910207 DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Circolare n. 32 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti. DIREZIONE CENTRALE PER LE PENSIONI Roma, 6 febbraio 1991 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 32 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI OGGETTO: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche. Chiarimenti. Si fa seguito alla circolare n.211 del 24 settembre 1990 per comunicare il testo delle risposte fornite agli ulteriori quesiti posti in materia di prestazioni pensionistiche. 1 - PENSIONE AI SUPERSTITI. 1.1 - RINUNCIA ALLA PENSIONE. - Quesito - Possibilita', per la vedova di pensionato, di rinunciare alla pensione di reversibilita' in favore di altre categorie di superstiti (figli, genitori, fratelli e sorelle). - Chiarimenti - La rinuncia alla pensione non e' in alcun caso ammissibile in quanto trattasi di prestazione a carattere alimentare il cui diritto ha natura personale ed indisponibile. 1.2 - ACCREDITO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI SERVIZIO MILITARE. ARTICOLO 49, 1 COMMA DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N. 153. - Quesito - Possibilita' di riconoscere il diritto a pensione a favore di superstiti di assicurato deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il computo di contributi figurativi per servizio militare accreditati ex art.49 della legge stessa. - Chiarimenti - Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con la deliberazione n.39 del 18 marzo 1972, le disposizioni dell'art.49, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n.153 - concernenti l'accredito dei contributi figurativi per periodi di servizio militare - devono essere interpretate nel senso che i benefici previsti dalle stesse si applicano, ovviamente dalla data di entrata in vigore della predetta legge, anche a favore dei superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1 maggio 1969 (v. circ. n.300 C. e V. del 9 maggio 1972). I contributi accreditati a norma del predetto articolo 49 sono utili ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione dalle varie norme succedutesi nel tempo. Pertanto, qualora l'accredito dei contributi figurativi di cui trattasi abbia consentito il perfezionamento dei requisiti per la pensione di invalidita' alla data del decesso dell'assicurato dante causa, il diritto alla pensione ai superstiti, in presenza delle altre condizioni di legge, deve essere riconosciuto, ai sensi dell'art.13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636, con decorrenza dal 1 maggio 1969 entro i limiti della prescrizione decennale. 1.3 - TITOLARITA' DELLA PENSIONE NEL CASO DI CONCORSO DEL CONIUGE DIVORZIATO CON IL CONIUGE SUPERSTITE DELL'ASSICURATO O DEL PENSIONATO. Art.13 della legge 6 marzo 1987, n.74. Circolare n.53644 A.G.O. - n.10497 O./258 del 9 novembre 1987. - Quesito - E' stato chiesto di precisare se, a seguito di "rinuncia irrevocabile" formulata dal coniuge superstite, la titolarita' della pensione possa trasferirsi all'ex coniuge divorziato. - Chiarimenti - Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 6 marzo 1987, n.74 - che ha sostituito l'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n.898 - qualora esista un coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilita', una quota della pensione a lui spettante puo' essere attribuita dal Tribunale all'ex coniuge divorziato, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale. Dalla formulazione della norma risulta evidente che al coniuge superstite spetta la titolarita' della pensione, mentre la quota di pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato ha natura di assegno alimentare, il che esclude che la sua assegnazione attribuisca al beneficiario la qualita' di contitolare della pensione, la quale spetta unicamente al coniuge superstite, eventualmente in concorso con i figli del pensionato o dell'assicurato. Pertanto, per effetto della "rinuncia" alla pensione da parte del coniuge superstite, deve intendersi trasferito all'ex coniuge divorziato il contenuto patrimoniale della pensione ma non la titolarita' della stessa, che deve restare in capo al coniuge superstite, mentre il relativo importo deve essere interamente corrisposto all'ex coniuge divorziato. 1.4 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI INABILI. - Quesito - E' stato chiesto di precisare se, a seguito del sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta per inabilita' venga meno, nei confronti del figlio inabile titolare di pensione ai superstiti, il diritto a tale ultima prestazione. - Chiarimenti - Il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del titolare (o contitolare) di pensione ai superstiti ottenuta quale figlio inabile non costituisce, in base alla normativa vigente, causa di cessazione dal diritto a quest'ultima pensione. 2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO. 2.1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO IN CASO DI TITOLARITA' DI DUE PENSIONI, DI CUI UNA DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E L'ALTRA MAGGIORATA EX ARTICOLO 14 QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, n.33 - Quesito - E' stato chiesto se, ai fini dell'integrazione al minimo di altro trattamento pensionistico, la pensione maggiorata ex articolo 14 quater, 4 comma, debba considerarsi superiore al minimo. - Chiarimenti - Dalla formulazione letterale dell'articolo 14 quater, 3 e 4 comma, della legge n.33/1980 si evince che il trattamento minimo di pensione A.G.O., anche nel caso di importo maggiorato ai sensi dei commi stessi, e' quello dovuto alla generalita' delle pensioni. Ed infatti il comma 3 non istituisce un trattamento minimo piu' elevato a favore della specifica categoria di pensioni ma dispone che ai titolari di pensione "integrata al trattamento minimo"..............se costituita da almeno 781 settimane di contribuzione obbligatoria effettiva "e' attribuita una ulteriore maggiorazione"; il comma 4 dispone inoltre che l'importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma 3, nel caso in cui risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e quello integrato dalla predetta maggiorazione, e' aumentato, ove sussista il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere "l'importo complessivo" determinato ai sensi del predetto comma 3. In relazione a quanto precede deve ritenersi che le pensioni il cui importo risulti compreso tra quello del trattamento minimo e quello del trattamento minimo maggiorato, conservano la natura giuridica di pensioni superiori al trattamento minimo. Cio' e' confermato anche dall'art. 2 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980 che esplicitamente disponeva che alle pensioni aumentate ai sensi dell'art.14 quater, comma 4, della legge n.33/1980, continuava ad applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di importo superiore al trattamento minimo. Pertanto deve riternersi sussitere una sola pensione di importo inferiore al trattamento minimo sulla quale, quindi, a seconda della situazione reddituale del pensionato, spetta la integrazione, totale o parziale. E' il caso peraltro di precisare che, in conseguenza dell'integrazione al minimo di quest'ultima pensione, sull'altra pensione non e' piu' dovuto l'aumento ex articolo 14 quater, comma 4 della legge n.33/1980; tenuto conto, infatti, che l'aumento spetta a condizione che "sussista il diritto all'integrazione al minimo" tale diritto e' da escludere per effetto del disposto dall'art.6, comma 3, della legge n.638 dell'11 novembre 1983. 3 - PREPENSIONAMENTO. 3.1 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE AZIENDE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 5, DEL D.L 9 OTTOBRE 1989, N.337. - Quesito - E' stato chiesto se, ai fini della determinazione del contributo dovuto dall'azienda, debba aversi riguardo alla effettiva durata dell'anticipazione del pensionamento rispetto al raggiungimento del limite dei 40 anni di contribuzione, ovvero se debba aversi riguardo alla data di compimento dell'eta' pensionabile. - Chiarimenti - Poiche' l'assicurato perfezionerebbe comunque in data anteriore al compimento dell'eta' pensionabile i requisiti per il diritto a pensione con una anzianita' contributiva di 40 anni, il periodo da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli oneri da porre a carico delle aziende deve essere fatto coincidere con la durata dell'anticipazione di cui il lavoratore venga effettivamente a beneficiare. 