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Messaggio numero 2666 del 19-02-2014


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Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)
Roma, 19-02-2014
Messaggio n. 2666
OGGETTO:

Limiti retributivi art. 23 ter d.l. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – d.P.C.m 23 marzo 2012:   fissazione del livello  remunerativo massimo per l’anno 2014

   

Come noto l’articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluso il personale  in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni.

 

A tale proposito, si comunica che il limite valevole per quest’anno è stato individuato  dal Ministero della Giustizia che, con nota n. 6651 del 23 gennaio 2014, ha comunicato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze che nell'anno 2013 il trattamento economico annuale del Primo Presidente della Corte di Cassazione, comprensivo di tutti gli emolumenti spettanti in virtù della carica ricoperta, ammonta a € 311.658,53. Di conseguenza ogni retribuzione riconosciuta al personale, qualora superiore, deve essere ridotta a tale limite.

 

Si rammenta pertanto che, per le cessazioni dal rapporto di lavoro che interverranno nel corso del presente anno, la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS, del TFR e dei trattamenti pensionistici non potrà eccedere l’importo suddetto.

 

Qualora le Amministrazioni dovessero rappresentare, in sede di comunicazione dei dati utili per il calcolo delle predette prestazioni, cifre superiori a quelle sopra citate, gli operatori delle sedi praticheranno la riduzione entro il limite delle voci che concorrono a determinare le basi di calcolo.

 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012 tale riduzione deve essere effettuata in primo luogo sugli emolumenti dovuti per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi, in subordine sul trattamento accessorio variabile, in ulteriore subordine sul trattamento accessorio fisso e continuativo e, in ulteriore subordine, sul trattamento fondamentale.

 

Si coglie l’occasione per rammentare che tale materia è stata disciplinata nel dettaglio dal d.P.C.m. 23 marzo 2012, al quale sono seguite la Circolare n. 8 del 3 agosto 2012 del Dipartimento della funzione pubblica e la Circolare n. 30 del 22 ottobre 2012 della Ragioneria generale dello Stato, recanti le istruzioni applicative per le amministrazioni.

 

Ai sensi dell’art. 3 del d.P.C.m., il tetto del trattamento economico complessivamente corrisposto ai destinatari della norma è quello del trattamento annuale complessivo spettante al primo Presidente della Corte di cassazione.

 

Nell’ambito soggettivo di applicazione, rientrano i titolari di rapporti di lavoro sia con  amministrazioni statali sia con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale (Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Cnel, Ministeri, Amministrazione autonoma dei monopoli, agenzie di cui al d.lgs. n. 300/1999, enti pubblici non economici nazionali, enti parco, enti di ricerca nazionali, scuole).

 

Sono soggetti al limite anche i trattamenti dei componenti e dei presidenti delle autorità amministrative indipendenti. 

Sono esclusi dall’applicazione diretta i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali i quali, però, vi rientrano nell’ipotesi in cui siano titolari di rapporti di lavoro anche con amministrazioni appartenenti all’ambito applicativo prima definito.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori