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Processo civile - Rito Lavoro - Mancata presentazione domanda amministrativa - Improponibilità domanda giudiziaria. Tribunale di Cuneo - 5.12/12.12.2000, n. 284/00 - Dott. Casarino - Ballari e altri (Avv. Armando) - INPS (Avv. Cappiello). La domanda amministrativa per ottenere la rivalutazione dei periodi contributivi da parte dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni deve proporsi all'INPS e in difetto di tale domanda il ricorso giudiziario deve essere dichiarato improponibile. |
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FATTO. - Con separati ricorsi depositati in cancelleria e poi riuniti ai sensi degli artt. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., i ricorrenti esponevano: - di avere lavorato alle dipendenze di FIAT FEROVIARIA S.p.a. di Savigliano (fino al 30.11.1970 S.N.O.S. - Soc. Naz. Offic. di Savigliano S.p.a.) nei periodi e con le mansioni indicati nei rispettivi ricorsi; - di avere operato in ambienti dove avevano luogo procedimenti produttivi che implicavano l'uso di amianto, e che, pertanto, erano stati esposti ad inalazione di fibre di amianto; - che i materiali contenenti amianto erano stati utilizzati fino al 1992; - che l'INAIL, che inizialmente aveva rilasciato certificazione UNI sull'esposizione ultradecennale all'amianto, successivamente aveva emesso dichiarazione negativa. Convenivano pertanto in giudizio l'INAIL e l'INPS per sentire accertare l'avvenuta esposizione ultradecennale all'amianto, ai fini della rivalutazione del periodo lavorativo mediante applicazione del coefficiente 1,5. ai sensi dell'art. 13 co. 8° legge 257/92, come modificato dalla legge 271/93. Si costituivano in giudizio i due Istituti convenuti, formulando eccezioni preliminari e di merito. In particolare, l'INAIL eccepiva: - la propria carenza di legittimazione passiva, per non avere l'accertamento ad esso demandato valore costitutivo; - l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda, in quanto diretta all'accertamento di un mero fatto e non già di un diritto; - nel merito, che l'art. 13, 8° co. cit. troverebbe applicazione soltanto ai dipendenti di aziende che, a seguito della procedura di dismissione dell'amianto, hanno perso il posto di lavoro, e non indiscriminatamente a tutti i lavoratori esposti ad amianto per più di dieci anni; - in ogni caso, l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'esposizione ultra decennale. A sua volta, l'INPS eccepiva: - l'improponibilità dei ricorsi, in quanto non preceduti da domanda amministrativa; - l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché tesa all'accertamento di una mera situazione di fatto e non di un diritto; - nel merito, l'infondatezza della domanda, per le medesime ragioni addotte dall'INAIL. Riservata la decisione sulle eccezioni preliminari dei convenuti unitamente al merito, la causa veniva istruita mediante C.T.U. sull'esistenza e sull'utilizzo di amianto presso la Fiat Ferroviaria di Savigliano; venivano altresì escusse prove testimoniali; quindi, autorizzato lo scambio di memorie difensive, la causa, previa discussione, veniva, sulle epigrafate conclusioni, decisa all'udienza del 5.12.2000 mediante lettura in aula del dispositivo.
DIRITTO. - Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari sollevate dagli Istituti convenuti, in particolare, quella relativa al difetto di legittimazione passiva dell'INAIL ed all'improponibilità della domanda per il mancato esperimento dell'iter amministrativo. Le due eccezioni, strettamente connesse, vanno trattate congiuntamente. L'art 13, 8° co. L. 257/92, come modificato dalla L. 271/93, prevede, per i lavoratori per i quali sia dimostrata l'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. Il beneficio in questione ha, evidentemente, carattere pensionistico, come si evince dalla stessa formulazione letterale della norma, che prevede, appunto, la supervalutazione dell'intero periodo lavorativo "ai fini delle prestazioni pensionistiche"; come tale, la relativa domanda vede come legittimato passivo l'ente tenuto all'erogazione di tale provvidenza, ossia l'INPS. L'INAIL è invece tenuto, in forza di intese tra Ministero del Lavoro, parti sociali ed istituti (cfr. circolare INAIL 23.11.1995 e circolare INPS 15.12.1995 n. 304) - a rilasciare certificazione dell'esposizione ultradecennale ad amianto; tale attestazione, tuttavia, non è prevista da lacuna norma di legge, ma unicamente da tali disposizioni, aventi carattere meramente amministrativo e pattizio. Sul punto, cfr., tra le altre, Trib. Torino 13.7.1999 n. 5167 (dep. 2.9.1999) e Corte d'Appello Torino 6.6.2000 n. 258 (dep. 8.7.2000). La considerazione che la domanda sia stata formulata in termini di mero accertamento del diritto ad ottenere la rivalutazione anziché come domanda di condanna a procedere a detta rivalutazione non sposta i termini della questione: anche in tale caso trattasi di accertamento propedeutico ad una condanna nei confronti dell'INPS, ente tenuto alla corresponsione della pensione; mentre nei confronti dell'INAIL la pronuncia dovrebbe limitarsi a dichiarare l'accertamento del diritto dei ricorrenti al rilascio della certificazione sull'esposizione all'amianto: trattasi di domanda che, per le precedenti considerazioni (e cfr. le pronunce citate di Trib. Torino e Corte Appello Torino) non può costituire, di per sé, l'oggetto di una pronuncia giudiziale. In conclusione, nessuna norma di legge prevede che l'accertamento demandato all'INAIL abbia valore costitutivo ed anzi, per le esposte considerazioni, tale valore deve essere escluso. Tra l'altro, la certificazione proveniente da tale ente potrebbe, in sede amministrativa, essere disattesa dall'INPS; parimenti, essa è liberamente valutabile in giudizio, non avendo valore di prova legale se non per le circostanze cd. estrinseche attestate in essa. D'altro canto, non è stata presentata in sede amministrativa domanda per ottenere dall'INPS la rivalutazione ex art. 13 co. 8° cit.. Poiché, per le esposte considerazioni relative alla carenza di legittimazione passiva in capo all'INAIL, solo l'INPS dev'essere considerato legittimo contraddittore rispetto alle richieste dei ricorrenti, l'assenza di domanda amministrativa rivolta a quest'ultimo ente è causa di improponibilità delle domande azionate nel presente giudizio. Il Mancato esperimento del procedimento in sede amministrativa, laddove sia previsto dalla legge, costituisce infatti un presupposto dell'azione giudiziaria "senza che in contrario possano trarsi argomenti né dall'art. 8 della citata legge n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso del procedimento amministrativo, né dall'art. 443 c.p.c., che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità - anziché l'improponibilità - della domanda giudiziale solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato" (Cass. Sez. Un. 5.8.1994, n. 7269); trattasi di vizio rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in ogni stato e grado del giudizio, e che, se non rilevato, è causa di nullità di tutti gli atti del processo (cfr. Cass. 2.7.1992, n. 8111; Cass. 11.12.1995, n. 12661; Cass. 16.1.1996, n. 317). L'accoglimento delle eccezioni preliminari risulta assorbente rispetto ad ogni altra e preclude l'esame del merito. I ricorsi, pertanto, non possono essere accolti. (Omissis) |