3.2 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI LAVORATORI PORTUALI. - Quesito - E' stato chiesto se, ai fini della determinazione degli oneri dovuti dalle aziende, occorra prendere a base per il calcolo la media delle retribuzioni percepite dal lavoratore nell'ultimo anno di lavoro ovvero l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore. - Chiarimenti - Con la circolare n.53600 A.G.O.-n.1195 O.-n.329B/21 del 3 febbraio 1984, nel fornire istruzioni in materia di pensionamento anticipato dei dipendenti degli Enti portuali (legge 23 maggio 1983, n.230), e' stato precisato che, ai fini del calcolo degli oneri contributivi, l'aliquota in vigore all'atto del pensionamento doveva essere applicata alla somma determinata moltiplcando la retribuzione media mensile degli ultimi dodici mesi per i mesi corrispondenti alla aumentata anzianita' contributiva. Con successiva circolare n.216 del 26 ottobre 1988 e' stato precisato che la retribuzione da prendere a base per il calcolo degli oneri e' quella dell'ultimo periodo di lavoro, "cioe' del periodo incluso nell'anno solare". Criteri diversi valgono, invece, in materia di pre-pensionamento per il settore industriale. Secondo tali criteri, portati a conoscenza delle S.A.P. con circolare n.254 del 1 dicembre 1989, ai fini del calcolo delle somme da corrispondere dai datori di lavoro a titolo di onere connesso all'aumento convenzionale dell'anzianita' assicurativa, deve aversi riguardo all'ultima retribuzione, "vale a dire quella relativa all'ultimo periodo di lavoro, rapportata a mese". Tali criteri, quindi, non valgono per i pre-pensionamenti del settore delle aziende portuali, per i quali, come in precedenza detto, occorre fare riferimento, secondo quanto previsto dalla specifica normativa, alla retribuzione media mensile degli ultimi dodici mesi. Si precisa, inoltre, che, ai fini della determinazione degli oneri in argomento, deve essere applicata l'aliquota contributiva ordinaria IVS, in vigore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e non quella ridotta, prevista per le aziende operanti nel Mezzogiorno. Infatti,trattandosi di onere che le imprese sono tenute, per legge, a corrispondere all'Istituto per una specifica finalita' e, cioe', per la copertura dei ratei di pensione anticipata da liquidare ad ogni dipendente, non si giustifica una riduzione dell'aliquota, prevista dalla normativa in materia di sgravi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno. 3.3. - UTILIZZAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL'ESTERO AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO. Art.16 della legge 23 aprile 1981, n.155. Art.37 della legge 5 agosto 1981, n.416. Circolare n.53581 A.G.O. del 21 luglio 1981. - Quesito - Settore dell'editoria. Computabilita' dei periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati. - Chiarimenti - Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto dall'art.16 della legge 23 aprile 1981, n.155 per il conseguimento del diritto al pensionamento anticipato, sono computabili, anche per il settore editoria, i periodi di lavoro svolti in Paesi esteri convenzionati. 3.4 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO. DIPENDENTI DA IMPRESE SIDERURGICHE. SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.371 DEL 3 LUGLIO 1989. Art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1984, n.193. Art.16, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.155. Circolare n.17 del 17 gennaio 1990. - Quesito - E' stato chiesto se, per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale" del combinato disposto dell'articolo 16 della legge n.155/1981 e dell'art.1 della legge n.193/1984", l'ulteriore incremento dell'anzianita' contributiva fino al 60 anno di eta' debba essere attribuito alle sole lavoratrici del settore siderurgico ovvero se, in relazione al contenzioso amministrativo e giudiziario formatosi, il beneficio possa essere esteso anche alle lavoratrici pre-pensionate ex articolo 16 della legge n.155/1981. - Chiarimenti - In conformita' al principio secondo cui l'effetto delle sentenze di incostituzionalita' e' limitato alle norme dichiarate illegittime e, in tale ambito, alle sole ipotesi richiamate nel dispositivo, l'ulteriore incremento dell'anzianita' contributiva fino al 60 anno di eta', previsto dalla sentenza n.371/1989, deve essere attribuito alle sole lavoratrici dipendenti da imprese siderurgiche aventi titolo al pensionamento anticipato ai sensi della legge n.193/1984, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta tra il 50 e il 55 anno di eta'. Invero, la dichiarazione di incostituzionalita' di cui alla sentenza sopramenzionata si basa sulla considerazione che l'art.1 della legge n.193/1984, anticipando da 55 a 50 anni l'eta' minima per il prepensionamento dei lavoratori del settore siderurgico, ha determinato una disparita' di trattamento a danno delle lavoratrici dello stesso settore, attesoche', in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta tra i 50 e i 55 anni, ai lavoratori e' riconosciuta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva fino ad un massimo di 10 anni, mentre alle lavoratrici la suddetta maggiorazione e' riconosciuta fino ad un massimo di 5 anni. Tale disparita' di trattamento non puo', evidentemente, verificarsi nei casi di prepensionamento ex art.16, comma 1, della legge n.155/1981 in quanto, in applicazione di tale norma, la maggiorazione dell'anzianita' contributiva riconoscibile e' contenuta nel limite massimo di 5 anni sia per i lavoratori che per le lavoratrici. 4 - INVALIDITA' PENSIONABILE 4.1 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI INVALIDITA' ED ALLA PENSIONE DI INABILITA'. - Quesito - E' stato chiesto di precisare se, ai fini dell'accertamento del requisito contributivo nel quinquennio, in caso di riconoscimento del diritto a pensione di inabilita' a favore di un titolare di assegno di invalidita', possano considerarsi utili i periodi di godimento dell'assegno durante i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. - Chiarimenti - Secondo quanto precisato con la circolare n.53616 AGO del 3 dicembre 1984, in caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione di inabilita' e viceversa, il requisito di contribuzione nel quinquennio deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuita', una prestazione ad un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita', sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge 12 giugno 1984, n.222. - Quesito - Domanda di assegno di invalidita' presentata da ex titolare di assegno non confermato per mancata richiesta dell'interessato. Computabilita', ai fini del perfezionamento del requisito contributivo nel quinquennio, dei periodi di godimento dell'assegno non confermato. - Chiarimenti - Con circolare n.198 del 24 agosto 1990 e' stato precisato che, in caso di domanda di assegno presentata da ex titolare dello stesso, gia' revocato o non confermato, i requisiti contributivi devono essere accertati ritenendo utili i periodi di godimento dell'assegno revocato o non confermato, durante i quali non sia stata prestata attivita' lavorativa. 4.2 - RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE PER PERIODI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INABILITA'. ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222. - Quesito - Criteri applicativi del principio di incumulabilita' della pensione con i trattamenti retributivi. - Chiarimenti - Nel caso in cui siano stati corrisposti a favore del richiedente la pensione di inabilita' trattamenti retributivi per periodi successivi alla decorrenza della prestazione, deve procedersi alla applicazione del divieto di cumulo, ponendo in pagamento le rate arretrate della pensione limitatamente agli importi eventualmente eccedenti le mensilita' di retribuzione percepite in coincidenza degli stessi periodi. 4.3 - PENSIONE DI INABILITA' - REVOCA DELLA RINUNCIA CONDIZIONATA. - Quesito - Possibilita' di revoca della rinuncia a suo tempo formulata, al fine di ottenere la posticipazione della decorrenza della pensione al momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' lavorativa. - Chiarimenti - La rinuncia ai trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione - anche se talvolta piu' favorevoli della pensione di inabilita' - viene di norma effettuata al fine di evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dal ritardo nella effettuazione della rinuncia stessa, la piu' grave delle quali, come e' noto, puo' determinarsi nei confronti dei superstiti, i quali, in caso di decesso intervenuto senza che sia stata formulata la rinuncia, hanno diritto alla pensione indiretta quali superstiti di assicurato, anziche' alla pensione di riversibilita' quali superstiti di pensionato. Avuto riguardo a tale circostanza e tenuto, altresi', conto dello spirito informatore dei criteri regolanti la rinuncia condizionata, si ritiene che la revoca della rinuncia da parte del lavoratore - con conseguente spostamento della decorrenza della pensione - sia ammissibile. 5 - INDEBITI IN MATERIA PENSIONISTICA. ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N.88 5.1. - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE A SOGGETTI GIA' TITOLARI DI ALTRA PENSIONE. - Quesito - Criteri di applicazione dell'articolo 52 della legge n.88/1989 agli indebiti concernenti i casi in cui, all'atto della presentazione della domanda di pensione sociale, gli interessati abbiano omesso di far presente la titolarita' di altra precedente prestazione pensionistica erogata dall'Istituto. - Chiarimenti - Deve ritenersi applicabile la sanatoria ex articolo 52. Infatti l'indebito e' da imputare ad un errore di mancata valutazione di dati ostativi al riconoscimento del diritto alla pensione sociale, gia' in possesso dell'Istituto, direttamente conoscibili e verificabili. Ne' puo' qualificarsi come comportamento doloso la omessa indicazione, da parte dell'interessato, della titolarita' dell'altra pensione, in quanto tale omissione e' riconducibile al convincimento del pensionato secondo cui la sua situazione pensionistica doveva comunque essere gia' nota all'Istituto, ente erogatore dell'altra prestazione. 5.2. - PENSIONI A CARICO DELLA A.G.O. E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI TITOLO A RIVALSA NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI. - Quesito - Applicabilita' della sanatoria agli indebiti conseguenti alla mancata effettuazione, sulla pensione a carico della A.G.O., della trattenuta da devolvere alla Pubblica Amministrazione. - Chiarimenti - Non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanatoria considerato che, se errore vi e' stato, esso non ha riguardato ne' l'"an" ne' il "quantum" della prestazione ma solo il pagamento, a persone consapevoli di non averne titolo, di una somma spettante ad una Pubblica Amministrazione, che l'Istituto si limita a trattenere per conto di essa, nell'ambito di un rapporto tra quest'ultima ed il pensionato, rapporto al quale l'Istituto e' del tutto estraneo. Sara', pertanto, l'amministrazione interessata a porre in atto le procedure necessarie al recupero delle somme nei confronti del pensionato. 5.3 - PENSIONI INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140. - Quesito - Applicabilita' della sanatoria agli indebiti costituitisi a seguito dei diversi criteri successivamente adottati nel tempo dall'Istituto nel definire la natura delle pensioni di che trattasi. - Chiarimenti - Con la circolare n.60105 A.G.O. del 23 maggio 1985 era stato, tra l'altro, ritenuto che l'attribuzione dell'aumento previsto dall'articolo 3 della legge n.140/1985, da corrispondere in aggiunta all'importo della pensione in pagamento e non a quello della pensione a calcolo, non facesse venir meno alla prestazione la sua natura di pensione integrata al minimo. Conseguentemente, nei casi in cui fossero stati superati i limiti di reddito, aveva trovato applicazione l'articolo 6, comma 7, della legge 11 novembre 1983, n.638, con conseguente "cristallizzazione" dell'importo della pensione in pagamento. Peraltro, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo il quale l'aumento ex articolo 3 della legge n.140/1985 determina l'acquisizione, da parte della prestazione pensionistica, della nuova natura di pensione diversa dal trattamento minimo, l'Istituto ha dovuto modificare il precedente orientamento allineandosi al parere ministeriale, per cui, venuto meno il diritto alla "cristallizzazione" della pensione, si sono costituite situazioni debitorie, nei confronti delle quali trova applicazione la sanatoria ex articolo 52 della legge n.88/1989. Infatti l'indebito consegue alla adozione, da parte dell'Istituto, di criteri applicativi dell'articolo 3 della legge n.140/1985 che, a suo tempo sottoposti ai Ministeri Vigilanti per il parere di competenza, non sono stati dagli stessi condivisi, secondo quanto in precedenza detto. Si e' reso, pertanto, necessario rettificare le varie posizioni pensionistiche a suo tempo interessate dall'applicazione dei precedenti criteri, con conseguente insorgenza di situazioni debitorie dovute al fatto che, non potendosi piu' considerare la pensione integrata al trattamento minimo, il relativo importo non avrebbe dovuto essere "cristallizzato" ma determinato sulla base della sola quota percentuale spettante all'interessato. Detta situazione debitoria e', comunque, da ricollegare ad atti e comportamenti dell'Istituto che hanno indotto nei pensionati il pieno affidamento circa la legittima spettanza e la completa disponibilita' delle somme percepite, per cui ricorrono i presupposti per l'applicabilita' della sanatoria ex articolo 52. 6 - PENSIONE SUPPLEMENTARE. - Quesito - Possibilita' di liquidare la pensione di vecchiaia a seguito del successivo perfezionamento dei requisiti per il diritto a tale prestazione nella gestione speciale per gli artigiani. - Chiarimenti - Il quesito formulato non puo' trovare positiva soluzione, stante la particolare natura della pensione supplementare, per la quale e' prevista una specifica disciplina (articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n.1338), che la contraddistingue dalla pensione ordinaria di vecchiaia. La specificita' della prestazione in questione non ne consente la trasformazione in pensione autonoma di vecchiaia anche quando il titolare di essa abbia raggiunto i requisiti contributivi richiesti per la sua concessione. L'utilizzazione degli ulteriori contributi versati dopo la liquidazione della prestazione supplementare rimane limitata unicamente alla erogazione di supplementi sulla pensione. Quanto sopra e' conforme anche ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenza n.1109 del 12-20 dicembre 1988, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, emesso in via incidentale, in controversia vertente sulla integrabilita' al minimo di una pensione di vecchiaia supplementare, prestazione questa che, come detta la Corte, ha una propria specificita' che non ne consente "la trasformazione in altra, quale, ad esempio, la pensione di vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo, col connesso istituto dell'integrazione al minimo". 7 - SANZIONI PECUNIARIE EX ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544 - CRITERI APPLICATIVI. - Quesito - Applicabilita' delle sanzioni nei casi in cui sia emersa la buona fede degli interessati, i quali abbiano riscosso i benefici di legge sulla base di dichiarazioni di responsabilita' rivelatesi non rispondenti al vero. - Chiarimenti - In proposito giova ricordare che la sanzione pecuniaria deve essere applicata nei casi in cui la dichiarazione di responsabilita' risulti mendace rispetto ai dati ed agli elementi in possesso dell'interessato all'atto di presentazione della dichiarazione stessa. Con particolare riferimento ai casi in cui sia emersa la buona fede degli interessati, si ritiene che possa escludersi il mendacio e, quindi, l'applicabilita' della sanzione, nelle sole ipotesi in cui gli interessati abbiano erroneamente manifestato, nelle dichiarazioni rese, una volonta' diversa da quella che avevano in realta' (ipotesi, peraltro, estrema e di difficile riscontro probatorio), ovvero qualora la volonta' espressa si sia determinata sulla base di un processo formativo erroneo, sempreche' la volonta' soggettiva dichiarata sulla base di un erroneo convincimento non