900224 SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2437 Circolare n. 238 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366. Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358. Legge 22 agosto 1985, n. 444. SERVIZIO PRESTAZIONI GESTIONI SPECIALI 2437 Roma, 8 ottobre 1987 Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 238 Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati 2 Oggetto: Decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366. Decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358. Legge 22 agosto 1985, n. 444. 1) DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 1987, N. 366. Con il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1987, sono stati emanati vari provvedimenti concernenti la separata contabilita' degli interventi straordinari, istituita in seno alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. 1.1 - Interventi a favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio, Bolzano e Novara interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987. L'art. 14 del decreto-legge n. 366 dispone la corresponsione di una indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni nonche' degli assegni familiari, ove spettanti, a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti nelle zone delle province di Sondrio, Bolzano e Novara individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno avuto inizio il 18 luglio 1987. I benefici di cui sopra spettano altresi' ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, di tutti i settori privati, operanti in zone diverse da quelle colpite dagli eventi alluvionali, che, residenti nelle zone interessate dagli eventi predetti, siano impediti a raggiungere il luogo di lavoro a causa degli eventi stessi. La concessione dell'indennita' e' disposta con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la durata di un semestre, prorogabile per non piu' di due trimestri consecutivi. L'indennita' di cui trattasi viene corrisposta dall'Istituto attraverso la separata contabilita' degli interventi straordinari, menzionata nella premessa. Poiche' l'effettuazione dei pagamenti resta subordinata alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovra' individuare - ai sensi del I comma dell'art. 14 su citato - le zone alluvionate nonche' del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal II comma dello stesso articolo, si fa riserva di trasmettere i predetti provvedimenti con le relative istruzioni operative. 1.2 - Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI S.p.a. Per i lavoratori dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI S.p.A. il trattamento d'integrazione salariale concesso ai sensi delle disposizioni di legge, relative ai vari interventi dei settori interessati, richiamate nell'art. 1 del decreto-legge n. 366, e' prorogato al 31 dicembre 1987. Per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria che, entro la data di entrata in vigore del decreto abbiano ottenuto la proroga di sei mesi in base all'art. 9 del decreto-legge n. 835/1986 (1), convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987, n. 19, e' prevista una ulteriore proroga di sei mesi. E' stata disposta, altresi', la concessione per un periodo massimo di un anno del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (2) e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (3) ovvero di lavoratori licenziati negli stessi territori da imprese in amministrazione straordinaria comprese nei piani di intervento delle societa' costituite dalla GEPI per promuovere il reimpiego dei lavoratori medesimi. L'art. 3 del decreto-legge in esame autorizza, infine, la societa' predetta a concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori beneficiari del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi dello stesso decreto-legge e dell'art. 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 (concernente interventi nel settore dell'elettronica, dei beni di consumo e della componentistica). Nei confronti di tali lavoratori trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390 (4), per la cui attuazione sono state diramate istruzioni con le circolari n. 6389 G.S./239 del 18 novembre 1982 (5) e n. 945 G.S. - n. 19 P.M.M.C. - n. 390 B./89 del 14 aprile 1986 (6) nonche' con il messaggio T.P. n. 12156 del 16 maggio 1986 (all. 1). Per i lavoratori che beneficiano del trattamento straordinario ai sensi del decreto legge n. 366 e della legge n. 63 su citata sono previste le seguenti cause di decadenza: a) rifiuto di avviamento al lavoro in localita' situata entro 50 km. dal comune di residenza; b) rifiuto di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle societa' di appartenenza; c) frequenza non regolare dei predetti corsi; d) rifiuto di occupazione temporanea nei lavori socialmente utili concordati dalla GEPI con enti e amministrazioni pubbliche. Infine l'art. 4 prevede che i lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario d'integrazione salariale ai sensi del decreto-legge in esame o dell'art. 5 del decreto-legge n. 807/1981, convertito nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attivita' autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione delle residue indennita' ad essi spettanti. Poiche' all'art. 5 del decreto-legge n. 366, viene stabilito che le norme di attuazione degli artt. 3 e 4 saranno emanate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso DL, con decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, si fa riserva di istruzioni sull'argomento. 2) DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1987, N. 358. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 358, dal comma 4 al comma 9 dell'art. 6 ha emanato le medesime disposizioni contenute nei decreti-legge precedenti che non sono stati convertiti in legge ma i cui effetti, peraltro, sono fatti salvi dall'art. 8 dello stesso D.L. n. 358. Restano, pertanto, valide le istruzioni emanate con circolare n. 2204 G.S. e n. 7800 O. del 3 agosto 1987. Ai fini che interessano la cassa integrazione guadagni sono peraltro da evidenziare le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 358 che riguardano, da un lato la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (7) (contratto di solidarieta') e, dall'altro, la misura del trattamento stesso. In particolare e' previsto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, successivamente alla scadenza del periodo massimo dei 24 mesi, puo' prorogare il trattamento di cui all'art. 1 sopra citato fino ad un massimo di 24 mesi. Per gli operai e gli impiegati occupati nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il limite massimo di proroga e' elevato a 36 mesi. Inoltre, il terzo comma dell'art. 7 in esame ha elevato in favore dei lavoratori occupati nei territori anzidetti la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale, fissato dall'art. 1 su riportato, dal 50 per cento al 60 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Pertanto - per i lavoratori occupati nei territori di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 - a decorrere dalla settimana successiva a quella in corso al 28 agosto 1987, il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso in base ai contratti di solidarieta' e' incrementato in misura pari al 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario, anche su tale importo graveranno sia la riduzione di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (8), che le ritenute erariali. 3) LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 444. L'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, stabilisce che le Amministrazioni statali sono autorizzate ad assumere lavoratori dalle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna i quali, alla data di entrata in vigore della legge, fruivano di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, senza turnazione, ai sensi delle leggi n. 675/1977 (9), n. 501/1977 (10), n. 301/1979 (11) e successive modificazioni e integrazioni ovvero dell'idennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre all'art. 4 sono previsti corsi di riqualificazione durante i quali ai lavoratori interessati continuera' ad essere corrisposto - ove competa - il trattamento di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione. Coloro che non risulteranno idonei alle prove di fine corso continueranno a percepire le prestazioni integrative o di disoccupazione. In particolare e' prevista la decadenza del diritto alle prestazioni in due ipotesi: 1) rifiuto a frequentare il corso; 2) rinuncia alla nomina al termine del corso. Per la pratica attuazione delle disposizioni su richiamate il Ministero del lavoro ha diramato le istruzioni con l'allegata circolare (all. n. 2). Per quanto attiene gli adempimenti delle Sedi interessate cui perverranno le apposite comunicazioni per il tramite delle Sedi Regionali, si precisa che le stesse Sedi interessate dovranno provvedere alla immediata sospensione dei pagamenti del trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora, sia in corso, ed iniziare comunque azione di recupero del trattamento eventualmente corrisposto per il periodo successivo alla data della dichiarazione rilasciata dal lavoratore interessato di rifiuto di frequentare il corso di riqualificazione ovvero di rinuncia alla nomina. Per le ipotesi in cui la rinuncia alla nomina sia motivata dalla intenzione di concorrere ad altre occasioni di lavoro ai sensi della stessa legge n. 444/1985, tale circostanza esclude la applicazione della decadenza dal diritto al trattamento in parola. In proposito la circolare ministeriale chiarisce che la decadenza deve operare dall'ultima rinuncia. A tale riguardo si ritiene opportuno che vengano effettuati i necessari riscontri sulle liste disponibili presso l'Ufficio regionale del lavoro e acquisite notizie direttamente dagli interessati. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ------------------------------------ (1) V. "atti ufficiali" 1986, pag. 2442/Dic. (2) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 1322. (3) V. "Atti ufficiali" 1978, pag. 884. (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1562. (5) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 3371. (6) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 1097. (7) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3603. (8) V. "Atti ufficiali" 1986, pag. 337. (9) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1902. (10) V. "Atti ufficiali" 1977, pag. 1304. (11) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 1542. ===================================================================== ALLEGATO 1 I.N.P.S. D.G. SER. GESTIONI SPEC. Ai Dirigenti centrali e periferici e, per conoscenza, Circolare n. 1271 G.S. Ai Consiglieri di amministrazione Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Messaggio n. 12156 del 16 maggio 1987 OGGETTO: Art. 8 della L. 28 febbraio 1986, n. 41. Lavoratori in CIG straordinaria utilizzati in opere e servizi di pubblica utilita'. Con la circolare n. 945 G.S., n. 19 P.M.M.C. e n. 390 B., in corso di stampa, trasmessa con messaggio T.P. n. 00668 del 16 aprile 1986, sono state impartite prime istruzioni per l'applicazione dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. In ordine agli effetti della norma in questione si precisa che il 2' comma dell'art. 1 bis del D.L. 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1981, n. 390, e' sostituito dal disposto dell'art. 8 in esame che non fa piu' menzione, per i lavoratori cassaintegrati utilizzati in opere o servizi di pubblica utilita', dell'elevazione della misura dell'integrazione salariale al 90%. Conseguentemente, per effetto della suddetta sostituzione, il trattamento straordinario d'integrazione salariale da corrispondere a detti lavoratori e' quello risultante dalla normale misura vigente per le integrazioni salariali straordinarie. La norma in questione e' entrata in vigore il 28 febbraio 1986 e date le norme vigenti che riferiscono le integrazioni salariali a periodi settimanali, trova applicazione dalla settimana successiva a quella in corso alla data del 28 febbraio sopra citata. IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ===================================================================== ALLEGATO 2 NNNN = * 611593 INPS I 616150 LIJJYA I 07/07 17.36 * 611593 INPS I 140 TX-DIFF I 6095 (07/07 17.17) 626144 MINLAV I DA MINISTERO LAVORO ET PREVIDENZA SOCIALE SEGRETERIA DIRETTORE GENERALE AA.GG. ET PERSONALE R O M A AT UFFICI REGIONALI LAVORO DI: TORINO - MILANO - GENOVA - CAGLIARI ET PER QUANTO DI COMPETENZA AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - SERVIZIO VIII R O M A AT MINISTERO AGRICOLTURA ET FORESTE DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA MONTANA ET PER FORESTE ROMA AT MINISTERO POSTE ET TELECOMUNICAZIONI AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI DIREZIONE CENTRALE PERSONALE ET AA.GG. REPARTO I - SEZIONE I R O M A AT MINISTERO INTERNO DIREZIONE GENERALE PROTEZIONE CIVILE ET SERVIZI ANTINCENDI DIV. PERS. SEZ.VI R O M A AT AZIENDA NAZIONALE AUTONOMIA STRADE DIREZIONE CENTRALE AA.GG. ET PERS. - SERV. 1 - SETTORE III R O M A AT AZIENDA AUTONOMA FERROVIE STATO DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PERSONALE R O M A AT AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE AA.GG. ET PERSONALE - DIV. III R O M A AT AMMINISTRAZIONE POSTE ET TELECOMUNICAZIONI DIREZIONE CENTRALE PERSONALE DIV. 1 - SEZ. 2 R O M A AT DIREZIONE GENERALE INPS ROMA OGGETTO: Attuazione legge 444/85 - Artt. da 1 a 6. Assunzioni speciali presso amministrazioni dello stato di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria ed in trattamento di disoccupazione speciale. - DECADENZA DALLE PRESTAZIONI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE (ART. 4, ULTIMO COMMA). PROT. N. 4523/26/I L'articolo 4 ultimo comma della legge in oggetto prescrive l'effetto della decadenza dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e dall'indennita' speciale di disoccupazione nell'ipotesi che il lavoratore rifiuti di frequentare il corso di riqualificazione o rinunci alla nomina. In ordine alle procedure da seguire questo Ministero ha inviato agli uffici regionali del lavoro in indirizzo la nota n. 4345/26/5 del 15 giugno 1987, il cui contenuto si riporta testualmente: "... 2) il rifiuto a frequentare i corsi di qualificazione, anche durante lo svolgimento di essi o la rinunzia alla nomina da parte dei lavoratori avviati ai sensi della L. 444/85 attiene ad un momento successivo alla elaborazione ed alla pubblicazione delle graduatorie momento che, pertanto, e' estraneo alla competenza degli uffici del lavoro. Conseguentemente, si deve ritenere che l'obbligo di comunicazione all'INPS dei nominativi dei lavoratori che versino nelle suddette condizioni, ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di declaratoria di decadenza dal diritto alla percezione dei trattamenti di integrazione straordinaria o di disoccupazione speciale, faccia capo alle singole amministrazioni interessate e indicate nella tabella A della predetta Legge, alle quali compete lo svolgimento, si ripete, dell'intera procedura di assunzione successiva alla pubblicazione delle citate graduatorie". Quanto alle modalita', si precisa che la comunicazione del rifiuto o della rinuncia sottoscritta dal lavoratore contenente l'eventuale motivazione, a cura delle singole amministrazioni, oltre che all'INPS regionale per l'ulteriore inoltro alle competenti sedi provinciali, anche all'ufficio regionale del lavoro, all'Ispettorato regionale del lavoro e al lavoratore. E', inoltre, indispensabile che l'INPS, ricevuta detta comunicazione e preventivamente alla dichiarazione di decadenza, valuti attentamente la sussistenza dei presupposti per la adozione del relativo provvedimento. Essendo stata concessa, infatti, la facolta' di presentare piu' domande di assunzione con riferimento a diverse amministrazioni e qualifiche, e' necessario accertare se la rinuncia dipenda dalla preferenza del lavoratore ad essere assunto da altra amministrazione o per altra qualifica nelle cui graduatorie sia compreso. In tal caso, qualora l'interessato abbia dichiarato, con apposito atto sottoscritto, che la rinuncia stessa e' stata determinata dalla volonta' di avvalersi di altra occasione di lavoro cui puo' concorre ai sensi dello stesso disposto della L. 444/85, la prescritta decadenza non operera' se non all'atto dell'ultima, eventuale rinuncia. Per i riscontri che l'INPS ritenesse di effettuare, si precisa che sono disponibili, presso gli Uffici regionali del lavoro, liste in ordine alfabetico dei lavoratori che hanno presentato domanda per piu' di una amministrazione o per piu' di una qualifica (.). - COPERTURA DEI POSTI RESIDUI - ART. 3, COMMI QUINTO E SESTO. Le procedure di cui all'art. 3, commi quinto e sesto - comunicazioni all'URLMO della non completa copertura dei posti e pubblicazioni dei bandi - dovranno essere avviate solamente dopo l'esaurimento delle singole graduatorie. La legge, al riguardo, prevede che a detti posti possono accedere, mediante presentazione di nuova domanda, i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili nelle amministrazioni prescelte, ai primi sono equiparati i lavoratori risultati non idonei nelle prove di fine corso. Si precisa che hanno titolo a presentare la nuova domanda, di cui all'art. 6, ultimo comma, soltanto i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono stati gia' inclusi nelle liste di cui all'art. 3, terzo comma. E' ovvio che tra questi non devono essere compresi quelli che abbiano rinunciato o all'avviamento o alla frequenza al corso di qualificazione o alla nomina (.). PASQUALE COZZOLINO DIRETTORE GENERALE PERSONALE MINISTERO LAVORO.