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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 204 del 25-11-2016


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 25/11/2016
Circolare n. 204
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.2
OGGETTO:

Sisma Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo del 24 agosto 2016: sospensioni termini. Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, disposta con Decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 che – a causa degli eventi sismici che hanno interessato i territori in oggetto il giorno 24 agosto 2016 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Vengono fornite, altresì, le relative istruzioni operative inerenti gli adempimenti e gli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

 

 

INDICE

 

Premessa

  1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
    1.1 Soggetti interessati alla sospensione contributiva
    1.2 Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto
  2. Periodo contributivo oggetto di sospensione
    2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
  3. Modalità di sospensione
    3.1   Aziende con dipendenti 
          3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative
     
          3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria
    3.2   Artigiani e commercianti
    3.3   Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995
    3.4   Aziende agricole assuntrici di manodopera
    3.5   Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
    3.6   Contributi dovuti da datori di lavoro domestico
    3.7   Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica
  4. Modalità di recupero dei contributi sospesi
  5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive
  6. Ulteriori disposizioni rilevanti a fini contributivi
  7. Istruzioni contabili

Premessa

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016. Gli effetti del predetto decreto sono stati estesi anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente pari data.

Con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, fino al centottantesimo giorno dalla data del predetto provvedimento.

Gli effetti della predetta dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, sono stati estesi con Delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del  31 ottobre 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito le medesime regioni nei giorni 26 e 30 ottobre 2016.

Per far fronte all’emergenza, è stato emanato in data 1 settembre 2016 un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è stata disposta nei confronti dei contribuenti interessati dall’evento sismico la sospensione fino al 20 dicembre 2016 dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016.  

Per la medesima finalità, il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma  del 24 agosto 2016, e, in particolare, ha esteso l’ambito di applicazione territoriale stabilito dal citato Decreto del MEF del 1 settembre 2016, indicando, nell’allegato 1 al medesimo Decreto legge, un nuovo elenco dei comuni interessati dalle disposizioni normative, e ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi correnti dal 24 agosto 2016 al  30 settembre 2017.

Con specifico riferimento ai territori interessati dall’evento calamitoso in oggetto, si fa presente, inoltre, che con il Decreto legge n. 205 dell’11 novembre 2016 – tenuto conto dell’aggravarsi della situazione a causa degli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 – sono stati disposti nuovi interventi urgenti. In particolare, l’art. 1 del citato Decreto legge ha previsto, tra l’altro, che il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici individui con propria ordinanza “l'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al Decreto-legge n. 189 del 2016, al fine dell'estensione dell'applicazione delle misure previste dal Decreto-legge n. 189 del 2016 e dal presente decreto, valutandone la congruità in relazione ai danni riscontrati”.

Pertanto, nelle more dell’emanazione del suddetto elenco – che, una volta proposto dal Commissario, dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e successivamente comunicato alle Camere – si forniscono, con la presente circolare, le istruzioni inerenti la sospensione degli adempimenti e degli obblighi previdenziali in relazione ai soggetti operanti nei Comuni di cui all’allegato 1 del citato Decreto legge n. 189 del 2016.

 

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

 

L’articolo 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

 

1.1. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

 

In applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 48, comma 13 del citato Decreto legge, e tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 1 del Decreto del MEF del 1° settembre 2016 cui rinvia il Decreto legge citato, la sospensione fino al 30 settembre 2017 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 24 agosto 2016nei Comuni di cui all’allegato 1 della presente circolare.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.

Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento.

Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.

Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima nei termini di legge.

L’obbligo di versamento suindicato non trova applicazione nell’ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore antecedentemente al 24 agosto 2016, la cui scadenza del termine di versamento è intervenuta successivamente alla predetta data.

 

1.2 Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto.

 

Il comma 14 dell’articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016 ha previsto l’estensione delle disposizioni dei commi da 4 a 13, tra cui anche la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, a favore dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma (allegato 1).

I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto, possono usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 24 agosto 2016. Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

Ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla Legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 24 agosto 2016 domicilio professionale nei comuni indicati in premessa.

 

2.  Periodo contributivo oggetto di sospensione

 

I contributi previdenziali ed assistenziali  oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell’Istituto. Pertanto, a fronte della sospensione in essere e fatto salvo il fatto che il contribuente abbia presentato la indispensabile domanda ad usufruirne, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale 24 agosto – 30 settembre 2017.

 

2.1 Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

 

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (es.: DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla gestione separata).

Per i dipendenti cessati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, le aziende dovranno utilizzare i codici contributo PX33 (la X assume il valore della gestione di riferimento e varia in funzione della gestione).

 

3. Modalità di sospensione

 

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla sede Inps competente utilizzando a tal fine il modello “SC90” reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it.

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per i lavoratori autonomi agricoli dovrà essere trasmessa l’apposita istanza telematica presente nei servizi telematici per l’agricoltura a disposizione sul sito dell’Istituto.

Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.

 

3.1 Aziende con dipendenti

 

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “2J”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016 nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, L’Aquila, Teramo Perugia. Decreto Legge n. 189/2016”.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da agosto 2016 a settembre 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

 

3.1.1 Denuncia Uniemens - aziende con pluralità di sedi operative

 

La sospensione contributiva può riguardare anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UNIEMENS.

Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori delle predette aree, la sospensiva opera relativamente ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.

Per le suddette aziende, la denuncia UNIEMENS, infatti, deve essere compilata in maniera completa, ovvero denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N964” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.

Pertanto, nel caso di aziende con unica matricola e più unità produttive - all’interno ed al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UNIEMENS, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree sopra indicate.

 

3.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo Tesoreria

 

Con messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N964”.

 

3.2 Artigiani e commercianti

 

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 novembre 2016

Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il III trimestre 2016

30 novembre 2016

Contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2016

16 febbraio 2017

Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2016

16 maggio 2017

Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2017

30 giugno 2017

Contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2016, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2017

20 agosto 2017

Contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2017

 

Ove il contribuente usufruisca di rateazione per i versamenti dovuti a titolo di contribuzione percentuale, è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015 e di primo acconto 2016 (se in corso rateazione).

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

Per l’acquisizione della sospensione la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrata con “Sisma Italia centrale” che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti: Intranet – Processi – Artigiani e Commercianti – Accesso alle applicazioni EAP (ex-As400) reingegnerizzate – Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari – Registrazione evento calamitoso.

 

3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

 

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015 (se in corso rateazione), acconti (primo –se in corso rateazione -e secondo) e saldo 2016; primo acconto 2017, in coincidenza con i versamenti fiscali.

Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 (Compensi erogati nei mesi da agosto 2016 a agosto 2017).

Nel flusso Uniemens riferito ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 18: sospensione contributi a causa del sisma del 24 agosto 2016 D.L. n. 189/2016, Validità dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

 

3.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera

 

In relazione agli adempimenti cui sono tenute le aziende agricole assuntrici di manodopera si comunica che è sospesa la presentazione dei DMAG con competenza 3° trim. 2016, 4° trim. 2016, 1° trim. 2017 e 2° trim. 2017.

Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

 

  Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 settembre 2016

1° trim. 2016

16 dicembre 2016

2° trim. 2016

16 marzo 2017

3° trim. 2016

16 giugno 2017

4° trim. 2016

18 settembre 2017

1° trim. 2017

 

3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC-CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti:

 

  Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 settembre 2016

2^ rata 2016

16 novembre 2016

3^ rata 2016

16 gennaio 2017

4^ rata 2016

17 luglio 2017

1^ rata 2017

18 settembre 2017

2^ rata 2017

 

3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico

 

Nell’arco temporale indicato dal citato Decreto legge giungono a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi ai trimestri dal 3° 2016 al 2° 2017. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

10/10/2016

3° trimestre 2016

10/01/2017

4° trimestre 2016

10/04/2017

1° trimestre 2017

10/07/2017

2° trimestre 2017

 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 3° trimestre 2017, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30/09/2017, ai sensi del citato decreto. 

 

3.7 Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica

 

La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alle gestioni pubbliche, di cui si riporta di seguito un’elencazione  a titolo meramente esemplificativo:

  • Aziende con personale iscritto alle gestioni pubbliche per effetto di previsioni legislative ovvero con personale che ha optato per il mantenimento della iscrizione ad un fondo o cassa delle gestioni pubbliche per la facoltà attribuita dal legislatore;
  • Scuole primarie parificate e asili eretti in enti morali, il cui personale docente è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L.176/41;
  • Associazioni o Fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, anche per il personale che ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale ex INPDAP ai sensi della L.389/89.

I suddetti enti, durante il periodo oggetto di sospensione avranno cura di compilare la denuncia mensile <ListaPosPA> con tutti i dati giuridici, imponibili e contributivi del mese, valorizzando in questo caso, gli elementi <DataFineBeneficioCalamita> e <ContributoSospesoCalam>.

 

4.  Modalità di recupero dei contributi sospesi

 

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi della norma, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

Inoltre, entro il 30 ottobre 2017, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rientro nei confronti dell’Istituto e tutte le rate sospese dovranno essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.

 

5. Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive

 

L’articolo 48, comma 1, lettera b) del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, sospende fino al 31 dicembre 2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’articolo 29 del Decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.

La sospensione dei termini prevista dalla suddetta lettera b) si applica anche alla riscossione delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps e risultanti dagli atti di cui all’articolo 30 del Decreto legge n. 78/2010, tenuto conto delle disposizioni del comma 14 del medesimo articolo 30.

Premesso quanto sopra, gli Agenti della Riscossione sospenderanno d’ufficio fino al 31 dicembre 2016 qualsiasi attività relativamente al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Inoltre, fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito.

Tale sospensione interviene ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

Si precisa che, in presenza di richiesta di verifica di regolarità contributiva, le inadempienze relative a periodi antecedenti a quelli oggetto della sospensione in esame dovranno essere regolarmente inserite nell'invito a regolarizzare.

Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni colpiti dal sisma (allegato 1), il comma 4 dell’articolo 49 del Decreto legge n. 189/2016 dispone la sospensione dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017.

Ove il decorso dei suddetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Inoltre, nei riguardi dei soggetti sopra indicati, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del Tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile. Sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1.

Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all’allegato 1, alla data del 24 agosto 2016.

Pertanto, fino alla data del 31 maggio 2017 l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

 

6. Ulteriori disposizioni rilevanti a fini contributivi

 

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha, inoltre, previsto che, fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, “i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni”.

 

7. Istruzioni contabili

 

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento “N964”, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente circolare devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00131.

Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM”, provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico e delle aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

Nell’allegato 2 è riportato il conto di credito di nuova istituzione.

 

 

  Il Direttore Generale f.f.  
  Vincenzo Damato