950510 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 125. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI : art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 10 maggio 1995 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 125. AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO - LEGALI e, per conoscenza, AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI Oggetto : art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Sommario : 1 - La verifica della documentazione e gli eventuali accer- tamenti sulla corretta applicazione della legge in oggetto vanno effettuati tempestivamente al momento della presenta- zione delle domande di accredito figurativo dei periodi di aspettativa. 2 - La legge e' applicabile anche ai lavoratori chiamati a svolgere cariche pubbliche cui si accede per elezione di secondo grado, sempre che l' Organo, collegiale o indivi- duale, che provvede alla nomina provenga da elezione di primo grado. 3 - Le retribuzioni da prendere a riferimento per l' accre- dito figurativo relativo ai periodi di aspettativa a favore dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni sindacali sono quelle contrattualmente previste per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il trat- tamento economico dei dipendenti non sia oggetto di una diversa regolamentazione. 4 - Le indennita' ed i compensi corrisposti per lo svolgi- mento di cariche sindacali, sia in favore di lavoratori dipendenti collocati in aspettativa ex art. 31 della legge 300 /1970 che di soggetti non provenienti da Aziende o enti cui gli stessi siano legati da rapporto di lavoro subordi- nato, sono soggetti al contributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale. Ad integrazione delle disposizioni emanate con precedente circolare n. 13 del 18 gennaio 1995 sullo stesso art. 31 della legge citata in oggetto, si ritiene opportuno fornire i seguenti, ulteriori chiarimenti, anche in relazione alle difformi interpretazioni riscontrate recentemente nel corso di accertamenti ispettivi. 1 - Si rinnova , anzitutto, l' invito a verificare la documentazione prodotta a corredo delle domande di accredito figurativo al momento stesso della ricezione di tali doman- de, tenendo conto delle disposizioni interpretative e applicative impartite con apposite circolari, ai fini della corretta applicazione della norma in esame e disponendo gli accertamenti del caso subito e non a distanza di tempo. Una verifica fatta con ritardo, oltre alle difficolta' oggettive che si incontrano per il reperimento di elementi probanti, determina comprensibili disappunti in coloro che, nel silenzio dell' Istituto, in buona fede avevano creduto di poter fare affidamento sulla regolarita' della domanda. 2 - L'art. 31 in argomento ha come destinatari anche coloro che siano stati "...chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive..." ed in proposito il Consiglio di amministrazione dell' Istituto ebbe ad interpretare tale disposizione di legge con delibera n. 39 del 10 aprile 1973 ( circ.n.337 C. e V. / 95 del 23.5.1973 ) nel senso di comprendere tra i predetti destinatari i lavoratori chiamati a svolgere cariche pubbliche cui si accede per elezione, anche di secondo grado, sulla base del voto espresso dalle assemblee elettive quali i Consigli comunali, i Consigli provinciali etc.. Nel confermare il deliberato del Consiglio di ammini- strazione in quanto tuttora operante, si ritiene opportuno chiarire che la condizione essenzialmente richiesta dalla legge e' quella di una funzione o carica pubblica elettiva tale che, anche se non discende direttamente dalla collet- tivita' , trovi tuttavia la sua legittimazione in una elezione cosidetta di secondo grado, espressione della volonta' di un Organo, sia esso collegiale che individuale, eletto a suffragio diretto e strettamente legata alla sopravvivenza di quest' ultimo del quale segue la sorte. In forza di tale interpretazione, nei confronti dei componenti delle Giunte comunali e provinciali nominati, non piu' dalle assemblee consiliari, ma dal Sindaco e dal Presidente della Provincia ai sensi della nuova legge elettorale 25 marzo 1993 n. 81 ( artt. 16, 17 e 25 ), si ritiene che possano continuare a trovare applicazione l'art. 31 della legge n. 300 / 1970 e, se del caso, la legge 27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni. 3 - Altri chiarimenti che e' opportuno dare riguardano le retribuzioni da accreditare in relazione ai periodi di aspettativa dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizzazioni sindacali. Premesso che il provvedimento di collocamento in aspet- tativa presuppone sempre l' esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato da verificare secondo i canoni e le direttive di carattere generale, nei casi di specie e' da tener presente che, oltre alla carica o fun- zione che l' assicurato e' chiamato a svolgere durante l' aspettativa ed indipendentemente da essa occorre verificare l' assenza di attivita' lavorativa espletata contestualmente per conto di qualsiasi datore di lavoro, ivi compresi gli stessi Partiti politici e le Organizzazioni sindacali, tale da comportare di per se' l' obbligo della contribuzione previdenziale e assistenziale e quindi della copertura assicurativa ( vedi, in proposito, anche la circ. 1 C. e V. e 2 G. S. del 2.1.1958) . Quanto agli importi delle retribuzioni da accreditare figurativamente, si richiamano le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23.4.1981,n. 155 ( circ. n. 574 R. C. V. dell' 8.10.1981 ). Tale norma stabilisce, in via di principio e con riferi- mento alla generalita' del lavoratori, che il valore retri- butivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente e' determinato sulla media delle retribuzioni percepite in costanza di lavoro nell' anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, in mancanza, negli anni precedenti e cio' allo scopo di ricostruire quella stessa retribuzione che l' assicurato, presumibilmente, avrebbe percepito durante l' assenza dal lavoro. L' ottavo comma dello stesso art. 8, per le aspettative ex art. 31 della legge n. 300 / 1970, a parziale deroga del principio anzidetto stabilisce che le retribuzioni da attribuire sono commisurate a quella della categoria e qualifica posseduta al momento del collocamento in aspetta- tiva e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica. Sempre l' ottavo comma di tale articolo aggiunge, a propo- sito dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizza- zioni sindacali collocati in aspettativa, che i valori da accreditare sono quelli fissati dai contratti di lavoro stipulati per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche, quando il trattamento economico del personale non risulti regolamentato da specifiche normative interne o contrattua- li. 4 -I lavoratori dipendenti che, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300 del 1970, siano chiamati a svolgere una carica sindacale e percepiscano una indennita' per tale carica sono obbligati al pagamento del contributo dovuto sull' indennita' stessa per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell' art. 31, comma 8, della legge 28.2.1986, n. 41, in qualita' di lavoratori dipendenti con altri redditi (vedi, in proposito, Cassazione n. 12815 dell' 1.12.1992). I soggetti, invece, che rivestono cariche sindacali, non provenienti da Aziende o da enti cui siano legati da rap- porto di lavoro subordinato, sono tenuti a pagare il con- tributo dovuto per il Servizio sanitario nazionale sui compensi percepiti dal Sindacato, secondo la normativa dei " cittadini non mutuati ". Si rammenta comunque che i contributi in questione sono riscossi, con decorrenza 1.1.1992, dall' Amministrazione finanziaria dello Stato. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO