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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 51 del 30-03-2012


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 30/03/2012
Circolare n. 51
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 3 agosto 2011. Prime indicazioni.

SOMMARIO:

Chiarimenti e precisazioni in materia di sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, introdotto dalla legge n. 247/2007. Indicazioni per l’anno 2010. Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica, l’incentivo in questione; criteri di ammissione al beneficio. L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà portata a conoscenza successivamente.

Premessa

La legge 24 dicembre 2007, n. 247, come noto, ha introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, fruibile entro i limiti delle risorse predeterminate.

Per l'attuazione pratica dell’incentivo, la legge rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro - Economia.

Per l’anno 2010 il beneficio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto 3 agosto 2011pubblicato nella G.U. n. 301 del 28-12-2011  (allegato 1).

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010.

 

1) Contenuto del provvedimento.

L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro) previsto dalla legge n. 247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.

Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua sia attribuita all’altra tipologia.

 

2) Oggetto del beneficio.

Per l’anno 2010, il DM prevede che lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.

Il provvedimento ministeriale prevede che – in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate - il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni - fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

 

3) Retribuzione contrattuale.

Per la determinazione del limite entro il quale è possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione “contrattuale”.

A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul punto con riferimento agli anni 2008 e 2009 (1).

 

4) Misura dello sgravio.

Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro (2), al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • totale sulla quota del lavoratore (3).

 

Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio che segue.

In un’impresa commerciale con oltre 50 dipendenti, ad un impiegato con una retribuzione per l’anno 2010 pari a € 34.000,00, é stato corrisposto – nel corso dell’anno 2010 -  un premio di risultato di € 1.000,00.

Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà operarsi come segue:

 

  • retribuzione annua del lavoratore € 35.000 (comprensivi del premio);

 

  • sgravio contributivo, sulle erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25% della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;

 

  • tetto dell’erogazione per la quale è possibile richiedere lo sgravio = € 35.000,00 x 2,25% = € 787,00;

 

  • sgravio a favore dell’azienda = 25 punti della percentuale a proprio carico (€ 787,00 x 25% = € 197,00. Tale importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione);

 

  • sgravio a favore del lavoratore = 9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 787,00 x 9,49% = € 75,00);

 

  • sgravio complessivo richiesto = € 272,00 (€ 197,00 azienda e € 75,00 lavoratore).

 

5) Condizioni di accesso.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono presentare le seguenti caratteristiche:

 

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (4);
  • prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

 

Ai fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti di produttività, qualità ed altri elementi).

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Come può evincersi dall’impianto legislativo, per l’accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso la Direzione provinciale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro.

Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo.

Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.

 

6) Esclusioni.

Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.

Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 

7) Modalità di richiesta dello sgravio.

Le modalità di accesso al beneficio sono indicate nell'art. 3 del decreto.

Le aziende - anche per il tramite degli intermediari autorizzati (5) - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti previdenziali.

La domanda deve contenere i dati sottoelencati; per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:

a)    i dati identificativi dell’azienda;

b)    la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;

c)     la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;

d)    l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2010 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi (6);

e)    l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;

f)      l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore (7);

g)    l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici (8).

La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.

In previsione del rilascio sul sito internet dell’Istituto www.inps.it della procedura per l’invio delle domande di sgravio sia singolarmente, tramite acquisizione on-line delle singole domande, che tramite flussi contenenti molteplici domande, con separato messaggio, verrà portata a conoscenza la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML.

 

Con successivo ulteriore messaggio saranno rese note giorno e ora a partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze.

 

8) Ammissione allo sgravio.

Il Decreto interministeriale, nello stabilire che l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle relative modalità.

A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.

Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate nelle richieste aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1).

Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.

Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi nota.

 

9) Soggetti abilitati alla trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello.

La trasmissione telematica delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle categorie indicate nella circolare n. 28/2011 e nei messaggi successivi, cui, quindi, si rimanda anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori  

 

 

(1) Cfr. circolari n. 82/2008 e 39/2010.

(2) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale, costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione involontaria.

(3) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990) e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2010 € 42.364,00 che, mensilizzato, è pari a € 3.530,00).

(4) Il DM è stato pubblicato nella GU n. 301 del 28-12-2011 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso dell’anno 2010, gli importi riferiti a lavoratori cessati.

(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a lavoratori cessati, purché a questi ultimi restituiti.

(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad altro Ente previdenziale e di contribuzioni minori dovuta all’INPS, devono essere presentate due distinte domande.

 



Allegato N.1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

DECRETO 3 agosto 2011 (GU n. 301 del 28-12-2011 )

Determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

 

di concerto con

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24  dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare  la contrattazione di secondo livello con dotazione  finanziaria  pari  a

650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata  disposizione  che  prevede  la concessione, in via sperimentale per  il  triennio  2008-2010  e  nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione  di  cui alle lettere a) b) e c) della disposizione  medesima,  relativo  alla

quota di retribuzione imponibile di cui  all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile  1969,  n.  153,  costituita  dalle  erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello,  delle  quali  siano  incerti  la  corresponsione  o

l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come  indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto  del  Ministro  del lavoro e della  previdenza  sociale, di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, le  modalità di attuazione del precedente comma 67  anche  con  riferimento  all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al  rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  l'istituzione di uno  specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro  e  competitività  per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio  2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriale 7 maggio 2008 e 17 dicembre 2009, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008 e 2009;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli  assetti  contrattuali - sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in  data 22 gennaio 2009 - che, al punto 9, prevede che vengano  incrementate, rese strutturali, certe e  facilmente accessibili tutte  le  misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e  contributi,

la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali  debbano  determinare criteri di misurazione  e valutazione economica della produttività,  qualità  e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi  restando i  vigenti  criteri  assunti  dai contratti aziendali e  territoriali  come  indicatori  dell'andamento economico delle imprese e dei suoi  risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con  gli  obiettivi  definiti  nel  menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, nell'ambito del periodo di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per  l'anno  2010,  la  misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai  contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 maggio 1955, n. 797, che individua i  redditi  da  lavoro  dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, che subordina la concessione dei benefici  normativi  e  contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del  documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di  legge

ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove  sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

 

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007,  n.  247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la  contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per  la  contrattazione  territoriale.

Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di  contrattazione la  percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  1955,  n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita  dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e  conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere b) e c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere  rideterminata, per l'anno 2010, la misura del limite massimo  della  retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando  quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali,  ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la  Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata  in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni:

 

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di  competitività  assunti come indicatori dell'andamento  economico  dell'impresa  e  dei  suoi risultati.

È condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera b).

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva

l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego;

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui  al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

 Art. 3

Procedure

 

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11  gennaio 1979,  n.  12,  inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del  presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda  all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

a)  i dati identificativi dell'azienda;

b)  la data di sottoscrizione  del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c)  la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d)  l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e)  l'ammontare dello sgravio  sui  contributi  previdenziali  e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f)   l'ammontare dello sgravio  in  misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g)  l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art.2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

 

Art. 4

Modalità di ammissione

 

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. Atal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art.1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra  la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 Art. 5

Norme finali

 

1. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della  legge  n. 247 del2007, ai fini  del  monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli  obiettivi  definiti  nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e  valutazione

dell'andamento economico delle imprese.

2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla  Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

 

Roma, 3 agosto 2011

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Sacconi

 

Tremonti

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.lavoro, registro n. 14, foglio n. 191