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Circolare numero 2 del 10-01-2014


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10/01/2014
Circolare n. 2
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2013 “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2014”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013.

SOMMARIO:

Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

Variazione all’1% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2014.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 292 del 13 dicembre 2013 è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata fissata al’1% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

 

Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’art. 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).

 

Al riguardo, si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.

 

In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.

 

La misura dell’1%, di cui al decreto in esame, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2014.

 

Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).

 

Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche.

 

Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

In relazione a ciò la misura dell’interesse dell’1% si applica alle prestazioni pensionistiche in pagamento dal 1° gennaio 2014.

 

A tal fine la procedura di calcolo degli interessi legali sulle pensioni è stata aggiornata per recepire la misura sopra indicata.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

Note:

 

(1) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002

 

 



Allegato N.1

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2013  (GU n. 292 del 13-12-2013)

 

Modifica del saggio  di  interesse  legale,  con  decorrenza  dal  1°

gennaio 2014.

 

 

 

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

  Visto l'articolo 2, comma 185, della legge  23  dicembre  1996,  n.

662, recante "Misure di  razionalizzazione  della  finanza  pubblica"

che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi  legali  di

cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il

Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare  detta  misura

sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli  di  Stato  di

durata non superiore a dodici  mesi  e  tenuto  conto  del  tasso  di

inflazione registrato nell'anno;

  Visto  il  proprio  decreto  12  dicembre  2011,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291, con il quale  la  misura

del saggio degli interessi legali e' stata fissata al 2,5  per  cento

in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012;

  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

  Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei  predetti  titoli

di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato;

  Ravvisata l'esigenza, sussistendone i  presupposti,  di  modificare

l'attuale saggio degli interessi;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

 

  La misura del saggio degli interessi  legali  di  cui  all'articolo

1284 del codice civile e' fissata all'1 per cento in ragione  d'anno,

con decorrenza dal 1° gennaio 2014.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 12 dicembre 2013

 

                                              Il Ministro: Saccomanni

 



Allegato N.2

 

 

 

Periodo di validità

Saggio di interesse legale

fino al 15.12.1990

5%

16.12.1990 - 31.12.1996

10%

01.01.1997 - 31.12.1998

5%

01.01.1999 - 31.12.2000

2,5 %

01.01.2001 - 31.12.2001

3,5 %

01.01.2002 - 31.12.2003

3 %

01.01.2004 - 31.12.2007

2,5 %

01.01.2008 - 31.12.2009

3 %

01.01.2010 - 31.12.2010

1 %

01.01.2011 - 31-12-2011

1,5 %

01.01.2012 - 31-12-2013

2,5 %

01.01.2014 -

1 %