900622 SEGRETARIATO PER I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI ASSISTENZA E PATROCINIO DELLE CATEGORIE DI UTENTI Circolare n. 147 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Protocollo d'intesa INPS - Patronati. SEGRETARIATO PER I RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI ASSISTENZA E PATROCINIO DELLE CATEGORIE DI UTENTI Roma, 21 giugno 1990 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 147 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Protocollo d'intesa INPS - Patronati. Con messaggio n. 42394 del 21 marzo 1990 e' stato trasmesso il testo del protocollo d'intesa INPS - Patronati, sottoscritto in data 16 marzo 1990 dal Presidente dell'Istituto e dai Presidenti dei 22 Enti di patronato legalmente riconosciuti. L'intesa, il cui testo e' riportato in allegato, si pone nell'ambito della strategia varata dal Consiglio di Amministrazione col progetto utenza, ed e' finalizzata a completare il nuovo assetto organizzativo interno, migliorando coerentemente i rapporti con l'esterno, in particolare con le istituzioni sia pubbliche sia private che entrano in quotidiano dialogo con l'Istituto, in funzione dell'ottimizzazione dell'attivita' produttiva e, in particolare, della qualita' dei servizi da erogare agli assicurati e ai pensionati. Infatti, dopo il 1982, anno cui risale la precedente convenzione con gli Enti di patronato (1), sono venute a determinarsi importanti innovazioni di carattere sia normativo sia organizzativo, talche' si e' resa necessaria la ricerca e la definizione con i predetti Enti di una nuova linea comune che contribuisse a realizzare un nuovo modo di rapportarsi con gli assicurati e gli altri aventi diritto. Sotto l'aspetto normativo si richiamano in particolare la legge 29 febbraio 1988, n. 48 (di delegificazione delle norme che attengono alla organizzazione delle attivita' dell'Istituto) e la legge 9 marzo 1989, n. 88 (di riordinamento dell'Istituto medesimo); esse hanno delineato un modello di struttura pubblica adeguata ad una moderna azienda di servizi e calibrata sulla domanda di efficienza ed efficacia di cui sono portatori i soggetti destinatari dei servizi stessi. Sotto l'aspetto organizzativo interno v'e' da osservare che l'intervento del legislatore ha rilanciato l'Istituto in un processo di cambiamento allora gia' in atto e che si e' andato vieppiu' sviluppando. Pertanto, di fronte al nuovo quadro normativo e organizzativo si rendeva necessario non soltanto risolvere, con gli Enti di patronato, problematiche ricorrenti sorte in base al precedente protocollo, ma definire altresi' nuove linee di comportamento reciproco per rendere piu' funzionali all'interesse degli assicurati i rapporti dell'Istituto con le predette componenti sociali. L'atto convenzionale sottoscritto il 16 marzo 1990 regola piu' compiutamente, e in sintonia con le nuove procedure, i reciproci comportamenti operativi che, in quanto basati su un contesto di prevedibilita', contribuiscono a meglio realizzare i diritti degli assicurati, dei quali ben l'80% circa si rivolge all'Istituto attraverso i predetti Enti di patrocinio sociale. Percio' e' fondamentale che con gli Enti di patronato venga sempre piu' rafforzato il rapporto di collaborazione e di coinvolgimento, per rispondere in modo sempre piu' adeguato alla domanda di servizi proveniente dagli assicurati. E' appena il caso di osservare che la convenzione, pur fissando criteri e modalita' di un rapporto volto alla reciproca collaborazione, tuttavia salvaguarda le competenze e l'autonomia gestionale dell'Istituto, e tiene, altresi', presenti i ruoli delle parti interessate. Nel merito di ciascuno dei punti del protocollo si precisa quanto segue. Consultazioni ------------- La prassi delle consultazioni (punto 1 del Protocollo) costituisce l'aspetto del rapporto nel quale piu' direttamente si manifesta il connotato della collaborazione tra le parti, per cui si e' ritenuto di rafforzare detto aspetto, ampliandone la portata sotto il profilo sia delle materie che dei tempi di consultazione. Sotto il primo profilo, in aggiunta alle materie gia' previste nella precedente intesa (nuove leggi o sentenze della Magistratura) se ne prevedono altre di piu' ampia portata. Infatti, le consultazioni hanno ad oggetto: a) applicazione di nuove norme di legge riguardanti l'attivita' istituzionale dell'Istituto; b) sentenze della Magistratura superiore (Corte costituzionale, Cassazione); c) deliberazioni di competenza dell'Istituto in sede di normazione delegificata; d) piani di intervento nelle aree dei contributi e delle prestazioni per possibili iniziative promozionali (v. anche punto 10 del Protocollo); e) interventi modificativi della modulistica e dei formulari previsti per le prestazioni; f) problemi concernenti le forme assicurative e assistenziali gestite dall'Istituto, per le quali si rilevi la necessita' di una piu' efficiente ed efficace organizzazione dei servizi; g) soluzione di problemi operativi che abbiano riflessi sull'attivita' del Patronato. Sotto il profilo dei tempi, le consultazioni, da effettuarsi normalmente in via preventiva specie per le materie che maggiormente incidano sull'attivita' del Patronato, avranno luogo: a) con cadenza mensile; b) a seguito di richiesta di una delle parti; c) comunque in fase successiva, quando l'Istituto non abbia avuto la possibilita' di procedere a quelle preventive, attesa la necessita' di operare tempestivamente. In linea generale, va osservato, anche sulla base dell'esperienza, che, ferma restando l'importanza del connotato collaborativo nel rapporto INPS - Patronato, si deve tuttavia tener conto della diversa situazione di responsabilita' in cui, rispetto all'applicazione di norme di legge, si vengono a trovare i due soggetti. In forza di detta responsabilita' l'Istituto e', fra l'altro, necessitato ad operare con la dovuta tempestivita', il che a volte non si concilia coi tempi piu' lunghi delle consultazioni, anche a motivo delle difficolta' derivanti dal fatto che le consultazioni stesse si rivolgono a una platea di 22 Patronati. A fronte di cio' sta l'interesse dell'Istituto ad acquisire preventivamente l'apporto dei Patronati che, per la gran mole di attivita' esplicata in favore degli assicurati, consentono all'Istituto medesimo di utilizzare la loro esperienza ai fini della piu' efficiente ed efficace organizzazione dei servizi da erogare. Il che si traduce nel reciproco vantaggio di prepararsi adeguatamente ai conseguenti adempimenti. Il punto 1 della convenzione si muove secondo una linea che tende a dare risposta alle esigenze sopra richiamate: da un lato, esso rende piu' coinvolgente il rapporto consultivo, estendendolo a quasi tutta l'attivita' produttiva dell'Istituto; dall'altro, offre lo strumento per assicurare la dovuta tempestivita' operativa. Infatti, per rendere piu' snelle e celeri le consultazioni, al fine di garantire tempestivita' nella emanazione delle disposizioni da parte dell'Istituto, e' stato previsto che le consultazioni stesse abbiano luogo in tempo reale con un Comitato ristretto di Enti, designato dagli stessi sulla base di accordi tra loro intervenuti, tenendo presente, in ogni caso, che l'eventuale indisponibilita' non puo' essere ostativa all'emanazione delle disposizioni. V'e' da osservare, peraltro, che il predetto modulo consultivo, attesa la natura delle materie oggetto di consultazione, e' evidentemente riferito al livello centrale. I relativi risultati saranno portati a conoscenza delle strutture periferiche dell'Istituto e dei Patronati, ciascuno secondo la propria competenza, per gli eventuali successivi accordi locali e comunque, relativamente alle strutture dell'Istituto, per la puntuale applicazione delle disposizioni all'uopo emanate. E' il caso di richiamare l'attenzione sul contenuto della clausola di cui al V capoverso del punto 1 in esame, in forza della quale intese locali sugli argomenti oggetto di consultazioni centrali possono essere definite soltanto dopo la conclusione delle seconde. E' ovvio che tale clausola va intesa come criterio di massima: resta fermo che l'Istituto, a livello sia centrale che periferico, dovra' derogarvi nei casi in cui si debba intervenire a salvaguardia dell'esigenza primaria di operare con la dovuta tempestivita', analogamente a quanto previsto nel II comma dello stesso punto 1 laddove, a proposito delle consultazioni preventive, e' previsto che vi si possa derogare in forza della esigenza di tempestivita' nella emanazione delle disposizioni. Peraltro, nei casi stessi, si fara' luogo a consultazioni successive alle iniziative assunte o in via di assunzione per ragioni di urgenza, al fine di ogni opportuna valutazione dei suggerimenti che dovessero pervenire dai Patronati. Ovviamente detti suggerimenti, se riguardanti argomenti oggetto di consultazione centrale, dovranno essere segnalati al livello centrale, al fine di poterli esaminare con le corrispondenti strutture dei Patronati. Conclusivamente sul punto, va sottolineato che in caso di divergenza di opinioni, l'Istituto operera' secondo il proprio responsabile convincimento. Contenzioso ----------- Il punto 2 del Protocollo disciplina ex novo la possibilita' di intese locali in tema di prolungamento del termine previsto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ai fini della presentazione dei ricorsi contro il provvedimento implicito di rigetto delle domande di prestazione (silenzio rifiuto). Al riguardo, la precedente intesa aveva consentito in via generale, in considerazione dei piu' lunghi tempi medi di definizione delle domande di prestazione allora realizzati, il prolungamento di detto termine fino ad un massimo di 210 giorni (anziche' 120, quanti ne prevede la legge), rimettendone alle intese locali la concreta prefigurazione entro il suddetto limite, tenuto conto dei predetti tempi medi rilevati presso la singola Sede, per i diversi tipi di prestazione, nel semestre precedente. La nuova versione, nel prendere atto delle significative contrazioni dei tempi di definizione delle domande di prestazione e tenuto conto dello specifico accordo raggiunto in materia di completezza della documentazione a corredo delle domande di pensione (v. punto 3 del Protocollo), riporta a norma detto termine, impegnando i Patronati a non proporre ricorso se non dopo il 120.mo giorno dall'avvenuta presentazione dei documenti ritenuti essenziali ai sensi del citato punto 3. Peraltro, la clausola in esame, facendosi carico delle situazioni di possibili difficolta' che possono insorgere in determinati settori di lavoro, consente, in via eccezionale, che intese locali possano stabilire un termine piu' ampio di quello a carattere generale e comunque congruo rispetto alla specifica situazione di lavoro. Inoltre, la deroga e' sottoposta a un duplice ordine di cautele: la prima consiste nella verifica ad opera di questa Direzione Generale, alla quale la SAP dovra' comunicare preventivamente le cause che impediscono di mantenersi nel tempo indicato dalla legge; la seconda limita la facolta' derogativa a un periodo di due anni, al termine del quale le parti sono impegnate a verificare che siano venute meno le condizioni di disfunzione che impediscono il rispetto della norma. Infine v'e' da segnalare sul punto in esame il contenuto innovativo dell'ultimo capoverso, che impegna le parti in direzione del contenimento del contenzioso giudiziario. Per quanto riguarda l'Istituto, detto impegno si esercita ovviamente nel perseguire un maggiore coinvolgimento dei Patronati nel processo produttivo, a iniziare dalla fase delle consultazioni, che finiscono con l'assumere un ruolo determinante anche ai fini dell'avvio o meno della procedura contenziosa. Dal canto loro i Patronati restano impegnati ad attivare cause "pilota", evitando di promuovere azioni giudiziarie in serie, a volte a mero scopo sollecitatorio, perfino nei confronti del Governo e del Parlamento, prima che sia concluso il giudizio "pilota". Ovviamente resta ferma l'esigenza che siano salvaguardati e valorizzati i diritti previdenziali degli assicurati. Completezza della documentazione -------------------------------- Fra le linee operative concordate si segnala quella di cui al punto 3 del Protocollo, concernente la documentazione da presentare a corredo della domanda di pensione. L'anomalia della incompletezza della predetta documentazione, che in passato ha determinato abnorme allungamento dei tempi di definizione delle domande di pensione, viene affrontata e risolta dalla specifica clausola convenzionale individuando la documentazione essenziale alla definizione della domanda e ponendo a carico dei Patronati l'impegno a presentarla, debitamente compilata, in uno con la domanda stessa, fermo restando l'impegno piu' generale di presentare la domanda completa di tutta la documentazione. Nel fare rinvio al testo del punto 3 in esame per l'individuazione della documentazione essenziale, comune a tutte le domande di pensione e specifica per ogni tipologia, e' da tenere presente che i Patronati potranno presentare le domande di pensione, pur prive di documentazione essenziale, nei casi per i quali la decorrenza della prestazione e' fissata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. Cio' all'evidente scopo di evitare danni all'assicurato. Resta fermo comunque l'impegno del Patronato, oltre che a evidenziare i documenti mancanti, a reperirli ed inoltrarli alla SAP competente nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso la SAP, al momento dell'istruttoria della domanda, provvedera' a richiedere la documentazione eventualmente mancante, essenziale o meno, assegnando il termine di 30 giorni per la relativa presentazione, trascorso inutilmente il quale definira' la domanda allo stato degli atti, provvedendo alla liquidazione provvisoria della prestazione in presenza dei requisiti richiesti. Il termine di cui sopra e' eccezionalmente prorogato a 45 giorni nel caso di mod. O1/M che debba essere rilasciato da datore di lavoro con sede in provincia diversa da quella di residenza dell'assicurato e a 60 giorni nei casi di lavoratore residente all'estero o di ditta fallita. Si sottrae alla particolare procedura il caso di domanda di pensione per la cui definizione si sia in attesa di trasferimento di contribuzione da parte di altra pubblica amministrazione e sempre che tale contribuzione sia determinante ai fini dell'accertamento del diritto. Conclusivamente, v'e' da segnalare che la clausola convenzionale in esame impegna le parti a gestire la specifica procedura utilizzando la procedura EAD 75, al fine di meglio individuare le cause che impediscono la definizione delle domande in sospeso. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 252 del 28 novembre 1989, in particolare quanto previsto al punto 3.1 circa l'accesso agli archivi da parte dei Patronati, mediante personal computer installato presso le SAP e la visualizzazione e stampa delle eventuali cause di evidenza con la specifica dei documenti richiesti, di quelli pervenuti e dei solleciti. Infine, nel fare presente che il punto 3 dell'intesa potra' essere modificato in ogni momento, con apposito accordo centrale, in relazione alla evoluzione legislativa e organizzativa dell'Istituto, si richiama l'attenzione delle strutture sul fatto che la particolare intesa raggiunta non riguarda le domande di pensione a carico dei fondi o casse sostitutivi, esclusivi o integrativi delle assicurazioni generali obbligatorie, per le quali si fa riserva di apposite intese. Comunicazione della diagnosi ---------------------------- La clausola convenzionale gia' vigente nella precedente intesa, concernente l'impegno dell'Istituto di portare a conoscenza dell'assicurato la diagnosi emersa dalla visita medica cui il medesimo e' stato sottoposto, e' stata confermata e in parte modificata al fine di renderla piu' funzionale all'obiettivo della valorizzazione dei diritti previdenziali degli assicurati. Infatti, per quanto riguarda la formulazione della diagnosi, si richiama l'attenzione sulla circostanza che essa riguarda non soltanto gli aspetti clinici ma anche quelli medico-legali. La puntuale attuazione di detta previsione consentira' al Patronato di meglio valutare la motivazione del provvedimento di rigetto e, quindi, di contribuire al contenimento del contenzioso. Inoltre, il precedente accordo prevedeva la comunicazione, in busta chiusa, all'assicurato della diagnosi emersa dall'accertamento sanitario, con invio al domicilio eletto dal medesimo presso il Patronato delegato; soltanto in caso di infermita' particolarmente grave era previsto che la diagnosi fosse inviata al medico del Patronato col vincolo del segreto professionale. Col nuovo testo dell'intesa si e' pervenuti a una semplificazione della procedura prevedendo che tutta la documentazione (diagnosi e risultati degli esami specialistici) deve essere inviata all'assicurato, sempre in busta chiusa riservata personale, ovviamente presso la sede del Patronato dove l'assicurato medesimo ha eletto domicilio. Nulla, infine, e' innovato rispetto alla vecchia previsione secondo cui il medico del Patronato puo' prendere visione, in fase di contenzioso amministrativo, di tutti i referti sui quali si e' basata la decisione di rigetto. La consultazione di detta documentazione dovra' essere consentita al fine di evitare, per quanto possibile, la fase contenziosa. Ovviamente, l'acquisizione di ogni elemento utile porra' il medico del Patronato nelle condizioni di valutare l'utilita' o meno della ulteriore fase contenziosa. Collegiale medica ----------------- Il punto 5 del protocollo riprende la parte della precedente intesa relativa al procedimento di accertamento dello stato invalidante o inabilitante, con specifico riferimento alla fase della collegiale medica. Al riguardo va osservato che nella nuova formulazione, salvo il mancato richiamo dell'art. 75, primo comma, della legge n. 833/1978, in quanto gia' attuato, si sono riaffermati i criteri gia' contenuti nella intesa precedente: richiesta della collegiale medica, da parte del Patronato, al momento della presentazione del ricorso; possibilita' per l'Istituto di chiedere la presenza del medico del Patronato nel caso che non sia stata chiesta la collegiale medica e sempre che l'Istituto medesimo ritenga opportuna tale presenza, anche ai fini di prevenire la successiva fase contenziosa; possibilita' del medico del Patronato di proporre, in occasione della collegiale medica, ulteriori accertamenti diagnostici. Si richiamano in materia le istruzioni operative a suo tempo emanate. Adempimenti di pre-contenzioso giudiziario ------------------------------------------ Il punto, sostanzialmente confermativo della precedente intesa, e' finalizzato ad arginare il fenomeno delle controversie giudiziarie che, com' e' noto, anche in caso di vittoria dell'Istituto, comportano notevoli oneri finanziari. La conferma dell'impegno del Patronato a comunicare alle SAP, con preavviso di almeno 30 giorni, la decisione di avviare la vertenza giudiziaria, assume tanto maggior valore in quanto si va consolidando l'inversione della tendenza che vedeva l'Istituto generalmente soccombente nei giudizi di invalidita'. Oggi infatti ben il 66% dei giudizi promossi si concludono in favore dell'Istituto. In particolare, nella materia relativa all'accertamento dello stato invalidante o inabilitante, alla predetta comunicazione dovra' accompagnarsi l'indicazione di elementi nuovi, non conosciuti dall'Istituto al momento del rigetto o intervenuti successivamente a peggiorare il quadro medico-legale dell'assicurato. In tal caso i Patronati potranno chiedere il riesame collegiale tecnico della pratica. La procedura del pre-contenzioso porra', da un lato, l'Amministrazione, in presenza dei necessari presupposti oggettivi, nelle condizioni di ben utilizzare il potere di autoimpugnativa, in modo che alla prestazione si faccia luogo senza l'intervento giudiziale e porra', dall'altro, il Patronato, in assenza di quei presupposti, nelle condizioni di desistere dalla successiva fase contenziosa rimettendo residualmente a tale fase soltanto i casi di dubbia valutazione. Comunque, atteso che la procedura del pre-contenzioso, non limitata alle domande di pensione di inabilita' e di assegno di invalidita', non ha natura di gravame amministrativo, l'Istituto potra' non dare seguito ad essa necessariamente in tutti i casi; resta fermo pero' a carico del Patronato, una volta che abbia deciso di intraprendere la fase del contenzioso giudiziario, di comunicare in ogni caso, con preavviso di 30 giorni, la predetta decisione. La mancata comunicazione, se sistematica, dovra' essere segnalata alla Direzione Generale per gli opportuni interventi. Restano escluse dalla procedura in esame le controversie che riguardino questioni di legittimita' costituzionale e quelle altre che si richiamino a questioni di carattere generale sulle quali le parti abbiano gia' assunto un orientamento preciso, fatta salva, per queste ultime, la possibilita' di avviare cause "pilota" in forza dell'impegno di cui al punto 2 del Protocollo. Notificazione delle citazioni ----------------------------- La clausola di cui al punto 7 del Protocollo ribadisce il precedente impegno secondo cui la notificazione dei ricorsi giudiziari avviene, anziche' presso la sede centrale dell'Istituto, presso la SAP territorialmente competente in base alla residenza dell'assicurato. Analogamente nel caso di lavoratore residente all'estero, si prevede che la notificazione dei predetti ricorsi sia effettuata presso la Sede regionale che ha emanato l'atto da impugnare o presso la SAP territorialmente competente in base all'ultima residenza del lavoratore in Italia. La suddetta clausola convenzionale tiene conto, altresi', dell'avviato decentramento dei Fondi speciali di previdenza. Allo stato, e' previsto che i ricorsi giudiziari in relazione a provvedimenti negativi siano notificati alle SAP competenti per territorio in base alla residenza dell'assicurato, limitatamente a domande presentate: - dal 1 giugno 1988, per la liquidazione di pensioni di reversibilita' (ai superstiti di pensionato); - dal 1 luglio 1989, per la riliquidazione e la gestione delle pensioni per attribuzione dei trattamenti di famiglia (A.F. o assegni per il nucleo familiare) e per la riliquidazione delle pensioni per attribuzione del beneficio a favore degli ex combattenti previsto dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. Man mano che gli altri provvedimenti, in attuazione del decentramento delle attivita' di produzione dei fondi speciali, saranno adottati dalle Sedi periferiche, la notifica dei ricorsi anche per tali ulteriori provvedimenti sara' effettuata presso le SAP territorialmente competenti in base alla residenza degli interessati. A tal fine, e' necessario tenere presenti le successive fasi di detto decentramento per la tempestiva comunicazione agli Enti di patronato. Non appare superfluo rimarcare l'importanza della conferma in convenzione di detta clausola, tenuto conto delle evidenti utilita' in termini non solo di risorse ma anche e soprattutto di speditezza operativa. Tuttavia e' avvenuto in passato che la citazione effettuata presso la SAP territorialmente competente, come sopra indicato, sia stata messa nel nulla per difetto di notificazione, rilevato o d'ufficio ad opera del giudice, ovvero addirittura a seguito di eccezione sollevata dagli stessi legali dell'Istituto, nonostante che rispetto a dette modalita' di notificazione fosse stato proprio l'Istituto a fare assumere al Patronato il corrispondente impegno. Allo scopo di rendere vincolanti le modalita' della notificazione e, quindi, di prevenire il lamentato inconveniente, e' stato previsto che il Comitato Esecutivo dell'Istituto assumera' un provvedimento che autorizza il legale rappresentante del medesimo a eleggere domicilio speciale presso le Sedi periferiche come sopra specificato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 c.c. e 30 c.p.c. e che di tale elezione di domicilio deve essere data comunicazione agli interessati con il provvedimento amministrativo soggetto a impugnativa. Nel fare presente che il provvedimento in questione e' gia' all'esame dell'Organo di amministrazione, si dispone che le strutture interessate aggiornino la modulistica, indicando espressamente, con riferimento agli articoli di legge suddetti, il domicilio eletto dal Presidente agli specifici effetti della notificazione dell'eventuale ricorso giudiziario. Il domicilio speciale vale sia per i ricorsi in materia di prestazioni che in materia di contributi. Infine, resta l'impegno delle parti di evitare notificazioni nel periodo feriale, per non compromettere gli ulteriori interventi in giudizio. Estratto-conto individuale degli assicurati ------------------------------------------- Riformando l'intesa precedente che, in attesa di progettare e realizzare l'obiettivo del rilascio annuale a ciascun iscritto dell'estratto-conto relativo alla posizione assicurativa aggiornata, aveva previsto la possibilita' per il Patronato di presentare domande "esplorative" di pensione di anzianita' limitatamente a quei lavoratori che avessero compiuto il 49.mo anno di eta', la nuova intesa sostituisce detta clausola con la procedura del rilascio dell'estratto-conto individuale degli assicurati, alla luce dell'obbligo di certificazione che deriva all'Istituto dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Peraltro, la nuova clausola convenzionale si fa carico della circostanza che il relativo progetto e' alla sua fase iniziale: da cio' l'impegno del Patronato a limitare la richiesta di estratto-conto ai casi di effettiva necessita'. La stessa convenzione ha colto una situazione siffatta nel caso di lavoratore prossimo al perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita', nei cui confronti non puo' piu' essere attivata la procedura della domanda di pensione "esplorativa". Pertanto, nel contesto dell'avviato progetto ARPA, in linea con l'attuale assetto della funzione di gestione delle posizioni assicurative e con gli orientamenti assunti, e' stata prevista la possibilita' per i Patronati di richiedere l'estratto-conto secondo le modalita' previste per i pensionandi di vecchiaia, in particolare per i lavoratori, almeno 49enni, nei cui confronti l'Ente di patronato abbia il fondato convincimento che sussistano le condizioni contributive per il diritto alla pensione di anzianita'. La certificazione della posizione assicurativa dovra' rilasciati per l'operazione pensione-subito, le risultanze assicurative per ciascuna gestione e per particolari forme assicurative, comprendendo la contribuzione figurativa e da riscatto. Inoltre, in considerazione, da un lato, che la prestazione di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda e, dall'altro, che il lavoratore deve essere messo nella condizione di assumere una consapevole decisione sulle sue dimissioni dal posto di lavoro, e' previsto che la domanda di estratto-conto possa essere presentata 6 mesi prima del presunto raggiungimento del diritto a pensione e che l'Istituto rilasci il predetto estratto entro 4 mesi dalla richiesta. V'e' da sottolineare che l'impegno dell'Istituto, proprio in considerazione dell'importanza della decisione che deve assumere il lavoratore pensionando di anzianita', va oltre il rispetto di detto termine, in quanto esso dovra' verificare i dati dell'estratto conto, sulla base delle eventuali osservazioni del Patronato, ogni qualvolta dalle relative registrazioni emergano situazioni di scarsa chiarezza sia sul numero dei contributi che sulla loro natura ed essi siano determinanti per il perfezionamento del diritto. Su tutti gli aspetti di cui sopra, le SAP sono invitate a relazionare, entro il 31 dicembre p.v., a questa Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti - cui dovra' essere rappresentato anche ogni problema che dovesse insorgere, in vista della verifica e dei conseguenti opportuni interventi previsti dalla convenzione al termine del primo anno di applicazione della stessa. L'importanza della nuova intesa si colloca nella prospettiva che si e' posta l'Istituto di liquidare le pensioni in tempo reale, in connessione con la progressiva integrazione del sistema informatico. In tale contesto i Patronati sono chiamati ad assolvere a un compito nuovo: aiutare l'assicurato a leggere il proprio conto assicurativo per permettergli scelte oculate. In questa fase ai Patronati e' richiesto di anticipare tale funzione, nel senso che l'Istituto, in attesa della predetta integrazione, fornisce una serie di estratti provenienti dai vari archivi: O1/M, contribuzione volontaria, contribuzione lavoratori autonomi, contribuzione lavoratori domestici, contribuzione figurativa e da riscatto. Ai Patronati il compito - in cio' assistiti dagli uffici dell'Istituto - di aiutare l'assicurato a leggere e compattare detta contribuzione. Si tratta di una forma di collaborazione che consentira' all'Istituto di poter meglio utilizzare al momento le proprie risorse e anticipare il piu' possibile il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un estratto chiaro e certo. In tale quadro si sottolinea l'importanza dello specifico impegno assunto dall'Istituto, nel quadro delle proprie attivita' formative (v. successivo punto 11), di fornire ogni utile collaborazione per la formazione degli operatori del Patronato in materia di estratto-conto individuale degli assicurati. Inoltre, a seguito di richiesta dei Patronati aderenti al CIPLA (lavoratori autonomi), il Protocollo prevede che siano emessi gli estratti contributivi dei lavoratori autonomi, alla stregua di quanto e' stato fatto per i lavoratori dipendenti col progetto ECO. A tal fine l'accordo prevede che l'Istituto si impegna a porre in essere entro un anno un progetto, analogo appunto al noto progetto ECO, finalizzato all'invio generalizzato dell'estratto-conto individuale ai lavoratori autonomi. Utilizzazione dei mezzi informatici ----------------------------------- Avuto riguardo sia allo sviluppo del sistema informatico dell'Istituto, sia all'avviato processo di automazione dei Patronati, il punto del protocollo riguardante l'utilizzazione dei mezzi informatici innova decisamente la precedente intesa creando prospettive nuove ai reciproci rapporti INPS Patronati e ai modi del loro dialogare quotidiano. L'accordo prevede che, nel quadro della progressiva integrazione dei rispettivi sistemi automatizzati, si pervenga a specifiche intese. Trattasi quindi di una clausola programmatica, pur se gia' verificata per certi aspetti sul piano sperimentale, che si sviluppera' in specifici accordi elaborati sulla base della evoluzione della materia e della consultazione diretta dei Patronati, tenuto conto del grado di sviluppo del rispettivo livello di automazione. In questo quadro, sulla base anche del "progetto utenza" deliberato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto, questa Direzione Generale ha gia' individuato - e il Protocollo ha recepito - alcune linee operative per l'instaurazione di nuove forme di rapporto con gli Enti di patronato, ancorche' diversificate. Premesso che tali linee di intervento sono chiaramente indicate al punto 11 del Protocollo, cui si fa rinvio, e tenuto conto di quanto gia' anticipato con circolare n. 252 del 28 novembre 1989, si comunica che e' in fase di costituzione l'apposito gruppo di lavoro, composto da esperti di entrambe le parti, che dovra' elaborare proposte di collegamento, che formeranno oggetto di specifiche intese. Iniziative promozionali e piani di intervento --------------------------------------------- Il punto 10 del protocollo aggiorna, perfezionandola ed ampliandola, la corrispondente clausola della precedente intesa, in quanto coinvolge la collaborazione del Patronato nella realizzazione di iniziative e piani di intervento, riguardanti l'area sia dei contributi che delle prestazioni. Premesso che e' fatta comunque salva l'esclusiva competenza e autonomia gestionale dell'Istituto, si evidenzia che la predetta clausola convenzionale, esplicativa dell'impegno alla consultazione, contenuto al punto 1 del Protocollo, sottolinea come la collaborazione del Patronato, da realizzarsi in varie forme (consultazioni, informative, intese) e' indispensabile per il migliore recupero di efficienza nelle situazioni di lavoro piu' critiche. Pertanto, fatti salvi i rispettivi ruoli, la specifica collaborazione potra' aver luogo anche con intese a livello locale, sempre tuttavia secondo le linee concordate a livello centrale, con riguardo sia ai progetti gia' avviati, sia a quelli da avviare, con lo scopo di aggredire ed eliminare le sacche di arretrato. Attivita' formativa -------------------- L'intesa ribadisce la comune valutazione sull' importanza della reciproca partecipazione di propri funzionari alle iniziative di formazione e aggiornamento del personale, anche a livello di docenza. E' altresi' prevista la possibilita' di organizzare momenti formativi congiunti. In attesa di definire concordemente criteri e modalita' di dette iniziative, individuandone anche i livelli territoriali, si richiama l'attenzione delle strutture periferiche sull'impegno che, in termini operativi, incombe sulle strutture medesime di fornire ogni utile collaborazione per la formazione degli operatori del Patronato in relazione all'estratto conto di cui al punto 8 del Protocollo. Gestione e verifica delle intese -------------------------------- Per quanto riguarda la gestione e la verifica delle intese nulla e' sostanzialmente innovato, ipotizzandosi riunioni specifiche a livello nazionale e locale. Le riunioni a livello locale dovranno avere luogo con periodicita' almeno annuale; il che non esclude che possa e debba (se utile) essere prevista una piu frequente cadenza, dando comunque luogo alle consultazioni ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita. Gli incontri avranno luogo anche nell'ambito dei rapporti che i Comitati provinciali e regionali dell'Istituto hanno istituzionalmente con gli Enti di patronato. Premesso che alle predette riunioni, ove ritenuto opportuno per la rimozione di eventuali cause ostative alla piena applicazione delle intese, potranno partecipare esponenti di questa Direzione Generale e dei Patronati nazionali, si evidenzia come, in ogni caso, le risultanze delle riunioni stesse dovranno essere portate a conoscenza di questa Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti. Accordi integrativi locali -------------------------- E' stato concordemente previsto che si possa far luogo ad accordi integrativi locali, oltre che per gli aspetti per i quali a tali accordi espressamente si fa rinvio nei punti precedenti, anche per le materie disciplinate nell'intesa generale, in relazione a particolari esigenze locali, purche' non contrastanti con gli indirizzi e le linee dell'intesa stessa. Ad accordi locali si fara', altresi', luogo per disciplinare aspetti logistici ed organizzativi, quali, ad esempio, l'accesso agli uffici, la consegna della documentazione, le visite mediche collegiali, etc. In particolare si richiama l'attenzione sulla disciplina dell'accesso agli Uffici da parte degli operatori del Patronato, allo scopo di razionalizzarne la frequenza ma, soprattutto, per prevenire, attraverso sistemi di individuazione degli stessi, il fenomeno dell'abusivismo. Al riguardo va ricordato che le vigenti disposizioni di legge o di regolamento non fanno divieto agli Enti di patronato di ricorrere a forme di collaborazione volontaria (es. iscritti al Sindacato da cui il Patronato promana), in aggiunta alla prestazione di lavoro di soggetti eventualmente legati al Patronato o alla Organizzazione Sindacale da regolare rapporto di lavoro. Invero, il decreto interministeriale 26 giugno 1981, concernente "criteri relativi al finanziamento ed alla documentazione dell'attivita' svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale", fa un riferimento, all'art. 8, agli operatori del Patronato aventi regolare rapporto di lavoro con il Patronato medesimo o con l'Organizzazione Sindacale promotrice, ma tale riferimento e' finalizzato esclusivamente alla determinazione del finanziamento da destinare agli Istituti di patronato. Pertanto, al di la' della individuazione del modello di struttura minima in funzione di detto finanziamento, le norme non vietano al Patronato di organizzarsi in autonomia, servendosi di diversi tipi di collaborazione, come, ad esempio, il volontariato sindacale, per cui il concetto di operatore del Patronato, quale soggetto da abilitare allo svolgimento dell'attivita' assistenziale, non e' identificabile, allo stato, nel soggetto avente un regolare rapporto di lavoro col Patronato medesimo o con l'Organizzazione sindacale promotrice. Peraltro, esiste il problema di definire meglio la figura dell'operatore del Patronato, anche per evitare in tale campo fenomeni di abusivismo e di faccendierato in genere. Questo problema e' all'esame delle competenti Autorita' di Governo per gli opportuni interventi normativi. Tenuto conto di quanto sopra e della esigenza di controllare fin d'ora il fenomeno degli accessi agli uffici dell'Istituto, si e' fatto in modo che il punto 13 del Protocollo demandasse agli accordi locali la possibilita' di disciplinare detto accesso, ponendo a carico degli Enti l'onere di indicare i soggetti abilitati e all'Istituto di concordare con essi le modalita' di individuazione. Infine, la clausola convenzionale in esame prevede che delle intese locali si dovra' dare comunicazione a questa Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti - e che le strutture periferiche dovranno procedere alla modifica degli accordi vigenti, conclusi sulla base del Protocollo precedente, entro 6 mesi dal 16 marzo 1990. IL DIRETTORE GENERALE ------------- (1) V. Circ. n. 1022 E.P.C. del 23.7.82 in A.U. 1982 pag. 2360 e seguenti. ALLEGATO PROTOCOLLO SUI RAPPORTI INPS - PATRONATI Premessa INPS e Patronati, considerato che fin dal 1976 hanno formalizzato i loro rapporti concordando, in apposito protocollo, indirizzi e linee operative per meglio consentire la realizzazione dei diritti previdenziali e assistenziali degli assicurati, aggiornando successivamente detto protocollo nel 1982 per rendere sempre piu' funzionali all'interesse degli assicurati le predette linee operative, convengono oggi sulla necessita' di adeguare le intese alle mutate condizioni normative e organizzative nel frattempo intervenute, talche' sia sempre meglio perseguita la comune esigenza di realizzare un nuovo modo di rapportarsi con gli assicurati e gli altri aventi diritto. L'INPS ha oggi un nuovo modello organizzativo fondato sul metodo della pianificazione, programmazione e controllo e un modo di operare per progetti e per risultati. Questa nuova struttura organizzativa si inserisce pienamente nel nuovo quadro normativo, quale risulta dalla legge n. 48/1988, di delegificazione delle norme che attengono ai modi di organizzare le attivita' dell'INPS e, in particolare, dalla legge 88/1989, di riforma dell'Istituto medesimo in un modello di struttura che da' possibilita' all'Istituto stesso di misurarsi sul mercato per diventare una moderna azienda di servizi. Dal canto suo, il Patronato, nella sua fondamentale funzione di tramite dei bisogni e dei diritti degli assicurati e dei cittadini in generale, anche per rispondere alle nuove istanze di una societa' in evoluzione, offre agli stessi servizi sempre piu' qualificati ed adeguati alle esigenze, collaborando, da un lato, al processo di cambiamento delle strutture pubbliche e rivolgendo, dall'altro, sempre maggiore attenzione alla propria organizzazione e alle proprie Pertanto INPS e Patronati, nel nuovo quadro organizzativo e normativo sopra delineato, consapevoli della necessita' di attrezzarsi per soddisfare le istanze che il mondo degli assicurati sollecita, danno luogo alla revisione dei meccanismi che regolano l'attuale sistema dei loro rapporti, convinti che soltanto da una rinnovata collaborazione e da una complementarieta' di funzioni secondo una linea di prevedibilita' dei comportamenti, possa risultare la piena tutela degli assicurati, dei pensionati e dei cittadini tutti. La nuova intesa definisce e rilancia le forme di collaborazione che vanno dalle consultazioni col Patronato alla partecipazione a iniziative promozionali e piani di intervento nei settori di lavoro in crisi; dalla utilizzazione dei mezzi informatici, che tiene conto dello sviluppo del sistema informatico dell'INPS e dell'avanzato processo di automazione dei Patronati, al nuovo assetto della funzione di gestione della posizione assicurativa e alla correlata attivita' del Patronato, centrata, ancora piu' che in passato, oltre che sulla fase della prestazione previdenziale, anche su quella propedeutica. 1. Consultazioni ------------- INPS e Patronati, consapevoli della utilita' sociale della loro reciproca collaborazione e della sperimentata necessita' di definire comportamenti idonei alla migliore soluzione delle problematiche connesse con la realizzazione dei diritti previdenziali e assistenziali degli assicurati, convengono di consolidare e sviluppare la prassi delle consultazioni. Pertanto, al fine di prevenire situazioni di contenzioso o di rimuoverne le cause, concordano di tenere riunioni mensili su argomenti che saranno di volta in volta indicati dall'INPS, anche a seguito di segnalazione dei Patronati. Le consultazioni concernenti materie che piu' direttamente coinvolgono l'attivita' del Patronato avranno luogo prima della emanazione delle relative disposizioni, fatta salva comunque per l'Istituto l'esigenza della tempestivita' nella emanazione delle disposizioni stesse. Al fine di salvaguardare detta esigenza le consultazioni si svolgeranno con il Comitato di Enti espresso dai Patronati sulla base di accordi fra loro intervenuti e nel quale essi potranno essere rappresentati anche a rotazione secondo gli accordi medesimi. Consultazioni avranno comunque luogo anche al di fuori della cadenza mensile, a richiesta di una delle parti, in presenza, ad esempio: di nuove norme di legge riguardanti le attivita' istituzionali dell'INPS; di sentenze della Magistratura superiore (Corte Costituzionale, Cassazione); di delibere dell'Ente da assumere in sede di normazione delegificata; di piani di intervento nelle aree dei contributi e delle prestazioni per possibili iniziative promozionali di cui al successivo punto 10; di interventi modificativi della modulistica e dei formulari previsti per le prestazioni ai lavoratori migranti; e, infine, in presenza di problemi concernenti le forme assicurative e assistenziali gestite dall'INPS per i quali si rilevi la comune esigenza di consultazione ai fini della piu' efficiente ed efficace organizzazione dei servizi, nonche' per prevenire o rimuovere particolari situazioni di difficolta' operative che abbiano riflessi sull'attivita' del Patronato. Al fine di evitare eterogeneita' di soluzioni nell'ambito nazionale, le parti daranno disposizioni alle rispettive strutture periferiche affinche' sugli argomenti oggetto di consultazioni a livello centrale vengano definite intese a livello locale soltanto dopo che le prime si saranno concluse. L'INPS e' comunque impegnato a portare sollecitamente a conoscenza dei Patronati le iniziative assunte e, se possibile, quelle in via di assunzione con carattere d'urgenza, per opportuna successiva considerazione e utilizzazione degli eventuali suggerimenti e osservazioni che i Patronati stessi riterranno di formulare. 2. Contenzioso ----------- In relazione alle intese sulla completezza della documentazione di cui al successivo punto 3, i Patronati si impegnano a non attivare ricorsi ex art. 7 della legge 533/1973, se non dopo il 120.mo giorno dalla presentazione dei documenti ritenuti essenziali. Per un periodo di due anni dalla data della presente intesa, per l'eventualita' che si presentassero situazioni di obiettiva difficolta' in determinati settori di lavoro, potra' essere eccezionalmente rimessa ad intese locali la fissazione di un termine maggiore. In tali casi comunque saranno preventivamente interessate le Direzioni centrali dei Patronati e dell'INPS. A termine del biennio, le parti vericheranno le condizioni della predetta previsione derogativa. In via generale le parti, al fine di contenere il ricorso al contenzioso giudiziario, si impegnano ad esaminare la possibilita' di intraprendere "cause pilota", sempre quando cio' sia attuabile senza danni per gli interessati. 3. Completezza della documentazione -------------------------------- Al fine di definire comportamenti idonei alla migliore soluzione delle problematiche connesse con la realizzazione dei diritti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori, INPS e Patronati convengono di individuare la documentazione che si deve accompagnare alle domande di pensione e, in particolare, a ciascun tipo di pensione, ritenuta essenziale, fermo restando che questa parte dell'intesa potra' subire modifiche, sempre concordate, in relazione alla evoluzione legislativa ed alla successiva realta' operativa dell'Istituto. I Patronati s'impegnano a presentare le domande di pensione complete di tutta la documentazione o comunque di quella ritenuta essenziale, considerando come tale la seguente: Per tutte le domande di pensione: -------------------------------- a) certificato di stato di famiglia; b) compilazione dell'apposito quadro reddituale dei modd. VO1, INV.1, INAB.1, SO1 (con esclusione nel caso di contitolari), VSR1, VO-IO-SO3 (se necessario) ovvero dichiarazione di superamento dei limiti di reddito; c) modd. O1/M in copia originale o copia conforme autenticata, consegnati dal datore di lavoro al lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.L. 6.7.1978, n. 352, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467. Nella impossibilita', copia dei modd. O1/M in possesso del datore di lavoro corredata da dichiarazione responsabile di conformita'. Il periodo cui riferire i modd. O1/M sara' concordato a livello locale in relazione allo stato di aggiornamento degli archivi locali; d) mod. O1/M sost rilasciato dal datore di lavoro per i periodi per i quali non risulti decorso il termine per la presentazione delle denunce nominative; e) dichiarazione per detrazioni di imposta. In aggiunta alla documentazione di cui sopra, per alcune tipologie di domanda, dovranno essere allegati ulteriori documenti, come di seguito indicato: Per le domande di prestazioni pensionistiche di invalidita' o di inabilita': ----------------------------------------------------------- a) certificato medico (SS3); b) compilazione dell'apposito quadro reddituale o dichiarazione del superamento dei limiti di reddito relativamente al coniuge (nel caso di domanda di pensione di inabilita' solo se sia richiesto in subordine l'assegno di invalidita'). Per le domande di pensione ai superstiti: ---------------------------------------- a) certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di morte del dante causa; b) compilazione del qudro M del mod. SO1 relativo alle dichiarazioni di responsabilita' sostitutive di certificazioni anagrafiche e di atti notori. Per le prestazioni pensionistiche per le quali la decorrenza e' fissata con riferimento alla data di presentazione della relativa domanda, qualora non sia possibile allegare, in sede di presentazione della domanda stessa, la documentazione essenziale per difficolta' di reperimento della documentazione stessa, ai fini di non compromettere i diritti degli assicurati i Patronati presenteranno comunque le istanze, ancorche' incomplete, evidenziando peraltro le certificazioni mancanti, con un impegno all'inoltro piu' celere. Fermo restando l'impegno del Patronato a fare pervenire con immediatezza la documentazione essenziale eventualmente mancante, l'INPS, comunque, al momento dell'istruttoria della domanda, provvedera' a farne formale richiesta qualora non fosse ancora pervenuta e a richiedere nel contempo l'ulteriore documentazione necessaria, assegnando il termine di 30 giorni per la relativa presentazione (eccezionalmente 45 giorni per il caso che l'O1/M debba essere rilasciato da datore di lavoro con Sede in provincia diversa da quella di residenza dell'interessato e 60 giorni per i casi di lavoratore residente all'estero e di ditta fallita). Trascorsi inutilmente tali termini l'INPS procedera' a definire la domanda allo stato degli atti. Resta tuttavia inteso che non si procedera' alla reiezione della domanda quando il completamento del conto assicurativo dipenda dal trasferimento di contribuzione da parte di altra pubblica amministrazione e sempre che tale contribuzione sia determinante ai fini dell'accertamento del diritto. INPS e Patronati si impegnano a utilizzare al meglio la procedura EAD 75 per rilevare i casi di documentazione incompleta ai fini di eliminare le cause che impediscono la definizione rapida delle domande di pensione. Con specifiche intese sara' definita anche la documentazione essenziale a corredo di domande a fondi o casse sostitutivi, esclusivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria. 4. Comunicazione della diagnosi ---------------------------- L'INPS inviera' in busta riservata personale all'interessato, presso la sede del Patronato dove l'assicurato ha eletto il proprio domicilio, comunicazione della diagnosi medico-legale, redatta in forma chiara e leggibile, nonche' dei risultati degli esami specialistici eseguiti in occasione degli accertamenti di natura sanitaria. Unitamente alla predetta busta l'INPS inviera' al Patronato comunicazione dell'esito amministrativo della domanda di prestazione. L'INPS consentira' altresi' al medico del Patronato di prendere visione, in fase di eventuale contestazione, di tutti i referti sui quali si e' basata la decisione. 5. Collegiale medica ----------------- L'INPS e i Patronati concordano sull'opportunita' che al momento della presentazione del ricorso amministrativo venga richiesta dai Patronati, ove ritenuta necessaria, l'effettuazione della collegiale medica, in modo che siano acquisiti tutti gli elementi utili di valutazione. L'INPS dal canto suo puo' richiedere, ove lo ritenga opportuno, la presenza del medico del Patronato alla visita medica quando, da parte del Patronato, non sia stata gia' richiesta la collegiale. In occasione della collegiale il medico del Patronato potra' proporre ulteriori accertamenti diagnostici utili ad una piu' esatta valutazione dello stato invalidante. 6. Adempimenti pre-contenzioso giudiziario --------------------------------------- Al fine di contenere il contenzioso giudiziario, INPS Patronati confermano la validita' degli adempimenti di pre-contenzioso. Pertanto, i Patronati, per consentire all'INPS una piu' attenta valutazione delle domande rispetto alle quali essi ritengono di dover avviare la vertenza giudiziaria, comunicheranno alle SAP tale decisione con un preavviso di almeno 30 giorni. Inoltre, nei casi in cui - ai fini dell'accertamento dello stato invalidante o inabilitante - sussistano nuovi elementi, non conosciuti dagli organi decisionali dell'INPS, o venga evidenziato un peggioramento del quadro medico-legale dell'assicurato, i Patronati potranno chiedere il riesame collegiale tecnico della pratica. Il componimento stragiudiziale non va considerato ulteriore livello di ricorso. Esso deve in ogni caso essere espletato entro 30 giorni dal momento in cui il Patronato ne fa richiesta. Dalla previsione contenuta nella presente clausola sono escluse le controversie inerenti questioni di legittimita' costituzionale e quelle per le quali le parti abbiano gia' assunto un orientamento preciso. 7. Notificazione delle citazioni ----------------------------- La notificazione dei ricorsi giudiziari avverso i provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali e in materia contributiva e' effettuata presso le SAP territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, con eccezione dei ricorsi in materia di fondi speciali di previdenza, che, temporaneamente, continuano ad essere effettuate presso la Direzione Generale dell'INPS. Peraltro, in relazione al previsto decentramento delle attivita' di produzione dei Fondi Speciali, le notificazioni dei ricorsi anche in materia dei Fondi stessi potranno essere effettuate presso le SAP territorialmente competenti in base alla residenza degli interessati, man mano che i provvedimenti oggetto dei ricorsi saranno adottati, in attuazione del decentramento, dalle Sedi periferiche. L'INPS si impegna a dare tempestivamente ai Patronati notizia delle fasi secondo le quali sara' attuato il decentramento, tenendo fin d'ora presente che, allo stato attuale, sono decentati alle SAP i seguenti adempimenti relativi alle pensioni dei Fondi Speciali: - dal 1 giugno 1988, la liquidazione delle pensioni di reversibilita' (ai superstiti di pensionati); pensioni per attribuzione dei trattamenti di famiglia (A.F. o assegni per il nucleo familiare), e la riliquidazione delle pensioni per attribuzione del beneficio a favore degli ex combattenti previsto dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 Pertanto, in relazione a provvedimenti negativi adottati in materia dalle SAP (con riferimento a domande presentate dopo il 1 giugno 1988 ovvero dopo il 1 luglio 1989, i ricorsi all'Autorita' Giudiziaria potranno essere notificati direttamente alle Sedi competenti per territorio in base alla residenza del lavoratore. La notificazione dei ricorsi giudiziari riguardanti lavoratori residenti all'estero o prestazioni in regime internazionale per lavoratori sempre residenti all'estero, deve essere effettuata presso la Sede regionale dalla quale emana il provvedimento impugnato o presso la SAP territorialmente competente in base all'ultima residenza del lavoratore in Italia. In relazione a quanto sopra l'INPS si impegna fin d'ora a provvedere, nelle opportune forme, ad eleggere domicilio speciale presso le Sedi come sopra individuate, ai sensi dell'art. 47 c.c. e per gli effetti di cui all'art. 30 del c.p.c.. Della elezione di domicilio sara' data comunicazione con il provvedimento amministrativo. Da parte loro i Patronati si impegnano a che il ricorso introduttivo del giudizio contenga le generalita' complete dell'assicurato, l'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato, la Sede INPS che ha curato la pratica in sede amministrativa e l'indicazione dei Patronato che ha assunto l'assistenza. Attenzione particolare verra' posta, da ambo le parti, ad evitare notifiche degli atti nel periodo feriale, per non pregiudicare gli ulteriori interventi in giudizio. 8. Estratto-conto individuale degli assicurati ------------------------------------------- Fermo restando il diritto di ciascun assicurato o di chi ne sia legalmente delegato, a conoscere in qualunque momento la propria posizione assicurativa, i Patronati si impegnano a fare un uso accorto della norma limitando la richiesta ai casi di effettiva necessita'. Premesso che l'INPS ha in corso di realizzazione il progetto ARPA finalizzato a costituire, in via automatizzata per ogni assicurato, un'unica posizione assicurativa, comprendente tutta la contribuzione, distinta secondo il titolo di accreditamento, e che l'Istituto ha altresi' predisposto le procedure al fine di consentire agli assicurati prossimi al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la conoscenza puntuale della posizione assicurativa mediante invio agli stessi di un estratto conto individuale, redatto in forma chiara e facilmente interpretabile, contenente tutte le informazioni relative alla posizione assicurativa, si conviene sull'opportunita' che questa possibilita' sia estesa anche agli assicurati prossimi al perfezionamento del diritto alla pensione di anzianita'. Per tali casi, allorche' l'Ente di patronato abbia raggiunto il fondato convincimento che sussistano le condizioni contributive richieste per il diritto alla pensione di anzianita', potra' essere richiesto sei mesi prima del raggiungimento dei requisiti, il rilascio della certificazione della posizione assicurativa, che nella logica degli estratti conto rilasciati per i pensionandi di vecchiaia, evidenzi le risultanze assicurative per ciascuna gestione e per particolari forme assicurative. La certificazione della posizione assicurativa sara' comprensiva delle risultanze dell'archivio ARPA implementato della contribuzione figurativa e da riscatto. L'INPS si impegna a rilasciare il predetto estratto e quelli da emettere ai sensi del primo comma, entro 4 mesi dalla richiesta, nonche' a fornire ogni utile chiarimento e informazione circa la valutazione dei periodi contributivi indicati nell'estratti limitatamente ai casi in cui cio' rilevi per il raggiungimento del requisito contributivo per il conseguimento del diritto, al fine di consentire all'assicurato l'assunzione delle decisioni relative alla presentazione della domanda di collocamento in pensione. Al termine di un anno dalla data della sottoscrizione del presente protocollo, le parti verificheranno l'andamento della procedura di cui al presente articolo per gli eventuali opportuni interventi. Relativamente agli iscritti negli archivi dei coltivatori diretti, mezzadri, commercianti e artigiani, l'INPS s'impegna a formulare entro il 31 dicembre 1990, un progetto analogo a quello gia' realizzato per i lavoratori dipendenti (progetto ECO), per l'invio generalizzato dell'estratto conto individuale a tutti i lavoratori autonomi. 9. Utilizzazione dei mezzi informatici -------------------------------------------------------------------- Tenuto conto, da una parte, de uppo del sistema informatico dell'INPS, con par riguardo alle aree istituzionali della liquidazio ogazione delle prestazioni, della riscossione dei contributi, della gestione dei conti individuali e della contabilita', e, dall'altra, dell'avviato processo di automazione da parte dei Patronati, le parti, consapevoli della reciproca utilita' di nuovi rapporti basati sull'utilizzo dei mezzi automatici, convengono di pervenire ad appositi accordi sulla materia. In questo quadro l'INPS, indica le seguenti prime linee di intervento: - fornitura, da parte degli Enti di Patronato, delle informazioni di base relative alle nuove domande di pensione e di ricostituzione su dischetti o altro tipo di supporti magnetici, in modo da evitare alle Sedi la digitazione dei relativi dati contenuti nei fascicoli cartacei che, comunque, continueranno ad essere ovviamente forniti. Sempre nella direzione del migliore utilizzo dei mezzi informatici verra' concordata apposita modulistica strutturata in modo da consentire la compilazione in automatico delle domande contestualmente alla creazione del supporto magnetico; - accesso degli Enti di Patronato, tramite linee commutate e/o per mezzo del periodico scambio di supporti magnetici, alle risultanze dell'archivio di gestione delle domande (archivio EAD '75), per consultazioni programmate di tipo generalizzato, naturalmente limitate alle pratiche da ciascuno patrocinate, attraverso opportune pass-word; - accesso dei medesimi Enti alle risultanze dell'archivio "Aquarius", contenente la normativa previdenziale, anche attraverso linee commutate; - installazione presso le Sedi di personal computers collegati con il sottosistema dell'area prestazioni, riservati agli Enti di Patronato, in modo che gli stessi possano direttamente attingere notizie sullo stato di singole pratiche, senza piu' necessita' di rivolgersi agli sportelli. Naturalmente, ciascun Patronato sara' abilitato a consultare soltanto le pratiche di propria pertinenza. Ad avvenuto adeguamento dei sottosistemi dell'INPS, il collegamento dovra' essere reso possibile, anche tramite linea commutata, dalle sedi dei Patronati. Sempre in relazione alle sole pratiche patrocinate viene altresi' consentito l'accesso da parte degli Enti di Patronato alle risultanze degli archivi automatizzati delle posizioni assicurative nonche' dell'archivio centrale delle pensioni e del C.I.R.E., con le modalita' tecniche che verranno concordate. In relazione allo sviluppo del processo informatico dell'INPS e allorche' il sistema dell'INPS stesso sara' in grado di emettere estratti-conto automatici, sara' inoltre consentito agli Enti di Patronato che, con le cautele di cui sopra, accederanno agli archivi automatizzati delle posizioni assicurative, di ottenere estratti-conto con validita' di certificazione. L'apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti dell'INPS e, per la parte dei Patronati, da esperti designati dagli stessi sulla base degli accordi fra loro intervenuti per la composizione del Comitato ristretto di cui al precedente art. 1, approntera', in relazione alle esigenze emergenti, sistemi e metodi di collegamento. Le risultanze scaturenti dai lavori i congiunti segneranno le linee operative e programmatiche cui gli Istituti si dovranno attenere; esse formeranno oggetto di specifica intesa da ritenere parte integrante del presente accordo. 10. Iniziative promozionali e piani di intervento --------------------------------------------- INPS e Patronati, nel quadro delle metodologie intese a migliorare i rapporti di reciproca collaborazione, convengono, in relazione a piani di notevole rilevanza dell'Istituto coinvolgenti grandi numeri di pensionati e assicurati in materia di erogazione di prestazioni e di riscossione di contributi, di dar luogo alla individuazione congiunta dei piu' opportuni reciproci impegni ai fini della migliore riuscita dei piani stessi. In tali impegni rientrano, tra l'altro, i progetti speciali gia' varati ed avviati per l'aggiornamento delle posizioni assicurative, quali il progetto ARPA, i piani di lavoro connessi alle sacche di arretrato esistenti in materia di ricostituzione e supplementi, di ricongiunzione delle posizioni assicurative, di domande di prestazioni in convenzione internazionale e di lotta alle evasioni contributive. La collaborazione dei Patronati con l'Istituto, sia per la rilevazione dei settori che maggiormente necessitano di interventi speciali e sia per l'attuazione dei provvedimenti idonei al conseguimento della piu' adeguata efficienza operativa da parte delle strutture, potra' essere anche, di volta in volta, precisata al livello locale, con intese specifiche, sempre tuttavia nell'ambito delle linee programmatiche del presente accordo, come previsto nel successivo punto 13. 11. Attivita' formativa ------------------- L'INPS e i Patronati concordano sull'utilita', oltre che della partecipazione reciproca dei propri funzionari alle rispettive attivita' di formazione e aggiornamento del personale, anche dell'organizzazione di specifici momenti formativi congiunti. In tale quadro l'INPS si impegna, in particolare per l'estratto conto di cui al precedente punto 8, a fornire ogni utile collaborazione per la formazione degli operatori del Patronato. 12. Gestione e verifica delle intese -------------------------------- La gestione dell'accordo e la verifica della sua attuazione saranno oggetto di apposite riunioni a livello nazionale, a seguito di richiesta di una delle parti. Analoghe riunioni con le stesse finalita' saranno tenute a livello territoriale, con periodicita' almeno annuale, anche nell'ambito dei rapporti con i Comitati Provinciali e Regionali dell'INPS, e con riferimento ai rapporti di collaborazione in attivita' promozionali. I risultati di tali riunioni, alle quali potranno partecipare, ove ritenuto necessario, rappresentanti nazionali dei Patronati e dell'INPS, saranno comunque portati a conoscenza dei Patronati nazionali e della Sede centrale dell'INPS. 13. Accordi integrativi locali e misure contro l'attivita' ------------------------------------------------------ di intermediazione ------------------ Intese integrative locali, oltre ai casi previsti nei punti precedenti, sono possibili in relazione a particolari specificita', sempre pero' nell'ambito degli indirizzi e delle linee generali del presente protocollo. Debbono altresi' trovare definizione nelle predette intese locali questioni logistiche ed organizzative come, ad esempio, quelle relative all'accesso agli uffici, alla consegna della documentazione, al calendario per la effettuazione delle visite mediche collegiali. Di tali intese dovra' essere data comunicazione alle strutture centrali dell'INPS e dei Patronati. Le intese attualmente in vigore saranno riviste alla luce del presente accordo, entro sei mesi dalla data di stipula dello stesso. In tale occasione e nel quadro delle iniziative rivolte alla piu' puntuale applicazione delle norme in materia di rappresentanza e tutela degli assicurati, le SAP sono impegnate a porre in essere ogni prevista iniziativa diretta a scoraggiare o far venire meno qualsiasi attivita' di assistenza da parte di soggetti che non siano abilitati dal Patronato. A tale scopo le SAP concorderanno con gli Enti di patronato modalita' di accesso agli uffici dell'INPS dei soggetti abilitati da ciascun Patronato. Pertanto ogni Patronato dovra' fornire alle unita' funzionali interessate l'elenco dei soggetti di cui sopra affinche' possano essere adottate le iniziative piu' opportune per il loro immediato riconoscimento (ad esempio, emissione di tesserini identificativi). Roma, 16 marzo 1990 Per l'Istituto Nazionale IL PRESIDENTE della Previdenza Sociale (Mario Colombo) Per il Patronato A.C.A.I. IL PRESIDENTE (Giuseppe Gargani) Per il Patronato A.C.L.I. IL PRESIDENTE (Giovanni Bianchi) Per il Patronato C.L.A.A.I. IL PRESIDENTE (Mario Dubini) Per il Patronato E.A.S.A. IL PRESIDENTE (Michele Marchese) Per il Patronato E.N.A.S. IL PRESIDENTE (Bartolo Gallitto) Per il Patronato E.N.A.S.C.O. IL PRESIDENTE (Francesco Colucci) Per il Patronato E.N.C.A.L. IL PRESIDENTE (Gaetano Cerioli) Per il Patronato E.N.P.A.C. IL PRESIDENTE (Francesco De Carli) Per il Patronato E.P.A.C.A. IL PRESIDENTE (Arcangelo Lobianco) Per il Patronato E.P.A.S.A. IL PRESIDENTE (Pino Monaldi) Per il Patronato F.A.C.I. IL PRESIDENTE (Tino Marchi) Per il Patronato I.N.A.C. IL PRESIDENTE (Renato Ognibene) Per il Patronato I.N.A.L. IL PRESIDENTE (Mario Gargano) Per il Patronato I.N.A.P.A. IL PRESIDENTE (Alberto Pedulla') Per il Patronato I.N.A.S. IL PRESIDENTE (Carmelo Pillitteri) Per il Patronato I.N.C.A. IL PRESIDENTE (Sergio Puppo) Per il Patronato I.N.P.A.L. IL PRESIDENTE (Giuseppino Santoianni) Per il Patronato I.P.A.S. IL PRESIDENTE (Angelo Curro') Per il Patronato I.T.A.C.O. IL PRESIDENTE (Antonio Nori) Per il Patronato I.T.A.L. IL PRESIDENTE (Giorgio Cocco) Per il Patronato S.I.A.S. IL PRESIDENTE (Carlo Costalli) Per il Patronato S.B.R. IL PRESIDENTE (Rudi Gummerer)