940726 Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Circolare n. 212 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Al Commissario straordinario Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Contratti di solidarieta'. Art. 5, comma 1, della legge n. 236/93. Chiarimenti. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Roma, 13 luglio 1994 Ai Dirigenti centrali e periferici Circolare n. 212 Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Ai Primari Coordinatori generali e Primari Medico legali Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Al Commissario straordinario All. 3 Ai Vice Commissari Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Contratti di solidarieta'. Art. 5, comma 1, dell legge n. 236/93. Chiarimenti. Con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 (all. 1) i Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornit direttive per l'applicazione delle disposizioni del Decret legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazion nella legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il contratt di solidarieta' stipulato da imprese assoggettate all normativa degli interventi straordinari di integrazion salariale. Ai fini del trattamento straordinario d integrazione salariale la cui concessione e' fondata s contratto di solidarieta', presenta rilievo centrale l'art. 5 comma 1, il quale stabilisce che la riduzione dell'orario d lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito nella legge n. 863/84, puo' esser realizzata come riduzione dell'orario giornaliero settimanale, mensile o annuale. Data la portata innovativa di tale disposizione, s rende necessario definirne i riflessi sulla disciplina vigent in materia di trattamento straordinario di integrazion salariale con particolare riguardo alle connessioni con i trattamento spettante ad altro titolo previdenziale retributivo. 1) Campo di applicazione Il campo di applicazione della disciplina de contratto di solidarieta' di cui all'art. 1 della legge n 863/84 coincide con quello degli interventi straordinari d integrazione salariale, sia dal lato delle imprese che posson stipulare tale tipologia di contratto sia da quello de lavoratori che possono beneficiare del relativo trattament straordinario di integrazione salariale. A tale ultimo riguardo si precisa che sono esclusi lavoratori che, in via generale, non hanno titolo pe beneficiare delle integrazioni salariali straordinarie quindi, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori domicilio, i lavoratori che abbiano, alla data di stipula de contratto di solidarieta', una anzianita' aziendale inferior a 90 giorni. Sono altresi' esclusi, come precisato dal Minister del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'allegata circolare i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2) Determinazione del numero delle ore da integrare. In proposito si ribadisce che resta fondamentale a fini dell'applicazione della normativa che presiede i trattamento di integrazione salariale il riferiment all'orario settimanale; d'altra parte l'articolo 5 sopr citato non modifica il disposto dell'art. 1 della legge n 863/84 ma consente soltanto maggiore flessibilita' nell gestione dell'orario di lavoro. Pertanto, il contratto di solidarieta' riman caratterizzato nella sua struttura essenziale dalla riduzion dell'orario settimanale di lavoro, riduzione che puo' esser espressa anche con riferimento alle giornate, al mese all'anno. Ne deriva che il contratto di solidarieta' dev sempre tradurre, come chiarito dalle direttive ministeriali in termini settimanali qualsiasi forma di riduzione attuat con diversa periodicita'. Alla eventuale mancanza di tale indicazione occorr necessariamente supplire riferendo le ore di lavoro prestat in meno a tutte le settimane comprese nei periodi ciclici su quali si articola il contratto di solidarieta' ovvero ne periodo di validita' del contratto stesso di durata comunqu non superiore a 12 mesi. Le conseguenze piu' rilevanti di quanto innanz precisato interessano la ipotesi in cui la riduzion dell'orario settimanale sia attuata mediante l'alternanza d periodi di lavoro pieno a periodi di sospensione totale. Al riguardo va precisato che il periodo d sospensione integrale dal lavoro in quanto tale non puo essere assunto a situazione normalmente tutelata dal contratt di solidarieta'; tuttavia esso puo' costituire una frazione d un periodo piu' ampio e quindi concorrere alla determinazion di una aliquota media di riduzione che costituisce l risultante sia dei periodi di piena occupazione sia de periodi di sospensione. Pertanto, qualora il periodo iniziale d applicazione del contratto di solidarieta' sia di sospension totale dell'attivita' lavorativa, il trattamento per i periodo iniziale stesso spetta nei limiti della riduzion media dell'orario settimanale; la ulteriore erogazione dell ore non prestate potra' avvenire soltanto al termine de periodo assunto a base della media. Inoltre le eventuali ore eccedentarie all'orari ridotto stipulato con il contratto di solidarieta', d effettuarsi in base al disposto dell'art. 5, co. 10, 11 e 12 della legge n. 236 secondo modalita' preordinate o previ autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, determinano un corrispondente riduzione delle ore del trattament straordinario d'integrazione salariale, riduzione che puo riguardare anche prestazioni relative a periodi gia' decorsi comportare l'eventuale recupero delle prestazioni stesse. E' evidente quindi che soltanto al termine de periodo contrattualmente stabilito e' possibile determinare, consuntivo, con esattezza il numero delle ore d'integrazion spettanti per il contratto di solidarieta'. In linea con i criteri innanzi illustrati s collocano gli accordi fra le parti che hanno stipulato i contratto di solidarieta' con riduzione verticale dell'orari di lavoro (attivita' lavorativa sospesa per settimane o mes interi) in base ai quali la retribuzione, riparametrata i relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, e' dovuta i misura mensile invariata nel corso della validita' de contratto stesso, compresi quindi i periodi di sospensione da lavoro. In tale ipotesi la erogazione del trattament straordinario di integrazione salariale sara' articolata sull ore retribuite e non su quelle effettivamente lavorate ne mese. 3) Istituti contrattuali Nel contesto normativo delineato dalla legge n. 236/93 i trattamento di solidarieta' continua ad assolvere, la funzion di intervento volto a risarcire la perdita di guadagn conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro nei limit propri della disciplina degli interventi straordinari second il disposto dell'art. 1, co. 6, del decreto-legge 30 ottobr 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 Pertanto si conferma la integrabilita conseguentemente alla riparametrazione degli obbligh retributivi a carico del datore di lavoro, per effetto dell riduzione dell'orario di lavoro, della tredicesima mensilita e delle altre mensilita' aggiuntive nonche' di ogni altra voc retributiva ammessa, secondo la prassi vigente, all integrazioni salariali. Parimenti il trattamento di solidarieta' puo riguardare le ferie maturate e usufruite nel corso d validita' del contratto di solidarieta' (v. circ. n. 274 dell'8 gennaio 1986). Non sono invece integrabili in quanto no costituiscono un corrispettivo diretto e immediato dell prestazione lavorativa, la indennita' sostitutiva delle ferie il trattamento per le festivita' soppresse, la indennita' d mancato preavviso. Un esame specifico richiede il trattamento per l giornate festive infrasettimanali in relazione alla ipotesi d riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale. Difatti, qualora la riduzione dell'orario di lavor e' di tipo orizzontale, il trattamento di solidarieta' puo erogarsi a complemento del minor salario corrisposto da datore di lavoro per la festivita'. Qualora la riduzion dell'orario di lavoro e', invece, di tipo verticale, occorr distinguere fra le seguenti due ipotesi: nel caso in cui l festivita' cade nel corso di un periodo lavorato e retribuit ad orario normale, non sussistono i presupposti pe l'intervento di integrazione salariale. Negli altri casi, l festivita' in periodo di sospensione totale dal lavoro e' d considerare pienamente integrabile. 4) Concorso del trattamento straordinario di integrazione salariale di solidarieta' con altre prestazioni previdenziali Per gli eventi che si manifestano nel corso de contratto di solidarieta', il trattamento di integrazion salariale interviene in via subordinata, solamente, cioe', s la normativa propria di ciascun evento non prevede, in vi principale, l'erogazione del relativo trattamento. Vanno i altri termini osservate le norme che regolano in generale rapporti tra il trattamento straordinario di integrazion salariale e le altre prestazioni previdenziali. Si confermano, pertanto, per l'ipotesi di riduzion orizzontale dell'orario di lavoro, le istruzioni dell circolare n. 303 G.S./38 dell'11 febbraio 1987, paragr. 4) ch prevedono la cumulabilita' (1) dell'indennita' di malattia co le integrazioni salariali di solidarieta', istruzion estensibili anche alla indennita' di maternita' e all indennita' corrisposte dall'INAIL per inabilita' temporanea. Le medesime istruzioni sono applicabili anche all ipotesi in cui, pur essendo praticata una riduzione vertical di orario, la retribuzione viene corrisposta in misur costante (v. paragr. 2), sulla media mensile, cioe' delle or effettuabili nell'anno a seguito del contratto d solidarieta'. Diversamente, quando alla riduzione dell'orario d lavoro di tipo verticale corrisponde una retribuzion variabile, per l'erogabilita' o meno del trattamento d integrazione salariale straordinario di solidarieta', occorr distinguere il caso della malattia da quello della maternita' Per gli eventi, o parte degli eventi, di malatti che si collocano nel corso di un periodo per il quale er prevista la piena occupazione, si deve far luogo alla sol erogazione dell'indennita' di malattia. Per gli eventi di malattia, o per la parte degl stessi, che cadono in periodi per i quali era prevista l sospensione totale dal lavoro, spetta invece soltanto i trattamento di integrazione salariale, che, come e' noto sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge agosto 1972, n. 464, le prestazioni economiche di malattia. Per gli eventi di maternita' (astension obbligatoria), sia per i periodi di prevista occupazione ch per quelli di astensione totale dal lavoro, va invec corrisposta esclusivamente la indennita' di maternita' (art 17, u.c., legge n. 1204/1971). L'astensione facoltativa, ch presuppone l'attualita' dell'obbligo della prestazion lavorativa, va erogata solo per i periodi di previst attivita'. Per i rimanenti periodi e' erogabile il trattament di integrazione salariale. Quando, nell'ipotesi in esame di riduzione vertical dell'orario di lavoro, deve essere corrisposta, come d indicazioni che precedono, l'indennita' di malattia o pe maternita', questa va calcolata sulla scorta dei criter contenuti nella circolare n. 152 del 7.7.1990, con particolar riguardo alla copertura assicurativa, alla misur dell'indennita', alla retribuzione da prendere a base, nonche alla valutazione (quale periodo "neutro") delle giornate d malattia coincidenti con l'integrazione salariale. L'erogazione delle indennita' in questione avverra a cura del datore di lavoro che, ai fini dell'individuazion dei periodi indennizzabili a titolo di malattia o d maternita', si atterra', anche nelle more del rilascio dell autorizzazioni al trattamento di integrazione salariale d solidarieta', ai criteri sopra esposti. Si precisa da ultimo che nelle ipotesi di dinieg delle autorizzazioni in questione ovvero di cessazion dell'intervento di integrazione salariale di cui trattasi nonche' di esclusione dal trattamento stesso per mancanza de requisiti indicati al paragrafo 1, non possono trovar applicazione le istruzioni che precedono, che tengono cont del diritto al trattamento di integrazione in argomento. I tali ipotesi - naturalmente se trattasi di lavorator appartenenti a categoria avente diritto alle prestazion economiche di malattia e di maternita' ed in presenza d riduzione di orario - valgono le disposizioni impartite co circolare n. 82 del 5 aprile 1993, in materia di erogazion delle suddette indennita' nei casi di contratto di lavoro tempo parziale di tipo verticale. Si fa presente ad ogni buo conto che non e' ipotizzabile l'applicazione della particolar disciplina dell'attivita' a tempo parziale nell'ambito de lavoro a domicilio, per la cui fa fattispecie si fa rinvi quindi alle disposizioni comuni. 5) Trattamento di fine rapporto Il diritto alle quote di trattamento di fin rapporto relative all'ammontare della retribuzione perduta pe effetto del contratto di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 co. 5, della legge n. 863/84 puo' essere riconosciuto soltant a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro risoluzione che potrebbe verificarsi anche a distanza di ann dall'avvenuta scadenza del contratto di solidarieta'. E' necessario pertanto che venga determinato contestualmente al trattamento straordinario di integrazion salariale, anche l'importo da accontonare a titolo di T.F.R. I dati relativi dovranno essere espost nell'allegato prospetto (all. n. 3) e saranno utilizzati dall Sedi per effettuare opportuni controlli. Per quanto attiene la rivalutazione di cui all Legge 29 maggio 1982, n. 297, si fa riserva delle istruzion applicative. 6) Norme applicative In relazione alla diffusione del ricorso al contratto d solidarieta' e alle azioni di verifica e controllo degl adempimenti a carico del datore di lavoro, stante gli amp margini di flessibilita' previsti dalla legge, si ritien opportuno che vengano richiamate e integrate le disposizion procedimentali vigenti. Si precisa innanzitutto che a seguito dell emanazione del decreto ministeriale di concessione de trattamento straordinario del contratto di solidarieta' i datore di lavoro deve presentare richiesta di autorizzazion al conguaglio su modello Igi 15 Str.. Tale richiesta dovra riguardare l'intero periodo autorizzato con il decret ministeriale e dovra' essere contenuta strettamente ne termini previsti dal contratto di solidarieta'. La richiesta in parola deve essere presentata all SAP nella cui circoscrizione territoriale insiste l'unita produttiva (Sede, Ufficio, Stabilimento, Cantiere ecc.). Tal regola deve essere osservata anche nella ipotesi in cu l'impresa si articoli su piu' unita' produttive dislocate i provincie o regioni diverse, fermo restando che l autorizzazioni rilasciate dalle Sedi competenti possono esser utilizzate nei rapporti con l'unica Sede presso la quale e autorizzato l'accentramento contributivo. Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio d effettuarsi sui moduli di denuncia mensile DM 10, s richiamano le istruzioni vigenti e in particolare quell contenute nel messaggio n. 43026 del 17.12.1993 di cui s allega copia (all. 2). Inoltre il datore di lavoro con cadenza trimestral (2), deve fornire con l'allegato prospetto (all. n. 3 ch sostituisce l'all. n. 2 alla circolare n. 2749 G.S. dell' gennaio 1986) l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali e stato anticipato il trattamento straordinario specificando pe ciascuno di essi le ore previste dal contratto di lavoro, i numero delle ore effettivamente prestate nel trimestre, i numero delle ore perdute in applicazione del contratto d solidarieta', l'ammontare della retribuzione oraria, l'import lordo del trattamento straordinario di integrazione salarial e delle relative trattenute, gli estremi delle denunce d modello DM 10 con le quali e' stato operato il conguagli degli importi esposti. I lavoratori interessati dovranno apporre la propri firma per attestare l'avvenuto pagamento e per sottoscriver la dichiarazione prestampata circa la mancanza di situazion di incompatibilita' o incumulabilita'. Le Sedi sono tenute a verificare la esattezza de dati esposti nel predetto prospetto trimestrale, ricorrend anche all'opera di accertatori di reparto e, qualora gl elementi a disposizioni facessero emergere dubbi sull regolare applicazione della normativa in argomento disporranno opportuni accertamenti ispettivi. Nel corso delle verifiche le SAP si avvarranno, s del caso, della collaborazione delle altre Sedi che abbian rilasciato eventualmente le autorizzazioni per le unita produttive comprese nella circoscrizione di propri competenza. Una copia delle denunce trimestrali dovra' po essere rimessa all'Ispettorato del Lavoro per gli adempiment che fanno capo a tale Organo. IL DIRETTORE GENERALE f.f. TRIZZINO (1) Si ricorda che in tal caso la retribuzione da prendere riferimento per l'erogazione delle indennita' di malattia o d maternita' non tiene conto dell'integrazione salariale (v circ. n. 63 del 7.3.1991, paragr. 5). (2) Il primo prospetto riguardera' il periodo autorizzato gia decorso alla fine del mese cui si riferisce il mod. D.M. 1 con il quale e' fatto valere il credito per le anticipazion effettuate sino alla fine del mese stesso; in prosieguo i prospetto riflettera' i tre mesi solari successivi. ALL. N. 1 CIRCOLARE N. 33/94 ROMA 14 MARZO 1994 MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale Prot. N. 102447 OGGETTO: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione contratto di solidarieta' - Art. 1, L. 863/84 e art. 5 comm 1,2,3,4,10,11,12,13 L. 236/93. AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E M.O. e, p.c.: AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVOR AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR DELLA REGIONE SICILIA - UFFICI REGIONALE DEL LAVORO ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR DELLA REGIONE SICILIA ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVOR ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE - ASSESSORATO PER GL AFFARI SOCIALI ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I Si fa seguito alla nota 105530 del 10.8.93, fornend qui di seguito le istruzioni applicative dell'art. 5, comm 1,2,3,4,10 e 12 del D.L. 20.5.93 n. 148 convertito, co modificazioni nella L. 236 del 19.7.93, in relazione a contratto di solidarieta' vecchio modulo, il cui utilizzo e riservato alle sole imprese che possono accedere all'istitut delle integrazioni salariali straordinarie. Nel merito preme anzitutto sottolineare la portat dell'innovazione costituita dalle agevolazioni di natur economica per la stipula del contratto, introdotta dalla L 236/93 a favore sia delle imprese, sia dei lavorator interessati alla solidarieta'. Il fatto che la norma abbia previsto di incentivar economicamente, peraltro in maniera non illimitata considerati i limiti di spesa fissati dal comma 13 del citat art. 5, la stipula di accordi tesi ad evitare in tutto o i parte l'espulsione di forza-lavoro ritenuta esuberante giustifica la particolare attenzione che dovra' essere post sull'entita' e sull'effettivita' degli esuberi, sull correlazione tra modalita' delle riduzioni dell'orario quantificazione delle eccedenze e sulle relative cause nonche' nelle misure intese ad agevolare il manteniment dell'occupazione. Tutto cio' premesso si precisa quanto segue AZIENDE BENEFICIARIE Possono utilizzare il C.d.S. tutte le aziend rientranti nel campo di applicazione della vigente normativ sulla CIGS. In linea con quanto previsto in materia d richiesta di intervento di integrazione salarial straordinaria il requisito occupazionale deve essere riferit al semestre antecedente la data di presentazione dell'istanz del trattamento di integrazione salariale a seguito dell stipula del C.d.S. Va pero' precisato che per le imprese, nei confront delle quali trovano applicazione la L. 416/81, la L. 67/8 nonche' l'art. 7, comma 4, della L. 236/93 (editoria, giornal periodici, emittenza privata) considerata la confermat specialita' della suddetta normativa (art. 7, comma 3 dell soprarichiamata L. 236/93), in analogia con quanto avviene ne casi di richieste di applicazione della CIGS, non si dev tener conto del limite occupazionale. E cio' a chiarimento precisazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 6/9 del 25.1.1994, allegato 1, della Direzione Generale de Rapporti di Lavoro. E' opportuno far presente, infine, che alla luc delle disposizioni dell'art. 1, della Legge 863/84 anche l aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziend industriali possono utilizzare il C.d.S. fermo restando che l situazione di crisi o difficolta' delle citate aziend appaltanti diano luogo all'applicazione del trattamento d integrazione salariale ordinaria o straordinaria come previst dall'articolo 23, comma 1 della Legge n. 155/81. Si ritiene invece di dover escluder dall'applicazione del C.d.S. le aziende rientranti nell fattispecie disciplinate dall'art. 3, L. 223/91, i considerazione del fatto che le finalita' di quest'ultim norma da un lato (art. 3, comma 1) contraddicono quelle de C.d.S., volte ad esplicare una funzione conservativ dell'attivita', dall'altro (art. 3, comma 2), in casi peraltr sottoposti a specifica autorizzazione dell'autorita giudiziaria, gia' tutelano eventuali possibilita' d mantenimento dell'occupazione. LAVORATORI BENEFICIARI Puo' beneficiare del C.d.S. tutto il personal dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, de lavoratori a domicilio e in via generale, di coloro che son assunti con contratto di formazione e lavoro. Per i lavoratori a part-time sara' ammissibil l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualor dimostrabile il carattere strutturale del part-time nell preesistente organizzazione del lavoro e pertanto verra attentamente valutata l'eventuale trasformazione di rapport di lavoro part-time a full-time in periodi prossimi all stipula del C.d.S., al fine di non consentire un uso impropri di tale istituto. In particolare sara' prestata attenzione verificare che l'istituto del C.D.S. non sia usato in luogo d contratti a termine per soddisfare esigenze di attivita produttive soggette a fenomeni di stagionalita', tanto piu ora in presenza della maggiore flessibilita' della forma d riduzione d'orario stabilito dall'art. 5, comma 1, Legg 236/93. L'istituto della solidarieta' non si applica ne casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili A questo riguardo, nel caso di richieste d utilizzazione di detto istituto da parte di aziende edili dovranno essere riportati nell'accordo sindacale i nominativ dei lavoratori inseriti nella struttura permanent distinguendoli, laddove esistenti, da quelli appartenenti all fattispecie sopra richiamate. A tal fine assumeranno rilievo le date di assunzion di tutti i lavoratori, ivi compresi quelli adibiti a cantieri, nonche' le date di apertura e chiusura dei cantier stessi. RELAZIONE TRA ESUBERO E RIDUZIONE ORARIA L'esubero va quantificato e motivato nel contratt stipulato fra le parti. Devono, altresi', essere indicate l cause del manifestarsi dell'eccedenza, i cui indicator possono essere individuati, ad esempio, nel: risultat d'impresa, variazioni in negativo del fatturato, aumento de magazzino, aumento dell'indebitamento, condizioni di mercat del settore di appartenenza. Detti indicatori dovranno trovar riscontro nel Modello C.d.S./2 che, completato in ogni su parte a cura dell'azienda, dovra' essere allegato all'accord sindacale e alla domanda. RIDUZIONE DI ORARIO Il comma 1, dell'art. 5, della L. 236/93 dispone ch le modalita' di riduzione di orario possano assumere form molto flessibili, dalla giornaliera all'annuale. Dovranno pero' essere attentamente valutate forme modalita' di riduzione di orario che prevedano sospensioni zero ore plurimensili nell'ambito di una generale riduzione s base annuale. A tal fine dette riduzioni dovranno esser opportunamente chiarite nel verbale di accordo. Dovra' farsi, inoltre, particolare attenzione a eventuali prestazioni di lavoro straordinario da parte d lavoratori non interessati alla solidarieta', laddov effettuato in contrasto con le ragioni che hanno portato all stipula del contratto. Sono ammesse prestazioni di lavor straordinario per i lavoratori posti in solidarieta' oltr l'orario full-time previsto dal CCNL purche' a caratter individuale ed eccezionale. Per quanto riguarda i settori nei quali il CCN applicato preveda flessibilita' di orario di queste se n potra' tener conto in sede di stipula del C.d.S.; pe l'occasione dovra' essere allegato il CCNL di appartenenza pe la parte inerente alla richiamata flessibilita' di orario. Le modalita' ed entita' della riduzione orari concordata nel contratto e la durata della validita' che, i via generale, considerata la natura e finalita' dell strumento, non dovrebbe essere inferiore a dodici mesi, dovra trovare giustificazione, sia in rapporto agli esuberi de punto di vista quantitativo e qualitativo sia in relazion agli obiettivi aziendali per consentire la salvaguardi dell'occupazione. In considerazione della flessibilita' introdott dalle recenti normative in materia di modalita' di riduzion dell'orario di lavoro, si sottolinea la necessita' che ne C.d.S., venga in ogni caso esplicitata l'articolazione dell riduzioni che comunque dovranno essere anche parametrat sull'orario medio settimanale, come indicato ai punt 10,11,12,13 dello schema di contratto di solidarieta' ch segue. Laddove la stessa resti generica o espressa sol secondo un criterio percentuale, l'abbattimento dell'orario con conseguente riproporzionamento degli istituti connessi operera' unicamente in percentuale sull'orario settimanale pe l'intero periodo di validita' del contratto. DEROGA EX ART. 5, COMMA 10 L. 236/93 Qualora le parti ritengano di derogare in sens positivo alla riduzione oraria pattuita, nell'accordo stess devono essere previste le modalita' di tale deroga. L'aziend dovra' farsi carico di comunicare l'avvenuta variazione d orario all'URLMO competente il quale dovra' verificare ch tale deroga venga attuata per periodi limitati nel tempo e pe situazioni contingenti, tali da non stravolgere la natura de contratto di solidarieta'. Si fa presente, comunque, che in tutti i casi in cu la deroga e' in senso negativo, e' obbligatorio stipulare u nuovo accordo ripresentando una nuova domanda. COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA' CIGS Il recente D.L. 18.01.94, n. 40, ha sostituit integralmente i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L. 223/9 disponendo la cumulabilita' dei due istituti (CIGS sia pe crisi sia per ristrutturazione e C.d.S.) anche in capo agl stessi lavoratori, ferma restando l'emanazione di un decret del Ministro sentito il Comitato Tecnico, di cui all'art. 1 della L. 41/86, in cui verranno disciplinate le condizioni d ammissibilita' contestuale ai due distinti benefici. Si f riserva di ulteriori comunicazioni nel caso di conferma modifica dell'attuale testo normativo. PAGAMENTO DIRETTO In via generale non e' ammesso il pagamento dirett ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento d integrazione salariale straordinaria, in quanto non previst dalla normativa che disciplina i contratti di solidarieta'. RAPPORTO TRA ORGANICO E LAVORATORI IN C.D.S. Dovra' essere prestata attenzione agli accord sindacali che presentino una riduzione superiore al 50 dell'orario a tempo pieno, fattispecie questa che, comunqu dovra' essere chiarita negli accordi stessi. E' evidente che casi di rilevanti riduzioni d orario che interessino la quasi totalita' dell'organic aziendale ingenerano oggettive perplessita' sulla reale tenut produttiva dell'azienda. Riserve dovranno essere sollevate in ordine contratti di solidarieta' che prevedano una quantificazion degli esuberi superiore o pari al numero dei lavorator interessati alla riduzione, ove tale circostanza non trov oggettive ragioni d'essere nell'utilizzo di parallel strumenti gestionali. SCHEMA DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA' Premesso che il contratto di solidarieta' non potra riguardare periodi antecedenti la sua stipula, lo stess dovra' contenere i seguenti elementi: 1) data della stipula del contratto; 2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei rappresentanti delle OO.SS.LL. competenti alla stipula e dell'impresa; 3) contratto collettivo di lavoro applicato; 4) orario di lavoro ordinario applicato, e sua articolazione; 5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilita (ex art. 4 e/o 24 L. 223/91) e numero esuberi dichiarati 6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della stipula dell'accordo; 7) motivi che hanno determinato tale esubero; 8) decorrenza contratto di solidarieta': 9) durata validita' del contratto; 10) forma di riduzione dell'orario di lavoro; 11) articolazione puntuale della riduzione; 12) parametrazione su orario medio settimanale; 13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione dell'orario; 14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma 10, L. 236/93); 15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolar il mantenimento dell'occupazione. Qualora il contratto di solidarieta' interessi piu unita' produttive, i soprarichiamati punti dovranno esser esplicitati per ciascuna delle unita' interessate. Al contratto di solidarieta' dovra' essere allegato costituendone parte integrante, l'elenco nominativo de lavoratori in solidarieta' con la specifica della qualifica data di assunzione, distinti per unita' produttive e pe reparti, sottoscritto dalle OO.SS.LL. e dall'azienda; e inoltre i modelli CdS/2 e CdS/3 compilati in ogni loro parte a cura dell'azienda. L'eventuale variazione dei nominativi interessati a C.d.S., fermo restando il numero complessivo degli stessi dovra' essere prevista nell'accordo o, se successiva all stipula dello stesso, dovra' formare oggetto di specific accordo integrativo tra le parti da trasmettere a quest Ministero e all'INPS. In ogni caso dovranno comparir nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali e applicata la riduzione di orario. PROCEDURE L'impresa interessata presentera' l'istanz all'Ufficio Regionale del Lavoro competente utilizzando i Modello CdS/1 bollato con marca da L. 15.000, cui sara allegato l'originale del contratto di solidarieta', unitament all'elenco nominativo del personale interessato, come sopr indicato, il Modello CdS/2 e il Modello CdS/3. Tutta l documentazione dovra' essere prodotta in un originale e tr copie. L'istruttoria a carico degli U.R.L.M.O. dovra rivolgersi a valutare l'attendibilita' del C.d.S. alla luc delle finalita' imposte dalla legge ed in particolare s dovra' soffermare l'attenzione sui seguenti punti: 1) cause che hanno determinato gli esuberi; 2) modalita' di svolgimento dell'orario contrattualmente previsto prima della stipula del C.d.S.; 3) eventuale effettuazione di orario straordinario da parte di dipendenti non interessati al C.d.S.; 4) eventuale presenza di elementi di stagionalita' nell'effettuazione dell'orario di lavoro ridotto o quant'altro possa ricondurre ad un uso improprio dell'istituto; 5) legittimazione dell'azienda ad accedere all'istituto; 6) eventuale deroghe all'orario di lavoro pattuito ai sensi dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93; 7) motivazioni relative alla necessita' di articolare l'orario di lavoro con sospensioni a zero ore plurimensili e nei casi in cui la durata del C.d.S. sia inferiore a 12 mesi; 8) riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno; 9) fattispecie in cui gli esuberi siano pari o superiori al numero di lavoratori in solidarieta'. L'URLMO, ad istruttoria conclusa, esprimera' i proprio parere, trasmettendo l'istanza, con gli allegat prescritti, in un originale e una copia a questa Direzion Generale - Div.ne XI. Codesti uffici porranno particolare attenzion affinche' la trasmissione di tutta la documentazione avveng solo se i modelli risultano correttamente compilati in ogn voce. Al fine di consentire l'analisi preventiv sull'applicazione dell'istituto in questione nell'ambito de territorio nazionale, si invitano altresi' codesti URLMO a inviare immediatamente una copia del C.d.S./1, C.d.S./2 C.d.S./3 alla Direzione Generale dell'Osservatorio del Mercat del Lavoro. In considerazione del limite finanziario dispost dal comma 13 dell'art. 5 della Legge 236/93 circa l disponibilita' dei benefici previsti nei commi 2 e 4 de medesimo articolo, si fa presente che i provvediment concessivi del trattamento di cui trattasi potranno esser oggetto di piu' decretazioni nell'anno e comunque no supereranno il 31 dicembre di ogni anno. Qualora l'accordo abbia un periodo di vigenza cavallo della richiamata data si informa che, per il period residuale a conclusione del primo anno di applicazion dell'accordo, l'azienda non e' tenuta a presentare apposit istanza, Sara' cura di questo Ministero provveder direttamente all'emanazione dei relativi decreti. Nel caso di accordi aventi validita' biennale, a termine del primo anno sara' necessario che le impres avanzino a questo Ministero, tramite il competente URLMO istanza di proroga per l'anno successivo, allegand all'istanza tutta la predetta documentazione. In tali cas codesti URLMO provvederanno, oltre a compiere le verifiche d rito, ad acquisire l'avviso delle OO.SS.LL. sullo svolgiment del contratto di solidarieta' che le stesse hanno stipulato. Inoltre e' necessario che codesti URLMO inviin all'Osservatorio del Mercato del Lavoro, per le motivazion gia' esposte, e con la massima urgenza, i modelli C.d.S./1 C.d.S./2 (limitatamente alle pagine 1, 2 e 3) e C.d.S./ compilati, con riferimento al 1994, da quelle aziende ch hanno gia' presentato istanze con scadenza del C.d.S successiva al 31.12.93. Al fine di corrispondere all'esigenza di dar all'utenza una risposta in tempi brevi, esigenza tanto piu avvertita nell'attuale situazione di difficolta' che il mond del lavoro sta attraversando, si richiama la puntual osservanza del termine di trenta giorni previsto dall'art. della legge 863/84 per l'espletamento dell'istruttoria carico di codesti URLMO. Si pregano codesti uffici di dare la massim diffusione della presente circolare. IL MINISTRO F.TO GIUGNI . ALL. 2 I.N.P.S. Direzione Centrale Prestazioni Temporanee Uff. V Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori dei Centri operativi e delle Agenzie Urbane e, per conoscenza, Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Contratto di solidarieta'. Misura del trattamento straordinario di integrazione salariale. In applicazione del IV comma dell'art. 5 della legg 19 luglio 1993, n. 236, il trattamento straordinario d integrazione salariale per contratto di solidarieta' stipulat nel periodo compreso tra il 1' gennaio 1993 ed il 31 dicembr 1995 e' stato elevato, per un periodo massimo di due anni alla misura del 75 per cento della retribuzione persa seguito della riduzione dell'orario di lavoro. Al riguardo si richiama la circolare n. 210 del 1 settembre 1993, par. I, punto 2). Il trattamento in parola risulta pertanto costituit da due quote: la prima (a) pari al 50 per cento dell retribuzione persa ovvero al 60 per cento relativamente a imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno; la seconda (b pari alla maggiorazione, rispettivamente del 25 e del 15 pe cento, di cui all'art. 5, IV comma surrichiamato. Le due quote dovranno essere esposte, separatament nel quadro D del mod. DM 10/2, al netto ciascuna dell'aliquot del 5,84 per cento, contraddistinte dal codice G601, precedut dalla dicitura "art. 2 L. 863/84", per la quota (a) e da codice G602, preceduto dalla dicitura "Magg. art. 5, c. IV L 236/93", per la quota (b), Per tali contratti non dovra' essere utilizzato i codice G600 gia' previsto dalla circolare n. 240 del dicembre 1988 (punto 1.3). La somma degli importi esposti con i codici "G601" "G602" dovra' essere riportata nel campo "CIG" del modell 03/M. Con l'occasione si fa presente che i decret ministeriali concessivi del trattamento straordinario i argomento sono immediatamente individuabili per il riferiment al IV comma dell'art. 5 della legge n. 236 contenuto nell premesse. Essi, inoltre, in numerosi casi, richiamano qual parte integrante il contratto di solidarieta' sottostante. Tenuto conto del volume degli allegati, si precis che allo scopo di non ritardare la trasmissione dei decret gli stessi continueranno ad essere trasmessi con la consuet procedura mentre si provvedera' ad inviare separatamente gl allegati ai decreti stessi. IL DIRETTORE CENTRALE F.TO ORSINI