrimenti il richiedente non avrà diritto alla presentazione della domanda, mancando uno dei requisiti richiesti dalla legge.
7 Se in una famiglia ci sono tre figli minori di cui uno invalido al 100% con accompagnamento, nel momento in cui il primo figlio invalido compie la maggiore età, quali sono i presupposti per continuare ad elargire l’assegno? Nel caso in esame, il diritto all'assegno è cessato, poiché è venuto meno uno dei requisiti per la sua concessione (presenza di tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente),  avendo uno dei figli minori raggiunto la maggiore età. Più specificatamente il diritto all'assegno è cessato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è venuto a mancare il requisito dei tre figli minori.
8 Un soggetto con tre figli minori a carico ha presentato domanda per l’assegno. Il figlio compirà diciotto anni ad agosto. A quanti mesi di contributo ha diritto, 7 o 8? Il soggetto, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, avrà diritto al beneficio per 8 mesi, in quanto il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare (raggiungimento della maggiore età di uno dei tre figli).
9 Per i richiedenti l’assegno, che dichiarano redditi e patrimonio pari a zero, la compilazione della DSU (che produce un calcolo ISE pari a zero) è sempre necessaria e propedeutica alla concessione del beneficio? Si, il diritto alla prestazione in esame deve sempre essere stabilito sulla base dell'ISE, calcolato a partire dalla DSU.
10 Un cittadino ha presentato domanda per l'assegno per il nucleo familiare a Gennaio 2004 avvalendosi di una DSU che fa riferimento a redditi di due anni prima (2002) perché al momento della richiesta non aveva ancora fatto la dichiarazione dei redditi del 2003. E' corretto per questa tipologia di prestazioni chiedere sempre il reddito dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'assegno? Il reddito dichiarato deve essere, quando possibile, quello relativo all'anno precedente la presentazione della DSU. Quando ciò non è possibile, perché la prestazione deve essere richiesta in un periodo dell'anno in cui non si può ancora presentare la dichiarazione dei redditi o ricevere la DSU, bisognerà dichiarare il reddito relativo a due anni prima della presentazione della DSU. E' utile ricordare, però, che quando la DSU non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'Ente erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste (art. 6, commi 6 e 7 norme integrate D.P.C.M. 221/99 e 242/2001). Nel caso di specie, quindi, si può richiedere al cittadino di presentare una DSU aggiornata contenente i redditi del 2003, quando questi saranno dichiarati.

 

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