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Circolare numero 49 del 29-03-2013


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Ufficio Legislativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Vigilanza Prevenzione e Contrasto all'Economia Sommersa
Roma, 29/03/2013
Circolare n. 49
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92- Riforma del mercato del lavoro- di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 29 settembre 2003, n. 276 “Lavoro occasionale accessorio” : prime indicazioni.

SOMMARIO:

Premessa

1)  Nuovo quadro normativo;

2)  Tipologie di prestatori e attività; 

2.1 Studenti, pensionati, disoccupati;

2.2 Lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito;

2.3 Lavoratori stranieri;

3)  Imprenditori commerciali e professionisti;

3.1 Settore agricolo;

3.2 Committenti pubblici;

3.3 Impresa familiare;

4) Limite economico

5) I nuovi buoni lavoro; 

6) Fase transitoria: art. 1, comma 33;

7) Precisazioni e ulteriori chiarimenti.

Premessa

 

La legge 28 giugno 2012, n. 92, di Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, in vigore dal 18 luglio 2012, all’articolo 1, commi 32 e 33, e la legge n. 134 del 7 agosto 2012, all’articolo 46-bis, hanno apportato una significativa innovazione nella disciplina del lavoro occasionale accessorio. (all.1)

 

La novità legislativa consiste nell’integrale sostituzione dell’articolo 70 e parziale modificazione dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e successive modificazioni.

 

Sulla materia  sono intervenute le circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 18 luglio 2012 e n. 4 del 18 gennaio 2013.

 

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito alle suddette innovazioni normative.

 

 

1.   Nuovo quadro normativo 

 

Il primo comma dell’articolo 70 del Decreto leg.vo 276 come modificato dall’articolo 1, comma 32 citato, definisce l’ambito di applicazione dell’istituto del lavoro occasionale accessorio, indicando come prestazioni di lavoro accessorio quelle attività lavorative di natura “meramente occasionale” che non danno luogo a compensi  complessivamente percepiti dal prestatore superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.

 

Si prevede inoltre che, fermo restando il limite dei compensi fissato in linea generale a 5.000 euro, le prestazioni di natura meramente occasionale svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, non possono comunque superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.

 

La nuova disciplina prevede che i compensi siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

 

Si modifica quindi, sostanzialmente, la previgente disciplina che prevedeva un tetto reddituale di 5.000 euro nell’anno solare nei confronti del medesimo committente, (nonché di 10.000 euro nell’anno fiscale per le sole imprese familiari).

 

Considerato che il nuovo limite economico è sensibilmente più basso rispetto alla normativa previgente, diventa importante per il committente non superare l’importo massimo consentito con riferimento a ciascun prestatore. A tale proposito è in fase di completamento una nuova funzionalità finalizzata al monitoraggio in ordine ai suddetti limiti economici.

 

Le disposizioni di cui al comma 32 dell’articolo 1 della  legge 92 intervengono significativamente anche con riferimento all’impiego dei buoni lavoro nel settore delle attività agricole.

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 70 prevede che, nell’ambito dei limiti economici previsti al comma 1, è possibile ricorrere al lavoro occasionale accessorio in agricoltura con riferimento:

- ad attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Il comma 3 del nuovo articolo 70 conferma la possibilitàdel ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

Infine il comma 4 del novellato articolo 70 introduce una novità prevedendo che i compensi percepiti dal lavoratore siano computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

 

 

2.   Tipologie di prestatori e attività

 

A differenza della precedente normativa, che indicava specifiche tipologie di attività e categorie di prestatori, il lavoro occasionale di tipo accessorio nella nuova disciplina non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione del richiamo esplicito a studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

Pertanto, a decorrere dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), ovviamente nei limiti del compenso economico previsto.

 

In considerazione di finalità antielusive, si ritiene di confermare che il ricorso all’istituto del lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente.

 

2.1.      Studenti, pensionati, disoccupati.

 

In merito alla possibilità di utilizzo dei buoni lavoro in tutti i settori di attività da parte degli studenti, dei pensionati e dei disoccupati si osserva quanto segue.

 

Per quanto riguarda la categoria degli studenti, per consentire il rispetto dell’obbligo scolastico si conferma che l’impiego degli studenti,  regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado,  è consentito durante i periodi di vacanza; a questo proposito restano ferme le indicazione contenute nella Circolare dell’INPS n. 104 del 1 dicembre 2008, per l’individuazione di tali “periodi di vacanza”, secondo la quale si considerano:

a) “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

b) “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;

c) “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.

 

Inoltre, resta fermo che:

  • gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado possano essere impiegati il sabato e la domenica;
  • gli studenti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università e con meno di venticinque anni di età possano svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno.

 

Per quanto riguarda la categoria di “pensionati” si precisa che possono beneficiare del lavoro accessorio i titolari di trattamenti di anzianità o di pensione anticipata, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, assegno sociale, assegno ordinario di invalidità e pensione agli invalidi civili nonché tutti gli altri trattamenti che risultano compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

 

Resta, pertanto, escluso che possa accedere alla prestazione di lavoro occasionale accessorio il titolare di trattamenti, per i quali è accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, quale il trattamento di inabilità.

 

La categoria dei disoccupati è prevista dalla norma sulla base di un richiamo indiretto operato dal comma 3, secondo periodo dell’articolo 72  D. lgs. 276/03, il quale prevede che il “compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio” per cui si conferma che l’utilizzatore del buono lavoro (ossia il prestatore) possa essere rispettivamente disoccupato o inoccupato.

 

2.2.      Lavoratori percettori prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito

La legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del decreto legge n. 83/2012, all’articolo 46 bis nel modificare il comma 32 lett. a) dell’articolo 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92 ha aggiunto i seguenti periodi:  “Per l’anno 2013 prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

 

La disposizione pertanto conferma per l’anno 2013 la possibilità per i lavoratoripercettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito di effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

 

Il limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.

 

In merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio  si richiamano le indicazioni fornite con circolari Inps n. 88 del 9 luglio  2009 e n. 130 del 4 ottobre 2010, che continuano a valere sia per la fase transitoria, con riferimento ai buoni lavoro acquistati entro il 17 luglio 2012, disciplinata dal comma 33 del citato articolo 1, che per l’anno 2013.

 

Riguardo al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito con il lavoro accessorio  con riferimento al periodo 18 luglio – 31 dicembre 2012 si fa riserva di fornire indicazioni sulla questione, sottoposta all’attenzione del Ministero del Lavoro.

 

2.3.       Lavoratori stranieri

 

Per quanto attiene i lavoratori stranieri, l’importante innovazione, introdotta dal nuovo comma 4 dell’art. 70, consiste nell’inclusione del reddito da lavoro accessorio ai fini della determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

 

Rimane fermo quanto previsto nella circolare n. 44/2009 secondo cui per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l’ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell’assegno sociale, pari per il 2013 a 439,00 € mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro.

 

 3. Imprenditori commerciali e professionisti

 

Le nuove disposizioni prevedono uno specifico limite nell’impiego dei buoni lavoro con riferimento ai committenti imprenditori commerciali e professionisti. In particolare, fermo restando il limite economico dei 5.000 euro per prestatore nell’anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie svolte in favore di tali categorie di committenti non possono superare i 2.000 euro annui, con riferimento a ciascun committente.

 

In linea generale, l’espressione “imprenditori commerciali” risulta comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall’ art. 2082 e segg. del codice civile, con esclusione, dell’impresa agricola separatamente disciplinata dal comma 2 del novellato articolo 70.

 

In particolare, anche alla luce di quanto previsto dalle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro, rientra nella categoria di “imprenditore commerciale” qualsiasi soggetto persona fisica e giuridica che opera su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi,  senza limitazioni dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

 

Il limite dei 2.000 euro trova applicazione anche nei confronti dei committenti professionisti.

In merito alla categoria dei professionisti occorre fare riferimento al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 comma 1 (ex art. 49, comma 1) il quale prevede che “sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”.

 

La norma trova applicazione nei riguardi sia degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’INPS presso la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995.

 

Si precisa che in caso di acquisto di buoni lavoro da parte di imprenditori commerciali o liberi professionisti in qualità di committenti privati il limite economico per prestatore è ovviamente pari a 5.000 € annui.

3.1.  Settore agricolo

 

Per quanto riguarda le nuove disposizioni sul settore agricolo, (art. 70, comma 2) il lavoro occasionale accessorio, è ammesso, sempre nei limiti del compenso economico di 5.000 euro annui per prestatore per:

  • a) aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e studenti) ma solo nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale;
  • b) imprese ricadenti nel comma 6 dell’art. 34 D.P.R. n. 633/72 (ossia aventi un volume d’affari inferiore a 7.000 euro nell’anno solare) che possono utilizzare in qualunque tipologia di lavoro agricolo qualsiasi soggetto purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Come precisato dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in considerazione della specialità del settore agricolo non trova applicazione l’ulteriore limite economico di 2.000 euro previsto dal comma 1 dell’articolo 70.

 

Dal punto di vista soggettivo restano dunque confermati i pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università, quali uniche tipologie di prestatori che possono essere impiegate per le attività agricole svolte a favore di imprese agricole con volume d’affari annuo superiore a 7.000 euro. Le attività oggetto di prestazione di lavoro occasionale accessorio per le imprese agricole con volume d’affari superiore ai 7.000 euro, sono, peraltro, circoscritte all’esclusivo ambito del lavoro agricolo stagionale, sia con riferimento all’attività agricola principale svolta dall’imprenditore sia alle attività connesse (art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dallo stesso, che seguono i tempi e i modelli produttivi dell’attività principale.

 

I soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del DPR n. 633  del 1972 (ossia produttori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro) possono ricorrere ai buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche se non stagionale, impiegando qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Ai sensi dell’articolo 46 bis della citata legge n. 134 che prevede l’impiego per l’anno 2013 con i buoni lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito in tutti i settori produttivi, è possibile  per le aziende agricole di cui alle suddette lett. a) e b), ricorrere a tali prestatori, fermo restano il limite economico di 3.000 euro complessivi di corrispettivo nell’anno solare.

 

 

3.2.  Committenti pubblici

 

Nella nuova formulazione dell’articolo 70, comma 3 viene confermata la nozione di committente pubblico utilizzatore delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio, nei limiti previsti dalle disposizioni di spesa relative al personale nonché nel rispetto dei vincoli stabiliti, eventualmente, dal patto di stabilità interno.

 

A parziale rettifica di quanto contenuto nella circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2010 si precisa che per “committenti pubblici” devono intendersi le Amministrazioni, gli enti e le società inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Ai sensi della nuova disciplina va ricompreso all’interno della nozione “committente pubblico” anche l’ente locale, pertanto devono intendersi  superate le precedenti indicazioni che distinguevano l’impiego dei buoni lavoro per la tipologia di committenti pubblici e degli enti locali rispetto a un novero specifico e tassativo di attività e di prestatori.

 

La nuova norma, quindi, estende per tali tipologie di committenti le possibilità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio con sole limitazioni di tipo economico, da un lato facendo riferimento al patto di stabilità interno, valido solo per gli enti pubblici territoriali, dall’altro alle limitazioni vigenti in materia di spese del personale per le Pubbliche Amministrazioni nel loro complesso.

Per quanto concerne l’aspetto economico, si precisa che per il committente pubblico vale il limite economico 'generale'  fissato in 5.000 euro per prestatore.

 

Restano fermi, per le attività di lavoro occasionale accessorio per le quali è possibile utilizzare i lavoratori del pubblico impiego, i limiti di cui all’art. 53 D. Lgs. N. 165/01, già evidenziati dalla circolare INPS n. 88/2009.

 

In particolare, si tratta della disciplina in tema di incumulabilità, cumulo di impieghi e incarichi, che prevede la richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” (art. 53, comma 6).

 

3.3.  Impresa familiare

 

La nuova formulazione dell’articolo 70 D. Lgs. N. 276/03 non richiama più l’impresa familiare che, ai sensi del previgente comma 1, lett. g, prevedeva la possibilità di utilizzo dei buoni lavoro per l’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile.

 

Così come non opera più il comma 2-bis del previgente articolo 70 per il quale le imprese familiari potevano utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

 

Di conseguenza, a far tempo dal 18 luglio 2012, anche l’impresa familiare rientra nell’ambito della disciplina generale e potrà ricorrere al lavoro occasionale per lo svolgimento di ogni tipo di attività, con l’osservanza dei soli limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari a 2.000 euro annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.

 

Inoltre, la nuova formulazione dell’articolo 70  rende non applicabile, nella sostanza, il comma 4-bis dell’articolo 72 dove, invece, permane il rinvio all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), con riferimento alla disciplina contributiva e assicurativa.

 

La permanenza di tale riferimento rende difficilmente applicabile la nuova normativa all’impresa familiare, in considerazione dell’eliminazione degli ambiti soggettivi e oggettivi relativi al lavoro occasionale accessorio, e quindi della difficile individuazione dei casi in cui si continuerebbe ad applicare la contribuzione ordinaria, prevista dal residuo comma 4 bis dell’art. 72.

 

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, devono intendersi superate le disposizioni previgenti sullo speciale regime contributivo proprio del lavoro subordinato (Circ. n. 76 del 26 maggio 2009), con la conseguenza che  ai buoni lavoro utilizzati dall’impresa familiare si applica la contribuzione previdenziale pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, ai sensi della disciplina generale di cui all’articolo 72, comma 4.

 

4. Limite economico

 

Come anticipato, la nuova normativa sui buoni lavoro modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro occasionale accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale nuovo limite.

 

Infatti si prevede che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:

  • a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 6.666 € lordi;
  • a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari  a 2.666 € lordi;
  • a 3.000 euro per anno solare per i prestatori  percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.

 

Per i buoni lavoro che rientrano nella fase transitoria e quindi fino al 31 maggio 2013 continuano, invece, come precisato successivamente, ad operare i previgenti limiti economici.

 

 

    5. I nuovi buoni lavoro

 

Un’importante modifica (nuovo comma 1 dell’art. 72 D. Lgs. n. 276/03) è stata apportata con riferimento agli elementi essenziali del buono lavoro, con la finalità di assicurare una maggiore certezza dell’utilizzo dell’istituto.

Il novellato articolo 72 prevede infatti che i “beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati”

 

Un aspetto rilevante rispetto alla normativa previgente è rappresentato dall’indicazione della natura oraria del buono lavoro commisurata alla durata della prestazione.

 

Al riguardo, secondo la circolare n. 4 del Ministero del Lavoro, la modifica legislativa interviene nel senso di cambiare il criterio di quantificazione del compenso del lavoratore accessorio che da “una negoziazione  in relazione al valore di mercato della prestazione, passa ad un ancoraggio di natura oraria parametrato alla durata della prestazione stessa” in modo da evitare che “un solo voucher, attualmente del valore di 10 euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore”.

 

Rimane ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per un’ora di lavoro anche più voucher”.

 

L’articolo 72 prevede, inoltre, che il valore nominale del buono è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornatotenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.

 

La  norma prevede che i buoni siano numerati progressivamente e datati.

 

In merito si osserva che i buoni lavoro attualmente utilizzati in tutte le diverse modalità (cartacei, telematici, tabaccai, banche, Poste) sono già contrassegnati da numeri progressivi.

 

La circolare n. 4 del Ministero del Lavoro ha previsto inoltre che, ferme le disposizioni vigenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione lavorativa, il riferimento alla “data”, di cui al novellato articolo 72, “non può che implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo del voucher non superiore a 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. 

 

Con successiva lettera circolare del 18 febbraio 2013 il Ministero del Lavoro è nuovamente intervenuto sulla materia precisando che nelle more delle modifiche delle procedure, anche telematiche, per il rilascio dei voucher da parte dell’Istituto, restano confermate le previgenti indicazioni che non limitano temporalmente l’utilizzabilità dei voucher.

 

Inoltre  con riferimento al valore orario del voucher il Ministero ha chiarito che, fermo restando il suo valore “nominale”, in attesa della nuova determinazione dell’importo orario dei buoni lavoro , in considerazione  delle specificità del settore agricolo è possibile,  esclusivamente in tale settore, fare riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.

 

Ai fini dell’ espletamento delle verifiche da parte del personale ispettivo sulla corretta procedura di utilizzo dei buoni lavoro con le caratteristiche suindicate, il Ministero del Lavoro prevede che, in attesa del completamento da parte dell’Istituto del sistema di monitoraggio dei compensi ricevuti dai singoli prestatori nel corso dell’anno, il committente potrà richiedere al prestatore una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 46 comma 1, lett. o) D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non  superamento degli importi massimi previsti. Nella citata lettera circolare al riguardo si precisa che, ferma restando l’effettuazione dei vigenti adempimenti in materia di comunicazione preventiva della prestazione, l’acquisizione della dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

 

Infine, il novellato comma 4 dell’articolo 72 nel confermare la disciplina relativa alle tutele previdenziali e assicurative, prevede la modulazione delle aliquote contributive da versare all’INPS in funzione dell’incremento delle percentuali previste per gli iscritti alla Gestione separata, peraltro demandata ad apposito decreto interministeriale.

 

6.  Fase transitoria: art. 1, comma 33

 

Il comma 33 detta la disciplina transitoria, prevedendo che “resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003,già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 maggio 2013”.

 

Considerato che la legge n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012, con riferimento a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti alla data del 17 luglio 2012 e per tutti i buoni lavoro acquistati entro la medesima data, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare, continuerà ad essere applicata la normativa previgente fino e comunque non oltre il 31 maggio 2013.

 

Conseguentemente, per i voucher acquistati entro il 17 luglio 2012, continueranno ad operare tutte le precedenti disposizioni in materia di buoni lavoro relativamente sia agli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, sia alle norme riferite ai percettori a sostegno del reddito, sia ai limiti economici e senza vincoli di parametrazione oraria.  

 

Situazione del tutto eccezionale è quella verificatisi nella fase di approvazione della nuova disciplina, e relativa al versamento effettuato per l’acquisto di voucher in data successiva al 18 luglio 2012, con riferimento a prestazioni di lavoro occasionale accessorio per le quali il committente ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio della prestazione di lavoro accessorio in data precedente al 18 luglio.

 

In considerazione delle sostanziali novità normative introdotte dalla legge n. 92/2012 sul lavoro occasionale accessorio e della circostanza che, nel caso di specie, i prestatori avevano svolto o stavano svolgendo la relativa prestazione, la cui data di avvio era stata comunicata nelle forme e nei tempi previsti, si ritiene che questa situazione, del tutto particolare, possa rientrare nella disciplina del regime transitorio, come sopra delineata.

 

 

7. Precisazioni e ulteriori chiarimenti

 

Come ribadito anche dalla circ. n. 4  / 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.

 

Si conferma l’obbligatorietà della comunicazione preventiva all’INAIL/INPS necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie.

 

Al riguardo si ricordano le indicazioni fornite sulla base dell’art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. collegato al lavoro) dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 38 del 2010 in tema di maxisanzione per il lavoro sommerso anche con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio.

 

Inoltre si richiamano le indicazioni sulla disciplina sanzionatoria come definite dalla circolare n. 4 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  in relazione al superamento dei limiti quantitativi . In particolare si richiama l’attenzione riguardo agli effetti derivanti dal superamento di detti limiti che, in base alle disposizioni ministeriali, comportano la “trasformazione” del rapporto contestato in quella che costituisce “forma comune di rapporto di lavoro” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.

 

Tali effetti di trasformazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare ministeriale, varranno “almeno con riferimento alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale”.

 

Pertanto sarà possibile, secondo le disposizioni contenute nella circolare ministeriale , determinare la “trasformazione” del rapporto nei soli confronti dei committenti che operino in qualità di imprenditori commerciali o di liberi professionisti, tenendo conto dei consueti  indici di subordinazione, tra i quali il Ministero del Lavoro ricorda quello concernente la fungibilità  delle prestazioni di lavoro accessorio con prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista.

 

A questo proposito si ribadisce  l’importanza dell’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce – come precisato nella richiamata lettera circolare del 18 febbraio 2013 del Ministero del  Lavoro - elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

 

Per quanto riguarda le modalità di contatto per effettuare la comunicazione obbligatoria di inizio attività, che attualmente sono differenziate a seconda del canale di acquisto dei buoni lavoro, si anticipa che, a seguito di un accordo INAIL-INPS, la dichiarazione preventiva di inizio prestazione  relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell’Istituto dovrà essere effettuata direttamente all’INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l’invio del fax all’INAIL. In merito saranno fornite le opportune indicazioni operative e i relativi tempi di adeguamento.

 

Va, inoltre, ribadito, il principio del divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall’art. 70 D. Lgs n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari” (Circ. INPS  n. 88/2009) come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera.

 

In deroga a tale principio, con riferimento alla qualificazione delle prestazioni lavorative del personale adibito alle attività di steward negli stadi di calcio, si fa rinvio ai contenuti normativi del D. M. 24 febbraio 2010 che ha modificato il D. M. 8 agosto 2007 e ha previsto che: “per lo svolgimento dei predetti servizi le Società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

 

La fattispecie particolare disciplina il servizio di vigilanza in favore degli istituti di sicurezza privata autorizzati nell’ambito delle c.d. «manifestazioni sportive» e, limitatamente alle attività di stewarding, da parte di società appaltatrici di tale tipo di servizio, può considerarsi come una deroga al criterio generale del divieto di utilizzo del lavoro occasionale accessorio nell’ambito degli appalti di servizi e contratti di somministrazione.

 

Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (D. Lgs. 276/03, art. 72, c. 3).

  Il Direttore Generale  
  Nori  


Allegato N.1

 D.Lgs. 10-9-2003 n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30Capo II

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

Art. 70.  Definizione e campo di applicazione

1.  Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a)  alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b)   alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

3.  Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

4.  I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 72.  Disciplina del lavoro accessorio

1.  Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2.  Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio.

3.  Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4.  Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

4-bis.  Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.

5.  Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.