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900622
SEGRETARIATO PER I
RAPPORTI CON GLI
ORGANISMI DI
ASSISTENZA E
PATROCINIO DELLE
CATEGORIE DI UTENTI
Circolare n. 147
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Protocollo d'intesa INPS - Patronati.
SEGRETARIATO PER I
RAPPORTI CON GLI
ORGANISMI DI
ASSISTENZA E
PATROCINIO DELLE
CATEGORIE DI UTENTI
Roma, 21 giugno 1990       AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 147           AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                              PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                           AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                              PRIMARI MEDICO LEGALI
                           AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                              e, per conoscenza,
                           AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                           AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                              PROVINCIALI
OGGETTO: Protocollo d'intesa INPS - Patronati.
 Con messaggio n. 42394 del 21 marzo 1990 e' stato
trasmesso il testo del protocollo d'intesa INPS - Patronati,
sottoscritto in data 16 marzo 1990 dal Presidente
dell'Istituto e dai Presidenti dei 22 Enti di patronato
legalmente riconosciuti.
 L'intesa, il cui testo e' riportato in allegato, si pone
nell'ambito della strategia varata dal Consiglio di
Amministrazione col progetto utenza, ed e' finalizzata a
completare il nuovo assetto organizzativo interno, migliorando
coerentemente i rapporti con l'esterno, in particolare con le
istituzioni sia pubbliche sia private che entrano in
quotidiano dialogo con l'Istituto, in funzione
dell'ottimizzazione dell'attivita' produttiva e, in
particolare, della qualita' dei servizi da erogare agli
assicurati e ai pensionati.
 Infatti, dopo il 1982, anno cui risale la precedente
convenzione con gli Enti di patronato (1), sono venute a
determinarsi importanti innovazioni di carattere sia normativo
sia organizzativo, talche' si e' resa necessaria la ricerca e
la definizione con i predetti Enti di una nuova linea comune
che contribuisse a realizzare un nuovo modo di rapportarsi con
gli assicurati e gli altri aventi diritto.
 Sotto l'aspetto normativo si richiamano in particolare la
legge 29 febbraio 1988, n. 48 (di delegificazione delle norme
che attengono alla organizzazione delle attivita'
dell'Istituto) e la legge 9 marzo 1989, n. 88 (di
riordinamento dell'Istituto medesimo); esse hanno delineato un
modello di struttura pubblica adeguata ad una moderna azienda
di servizi e calibrata sulla domanda di efficienza ed
efficacia di cui sono portatori i soggetti destinatari dei
servizi stessi.
 Sotto l'aspetto organizzativo interno v'e' da osservare
che l'intervento del legislatore ha rilanciato l'Istituto in
un processo di cambiamento allora gia' in atto e che si e'
andato vieppiu' sviluppando.
 Pertanto, di fronte al nuovo quadro normativo e
organizzativo si rendeva necessario non soltanto risolvere,
con gli Enti di patronato, problematiche ricorrenti sorte in
base al precedente protocollo, ma definire altresi' nuove
linee di comportamento reciproco per rendere piu' funzionali
all'interesse degli assicurati i rapporti dell'Istituto con le
predette componenti sociali.
 L'atto convenzionale sottoscritto il 16 marzo 1990 regola
piu' compiutamente, e in sintonia con le nuove procedure, i
reciproci comportamenti operativi che, in quanto basati su un
contesto di prevedibilita', contribuiscono a meglio realizzare
i diritti degli assicurati, dei quali ben l'80% circa si
rivolge all'Istituto attraverso i predetti Enti di patrocinio
sociale. Percio' e' fondamentale che con gli Enti di patronato
venga sempre piu' rafforzato il rapporto di collaborazione e
di coinvolgimento, per rispondere in modo sempre piu' adeguato
alla domanda di servizi proveniente dagli assicurati.
 E' appena il caso di osservare che la convenzione, pur
fissando criteri e modalita' di un rapporto volto alla
reciproca collaborazione, tuttavia salvaguarda le competenze e
l'autonomia gestionale dell'Istituto, e tiene, altresi',
presenti i ruoli delle parti interessate.
 Nel merito di ciascuno dei punti del protocollo si precisa
quanto segue.
Consultazioni
-------------
 La prassi delle consultazioni (punto 1 del Protocollo)
costituisce l'aspetto del rapporto nel quale piu' direttamente
si manifesta il connotato della collaborazione tra le parti,
per cui si e' ritenuto di rafforzare detto aspetto,
ampliandone la portata sotto il profilo sia delle materie che
dei tempi di consultazione.
 Sotto il primo profilo, in aggiunta alle materie gia'
previste nella precedente intesa (nuove leggi o sentenze della
Magistratura) se ne prevedono altre di piu' ampia portata.
 Infatti, le consultazioni hanno ad oggetto:
a) applicazione di nuove norme di legge riguardanti
   l'attivita' istituzionale dell'Istituto;
b) sentenze della Magistratura superiore (Corte
   costituzionale, Cassazione);
c) deliberazioni di competenza dell'Istituto in sede di
   normazione delegificata;
d) piani di intervento nelle aree dei contributi e delle
   prestazioni per possibili iniziative promozionali (v. anche
   punto 10 del Protocollo);
e) interventi modificativi della modulistica e dei formulari
   previsti per le prestazioni;
f) problemi concernenti le forme assicurative e assistenziali
   gestite dall'Istituto, per le quali si rilevi la necessita'
   di una piu' efficiente ed efficace organizzazione dei
   servizi;
g) soluzione di problemi operativi che abbiano riflessi
   sull'attivita' del Patronato.
    Sotto il profilo dei tempi, le consultazioni, da
effettuarsi normalmente in via preventiva specie per le
materie che maggiormente incidano sull'attivita' del
Patronato, avranno luogo:
a) con cadenza mensile;
b) a seguito di richiesta di una delle parti;
c) comunque in fase successiva, quando l'Istituto non abbia
   avuto la possibilita' di procedere a quelle preventive,
   attesa la necessita' di operare tempestivamente.
    In linea generale, va osservato, anche sulla base
dell'esperienza, che, ferma restando l'importanza del
connotato collaborativo nel rapporto INPS - Patronato, si deve
tuttavia tener conto della diversa situazione di
responsabilita' in cui, rispetto all'applicazione di norme di
legge, si vengono a trovare i due soggetti.
    In forza di detta responsabilita' l'Istituto e', fra
l'altro, necessitato ad operare con la dovuta tempestivita',
il che a volte non si concilia coi tempi piu' lunghi delle
consultazioni, anche a motivo delle difficolta' derivanti dal
fatto che le consultazioni stesse si rivolgono a una platea di
22 Patronati.
    A fronte di cio' sta l'interesse dell'Istituto ad
acquisire preventivamente l'apporto dei Patronati che, per la
gran mole di attivita' esplicata in favore degli assicurati,
consentono all'Istituto medesimo di utilizzare la loro
esperienza ai fini della piu' efficiente ed efficace
organizzazione dei servizi da erogare. Il che si traduce nel
reciproco vantaggio di prepararsi adeguatamente ai conseguenti
adempimenti.
    Il punto 1 della convenzione si muove secondo una linea
che tende a dare risposta alle esigenze sopra richiamate: da
un lato, esso rende piu' coinvolgente il rapporto consultivo,
estendendolo a quasi tutta l'attivita' produttiva
dell'Istituto; dall'altro, offre lo strumento per assicurare
la dovuta tempestivita' operativa.
    Infatti, per rendere piu' snelle e celeri le
consultazioni, al fine di garantire tempestivita' nella
emanazione delle disposizioni da parte dell'Istituto, e' stato
previsto che le consultazioni stesse abbiano luogo in tempo
reale con un Comitato ristretto di Enti, designato dagli
stessi sulla base di accordi tra loro intervenuti, tenendo
presente, in ogni caso, che l'eventuale indisponibilita' non
puo' essere ostativa all'emanazione delle disposizioni.
    V'e' da osservare, peraltro, che il predetto modulo
consultivo, attesa la natura delle materie oggetto di
consultazione, e' evidentemente riferito al livello centrale.
    I relativi risultati saranno portati a conoscenza delle
strutture periferiche dell'Istituto e dei Patronati, ciascuno
secondo la propria competenza, per gli eventuali successivi
accordi locali e comunque, relativamente alle strutture
dell'Istituto, per la puntuale applicazione delle disposizioni
all'uopo emanate.
    E' il caso di richiamare l'attenzione sul contenuto della
clausola di cui al V capoverso del punto 1 in esame, in forza
della quale intese locali sugli argomenti oggetto di
consultazioni centrali possono essere definite soltanto dopo
la conclusione delle seconde.
