Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 133 del 21-7-2003.htm

  
Gestione Separata. Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, nella legge      11 luglio 2003, n. 170. Borse di studio concesse per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.   

Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 21 Luglio 2003

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  133

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Gestione Separata. Decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito, con modificazioni, nella legge      11 luglio 2003, n. 170. Borse di studio concesse per il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

 

SOMMARIO:

Con la conversione in legge del D.L. n. 105/2003 l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, di cui all’art. 2, co. 26, L. 335/95, si estende ai beneficiari di borse di studio integrative, erogate a titolo di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, ed ai percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

 

 

Premessa.

 

E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003, il testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170, pubblicata nella stessa Gazzetta Ufficiale con il titolo “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali”.

Si illustrano di seguito le innovazioni apportate dal citato decreto relativamente alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995.

 

1.  Normativa.

 

L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca”, dispone: “Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell’articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni”.

 

L’articolo 1 citato tratta delle “iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità” e le lettere a) e b) del comma 1 riguardano, rispettivamente, gli obiettivi di:

a)      sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell’ambito del programma di mobilità dell’Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l’erogazione di borse di studio integrative;

b)     assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato di cui all’articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

 

In tal modo il legislatore, dopo aver previsto l’iscrizione alla Gestione separata dei percettori di assegni di ricerca (art. 51, co. 6, L. 449/1997) e dei beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, L. 315/1998), dispone che, a decorrere dall’anno 2003, anche i beneficiari di borse di studio integrative, erogate in qualità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, ed i percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, debbano essere iscritti alla citata gestione.

 

2.  Base imponibile.

 

L’articolo 1, al comma 3, dispone inoltre l’esenzione degli importi in argomento dall’imposta sui redditi delle persone fisiche, così come già avvenuto per gli assegni di ricerca e per le borse di studio per il dottorato di ricerca.

Riguardo alla materia previdenziale il reddito imponibile da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti alla Gestione, è costituito dall'intero ammontare della borsa integrativa o dell’assegno.

 

3.  Contributi.

 

Le aliquote contributive sono quelle previste per la generalità degli iscritti alla Gestione separata, ovvero:

-         10 percento se i destinatari sono titolari di altro rapporto assicurativo o titolari di pensione non diretta;

-         12,50 percento se sono titolari di pensione diretta;

-         14 percento se sono privi di altra tutela previdenziale.

 

4.  Adempimenti degli Enti erogatori.

 

L’Ente erogatore è tenuto al pagamento dell’intero ammontare del contributo dovuto, alla scadenza del giorno 16 del mese successivo a quello nel quale viene erogato, in tutto o in parte, l’importo in argomento, con le modalità previste per la generalità dei contribuenti. In relazione alle somme eventualmente già erogate nel corso del 2003 il versamento dei contributi potrà essere effettuato entro il 16 settembre 2003, unitamente ai contributi relativi agli importi corrisposti nel mese di agosto 2003.

 

L’Ente erogatore è tenuto, altresì, alla presentazione delle denunce annuali degli importi erogati:

-         entro il 31 marzo dell’anno successivo se la denuncia è presentata tramite il modello GLA cartaceo;

-         entro il 30 aprile dell’anno successivo se la denuncia avviene tramite supporto magnetico o tramite internet.

 

5.  Adempimenti dei beneficiari.

 

I soggetti beneficiari delle borse o assegni in argomento sono, come già detto, obbligati all'iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dall’anno 2003, e destinatari di tutte le disposizioni concernenti la materia contributiva e pensionistica della Gestione stessa.

 

Conseguentemente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio integrativa, di cui all’art. 1, co. 1, lett. a), o dell’assegno d’incentivazione, di cui alla lettera b) dello stesso comma, da parte dell'Ente erogatore, gli interessati devono presentare domanda d'iscrizione alla Gestione separata, in qualità di collaboratori. Relativamente all’anno 2003, qualora la predetta assegnazione sia già avvenuta, l’iscrizione sarà ritenuta tempestiva se effettuata entro il mese di settembre 2003.

 

L'iscrizione dovrà richiedersi, su moduli già predisposti, presso la Sede INPS nella cui competenza territoriale è ubicata la sede dell'Ente erogatore della borsa di studio o assegno, oppure tramite internet o tramite il call center (16464).

 

Al termine del periodo di mobilità internazionale (comma 1, lettera a) o del corso (comma 1, lettera b), qualora gli interessati non intendano intraprendere altra diversa attività per la quale sia dovuto il versamento di contributi nella Gestione separata, gli stessi dovranno comunicare la data di cessazione d’attività.

 

6. Codice d’attività.

 

Il codice attività che contraddistingue le borse di studio integrative o gli assegni d’incentivazione è il codice “05”, già istituito per il dottorato di ricerca.

Tale codice dovrà essere utilizzato sia dai beneficiari all’atto della richiesta d’iscrizione alla Gestione e sia dagli Enti erogatori per la compilazione dei modelli GLA annuali.

 

Per quanto non previsto dalla presente circolare si applicano le direttive impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO