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Versione Testuale
890731
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
CIRCOLARE n. 165
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Chiarimenti   vari   in   materia   di   prestazioni    pensionistiche
forniti alle Sedi a seguito di quesiti.
SERVIZIO PRESTAZIONI A.G.O.
Roma, 25 luglio 1989         AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 165             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Chiarimenti   vari   in   materia   di   prestazioni    pensio
  forniti alle Sedi a seguito di quesiti.
         Al fine di assicurare la necessaria uniformita' di indirizzi
nell'area pensioni e nell'intento di razionalizzare e ottimizzare i
rapporti delle S.A.P. con la Direzione centrale si e' venuti nella
determinazione di dare periodica diffusione alle risposte fornite a
ricorrenti quesiti in materia di prestazioni pensionistiche.
         L'aggiornamento della presente circolare avverra',
trasmettendo di volta in volta, con messaggio via terminale, copia
della risposta fornita ai singoli quesiti, con l'omissione peraltro
dei riferimenti specifici.
1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA'
DI PIU' PENSIONI
   Articolo 6, 3ø comma, della legge 11.11.1983, n. 638
   Circolare n. 60095 A.G.O. del 7.3.1984
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    QUESITo
         Opportunita', nel caso di titolari di piu' pensioni inferiori
al minimo, di integrare  al minimo, secondo il preciso disposto
dell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, la pensione a
carico del F.P.L.D. liquidata sulla base di oltre 780 contributi
settimanali allorquando alla pensione stessa, avente decorrenza dal
1ø giugno 1985 in poi, non e' dovuta la maggiorazione ex articolo 14
quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980, abrogato dall'articolo 4
della legge n. 140/1985. La citata disposizione, nei casi di specie,
potrebbe considerarsi abrogata in quanto, non spettando il beneficio
della maggiorazione, avrebbe effetti penalizzanti per i pensionati.
   CHIARIMenti
         Gli effetti negativi rilevati sono determinati, in via
generale, non dall'attribuzione del trattamento minimo sull'una o
l'altra pensione, ma dal trattamento complessivo costituito
dall'importo a calcolo della pensione non integrata in aggiunta al
MINIMO STEsso.
         L'articolo 6, terzo comma, della legge n. 638/1983, peral-
tro, per i vari casi di plurititolarita' di pensioni integrabili,
specifica soltanto su quale di esse e' dovuta la integrazione, senza
alcun riferimento al trattamento complessivo in conseguenza
spettante; detto trattamento complessivo puo', pertanto, risultare o
meno il piu' favorevole, a seconda dell'importo a calcolo dell'altra
PENSIONE.
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         Ed infatti, nelle singole fattispecie gli effetti negativi
possono verificarsi - e si verificano - a prescindere dalla
circostanza che alla pensione A.G.O. integrata al minimo non competa
la maggiorazione ex articolo 14 quater, 3ø comma, della legge n.
33/1980 ed a prescindere anche dalla avvenuta parificazione, dal 1ø
gennaio 1988, dei trattamenti minimi dei lavoratori autonomi a
quelli dei lavoratori dipendenti.
         Cio' premesso, in assenza di modifiche legislative, non e'
possibile derogare al preciso disposto dell'art. 6, terzo comma,
della legge n. 638/1983 e, pertanto, in presenza di pensione A.G.O.
liquidata sulla base di oltre 780 settimane di contribuzione
obbligatoria effettiva e figurativa, la integrazione al minimo e' da
erogare su detta pensione, anche se alla stessa non e' dovuta alcuna
MAGGIORAZIone.
2 - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985
   Circolare n. 60117 /A.G.O. del 9.3.1987
2.1 - RECUPERO DI SOMME PER INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NON
      SPETTANTE IN BASE ALLA NORMATIVA DICHIARATA SUCCESSIVAMENTE
      ILLEGITTIMA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
    QUESITo
         Perplessita' circa la trattazione di pratiche di recupero
per integrazione al trattamento minimo attribuita, per i periodi
anteriori al 1ø ottobre 1983, in erronea applicazione della
normativa all'epoca vigente.
    CHIARImenti
         A far tempo dalla data dalla quale la normativa che ha
determinato la situazione debitoria ha cessato di avere efficacia
per effetto della sentenza n. 314/1985, e cioe' dal 12 dicembre 1985,
non possono adottarsi provvedimenti che presuppongono la applicazio-
ne delle disposizioni dichiarate incostituzionali.
         Dalla data suddetta, quindi, non possono iniziarsi azioni
di recupero e devono essere, altresi', sospese quelle gia' in corso
alla stessa data, a prescindere dalla presentazione di domanda da
parte degli interessati.
         Per quanto riguarda, invece, le eventuali somme gia' recupe-
rate entro la data del 12 dicembre 1985, le stesse sono da conside-
rare legittimamente acquisite e possono essere in tutto o in parte
rimborsate agli interessati che presentino o abbiano presentato
domanda di applicazione retroattiva della sentenza n. 314/1985; il
rimborso, in tali casi, puo' essere disposto, nei limiti
prescrizionali, qualora alla data della domanda sussista la
condizione di pendenza del rapporto previdenziale di cui al punto
3.2.1 della circolare n. 60117 A.G.O. del 9 marzo 1987.
         Ai fini suddetti, e cioe' della totale o parziale
restituzione delle somme gia' legittimamente recuperate, non possono
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considerarsi utili le richieste di sanatoria ex articolo 80 del R.D.
n. 1422/1924 o ex articolo 52 della legge n. 88/1989, trattandosi di
atti che presuppongono l'accettazione del provvedimento di revoca
della integrazione; sono, invece, pienamente validi allo scopo gli
atti con i quali si richiede l'applicazione della sentenza di che
TRATTASI.
2.2 - DOMANDE DI APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIO-
      NALE SOTTOSCRITTE DAL PATRONATO
    QUESITo
         Validita' delle domande di applicazione retroattiva della
sentenza sottoscritte dal Patronato, anziche' dal pensionato.
    CHIARImenti
         Le richieste di applicazione retroattiva della sentenza n.
314, presentate successivamente alla data della sentenza, anche in
forma di ricorsi,possono considerarsi validamente  inoltrate anche
se sottoscritte, anziche' dal pensionato interessato, dal Patronato
munito di delega.
         Infatti, fermo restando che le domande di prestazione, come
e' noto, devono essere sottoscritte personalmente dagli interessati,
nei casi di specie si e' considerato che non si e' in presenza di
richieste di prestazione autonoma, bensi' di richieste di somme per
differenze di importo relative alla misura della prestazione gia'
LIQUIDATA.
         Ai fini della possibilita' di considerare come domande di
arretrati le richieste in argomento e' condizione necessaria che le
stesse siano corredate da delega ad hoc sicuramente contestuale
rilasciata per l'occasione dal pensionato o dagli eredi del medesi-
mo, non potendosi ritenere idonea la eventuale delega rilasciata ad
altro scopo precedentemente alla pronuncia della Corte Costituziona-
LE.
         Si aggiunge, inoltre, che eventuali irregolarita' delle
domande in argomento (richieste accompagnate da deleghe di cui non
risulta la data del rilascio; richieste sottoscritte dal Patronato
senza delega ad hoc; ecc.) non possono essere sanate a posteriori,
ferma restando a tutti gli effetti la data di presentazione della
domanda gia' inoltrata, dato che e' da escludere la possibilita' del
rilascio di deleghe con efficacia retroattiva.In tali situazioni,
quindi, ai fini che interessano si rende necessaria la presentazione
di nuove regolari domande sottoscritte direttamente dal pensionato o
dagli eredi del medesimo, ovvero dal Patronato munito di contestuale
DELEGA AD hoc.
3 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI
    EX COMBATTENTI
    Art. 6 della legge 15.4.1985, n. 140.
   Circolare n. 60105 A.G.O. del 25. 5.1985
   Circolare n. 60112 A.G.O. del  3.10.1986
   Circolare n. 60013 A.G.O. del 22.11.1986
   Circolare n. 60118 A.G.O. del 21. 4.1987
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3.1 - MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 140/1985 IN FAVORE DI
      PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI
     QUESIti
         Diritto o meno alla maggiorazione ex art. 6 da parte di:
a) vedove di guerra rimaritate;
b) pensionati in possesso della qualifica di equiparati agli orfani
   DI GUERra;
c) prigionieri dei tedeschi;
d) civili reduci dall'internamento;
E) PROFUGHi;
F) DISERTOri;
G) PATRIOTi.
      Chiarimenti
a) A favore delle vedove di guerra rimaritate - in presenza delle
   altre condizioni previste dalla norma - si e' ritenuta legittima
   la erogazione della maggiorazione de qua atteso che la
   circostanza di aver contratto nuovo matrimonio, secondo la
   giurisprudenza corrente, non muta il presupposto fondamentale per
   l'attribuzione dei benefici, che e' da ravvisare nella particolare
   situazione di benemerenza conseguente alla morte del coniuge per
   cause di guerra, indipendentemente dal protrarsi della condizione
   VEDOVILe.
b) Analogo atteggiamento favorevole e' stato assunto nell'accertare
   il diritto alla maggiorazione in favore dei pensionati in
   possesso della qualifica di equiparati agli orfani di guerra,
   essendo tale categoria espressamente citata dall'art.8, lettera
   b), della legge n.1397/1929, norma ai sensi della quale tutti i
   benefici previsti per gli orfani di guerra devono intendersi
   estesi agli equiparati.
c) Esito positivo e' stato altresi' indicato per le domande di
   maggiorazione inoltrate da "prigionieri dei tedeschi" sulla base
   della disposizione di cui all'art.6, primo comma, del D.L. 4
   marzo 1948, n.137, convertito con legge 23 febbraio 1952, n.93,
   che testualmente recita "Ai militari e militarizzati in servizio
   all'8 settembre 1943, che vennero catturati dai tedeschi o dai
   giapponesi e trattenuti in Germania o in Giappone oppure in
   territori controllati dalle Forze Armate di dette Nazioni, sono
   riconosciuti tutti i benefici previsti dalle disposizioni in
   favore dei combattenti, ove non ricorrano i motivi di esclusione
   indicati dall'ultimo comma dell'art. 4".
         Poiche' il citato ultimo comma dell'art.4 prevede che "tale
   disposizione non si applica a coloro che, all'atto del rimpatrio,
   siano stati giudicati sfavorevolmente dalle apposite commissioni,
   riportando sanzioni di gravita' superiore agli arresti di rigore",
   si e' stabilito che, in assenza di una delle cause in parola,
   ostative all'ottenimento della qualifica, le domande presentate
   dai soggetti di che trattasi possono essere definite
   favorevolmente.
d) Parere favorevole all'accoglimento e' stato inoltre manifestato
   per quelle istanze presentate da civili reduci dall'internamento,
   stante il parere espresso dal Consiglio di Stato - secondo il
   quale la qualifica in discussione prevista dall'art.8, 2ø comma,
   del D.L.L. 14 febbraio 1946, n.27, e' astrattamente unica e la sua
   attribuzione e' giustificata anche dalla sola deportazione o dal
   solo internamento - ed il riconoscimento operato dalla Corte dei
   Conti, con determinazione del 26 giugno 1972, secondo cui anche
   gli internati hanno titolo per fruire di tutte le provvidenze
   previste in favore degli ex combattenti.
e) Perplessita' sono state anche superate in materia di benefici in
   favore dei profughi nel senso che non spetta la maggiorazione a
   coloro che, pur se riconosciuti profughi in virtu' di provvedimen-
   ti legislativi, hanno ottenuto lo status di profugo in ragione di
   eventi legati al riassetto politico del Paese di provenienza (ad
   es., l'avvento di Gheddafi in Libia) e non gia', secondo il parere
   espresso dal Consiglio di Stato con pronuncia della Commissione
   speciale 12 novembre 1970, n. 43/70, in seguito a fatti connessi
   all'applicazione del trattato di pace.
f) Anche in materia di diserzione e' stato chiarito che il reato in
   argomento, ancorche' per effetto dell'amnistia non sia intervenuta
   condanna penale, e' assolutamente preclusivo della possibilita' di
   ottenere la maggiorazione ex art.6, salvo che, come precisato dal
   Ministero della Difesa con circ. n.5000 dell'1/1/1953, gli
   interessati - in sede di giudizio - siano stati assolti per
   insufficienza di prove.
g) Negativo e' stato l'esito riservato ai quesiti tesi a conoscere se
   la maggiorazione potesse competere a coloro che rivestono la
   qualifica di patrioti, attesa la loro mancata menzione tra i
   soggetti destinatari della normativa che ha istituito i benefici
   in favore degli ex combattenti.
         Per quanto ovvio, si precisa che i criteri sopra illustrati
dovranno essere osservati anche per definire le analoghe situazioni
che si dovessero presentare in relazione alle disposizioni di cui
all'art. 6 della legge 29/12/1988, n. 544.
3.2 - TRATTAMENTI SUI QUALI COMPETE LA MAGGIORAZIONE EX ART. 6 DELLA
      LEGGE N. 140/1985 E DELLA LEGGE N.544/1988
    QUESITi
a)  Diritto alla maggiorazione sulle pensioni di categoria PSO.
b) Diritto alla maggiorazione sulle pensioni ai superstiti di
   titolari di assegno di invalidita'.
   CHIARIMenti
a) I titolari di pensioni di categoria PSO, in quanto titolari di
   prestazione previdenziale a carico di forme di previdenza
   sostitutive dell'A.G.O. perche' collegata a periodi di effettiva
   contribuzione, hanno diritto alla maggiorazione di che trattasi.
b) La maggiorazione per gli ex combattenti, percepita alla data del
   decesso dal titolare dell'assegno ordinario di invalidita', deve
   esser attribuita, in aliquota, sulla pensione spettante ai
   superstiti, indipendentemente dalla circostanza che questi
   ultimi, per essere l'assegno non reversibile, abbiano titolo alla
   pensione indiretta anziche' a quella di riversibilita'. In tale
   la reversibilita' della maggiorazione, vale a dire l'avvenuta
   attribuzione della maggiorazione stessa sul trattamento
   pensionistico diretto e la sussistenza del diritto alla pensione
   ai superstiti, indiretta o di riversibilita', in capo agli aventi
   causa del pensionato.
4 - OPERAI AGRICOLI
   Art. 7, commi 9 -12 bis, della legge 11.11.1983, n. 638.
   Circolare n. 60098 A.G.O. - n. 19401 R.C.V. del 3.10.1984
   Circolare n. 60093 A.G.O. del 7.3.1984
4.1 - CONTRIBUZIONE ECCEDENTE LE 270 GIORNATE ANNUE
    QUESITo
         Poiche' in virtu' del meccanismo di rivalutazione delle
giornate relative a periodi anteriori al 1ø gennaio 1984, previsto
dall'art. 7, 12ø comma, della legge n. 638/1983, alle operaie ed
agli operai agricoli bastano rispettivamente 70 e 104 giornate
all'anno per raggiungere il requisito minimo di 270 giornate di
contribuzione annua (70x3,86 = 270; 104x2,60 = 270), da parte di
alcune S.A.P. e' stata rappresentata la tesi, sostenuta da taluni
Enti di Patronato, secondo cui tutte le giornate "eccedenti" le
70/104 annue potrebbero essere trasferite negli anni successivi ai
fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto a
PENSIONE.
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    CHIARImenti
         Si precisa che una siffatta interpretazione non puo' essere
ricondotta nella previsione della norma di cui al 10ø comma
dell'art. 7 sopracitato.
         Infatti, dalla formulazione della norma stessa risulta
evidente che il legislatore, nel fissare il concetto di giornate
"eccedenti", ha inteso come tali quelle superiori al "tetto" delle
270 annue ("le giornate eccedenti le 270 ...").
         Presupposto, pertanto, per l'applicazione della norma in
questione e' che, nei singoli anni agrari, vi sia anzitutto un
"plafond" di 270 giornate versate o accreditate, rispetto al quale
vi siano ulteriori giornate "eccedenti". In mancanza di tale
evenienza, nessuna "eccedenza" sussiste e non puo', pertanto, farsi
luogo al trasferimento in anni successivi delle giornate "eccedenti"
LE 70/104 annue.
4.2 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI
      ANZIANITA' NEI CONFRONTI DI OPERAI AGRICOLI CHE POSSONO FAR
      VALERE ANCHE PERIODI DI CONTRIBUZIONE PER ATTIVITA'
      EXTRAGRICOLA
      QUESito
         Con riferimento al p.1, pag. 2, 2ø cpv, della circolare
n.60093 AGO/49 del 7 marzo 1984, da parte di talune S.A.P. e' stato
espresso il dubbio che le giornate di iscrizione negli elenchi, da
trasformare in settimane secondo il coefficiente 0,333 ai fini
dell'accertamento dei requisiti contributivi per il diritto a
pensione di anzianita', dovrebbero essere computate nel limite
massimo di 156 giornate per ciascuno degli anni interi e,
proporzionalmente, in un limite ridotto nei casi di iscrizione per
frazione di anno (es. 1 mese).
    CHIARImenti
         Tale ipotesi e' da ritenere non conforme alle istruzioni di
cui alla citata circolare.
         Infatti e' stato ivi precisato che, ai fini
dell'accertamento del diritto alla pensione di anzianita' nei
confronti di coloro che abbiano svolto anche attivita' extragricola,
il requisito dei 35 anni di iscrizione negli elenchi va accertato
con riferimento solo agli anni di iscrizione per attivita' agricola,
nel senso che, fermo restando il limite delle 270 giornate
computabili per ogni anno intero e di 22,5 al mese (270:12) nel caso
di iscrizione parziale, non puo' essere considerato complessivamente,
ai fini di cui sopra, un numero di giornate superiore al prodotto
che si ottiene moltiplicando 156 per il numero degli anni di
iscrizione, tenuto conto che anche l'iscrizione per frazione di anno
vale come anno intero.
         Cosi', ad esempio, nei confronti di un operaio agricolo che
possa far valere 27 giornate per il mese di dicembre 1984, 320 per
l'anno 1985 e 320 per il 1986, vanno prima considerate tutte le
giornate computabili nel periodo di cui sopra entro i noti limiti
annui (270) o mensili (22,5), per un totale di n. 563 giornate. Di
tali giornate, ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi
per il diritto a pensione di anzianita' con svolgimento anche di
attivita' extragricola, sono computabili 468 (156x3), come dianzi
precisato, che, trasformate secondo il coefficiente 0,333,
corrispondono a 156 contributi settimanali, da sommare agli altri
contributi provenienti da attivita' extragricola.
5 - INVALIDITA' PENSIONABILE
   Legge 12.6.1984, n. 222;
   Circolare n. 53516 AGO del 3.12.1984;
   Circolare n. 129 del 7.6.1988.
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5.1 - NATURA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN RELAZIONE
      ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 7.2.1979, N. 29
    QUESITi
a) Possibilita' di applicazione della legge n. 29/1979 in caso di
   titolarita' di assegno di invalidita'.
b) Possibilita' di ritenere utili i periodi di percezione
   dell'assegno stesso ai fini del perfezionamento dei requisiti
   previsti dall'art. 1, u.c., della legge n. 29/1979.
    CHIARImenti
a) Pur considerando la peculiarita' della disciplina che ne regola
   l'erogazione, l'assegno ordinario di invalidita' rientra
   nell'ambito delle prestazioni pensionistiche e, come tale,
   costituisce causa di preclusione all'operazione di ricongiunzione
   ex lege n. 29/1979.
b) I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidita' sono
   considerati utili dai commi 6ø e 10ø dell'art. 1 della legge
   n.222/1984 ai soli fini del conseguimento dei requisiti,
   rispettivamente, per il diritto alla pensione indiretta e per il
   diritto alla pensione di vecchiaia.
         L'equiparazione dei periodi di godimento dell'assegno di
   invalidita' non puo' essere, pertanto, estesa in via analogica a
   situazioni diverse da quelle espressamente considerate dalla
   LEGGE.
5.2 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' IN
      PENSIONE DI VECCHIAIA (ART. 1, COMMA 10ø)
    QUESITi
a) E' stata sollevata la questione se all'assicurato che, avendo
   compiuto l'eta' pensionabile nell'assicurazione comune e potendo
   far valere, eventualmente, la contribuzione sufficiente per
   l'ottenimento della pensione di vecchiaia nell'AGO, possa essere
   liquidato l'assegno ordinario in una delle gestioni speciali dei
   lavoratori autonomi o se, invece, debba essere concessa d'ufficio
   la predetta pensione di vecchiaia nell'AGO.
b) Possibilita' di considerare utili i periodi di godimento
   dell'assegno ordinario di invalidita' nei casi di richiesta di
   pensionamento per vecchiaia da parte di assicurato gia' titolare
   di assegno  revocato o non confermato.
c) Possibilita' di considerare utile ai fini della trasformazione
   dell'assegno di invalidita' in pensione di vecchiaia le settimane
   del triennio di godimento dell'assegno eccedenti il periodo
   accreditabile per contribuzione agricola.
    CHIARImenti
a) L'art. 1, comma 10ø, della legge n. 222 - secondo cui "al
   compimento dell'eta' stabilita per il diritto a pensione di
   vecchiaia, l'assegno di invalidita' si trasforma, in presenza dei
   requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di
   vecchiaia" - trova applicazione qualora i requisiti costitutivi
   del diritto alla pensione di vecchiaia risultino perfezionati
   nella stessa gestione a carico della quale e' stato liquidato
   l'assegno ordinario di invalidita'.
         Resta, quindi, esclusa l'applicabilita' della norma
   nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di vecchiaia risulti
   maturato in una gestione diversa da quella a carico della quale e'
   stato richiesto il riconoscimento del diritto alla prestazione
   per invalidita'.
b) Dalla formulazione letterale dell'art. 1, comma 10ø, discende che
   la valutazione dei periodi di godimento dell'assegno nei quali
   non sia stata prestata attivita' lavorativa e' possibile
   esclusivamente ai fini della trasformazione dell'assegno di
   invalidita' in pensione di vecchiaia e non anche in caso di
   richiesta della pensione di vecchiaia da parte di assicurato gia'
   titolare di assegno revocato o non confermato.
c) Nell'ipotesi di iscrizione negli elenchi anagrafici dei
   lavoratori agricoli durante il triennio di godimento dell'assegno
   ordinario di invalidita' per un numero di giornate inferiore a
   quello corrispondente a 156 settimane, le settimane del triennio
   eccedenti il periodo accreditabile per contribuzione agricola
   devono essere integralmente utilizzate ai fini della
   trasformazione dell'assegno di invalidita' in pensione di
   vecchiaia, fermo restando che, diversamente dalle settimane di
   contribuzione agricola - utili ai fini del diritto e della misura
   della pensione - le restanti settimane del triennio devono essere
   valutate ai soli fini del conseguimento del diritto.
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5.3 - RILEVANZA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AI FINI
      DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI INABILITA'
    QUESITo
         Possibilita' di riconoscere il diritto alla pensione di
inabilita' in caso di percezione dell'indennita' sostitutiva del
PREAVVISO.
    CHIARImenti
         In virtu' del disposto di cui all'art. 2, comma 2ø, della
legge n. 222/1984 costituisce causa ostativa al riconoscimento del
diritto alla pensione di inabilita' la percezione di trattamenti
retributivi  ovvero sostitutivi o integrativi della retribuzione.
         Per effetto del nuovo orientamento giurisprudenziale
recepito dalla circolare n. 53635 AGO/99 del 17.4.1987 - secondo cui
l'indennita' sostitutiva del preavviso ha natura risarcitoria e non
retributiva - la percezione di tale indennita' non ha rilevanza
preclusiva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di
INABILITa'.
5.4 - VALIDITA' ANCHE AI FINI DEL RIESAME DI CUI ALLA CIRCOLARE
      N.129 DEL 7.6.1988 DELLA DELEGA ALL'ENTE DI PATRONATO
    QUESITo
         Possibilita' di ritenere valida anche ai fini del riesame
secondo le disposizioni di cui alla circolare n. 129 del 7.6.1988 la
delega conferita al Patronato per assistenza nel corso del
procedimento amministrativo.
                                                              9
    CHIARImenti
         Ai fini del riesame delle domande di pensione di inabilita'
secondo i criteri diramati con circolare n. 129 del 7.6.1988 e' da
ritenere valida la delega conferita dall'assicurato all'Ente di
patronato per l'assistenza nel corso del procedimento
AMMINISTRAtivo.
         E' opportuno, peraltro, che, prima di assumere qualsiasi
provvedimento in merito all'assegno di invalidita' da liquidare a
seguito del riesame, le Sedi richiedano, a titolo cautelativo, una
dichiarazione di ratifica dell'assicurato ovvero un nuovo mandato
all'Ente di patronato riferito esplicitamente all'assegno ordinario
DI INVALIDita'.
5.5 - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA' IN SOSTITUZIONE
      DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'
    QUESITo
         Possibilita' di liquidare la pensione di inabilita' in
sostituzione dell'assegno ordinario di invalidita' in sede di
accertamento sanitario ai fini della conferma dell'assegno stesso.
    CHIARImenti
         La liquidazione della pensione di inabilita' in sostituzione
dell'assegno di invalidita' deve operarsi non soltanto nel caso in
cui il sopravvenire dell'inabilita' sia stato accertato a seguito
delle operazioni di revisione disposte ai sensi dell'art. 9 della
legge n. 222/1984, ma anche nel caso in cui l'accertamento sia stato
occasionato dagli adempimenti finalizzati alla conferma
dell'assegno, provvedendosi alla revoca dell'assegno ed alla
liquidazione della pensione di inabilita' a far tempo dal primo
giorno del mese successivo a quello di effettuazione
dell'accertamento.
6 - PRESCRIZIONE
   Articolo 2946 codice civile
   Articolo 129, 1ø comma, del R.D.L. 4.10.1935, n. 1827
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN CASO DI RICOSTITUZIONI D'UFFICIO
CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI NORME O DI SENTENZE DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
    QUESITo
         Data dalla quale decorre la prescrizione ai fini del
calcolo degli arretrati da liquidare a seguito di ricostituzione
d'ufficio in applicazione di nuove norme o sentenze della Corte
COSTITUZIOnale.
    CHIARImenti
         In caso di ricostituzioni d'ufficio conseguenti alla
applicazione di nuove norme o di sentenze della Corte
Costituzionale, ai fini del calcolo degli arretrati da porre in
pagamento deve prendersi in considerazione la data di assunzione in
carico della ricostituzione nell'archivio delle domande EAD 75,
intendendo per tale la data sotto la quale e' stata accertata
l'esistenza dei presupposti per la ricostituzione d'ufficio della
prestazione pensionistica.
7 - ART. 18 DEL DPR 27.4.1968, N. 488 - NUOVI CRITERI
APPLICATIVI
   Circ. n. 122 del 30.5.1988
   MSG n. 28440 del 21.7.1988
   MSG n. 29332 del 25.7.1988
  PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI PRIMA DELLA DECISIONE
  DEL RICORSO AMMINISTRATIVO
    QUESITi
a) Ricorso amministrativo: interpretazione letterale o estensiva?
b) Possibilita' di ritenere utile ai fini della determinazione della
   data di presentazione di una nuova domanda la presentazione del
   ricorso per silenzio-rifiuto.
    CHIARImenti
a) Ai limitati fini dell'applicazione dell'art. 18 del D.P.R.
   27.4.1968, n. 488, al termine "ricorso amministrativo" deve
   essere data interpretazione estensiva, ricomprendendo nella
   dizione anche i ricorsi sanitari, nonche' le istanze e gli altri
   atti dai quali risulti manifesta la volonta' di ottenere la
   prestazione gia' richiesta.
b) Si chiarisce che nel ricorso per silenzio-rifiuto ai sensi
   dell'art. 7 della legge n. 533/1973 puo' ravvisarsi - al pari
   degli altri ricorsi - una implicita domanda subordinata di
   liquidazione della pensione da epoca successiva. Di conseguenza,
   qualora i requisiti contributivi - carenti alla data della
   domanda - risultino perfezionati alla data di presentazione del
   predetto ricorso, le Sedi potranno considerare il ricorso stesso
   quale nuova domanda di pensione facendo luogo alla liquidazione
   della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello
   di presentazione.
                                                              10
8 - LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA DEI
    CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
   Circ. n. 53644 A.G.O. del 9.11.1987
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI
SUPERSTITI
    QUESITi
a) Possibilita' di chiedere l'attribuzione dell'assegno divorzile
   dopo il decesso del coniuge.
b) Possibilita' di conseguire il diritto alla pensione ai superstiti
   in caso di corresponsione dell'assegno divorzile in unica
   SOLUZIOne.
    CHIARImenti
a) Dalla formulazione dell'art. 13, 2ø comma, della legge n. 74/1987
   puo' desumersi che la condizione per il riconoscimento del diritto
   alla pensione ai superstiti ivi richiesta - titolarita', da parte
   del coniuge divorziato richiedente la pensione, dell'assegno ex
   art. 10 che ha sostituito il 4ø comma dell'art. 5 della legge n.
   898/70 - deve sussistere al momento del decesso del dante causa.
b) L'art. 13 della legge n.74/1987, nel richiedere la condizione
   della titolarita' dell'assegno ex art. 5ø, non fa distinzione tra
   le varie ipotesi di assegno divorzile:di conseguenza deve
   ritenersi che anche la corresponsione in unica soluzione
   dell'assegno a norma del comma 8 di cui al predetto art. 5
   realizzi la condizione richiesta per il diritto alla pensione ai
   SUPERSTiti.
                                                              11
9 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'ASSICURAZIONE GENERALE
    OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL DPR
    N. 1434 DEL 28.12.1970
9.1 - MAGGIORAZIONE PENSIONE EX ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA
      LEGGE 29.2.1980, N. 33, IN FAVORE DI COLONI E MEZZADRI
      REINSERITI NELL'A.G.O.
    QUESITo
         Per il conseguimento del diritto alla pensione
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
sono computati ai sensi dell'art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 1434/1970
anche i contributi accreditati, fino alla data del reinserimento,
nella Gestione Speciale CD/CM in qualita' di colono-mezzadro.
         E' stato chiesto se detti contributi siano o meno da
considerare utili per il calcolo delle 781 settimane di
assicurazione e di contribuzione di cui al 3ø comma dell'art. 14
quater della legge n. 33/1980 per la conseguente maggiorazione della
pensione A.G.O. prevista dalla stessa norma.
    CHIARImenti
         La disposizione contenuta nell'art. 14 quater, 3ø comma,
della citata legge n. 33/1980, nell'interpretazione autentica data
dell'art. 1 bis della legge 13.8.80, n. 444, si riferisce ai
titolari di pensione del F.L.P.D. "attribuita per effetto di un
numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria
effettiva non inferiore a 781", senza ulteriori specificazioni.
         Anche se la utilizzazione nell'A.G.O. dei contributi
versati nella gestione speciale prima della data di reinserimento
sembrerebbe limitata dall'art. 7 del DPR n. 1434/1970 ai soli fini
ivi espressamente previsti, si e' in presenza, comunque, di
contribuzione obbligatoria effettiva, se pure da lavoro autonomo,
per cui nei casi di specie devono ritenersi sussistenti le
condizioni poste dall'art. 14 quater, 3ø comma, per il
riconoscimento del diritto alla maggiorazione della pensione.
         E' appena il caso di accennare, peraltro, che anche nella
fattispecie ipotizzata, a norma dell'art. 4 della legge 15.4.1985,
n. 140, il diritto alla maggiorazione di che trattasi resta limitato
alle pensioni aventi decorrenza compresa tra l'1.1.1984 ed il
6.5.1985, data di entrata in vigore della legge medesima (cfr circ.
n. 60105 A.G.O. del 25.5.1985, P.III, n. 6).
9.2 - COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELL'A.G.O., GIA' TITOLARI -
      ALL'ATTO DEL REINSERIMENTO - DI PENSIONE A CARICO DELLE
      GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. POSSIBILITA' O
      MENO DI CONSEGUIRE LA PENSIONE A.G.O. E LA MAGGIORAZIONE EX
      ART. 14 QUATER, 3ø COMMA, DELLA LEGGE 29.2.1980, n. 33
    Art. 7, 2ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434
    Art. 2 ter della legge 16.4.1974, n. 114
    Art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980, n. 33
    Circ. n. 60006 PRS. n. 15803 O. n. 1007 G.S. del 5.8.1974 -
    PUNTO 3
    Sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 22.1/16.2/1982.
    QUESITo
         E' stato chiesto se il diritto a pensione nell'A.G.O. in
base all'art. 2 ter della legge n.114/1974 possa essere perfezionato
dai coloni e mezzadri reinseriti, gia' titolari di pensione a carico
della Gestione Speciale, utilizzando i contributi della Gestione
autonoma anteriori al reinserimento gia' computati nella pensione a
carico della Gestione Speciale o che abbiano dato luogo alla
liquidazione di un supplemento, alla stregua di quanto disposto
dall'art. 7, 1ø comma, del DPR n.1434/1970. Si chiede, inoltre, se
detti contributi siano o meno da considerare utili per il calcolo
delle 781 settimane di assicurazione e contribuzione per la
conseguente erogazione della maggiorazione della pensione A.G.O.
prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge n. 33/1980.
    CHIARImenti
         Come e' noto, l'articolo 7, 1ø comma, del D.P.R. n.
1434/1970 prevede che, nei confronti dei coloni - mezzadri che
abbiano ottenuto il reinserimento nell'AGO, i contributi accreditati
nella Gestione Speciale anteriormente alla data dalla quale ha
effetto il reinserimento siano computabili ai fini del conseguimento
del diritto a pensione nella AGO secondo i requisiti dalla stessa
CONTEMPLATi.
         Peraltro tale norma - che costituisce una deroga alle
vigenti disposizioni in materia di utilizzazione dei contributi
versati in diverse gestioni, disposizioni tutte ispirate al
principio della non utilizzabilita' nell'AGO della contribuzione
relativa ad attivita' autonoma - riguarda esclusivamente i coloni e
mezzadri non ancora divenuti titolari di pensione a carico di una
delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
         Nei confronti, invece, dei gia' pensionati a carico di una
delle Gestioni speciali trova applicazione il 2ø comma del citato
articolo 7, secondo il quale nei confronti dei coloni - mezzadri
reinseriti nell'AGO , gia' titolari di pensione a carico di una delle
Gestioni speciali, i contributi accreditati a seguito del
reinserimento nell'AGO danno luogo ad un supplemento della pensione
IN GODIMENto.
         Con la sentenza n. 42 del 22 gennaio - 16 febbraio 1982 la
Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimita'
della norma di cui sopra sotto il profilo dell'eccesso di delega
rispetto all'art. 32 della legge n. 153/1969, nel dichiarare non
fondata la questione sollevata ha, tra l'altro, affermato che,
secondo la volonta' del legislatore delegante, la possibilita' di
conseguire la pensione nell'AGO utilizzando anche i contributi della
gestione speciale accreditati prima del reinserimento, deve
ritenersi limitata soltanto a quei mezzadri - coloni non ancora
titolari di pensione a carico della Gestione medesima, con
conseguente esclusione della computabilita' dei contributi CD/CM nei
confronti dei gia' titolari di pensione.
         In tal modo, la sentenza in questione ha confermato i
criteri seguiti dall'Istituto per l'applicazione dell'art. 2 ter
della legge n. 114/1974 e, cioe', che i mezzadri - coloni reinseriti,
gia' titolari di pensione a carico della Gestione speciale, possono
utilizzare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione
nell'A.G.O previsto dalla norma stessa, soltanto i contributi
accreditati successivamente al reinserimento, oltre che, ovviamente,
gli altri contributi dell'assicurazione generale obbligatoria anche
se eventualmente gia' compresi nella pensione.
         In relazione a quanto precede, deve ritenersi preclusa ai
coloni - mezzadri, gia' titolari di pensione a carico della Gestione
speciale, la possibilita' di conseguire il diritto a pensione
nell'AGO mediante il computo dei contributi versati nella gestione
stessa anteriormente al reinserimento.
         Cio', ovviamente, vale anche ai fini del diritto alla
maggiorazione prevista dall'art. 14 quater, 3ø comma, della legge
n. 33/1980 per coloro che possano far valere un numero di contributi
settimanali superiore a 780.
9.3 - CRITERI DI CALCOLO DELLE PENSIONI EX ART. 6, COMMI 8-11, DELLA
      LEGGE N. 638/1983 E PENSIONI DEI COLONI E MEZZADRI REINSERITI
      NELL'A.G.O.
    Art. 7, 1ø comma, del D.P.R. 28.12.1970, n. 1434
    Art. 6, commi 8-11, della legge 11.11.1983, n. 638
    Circ. n. 8046 A.G.0. del 12.3.1984
   QUESITI
a) Criteri di calcolo introdotti dall'art. 6, commi 8ø e segg.,
   della legge n. 638/1983 per le pensioni a carico delle gestioni
   dei lavoratori autonomi - Possibilita' di applicazione alle
                                                              12
    pensioni da liquidare in favore dei coloni e mezzadri reinseriti
    nell'A.G.O dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 8 del DPR
    28.12.1970, n. 1434.
b) Possibilita' di applicazione dei criteri stessi in caso di
   rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma 10ø, della citata
   legge n.638 - del pro rata liquidato per contributi della
   Gestione speciale per i CD/CM su pensioni aventi decorrenza
   anteriore al 1ø ottobre 1983.
    CHIARImenti
a) I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8ø e segg., della
   legge n.638/1983 sono da ritenere applicabili alla quota di
   pensione in pro rata per contribuzione versata nella Gestione
   speciale per i CD/CM da determinare in base alle norme di calcolo
   vigenti nella Gestione speciale (art. 8 del DPR n. 1434/1970) e
   da porre a carico della stessa.
         I limiti concorrenti di lire 10.000 per ogni anno di
   contribuzione utile a pensione e del trattamento minimo della
   Gestione speciale, di cui al comma 8ø dell'art. 6 citato, devono
   intendersi riferiti esclusivamente al pro rata da porre a carico
   della Gestione speciale CD/CM, calcolato con i criteri innanzi
   PRECISAti.
         Detta quota e solo detta quota, ove - calcolata secondo i
   nuovi criteri - dovesse risultare di importo superiore ai limiti
   suindicati, sara' contenuta nella misura del minore tra i due
   LIMITI detti.
         E' appena il caso di accennare che se, in ipotesi, la quota
   in pro rata della Gestione speciale, calcolata secondo i criteri
   in vigore anteriormente  alla emanazione della legge n. 638/83,
   dovesse risultare di importo superiore ai limiti indicati, tale
   maggior importo deve essere preso in considerazione ai fini del
   computo della pensione complessiva, costituita, come e' noto, da
   tale quota e dalla quota in pro rata per eventuale contribuzione
   accreditata nell'A.G.O.
         L'importo complessivo delle due quote come sopra
   determinato, se inferiore al trattamento minimo previsto
   nell'AGO, deve essere integrato secondo le norme in vigore in
   quest'ultima gestione.
         Sara', invece, corrisposto l'importo complessivo che dovesse
   risultare, a calcolo, superiore al trattamento minimo nell'AGO.
b) Anche in caso di rideterminazione - ai sensi dell'art. 6, comma
   10ø, della legge n. 638/1983 - del pro rata liquidato per
   contributi  della Gestione Speciale su pensioni aventi decorrenza
   anteriore all'1.10.1983 si dovra' procedere alla riliquidazione
   della quota in pro rata .
         A tale fine deve essere preliminarmente effettuato un
   confronto tra la quota di pensione in pro-rata in essere
   all'ottobre 1983 - comprensiva di tutti gli aumenti per
   perequazione attribuiti a tale data e dei supplementi in essere
   alla data medesima - e quella rideterminata secondo le nuove
   NORME.
         Per il ricalcolo, secondo le nuove norme, va tenuto
   presente quanto segue:
   - la pensione base, da moltiplicarsi per 86,4 e per il
     coefficiente 5,74, e' quella riferita alla data di decorrenza
     originaria; all'importo, cosi' determinato, vanno sommati gli
     importi dei supplementi aventi decorrenza anteriore al 1ø
     ottobre 1983;
   - l'anzianita' contributiva da considerare al fine del limite
     delle  10.000 lire per ogni anno di contribuzione e' quella
     maturata alla data di decorrenza originaria della pensione;
   - il trattamento minimo e' quello spettante alla data di
     riliquidazione (1øottobre 1983).
         Il minore dei due parametri determinati secondo i criteri
   pensione calcolato secondo la normativa preesistente; il nuovo
   pro-rata dal 1ø ottobre 1983 sara' pari all'importo del
   trattamento piu' elevato.
         Poiche' il provvedimento di legge non prevede un'esplicita
   richiesta dell'interessato per la riliquidazione del pro-rata ai
   sensi della disposizione considerata, le Sedi - ogni qualvolta
   avranno occasione di trattare una pratica rientrante nella
   fattispecie ipotizzata - opereranno in conseguenza.
10 - GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
10.1 - CRITERI APPLICATIVI DELLE NORME DI CUI ALL'ART. 6, COMMI
       8-11, DELLA LEGGE N. 638/83 PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI DI
       RIVERSIBILITA' A CARICO DELLE GESTIONI SPECIALI DEI
       LAVORATORI AUTONOMI
        Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984.
        Circ. n.  935 E.A.D. del 27.6.1984
                                                              13
     QUESIto
         A seguito della circolare n. 935 E.A.D. del 27.6.1984 e con
riferimento alla liquidazione delle pensioni delle Gestioni
speciali, permanendo delle perplessita' in ordine alla liquidazione
delle pensioni di riversibilita', per la contribuzione da accreditare
a supplemento, e' stato chiesto se il numero di settimane di
anzianita' contributiva da indicare nel campo 37 del Mod. IVS/74/TP
sia quello delle settimane comprese tra l'inizio del periodo
assicurativo e la decorrenza della pensione di riversibilita'.
    CHIARImenti
         Per quanto riguardo a pensioni di riversibilita' da
liquidare nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
l'anzianita' contributiva da segnalare nel campo 37 del mod.
I.V.S./74 TP e' esclusivamente quella relativa alle settimane
utilizzate per la liquidazione della pensione diretta, con
esclusione delle settimane di contribuzione relative ai periodi
successivi alla decorrenza della pensione stessa gia' utilizzate per
la liquidazione di supplementi ovvero da utilizzare a tale fine
all'atto della liquidazione della pensione di riversibilita'. Cio', in
considerazione del fatto che i nuovi criteri di calcolo delle
pensioni a carico delle predette Gestioni speciali stabiliti dalla
legge n. 638/83, art.6, commi 8 e segg., sono da riferire ai periodi
di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione diretta, e
non a quelli successivi, utili per la liquidazione di supplementi.
10.2 - CRITERI DI CALCOLO DEI SUPPLEMENTI AVENTI DECORRENZA
       SUCCESSIVA AL 30 SETTEMBRE 1983
     QUESIto
         Applicabilita' o meno dei criteri di calcolo previsti
dall'art. 6, commi 8 e segg., della legge n. 638/1983 ai supplementi
di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori
AUTONOMI.
     CHIARimenti
         I criteri di calcolo di cui all'art. 6, commi 8 e segg.,
della legge n. 638/1983 non si applicano ai supplementi di pensione
da liquidare a carico delle Gestioni speciali per i lavoratori
autonomi, come e' stato confermato di recente dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 1118 del 12-20 dicembre 1988,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28.12.1988.
10.3 - GESTIONE SPECIALE PER I CD/CM - ART. 6, COMMA 10 BIS, DELLA
       LEGGE N. 638/1983.
     Circ. n. 8046 A.G.O. del 12.3.1984
     Circ. n.  935 E.A.D. del 27.6.1984
     QUESIti
a) Per le pensioni di riversibilita' a carico della Gestione speciale
   per i CD/CM, da liquidare con decorrenza dal 1ø ottobre 1983 o
   successiva nel caso di pensione diretta avente decorrenza
   compresa tra l'1.2.79 ed il 30.9.83, rientrando nel calcolo i
   contributi relativi agli anni 79/83, eventualmente da rivalutare
   ai sensi del comma 10 bis dell'art. 6 della legge n.638/1983, e'
   stato chiesto se la "base" da indicare nel mod. IVS 74/TP debba
   essere comprensiva delle rivalutazioni dei periodi sopra indicati
   o debba rimanere quella calcolata in sede di liquidazione della
   pensione diretta.
b) Poiche' la disposizione di cui al comma 10 bis dell'art. 6
   stabilisce i coefficienti di rivalutazione dei contributi
   relativi agli  anni dal 1979 al 1983, e' stato chiesto se e con
   quale coefficiente debbano essere rivalutati i contributi base
   versati negli anni 1984 e successivi.
     CHIARimenti
a) La disposizione di cui all'art. 6, comma 10 bis, della legge
   n.638 citata, che prevede la rivalutazione dei contributi versati
   dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per il periodo 1979/83
   secondo i coefficienti fissati dalla norma stessa, non opera nei
   confronti dei contributi stessi che siano stati gia' utilizzati
   per la liquidazione della pensione diretta o di supplementi
   aventi decorrenza anteriore all'1/10/83.
         Peraltro, saranno rivalutati i contributi CD/CM relativi al
   predetto periodo che diano luogo a supplemento all'atto della
   liquidazione di pensione ai superstiti con decorrenza
   dall'1/10/83 in poi, fermo restando che il supplemento di
   pensione viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla
   normativa precedente all'emanazione delle disposizioni contenute
   nel gia' citato art. 6 della legge n. 638/1983.
b) La statuizione dell'art.6, comma 10 bis, della legge n.638 si
   arresta al 1983 in quanto era nelle intenzioni del legislatore
   procedere ad una ulteriore riforma del sistema pensionistico dei
   lavoratori autonomi. In attesa che tale riforma venga attuata e'
   da intendere che i contributi base della Gestione speciale per i
   coltivatori diretti, mezzadri e coloni relativi agli anni 1984 e
   seguenti debbano essere rivalutati con il coefficiente stabilito
   dalla norma citata per l'anno 1983.
10.4 - QUOTE DI MAGGIORAZIONE SULLE PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI
       SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI: COMPETENZA A DECIDERE I
       RICORSI PRESENTATI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA
       LEGGE 9 MARZO 1988, n.89.
     Circ. n. 53310 PRS. del 7.8.1965
     Circ. n. 126 del 31.5.1988
     Circ. n. 151 del  6.7.1988
     QUESIto
         Sono state manifestate perplessita' in ordine all'Organo
competente a decidere i ricorsi in seconda istanza prodotti ai sensi
della normativa vigente anteriormente alla legge n. 88/1989, in
materia di quote di maggiorazione su pensioni dei lavoratori
AUTONOMI.
     CHIARimenti
         Al riguardo, si ritiene utile rammentare che i pensionati a
carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi hanno titolo
a liquidare, ricorrendone le condizioni, le quote di maggiorazione
                                                              14
per i familiari a carico e non gli assegni familiari - o l'assegno
per il nucleo familiare - previsti per i soli lavoratori dipendenti
e per i pensionati a carico dell'A.G.O.
         Infatti, l'art. 4 della legge 8 agosto 1980, n. 444, ha
sancito esclusivamente l'equiparazione della misura delle quote di
maggiorazione a quella degli assegni familiari previsti per i
pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e non
anche della relativa specifica normativa.
         Conseguentemente, i ricorsi concernenti le quote di
maggiorazione, riferendosi a prestazioni a carico delle Gestioni dei
lavoratori autonomi, devono essere sottoposti, per la decisione, ai
competenti Comitati preposti alle Gestioni interessate.
11 - LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE
    Legge  3.1.1960, n. 5;
    Legge  3.2.1963, n. 50;
    Legge 23.4.1981, n. 155;
    Circ. n. 333 C.V. del 4.3.1960;
    Circ. n. 53263 PRS. del 9.5.1969;
    Circ. n. 1241 O. - n. 725 PRS. dell'8.9.1977;
    Circ. n. 1645 C.V. - n. 728 PRS del 7.9.1978;
    Circ. n. 802 AGO - n. 565 R.C.V. - n. 11060 O. - n.23913
    del 22.7.1981.
    QUESITo
         Possibilita' di riscattare anche nella Gestione speciale
minatori i periodi di lavoro svolto all'estero.
    CHIARImenti
         La norma di cui al 2ø comma dell'art. 51 della legge
30.4.1969, n. 153, e' applicabile anche ai fini del riscatto nella
Gestione speciale minatori (Delibera C.d.A. n.134 del 17.9.1976).
    QUESITo
         Possibilita' di documentare il lavoro svolto in sottosuolo
con atti notori di terzi.
    CHIARImenti
         Deve ritenersi probatoria solo la documentazione prevista
dalla circolare n. 53263 Prs del 9.5.1960 e confermata dalla
circolare n. 565 C.V. e n. 9502 Prs del 7.3.1963 (estratti libri
paga e matricola e documentazione proveniente dalle aziende).
    QUESITo
         Possibilita' che i periodi di C.I.G. relativi ai minatori
siano coperti da contribuzione figurativa anche ai fini della
Gestione speciale minatori.
    CHIARImenti
         L'art. 3 della legge 20.5.1975, n. 164, dispone che i
periodi di C.I.G. siano riconosciuti utili per il conseguimento del
diritto alla pensione IVS, senza fare alcun cenno alle prestazioni a
carico della Gestione speciale minatori. Cio' e' conforme allo spirito
della legge n. 5/1960 che, prevedendo benefici speciali in
considerazione di una attivita' lavorativa particolarmente gravosa,
non puo' consentire l'utilizzazione di contribuzioni figurative; vale
a dire l'attivita' lavorativa deve essere effettivamente svolta.
12 - I.N.P.D.A.I.
    Legge 15.3.1973, N. 44;
    Circ. n. 344 C.V. n. 711 PRS. del 2.10.1973;
    Circ. n. 721 PRS. - n. 8580 O. - n. 69 I.B. - n. 47 NUCART
    del 20.5.1975.
    QUESITo
         Possibilita' per i dirigenti titolari di pensione obg di
avvalersi dell'art. 5 della legge n. 44/73 che prevede il
trasferimento dei contributi dall'INPS all'INPDAI in favore di
dirigenti che non siano gia' titolari di pensione obg e che possono
far valere almeno 5 anni di contributi presso l'INPDAI stesso ai
fini della liquidazione della pensione da parte dell'INPDAI.
                                                              15
    CHIARImenti
         Per superare la condizione ostativa al trasferimento dei
contributi (titolarita' di pensione) e' necessario che la pensione sia
stata liquidata prima di aver ottenuto l'iscrizione all'INPDAI e
cioe' sia stata chiesta quando nessun'altra posizione contributiva
era stata costituita.
         Ovviamente al richiedente deve essere revocata la pensione
in godimento con restituzione di tutti i ratei di pensione
PERCEPITI.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
/NF
                         = I N D I C E =
1  -     INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO NEL CASO
         DI TITOLARITA' DI PIU' PENSIONI                        pag. 1
2  - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 314/1985
     2.1 -    Recupero di somme per integrazione al trat-
              tamento minimo non spettante in base alla
              normativa dichiarata successivamente ille-
                                                              16
              gittima dalla sentenza della Corte Costi-
              tuzionale.                                        pag. 3
     2.2 -    Domande di applicazione della sentenza della
              Corte Costituzionale sottoscritte dal Patrona-
              to.                                          pag. 5
3  -     MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
     IN FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI
     3.1 -    Maggiorazione ex art. 6 della legge n. 140/1985
              in favore di particolari categorie di benefi-
              ciari                                             pag. 7
     3.2 -    Trattamenti sui quali compete la maggiorazione
              ex art. 6 della legge n. 140/1985            pag. 10
4  - OPERAI AGRICOLI
     4.1 -    Contribuzione eccedente le 270 giornate annue     pag. 11
     4.2 -    Accertamento dei requisiti per il diritto a
              pensione di anzianita' nei confronti di operai
              agricoli che possono far valere anche periodi
              di contribuzione per attivita' extragricola       pag. 13
5  - INVALIDITA' PENSIONABILE
     5.1 -    Natura dell'assegno ordinario di invalidita' in
              relazione all'art. 1 della legge 7.2.1979,
              n. 29.                                            pag. 15
     5.2 - Trasformazione dell'assegno ordinario di invali-
           dita' in pensione di vecchiaia  (art. 1, com-
           ma 10ø)                                         pag. 16
     5.3 - Rilevanza dell'indennita' sostitutiva del preav-
           viso ai fini del riconoscimento del diritto alla
           pensione di inabilita'                          pag. 18
     5.4 - Validita' anche ai fini del riesame di cui alla
           circolare n. 129 del 7.6.1988 della delega al-
           l'Ente di patronato                             pag. 18
           stituzione dell'assegno di invalidita'          pag. 19
6  - PRESCRIZIONE
     Decorrenza della prescrizione in caso di ricostituzioni
     d'ufficio conseguenti all'applicazione di norme o di
     sentenze della Corte Costituzionale                   pag. 20
7  -     ART. 18 DEL D.P.R. 27.4.1968, N. 488. NUOVI CRITERI
     APPLICATIVI
     Perfezionamento dei requisiti contributivi prima della
     decisione del ricorso amministrativo                  pag. 21
8  -     LEGGE 6.3.1987, N. 74 - NUOVE NORME SULLA DISCIPLINA
         DEI CASI DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
     Condizioni per il riconoscimento del diritto alla
     pensione ai superstiti                                pag. 23
9  -     COLONI E MEZZADRI REINSERITI NELLA ASSICURAZIONE
         GENERALE OBBLIGATORIA IVS DEI LAVORATORI DIPENDENTI
         AI SENSI DEL D.P.R. N. 1434 DEL 28.12.1970
     9.1 -    Maggiorazione pensione ex art. 14 quater, 3ø
              comma, della legge 29.2.1980, n. 33, in favore
              di coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O.  pag. 24
     9.2 -    Coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O., gia'
              titolari - all'atto del reinserimento - di pen-
              sione a carico delle Gestioni speciali per i la-
              voratori autonomi - Possibilita' o meno di conse-
              guire la pensione A.G.O. e la maggiorazione ex
              art. 14 quater, 3ø comma, della legge 29.2.1980,
              n. 33                                             pag. 25
     9.3 -    Criteri di calcolo delle pensioni ex art. 6,
              commi 8-11, della legge n. 638/1983 e pensioni
              dei coloni e mezzadri reinseriti nell'A.G.O. pag. 28
10 -     GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI
     10.1 -   Criteri applicativi delle norme di cui al-
              l'art. 6, commi 8-11, della legge n. 638/
              1983 per il calcolo delle pensioni di ri-
              versibilita' a carico delle Gestioni spe-
              ciali dei lavoratori autonomi                pag. 31
     10.2 -   Criteri di calcolo dei supplementi aventi
              decorrenza successiva al 30 settembre 1983   pag. 33
     10.3 -   Gestione Speciale per i CD/CM - Art. 6,
              comma 10 bis, della legge n. 638/1983        pag. 33
     10.4 -   Quote di maggiorazione sulle pensioni a
              carico delle Gestioni speciali dei lavora-
              tori autonomi: competenza a decidere i ri-
              corsi presentati anteriormente all'entrata in
              vigore della legge 9 marzo 1988, n. 89       pag. 35
11 -     LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE              pag. 36
12 -     I.N.P.D.A.I.                                           pag. 38