contrasti con elementi conosciuti o conoscibili con la normale diligenza. Non sempre, infatti, la buona fede puo' portare ad escludere il mendacio, in quanto la stessa non puo' identificarsi in un atteggiamento puramente soggettivo della parte interessata che l'autorizzi a non rendersi parte diligente al fine di rendere dichiarazioni veritiere. La materia, peraltro, si sottrae ad una classificazione esemplificativa e presuppone una attenta indagine da effettuarsi caso per caso, tenendo conto degli elementi obiettivi posseduti. Puo' costituire, ad esempio, un elemento di valutazione, anche se, ovviamente, non determinante ed esclusivo, la spontanea ed immediata restituzione degli importi indebitamente riscossi, effettuata dal pensionato non appena si sia reso conto dell'errore. Per quanto superfluo si ritiene utile aggiungere che la sanzione pecuniaria non e', altresi, applicabile qualora i pensionati abbiano riscosso presso l'ufficio pagatore la maggiorazione sociale o l'aumento della pensione sociale pur non avendone diritto ma avendo correttamente compilato la dichiarazione di responsabilita'. Si sono, infatti, verificati casi in cui gli uffici pagatori hanno corrisposto tali benefici secondo criteri difformi dagli accordi presi con l'Istituto e cio' ha talvolta comportato che le somme erogate siano state riscosse indebitamente. 8 - DECORRENZA DEGLI INTERESSI LEGALI. - Quesito - E' stato chiesto di conoscere da quale data far decorrere gli interessi legali sugli ulteriori arretrati spettanti in caso di ricostituzione della pensione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.283 del 17 maggio 1989. - Chiarimenti - Con la circolare n.164 del 24 luglio 1989, nel fornire istruzioni applicative della sentenza della Corte Costituzionale n.283 del 17 maggio 1989, e' stato precisato che la prescrizione decennale va applicata anche nei casi di ricostituzione della pensione conseguente a sentenze della Corte Costituzionale e che i casi gia' definiti in maniera difforme devono essere riesaminati a domanda degli interessati. Poiche', in tali casi, gli ulteriori arretrati spettano agli interessati in applicazione della sentenza n.283/1989, ne consegue che gli interessi legali devono decorrere dal 121 giorno successivo alla data di presentazione della domanda da parte degli interessati e non dalla originaria domanda di ricostituzione della pensione. 9 - DOMANDA DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE. - Quesito - E' stato chiesto di precisare se la presentazione della domanda di rate maturate e non riscosse comporti la acquisizione, da parte del richiedente, della qualifica di erede, con conseguente possibilita' di perseguire, nei suoi confronti, i crediti gia' vantati dall'Istituto verso il dante causa. - Chiarimenti - La qualificazione giuridica del richiedente le rate di pensione maturate e non riscosse va desunta dalla "veste" riconosciuta dall'ordinamento giuridico al richiedente stesso. Per giurisprudenza costante, la attribuzione della titolarita' del diritto alle rate di pensione maturate e non riscosse deriva dalla qualita' di eredi legittimi o testamentari degli aventi causa secondo le norme della comune disciplina delle successioni. Distinta dalla attribuzione della titolarita' del diritto alle rate sopramenzionate e' la legittimazione a riscuotere le stesse da parte delle persone contemplate dall'articolo 90, ultimo comma, del R.D. 28 agosto 1924, n.1422 e, cioe', il coniuge superstite ed, in mancanza di questi, il tutore dei figli minori ed, in loro assenza, gli eredi legittimi o testamentari. Tale norma, infatti, non incide sulla attribuzione del diritto alle rate maturate e non riscosse, ma si limita ad elencare le persone autorizzate alla riscossione delle somme predette con effetto liberatorio per l'Istituto e preclusivo per gli eredi subentrati nel diritto stesso. Le rate di pensione maturate e non riscosse infatti, poiche' configurano un diritto gia' sorto in capo al pensionato al momento della sua morte, entrano nell'asse ereditario e sono, conseguentemente, trasmissibili alle persone indicate dalla disciplina comune di diritto civile. Se il soggetto richiedente riveste la qualita' di erede in relazione alle norme sul diritto successorio, non c'e' dubbio che la domanda di liquidazione delle somme in parola integra gli estremi di accettazione tacita dell'eredita' (art. 476 c.c.), con la connessa assunzione della qualita' di erede, ivi compresi i conseguenti diritti ed oneri. Pertanto l'implicita volonta' di accettare e la connessa qualita' di erede non consentono valida ed efficace rinuncia all'eredita'; e cio' anche se l'accettazione sia stata fatta col beneficio d'inventario. In conclusione, essendo, come detto, le rate in parola trasmissibili secondo il diritto comune e limitandosi invece il menzionato art.90 ad individuare la persona abilitata a ricevere il pagamento di tali somme con effetto liberatorio per l'Istituto e preclusivo per gli eredi subentrati nel diritto stesso, qualora precedentemente all'esecuzione del pagamento altri aventi titolo secondo le norme del diritto di successione chiedano la liquidazione delle predette somme, il pagamento stesso deve essere eseguito anche in favore di tali soggetti. - Quesito - Criteri di calcolo della quota di integrazione al trattamento minimo nel caso di pensionato, titolare di pensione parzialmente integrata, deceduto nel corso dell'anno ed i cui redditi siano diminuiti in detto anno proprio a causa del decesso. - Chiarimenti - Le rate di pensione maturate e non riscosse vanno liquidate agli eredi nella stessa misura che sarebbe spettata al pensionato se fosse rimasto in vita. Pertanto, a meno che non sia intervenuta una variazione della situazione reddituale rispetto a quella suo tempo dichiarata dal pensionato, determinata da cause diverse dal decesso (tale, quindi, che avrebbe comunque influito sulla quota di integrazione dovuta al pensionato stesso), i ratei di pensione non riscossi vanno corrisposti agli eredi nella misura spettante al pensionato deceduto. IL DIRETTORE GENERALE BILLIA INDICE 1 - PENSIONE AI SUPERSTITI. 1.1 Rinuncia alla pensione. pag.1 1.2 Accredito di contribuzione figurativa per periodi di Servizio Militare. Articolo 49, 1 comma della legge 30 aprile 1969, n.153. pag.2 1.3 Titolarita' della pensione nel caso di concorso del coniuge divorziato con il coniuge superstite dell'assicurato o del pensionato. pag.3 1.4 Diritto alla pensione da parte dei figli inabili. pag.4 2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO. 2.1 Integrazione al trattamento minimo in caso di tito- larita' di due pensioni, di cui una di importo 14 quater, commi 3 e 4 della legge 29 febbraio 1980, n.33. pag.4 3 - PREPENSIONAMENTO. 3.1 Criteri per la determinazione del contributo a carico delle aziende ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.L. 9 ottobre 1989, n.337. pag.5 3.2 Pensionamento anticipato dei lavoratori portuali pag.6 3.3 Utilizzazione dei periodi di lavoro svolto all'estero ai fini del perfezionamento del requisiti contributivo pag.7 3.4 Pensionamento anticipato. Dipendenti da imprese siderurgiche. Sentenza della Corte Costituzionale n.371 del 3 luglio 1989 pag.8 4 - INVALIDITA' PENSIONABILE 4.1 Requisiti contributivi per il diritto all'assegno di invalidita' ed alla pensione di inabilita' pag.9 4.2 Retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore per periodi successivi alla decorrenza della pensione di inabilita'. Articolo 2, comma 2 della legge 12 giugno 1984, n.222 pag.10 4.3 Pensione di inabilita'. Revoca della rinuncia condizionata pag.10 5 - INDEBITI IN MATERIA PENSIONISTICA. ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N.88. 5.1 Attribuzione della pensione sociale a soggetti gia' titolari di altra pensione. pag.11 5.2 Pensioni a carico della A.G.O. e di Pubbliche Amministrazioni aventi titolo a rivalsa nei confron- ti dei pensionati. pag.12 5.3 Pensioni a suo tempo interessate dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n.140 pag.12 6 - PENSIONE SUPPLEMENTARE. pag.14 7 - SANZIONI PECUNIARIE EX ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, n.544. CRITERI APPLICATIVI pag.14 8 - DECORRENZA DEGLI INTERESSI LEGALI. pag.16 9 - DOMANDA DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE pag.16