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Sgravi contributivi - Contributi - Esonero - Sgravi. Corte di Cassazione - 3.2/13.10.1999, n. 11494/99 - Pres. Sciarelli - Rel. Miani Canevari - P.M. Giacalone (Conf.) - C.A.R.M. Cooperativa Autotrasportatori Riuniti Marghera (Avv. Manfredonia) - INPS (Avv.ti Bartoli e Lironcurti). Gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 D.L. 24 marzo 1982 n. 91, conv. in L. 21 maggio 1982 n. 267, riconosciuti alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (istituito con L. 6 giugno 1974 n. 298) spettano anche le società cooperative purché iscritte all'albo suddetto, atteso che la possibilità di iscrizione per le società cooperative non sorge solo a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16, conv. in L. 30 marzo 1987 n. 132, ma era già prevista dalla suddetta legge del 1974, le cui norme non stabilivano, quanto alle imprese sociali, alcun limite connesso né al tipo di società, né alla natura dell'impresa, e neppure al titolo giuridico in base al quale si realizza la disponibilità dei beni strumentali destinati all'attività sociale. |
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FATTO. - Con sentenza del 12 maggio 1995 il Tribunale di Venezia confermava la decisione di primo grado con cui era stata respinta l'opposizione proposta dalla società cooperativa a r.l. C.A.R.M. - Cooperativa Autotrasportatori riuniti Marghera - avverso il decreto - ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute all'INPS per l'omesso versamento di contributi dell'assicurazione obbligatoria relativi al periodo dal 1982 al 1989. Il Tribunale riteneva infondata la tesi secondo cui la società cooperativa avrebbe dovuto godere del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, essendo questo tuttavia precluso dalla impossibilità di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge n. 298/1974, prima dell'entrata in vigore del DPR n. 155/1990; rilevava che l'iscrizione a tale albo, presupposto necessario per accedere al beneficio in questione, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 91/82, era stata richiesta solo nel 1993, mentre la relativa istanza avrebbe potuto essere presentata, in base alla disciplina della legge n. 298/74, anche prima dell'entrata in vigore del D.L. del 1990, in base al quale era stato istituita una sezione speciale per l'iscrizione nel predetto albo di cooperative a proprietà divisa. Avverso questa sentenza la C.A.R.M. - Cooperativa Autotrasportatori Riuniti Marghera - società cooperativa a responsabilità limitata - propone ricorso per cassazione con tre motivi. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale.
DIRITTO. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. l della legge 6 giugno 1974 n. 298, in relazione al D.L. 6 febbraio 1987, convertito nella legge 30 marzo 1987 n. 132, e al DPR 19 aprile 1990 n. 155, nonché del DPR 3 gennaio 1976 n. 132. La ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la cooperativa avrebbe potuto iscriversi nell'albo degli autotrasportatori anche prima del DPR n. 155/1990, sostenendo che tale possibilità è stata riconosciuta solo con l'entrata in vigore di questa normativa, che ha stabilito i requisiti e le modalità della richiesta di iscrizione. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 12 disp. prel. cod. civ., dell'art. 1, comma 3 del D.L. del 24 marzo 1982 n. 91, convertito nella legge 21 maggio 1982 n. 267. Premesso che questa norma ha riconosciuto il beneficio degli sgravi contributivi anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, si afferma che (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) il diritto al beneficio in questione non può essere escluso in considerazione della mancata iscrizione della società cooperativa a detto albo, perché la C.A.R.M. non aveva la possibilità giuridica di iscriversi, pur essendo in possesso dei requisiti necessari. Con il terzo motivo si propone, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 45 Cost., del 3° comma dell'art. 1 del D.L. 24 marzo 1982 n. 91, convertito nella legge 21 maggio 1982 n. 267, e delle successive leggi di proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, se interpretate nel senso della esclusione di tali benefici per le cooperative che non potevano iscriversi all'albo di cui all'art. l della legge n. 298 del 1974. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, non meritano accoglimento. La questione proposta riguarda il beneficio degli sgravi contributivi che l'art. 1 del D.L. 24 marzo 1982 n. 91, convertito nella legge 21 maggio 1982 n. 267, riconosce "anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298"; beneficio che nella specie, secondo la sentenza impugnata, non poteva essere riconosciuto all'attuale ricorrente relativamente agli obblighi contributivi afferenti al periodo dal 1982 al 1989, perché la società cooperativa C.A.R.M. ha presentato domanda di iscrizione a detto albo solo nel dicembre 1993. La ricorrente sostiene che l'iscrizione non era possibile prima delle innovazioni normative introdotte dal comma 5 bis dell'art. l del D.L. 6 febbraio 1987 n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1987 n. 132), che ha stabilito l'istituzione presso ciascun albo (nazionale e provinciali) degli autotrasportatori di una sezione speciale "alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie", e della successiva entrata in vigore del DPR 19 aprile 1990 n. 155, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione previsto dalla stessa normativa del 1987. Questa tesi non ha fondamento giuridico. La legge 6 giugno 1974 n. 298, istituendo l'albo nazionale e gli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto terzi, ha previsto l'iscrizione ad essi di "persone fisiche e giuridiche", senza ulteriori specificazioni (v. artt. 1 e 12); tra i presupposti per l'iscrizione elencati nell'art. 13 è indicato, con dizione estremamente lata, quello della "disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere", mentre l'esistenza dei requisiti personali relativi a precedenti penali o procedure fallimentari, di cui ai nn. 7 e 8 di tale elenco, è richiesta, "quando si tratti di società", per tutti i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, e gli amministratori. "per ogni altro tipo di società". Le norme così formulate non stabiliscono dunque, quanto alle imprese sociali, alcun limite connesso al tipo di società, alla natura dell'impresa o al titolo giuridico in base al quale si realizza la disponibilità dei beni strumentali destinati all'attività sociale. Le società cooperative non risultano così escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della legge del 1974; una conferma in tal senso può essere tratta anche dalle disposizioni dettate dagli artt. 4 e 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con DPR 3 gennaio 1976 n. 32, in tema di composizione dei comitati centrali e provinciali per l'albo (previsti dalla stessa legge del 1974), con l'inclusione di rappresentanti delle "associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ... che contino tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto terzi". Conseguentemente, non si può ritenere che tale iscrizione sia stata resa possibile solo dall'istituzione, con la citata legge n. 132/1987, della sezione speciale per le cooperative; del resto questa disciplina non ha introdotto la previsione di nuovi requisiti o condizioni per tali soggetti, richiamando invece nello stesso art. 1, comma 5 bis, quanto stabilito in materia dall'art. 13 della precedente legge del 1974. La sentenza impugnata, che ha confutato l'assunto della impossibilità giuridica di iscrizione all'albo della società cooperativa prima di tale innovazione normativa, ha quindi correttamente rilevato l'assenza del necessario presupposto per l'accesso al beneficio in questione. Il ricorso deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. (Omissis) |