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900224
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2437
Circolare n. 238
Ai Dirigenti centrali e periferici
e, per conoscenza,
Ai Consiglieri di amministrazione
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366. Decreto-legge 28
agosto 1987, n. 358. Legge 22 agosto 1985, n. 444.
SERVIZIO PRESTAZIONI
GESTIONI SPECIALI 2437
Roma, 8 ottobre 1987
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 238            Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati 2
Oggetto: Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366. Decreto-legge 28
         agosto 1987, n. 358. Legge 22 agosto 1985, n. 444.
1) DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 1987, N. 366.
          Con il decreto-legge 4 settembre 1987, n.  366,  pubblicato
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  207  del 5 settembre 1987, sono stati
emanati vari provvedimenti concernenti la separata contabilita' degli
interventi  straordinari,  istituita  in seno alla gestione ordinaria
della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.
1.1 - Interventi a favore di lavoratori dipendenti da datori di
      lavoro privati operanti nelle province di Sondrio, Bolzano e
      Novara interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.
          L'art.   14   del   decreto-legge   n.   366   dispone   la
corresponsione di una indennita' pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale previsto dalle  vigenti  disposizioni  nonche'
degli  assegni  familiari,  ove  spettanti,  a  favore dei lavoratori
dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori privati,  operanti
nelle  zone  delle  province di Sondrio, Bolzano e Novara individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sospesi  dal
lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto in conseguenza degli eventi
alluvionali che hanno avuto inizio il 18 luglio 1987.
          I benefici di cui sopra  spettano  altresi'  ai  lavoratori
dipendenti dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti
in zone diverse da quelle  colpite  dagli  eventi  alluvionali,  che,
residenti   nelle  zone  interessate  dagli  eventi  predetti,  siano
impediti a raggiungere il  luogo  di  lavoro  a  causa  degli  eventi
stessi.
          La  concessione dell'indennita' e' disposta con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la durata  di  un
semestre, prorogabile per non piu' di due trimestri consecutivi.
          L'indennita'   di   cui    trattasi    viene    corrisposta
dall'Istituto  attraverso  la  separata contabilita' degli interventi
straordinari, menzionata nella premessa.
          Poiche' l'effettuazione  dei  pagamenti  resta  subordinata
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
che dovra' individuare - ai sensi del I comma dell'art. 14 su  citato
-  le  zone alluvionate nonche' del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale previsto dal II comma dello stesso articolo,
si fa riserva di trasmettere i predetti provvedimenti con le relative
istruzioni operative.
1.2 - Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale
      dei lavoratori dipendenti dalla GEPI S.p.a.
          Per i lavoratori dipendenti dalle societa' costituite dalla
GEPI S.p.A. il trattamento d'integrazione salariale concesso ai sensi
delle  disposizioni di legge, relative ai vari interventi dei settori
interessati, richiamate nell'art. 1  del  decreto-legge  n.  366,  e'
prorogato al 31 dicembre 1987.
          Per    i   dipendenti   di   imprese   in   amministrazione
straordinaria che, entro la data di entrata  in  vigore  del  decreto
abbiano  ottenuto  la  proroga  di  sei  mesi  in base all'art. 9 del
decreto-legge n. 835/1986 (1),  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  6  febbraio  1987, n. 19, e' prevista una ulteriore proroga di
sei mesi.
          E' stata disposta, altresi', la concessione per un  periodo
massimo  di  un  anno  del  trattamento straordinario di integrazione
salariale previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968,  n.  1115
(2)   e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in  favore  dei
lavoratori  licenziati  da  imprese  ubicate  nei  territori  di  cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3) ovvero di  lavoratori  licenziati
negli  stessi  territori  da imprese in amministrazione straordinaria
comprese nei piani di intervento delle societa' costituite dalla GEPI
per promuovere il reimpiego dei lavoratori medesimi.
          L'art.  3  del decreto-legge in esame autorizza, infine, la
societa' predetta a concordare con amministrazioni ed  enti  pubblici
progetti  operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori
socialmente utili, dei  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  di
cassa  integrazione straordinaria ai sensi dello stesso decreto-legge
e dell'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  1982, n. 63 (concernente
interventi nel settore dell'elettronica, dei beni di consumo e  della
componentistica).
          Nei confronti di tali lavoratori  trovano  applicazione  le
disposizioni  dell'art.  1-bis  del  decreto-legge 28 maggio 1981, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio  1981,  n.
390  (4), per la cui attuazione sono state diramate istruzioni con le
circolari n. 6389 G.S./239 del 18 novembre 1982 (5) e n. 945  G.S.  -
n.  19  P.M.M.C. - n. 390 B./89 del 14 aprile 1986 (6) nonche' con il
messaggio T.P. n. 12156 del 16 maggio 1986 (all. 1).
          Per  i   lavoratori   che   beneficiano   del   trattamento
straordinario  ai  sensi del decreto legge n. 366 e della legge n. 63
su citata sono previste le seguenti cause di decadenza:
     a) rifiuto di avviamento al lavoro in localita' situata entro 50
km. dal comune di residenza;
     b)  rifiuto  di partecipare ai corsi di formazione professionale
organizzati dalle societa' di appartenenza;
     c) frequenza non regolare dei predetti corsi;
     d) rifiuto di  occupazione  temporanea  nei  lavori  socialmente
utili concordati dalla GEPI con enti e amministrazioni pubbliche.
          Infine  l'art. 4 prevede che i lavoratori aventi diritto al
trattamento  straordinario  d'integrazione  salariale  ai  sensi  del
decreto-legge  in  esame o dell'art. 5 del decreto-legge n. 807/1981,
convertito nella legge 5 marzo 1982, n.  63,  che  intraprendano  una
attivita'  autonoma  o  si  associno  in  cooperative di produzione e
lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto,
la  liquidazione  in unica soluzione delle residue indennita' ad essi
spettanti.
          Poiche'  all'art.  5  del  decreto-legge  n.   366,   viene
stabilito  che  le  norme  di  attuazione  degli  artt. 3 e 4 saranno
emanate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione dello stesso DL, con decreto del Ministero del lavoro
e della Previdenza sociale, di concerto con i Ministri del  Tesoro  e
dell'Industria,  del  Commercio  e dell'Artigianato, si fa riserva di
istruzioni sull'argomento.
2) DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1987, N. 358.
          Il  decreto-legge  28  agosto  1987, n. 358, dal comma 4 al
comma 9 dell'art. 6 ha emanato le medesime disposizioni contenute nei
decreti-legge  precedenti che non sono stati convertiti in legge ma i
cui effetti, peraltro, sono fatti salvi dall'art. 8 dello stesso D.L.
n. 358.
          Restano,  pertanto,  valide  le  istruzioni   emanate   con
circolare n. 2204 G.S. e n. 7800 O. del 3 agosto 1987.
          Ai fini che interessano la cassa integrazione guadagni sono
peraltro da  evidenziare  le  disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto-legge  n.  358  che  riguardano,  da  un  lato  la durata del
trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1
del   decreto-legge   30   ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (7) (contratto  di
solidarieta') e, dall'altro, la misura del trattamento stesso.
          In  particolare  e'  previsto  che il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, successivamente alla scadenza  del  periodo
massimo  dei 24 mesi, puo' prorogare il trattamento di cui all'art. 1
sopra citato fino ad un massimo di 24 mesi.
          Per gli operai e gli impiegati occupati  nei  territori  di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218,
il limite massimo di proroga e' elevato a 36 mesi.
          Inoltre, il terzo comma dell'art. 7 in esame ha elevato  in
favore  dei lavoratori occupati nei territori anzidetti la misura del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,   fissato
dall'art.  1  su  riportato,  dal  50 per cento al 60 per cento della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
          Pertanto - per i lavoratori occupati nei territori  di  cui
al  D.P.R.  6  marzo  1978,  n.  218  -  a  decorrere dalla settimana
successiva a quella in  corso  al  28  agosto  1987,  il  trattamento
straordinario di integrazione salariale concesso in base ai contratti
di  solidarieta'  e'  incrementato  in  misura  pari  al  10%   della
retribuzione  persa a seguito della riduzione d'orario, anche su tale
importo graveranno sia la riduzione di cui all'art. 26 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (8), che le ritenute erariali.
3) LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 444.
          L'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, stabilisce che
le  Amministrazioni  statali  sono autorizzate ad assumere lavoratori
dalle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e  Sardegna  i
quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge, fruivano di
prestazioni  straordinarie  di  cassa  integrazione  guadagni,  senza
turnazione,  ai  sensi delle leggi n. 675/1977 (9), n. 501/1977 (10),
n. 301/1979 (11) e successive  modificazioni  e  integrazioni  ovvero
dell'idennita'  speciale  di  disoccupazione  ai  sensi della legge 5
novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni.
          Inoltre all'art. 4 sono previsti corsi di  riqualificazione
durante  i  quali  ai  lavoratori  interessati  continuera' ad essere
corrisposto - ove competa -  il  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni o di disoccupazione.
          Coloro che non risulteranno idonei alle prove di fine corso
continueranno  a  percepire   le   prestazioni   integrative   o   di
disoccupazione.
          In  particolare  e'  prevista la decadenza del diritto alle
prestazioni in due ipotesi:
     1) rifiuto a frequentare il corso;
     2) rinuncia alla nomina al termine del corso.
          Per la pratica attuazione delle disposizioni su richiamate
il Ministero del lavoro ha  diramato  le  istruzioni  con  l'allegata
circolare (all. n. 2).
          Per  quanto  attiene gli adempimenti delle Sedi interessate
cui perverranno le apposite comunicazioni per il tramite  delle  Sedi
Regionali,  si  precisa  che  le  stesse  Sedi  interessate  dovranno
provvedere alla immediata sospensione dei pagamenti  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale, qualora, sia in corso, ed
iniziare comunque azione di recupero  del  trattamento  eventualmente
corrisposto  per  il periodo successivo alla data della dichiarazione
rilasciata dal lavoratore interessato di rifiuto  di  frequentare  il
corso di riqualificazione ovvero di rinuncia alla nomina.
          Per  le ipotesi in cui la rinuncia alla nomina sia motivata
dalla intenzione di concorrere ad altre occasioni di lavoro ai  sensi
della   stessa   legge  n.  444/1985,  tale  circostanza  esclude  la
applicazione della decadenza dal diritto al trattamento in parola.
          In proposito la circolare  ministeriale  chiarisce  che  la
decadenza deve operare dall'ultima rinuncia.
          A tale riguardo si ritiene opportuno che vengano effettuati
i  necessari  riscontri  sulle  liste  disponibili  presso  l'Ufficio
regionale   del   lavoro   e  acquisite  notizie  direttamente  dagli
interessati.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
------------------------------------
 (1) V. "atti ufficiali" 1986, pag. 2442/Dic.
 (2) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322.
 (3) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 884.
 (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1562.
 (5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 3371.
 (6) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1097.
 (7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603.
 (8) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337.
 (9) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902.
(10) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1304.
(11) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1542.
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 1
        I.N.P.S.
D.G. SER. GESTIONI SPEC.
                            Ai Dirigenti centrali e periferici
                            e, per conoscenza,
Circolare n. 1271 G.S.      Ai Consiglieri di amministrazione
                            Ai Presidenti dei Comitati regionali
                            Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Messaggio n. 12156 del 16 maggio 1987
OGGETTO: Art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41. Lavoratori in CIG
         straordinaria utilizzati in opere e servizi di pubblica
         utilita'.
          Con la circolare n. 945 G.S., n. 19 P.M.M.C. e n.  390  B.,
in  corso  di  stampa,  trasmessa  con messaggio T.P. n. 00668 del 16
aprile 1986, sono state impartite prime istruzioni per l'applicazione
dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
          In  ordine agli effetti della norma in questione si precisa
che il 2' comma dell'art. 1 bis del D.L.  28  maggio  1981,  n.  244,
convertito,  con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e'
sostituito dal  disposto  dell'art.  8  in  esame  che  non  fa  piu'
menzione,  per  i  lavoratori  cassaintegrati  utilizzati  in opere o
servizi  di   pubblica   utilita',   dell'elevazione   della   misura
dell'integrazione salariale al 90%.
          Conseguentemente, per effetto della suddetta  sostituzione,
il    trattamento    straordinario    d'integrazione   salariale   da
corrispondere a detti lavoratori e' quello risultante  dalla  normale
misura vigente per le integrazioni salariali straordinarie.
          La  norma  in questione e' entrata in vigore il 28 febbraio
1986  e  date  le  norme  vigenti  che  riferiscono  le  integrazioni
salariali  a  periodi settimanali, trova applicazione dalla settimana
successiva a quella in corso alla data del 28 febbraio sopra citata.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                               FASSARI
=====================================================================
                                                  ALLEGATO 2
NNNN = *
611593 INPS I
616150 LIJJYA I
07/07 17.36
*
611593 INPS I
140 TX-DIFF I
6095 (07/07 17.17)
626144 MINLAV I
DA
MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE
SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE AA.GG. ET PERSONALE
R O M A
AT
UFFICI REGIONALI LAVORO DI:
TORINO - MILANO - GENOVA - CAGLIARI
ET PER QUANTO DI COMPETENZA
AT
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - SERVIZIO VIII
R O M A
AT
MINISTERO AGRICOLTURA ET FORESTE
DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA ET PER FORESTE
ROMA
AT
MINISTERO POSTE ET TELECOMUNICAZIONI
AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI
DIREZIONE CENTRALE PERSONALE ET AA.GG. REPARTO I - SEZIONE I
R O M A
AT
MINISTERO INTERNO
DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE
ET SERVIZI ANTINCENDI DIV. PERS. SEZ.VI
R O M A
AT
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMIA STRADE
DIREZIONE CENTRALE AA.GG. ET PERS. - SERV. 1 - SETTORE III
R O M A
AT
AZIENDA AUTONOMA FERROVIE STATO
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PERSONALE
R O M A
AT
AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO
DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE AA.GG.
ET PERSONALE - DIV. III
R O M A
AT
AMMINISTRAZIONE POSTE ET TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE PERSONALE DIV. 1 - SEZ. 2
R O M A
AT
DIREZIONE GENERALE INPS ROMA
OGGETTO: Attuazione legge 444/85 - Artt. da 1 a 6. Assunzioni
         speciali presso amministrazioni dello stato di lavoratori in
         cassa integrazione guadagni straordinaria ed in trattamento
         di disoccupazione speciale.
     - DECADENZA DALLE PRESTAZIONI  DI  CASSA  INTEGRAZIONE  GUADAGNI
STRAORDINARIA E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE (ART. 4, ULTIMO COMMA).
PROT. N. 4523/26/I
          L'articolo  4 ultimo comma della legge in oggetto prescrive
l'effetto della  decadenza  dal  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni  straordinaria  e dall'indennita' speciale di disoccupazione
nell'ipotesi che il lavoratore rifiuti di  frequentare  il  corso  di
riqualificazione  o  rinunci alla nomina. In ordine alle procedure da
seguire questo Ministero ha inviato agli uffici regionali del  lavoro
in  indirizzo  la  nota  n.  4345/26/5  del  15  giugno  1987, il cui
contenuto si riporta testualmente:
     "... 2) il rifiuto a  frequentare  i  corsi  di  qualificazione,
anche  durante  lo  svolgimento  di essi o la rinunzia alla nomina da
parte dei lavoratori avviati ai sensi della L. 444/85 attiene  ad  un
momento  successivo  alla  elaborazione  ed  alla pubblicazione delle
graduatorie momento che, pertanto, e' estraneo alla competenza  degli
uffici  del  lavoro. Conseguentemente, si deve ritenere che l'obbligo
di comunicazione all'INPS dei nominativi dei lavoratori  che  versino
nelle  suddette  condizioni,  ai fini dell'adozione dei provvedimenti
sanzionatori di declaratoria di decadenza dal diritto alla percezione
dei  trattamenti  di  integrazione  straordinaria o di disoccupazione
speciale, faccia capo  alle  singole  amministrazioni  interessate  e
indicate  nella tabella A della predetta Legge, alle quali compete lo
svolgimento,  si  ripete,   dell'intera   procedura   di   assunzione
successiva alla pubblicazione delle citate graduatorie".
Quanto alle modalita', si precisa che la comunicazione del rifiuto  o
della  rinuncia  sottoscritta  dal  lavoratore contenente l'eventuale
motivazione, a cura delle singole amministrazioni, oltre che all'INPS
regionale  per  l'ulteriore inoltro alle competenti sedi provinciali,
anche all'ufficio regionale del lavoro, all'Ispettorato regionale del
lavoro  e  al  lavoratore.  E',  inoltre,  indispensabile che l'INPS,
ricevuta detta comunicazione e preventivamente alla dichiarazione  di
decadenza,  valuti attentamente la sussistenza dei presupposti per la
adozione del relativo provvedimento. Essendo stata concessa, infatti,
la  facolta' di presentare piu' domande di assunzione con riferimento
a diverse amministrazioni e qualifiche, e' necessario accertare se la
rinuncia dipenda dalla preferenza del lavoratore ad essere assunto da
altra amministrazione o per altra qualifica nelle cui graduatorie sia
compreso.  In  tal  caso, qualora l'interessato abbia dichiarato, con
apposito  atto  sottoscritto,  che  la  rinuncia  stessa   e'   stata
determinata  dalla volonta' di avvalersi di altra occasione di lavoro
cui puo' concorre ai sensi dello stesso disposto della L. 444/85,  la
prescritta  decadenza  non  operera'  se  non  all'atto  dell'ultima,
eventuale  rinuncia.  Per  i  riscontri  che  l'INPS   ritenesse   di
effettuare,  si  precisa  che  sono  disponibili,  presso  gli Uffici
regionali del lavoro, liste in ordine alfabetico dei  lavoratori  che
hanno presentato domanda per piu' di una amministrazione o  per  piu'
di una qualifica (.).
     - COPERTURA DEI POSTI RESIDUI - ART. 3, COMMI QUINTO E SESTO.
          Le procedure di cui all'art. 3,  commi  quinto  e  sesto  -
comunicazioni  all'URLMO  della  non  completa  copertura dei posti e
pubblicazioni dei bandi -  dovranno  essere  avviate  solamente  dopo
l'esaurimento  delle  singole  graduatorie.  La  legge,  al riguardo,
prevede che a detti posti possono accedere, mediante presentazione di
nuova  domanda,  i  lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione
per difetto dei requisiti specifici  o  perche'  non  rientranti  nel
numero  dei  posti  disponibili  nelle  amministrazioni prescelte, ai
primi sono equiparati i lavoratori risultati non idonei  nelle  prove
di  fine  corso.  Si  precisa  che hanno titolo a presentare la nuova
domanda, di cui all'art. 6, ultimo comma, soltanto i lavoratori  che,
in  possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono stati gia' inclusi
nelle liste di cui all'art. 3, terzo comma. E' ovvio che  tra  questi
non   devono   essere   compresi  quelli  che  abbiano  rinunciato  o
all'avviamento o alla frequenza al corso  di  qualificazione  o  alla
nomina (.).
PASQUALE COZZOLINO
DIRETTORE GENERALE PERSONALE
MINISTERO LAVORO.