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Messaggio numero 12007 del 17-07-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Comunicazione
Roma, 17-07-2012
Messaggio n. 12007
OGGETTO:

Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009 - ripresa degli adempimenti fiscali e dei versamenti prevista nei confronti dei soggetti con domicilio fiscale nei c.d. “comuni del cratere”.  Modulo di richiesta da utilizzare per la rateizzazione su pensione.

   

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 2010 (in allegato 1) ha stabilito le modalità e i tempi di recupero delle ritenute IRPEF già sospese a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 per i soggetti residenti nei Comuni del cratere.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (in allegato 2) ha differito al 1° gennaio 2012 l’inizio del recupero delle ritenute IRPEF già sospese a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009 per i soggetti residenti nei Comuni del cratere. 

 

L’articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 (allegato 3) ha inoltre stabilito che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

 

La disciplina si applica ai soggetti residenti nei comuni del cratere, per i quali la sospensione degli adempimenti fiscali è terminata il 30 giugno 2010, e che hanno cominciato ad effettuare il versamento rateale delle ritenute sospese dal mese di gennaio 2012.

I provvedimenti stabiliscono che i pensionati possono richiedere all’ente pensionistico di trattenere gli importi dovuti dalle erogazioni mensili e di versarli all’erario.

A tal fine, l’interessato deve presentare, direttamente o attraverso i CAF, la relativa domanda all’ente erogatore, comunicando per ciascuna imposta, l’importo che è stato sospeso, il numero delle rate in cui deve essere frazionata la somma dovuta, nonché gli importi delle rate già pagati da gennaio 2012. La richiesta può riguardare l’Irpef, le relative addizionali, nonché l’imposta sostitutiva sull’incremento della produttività.

Si comunica che è disponibile in intranet e nel sito internet istituzionale – sezione modulistica – assicurato pensionato, il modello da utilizzare per la richiesta della trattenuta rateale, con codice AP41.

Con apposito messaggio sarà comunicata la disponibilità delle procedure di acquisizione da parte delle sedi e dei CAF.

  Il Direttore Generale  
  Nori  

Allegato 1

 

N. 2010/ 151122

 

 

 

Ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

 

1. Ambito soggettivo di efficacia

 

1.1. Il presente provvedimento si applica nei confronti dei soggetti, diversi da quelli individuati dal provvedimento del 16 marzo 2010, di seguito elencati:

a) persone fisiche non titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari superiore a 200.000 euro, sostituti d'imposta, individuati dall’articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, i cui termini di sospensione degli adempimenti tributari sono scaduti il 30 giugno 2010;

b) persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, nonché soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, i cui termini di sospensione degli adempimenti tributari scadono il 20 dicembre 2010.

 

1.2. Ai sensi dell’art. 39, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i soggetti di cui al punto 1.1. effettuano:

a) gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai provvedimenti indicati nella normativa di riferimento, entro il mese di gennaio 2011,_con le modalità indicate nel successivo punto 2;

b) i versamenti non eseguiti per effetto della sospensione prevista dall’ordinanza n. 3780 del 6 giugno 2009, e dall’ordinanza n. 3837 del 30 dicembre 2009 e dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, mediante un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, con le modalità indicate nel successivo punto 3.

 

2. Presentazione delle dichiarazioni e altri adempimenti

 

2.1. I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione, assolvono tali adempimenti entro la data del 31 dicembre 2011 (vedi nota 1).

 

2.2. Le dichiarazioni di cui al punto 2.1. sono trasmesse in via telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n.322, utilizzando i modelli relativi ai periodi d’imposta cui si riferiscono, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. I predetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico, e possono essere utilizzati e stampati rilevandoli dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it . Nella casella “Eventi eccezionali” deve essere indicato il codice “4”se la dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2008 e il codice “3”se al dichiarazione si riferisce all’anno d’imposta 2009.

 

2.3. I contribuenti che hanno percepito redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, compreso il caso in cui devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC), e quelli che avrebbero dovuto presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, possono presentare la dichiarazione redatta su modello UNICO Persone Fisiche a un ufficio postale, utilizzando la busta approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 marzo 2008.

 

2.4. Al fine di consentire ai contribuenti di adempiere correttamente ai versamenti delle ritenute alla fonte non operate nel2010 aseguito di richiesta dei contribuenti stessi, i sostituti d’imposta, entro il mese di dicembre 2010, comunicano ai sostituiti l’ammontare delle ritenute alla fonte sospese nel corso del predetto 2010.

 

2.5. Gli adempimenti diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 31 dicembre 2011 (vedi nota 1).

 

Nota 1 modificato da gennaio2011 adicembre 2011 con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 

 

3. Versamento delle imposte sospese

 

3.1. L’importo dei versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto i cui termini sono scaduti nel periodo della sospensione, nonché l’importo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in sede di dichiarazione relativa agli anni 2008 e 2009 non eseguiti per effetto della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

 

3.2. L’importo del saldo dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le relative addizionali, dell’imposta regionale sulle attività produttive, l’importo delle imposte sostitutive dovuti per i periodi d’imposta 2008 e 2009, nonché l’importo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2010, i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo della sospensione, sono versati mediante un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio2011. Adecorrere dalla stessa data sono versate le imposte dovute dai soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale e che non hanno subito le trattenute delle somme risultanti a debito dai prospetti di liquidazione nonché le imposte dovute dai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in quanto esonerati e che hanno chiesto al sostituto d’imposta di non operare le ritenute nell’anno 2009 e quello delle ritenute risultanti dalla comunicazione effettuata dal sostituto d’imposta, ai sensi del punto 2.4.

 

3.3. Le disposizioni di cui al punto 3.2 si applicano anche per i versamenti delle imposte dovute, e non corrisposte nel periodo di sospensione, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti con periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare.

 

3.4. Il versamento dei tributi diversi da quelli disciplinati nei punti precedenti, i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo di sospensione, è effettuato mediante un numero massimo di centoventi rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2011.

 

3.5. Per i versamenti di cui ai punti precedenti, i soggetti interessati devono utilizzare le modalità di pagamento e i codici tributo, ove previsti, stabiliti per i singoli tributi, con riferimento a ciascun anno d’imposta. Qualora l’importo complessivo da versare in una rata sia inferiore a 12 euro, il versamento può essere effettuato al raggiungimento di tale limite.

 

3.6. I contribuenti in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, che intendono usufruire della rateazione, possono chiedere di trattenere l’importo dovuto dalle erogazioni mensili al sostituto d’imposta il quale provvede al versamento. Nel caso in cui gli importi erogati in un mese risultino insufficienti per trattenere l’importo complessivo delle rate relative alle diverse imposte, il sostituto ne dà comunicazione al percipiente, che dovrà provvedere a fornire la relativa provvista o ad effettuare direttamente i successivi versamenti. Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel CUD e nel modello 770.

 

3.7. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi effettuata secondo il presente provvedimento avviene senza aggravio di sanzioni e interessi.

 

Motivazioni

 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 ha previsto a favore delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, con residenza nel territorio della provincia dell’Aquila, colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009. La medesima sospensione è stata concessa ai soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della provincia dell’Aquila.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2010 sono state definite le modalità di ripresa degli adempimenti e della riscossione con riferimento ai soggetti residenti nei comuni fuori dal cratere, nonché agli Istituti di credito e assicurativi.

Con riferimento, invece, ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni che hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, (cosiddetti comuni del “cratere”), modificato e integrato dal decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.11, la sospensione è stata prorogata fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli Istituti di credito e assicurativi, dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30dicembre 2009 e fino al 20 dicembre 2010 nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro dall’articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, ha disposto che la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle previste sospensioni avviene a decorrere dal mese di gennaio 2011 mediante centoventi rate mensili, senza l’applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori e che nello stesso mese di gennaio 2011 devono essere effettuati gli adempimenti tributari diversi dai versamenti.

Il presente provvedimento è diretto a definire le modalità di ripresa della riscossione con riferimento ai soggetti residenti nei comuni del cratere sopra menzionati.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Riferimenti normativi

 

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;

Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

Decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno2009, n. 77;

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3780;

Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3

agosto 2009, n. 102;

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio2010, n. 122;

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

Roma, 23 novembre 2010

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio BEFERA

 

 

 

 

 

 

Allegato 2

 

N. 2011/99717

 

 

 

 

Nuovo termine per la ripresa degli adempimenti tributari non eseguiti per effetto della

sospensione disposta in seguito agli eventi sismici del 6 aprile 2009 che hanno colpito il

territorio della regione Abruzzo – Articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

modificato dall’articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

DISPONE

1. Adempimenti tributari diversi dai versamenti

1.1. Nell’articolo 2, punti 2.1. e 2.5., del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate 23 novembre 2010, le parole “31 gennaio 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31

dicembre 2011.”.

Motivazioni

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 aprile 2009 ha previsto a

favore dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, residenti o aventi sede legale nel

territorio della provincia dell’Aquila, colpite dal terremoto del 6 aprile 2009, la sospensione

degli adempimenti e dei versamenti tributari dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30

novembre 2009.

Con riferimento ai soggetti residenti o aventi sede legale nei comuni che hanno

risentito una intensità MCS uguale o superiore al sesto grado identificati con il decreto del

Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, modificato e integrato dal decreto del

Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11, (cosiddetti comuni del “cratere”), la

sospensione è stata prorogata:

??fino al 30 giugno 2010, con esclusione degli Istituti di credito e assicurativi,

dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837, del 30 dicembre

2009;

??fino al 20 dicembre 2010, nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di

impresa o di lavoro autonomo nonché dei soggetti diversi dalle persone fisiche con

volume d’affari non superiore a 200.000 euro dall’articolo 39, commi 1, 2 e 3, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30

luglio 2010, n. 122.

Le modalità di ripresa degli adempimenti e dei versamenti, i cui termini di

effettuazione erano fissati inizialmente al 31 gennaio 2011, dall’articolo 39, commi 3-bis e

3-ter, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, sono state individuate con provvedimento del

23 novembre 2010.

Successivamente, l’articolo 2, comma 3-quater del decreto-legge del 29 dicembre

2010, n. 225, (c.d. “milleproroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2011, n. 10, modificando l’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legge n. 78

del 2010, ha differito il termine per la ripresa degli adempimenti al 31 dicembre 2011, con

le modalità individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento, modificando il provvedimento 23 novembre 2010, indica

le modalità di ripresa degli adempimenti tributari che devono essere posti in essere entro il

31 dicembre 2011 dai soggetti aventi il domicilio fiscale nei comuni del cratere del sisma

alla data del 6 aprile 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,

71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 9 aprile 2009;

Decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

Decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno

2009, n. 77;

Decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge del 3

agosto 2009, n. 102;

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2009, n. 3837;

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30

luglio2010, n. 122, come modificato dal decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 novembre 2011

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio BEFERA

 


 

Allegato 3

LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183

 

Art. 33

Disposizioni diverse

28. Per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma

che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa

della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e

3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, avviene, senza

applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il

pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal

mese di gennaio 2012. L'ammontare dovuto per ciascun tributo o

contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle

sospensioni, al netto dei versamenti gia' eseguiti, e' ridotto al 40

per cento.