    E' ovvio che tale clausola va intesa come criterio di
massima: resta fermo che l'Istituto, a livello sia centrale
che periferico, dovra' derogarvi nei casi in cui si debba
intervenire a salvaguardia dell'esigenza primaria di operare
con la dovuta tempestivita', analogamente a quanto previsto
nel II comma dello stesso punto 1 laddove, a proposito delle
consultazioni preventive, e' previsto che vi si possa derogare
in forza della esigenza di tempestivita' nella emanazione
delle disposizioni.
    Peraltro, nei casi stessi, si fara' luogo a consultazioni
successive alle iniziative assunte o in via di assunzione per
ragioni di urgenza, al fine di ogni opportuna valutazione dei
suggerimenti che dovessero pervenire dai Patronati. Ovviamente
detti suggerimenti, se riguardanti argomenti oggetto di
consultazione centrale, dovranno essere segnalati al livello
centrale, al fine di poterli esaminare con le corrispondenti
strutture dei Patronati.
    Conclusivamente sul punto, va sottolineato che in caso di
divergenza di opinioni, l'Istituto operera' secondo il proprio
responsabile convincimento.
Contenzioso
-----------
    Il punto 2 del Protocollo disciplina ex novo la
possibilita' di intese locali in tema di prolungamento del
termine previsto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n.
533, ai fini della presentazione dei ricorsi contro il
provvedimento implicito di rigetto delle domande di
prestazione (silenzio rifiuto).
    Al riguardo, la precedente intesa aveva consentito in via
generale, in considerazione dei piu' lunghi tempi medi di
definizione delle domande di prestazione allora realizzati, il
prolungamento di detto termine fino ad un massimo di 210
giorni (anziche' 120, quanti ne prevede la legge),
rimettendone alle intese locali la concreta prefigurazione
entro il suddetto limite, tenuto conto dei predetti tempi medi
rilevati presso la singola Sede, per i diversi tipi di
prestazione, nel semestre precedente.
    La nuova versione, nel prendere atto delle significative
contrazioni dei tempi di definizione delle domande di
prestazione e tenuto conto dello specifico accordo raggiunto
in materia di completezza della documentazione a corredo delle
domande di pensione (v. punto 3 del Protocollo), riporta a
norma detto termine, impegnando i Patronati a non proporre
ricorso se non dopo il 120.mo giorno dall'avvenuta
presentazione dei documenti ritenuti essenziali ai sensi del
citato punto 3.
    Peraltro, la clausola in esame, facendosi carico delle
situazioni di possibili difficolta' che possono insorgere in
determinati settori di lavoro, consente, in via eccezionale,
che intese locali possano stabilire un termine piu' ampio di
quello a carattere generale e comunque congruo rispetto alla
specifica situazione di lavoro.
    Inoltre, la deroga e' sottoposta a un duplice ordine di
cautele: la prima consiste nella verifica ad opera di questa
Direzione Generale, alla quale la SAP dovra' comunicare
preventivamente le cause che impediscono di mantenersi nel
tempo indicato dalla legge; la seconda limita la facolta'
derogativa a un periodo di due anni, al termine del quale le
parti sono impegnate a verificare che siano venute meno le
condizioni di disfunzione che impediscono il rispetto della
norma.
    Infine v'e' da segnalare sul punto in esame il contenuto
innovativo dell'ultimo capoverso, che impegna le parti in
direzione del contenimento del contenzioso giudiziario. Per
quanto riguarda l'Istituto, detto impegno si esercita
ovviamente nel perseguire un maggiore coinvolgimento dei
Patronati nel processo produttivo, a iniziare dalla fase delle
consultazioni, che finiscono con l'assumere un ruolo
determinante anche ai fini dell'avvio o meno della procedura
contenziosa. Dal canto loro i Patronati restano impegnati ad
attivare cause "pilota", evitando di promuovere azioni
giudiziarie in serie, a volte a mero scopo sollecitatorio,
perfino nei confronti del Governo e del Parlamento, prima che
sia concluso il giudizio "pilota". Ovviamente resta ferma
l'esigenza che siano salvaguardati e valorizzati i diritti
previdenziali degli assicurati.
Completezza della documentazione
--------------------------------
    Fra le linee operative concordate si segnala quella di cui
al punto 3 del Protocollo, concernente la documentazione da
presentare a corredo della domanda di pensione.
    L'anomalia della incompletezza della predetta
documentazione, che in passato ha determinato abnorme
allungamento dei tempi di definizione delle domande di
pensione, viene affrontata e risolta dalla specifica clausola
convenzionale individuando la documentazione essenziale alla
definizione della domanda e ponendo a carico dei Patronati
l'impegno a presentarla, debitamente compilata, in uno con la
domanda stessa, fermo restando l'impegno piu' generale di
presentare la domanda completa di tutta la documentazione.
    Nel fare rinvio al testo del punto 3 in esame per
l'individuazione della documentazione essenziale, comune a
tutte le domande di pensione e specifica per ogni tipologia,
e' da tenere presente che i Patronati potranno presentare le
domande di pensione, pur prive di documentazione essenziale,
nei casi per i quali la decorrenza della prestazione e'
fissata con riferimento alla data di presentazione della
domanda stessa. Cio' all'evidente scopo di evitare danni
all'assicurato. Resta fermo comunque l'impegno del Patronato,
oltre che a evidenziare i documenti mancanti, a reperirli ed
inoltrarli alla SAP competente nel piu' breve tempo possibile.
    In ogni caso la SAP, al momento dell'istruttoria della
domanda, provvedera' a richiedere la documentazione
eventualmente mancante, essenziale o meno, assegnando il
termine di 30 giorni per la relativa presentazione, trascorso
inutilmente il quale definira' la domanda allo stato degli
atti, provvedendo alla liquidazione provvisoria della
prestazione in presenza dei requisiti richiesti.
    Il termine di cui sopra e' eccezionalmente prorogato a 45
giorni nel caso di mod. O1/M che debba essere rilasciato da
datore di lavoro con sede in provincia diversa da quella di
residenza dell'assicurato e a 60 giorni nei casi di lavoratore
residente all'estero o di ditta fallita.
    Si sottrae alla particolare procedura il caso di domanda
di pensione per la cui definizione si sia in attesa di
trasferimento di contribuzione da parte di altra pubblica
amministrazione e sempre che tale contribuzione sia
determinante ai fini dell'accertamento del diritto.
    Conclusivamente, v'e' da segnalare che la clausola
convenzionale in esame impegna le parti a gestire la specifica
procedura utilizzando la procedura EAD 75, al fine di meglio
individuare le cause che impediscono la definizione delle
domande in sospeso.
    Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui alla
circolare n. 252 del 28 novembre 1989, in particolare quanto
previsto al punto 3.1 circa l'accesso agli archivi da parte
dei Patronati, mediante personal computer installato presso le
SAP e la visualizzazione e stampa delle eventuali cause di
evidenza con la specifica dei documenti richiesti, di quelli
pervenuti e dei solleciti.
    Infine, nel fare presente che il punto 3 dell'intesa
potra' essere modificato in ogni momento, con apposito accordo
centrale, in relazione alla evoluzione legislativa e
organizzativa dell'Istituto, si richiama l'attenzione delle
strutture sul fatto che la particolare intesa raggiunta non
riguarda le domande di pensione a carico dei fondi o casse
sostitutivi, esclusivi o integrativi delle assicurazioni
generali obbligatorie, per le quali si fa riserva di apposite
intese.
Comunicazione della diagnosi
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    La clausola convenzionale gia' vigente nella precedente
intesa, concernente l'impegno dell'Istituto di portare a
conoscenza dell'assicurato la diagnosi emersa dalla visita
medica cui il medesimo e' stato sottoposto, e' stata
confermata e in parte modificata al fine di renderla piu'
funzionale all'obiettivo della valorizzazione dei diritti
previdenziali degli assicurati.
    Infatti, per quanto riguarda la formulazione della
diagnosi, si richiama l'attenzione sulla circostanza che essa
riguarda non soltanto gli aspetti clinici ma anche quelli
medico-legali.
    La puntuale attuazione di detta previsione consentira' al
Patronato di meglio valutare la motivazione del provvedimento
di rigetto e, quindi, di contribuire al contenimento del
contenzioso.
    Inoltre, il precedente accordo prevedeva la comunicazione,
in busta chiusa, all'assicurato della diagnosi emersa
dall'accertamento sanitario, con invio al domicilio eletto dal
medesimo presso il Patronato delegato; soltanto in caso di
infermita' particolarmente grave era previsto che la diagnosi
fosse inviata al medico del Patronato col vincolo del segreto
professionale.
    Col nuovo testo dell'intesa si e' pervenuti a una
semplificazione della procedura prevedendo che tutta la
documentazione (diagnosi e risultati degli esami
specialistici) deve essere inviata all'assicurato, sempre in
busta chiusa riservata personale, ovviamente presso la sede
del Patronato dove l'assicurato medesimo ha eletto domicilio.
    Nulla, infine, e' innovato rispetto alla vecchia
previsione secondo cui il medico del Patronato puo' prendere
visione, in fase di contenzioso amministrativo, di tutti i
referti sui quali si e' basata la decisione di rigetto. La
consultazione di detta documentazione dovra' essere consentita
al fine di evitare, per quanto possibile, la fase contenziosa.
Ovviamente, l'acquisizione di ogni elemento utile porra' il
medico del Patronato nelle condizioni di valutare l'utilita' o
meno della ulteriore fase contenziosa.
Collegiale medica
-----------------
    Il punto 5 del protocollo riprende la parte della
precedente intesa relativa al procedimento di accertamento
dello stato invalidante o inabilitante, con specifico
riferimento alla fase della collegiale medica.
    Al riguardo va osservato che nella nuova formulazione,
salvo il mancato richiamo dell'art. 75, primo comma, della
legge n. 833/1978, in quanto gia' attuato, si sono riaffermati
i criteri gia' contenuti nella intesa precedente: richiesta
della collegiale medica, da parte del Patronato, al momento
della presentazione del ricorso; possibilita' per l'Istituto
di chiedere la presenza del medico del Patronato nel caso che
non sia stata chiesta la collegiale medica e sempre che
l'Istituto medesimo ritenga opportuna tale presenza, anche ai
fini di prevenire la successiva fase contenziosa; possibilita'
del medico del Patronato di proporre, in occasione della
collegiale medica, ulteriori accertamenti diagnostici.
    Si richiamano in materia le istruzioni operative a suo
tempo emanate.
Adempimenti di pre-contenzioso giudiziario
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    Il punto, sostanzialmente confermativo della precedente
intesa, e' finalizzato ad arginare il fenomeno delle
controversie giudiziarie che, com' e' noto, anche in caso di
vittoria dell'Istituto, comportano notevoli oneri finanziari.
    La conferma dell'impegno del Patronato a comunicare alle
SAP, con preavviso di almeno 30 giorni, la decisione di
avviare la vertenza giudiziaria, assume tanto maggior valore
in quanto si va consolidando l'inversione della tendenza che
vedeva l'Istituto generalmente soccombente nei giudizi di
invalidita'. Oggi infatti ben il 66% dei giudizi promossi si
concludono in favore dell'Istituto.
    In particolare, nella materia relativa all'accertamento
dello stato invalidante o inabilitante, alla predetta
comunicazione dovra' accompagnarsi l'indicazione di elementi
nuovi, non conosciuti dall'Istituto al momento del rigetto o
intervenuti successivamente a peggiorare il quadro
medico-legale dell'assicurato. In tal caso i Patronati
potranno chiedere il riesame collegiale tecnico della pratica.
    La procedura del pre-contenzioso porra', da un lato,
l'Amministrazione, in presenza dei necessari presupposti
oggettivi, nelle condizioni di ben utilizzare il potere di
autoimpugnativa, in modo che alla prestazione si faccia luogo
senza l'intervento giudiziale e porra', dall'altro, il
Patronato, in assenza di quei presupposti, nelle condizioni di
desistere dalla successiva fase contenziosa rimettendo
residualmente a tale fase soltanto i casi di dubbia
valutazione.
    Comunque, atteso che la procedura del pre-contenzioso, non
limitata alle domande di pensione di inabilita' e di assegno
di invalidita', non ha natura di gravame amministrativo,
l'Istituto potra' non dare seguito ad essa necessariamente in
tutti i casi; resta fermo pero' a carico del Patronato, una
volta che abbia deciso di intraprendere la fase del
contenzioso giudiziario, di comunicare in ogni caso, con
preavviso di 30 giorni, la predetta decisione.
    La mancata comunicazione, se sistematica, dovra' essere
segnalata alla Direzione Generale per gli opportuni
interventi.
    Restano escluse dalla procedura in esame le controversie
che riguardino questioni di legittimita' costituzionale e
quelle altre che si richiamino a questioni di carattere
generale sulle quali le parti abbiano gia' assunto un
orientamento preciso, fatta salva, per queste ultime, la
possibilita' di avviare cause "pilota" in forza dell'impegno
di cui al punto 2 del Protocollo.
Notificazione delle citazioni
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    La clausola di cui al punto 7 del Protocollo ribadisce il
precedente impegno secondo cui la notificazione dei ricorsi
giudiziari avviene, anziche' presso la sede centrale
dell'Istituto, presso la SAP territorialmente competente in
base alla residenza dell'assicurato.
    Analogamente nel caso di lavoratore residente all'estero,
si prevede che la notificazione dei predetti ricorsi sia
effettuata presso la Sede regionale che ha emanato l'atto da
impugnare o presso la SAP territorialmente competente in base
all'ultima residenza del lavoratore in Italia.
    La suddetta clausola convenzionale tiene conto, altresi',
dell'avviato decentramento dei Fondi speciali di previdenza.
Allo stato, e' previsto che i ricorsi giudiziari in relazione
a provvedimenti negativi siano notificati alle SAP competenti
per territorio in base alla residenza dell'assicurato,
limitatamente a domande presentate:
- dal 1 giugno 1988, per la liquidazione di pensioni di
  reversibilita' (ai superstiti di pensionato);
- dal 1 luglio 1989, per la riliquidazione e la gestione delle
  pensioni per attribuzione dei trattamenti di famiglia (A.F.
  o assegni per il nucleo familiare) e per la riliquidazione
  delle pensioni per attribuzione del beneficio a favore degli
  ex combattenti previsto dall'art. 6 della legge 15 aprile
  1985, n. 140 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
  544.
    Man mano che gli altri provvedimenti, in attuazione del
decentramento delle attivita' di produzione dei fondi
speciali, saranno adottati dalle Sedi periferiche, la notifica
dei ricorsi anche per tali ulteriori provvedimenti sara'
effettuata presso le SAP territorialmente competenti in base
alla residenza degli interessati. A tal fine, e' necessario
tenere presenti le successive fasi di detto decentramento per
la tempestiva comunicazione agli Enti di patronato.
    Non appare superfluo rimarcare l'importanza della conferma
in convenzione di detta clausola, tenuto conto delle evidenti
utilita' in termini non solo di risorse ma anche e soprattutto
di speditezza operativa.
    Tuttavia e' avvenuto in passato che la citazione
effettuata presso la SAP territorialmente competente, come
sopra indicato, sia stata messa nel nulla per difetto di
notificazione, rilevato o d'ufficio ad opera del giudice,
ovvero addirittura a seguito di eccezione sollevata dagli
stessi legali dell'Istituto, nonostante che rispetto a dette
modalita' di notificazione fosse stato proprio l'Istituto a
fare assumere al Patronato il corrispondente impegno.
    Allo scopo di rendere vincolanti le modalita' della
notificazione e, quindi, di prevenire il lamentato
inconveniente, e' stato previsto che il Comitato Esecutivo
dell'Istituto assumera' un provvedimento che autorizza il
legale rappresentante del medesimo a eleggere domicilio
speciale presso le Sedi periferiche come sopra specificato, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 47 c.c. e 30
c.p.c. e che di tale elezione di domicilio deve essere data
comunicazione agli interessati con il provvedimento
amministrativo soggetto a impugnativa.
    Nel fare presente che il provvedimento in questione e'
gia' all'esame dell'Organo di amministrazione, si dispone che
le strutture interessate aggiornino la modulistica, indicando
espressamente, con riferimento agli articoli di legge
suddetti, il domicilio eletto dal Presidente agli specifici
effetti della notificazione dell'eventuale ricorso
giudiziario.
    Il domicilio speciale vale sia per i ricorsi in materia di
prestazioni che in materia di contributi.
    Infine, resta l'impegno delle parti di evitare
notificazioni nel periodo feriale, per non compromettere gli
ulteriori interventi in giudizio.
Estratto-conto individuale degli assicurati
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    Riformando l'intesa precedente che, in attesa di
progettare e realizzare l'obiettivo del rilascio annuale a
ciascun iscritto dell'estratto-conto relativo alla posizione
assicurativa aggiornata, aveva previsto la possibilita' per il
Patronato di presentare domande "esplorative" di pensione di
anzianita' limitatamente a quei lavoratori che avessero
compiuto il 49.mo anno di eta', la nuova intesa sostituisce
detta clausola con la procedura del rilascio
dell'estratto-conto individuale degli assicurati, alla luce
dell'obbligo di certificazione che deriva all'Istituto
dall'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
    Peraltro, la nuova clausola convenzionale si fa carico
della circostanza che il relativo progetto e' alla sua fase
iniziale: da cio' l'impegno del Patronato a limitare la
richiesta di estratto-conto ai casi di effettiva necessita'.
La stessa convenzione ha colto una situazione siffatta nel
caso di lavoratore prossimo al perfezionamento del diritto
alla pensione di anzianita', nei cui confronti non puo' piu'
essere attivata la procedura della domanda di pensione
"esplorativa".
    Pertanto, nel contesto dell'avviato progetto ARPA, in
linea con l'attuale assetto della funzione di gestione delle
posizioni assicurative e con gli orientamenti assunti, e'
stata prevista la possibilita' per i Patronati di richiedere
l'estratto-conto secondo le modalita' previste per i
pensionandi di vecchiaia, in particolare per i lavoratori,
almeno 49enni, nei cui confronti l'Ente di patronato abbia il
fondato convincimento che sussistano le condizioni
contributive per il diritto alla pensione di anzianita'.
    La certificazione della posizione assicurativa dovra'
rilasciati per l'operazione pensione-subito, le risultanze
assicurative per ciascuna gestione e per particolari forme
assicurative, comprendendo la contribuzione figurativa e da
riscatto.
    Inoltre, in considerazione, da un lato, che la prestazione
di anzianita' decorre dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda e, dall'altro, che il
lavoratore deve essere messo nella condizione di assumere una
consapevole decisione sulle sue dimissioni dal posto di
lavoro, e' previsto che la domanda di estratto-conto possa
essere presentata 6 mesi prima del presunto raggiungimento del
diritto a pensione e che l'Istituto rilasci il predetto
estratto entro 4 mesi dalla richiesta.
    V'e' da sottolineare che l'impegno dell'Istituto, proprio
in considerazione dell'importanza della decisione che deve
assumere il lavoratore pensionando di anzianita', va oltre il
rispetto di detto termine, in quanto esso dovra' verificare i
dati dell'estratto conto, sulla base delle eventuali
osservazioni del Patronato, ogni qualvolta dalle relative
registrazioni emergano situazioni di scarsa chiarezza sia sul
numero dei contributi che sulla loro natura ed essi siano
determinanti per il perfezionamento del diritto.
    Su tutti gli aspetti di cui sopra, le SAP sono invitate a
relazionare, entro il 31 dicembre p.v., a questa Direzione
Generale - Segretariato per i rapporti con gli organismi di
assistenza e patrocinio delle categorie di utenti - cui dovra'
essere rappresentato anche ogni problema che dovesse
insorgere, in vista della verifica e dei conseguenti opportuni
interventi previsti dalla convenzione al termine del primo
anno di applicazione della stessa.
    L'importanza della nuova intesa si colloca nella
prospettiva che si e' posta l'Istituto di liquidare le
pensioni in tempo reale, in connessione con la progressiva
integrazione del sistema informatico.
    In tale contesto i Patronati sono chiamati ad assolvere a
un compito nuovo: aiutare l'assicurato a leggere il proprio
conto assicurativo per permettergli scelte oculate. In questa
fase ai Patronati e' richiesto di anticipare tale funzione,
nel senso che l'Istituto, in attesa della predetta
integrazione, fornisce una serie di estratti provenienti dai
vari archivi: O1/M, contribuzione volontaria, contribuzione
lavoratori autonomi, contribuzione lavoratori domestici,
contribuzione figurativa e da riscatto. Ai Patronati il
compito - in cio' assistiti dagli uffici dell'Istituto - di
aiutare l'assicurato a leggere e compattare detta
contribuzione. Si tratta di una forma di collaborazione che
consentira' all'Istituto di poter meglio utilizzare al momento
le proprie risorse e anticipare il piu' possibile il
raggiungimento dell'obiettivo di fornire un estratto chiaro e
certo.
    In tale quadro si sottolinea l'importanza dello specifico
impegno assunto dall'Istituto, nel quadro delle proprie
attivita' formative (v. successivo punto 11), di fornire ogni
utile collaborazione per la formazione degli operatori del
Patronato in materia di estratto-conto individuale degli
assicurati.
    Inoltre, a seguito di richiesta dei Patronati aderenti al
CIPLA (lavoratori autonomi), il Protocollo prevede che siano
emessi gli estratti contributivi dei lavoratori autonomi, alla
stregua di quanto e' stato fatto per i lavoratori dipendenti
col progetto ECO.
    A tal fine l'accordo prevede che l'Istituto si impegna a
porre in essere entro un anno un progetto, analogo appunto al
noto progetto ECO, finalizzato all'invio generalizzato
dell'estratto-conto individuale ai lavoratori autonomi.
Utilizzazione dei mezzi informatici
-----------------------------------
    Avuto riguardo sia allo sviluppo del sistema informatico
dell'Istituto, sia all'avviato processo di automazione dei
Patronati, il punto del protocollo riguardante l'utilizzazione
dei mezzi informatici innova decisamente la precedente intesa
creando prospettive nuove ai reciproci rapporti INPS Patronati
e ai modi del loro dialogare quotidiano.
    L'accordo prevede che, nel quadro della progressiva
integrazione dei rispettivi sistemi automatizzati, si pervenga
a specifiche intese. Trattasi quindi di una clausola
programmatica, pur se gia' verificata per certi aspetti sul
piano sperimentale, che si sviluppera' in specifici accordi
elaborati sulla base della evoluzione della materia e della
consultazione diretta dei Patronati, tenuto conto del grado di
sviluppo del rispettivo livello di automazione.
    In questo quadro, sulla base anche del "progetto utenza"
deliberato dal Comitato Esecutivo dell'Istituto, questa
Direzione Generale ha gia' individuato - e il Protocollo ha
recepito - alcune linee operative per l'instaurazione di nuove
forme di rapporto con gli Enti di patronato, ancorche'
diversificate.
    Premesso che tali linee di intervento sono chiaramente
indicate al punto 11 del Protocollo, cui si fa rinvio, e
tenuto conto di quanto gia' anticipato con circolare n. 252
del 28 novembre 1989, si comunica che e' in fase di
costituzione l'apposito gruppo di lavoro, composto da esperti
di entrambe le parti, che dovra' elaborare proposte di
collegamento, che formeranno oggetto di specifiche intese.
Iniziative promozionali e piani di intervento
---------------------------------------------
    Il punto 10 del protocollo aggiorna, perfezionandola ed
ampliandola, la corrispondente clausola della precedente
intesa, in quanto coinvolge la collaborazione del Patronato
nella realizzazione di iniziative e piani di intervento,
riguardanti l'area sia dei contributi che delle prestazioni.
    Premesso che e' fatta comunque salva l'esclusiva
competenza e autonomia gestionale dell'Istituto, si evidenzia
che la predetta clausola convenzionale, esplicativa
dell'impegno alla consultazione, contenuto al punto 1 del
Protocollo, sottolinea come la collaborazione del Patronato,
da realizzarsi in varie forme (consultazioni, informative,
intese) e' indispensabile per il migliore recupero di
efficienza nelle situazioni di lavoro piu' critiche.
    Pertanto, fatti salvi i rispettivi ruoli, la specifica
collaborazione potra' aver luogo anche con intese a livello
locale, sempre tuttavia secondo le linee concordate a livello
centrale, con riguardo sia ai progetti gia' avviati, sia a
quelli da avviare, con lo scopo di aggredire ed eliminare le
sacche di arretrato.
Attivita' formativa
--------------------
    L'intesa ribadisce la comune valutazione sull' importanza
della reciproca partecipazione di propri funzionari alle
iniziative di formazione e aggiornamento del personale, anche
a livello di docenza.
    E' altresi' prevista la possibilita' di organizzare
momenti formativi congiunti.
    In attesa di definire concordemente criteri e modalita' di
dette iniziative, individuandone anche i livelli territoriali,
si richiama l'attenzione delle strutture periferiche
sull'impegno che, in termini operativi, incombe sulle
strutture medesime di fornire ogni utile collaborazione per la
formazione degli operatori del Patronato in relazione
all'estratto conto di cui al punto 8 del Protocollo.
Gestione e verifica delle intese
--------------------------------
    Per quanto riguarda la gestione e la verifica delle intese
nulla e' sostanzialmente innovato, ipotizzandosi riunioni
specifiche a livello nazionale e locale.
    Le riunioni a livello locale dovranno avere luogo con
periodicita' almeno annuale; il che non esclude che possa e
debba (se utile) essere prevista una piu frequente cadenza,
dando comunque luogo alle consultazioni ogni qualvolta se ne
ravvisi la necessita.
    Gli incontri avranno luogo anche nell'ambito dei rapporti
che i Comitati provinciali e regionali dell'Istituto hanno
istituzionalmente con gli Enti di patronato. Premesso che alle
predette riunioni, ove ritenuto opportuno per la rimozione di
eventuali cause ostative alla piena applicazione delle intese,
potranno partecipare esponenti di questa Direzione Generale e
dei Patronati nazionali, si evidenzia come, in ogni caso, le
risultanze delle riunioni stesse dovranno essere portate a
conoscenza di questa Direzione Generale - Segretariato per i
rapporti con gli organismi di assistenza e patrocinio delle
categorie di utenti.
Accordi integrativi locali
--------------------------
    E' stato concordemente previsto che si possa far luogo ad
accordi integrativi locali, oltre che per gli aspetti per i
quali a tali accordi espressamente si fa rinvio nei punti
precedenti, anche per le materie disciplinate nell'intesa
generale, in relazione a particolari esigenze locali, purche'
non contrastanti con gli indirizzi e le linee dell'intesa
stessa.
    Ad accordi locali si fara', altresi', luogo per
disciplinare aspetti logistici ed organizzativi, quali, ad
esempio, l'accesso agli uffici, la consegna della
documentazione, le visite mediche collegiali, etc.
    In particolare si richiama l'attenzione sulla disciplina
dell'accesso agli Uffici da parte degli operatori del
Patronato, allo scopo di razionalizzarne la frequenza ma,
soprattutto, per prevenire, attraverso sistemi di
individuazione degli stessi, il fenomeno dell'abusivismo.
    Al riguardo va ricordato che le vigenti disposizioni di
legge o di regolamento non fanno divieto agli Enti di
patronato di ricorrere a forme di collaborazione volontaria
(es. iscritti al Sindacato da cui il Patronato promana), in
aggiunta alla prestazione di lavoro di soggetti eventualmente
legati al Patronato o alla Organizzazione Sindacale da
regolare rapporto di lavoro.
    Invero, il decreto interministeriale 26 giugno 1981,
concernente "criteri relativi al finanziamento ed alla
documentazione dell'attivita' svolta dagli Istituti di
patronato e di assistenza sociale", fa un riferimento,
all'art. 8, agli operatori del Patronato aventi regolare
rapporto di lavoro con il Patronato medesimo o con
l'Organizzazione Sindacale promotrice, ma tale riferimento e'
finalizzato esclusivamente alla determinazione del
finanziamento da destinare agli Istituti di patronato.
    Pertanto, al di la' della individuazione del modello di
struttura minima in funzione di detto finanziamento, le norme
non vietano al Patronato di organizzarsi in autonomia,
servendosi di diversi tipi di collaborazione, come, ad
esempio, il volontariato sindacale, per cui il concetto di
operatore del Patronato, quale soggetto da abilitare allo
svolgimento dell'attivita' assistenziale, non e'
identificabile, allo stato, nel soggetto avente un regolare
rapporto di lavoro col Patronato medesimo o con
l'Organizzazione sindacale promotrice.
    Peraltro, esiste il problema di definire meglio la figura
dell'operatore del Patronato, anche per evitare in tale campo
fenomeni di abusivismo e di faccendierato in genere.
    Questo problema e' all'esame delle competenti Autorita' di
Governo per gli opportuni interventi normativi.
    Tenuto conto di quanto sopra e della esigenza di
controllare fin d'ora il fenomeno degli accessi agli uffici
dell'Istituto, si e' fatto in modo che il punto 13 del
Protocollo demandasse agli accordi locali la possibilita' di
disciplinare detto accesso, ponendo a carico degli Enti
l'onere di indicare i soggetti abilitati e all'Istituto di
concordare con essi le modalita' di individuazione.
    Infine, la clausola convenzionale in esame prevede che
delle intese locali si dovra' dare comunicazione a questa
Direzione Generale - Segretariato per i rapporti con gli
organismi di assistenza e patrocinio delle categorie di utenti
- e che le strutture periferiche dovranno procedere alla
modifica degli accordi vigenti, conclusi sulla base del
Protocollo precedente, entro 6 mesi dal 16 marzo 1990.
                             IL DIRETTORE GENERALE
-------------
(1) V. Circ. n. 1022 E.P.C. del 23.7.82 in A.U. 1982 pag. 2360
e seguenti.
                                                ALLEGATO
             PROTOCOLLO SUI RAPPORTI INPS - PATRONATI
                            Premessa
    INPS e Patronati, considerato che fin dal 1976 hanno
formalizzato i loro rapporti concordando, in apposito
protocollo, indirizzi e linee operative per meglio consentire
la realizzazione dei diritti previdenziali e assistenziali
degli assicurati, aggiornando successivamente detto protocollo
nel 1982 per rendere sempre piu' funzionali all'interesse
degli assicurati le predette linee operative, convengono oggi
sulla necessita' di adeguare le intese alle mutate condizioni
normative e organizzative nel frattempo intervenute, talche'
sia sempre meglio perseguita la comune esigenza di realizzare
un nuovo modo di rapportarsi con gli assicurati e gli altri
aventi diritto.
    L'INPS ha oggi un nuovo modello organizzativo fondato sul
metodo della pianificazione, programmazione e controllo e un
modo di operare per progetti e per risultati.
    Questa nuova struttura organizzativa si inserisce
pienamente nel nuovo quadro normativo, quale risulta dalla
legge n. 48/1988, di delegificazione delle norme che attengono
ai modi di organizzare le attivita' dell'INPS e, in
particolare, dalla legge 88/1989, di riforma dell'Istituto
medesimo in un modello di struttura che da' possibilita'
all'Istituto stesso di misurarsi sul mercato per diventare una
moderna azienda di servizi.
    Dal canto suo, il Patronato, nella sua fondamentale
funzione di tramite dei bisogni e dei diritti degli assicurati
e dei cittadini in generale, anche per rispondere alle nuove
istanze di una societa' in evoluzione, offre agli stessi
servizi sempre piu' qualificati ed adeguati alle esigenze,
collaborando, da un lato, al processo di cambiamento delle
strutture pubbliche e rivolgendo, dall'altro, sempre maggiore
attenzione alla propria organizzazione e alle proprie
    Pertanto INPS e Patronati, nel nuovo quadro organizzativo
e normativo sopra delineato, consapevoli della necessita' di
attrezzarsi per soddisfare le istanze che il mondo degli
assicurati sollecita, danno luogo alla revisione dei
meccanismi che regolano l'attuale sistema dei loro rapporti,
convinti che soltanto da una rinnovata collaborazione e da una
complementarieta' di funzioni secondo una linea di
prevedibilita' dei comportamenti, possa risultare la piena
tutela degli assicurati, dei pensionati e dei cittadini tutti.
    La nuova intesa definisce e rilancia le forme di
collaborazione che vanno dalle consultazioni col Patronato
alla partecipazione a iniziative promozionali e piani di
intervento nei settori di lavoro in crisi; dalla utilizzazione
dei mezzi informatici, che tiene conto dello sviluppo del
sistema informatico dell'INPS e dell'avanzato processo di
automazione dei Patronati, al nuovo assetto della funzione di
gestione della posizione assicurativa e alla correlata
attivita' del Patronato, centrata, ancora piu' che in passato,
oltre che sulla fase della prestazione previdenziale, anche su
quella propedeutica.
1. Consultazioni
   -------------
INPS e Patronati, consapevoli della utilita' sociale della
loro reciproca collaborazione e della sperimentata necessita'
di definire comportamenti idonei alla migliore soluzione delle
problematiche connesse con la realizzazione dei diritti
previdenziali e assistenziali degli assicurati, convengono di
consolidare e sviluppare la prassi delle consultazioni.
Pertanto, al fine di prevenire situazioni di contenzioso o di
rimuoverne le cause, concordano di tenere riunioni mensili su
argomenti che saranno di volta in volta indicati dall'INPS,
anche a seguito di segnalazione dei Patronati.
Le consultazioni concernenti materie che piu' direttamente
coinvolgono l'attivita' del Patronato avranno luogo prima
della emanazione delle relative disposizioni, fatta salva
comunque per l'Istituto l'esigenza della tempestivita' nella
emanazione delle disposizioni stesse.
Al fine di salvaguardare detta esigenza le consultazioni si
svolgeranno con il Comitato di Enti espresso dai Patronati
sulla base di accordi fra loro intervenuti e nel quale essi
potranno essere rappresentati anche a rotazione secondo gli
accordi medesimi.
Consultazioni avranno comunque luogo anche al di fuori della
cadenza mensile, a richiesta di una delle parti, in presenza,
ad esempio: di nuove norme di legge riguardanti le attivita'
istituzionali dell'INPS; di sentenze della Magistratura
superiore (Corte Costituzionale, Cassazione); di delibere
dell'Ente da assumere in sede di normazione delegificata; di
piani di intervento nelle aree dei contributi e delle
prestazioni per possibili iniziative promozionali di cui al
successivo punto 10; di interventi modificativi della
modulistica e dei formulari previsti per le prestazioni ai
lavoratori migranti; e, infine, in presenza di problemi
concernenti le forme assicurative e assistenziali gestite
dall'INPS per i quali si rilevi la comune esigenza di
consultazione ai fini della piu' efficiente ed efficace
organizzazione dei servizi, nonche' per prevenire o rimuovere
particolari situazioni di difficolta' operative che abbiano
riflessi sull'attivita' del Patronato.
Al fine di evitare eterogeneita' di soluzioni nell'ambito
nazionale, le parti daranno disposizioni alle rispettive
strutture periferiche affinche' sugli argomenti oggetto di
consultazioni a livello centrale vengano definite intese a
livello locale soltanto dopo che le prime si saranno concluse.
L'INPS e' comunque impegnato a portare sollecitamente a
conoscenza dei Patronati le iniziative assunte e, se
possibile, quelle in via di assunzione con carattere
d'urgenza, per opportuna successiva considerazione e
utilizzazione degli eventuali suggerimenti e osservazioni che
i Patronati stessi riterranno di formulare.
2. Contenzioso
   -----------
In relazione alle intese sulla completezza della
documentazione di cui al successivo punto 3, i Patronati si
impegnano a non attivare ricorsi ex art. 7 della legge
533/1973, se non dopo il 120.mo giorno dalla presentazione dei
documenti ritenuti essenziali.
Per un periodo di due anni dalla data della presente intesa,
per l'eventualita' che si presentassero situazioni di
obiettiva difficolta' in determinati settori di lavoro, potra'
essere eccezionalmente rimessa ad intese locali la fissazione
di un termine maggiore. In tali casi comunque saranno
preventivamente interessate le Direzioni centrali dei
Patronati e dell'INPS. A termine del biennio, le parti
vericheranno le condizioni della predetta previsione
derogativa.
In via generale le parti, al fine di contenere il ricorso al
contenzioso giudiziario, si impegnano ad esaminare la
possibilita' di intraprendere "cause pilota", sempre quando
cio' sia attuabile senza danni per gli interessati.
3. Completezza della documentazione
   --------------------------------
Al fine di definire comportamenti idonei alla migliore
soluzione delle problematiche connesse con la realizzazione
dei diritti previdenziali ed assistenziali dei lavoratori,
INPS e Patronati convengono di individuare la documentazione
che si deve accompagnare alle domande di pensione e, in
particolare, a ciascun tipo di pensione, ritenuta essenziale,
fermo restando che questa parte dell'intesa potra' subire
modifiche, sempre concordate, in relazione alla evoluzione
legislativa ed alla successiva realta' operativa
dell'Istituto.
I Patronati s'impegnano a presentare le domande di pensione
complete di tutta la documentazione o comunque di quella
ritenuta essenziale, considerando come tale la seguente:
Per tutte le domande di pensione:
--------------------------------
a) certificato di stato di famiglia;
b) compilazione dell'apposito quadro reddituale dei modd. VO1,
   INV.1, INAB.1, SO1 (con esclusione nel caso di
   contitolari), VSR1, VO-IO-SO3 (se necessario) ovvero
   dichiarazione di superamento dei limiti di reddito;
c) modd. O1/M in copia originale o copia conforme autenticata,
   consegnati dal datore di lavoro al lavoratore ai sensi
   dell'art. 4, comma 4 del D.L. 6.7.1978, n. 352, convertito
   con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 467. Nella
   impossibilita', copia dei modd. O1/M in possesso del datore
   di lavoro corredata da dichiarazione responsabile di
   conformita'.
   Il periodo cui riferire i modd. O1/M sara' concordato a
   livello locale in relazione allo stato di aggiornamento
   degli archivi locali;
d) mod. O1/M sost rilasciato dal datore di lavoro per i
   periodi per i quali non risulti decorso il termine per la
   presentazione delle denunce nominative;
e)  dichiarazione per detrazioni di imposta.
In aggiunta alla documentazione di cui sopra, per alcune
tipologie di domanda, dovranno essere allegati ulteriori
documenti, come di seguito indicato:
Per le domande di prestazioni pensionistiche di invalidita' o
di inabilita':
-----------------------------------------------------------
a) certificato medico (SS3);
b) compilazione dell'apposito quadro reddituale o
   dichiarazione del superamento dei limiti di reddito
   relativamente al coniuge (nel caso di domanda di pensione
   di inabilita' solo se sia richiesto in subordine l'assegno
   di invalidita').
Per le domande di pensione ai superstiti:
----------------------------------------
a) certificato di stato di famiglia aggiornato alla data di
   morte del dante causa;
b) compilazione del qudro M del mod. SO1 relativo alle
   dichiarazioni di responsabilita' sostitutive di
   certificazioni anagrafiche e di atti notori.
Per le prestazioni pensionistiche per le quali la decorrenza
e' fissata con riferimento alla data di presentazione della
relativa domanda, qualora non sia possibile allegare, in sede
di presentazione della domanda stessa, la documentazione
essenziale per difficolta' di reperimento della documentazione
stessa, ai fini di non compromettere i diritti degli
assicurati i Patronati presenteranno comunque le istanze,
ancorche' incomplete, evidenziando peraltro le certificazioni
mancanti, con un impegno all'inoltro piu' celere.
Fermo restando l'impegno del Patronato a fare pervenire con
immediatezza la documentazione essenziale eventualmente
mancante, l'INPS, comunque, al momento dell'istruttoria della
domanda, provvedera' a farne formale richiesta qualora non
fosse ancora pervenuta e a richiedere nel contempo l'ulteriore
documentazione necessaria, assegnando il termine di 30 giorni
per la relativa presentazione (eccezionalmente 45 giorni per
il caso che l'O1/M debba essere rilasciato da datore di lavoro
con Sede in provincia diversa da quella di residenza
dell'interessato e 60 giorni per i casi di lavoratore
residente all'estero e di ditta fallita).
Trascorsi inutilmente tali termini l'INPS procedera' a
definire la domanda allo stato degli atti.
Resta tuttavia inteso che non si procedera' alla reiezione
della domanda quando il completamento del conto assicurativo
dipenda dal trasferimento di contribuzione da parte di altra
pubblica amministrazione e sempre che tale contribuzione sia
determinante ai fini dell'accertamento del diritto.
INPS e Patronati si impegnano a utilizzare al meglio la
procedura EAD 75 per rilevare i casi di documentazione
incompleta ai fini di eliminare le cause che impediscono la
definizione rapida delle domande di pensione.
Con specifiche intese sara' definita anche la documentazione
essenziale a corredo di domande a fondi o casse sostitutivi,
esclusivi e integrativi dell'assicurazione obbligatoria.
4. Comunicazione della diagnosi
   ----------------------------
L'INPS inviera' in busta riservata personale all'interessato,
presso la sede del Patronato dove l'assicurato ha eletto il
proprio domicilio, comunicazione della diagnosi medico-legale,
redatta in forma chiara e leggibile, nonche' dei risultati
degli esami specialistici eseguiti in occasione degli
accertamenti di natura sanitaria.
Unitamente alla predetta busta l'INPS inviera' al Patronato
comunicazione dell'esito amministrativo della domanda di
prestazione.
L'INPS consentira' altresi' al medico del Patronato di
prendere visione, in fase di eventuale contestazione, di tutti
i referti sui quali si e' basata la decisione.
5. Collegiale medica
   -----------------
L'INPS e i Patronati concordano sull'opportunita' che al
momento della presentazione del ricorso amministrativo venga
richiesta dai Patronati, ove ritenuta necessaria,
l'effettuazione della collegiale medica, in modo che siano
acquisiti tutti gli elementi utili di valutazione.
L'INPS dal canto suo puo' richiedere, ove lo ritenga
opportuno, la presenza del medico del Patronato alla visita
medica quando, da parte del Patronato, non sia stata gia'
richiesta la collegiale.
In occasione della collegiale il medico del Patronato potra'
proporre ulteriori accertamenti diagnostici utili ad una piu'
esatta valutazione dello stato invalidante.
6. Adempimenti pre-contenzioso giudiziario
   ---------------------------------------
Al fine di contenere il contenzioso giudiziario, INPS
Patronati confermano la validita' degli adempimenti di
pre-contenzioso. Pertanto, i Patronati, per consentire
all'INPS una piu' attenta valutazione delle domande rispetto
alle quali essi ritengono di dover avviare la vertenza
giudiziaria, comunicheranno alle SAP tale decisione con un
preavviso di almeno 30 giorni.
Inoltre, nei casi in cui - ai fini dell'accertamento dello
stato invalidante o inabilitante - sussistano nuovi elementi,
non conosciuti dagli organi decisionali dell'INPS, o venga
evidenziato un peggioramento del quadro medico-legale
dell'assicurato, i Patronati potranno chiedere il riesame
collegiale tecnico della pratica.
Il componimento stragiudiziale non va considerato ulteriore
livello di ricorso. Esso deve in ogni caso essere espletato
entro 30 giorni dal momento in cui il Patronato ne fa
richiesta.
Dalla previsione contenuta nella presente clausola sono
escluse le controversie inerenti questioni di legittimita'
costituzionale e quelle per le quali le parti abbiano gia'
assunto un orientamento preciso.
7. Notificazione delle citazioni
   -----------------------------
La notificazione dei ricorsi giudiziari avverso i
provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali e
assistenziali e in materia contributiva e' effettuata presso
le SAP territorialmente competenti in base alla residenza del
lavoratore, con eccezione dei ricorsi in materia di fondi
speciali di previdenza, che, temporaneamente, continuano ad
essere effettuate presso la Direzione Generale dell'INPS.
Peraltro, in relazione al previsto decentramento delle
attivita' di produzione dei Fondi Speciali, le notificazioni
dei ricorsi anche in materia dei Fondi stessi potranno essere
effettuate presso le SAP territorialmente competenti in base
alla residenza degli interessati, man mano che i provvedimenti
oggetto dei ricorsi saranno adottati, in attuazione del
decentramento, dalle Sedi periferiche.
L'INPS si impegna a dare tempestivamente ai Patronati notizia
delle fasi secondo le quali sara' attuato il decentramento,
tenendo fin d'ora presente che, allo stato attuale, sono
decentati alle SAP i seguenti adempimenti relativi alle
pensioni dei Fondi Speciali:
- dal 1 giugno 1988, la liquidazione delle pensioni di
  reversibilita' (ai superstiti di pensionati);
  pensioni per attribuzione dei trattamenti di famiglia (A.F.
  o assegni per il nucleo familiare), e la riliquidazione
  delle pensioni per attribuzione del beneficio a favore degli
  ex combattenti previsto dall'art. 6 della legge 15 aprile
  1985, n. 140 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n.
  544
Pertanto, in relazione a provvedimenti negativi adottati in
materia dalle SAP (con riferimento a domande presentate dopo
il 1 giugno 1988 ovvero dopo il 1 luglio 1989, i ricorsi
all'Autorita' Giudiziaria potranno essere notificati
direttamente alle Sedi competenti per territorio in base alla
residenza del lavoratore.
La notificazione dei ricorsi giudiziari riguardanti lavoratori
residenti all'estero o prestazioni in regime internazionale
per lavoratori sempre residenti all'estero, deve essere
effettuata presso la Sede regionale dalla quale emana il
provvedimento impugnato o presso la SAP territorialmente
competente in base all'ultima residenza del lavoratore in
Italia.
In relazione a quanto sopra l'INPS si impegna fin d'ora a
provvedere, nelle opportune forme, ad eleggere domicilio
speciale presso le Sedi come sopra individuate, ai sensi
dell'art. 47 c.c. e per gli effetti di cui all'art. 30 del
c.p.c.. Della elezione di domicilio sara' data comunicazione
con il provvedimento amministrativo.
Da parte loro i Patronati si impegnano a che il ricorso
introduttivo del giudizio contenga le generalita' complete
dell'assicurato, l'indicazione degli estremi del provvedimento
impugnato, la Sede INPS che ha curato la pratica in sede
amministrativa e l'indicazione dei Patronato che ha assunto
l'assistenza.
Attenzione particolare verra' posta, da ambo le parti, ad
evitare notifiche degli atti nel periodo feriale, per non
pregiudicare gli ulteriori interventi in giudizio.
8. Estratto-conto individuale degli assicurati
   -------------------------------------------
Fermo restando il diritto di ciascun assicurato o di chi ne
sia legalmente delegato, a conoscere in qualunque momento la
propria posizione assicurativa, i Patronati si impegnano a
fare un uso accorto della norma limitando la richiesta ai casi
di effettiva necessita'.
Premesso che l'INPS ha in corso di realizzazione il progetto
ARPA finalizzato a costituire, in via automatizzata per ogni
assicurato, un'unica posizione assicurativa, comprendente
tutta la contribuzione, distinta secondo il titolo di
accreditamento, e che l'Istituto ha altresi' predisposto le
procedure al fine di consentire agli assicurati prossimi al
raggiungimento dell'eta' pensionabile, la conoscenza puntuale
della posizione assicurativa mediante invio agli stessi di un
estratto conto individuale, redatto in forma chiara e
facilmente interpretabile, contenente tutte le informazioni
relative alla posizione assicurativa, si conviene
sull'opportunita' che questa possibilita' sia estesa anche
agli assicurati prossimi al perfezionamento del diritto alla
pensione di anzianita'.
Per tali casi, allorche' l'Ente di patronato abbia raggiunto
il fondato convincimento che sussistano le condizioni
contributive richieste per il diritto alla pensione di
anzianita', potra' essere richiesto sei mesi prima del
raggiungimento dei requisiti, il rilascio della certificazione
della posizione assicurativa, che nella logica degli estratti
conto rilasciati per i pensionandi di vecchiaia, evidenzi le
risultanze assicurative per ciascuna gestione e per
particolari forme assicurative. La certificazione della
posizione assicurativa sara' comprensiva delle risultanze
dell'archivio ARPA implementato della contribuzione figurativa
e da riscatto.
L'INPS si impegna a rilasciare il predetto estratto e quelli
da emettere ai sensi del primo comma, entro 4 mesi dalla
richiesta, nonche' a fornire ogni utile chiarimento e
informazione circa la valutazione dei periodi contributivi
indicati nell'estratti limitatamente ai casi in cui cio'
rilevi per il raggiungimento del requisito contributivo per il
conseguimento del diritto, al fine di consentire
all'assicurato l'assunzione delle decisioni relative alla
presentazione della domanda di collocamento in pensione.
Al termine di un anno dalla data della sottoscrizione del
presente protocollo, le parti verificheranno l'andamento della
procedura di cui al presente articolo per gli eventuali
opportuni interventi.
Relativamente agli iscritti negli archivi dei coltivatori
diretti, mezzadri, commercianti e artigiani, l'INPS s'impegna
a formulare entro il 31 dicembre 1990, un progetto analogo a
quello gia' realizzato per i lavoratori dipendenti (progetto
ECO), per l'invio generalizzato dell'estratto conto
individuale a tutti i lavoratori autonomi.
9. Utilizzazione dei mezzi informatici
   --------------------------------------------------------------------
                                         Tenuto conto, da una parte, de
uppo del sistema                         informatico dell'INPS, con par
 riguardo alle aree                      istituzionali della liquidazio
ogazione delle
prestazioni, della riscossione dei contributi, della gestione
dei conti individuali e della contabilita', e, dall'altra,
dell'avviato processo di automazione da parte dei Patronati,
le parti, consapevoli della reciproca utilita' di nuovi
rapporti basati sull'utilizzo dei mezzi automatici, convengono
di pervenire ad appositi accordi sulla materia.
In questo quadro l'INPS, indica le seguenti prime linee di
intervento:
- fornitura, da parte degli Enti di Patronato, delle
informazioni di base relative alle nuove domande di pensione e
di ricostituzione su dischetti o altro tipo di supporti
magnetici, in modo da evitare alle Sedi la digitazione dei
relativi dati contenuti nei fascicoli cartacei che, comunque,
continueranno ad essere ovviamente forniti.
Sempre nella direzione del migliore utilizzo dei mezzi
informatici verra' concordata apposita modulistica strutturata
in modo da consentire la compilazione in automatico delle
domande contestualmente alla creazione del supporto magnetico;
- accesso degli Enti di Patronato, tramite linee commutate e/o
per mezzo del periodico scambio di supporti magnetici, alle
risultanze dell'archivio di gestione delle domande (archivio
EAD '75), per consultazioni programmate di tipo generalizzato,
naturalmente limitate alle pratiche da ciascuno patrocinate,
attraverso opportune pass-word;
- accesso dei medesimi Enti alle risultanze dell'archivio
"Aquarius", contenente la normativa previdenziale, anche
attraverso linee commutate;
- installazione presso le Sedi di personal computers collegati
con il sottosistema dell'area prestazioni, riservati agli Enti
di Patronato, in modo che gli stessi possano direttamente
attingere notizie sullo stato di singole pratiche, senza piu'
necessita' di rivolgersi agli sportelli.
Naturalmente, ciascun Patronato sara' abilitato a consultare
soltanto le pratiche di propria pertinenza.
Ad avvenuto adeguamento dei sottosistemi dell'INPS, il
collegamento dovra' essere reso possibile, anche tramite linea
commutata, dalle sedi dei Patronati.
Sempre in relazione alle sole pratiche patrocinate viene
altresi' consentito l'accesso da parte degli Enti di Patronato
alle risultanze degli archivi automatizzati delle posizioni
assicurative nonche' dell'archivio centrale delle pensioni e
del C.I.R.E., con le modalita' tecniche che verranno
concordate.
In relazione allo sviluppo del processo informatico dell'INPS
e allorche' il sistema dell'INPS stesso sara' in grado di
emettere estratti-conto automatici, sara' inoltre consentito
agli Enti di Patronato che, con le cautele di cui sopra,
accederanno agli archivi automatizzati delle posizioni
assicurative, di ottenere estratti-conto con validita' di
certificazione.
L'apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti dell'INPS
e, per la parte dei Patronati, da esperti designati dagli
stessi sulla base degli accordi fra loro intervenuti per la
composizione del Comitato ristretto di cui al precedente art.
1, approntera', in relazione alle esigenze emergenti, sistemi
e metodi di collegamento.
Le risultanze scaturenti dai lavori i congiunti segneranno le
linee operative e programmatiche cui gli Istituti si dovranno
attenere; esse formeranno oggetto di specifica intesa da
ritenere parte integrante del presente accordo.
10. Iniziative promozionali e piani di intervento
    ---------------------------------------------
INPS e Patronati, nel quadro delle metodologie intese a
migliorare i rapporti di reciproca collaborazione, convengono,
in relazione a piani di notevole rilevanza dell'Istituto
coinvolgenti grandi numeri di pensionati e assicurati in
materia di erogazione di prestazioni e di riscossione di
contributi, di dar luogo alla individuazione congiunta dei
piu' opportuni reciproci impegni ai fini della migliore
riuscita dei piani stessi.
In tali impegni rientrano, tra l'altro, i progetti speciali
gia' varati ed avviati per l'aggiornamento delle posizioni
assicurative, quali il progetto ARPA, i piani di lavoro
connessi alle sacche di arretrato esistenti in materia di
ricostituzione e supplementi, di ricongiunzione delle
posizioni assicurative, di domande di prestazioni in
convenzione internazionale e di lotta alle evasioni
contributive.
La collaborazione dei Patronati con l'Istituto, sia per la
rilevazione dei settori che maggiormente necessitano di
interventi speciali e sia per l'attuazione dei provvedimenti
idonei al conseguimento della piu' adeguata efficienza
operativa da parte delle strutture, potra' essere anche, di
volta in volta, precisata al livello locale, con intese
specifiche, sempre tuttavia nell'ambito delle linee
programmatiche del presente accordo, come previsto nel
successivo punto 13.
11. Attivita' formativa
    -------------------
L'INPS e i Patronati concordano sull'utilita', oltre che della
partecipazione reciproca dei propri funzionari alle rispettive
attivita' di formazione e aggiornamento del personale, anche
dell'organizzazione di specifici momenti formativi congiunti.
In tale quadro l'INPS si impegna, in particolare per
l'estratto conto di cui al precedente punto 8, a fornire ogni
utile collaborazione per la formazione degli operatori del
Patronato.
12. Gestione e verifica delle intese
    --------------------------------
La gestione dell'accordo e la verifica della sua attuazione
saranno oggetto di apposite riunioni a livello nazionale, a
seguito di richiesta di una delle parti.
Analoghe riunioni con le stesse finalita' saranno tenute a
livello territoriale, con periodicita' almeno annuale, anche
nell'ambito dei rapporti con i Comitati Provinciali e
Regionali dell'INPS, e con riferimento ai rapporti di
collaborazione in attivita' promozionali. I risultati di tali
riunioni, alle quali potranno partecipare, ove ritenuto
necessario, rappresentanti nazionali dei Patronati e
dell'INPS, saranno comunque portati a conoscenza dei Patronati
nazionali e della Sede centrale dell'INPS.
13. Accordi integrativi locali e misure contro l'attivita'
    ------------------------------------------------------
    di intermediazione
    ------------------
Intese integrative locali, oltre ai casi previsti nei punti
precedenti, sono possibili in relazione a particolari
specificita', sempre pero' nell'ambito degli indirizzi e delle
linee generali del presente protocollo.
Debbono altresi' trovare definizione nelle predette intese
locali questioni logistiche ed organizzative come, ad esempio,
quelle relative all'accesso agli uffici, alla consegna della
documentazione, al calendario per la effettuazione delle
visite mediche collegiali.
Di tali intese dovra' essere data comunicazione alle strutture
centrali dell'INPS e dei Patronati.
Le intese attualmente in vigore saranno riviste alla luce del
presente accordo, entro sei mesi dalla data di stipula dello
stesso.
In tale occasione e nel quadro delle iniziative rivolte alla
piu' puntuale applicazione delle norme in materia di
rappresentanza e tutela degli assicurati, le SAP sono
impegnate a porre in essere ogni prevista iniziativa diretta a
scoraggiare o far venire meno qualsiasi attivita' di
assistenza da parte di soggetti che non siano abilitati dal
Patronato.
A tale scopo le SAP concorderanno con gli Enti di patronato
modalita' di accesso agli uffici dell'INPS dei soggetti
abilitati da ciascun Patronato. Pertanto ogni Patronato dovra'
fornire alle unita' funzionali interessate l'elenco dei
soggetti di cui sopra affinche' possano essere adottate le
iniziative piu' opportune per il loro immediato riconoscimento
(ad esempio, emissione di tesserini identificativi).
Roma, 16 marzo 1990
Per l'Istituto Nazionale                 IL PRESIDENTE
della Previdenza Sociale                (Mario Colombo)
Per il Patronato A.C.A.I.                IL PRESIDENTE
                                       (Giuseppe Gargani)
Per il Patronato A.C.L.I.                IL PRESIDENTE
                                       (Giovanni Bianchi)
Per il Patronato C.L.A.A.I.              IL PRESIDENTE
                                        (Mario  Dubini)
Per il Patronato E.A.S.A.                IL PRESIDENTE
                                       (Michele Marchese)
Per il Patronato E.N.A.S.                IL PRESIDENTE
                                       (Bartolo Gallitto)
Per il Patronato E.N.A.S.C.O.            IL PRESIDENTE
                                       (Francesco Colucci)
Per il Patronato E.N.C.A.L.              IL PRESIDENTE
                                       (Gaetano Cerioli)
Per il Patronato E.N.P.A.C.              IL PRESIDENTE
                                      (Francesco De Carli)
Per il Patronato E.P.A.C.A.              IL PRESIDENTE
                                      (Arcangelo Lobianco)
Per il Patronato E.P.A.S.A.              IL PRESIDENTE
                                        (Pino  Monaldi)
Per il Patronato F.A.C.I.                IL PRESIDENTE
                                         (Tino Marchi)
Per il Patronato I.N.A.C.                IL PRESIDENTE
                                       (Renato Ognibene)
Per il Patronato I.N.A.L.                IL PRESIDENTE
                                        (Mario Gargano)
Per il Patronato I.N.A.P.A.              IL PRESIDENTE
                                       (Alberto Pedulla')
Per il Patronato I.N.A.S.                IL PRESIDENTE
                                      (Carmelo Pillitteri)
Per il Patronato I.N.C.A.                IL PRESIDENTE
                                        (Sergio  Puppo)
Per il Patronato I.N.P.A.L.              IL PRESIDENTE
                                    (Giuseppino Santoianni)
Per il Patronato I.P.A.S.                IL PRESIDENTE
                                        (Angelo Curro')
Per il Patronato I.T.A.C.O.              IL PRESIDENTE
                                        (Antonio  Nori)
Per il Patronato I.T.A.L.                IL PRESIDENTE
                                        (Giorgio Cocco)
Per il Patronato S.I.A.S.                IL PRESIDENTE
                                        (Carlo Costalli)
Per il Patronato S.B.R.                  IL PRESIDENTE
                                        (Rudi Gummerer)