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Surrogazione - Legittimazione passiva all' azione di condanna dell' impresa assicurativa in liquidazione coatta amministrativa e/o dell' impresa designata. - Esclusione. Corte di Appello di Roma - 13.10/22.10.1998, n. 3125 - Pres. Est. N. Fucilli - INPS (Avv.ti De Ritis e Triolo) Minotti (Avv. Monaco) - Tirrena S.p.A. in l. c. a. (Avv. Tomassini) Assitalia S.p.A. (Avv. Magnani). La liquidazione coatta amministrativa non può essere destinataria di sentenza di condanna bensì solo di sentenza accertativa dell' obbligo di pagamento. Meno che mai può essere intesa come destinataria della statuizione di condanna l' impresa designata. |
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FATTO. - Verso le ore 18.00 dell' 11.8.1990, in Anzio, in via dell' Ermellino, si verificava un incidente stradale che vedeva coinvolti il motociclo HONDA 600 XL targato LT 70246, guidato da FANTI Gianluca e sul quale era trasportato il padre di questi FANTI Giovanni, l' autovettura Seat IBIZA targata Roma:60896P di proprietà di MINOTTI Angelo, guidata da MINOTTI Fabio, assicurata presso la soc. TIRRENA Ass. ni, e l' autovettura Fiat 127, targata Roma 29696L guidata da BERTOLDERO Domenico. In conseguenza dell' incidente il FANTI Gianluca, di anni 23,decedeva ed il di lui padre FANTI Giovanni,di anni 51, restava seriamente ferito. Con atto di citazione notificato il 5 e 7.12.1990 il FANTI Giovanni e la moglie GIANNOLI Cornelia, anche quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore FANTI Stefano, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, onde conseguire il risarcimento dei sofferti danni, i due MINOTTI e la soc.TIRRENA Ass.ni. In ordine alle modalità del sinistro gli attori specificavano che il MINOTTI Fabio, in un tratto di strada in curva, aveva perso il controllo dell' auto dal medesimo guidata finendo prima addosso al guard-rail sito sulla propria destra e quindi contro la moto HONDA che percorreva la stessa strada in senso inverso e che marciava nella propria corsia. I due MINOTTI si costituivano in giudizio e contestavano l' altrui domanda deducendo che l' incidente de quo era da ascrivere a colpa del BERTOLDERO Domerico, guidatore della FIAT 127 contro la quale era pure finita la Seat IBIZA del MINOTTI. Si costituiva in causa anche la soc. TIRRENA che pure contestava la fondatezza della domanda degli attori. Veniva disposta ed espletata C. T. medico-legale sulla persona dell' attore FANTI Giovanni nonchè acquisito il rapporto di incidente redatto dalla Polizia della Strada di Albano Laziale. In corso di causa la soc. TlRRENA corrispondeva agli attori un acconto di £. 60.000.000. In data 10.8.1992 si costituiva in Cancelleria l' I.N.P.S. che interveniva nella causa onde conseguire la condanna dei convenuti al pagamento della somma di £. 17.862.350 - comprensiva di rivalutazione ed interessi - da esso Istituto corrisposta al FANTI Giovanni a titolo di indennità di malattia per 244 giorni. Lo stesso INPS dichiarava di agire ex art.1916 C.C. ed ex art. 28 L. 990/1969. Alla udienza di discussione del 18.1.1995 la causa veniva interrotta per l' avvenuta messa in l.c.a. della convenuta soc. TIRRENA Ass.ni. Riassumevano la causa, con ricorso dell' 8.2.1995, gli attori i quali curavano la notifica del ricorso stesso alle altre parti ed altresì alla soc. ASSITALIA quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS. In data 8.6.1995 si costituiva in cancelleria la l.c.a. della soc. TIRRENA che faceva proprie le difese della stessa società in bonis. Con la comparsa conclusionale depositata l' 8.6.1996 gli attori così specificavano le somme reclamate a titolo di danni: £. 608.206.000 per il FANTI Giovanni; £. 166.135.000 per la GIANNOLI Cornelia; £. 86.144.000 per il FANTI Stefano. Ancora gli attori specificavano che dalle somme sopra indicate, si sarebbe dovuta detrarre la somma di £. 60.000.000 già riscossa dalla soc. TIRRENA. La causa .veniva quindi decisa con sentenza n. 984 del 10.7.96-23.8.96 con la quale l' adito Tribunale: a - considerava parte in causa, specificatamente quale "convenuta in riassunzione-contumace", la soc.ASSITALIA; b - riteneva e dichiarava il MINOTTI Fabio esclusivo responsabile dell' incidente de quo; liquidava in complessive £. 349.007.655 - già detratto l' acconto riscosso in corso di causa - il danno sofferto dal FANTI Giovanni sia in proprio che quale erede del figlio defunto Gianluca; liquidava in £. 44.314.961 il danno sofferto dalla GIANNOLI Cornelia e in £. 26.541.657 quello sofferto dal FANTI Stefano; condannava ai corrispondenti pagamenti i due MINOTTI, la l.c.a. della soc. TIRRENA e la soc. ASSITALIA; c - rigettava, siccome non provata, la domanda dell' intervenuto INPS; d - condannava i convenuti MINOTTI, la l.c.a. della soc. TIRRENA e la soc. ASSITALIA, al pagamento delle spese del giudizio in favore dei tre attori. Avverso detta sentenza proponevano distinti appelli l' INPS ed i tre attori originari con atti notificati, rispettivamente, il 6 - 10 e 12 maggio 1997 ed il 29.5, 30.5, 2.6 e 19.6.97. L' INPS denunciava come errata la statuizione di rigetto della sua domanda, scaturita dalla omessa valutazione della documentazione prodotta in giudizio. Gli altri appellanti denunciavano la insufficiente liquidazione dei danni di loro spettanza per una serie di motivi che saranno presi in esame in motivazione. Resistevano ad entrambi i gravami tutti gli appellati. In particolare l' ASSITALIA, nella qualità di Impresa designata, specificava che la sua obbligazione non poteva superare comunque il limite del massimale di legge ammontante a £. 700.000.000 e che essa società aveva dato esecuzione alla statuizione di I° grado oggetto dei due appelli. I due appelli venivano riuniti. All' udienza collegiale del 6-10-1998 la causa veniva posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti riportate nella superiore epigrafe.
DIRITTO. - 1 - Sull' appello dell' INPS. L' appello è fondato e la domanda dell' INPS, proposta con riferimento alla norma dell' art.28 Legge 990/1969 e 1916 Cod. Civ., deve essere accolta. La documentazione prodotta in I° grado - specificamente le richieste di pagamento in data 13.12.90 e 27.9.91, con l' analitica indicazione delle somme maturate - integrava la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, fatta valere a mente delle ora citate norme di legge. Sul punto sarà sufficiente osservare che nessuno degli interessati ha contestato la effettiva corresponsione della indennità di malattia di spettanza del FANTI Giovanni e, in via più generale, che la documentazione di provenienza dello stesso soggetto che vanta un credito, quando si tratta di un Ente pubblico, è assistita da una presunzione juris tantum di legittimità, cioè di veridicità (cfr., fra le tante, Cass. 3307/1998). Per quanto riguarda i soggetti del processo da intendere come destinatari passivi della statuizione di condanna, gli stessi non possono che essere i soli MINOTTI ANGELO E STEFANO. La l. c. a. non può essere destinataria di sentenza di condanna bensì solo di sentenza accertativa dell' obbligo di pagamento (giurisprudenza assolutamente consolidata nella materia). Meno che mai può essere intesa come destinataria della statuizione di condanna la soc. ASSITALIA, nella qualità di Impresa designata. A parte il rilievo, pure assorbente, secondo il quale detta società non poteva avere acquisito la qualità di parte nel processo di primo grado, è decisiva la considerazione che la fattispecie è regolamentata dall' art.25 della legge 990/1969 in forza della quale l' Impresa designata è soggetto al quale è opponibile la sentenza pronunciata nei confronti della l.c.a. Può e deve la condotta processuale tenuta dall' ASSITALIA nel presente grado di appello - e cioè la sua costituzione in giudizio - essere intesa come dimostrativa dell' intenzione di intervenire in causa e cioè di esercitare il diritto riconosciutole dall' art.25 legge citata. Relativamente al quantum dovuto all' INPS la Corte, tenuto conto dell' ammontare del credito alla data del 27-9-1991, statuisce che la somma dovuta è pari a £. 16.485.237, produttiva di interessi moratori dalla stessa data. A carico dei due MINOTTI e della l. c. a. della soc. TIRRENA vanno poste le spese del giudizio di appello, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo. Quelle relative al giudizio di primo grado vengono compensate fra gli interessati in considerazione dell' anomalo comportamento processuale dell' INPS che dopo essersi costituito in cancelleria non è mai comparso alle udienze successive e neppure ha depositato comparsa conclusionale, così legittimando il dubbio che intendesse disertare il giudizio. 2 - Sull' appello dei FANTI e della CAGNOLI. 2.1.- Deve preliminarmente rilevarsi che le pretese creditorie avanzate dagli appellanti, che sono risultate eccedenti quelle precisate nella comparsa conclusionale 8-6.1996, vengono rigettate perchè nuove, quindi inammissibili ex art. 345 c.p.c.. 2.2 - La censura che riguarda il preteso mancato riconoscimento, in favore del FANTI Giovanni,di un danno "estetico" da quantificarsi in misura pari al 10%, è senza fondamento. Il I° giudice ha fatto, sul punto, puntuale applicazione delle conclusive valutazioni del C.T.U. riconoscendo, relativamente al danno biologico, una menomazione pari al 45% comprensiva del 10% per danno di natura estetica. 2.3 - Rispetto ad un danno biologico per una invalidità permanente del 45%, quello morale pari a £.30.000.000 appare ed è adeguato, pur considerando la oggettiva gravità delle lesioni riportate e dei postumi invalidanti residuati. 2.4 - Riconosce la Corte la insufficienza di quanto liquidato - £. 58.167.000 - per danno patrimoniale specifico, cioè conseguito ad una riduzione - del 35% - della capacità lavorativa specifica, epperò della idoneità a produrre reddito da lavoro subordinato, quale era quello prestato dall' interessato. Il conteggio cui ha proceduto il Tribunale è errato per difetto. mentre assai più realistica è una liquidazione che tenga conto di tutti i dati della fattispecie. Alla data odierna la liquidazione ora in esame deve essere contenuta nella somma complessiva di £.100.000.000, già considerata la incidenza del degrado monetario e del lucro cessante da impossibilità di disporre della somma maturata. Ne deriva che detraendosi dalla somma di £. 100.000.000 quella liquidata dal I° giudice - £ .58.167.000 - residua a credito del FANTI Giovanni la somma di £. 41.833.000, produttiva di interessi legali dal giorno della presente decisione. 2.5 - Inaccoglibile è la censura che riguarda il mancato riconoscimento che una "voce" distinta di danno risarcibile sarebbe stata quella relativa al perduto apporto economico già assicurato in famiglia dal defunto FANTI Gianluca. La pretesa è priva di fondamento perchè non sorretta da prove di sorta. Gli interessati hanno solo esposto un fatto ma non ne hanno dato una prova purchessia. 2.6 - Con altro motivo di gravame si dolgono i tre appellanti della insufficienza di quanto liquidato a titolo di danno morale. La censura viene accolta dalla Corte che riconosce che in effetti il I° giudice ha male considerato lo stretto vincolo di parentela fra gli interessati ed il defunto e, soprattutto, la giovane età di questi che non può non avere esasperato vieppiù le sofferenze morali dei congiunti. Più realistica è una liquidazione di £. 100.000.000 per ciascuno dei genitori e di £.50.000.000 per il fratello, somme che si riducono - tenuto conto di quanto già liquidato e riscosso - rispettivamente a £. 30.000.000 e a £.25.000.000, anche questa volta comprensive di ogni ragione di pregiudizio economico. 2.7 - Da ultimo gli appellanti censurano la statuizione del I° giudice in punto di lucro cessante per mancata disponibilità della somma maturata a titolo di credito risarcitorio. La censura è priva di fondamento. Il Tribunale ha fatte puntuale applicazione dei principi di cui alla nota sentenza della suprema Corte (sezioni unite sent. 1712/1995). Di contro, i rilievi critici mossi dagli appellanti non si apprezzano per chiarezza e comprensibilità. 3 - Con riferimento ancora all' appello dei FANTI e della GIANNOLI le spese di lite, tenuto conto dell' accoglimento parziale del gravame, vengono compensate per 2/3 e poste per il residuo a carico degli appellati MINOTTI e l. c. a. della soc. TIRRENA. Alla liquidazione si provvede in dispositivo. |