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Circolare numero 188 del 07-10-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07/10/2016
Circolare n. 188
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.3
OGGETTO:

Riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in favore dei Lavoratori Socialmente Utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale carico degli Enti utilizzatori (cc.dd. autofinanziati),  anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. Modalità operative.

SOMMARIO:

1. Quadro normativo.

2. Direttive Ministeriali in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa,  utile ai soli fini del diritto a pensione, da versare all’INPS.

3. Direttive ministeriali in merito al  riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.

4. Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa. A) progetto; B) lavoratori; C) proroga, D) corresponsione dell’assegno.

5. Modalità operative per l’accreditamento.

1.   Quadro normativo.

 

L’Istituto, in virtù delle norme in materia di Lavori Socialmente Utili succedutesi nel tempo a partire dagli anni Ottanta, ha effettuato il pagamento  dell’assegno (ASU) in favore dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (ex Fondo  per l’Occupazione).

 

L’art. 11 del D. Lgs. n. 468/97 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) ha previsto,  tra l’altro, che le Regioni e gli Enti locali potessero destinare risorse proprie per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell’assegno ASU versando all’Istituto le risorse economiche necessarie con le stesse modalità e gli stessi effetti di quelle del Fondo per l’Occupazione e fossero versate all’Istituto le risorse economiche necessarie secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

 

In favore di tali lavoratori,  l’Istituto ha, altresì, riconosciuto d’ufficio la contribuzione figurativa - come previsto dall’art. 1, comma 9 della legge n. 608/1996 - utile,  fino al 31 luglio 1995, ai fini del diritto e della misura della pensione e, dal 1°  agosto 1995 in poi, ai soli fini del raggiungimento dei requisiti assicurativi del diritto a pensione.

 

Tale articolo è stato successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 81/2000 ( “Integrazione e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili”); pertanto, l’Istituto ha continuato ad erogare l’assegno e a riconoscere d’ufficio la contribuzione figurativa – utile solo ai fini del diritto a pensione – esclusivamente nei confronti dei lavoratori LSU impegnati in progetti a carico del Fondo per l’Occupazione.

 

A seguito di ripetute richieste da parte delle Regioni e degli  Enti locali,  affinché l’Istituto continuasse ad erogare l’assegno ai lavoratori utilizzati nei progetti finanziati con risorse proprie, si è provveduto alla stipula di specifiche Convenzioni in tal senso (Schema di Convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 406/2000, cfr. circ. INPS n. 143/2000 e n. 97/2002).

 

Lo schema di convenzione, tra l’altro, prevedeva, al punto 6, il versamento, da parte degli Enti utilizzatori,  degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto a pensione.

 

2.   Direttive Ministeriali in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa,  utile ai soli fini del diritto a pensione, da versare all’INPS.

 

Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti provenienti anche dagli Enti utilizzatori, ha precisato che il riconoscimento dei  periodi “ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento” non comporta nessun onere, diversamente da quanto previsto per i periodi sussidiati fino al 31/07/1995, per i quali il riconoscimento d’ufficio è esplicitamente collegato al versamento dei contributi figurativi. Pertanto il Ministero ha chiesto all’Istituto di non calcolare, per i periodi di sussidio decorrenti dall’1/08/1995, la contribuzione figurativa quale onere accessorio.

 

Laddove, quindi, siano state stipulate le suddette convenzioni, L’Istituto ha dovuto conseguentemente ritenere che gli oneri a carico delle Regioni e degli Enti utilizzatori siano soltanto quelli connessi alla gestione, da parte dell’INPS, del servizio di pagamento degli assegni e  degli eventuali ANF.

 

Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali in data 9 dicembre 2015 è stata adottata la determina Presidenziale n. 154/2015 (allegato 1), avente ad oggetto: “Modifica dello schema di Convenzione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 406 del 26 luglio 2000, per la corresponsione, da parte dell’INPS, dell’assegno ai lavoratori che svolgono le attività socialmente  (LSU) finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione”.

 

Lo schema in parola ha sostanzialmente recepito le indicazioni più volte ribadite dal Ministero vigilante relativamente all’attribuzione dei costi  derivanti  dall’accredito della contribuzione figurativa - utile ai soli fini del diritto a pensione - al Fondo previdenziale che erogherà il trattamento pensionistico.

 

Di conseguenza, gli oneri da porre a carico delle Regioni/Enti utilizzatori sono soltanto quelli a copertura degli assegni ASU e dei relativi eventuali assegni al nucleo familiare (ANF),  nonché quelli relativi al costo del servizio di pagamento dei predetti assegni svolto dall’INPS (cfr. punto 6 e 7 dello schema di Convenzione allegato).

 

Si precisa, al riguardo, che attualmente l’Istituto procede esclusivamente al rinnovo delle Convenzioni già in essere con gli Enti utilizzatori in quanto, con nota  n. 14/00124/2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che a partire dall’11 luglio 2005 non possono essere stipulate nuoveconvenzioni, con esclusione delle eventuali proroghe delle Convenzioni già in corso.  Tali proroghe non potranno in ogni caso interessare nuovi lavoratori (cfr. msg. 25674/2005, allegato 2 ).

 

3.   Direttive ministeriali in merito al  riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.

 

La determina n. 154/2015 in parola ha, altresì, recepito le indicazioni ministeriali relativamente al riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.

 

Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la contribuzione figurativa  - utile ai soli fini del diritto a pensione - derivante dallo svolgimento di attività socialmente utili cc.dd. autofinanziate,  deve essere riconosciuta anche in favore di quei LSU che siano stati avviati in progetti autofinanziati da parte di enti utilizzatori (Regioni, Province e Comuni), non convenzionati con l’Istituto, ovvero convenzionati solo per brevi periodi, comunque inferiori al periodo complessivo di svolgimento delle attività socialmente utili.

 

Tali progetti, stipulati ai sensi dell’art.  11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997,  devono essere stati regolarmente approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000; gli stessi possono essere stati successivamente prorogati e gli Enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno.

 

E’ necessario, infine, che le relative attività siano state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente, che dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte dell’ente utilizzatore, da compilarsi utilizzando il modello allegato 3 alla presente circolare.

 

Relativamente all’individuazione dei lavoratori avviati in progetti di attività socialmente utile a cui riconoscere la contribuzione figurativa in parola, il Ministero vigilante ha stabilito che sarà cura delle Regioni fornire a questo Istituto i dati relativi agli LSU interessati dalle previsioni normative di cui al citato art. 11 del D. Lgs. n. 468/1997, nonché ogni altra indicazione questo Istituto ritenga utile.

 

 

4.   Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa.

 

L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all’Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

 

Di seguito si dettagliano i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo.

 

 

a)  Il Progetto di utilizzo del lavoratore socialmente utile.

 

Relativamente al progetto, è prioritariamente necessario conoscere la data di avvio dello stesso, tramite l’allegazione della delibera di istituzione dello stesso da parte dell’ente utilizzatore. In tale delibera dovrà risultare la caratteristica dell’autofinanziamento del progetto, così come prevista dall’art. 11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997.

 

Nella delibera, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 468/97, dovrà risultare l’invio della stessa alla Commissione  Regionale per L’Impiego competente.

 

Laddove quest’ultima abbia approvato esplicitamente il progetto,  dovrà essere fornita copia del relativo atto.

 

In caso, invece, di maturazione del silenzio assenso (dopo 60 giorni dall’invio della delibera contenente il progetto), l’Ente utilizzatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità attestante l’invio del progetto e lo spirare del termine dei 60 giorni.

 

Si ricorda che nel provvedimento dell’Ente utilizzatore devono essere indicate natura e contenuto delle attività dei lavoratori, il risultato da raggiugere, la durata dell’attività dei lavoratori, la durata e il luogo di realizzazione del progetto: ciò al fine di verificare la corrispondenza al contenuto del progetto  all’attività concreta di ogni singolo lavoratore, al fine di poter verificare che le eventuali proroghe si riferiscano al progetto originario.

 

 

b)  I dati relativi ai lavoratori.

 

Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, occorre che i lavoratori, a seguito dell’approvazione della delibera, siano stati avviati alle attività di lavoro socialmente utile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. E’ necessario conoscere, pertanto, per ogni singolo lavoratore, al fine di verificare la riconducibilità dello stesso al progetto, la data di avviamento all’attività.

 

In particolare, dalla documentazione dovrà emergere l’assenza di soluzione di continuità dell’attività del lavoratore rispetto all’attività svolte sotto il progetto originario. La continuità non è inficiata da eventuali assenze del lavoratore con conservazione dello status di LSU, per cui sarà necessario che sia documentata anche la natura di tali assenze.

 

A tal fine, l’ente utilizzatore è chiamato a dichiarare, sulla base degli atti d’ufficio  ( vedi dichiarazione allegato 3 alla presente circolare)  i periodi di assenza, con l’indicazione della natura della stessa, che non determinano la perdita dello status di LSU. 

 

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal dirigente / funzionario all’uopo delegato o incaricato e la sede territoriale dell’Istituto effettuerà su di essa gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del D.P.R. n.445 del 2000. Al riguardo l’amministrazione dichiarante ha l’onere di conservare la documentazione sulla base della quale la dichiarazione è resa.

 

Resta inteso che il periodo di assenza, anche quando non determini la perdita dello status di LSU, deve essere escluso dall’accredito figurativo per LSU.

 

Il modulo di attestazione allegato sarà prodotto da apposita funzione; questo servizio verrà rilasciato con successivo messaggio.    

 

 

c)    L’eventuale proroga del progetto.

 

Laddove il progetto originario sia stato prorogato, occorre allegare la delibera di proroga, con la conseguente  delibera di approvazione della proroga da parte della Commissione Regionale per l’impiego. È necessario, inoltre, conoscere per ogni singolo lavoratore l’attività e le relative mansioni, il luogo e la durata dell’attività, al fine di verificare la riconducibilità della proroga al progetto originario.

 

Verificata la validità della proroga, l’accredito della contribuzione figurativa avverrà nel rispetto delle regole descritte sub b).

 

 

d)  Corresponsione dell’assegno.

 

Ulteriore condizione per l’accreditamento della contribuzione figurativa consiste nella allegazione della prova della previsione dell’assegno ( generalmente rinvenibile nella delibera dell’ente utilizzatore relativa alla approvazione del progetto), e dalla prova dei pagamenti mensili dell’assegno ai singoli lavoratori.

 

Essendo prevista l’emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l’attività socialmente utile, l’accreditamento della contribuzione figurativa (soddisfatte le condizioni sub a), b) e c) ) avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

 

 

5. Modalità operative per l’accreditamento e prime indicazioni procedurali.

 

Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicativo che permetterà, attraverso il sito web istituzionale dell’Istituto, la trasmissione delle istanze di accreditamento da parte degli enti utilizzatori.

 

Per ragioni di tutela della riservatezza dei dati assicurativi, l’applicativo contemplerà la funzione di mera comunicazione generica (accoglimento/reiezione/ parziale accoglimento) all’ente istante e la funzione di comunicazione con le specifiche motivazioni dell’accoglimento, reiezione o parziale accoglimento all’assicurato interessato.

 

A breve verrà rilasciata sul portale INPS una procedura attraverso la quale gli Enti Utilizzatori potranno inviare all’Istituto le informazioni sopra indicate relative ai progetti attivati ed ai lavoratori interessati, in maniera strutturata.

 

Per accedere a tale procedura gli Enti Utilizzatori, qualora già non lo fossero, dovranno accreditarsi sul portale INPS richiedendo la concessione di PIN presso le sedi INPS.

 

La procedura in oggetto permetterà la compilazione guidata di un file di formato excel contenente le informazioni richieste dalla normativa e sopra riportate. Compilato  il file in formato excel, una funzionalità permetterà all’Ente Utilizzatore di generare un equivalente file in formato XML e di trasmettere quest’ultimo ad INPS attraverso una operazione di upload.

 

L’esito dell’invio  del file così generato, e l’eventuale presenza di scarti dovuti ad errori verificati dal sistema nel file, saranno evidenziati in procedura, a disposizione dell’Ente Utilizzatore.

 

Successivamente i file inviati correttamente verranno processati e le rispettive domande inviate alle sedi competenti che procederanno, per i beneficiari, qualora ne sussistano i requisiti, all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi riconosciuti come validi.

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi