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Versione Grafica

940707
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 200
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali
   e periferici dei Rami Professionali
Ai Primari Coordinatori generali e
   Primari medico-legali
Ai Direttori dei Centri Operativi
        e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario
Ai Vice Commissari
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
Fondi Speciali di Previdenza: istruzioni operative ai
medici di Sede.
DIPARTIMENTO CENTRALE
PER LE FUNZIONI
MEDICO-LEGALI
AREA SANITARIA
PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 28 Giugno 1994     Ai Dirigenti centrali e periferici
Circolare n. 200         Ai Coordinatori generali, centrali
                            e periferici dei Rami Professionali
                         Ai Primari Coordinatori generali e
                            Primari medico-legali
                         Ai Direttori dei Centri Operativi
                                 e, per conoscenza,
                         Al Commissario Straordinario
                         Ai Vice Commissari
                         Ai Presidenti dei Comitati Regionali
                         Ai Presidenti dei Comitati Provinciali
OGGETTO: Fondi Speciali di Previdenza: istruzioni operative ai
         medici di Sede.
     In conseguenza del decentramento alle strutture  periferiche
delle  attivita'  gestionali  dei  Fondi  Speciali  di  Previdenza
dell'Istituto,  si forniscono di seguito le istruzioni  operative
per i medici di Sede, corredate dai richiami alle disposizioni di
legge che regolano le varie gestioni.
     1.   Premessa
     La  permanenza in servizio dei lavoratori iscritti ai  Fondi
Speciali di Previdenza, pur nella variabilita' insita in  ciascuno
di essi, e' essenzialmente condizionata dal pieno possesso dei re-
quisiti psico-fisici rispondenti alla specificita' delle  mansioni
proprie  di ciascuna attivita', i quali sono stabiliti  sia  dalle
singole aziende, mediante normative interne, sia, per alcuni Fon-
di, mediante tabelle di requisiti di idoneita'.
     Qualora le condizioni di salute del dipendente non consenta-
no piu' il normale disimpegno dei compiti inerenti alla  qualifica
rivestita, il medesimo, ove sussistano i requisiti contributivi e
sanitari, puo' conseguire il trattamento di pensione.
     Tenuto  conto  dei  rapporti  con  l'Assicurazione  Generale
Obbligatoria, i Fondi Speciali possono suddividersi in:  sostitu-
tivi, integrativi, aggiuntivi (o complementari).
Sono Fondi sostitutivi quelli che sono disciplinati da una norma-
tiva specifica in sostituzione di quella dell'assicurazione gene-
rale obbligatoria: Fondo elettrici, telefonici, dazieri, autofer-
rotranvieri, volo.
Sono Fondi integrativi quelli che integrano con proprie norme  la
predetta assicurazione generale obbligatoria, in modo che la  ge-
stione  speciale sostiene soltanto l'onere della  differenza  tra
l'importo  delle prestazioni a carico della gestione  medesima  e
l'importo  delle  corrispondenti prestazioni a  carico  dell'AGO:
Fondo  esattoriali, gasisti, marittimi fino al 31.08.84, con  ef-
fetto  fino al 30.09.89. Il diritto al godimento del  trattamento
integrativo  persiste anche quando si riduca o venga meno in  se-
guito a revisione il diritto alla pensione a carico della gestio-
ne generale.
Il Fondo di previdenza per il clero e' un Fondo aggiuntivo (o com-
plementare).
     Il riconoscimento dello stato di invalidita' pensionabile che
condiziona il diritto alla pensione ordinaria, e' riferito secondo
i Fondi:
a)  ad una invalidita' strettamente specifica: Fondo dazio,  Fondo
clero (art. 12), Fondo volo (per gli iscritti da piu' di 10 anni),
Marittimi (inabilita' alla navigazione ai sensi degli art. 32  e10
33 della Legge n. 413/84);
b)  ad  una invalidita' specifica o ad una inidoneita'  assoluta  e
permanente  a svolgere qualsiasi mansione nell'ambito  aziendale:
Fondo autoferrotranvieri;
c)  ad una invalidita' specifica e ad una contemporanea  riduzione
della capacita' generica di guadagno di oltre il 50%: Fondo  elet-
trici;
d) alle norme in vigore per l'invalidita' nell'AGO: Fondo  telefo-
nici,  Fondo esattoriali, Fondo gasisti, Fondo clero  (art,  13),
Fondo volo (per gli iscritti da piu' di 5 anni) Marittimi (per  le
prestazioni ai sensi della L. 222/84).
     In  tutti i Fondi Speciali (ad eccezione del Fondo clero)  e'
prevista la pensione privilegiata per causa di servizio, regolata
da specifiche norme a seconda dei vari Fondi, in base alla diffe-
rente definizione di invalidita' in vigore per ciascuno di essi ed
ai rapporti intercorrenti con l'assicurazione generale.
     Il  riconoscimento  della dipendenza da  causa  di  servizio
dell'invalidita', che condiziona il diritto alla pensione privile-
giata, e' riferito secondo i Fondi:
a) ad un infortunio connesso al lavoro o ad una malattia contrat-
ta  per causa di servizio: Fondo elettrici, Fondo  autoferrotran-
vieri, Fondo volo, Fondo marittimi;
b)  ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia  professionale:
Fondo gasisti;
c)  ad una lesione od infermita', quando il servizio ne abbia  co-
stituito la causa unica, diretta ed immediata: Fondo  telefonici,
Fondo esattoriali, Fondo dazieri.
     A  questo proposito vengono di seguito riportati  sintetica-
mente  alcuni cenni dottrinari sui concetti di  causa,  concausa,
occasione  e rischio di servizio, la cui  conoscenza  costituisce
una necessaria premessa ad una corretta valutazione in materia di
pensionistica privilegiata.
     Causa  di un evento si intende in Medicina Legale la  condi-
zione (o meglio l'insieme delle condizioni o antecedenti) di  ri-
levanza o interesse giuridico, necessari e sufficienti alla  pro-
duzione dell'evento stesso.
     Il  nesso di causalita' tra il servizio e l'evento morboso  e'
di  norma diretto e immediato; questo e' piu' evidente in  caso  di
eventi traumatici, ove esiste effettivamente una causa unica, di-
retta  ed immediata della lesione, meno evidente in altre  condi-
zioni  morbose ove piu' fattori concorrono a determinare  l'evento
stesso.
     La  concausa e' la condizione necessaria ma  non  sufficiente
alla produzione dell'evento; per essere equiparata alla causa  la
concausa deve assumere un ruolo efficiente e determinante.
     In  forza della loro specifica legislazione, nei Fondi  Spe-
ciali  ai fini della pensione privilegiata non sono tutelati  gli
eventi  morbosi  che hanno col servizio un  rapporto  occasionale
(infortuni  "in  itinere" ed infermita' di origine  incerta,  tipo
quelle tumorali), a meno che non si realizzino determinate condi-
zioni.
     Si  considerano  fatti  di  servizio  quelli  che   derivano
dall'adempimento  di precisi obblighi di servizio in  conseguenza
di un ordine ricevuto (scritto o verbale, individuale o colletti-
vo),  oppure  siano eseguiti spontaneamente in forza  dei  doveri
inerenti al proprio ufficio, ovvero per obblighi specifici  deri-
vanti da norme di legge o regolamenti.
     Il  fatto di servizio puo' costituire concausa  efficiente  e
determinante di infermita' o di lesioni invalidanti qualora  abbia
in modo prevalente, rispetto ai fatti estranei al servizio,  con-
tribuito a determinare necessariamente l'effetto dannoso conside-
rato e pertanto deve essere dotato di particolare e rilevante ef-
ficienza  a tal punto che senza di esso l'evento  lesivo  sarebbe
mancato  o sarebbe stato diverso. In definitiva, le  infermita'  o
lesioni  si  considerano dipendenti da fatti di  servizio  quando
questi ne siano stati causa ovvero concausa efficiente e determi-
nate.
     Nell'esaminare il ruolo svolto da piu' fattori concausali oc-
corre individuare e distinguere la concausa che ha in se  l'effi-
cienza generatrice di invalidita', dalle condizioni prive di  tale
efficienza causale; a quest'ultima categoria appartengono la cau-
sa minima, il momento scatenante o sciogliente, il momento  rive-
latore,  la semplice occasione o la banale coincidenza;  analoga-
mente rientrano in questa categoria il dolo o la colpa grave.
     Considerato tutto questo, ne deriva che il fatto di servizio
deve possedere in se il rischio dell'evento lesivo  verificatosi:
deve cioe' configurarsi un vero e proprio rischio di servizio.
     In questo contesto appaiono di estrema rilevanza le  metodo-
logie degli accertamenti sanitari, dipendendo da questi il  rico-
noscimento  del diritto alle prestazioni  economico-previdenziali
in argomento.
     Tenuto  anche conto della complessita' delle disposizioni  di
legge, spesso diverse per ciascun Fondo, e' opportuno che gli  ac-
certamenti  sanitari siano direttamente effettuati  dal  Primario
medico-legale responsabile.
     Sara' cura del medico, all'atto della visita, assumere  tutti
gli elementi sull'attivita' lavorativa ritenuti utili per un  cor-
retto giudizio medico-legale.
     La prassi degli accertamenti clinici e' la stessa in uso  per
l'iter  diagnostico-valutativo previsto per gli  assicurati  INPS
dell'AGO. Cosicche il medico compilera' anche per gli iscritti  ai
Fondi   Speciali  di  Previdenza  l'intero  verbale  di   visita,
Mod.SS4/M, una apposita sezione del quale riguarda in particolare
questi iscritti. Detta sezione andra' sempre compilata con scrupo-
losa attenzione, data la sua particolare importanza per la formu-
lazione del giudizio medico-legale conclusivo.
     Qualora l'esito della prima visita sia stato negativo, l'in-
teressato  puo' produrre ricorso - tramite la SAP  competente  per
territorio - al rispettivo Comitato Centrale istituito presso  la
Direzione Generale, a seguito del quale verra' convocato presso la
SAP, a cura della stessa, il Collegio Medico (per i fondi in  cui
e' previsto).
     Per  gli iscritti al Fondo gasisti il ricorso  va  inoltrato
direttamente al Collegio Medico.
     Ai  fini di un piu' ponderato giudizio  medico-legale,  nella
fase di istruttoria del ricorso, le SAP provvederanno a richiede-
re alle singole aziende i seguenti elementi:
-  la qualifica e le esatte mansioni esplicate  dall'interessato;
- le condizioni ambientali nelle quali si e' svolta l'attivita' la-
vorativa;
- i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi du-
rante il servizio e le relative diagnosi; qualora trattasi di ma-
lattie professionali o di infortuni in occasione di lavoro  dovra'
essere inviata la relativa documentazione sanitaria;
- l'eventuale assunzione in base alle norme sul collocamento del-
le  categorie privilegiate, precisando, ove risulti, la  diagnosi
che aveva dato luogo al riconoscimento dell'invalidita';
-  in caso di infortunio sul lavoro, l'eventuale liquidazione  di
rendita a carico dell'INAIL;
- qualsiasi altra notizia utile ai fini dell'istruttoria del  ri-
corso.
     Il Primario medico-legale assumera' il compito di organizzare
autonomamente la convocazione del Collegio Medico (la cui  strut-
tura sara' precisata in seguito per ciascun Fondo), al quale, data
la  sua rilevanza, e' bene che partecipi direttamente. Il  verbale
di visita medica collegiale, recante la firma dei tre medici com-
ponenti, sara' trasmesso alla Direzione Generale in copia dattilo-
scritta, unitamente a tutta la documentazione sanitaria agli  at-
ti.
     Si  precisa che l'istituto della revisione e' previsto  sola-
mente per i titolari dei trattamenti erogati dal Fondo telefonici
e dal Fondo clero.
     L'erogazione della pensione di invalidita' e' sempre  subordi-
nata alla essenziale condizione della cessazione dal servizio (ad
eccezione del Fondo clero) entro un determinato periodo ed e'  co-
munque  sempre  direttamente  disciplinata -  quanto  a  diritto,
struttura e misura del trattamento - dalle norme speciali relati-
ve.
     Nei  casi di domanda di pensione privilegiata di  invalidita'
da  causa di servizio ovvero nei casi di richiesta di  riconosci-
mento  del decesso dell'iscritto per causa di servizio  da  parte
dei  superstiti aventi diritto, l'accertamento medico-legale  ne-
cessitera' di grande accuratezza, data l'importanza, anche ai fini
economici, che tale accertamento riveste.
     In queste evenienze l'esigenza di comprovare il nesso causa-
le ovvero concausale comporta una scrupolosa ed attenta  disamina
di tutti quei criteri di valutazione che la dottrina e la  giuri-
sprudenza indicano come indispensabili per accertare  l'esistenza
o meno di un rapporto di causa (o concausa)-effetto tra  servizio
espletato ed infermita' o lesione o decesso.
     A tal fine e' necessario in concreto:
a) accertare l'esistenza clinica e le modalita' etio-patogenetiche
dell'infermita';
b) analizzare le caratteristiche qualitative degli eventi di ser-
vizio chiamati in causa;
c)  valutare  la  capacita' lesiva  ed  individuarne  le  modalita'
d'azione con preciso riferimento alla durata del tempo intercorso
tra  l'esposizione  al  rischio di servizio  ed  il  manifestarsi
dell'infermita';
d)  analizzare  infine lo stato anteriore del soggetto,  cioe'  il
substrato biologico sul quale hanno agito i diversi fattori,  po-
tenzialmente nocivi, legati all'espletamento del servizio.
     In  ultimo occorre sottolineare che per quanto  concerne  il
giudizio  conclusivo, una volta approfonditi gli aspetti  clinici
del singolo caso, assume un ruolo pressoche decisivo la relazione
amministrativa  dell'azienda  sull'attivita'  di  servizio  svolta
dall'assicurato  che  deve quindi comunque essere  acquisita;  di
questa relazione il medico di Sede deve tenere necessariamente  e
obbligatoriamente conto per la sua determinante importanza.
     2.   Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e  delle
Aziende elettriche private (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 25 Novembre 1971, n.1079, art.8)
     2.1  Pensione ordinaria di invalidita'
     E' invalido l'iscritto che, per infermita' o difetto fisico o
mentale, non sia piu' in grado di svolgere la sua specifica  atti-
vita'  lavorativa e che percio' cessi dal servizio, purche  la  sua
generica "capacita' di guadagno" sia ridotta a meno della meta'  di
quella normale.
     La effettiva cessazione dal servizio non e' essenziale ai fi-
ni medico-legali dell'accertamento dell'invalidita', ma lo diventa
ai  fini della liquidazione della pensione.
     Ai fini del giudizio medico-legale vanno accertate due  con-
dizioni:
     a) che l'infermita' o difetto fisico o mentale siano tali  da
non consentire piu' l'esercizio della specifica attivita' lavorati-
va  (invalidita'  specifica), cioe' l'espletamento  delle  mansioni
rientranti nella qualifica rivestita. La cessazione dal  servizio
deve essere quindi in rapporto causale con il deterioramento del-
lo stato psico-fisico. L'invalidita' specifica deve essere soprav-
venuta all'iscrizione al Fondo.
     b)  che la capacita' generica di guadagno sia ridotta a  meno
della  meta' di quella normale (invalidita' generica).  In  pratica
tale riduzione si verifica quando il lavoratore non possa  essere
altrimenti occupato dall'azienda, oppure quando l'occupazione cui
possa essere adibito sia usurante, ovvero non consenta di realiz-
zare  un  guadagno  almeno  pari alla  meta'  di  quello  ricavato
dall'attivita' professionale inerente alla qualifica rivestita.
     L'invalidita' generica deve essere valutata in rapporto anche
alla possibilita' di collocare il soggetto al di fuori dell'azien-
da in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
     Lo stato invalidante, cosi' come e' indicato dalla legge, deve
avere il requisito della permanenza e pertanto non e' previsto  in
nessun caso l'istituto della revisione e della revoca.
     2.2  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Spetta agli iscritti o ai superstiti aventi diritto, qualun-
que sia l'anzianita' di iscrizione al Fondo, qualora  l'invalidita'
o il decesso siano dovuti a causa di servizio.
     L'invalidita'  o la morte si considerano dipendenti da  causa
di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con fat-
ti relativi al perseguimento delle finalita' di servizio.
     Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
     2.3  L'infortunio "in itinere"
     L'infortunio "in itinere" determina il riconoscimento  della
causa di servizio solamente qualora si dimostri che nella sua ge-
nesi  abbia concorso qualche evento che abbia trasformato il  ri-
schio  generico dell'infortunio "in itinere" in rischio  generico
aggravato.
     2.4  Ricorso avverso provvedimento negativo
     Avverso  un provvedimento negativo e' proponibile ricorso  al
Comitato Amministratore del Fondo, a seguito del quale verra' con-
vocato un Collegio Medico presso la SAP di appartenenza  dell'as-
sicurato a cura della SAP medesima.
     Il Collegio Medico e' organizzato in piena autonomia dal Pri-
mario medico-legale responsabile ed e' composto da tre medici, uno
appartenente al ruolo dell'Istituto, uno di fiducia dell'iscritto
ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo
come arbitro dai primi due o, in difetto, individuato di  massima
nel Dirigente Sanitario della USL di appartenenza  dell'assicura-
to.  Il parere del Collegio non e' vincolante per il giudizio  del
Comitato, il quale, nel caso, puo' discordare motivatamente, anche
sulla base di eventuali nuovi accertamenti.
     Avverso il giudizio definitivo del Comitato l'assicurato puo'
proporre l'Azione Giudiziaria.
     3.   Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubbli-
ci servizi di telefonia (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 4 Dicembre 1956, n.1450, art.16, 19 e 22)
     3.1  Pensione ordinaria di invalidita'
     Spetta  all'iscritto cui sia stato riconosciuto lo stato  di
invalidita'  secondo  la formula definitoria in  vigore  nell'AGO.
(primo comma dell'art.1, Legge 12 giugno 1984, n.222).
     Il trattamento non viene erogato nel caso di mancata  cessa-
zione dal servizio.
     E'  previsto  l'istituto della revisione  secondo  le  norme
dell'AGO.
     3.2  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
     3.3  L'infortunio "in itinere"
     Vale quanto precisato al punto 2.3.
     3.4  Ricorso avverso provvedimento negativo
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.4.
     4.   Fondo  di previdenza per gli impiegati  dipendenti  dai
concessionari  del servizio riscossione dei tributi (Fondo  inte-
grativo dell'AGO, denominato fino al 31.12.89: Fondo di Previden-
za per gli Impiegati Esattoriali)
(Legge 2 Aprile 1958, n.377, art.21 e 22)
     4.1  Pensione ordinaria di invalidita'
     Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di invali-
dita'  qualora siano riconosciuti invalidi ai sensi del  1   comma
dell'art.1 della Legge 222/84, purche l'invalidita' si sia verifi-
cata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione  vo-
lontaria  e la domanda di pensione sia stata presentata entro  un
anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si  riferisce
l'ultimo contributo versato.
     L'accertamento  dell'invalidita' prescinde dalla esistenza  o
meno  del requisito della cessazione di fatto dal servizio ed  ha
carattere di definitivita'. E' previsto l'istituto della revisione
secondo  le norme dell'AGO relativamente al trattamento a  carico
della gestione generale.
     4.2  Pensione  di  inabilita' a carico del F.P.L.D.  in  base
all'art.2 della Legge 222/84
     Spetta all'iscritto che si trovi nell'assoluta e permanente
impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa.
     Avverso  il provvedimento negativo e' proponibile ricorso  al
Comitato Provinciale secondo la normativa dell'AGO.
     4.3  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
     4.4  Ricorso avverso provvedimento negativo
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.4.
     5.   Fondo  integrativo  a favore del  personale  dipendente
dalle aziende private del gas (Fondo integrativo dell'AGO)
(Legge  6 Dicembre 1971, n.1084, art.16, 18 e 20 e Legge 3  Marzo
1987 n.61, art.1)
     5.1  Pensione ordinaria di invalidita'
     Si considera invalido l'iscritto riconosciuto tale ai  sensi
della normativa in vigore nell'AGO (primo comma, art.1 della Leg-
ge 222/84) e che sia cessato dal servizio.
     Al riguardo si precisa che la pensione di invalidita'  liqui-
data dal Fondo ha carattere inequivocabile di definitivita' e per-
tanto lo stato di invalidita' non e' suscettibile di revisione.
     5.2  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Spetta agli iscritti o ai superstiti aventi diritto, qualun-
que sia l'anzianita' di iscrizione al Fondo, qualora  l'invalidita'
o  il decesso siano dovuti ad infortunio sul lavoro o a  malattia
professionale.
     Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
     5.3  Ricorso avverso provvedimento negativo
     Avverso i provvedimenti negativi adottati e' proponibile  ri-
corso amministrativo a seguito del quale viene convocato Collegio
Medico.
     Il  Collegio Medico, la cui composizione e' quella di cui  al
punto  2.4, a differenza degli altri collegi ha la  struttura  di
organo deliberante e pertanto il giudizio conclusivo e'  definiti-
vo. Avverso la decisione adottata gli interessati possono propor-
re l'Azione Giudiziaria.
     6.   Fondo  di previdenza del clero e dei ministri di  culto
delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo  com-
plementare dell'AGO)
(Legge 22 Dicembre 1973, n.903, art.12 e 13)
     6.1  Pensione di invalidita' (art.12)
     Riguarda i sacerdoti e i ministri di culto in attivita'.
     Si  considera invalido l'iscritto che si trovi nella  perma-
nente impossibilita' materiale di esercitare il proprio  ministero
a causa di malattia o di difetto fisico o mentale ovvero esercita
la propria attivita' con usura.
     L'accertamento e' effettuato dall'INPS che ha facolta' di sot-
toporre  l'iscritto  a visita medica. L'Ordinario  Diocesano  del
luogo in cui l'iscritto esercita la sua attivita' ovvero  l'Organo
Esecutivo della confessione da cui dipende il ministro di  culto,
e' tenuto ad esprimere un parere circa la idoneita' dell'interessa-
to  alle  sue specifiche funzioni o il carattere  usurante  delle
stesse;   tale parere non e' vincolante per l'INPS.
     6.2  Pensione di invalidita' (art.13)
     Riguarda  i sacerdoti ridotti allo stato laicale ed i  mini-
stri di culto delle confessioni acattoliche esonerati dalle  fun-
zioni  e trova applicazione la stessa normativa  dell'AGO  (Legge
222/84, art.1, comma 1).
     6.3  Istituto della revisione
     Per le pensioni di invalidita' di cui ai punti 6.1 e 6.2,  ove
il  medico di Sede ne ravvisi l'opportunita', puo' essere  proposto
un periodo di revisione.
     6.4  Ricorso avverso provvedimento negativo
     E'  proponibile il ricorso al Comitato di Vigilanza  secondo
la procedura prevista per l'AGO e successivamente l'Azione Giudi-
ziaria.
     7.   Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni
delle  imposte di consumo (abolite dal 01.01.73 con la  Legge  n.
825/71 - Fondo sostitutivo dell'AGO)
(R.D. 20 Ottobre 1939, n.1863, art.13)
     7.1  Pensione di invalidita''
     Si  considera invalido l'iscritto che, per difetto fisico  o
mentale,  non sia piu' idoneo all'adempimento degli obblighi  pro-
fessionali e che percio' sia esonerato dal servizio.
     E'  considerato invalido senza obbligo di accertamento  l'i-
scritto che abbia compiuto i 70 anni di eta'.
     L'esonero dal servizio a causa dell'inidoneita' e'  condizione
di fatto; pertanto la pensione una volta attribuita non e' revoca-
bile.
     7.2  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.2.
     7.3  Ricorso avverso provvedimento negativo
     Vale quanto riportato al precedente punto 2.5.
     8.   Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubbli-
ci servizi di trasporto (Fondo sostitutivo dell'AGO)
(Legge 28 Luglio 1961, n.830, art.12, 13 e 34)
     8.1  Pensione ordinaria di invalidita' (art. 12)
    Gli  iscritti al Fondo ai quali e' applicabile il R.D. 8  Gen-
naio 1931, n. 148 (personale stabile) hanno diritto alla pensione
di invalidita' se riconosciuti invalidi in modo permanente ed  as-
soluto  alle funzioni proprie delle qualifiche rivestite,  quando
abbiano almeno 10 anni di servizio e purche, per incapacita' fisi-
ca o per mancata disponibilita' di posti, non possano essere  adi-
biti ad altri servizi dell'azienda.
     Pertanto le condizioni per il pensionamento per l'invalidita'
ordinaria ricorrono quando:
a)  nei confronti dell'agente sia stato adottato dall'azienda  un
provvedimento di esonero per inabilita' alle mansioni proprie del-
la qualifica;
b) l'agente interessato puo' far valere almeno 10 anni di  contri-
buzione al Fondo;
c) l'agente sia riconosciuto "invalido in modo permanente ed  as-
soluto" (non idoneo) alle funzioni proprie della qualifica  rive-
stita;
d) non possa essere adibito ad altri servizi dell'azienda per in-
capacita' fisica o mancata disponibilita' di posti.
     Tenuto conto di quanto sopra, sul piano valutativo e'  fonda-
mentale considerare due elementi essenziali di invalidita':
     a) una relativa alle mansioni della qualifica rivestita (in-
validita' specifica);
     b) l'altra estesa a tutte le altre mansioni in ambito azien-
dale, ove vi sia disponibilita' di diversa collocazione compatibi-
le con le condizioni psico-fisiche dell'agente (invalidita' speci-
fica di categoria o di gruppo).
     Nella valutazione delle caratteristiche dello stato  invali-
dante  e' opportuno fare riferimento ai requisiti psico-fisici  di
idoneita' richiesti per l'assunzione o per la permanenza in servi-
zio  nel caso delle visite periodiche di controllo e indicati  in
apposite tabelle.
     La  pensione di invalidita' non e' revocabile in nessun  caso,
ne e' ipotizzabile uno stato di invalidita' precostituito, tenuto
conto  dell'esistenza di tabelle di idoneita' ai fini  dell'assun-
zione.
     La liquidazione della pensione e' subordinata alla cessazione
definitiva dal servizio, accertata in sede amministrativa.
     La procedura di accertamento dell'invalidita' e' diversa a se-
conda  che la risoluzione del rapporto di lavoro  per  invalidita'
sia stata accettata dall'agente oppure, in caso di mancata accet-
tazione, sia seguita alla decisione del Collegio Medico.
 - Nella prima ipotesi (risoluzione del rapporto di lavoro accet-
tata dall'agente), il medico di Sede sulla base della  documenta-
zione sanitaria allegata alla proposta di pensionamento per inva-
lidita', esprimera' il proprio giudizio medico-legale  sottoponendo
l'agente agli accertamenti sanitari necessari.
     In  caso di sussistenza dello stato di inidoneita' alle  man-
sioni proprie della qualifica rivestita e quando l'azienda  abbia
dichiarato  l'impossibilita' di utilizzare l'agente in altre  man-
sioni  per carenza di posti, ovvero in caso di sussistenza  dello
stato  di inidoneita' assoluta e permanente a  svolgere  qualsiasi
mansione  nell'ambito dell'azienda, la pensione  verra'  liquidata
con riferimento alla data di esonero dal servizio.
     Qualora l'agente venga riconosciuto idoneo, il giudizio  de-
finitivo  e' demandato al Collegio Medico che viene convocato  me-
diante accordo tra il Primario medico-legale e la USL competente.
Questo, a differenza degli altri collegi, e' costituito da quattro
membri: dal Dirigente Sanitario della USL competente con funzione
di   Presidente  e  dai  sanitari   designati   dall'interessato,
dall'azienda e dall'INPS.
 - Nella seconda ipotesi (risoluzione del rapporto di lavoro  per
invalidita'  non  accettata dall'agente)  il  giudizio  definitivo
sull'operato  dell'azienda viene deferito ad un  Collegio  Medico
composto come sopra.
     Il giudizio espresso dal Collegio Medico ha carattere  defi-
nitivo:  assume, cioe', rilevanza giuridica in ordine alla  sussi-
stenza dello stato di inidoneita' che legittima l'esonero dal ser-
vizio e condiziona l'INPS al riconoscimento del diritto alla pen-
sione.
     Il  provvedimento tecnico emesso dal Collegio  Medico  andra'
impugnato in sede giudiziale non essendo proponibile in caso   di
accertata inidoneita' un provvedimento amministrativo dell'Istitu-
to negativo della prestazione.
     8.2  Accertamento preventivo dell'invalidita'
     E'una particolare procedura prevista al fine di accelerare i
tempi  dell'accertamento dello stato di idoneita' o meno degli  a-
genti perdurando il rapporto di lavoro, per evitare che nei  casi
di mancato riconoscimento dello stato di inidoneita' l'azienda sia
costretta alla riassunzione in servizio dell'agente.
     La  principale differenza rispetto alla procedura  ordinaria
consiste  nel  fatto che l'iniziativa circa la  convocazione  del
Collegio  Medico e' lasciata all'azienda, in quanto le  determina-
zioni  che devono essere assunte in caso di inidoneita'  rientrano
nelle competenze dell'azienda.
     8.3  Pensione ordinaria di invalidita' (art. 13)
      Gli  iscritti al Fondo cui non e' applicabile il R.D. 8  Gen-
naio  1931,  n. 148 (personale privo della  stabilita'  d'impiego:
aziende  piccole con meno di 25 dipendenti), hanno  diritto  alla
pensione di invalidita' purche siano stati esonerati dal  servizio
per inabilita' alle mansioni della propria qualifica e possano far
valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al fondo.
     Le condizioni per il riconoscimento dell'invalidita' sono  le
stesse del punto 8.1, meno la condizione della ricollocabilita' in
altre mansioni in ambito aziendale.
     Per la concessione della pensione, lo stato di invalidita'  e'
accertato dai sanitari dell'INPS sulla base della  documentazione
inviata dall'azienda.
     In  caso di ricorso avverso il provvedimento negativo  viene
costituito un Collegio Medico composto come al punto 2.4.
     Nei confronti delle decisioni assunte dal Collegio Medico  e'
ammesso solamente il ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
     8.4  Pensione privilegiata di invalidita'
          Pensione privilegiata ai superstiti
     Gli iscritti di cui al punto 8.1 e 8.3 ed i superstiti aven-
ti  diritto,  qualunque sia l'anzianita' di iscrizione  al  Fondo,
possono conseguire la pensione privilegiata quando siano divenuti
in modo permanente invalidi o siano deceduti per causa di  servi-
zio.
     L'esigenza di comprovare il nesso causale comporta una accu-
rata  e scrupolosa indagine sulle cause della inidoneita' e  sulle
circostanze di servizio.
     I criteri medico-legali di riferimento sono quelli  esplici-
tati in premessa. Inoltre, si segnala l'opportunita' di  acquisire
nel caso di incidente stradale la copia del verbale di infortunio
redatto dalla competente autorita' (giudiziaria o di polizia); nei
casi di infortunio sul lavoro, la copia della denuncia di  infor-
tunio e di tutti gli accertamenti INAIL; in ogni caso, una  rela-
zione  dettagliata dell'azienda con la descrizione  delle  circo-
stanze di servizio che hanno determinato l'infermita' o il decesso
(riferimenti temporali, localita' e dinamica dell'evento).
     8.5  L'infortunio "in itinere"
     Si sottolinea l'importanza di verificare in concreto il nes-
so causale tra i fatti di servizio e le infermita' invalidanti: la
giurisprudenza di legittimita' ha escluso l'invalidita' privilegia-
ta derivante dall'infortunio "in itinere", anche nel caso in  cui
l'agente era trasportato su un mezzo dell'azienda, ma non compre-
so nell'orario di servizio e non collegato all'assolvimento delle
mansioni  affidate.  Tuttavia negli ultimi anni il  rigore  della
norma e' stato in parte attenuato, ritenendo che debbano rientrare
nella  tutela della pensione privilegiata anche gli  eventi  che,
prescindendo  dall'apparente configurazione  dell'infortunio  "in
itinere", colpiscano il lavoratore al di fuori del normale orario
di lavoro, in dipendenza pero' di adempimenti successivi di carat-
tere accessorio o complementare, connessi con le mansioni proprie
della  qualifica, i quali costituiscano obbligo per l'agente  se-
condo disposizioni o regolamenti aziendali (ad esempio:  scendere
dalla vettura una volta terminato l'orario di lavoro).
     D'altra parte restano esclusi dalla tutela privilegiata  gli
eventi  occorsi durante il tragitto da e per il luogo di  lavoro,
ancorche compresi temporalmente nell'orario di lavoro, in  quanto
la tutela previdenziale non dipende dal tempo in cui si  verifica
l'evento ma dal rapporto di causalita'.
     8.6  Pensione di invalidita' per gli iscritti volontari
     Spetta agli interessati con almeno 20 anni di  contribuzione
riconosciuti  invalidi secondo le norme dell'AGO  (Legge  222/84,
art. 1, comma 1 ).
     9.   Fondo  speciale di previdenza per il personale di  volo
dipendente  da  aziende di navigazione aerea  (Fondo  sostitutivo
dell'AGO)
(Legge  13  Luglio 1965, n.859, art.22 e Legge  30  Luglio  1973,
n.484, art.1)
     9.1  Pensione di invalidita' specifica
     E' concessa agli iscritti che possano far valere un  periodo
utile  di almeno 10 anni, di cui almeno 5 anni  di  contribuzione
obbligatoria  al Fondo, e siano divenuti permanentemente  inabili
ad esercitare la professione autorizzata da un regolare  brevetto
aeronautico o da altro documento equipollente, purche l'invalidi-
ta' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro  comportante
l'obbligo di iscrizione al Fondo.
     L'accertamento   dell'invalidita'  specifica   e'   effettuato
dall'Istituto medico-legale del Ministero della Difesa Aeronauti-
ca  e nel caso che l'accertamento si concluda con un giudizio  di
inidoneita'  al  volo, viene data comunicazione  all'assicurato  e
all'INPS.
     L'assicurato ha facolta' di ricorrere alla Commissione  Sani-
taria di Appello presso il Ministero della Difesa Aeronautica con
l'eventuale  assistenza di un medico di sua fiducia. Il  giudizio
della Commissione e' definitivo.
     9.2  Pensione di invalidita' generica
     E'  regolata  dalle  stesse norme  dell'AGO  (Legge  222/84,
art.1, comma 1) e spetta all'iscritto riconosciuto invalido  pur-
che l'invalidita' dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavo-
ro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo.
     L'accertamento   dell'invalidita'   generica   e'   effettuato
dall'INPS.  Avverso il provvedimento dell'Istituto e' ammesso  ri-
corso al Comitato di Vigilanza. Esaurito l'iter amministrativo, e'
proponibile ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
     9.3  Pensione privilegiata di invalidita'
     Si  consegue con il solo requisito dell'iscrizione,  qualora
l'invalidita' sia dovuta a causa di servizio, per eventi verifica-
tisi posteriormente al 31 Dicembre 1971.
     Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
     Avverso  i provvedimenti negativi adottati, gli  interessati
possono  proporre ricorso al Comitato di Vigilanza e  successiva-
mente all'Autorita' Giudiziaria.
     10.  Lavoratori marittimi gia' iscritti alla Gestione  marit-
timi  della soppressa Cassa Nazionale per la Previdenza  Marinara
(Fondo integrativo dell'AGO, con effetto fino al 30.09.89)
          Prestazioni previste dalla Legge 26 Luglio 1984, n.413,
art.32, 33, 34, 35 e 37.
     10.1 Pensione ordinaria di inabilita' alla navigazione
     Spetta  ai marittimi giudicati permanentemente inabili  alla
navigazione  e che non abbiano ottenuto una prestazione ai  sensi
della Legge 12 Giugno 1984, n. 222.
     E' riconosciuto permanentemente  inabile alla navigazione il
marittimo  il  quale per incapacita' psico-fisica non sia  piu'  in
grado di corrispondere in modo sufficiente ed adeguato alle  esi-
genze della navigazione.
     L'inabilita'  alla navigazione deve essere permanente e  com-
porta  il ritiro del libretto di navigazione; non e'  prevista  la
revoca  della  pensione; non esiste il rischio  precostituito  in
quanto  il rilascio del libretto di navigazione e'  soggetto  alla
preventiva visita di idoneita'.
     10.2 Accertamento della inabilita' alla navigazione
     Si deve fare riferimento al R.D.L. 14 Dicembre 1933,  n.1773
(modificato e integrato dalla Legge 28 Ottobre 1962, n.1602 e dal
D.P.R. 11 Agosto 1963, n.1536), al quale sono allegati due  elen-
chi che riportano le infermita' considerate causa di inabilita' al-
la navigazione.
     L'accertamento  viene svolto in prima istanza dalla  Commis-
sione medica permanente di 1  grado - composta dal medico di Por-
to,  dal medico dell'INPS e dal medico dell'ex-Cassa Marittima  -
esistente  presso ciascuna Capitaneria di  Porto.  L'accertamento
puo'  essere promosso autonomamente dalle Capitanerie di  Porto  a
seguito  delle periodiche visite di idoneita' ovvero a seguito  di
presentazione  della domanda di pensione da parte del  marittimo.
In  tale ultimo caso le SAP devono trasmettere la  documentazione
sanitaria alla Capitaneria di Porto competente, inviandone  copia
al  medico di Sede per poter rappresentare l'Istituto nella  pre-
detta Commissione.
     La determinazione della Commissione medica permanente di  1
grado,  ai  fini della liquidazione della pensione,  deve  essere
sottoposta all'esame del medico di Sede perche esprima un  parere
circa la conferma del giudizio di inabilita' permanente, oppure la
proposta motivata di ricorso alla Commissione Medica Centrale en-
tro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Commissione di 1
grado.
     In  caso di ricorso, sia del marittimo che dell'INPS,  inol-
trato presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Di-
rezione  Lavoro Marittimo e Portuale -, il giudizio definitivo  e'
demandato alla Commissione Medica Centrale.
     Ai  fini della liquidazione della pensione, anche sulle  de-
terminazioni  della Commissione Medica Centrale e'  necessario  il
parere  del medico di Sede di conferma dell'inabilita'  permanente
ovvero la motivata proposta di ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
     Il  marittimo, in caso di provvedimento negativo,  puo'  fare
ricorso all'Autorita' Giudiziaria.
     10.3 Pensione privilegiata di invalidita'
     Spetta ai lavoratori marittimi, che non abbiano ottenuto una
prestazione  ai sensi della Legge 12 Giugno 1984, n.222,  ricono-
sciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di
malattia  o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o  per
causa di servizio connesso con l'imbarco.
     Per i concetti medico-legali si rimanda alla premessa.
     La domanda di pensione privilegiata presuppone il riconosci-
mento  dell'inabilita' permanente alla navigazione da parte  delle
Commissioni mediche di cui al punto 10.2.
     Alla  domanda  deve essere allegata una  copia,  autenticata
dall'Autorita'  Marittima, del processo verbale delle  circostanze
che  hanno prodotto e accompagnato l'insorgere o  il  verificarsi
dell'evento.
     L'accertamento in ordine al nesso di causalita' tra  l'inabi-
lita'  e  il servizio di navigazione sono  affidate  all'esclusiva
competenza dell'INPS, per cui sara' il medico di Sede ad esprimere
il parere circa la effettiva connessione tra evento invalidante e
servizio della navigazione.
     Avverso i provvedimenti negativi adottati circa il nesso  di
causalita', gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Pro-
vinciale e successivamente all'Autorita' Giudiziaria.
     10.4 Pensione ai superstiti
     Spetta agli aventi  diritto secondo le norme dell'AGO.
                                IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                        TRIZZINO