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950510
DIREZIONE CENTRALE
    CONTRIBUTI
Circolare n. 125.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO - LEGALI
         e, per conoscenza,
AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
: art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
DIREZIONE CENTRALE
    CONTRIBUTI
Roma, 10 maggio 1995     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 125.        AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROF.NALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO - LEGALI
                                  e, per conoscenza,
                         AL PRESIDENTE
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI REG.LI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROV.LI
   Oggetto : art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
Sommario :
1  - La verifica della documentazione e gli eventuali accer-
tamenti sulla corretta applicazione della legge  in  oggetto
vanno  effettuati tempestivamente al momento della presenta-
zione delle domande di accredito figurativo dei  periodi  di
aspettativa.
2 - La legge e' applicabile anche ai lavoratori  chiamati  a
svolgere  cariche  pubbliche  cui  si accede per elezione di
secondo grado, sempre che l' Organo,  collegiale  o  indivi-
duale,  che  provvede  alla  nomina  provenga da elezione di
primo grado.
3  - Le retribuzioni da prendere a riferimento per l' accre-
dito figurativo relativo ai periodi di aspettativa a  favore
dei  dipendenti  dei Partiti politici e delle Organizzazioni
sindacali sono  quelle  contrattualmente  previste  per  gli
impiegati  delle  imprese  metalmeccaniche,  quando il trat-
tamento economico dei dipendenti non sia    oggetto  di  una
diversa regolamentazione.
4 - Le indennita' ed i compensi corrisposti per  lo  svolgi-
mento  di  cariche  sindacali,  sia  in favore di lavoratori
dipendenti collocati in aspettativa ex art. 31  della  legge
300  /1970 che di soggetti non provenienti da Aziende o enti
cui gli stessi siano legati da rapporto di  lavoro  subordi-
nato,  sono  soggetti  al  contributo dovuto per il Servizio
sanitario nazionale.
   Ad integrazione delle disposizioni emanate con precedente
circolare n. 13 del 18 gennaio 1995  sullo  stesso  art.  31
della  legge citata in oggetto, si ritiene opportuno fornire
i seguenti, ulteriori chiarimenti, anche in  relazione  alle
difformi  interpretazioni riscontrate recentemente nel corso
di accertamenti ispettivi.
   1 - Si rinnova , anzitutto, l'  invito  a  verificare  la
documentazione prodotta a corredo delle domande di accredito
figurativo al momento stesso della ricezione di tali  doman-
de,   tenendo  conto  delle  disposizioni  interpretative  e
applicative impartite con apposite circolari, ai fini  della
corretta  applicazione della norma in esame e disponendo gli
accertamenti del caso subito e non a distanza di tempo.  Una
verifica fatta con ritardo, oltre alle difficolta' oggettive
che si incontrano per il reperimento di  elementi  probanti,
determina   comprensibili  disappunti  in  coloro  che,  nel
silenzio dell' Istituto, in buona fede  avevano  creduto  di
poter fare affidamento sulla regolarita' della domanda.
   2  -  L'art.  31  in  argomento ha come destinatari anche
coloro  che  siano  stati  "...chiamati  ad  altre  funzioni
pubbliche  elettive..."  ed  in  proposito  il  Consiglio di
amministrazione dell' Istituto  ebbe  ad  interpretare  tale
disposizione  di legge con delibera n. 39 del 10 aprile 1973
( circ.n.337 C. e V. / 95  del  23.5.1973  )  nel  senso  di
comprendere tra i predetti destinatari i lavoratori chiamati
a svolgere cariche pubbliche  cui si  accede  per  elezione,
anche  di  secondo grado, sulla base del voto espresso dalle
assemblee elettive quali i  Consigli  comunali,  i  Consigli
provinciali etc..
   Nel confermare il deliberato  del  Consiglio  di  ammini-
strazione  in  quanto tuttora operante, si ritiene opportuno
chiarire che la condizione  essenzialmente  richiesta  dalla
legge  e'  quella di una funzione o carica pubblica elettiva
tale che, anche se non discende direttamente  dalla  collet-
tivita'  ,  trovi  tuttavia  la  sua  legittimazione  in una
elezione  cosidetta  di  secondo  grado,  espressione  della
volonta'  di un Organo, sia esso collegiale che individuale,
eletto  a  suffragio  diretto  e  strettamente  legata  alla
sopravvivenza di quest' ultimo del quale segue la sorte.
   In forza  di  tale  interpretazione,  nei  confronti  dei
componenti delle Giunte comunali e provinciali nominati, non
piu' dalle  assemblee  consiliari,  ma  dal  Sindaco  e  dal
Presidente  della  Provincia  ai  sensi  della  nuova  legge
elettorale 25 marzo 1993 n. 81 ( artt. 16, 17  e  25  ),  si
ritiene che possano continuare a trovare applicazione l'art.
31 della legge n. 300 /  1970  e,  se  del  caso,  la  legge
27.12.1985, n. 816 e successive modificazioni.
   3 - Altri chiarimenti che e'  opportuno  dare  riguardano
le  retribuzioni  da  accreditare in relazione ai periodi di
aspettativa dei dipendenti dei Partiti politici e delle
Organizzazioni sindacali.
   Premesso che il provvedimento di collocamento  in  aspet-
tativa  presuppone  sempre  l'  esistenza  di  un  effettivo
rapporto di  lavoro  subordinato  da  verificare  secondo  i
canoni  e  le  direttive  di carattere generale, nei casi di
specie e' da tener presente che, oltre alla  carica  o  fun-
zione  che  l' assicurato e' chiamato a svolgere durante  l'
aspettativa ed indipendentemente da essa occorre  verificare
l' assenza di attivita' lavorativa espletata contestualmente
per conto di qualsiasi datore di lavoro,  ivi  compresi  gli
stessi  Partiti politici e le Organizzazioni sindacali, tale
da comportare di per  se'  l'  obbligo  della  contribuzione
previdenziale  e  assistenziale  e  quindi  della  copertura
assicurativa ( vedi, in proposito, anche la circ. 1 C. e  V.
e 2 G. S. del 2.1.1958) .
   Quanto agli importi  delle  retribuzioni  da  accreditare
figurativamente,  si  richiamano  le  disposizioni contenute
nell' art. 8 della legge 23.4.1981,n. 155 ( circ. n. 574  R.
C. V. dell' 8.10.1981 ).
   Tale norma stabilisce, in via di principio e con  riferi-
mento  alla generalita' del lavoratori, che il valore retri-
butivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente
e'  determinato  sulla media delle retribuzioni percepite in
costanza di lavoro nell' anno solare in cui si  collocano  i
predetti  periodi  o,  in  mancanza, negli anni precedenti e
cio' allo scopo di ricostruire  quella  stessa  retribuzione
che   l'   assicurato,  presumibilmente,  avrebbe  percepito
durante l' assenza dal lavoro.
   L'  ottavo  comma dello stesso art. 8, per le aspettative
ex art. 31 della legge n. 300 / 1970, a parziale deroga  del
principio   anzidetto  stabilisce  che  le  retribuzioni  da
attribuire sono  commisurate  a  quella  della  categoria  e
qualifica  posseduta al momento del collocamento in aspetta-
tiva e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica
salariale  e di carriera della stessa categoria e qualifica.
Sempre l' ottavo comma di tale articolo aggiunge,  a  propo-
sito  dei dipendenti dei Partiti politici e delle Organizza-
zioni sindacali collocati in aspettativa, che  i  valori  da
accreditare  sono  quelli  fissati  dai  contratti di lavoro
stipulati per gli impiegati delle  imprese  metalmeccaniche,
quando  il  trattamento  economico del personale non risulti
regolamentato da specifiche normative interne o  contrattua-
li.
   4  -I lavoratori dipendenti che, collocati in aspettativa
non retribuita ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300  del
1970,  siano  chiamati  a  svolgere  una  carica sindacale e
percepiscano  una indennita' per tale carica sono  obbligati
al  pagamento  del contributo dovuto sull' indennita' stessa
per le prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ai
sensi  dell' art. 31, comma 8, della legge 28.2.1986, n. 41,
in qualita'  di  lavoratori  dipendenti  con  altri  redditi
(vedi, in proposito, Cassazione n. 12815 dell' 1.12.1992).
   I soggetti, invece, che rivestono cariche sindacali,  non
provenienti  da  Aziende  o da enti cui siano legati da rap-
porto di lavoro subordinato, sono tenuti a  pagare  il  con-
tributo  dovuto  per  il  Servizio  sanitario  nazionale sui
compensi percepiti dal Sindacato, secondo la  normativa  dei
" cittadini non mutuati ".
   Si rammenta comunque che i contributi in  questione  sono
riscossi,  con  decorrenza  1.1.1992,  dall' Amministrazione
finanziaria dello Stato.
                             IL DIRETTORE GENERALE
                                   TRIZZINO