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Circolare numero 57 del 20-04-2012


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Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
Roma, 20/04/2012
Circolare n. 57
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Dirigenti medici e veterinari dipendenti presso strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP - Compensi percepiti per particolari tipologie di attività e relativi obblighi contributivi.

   

 

•       Premessa

  

Si premette che in applicazione delle disposizioni contemplate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 8 giugno 2000, relativo all’area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, tutto il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esciusivo presso le aziende sanitarie può svolgere attività libero professionale all’interno dell’azienda medesima, nell’ambito delle strutture all’uopo individuate.

 Tale la premessa, la presente circolare congiunta è finalizzata a richiamare l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi da parte delle strutture sanitarie riferiti ai proventi corrisposti per le suddette prestazioni al personale di cui trattasi.

Sono, pertanto, destinatari della presente circolare le strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione INPDAP per gli adempimenti contributivi riferiti agli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale medico e veterinario con iscrizione alla ex Cassa Pensioni Sanitari nonché al Fondo di previdenza generale, gestito dall’ EN PAM.

  

1.ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE (ART. 55 ss. CCNL 8 GIUGNO2000)

 

 Ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del citato CCNL del 2000 per attività libero professionale intramuraria si intende “...l’attività che detto personale individualmente o in équipe esercita fuori dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 9 del D.Lgs. n.502 del 1992”.

In tale ambito, ai sensi dell’art. 55 e ss. dello stesso CCNL, in conformità alle disposizioni ed ai principi di cui all’art. 15 - quinquies del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dell’atto di indirizzo e coordinamento contemplato dal D.P.C.M. 27 marzo 2000 sono espressamente qualificate “attività libero professionale intramuraria”:

— l’attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;

— l’attività a pagamento svolta all’interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;

— l’attività richiesta dall’azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;

— i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell’Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 3 novembre2005);

— l’attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all’azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.l.R.) i proventi derivanti da tali attività rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

 Per completezza, si precisa che la richiamata assimilazione ai fini fiscali di tali redditi è applicabile a condizione che venga rispettata la disciplina amministrativa delle attività da cui scaturiscono, contenuta nei decreti del Ministero della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997 (cfr. rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 140 del 18 giugno 1997, n.181 del 5agosto 1997 e n.204 del 2 settembre 1997), e, successivamente, negli atti di organizzazione adottati dai Direttori Generali delle strutture sanitarie.

 Con riferimento a quanto da ultimo precisato si aggiunge, altresì, che le Aziende sanitarie, in sede di compilazione della parte “B” del CUD, hanno l’obbligo di differenziare detti proventi - inserendoli al punto 2 - dai compensi corrisposti per lo svolgimento dell’attività istituzionale - da indicare, invece, al punto 1.

 Conseguentemente per quanto attiene i profili contributivi si precisa quanto segue:

 Contribuzione E.N.P.A.M.: conformemente alle vigenti disposizioni regolamentari E.N.P.A.M., i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali di cui sopra sono soggetti a contribuzione presso la ‘Quota B’ del Fondo di Previdenza Generale.

 Contribuzione I.N.P.S - ex Gestione l.N.P.D.A.P.: essendo detti redditi assimilati solo fiscalmente ai redditi di lavoro dipendente, gli stessi non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini pensionistici, secondo il disposto degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 - contenente misure in tema di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente - e nessun versamento contributivo deve essere effettuato.

  

2. ATTIVITÀ EX ART. 60 CCNL 8 GIUGNO 2000

 

 L’art. 60 del già citato Contratto Collettivo Nazionale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale contempla le attività non rientranti nella libera professione intramuraria, quali:

 •   la partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente; collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;

 •  partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;

 •  relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;

 •  partecipazione ai comitati scientifici;

 •  partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;

 •  attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all’azienda della dichiarazione da parte dell’organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

 

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 del richiamato art. 60, qualora, nell’ambito del rapporto di lavoro, tali incarichi siano attributi per ragioni non istituzionali, ai professionisti è dovuta la corresponsione di emolumenti e/o indennità. Qualora, invece, le prestazioni siano svolte per fini strettamente istituzionali, “vale il principio dell’onnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato” (comma 3).

Tali le previsioni contrattuali, ai fini della corretta individuazione del regime contributivo di detti proventi occorre, quindi, differenziare due ipotesi.

Nel caso in cui le prestazioni siano svolte per fini strettamente istituzionali è dovuto il solo versamento contributivo ad I.N.P.S., ex Gestione I.N.P.D.A.P., ai fini pensionistici (Cassa CPS) e del Fondo Credito, sull’imponibile retributivo composto, oltre dal trattamento economico fondamentale, anche dall’intero trattamento accessorio corrispondente, per l’appunto, anche alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità contemplate dal citato articolo 60.

Ed invero nella descritta fattispecie il maggior trattamento economico erogato rientra nella definizione di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 49 del T.U.I.R., in quanto conseguito sulla base del rapporto di lavoro ed indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra effettività della prestazione di lavoro resa e compensi percepiti.

A conferma di quanto sopra va peraltro richiamato l’articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che attribuisce al trattamento economico corrisposto al personale con qualifica dirigenziale la finalità di remunerare tutte le funzioni ed i compiti e, quindi, qualsiasi incarico ad esso conferito in ragione del loro ufficio o comunque assegnato dall’amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa.

Nell’ipotesi alternativa della corresponsione di specifiche indennità o gettoni di presenza per fini non istituzionali, occorre preliminarmente richiamare la normativa fiscale e contributiva vigente, secondo cui ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente “le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato”.

L’applicazione di tale normativa può portare ad una ulteriore distinzione del regime contributivo sulla base della natura del soggetto erogatore di detti compensi.

Ed invero, a chiarimento della disposizione soccorre la richiamata circolare ministeriale n.326/E del 23 dicembre 1997 dell’allora Ministero delle Finanze, laddove in merito al principio della “terzietà” è stato chiarito che per i dipendenti statali deve trattarsi di soggetti diversi dallo Stato. La precisazione è rilevante in quanto, avendo circoscritto la fattispecie di cui alla lettera b) dell’articolo 50, porta alla conclusione che nell’ipotesi in cui le somme vengano corrisposte da una qualsiasi amministrazione dello Stato diversa da quella di appartenenza, detti proventi vengono comunque attratti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del citato T.U.I.R. e si cumulano con gli emolumenti corrisposti al lavoratore nella sua veste di dipendente.

 

In conclusione, considerato quanto esposto, il regime contributivo dei proventi derivanti da attività non rientranti nella libera professione intramuraria è il seguente:

- nel caso di incarichi legati all’attività istituzionale e in tutte le ipotesi di incarichi per fini non istituzionali in cui sia una Amministrazione dello Stato a farsi carico dei relativi compensi, le remunerazioni corrisposte a seguito delle prestazioni svolte devono essere considerate quali retribuzione ordinaria (punto 1 CUD) e, conseguentemente, soggette a contribuzione INPS, ex Gestione I.N.P.D.A.P, ai fini pensionistici, oltre che ai fini del Fondo Credito;

- nel caso di incarichi per fini non istituzionali i relativi compensi/indennità inquadrati, secondo i criteri sopra definiti, come redditi “assimilati ai redditi di lavoro dipendente” alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 50 del T.U.I.R. ,vanno indicati al punto 2 del CUD e quindi soggetti a contribuzione E.N.P.A.M.

  

3. FONDO DI PEREQUAZIONE

  

L’art. 57, comma 2, lett. i), del CCNL più volte richiamato, in conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2, lett. e), del D.P.C.M. 27 marzo 2000, dispone che una quota della tariffa per le prestazioni rese in regime libero professionale sia accantonata “quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario - individuate in sede di contrattazione integrativa - che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria”.

Sulla base delle somme complessivamente accantonate presso tale Fondo - c.d. “di perequazione” - l’Azienda provvede alla corresponsione della relativa indennità alle diverse categorie di professionisti interessati.

 

L’indennità in questione, che non viene corrisposta in relazione all’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia ma rappresenta un compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale, non rientrando tra le esclusioni tassativamente previste all’articolo 50 del T.U.I.R., costituisce in ogni caso reddito di lavoro dipendente ed in quanto tale è soggetta a contribuzione pensionistica INPS, ex Gestione INPDAP.

  

La presente circolare è stata condivisa dall’ex Gestione INPDAP con l’ENPAM.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori