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Versione Testuale
910207
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Circolare n. 32
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
   E PROVINCIALI
Quesiti   vari   in   materia   di   prestazioni    pensionistiche.
Chiarimenti.
DIREZIONE CENTRALE
 PER LE PENSIONI
Roma, 6 febbraio 1991        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 32              AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                E PROVINCIALI
OGGETTO: Quesiti   vari   in   materia   di   prestazioni    pensionistiche.
  Chiarimenti.
  Si   fa   seguito   alla   circolare   n.211   del    24    settembre    1990
per    comunicare    il   testo   delle   risposte   fornite   agli   ulteriori
quesiti posti in materia di prestazioni pensionistiche.
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI.
1.1 - RINUNCIA ALLA PENSIONE.
- Quesito -
Possibilita',    per    la   vedova   di   pensionato,   di   rinunciare   alla
pensione   di   reversibilita'   in    favore    di    altre    categorie    di
superstiti (figli, genitori, fratelli e sorelle).
- Chiarimenti -
La  rinuncia  alla  pensione  non  e'  in  alcun  caso  ammissibile  in  quanto
trattasi   di   prestazione   a   carattere   alimentare   il  cui  diritto  ha
natura personale ed indisponibile.
1.2 - ACCREDITO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER PERIODI DI SERVIZIO
      MILITARE. ARTICOLO 49, 1  COMMA DELLA LEGGE 30 APRILE 1969, N.
      153.
- Quesito -
Possibilita' di riconoscere il diritto a pensione a favore di
superstiti di assicurato deceduto anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153, con il computo di
contributi figurativi per servizio militare accreditati ex art.49
della legge stessa.
- Chiarimenti -
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto con la deliberazione n.39 del 18 marzo 1972, le
disposizioni dell'art.49, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n.153
- concernenti l'accredito dei contributi figurativi per periodi di
servizio militare - devono essere interpretate nel senso che i
benefici previsti dalle stesse si applicano, ovviamente dalla data
di entrata in vigore della predetta legge, anche a favore dei
superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1 maggio 1969 (v.
circ. n.300 C. e V. del 9 maggio 1972).
I contributi accreditati a norma del predetto articolo 49 sono utili
ai fini del perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto a
pensione dalle varie norme succedutesi nel tempo.
Pertanto, qualora l'accredito dei contributi figurativi di cui
trattasi abbia consentito il perfezionamento dei requisiti per la
pensione di invalidita' alla data del decesso dell'assicurato dante
causa, il diritto alla pensione ai superstiti, in presenza delle
altre condizioni di legge, deve essere riconosciuto, ai sensi
dell'art.13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n.636, con decorrenza dal 1
maggio 1969 entro i limiti della prescrizione decennale.
1.3 - TITOLARITA' DELLA PENSIONE NEL CASO DI CONCORSO DEL CONIUGE
      DIVORZIATO CON IL CONIUGE SUPERSTITE DELL'ASSICURATO O DEL
      PENSIONATO.
Art.13 della legge 6 marzo 1987, n.74.
Circolare n.53644 A.G.O. - n.10497 O./258 del 9 novembre 1987.
- Quesito -
E' stato chiesto di precisare se, a seguito di "rinuncia
irrevocabile" formulata dal coniuge superstite, la titolarita' della
pensione possa trasferirsi all'ex coniuge divorziato.
- Chiarimenti -
Secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 6
marzo 1987, n.74 - che ha sostituito l'articolo 9 della legge 1
dicembre 1970, n.898 - qualora esista un coniuge superstite avente
titolo alla pensione di reversibilita', una quota della pensione a
lui spettante puo' essere attribuita dal Tribunale all'ex coniuge
divorziato, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale.
Dalla formulazione della norma risulta evidente che al coniuge
superstite spetta la titolarita' della pensione, mentre la quota di
pensione attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato ha natura di
assegno alimentare, il che esclude che la sua assegnazione
attribuisca al beneficiario la qualita' di contitolare della
pensione, la quale spetta unicamente al coniuge superstite,
eventualmente in concorso con i figli del pensionato o
dell'assicurato.
Pertanto, per effetto della "rinuncia" alla pensione da parte del
coniuge superstite, deve intendersi trasferito all'ex coniuge
divorziato il contenuto patrimoniale della pensione ma non la
titolarita' della stessa, che deve restare in capo al coniuge
superstite, mentre il relativo importo deve essere interamente
corrisposto all'ex coniuge divorziato.
1.4 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI INABILI.
- Quesito -
E' stato chiesto di precisare se, a seguito del sopravvenuto
conseguimento di una pensione diretta per inabilita' venga meno, nei
confronti del figlio inabile titolare di pensione ai superstiti, il
diritto a tale ultima prestazione.
- Chiarimenti -
Il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del
titolare (o contitolare) di pensione ai superstiti ottenuta quale
figlio inabile non costituisce, in base alla normativa vigente,
causa di cessazione dal diritto a quest'ultima pensione.
2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO.
2.1 - INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO IN CASO DI TITOLARITA' DI
      DUE PENSIONI, DI CUI UNA DI IMPORTO INFERIORE AL MINIMO E
      L'ALTRA MAGGIORATA EX ARTICOLO 14 QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE
      29 FEBBRAIO 1980, n.33
- Quesito -
E' stato chiesto se, ai fini dell'integrazione al minimo di altro
trattamento pensionistico, la pensione maggiorata ex articolo 14
quater, 4  comma, debba considerarsi superiore al minimo.
- Chiarimenti -
Dalla formulazione letterale dell'articolo 14 quater, 3 e 4 comma,
della legge n.33/1980 si evince che il trattamento minimo di
pensione A.G.O., anche nel caso di importo maggiorato ai sensi dei
commi stessi, e' quello dovuto alla generalita' delle pensioni. Ed
infatti il comma 3 non istituisce un trattamento minimo piu' elevato
a favore della specifica categoria di pensioni ma dispone che ai
titolari di pensione "integrata al trattamento
minimo"..............se costituita da almeno 781 settimane di
contribuzione obbligatoria effettiva "e' attribuita una ulteriore
maggiorazione"; il comma 4 dispone inoltre che l'importo mensile
delle pensioni attribuite ai sensi del comma 3, nel caso in cui
risulti compreso tra l'importo del trattamento minimo e quello
integrato dalla predetta maggiorazione, e' aumentato, ove sussista
il diritto all'integrazione al minimo, fino a raggiungere "l'importo
complessivo" determinato ai sensi del predetto comma 3.
In relazione a quanto precede deve ritenersi che le pensioni il cui
importo risulti compreso tra quello del trattamento minimo e quello
del trattamento minimo maggiorato, conservano la natura giuridica di
pensioni superiori al trattamento minimo. Cio' e' confermato anche
dall'art. 2 della legge n. 895 del 30 dicembre 1980 che
esplicitamente disponeva che alle pensioni aumentate ai sensi
dell'art.14 quater, comma 4, della legge n.33/1980, continuava ad
applicarsi la perequazione automatica prevista per le pensioni di
importo superiore al trattamento minimo.
Pertanto deve riternersi sussitere una sola pensione di importo
inferiore al trattamento minimo sulla quale, quindi, a seconda della
situazione reddituale del pensionato, spetta la integrazione, totale
o parziale.
E' il caso peraltro di precisare che, in conseguenza
dell'integrazione al minimo di quest'ultima pensione, sull'altra
pensione non e' piu' dovuto l'aumento ex articolo 14 quater, comma 4
della legge n.33/1980; tenuto conto, infatti, che l'aumento spetta a
condizione che "sussista il diritto all'integrazione al minimo" tale
diritto e' da escludere per effetto del disposto dall'art.6, comma
3, della legge n.638 dell'11 novembre 1983.
3 - PREPENSIONAMENTO.
3.1 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLE
      AZIENDE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 5, DEL D.L 9 OTTOBRE 1989,
      N.337.
- Quesito -
E' stato chiesto se, ai fini della determinazione del contributo
dovuto dall'azienda, debba aversi riguardo alla effettiva durata
dell'anticipazione del pensionamento rispetto al raggiungimento del
limite dei 40 anni di contribuzione, ovvero se debba aversi riguardo
alla data di compimento dell'eta' pensionabile.
- Chiarimenti -
Poiche' l'assicurato perfezionerebbe comunque in data anteriore al
compimento dell'eta' pensionabile i requisiti per il diritto a
pensione con una anzianita' contributiva di 40 anni, il periodo da
prendere in considerazione ai fini del calcolo degli oneri da porre
a carico delle aziende deve essere fatto coincidere con la durata
dell'anticipazione di cui il lavoratore venga effettivamente a
beneficiare.
3.2 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEI LAVORATORI PORTUALI.
- Quesito -
E' stato chiesto se, ai fini della determinazione degli oneri dovuti
dalle aziende, occorra prendere a base per il calcolo la media delle
retribuzioni percepite dal lavoratore nell'ultimo anno di lavoro
ovvero l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore.
- Chiarimenti -
Con la circolare n.53600 A.G.O.-n.1195 O.-n.329B/21 del 3 febbraio
1984, nel fornire istruzioni in materia di pensionamento anticipato
dei dipendenti degli Enti portuali (legge 23 maggio 1983, n.230), e'
stato precisato che, ai fini del calcolo degli oneri contributivi,
l'aliquota in vigore all'atto del pensionamento doveva essere
applicata alla somma determinata moltiplcando la retribuzione media
mensile degli ultimi dodici mesi per i mesi corrispondenti alla
aumentata anzianita' contributiva.
Con successiva circolare n.216 del 26 ottobre 1988 e' stato
precisato che la retribuzione da prendere a base per il calcolo
degli oneri e' quella dell'ultimo periodo di lavoro, "cioe' del
periodo incluso nell'anno solare".
Criteri diversi valgono, invece, in materia di pre-pensionamento per
il settore industriale. Secondo tali criteri, portati a conoscenza
delle S.A.P. con circolare n.254 del 1 dicembre 1989, ai fini del
calcolo delle somme da corrispondere dai datori di lavoro a titolo
di onere connesso all'aumento convenzionale dell'anzianita'
assicurativa, deve aversi riguardo all'ultima retribuzione, "vale a
dire quella relativa all'ultimo periodo di lavoro, rapportata a
mese".
Tali criteri, quindi, non valgono per i pre-pensionamenti del
settore delle aziende portuali, per i quali, come in precedenza
detto, occorre fare riferimento, secondo quanto previsto dalla
specifica normativa, alla retribuzione media mensile degli ultimi
dodici mesi.
Si precisa, inoltre, che, ai fini della determinazione degli oneri
in argomento, deve essere applicata l'aliquota contributiva
ordinaria IVS, in vigore alla data di risoluzione del rapporto di
lavoro e non quella ridotta, prevista per le aziende operanti nel
Mezzogiorno. Infatti,trattandosi di onere che le imprese sono
tenute, per legge, a corrispondere all'Istituto per una specifica
finalita' e, cioe', per la copertura dei ratei di pensione
anticipata da liquidare ad ogni dipendente, non si giustifica una
riduzione dell'aliquota, prevista dalla normativa in materia di
sgravi a favore delle aziende operanti nel Mezzogiorno.
3.3. - UTILIZZAZIONE DEI PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL'ESTERO AI FINI
       DEL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO.
Art.16 della legge 23 aprile 1981, n.155.
Art.37 della legge 5 agosto 1981, n.416.
Circolare n.53581 A.G.O. del 21 luglio 1981.
- Quesito -
Settore dell'editoria. Computabilita' dei periodi di lavoro svolti
in Paesi esteri convenzionati.
- Chiarimenti -
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto
dall'art.16 della legge 23 aprile 1981, n.155 per il conseguimento
del diritto al pensionamento anticipato, sono computabili, anche per
il settore editoria, i periodi di lavoro svolti in Paesi esteri
convenzionati.
3.4 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO. DIPENDENTI DA IMPRESE SIDERURGICHE.
      SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n.371 DEL 3 LUGLIO 1989.
Art. 1, comma 1, della legge 31 maggio 1984, n.193.
Art.16, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n.155.
Circolare n.17 del 17 gennaio 1990.
- Quesito -
E' stato chiesto se, per effetto della dichiarazione di
illegittimita' costituzionale" del combinato disposto dell'articolo
16 della legge n.155/1981 e dell'art.1 della legge n.193/1984",
l'ulteriore incremento dell'anzianita' contributiva fino al 60  anno
di eta' debba essere attribuito alle sole lavoratrici del settore
siderurgico ovvero se, in relazione al contenzioso amministrativo e
giudiziario formatosi, il beneficio possa essere esteso anche alle
lavoratrici pre-pensionate ex articolo 16 della legge n.155/1981.
- Chiarimenti -
In conformita' al principio secondo cui l'effetto delle sentenze di
incostituzionalita' e' limitato alle norme dichiarate illegittime e,
in tale ambito, alle sole ipotesi richiamate nel dispositivo,
l'ulteriore incremento dell'anzianita' contributiva fino al 60  anno
di eta', previsto dalla sentenza n.371/1989, deve essere attribuito
alle sole lavoratrici dipendenti da imprese siderurgiche aventi
titolo al pensionamento anticipato ai sensi della legge n.193/1984,
a seguito di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta tra il
50  e il 55  anno di eta'.
Invero, la dichiarazione di incostituzionalita' di cui alla sentenza
sopramenzionata si basa sulla considerazione che l'art.1 della legge
n.193/1984, anticipando da 55 a 50 anni l'eta' minima per il
prepensionamento dei lavoratori del settore siderurgico, ha
determinato una disparita' di trattamento a danno delle lavoratrici
dello stesso settore, attesoche', in caso di cessazione del rapporto
di lavoro intervenuta tra i 50 e i 55 anni, ai lavoratori e'
riconosciuta una maggiorazione dell'anzianita' contributiva fino ad
un massimo di 10 anni, mentre alle lavoratrici la suddetta
maggiorazione e' riconosciuta fino ad un massimo di 5 anni.
Tale disparita' di trattamento non puo', evidentemente, verificarsi
nei casi di prepensionamento ex art.16, comma 1, della legge
n.155/1981 in quanto, in applicazione di tale norma, la
maggiorazione dell'anzianita' contributiva riconoscibile e'
contenuta nel limite massimo di 5 anni sia per i lavoratori che per
le lavoratrici.
4 - INVALIDITA' PENSIONABILE
4.1 - REQUISITI CONTRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DI
      INVALIDITA' ED ALLA PENSIONE DI INABILITA'.
- Quesito -
E' stato chiesto di precisare se, ai fini dell'accertamento del
requisito contributivo nel quinquennio, in caso di riconoscimento
del diritto a pensione di inabilita' a favore di un titolare di
assegno di invalidita', possano considerarsi utili i periodi di
godimento dell'assegno durante i quali non sia stata prestata
attivita' lavorativa.
- Chiarimenti -
Secondo quanto precisato con la circolare n.53616 AGO del 3 dicembre
1984, in caso di passaggio dall'assegno di invalidita' alla pensione
di inabilita' e viceversa, il requisito di contribuzione nel
quinquennio deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi
di sostituire, senza soluzione di continuita', una prestazione ad
un'altra nell'ambito della tutela previdenziale dell'invalidita',
sancita dalla Costituzione e realizzata dalla legge 12 giugno 1984,
n.222.
- Quesito -
Domanda di assegno di invalidita' presentata da ex titolare di
assegno non confermato per mancata richiesta dell'interessato.
Computabilita', ai fini del perfezionamento del requisito
contributivo nel quinquennio, dei periodi di godimento dell'assegno
non confermato.
- Chiarimenti -
Con circolare n.198 del 24 agosto 1990 e' stato precisato che, in
caso di domanda di assegno presentata da ex titolare dello stesso,
gia' revocato o non confermato, i requisiti contributivi devono
essere accertati ritenendo utili i periodi di godimento dell'assegno
revocato o non confermato, durante i quali non sia stata prestata
attivita' lavorativa.
4.2 - RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE
      PER PERIODI SUCCESSIVI ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE DI
      INABILITA'. ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984,
      N. 222.
- Quesito -
Criteri applicativi del principio di incumulabilita' della pensione
con i trattamenti retributivi.
- Chiarimenti -
Nel caso in cui siano stati corrisposti a favore del richiedente la
pensione di inabilita' trattamenti retributivi per periodi
successivi alla decorrenza della prestazione, deve procedersi alla
applicazione del divieto di cumulo, ponendo in pagamento le rate
arretrate della pensione limitatamente agli importi eventualmente
eccedenti le mensilita' di retribuzione percepite in coincidenza
degli stessi periodi.
4.3 - PENSIONE DI INABILITA' - REVOCA DELLA RINUNCIA CONDIZIONATA.
- Quesito -
Possibilita' di revoca della rinuncia a suo tempo formulata, al fine
di ottenere la posticipazione della decorrenza della pensione al
momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' lavorativa.
- Chiarimenti -
La rinuncia ai trattamenti retributivi o sostitutivi della
retribuzione - anche se talvolta piu' favorevoli della pensione di
inabilita' - viene di norma effettuata al fine di evitare le gravi
conseguenze che potrebbero derivare dal ritardo nella effettuazione
della rinuncia stessa, la piu' grave delle quali, come e' noto, puo'
determinarsi nei confronti dei superstiti, i quali, in caso di
decesso intervenuto senza che sia stata formulata la rinuncia, hanno
diritto alla pensione indiretta quali superstiti di assicurato,
anziche' alla pensione di riversibilita' quali superstiti di
pensionato.
Avuto riguardo a tale circostanza e tenuto, altresi', conto dello
spirito informatore dei criteri regolanti la rinuncia condizionata,
si ritiene che la revoca della rinuncia da parte del lavoratore -
con conseguente spostamento della decorrenza della pensione - sia
ammissibile.
5 - INDEBITI IN MATERIA PENSIONISTICA.
    ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N.88
5.1. - ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE SOCIALE A SOGGETTI GIA' TITOLARI
       DI ALTRA PENSIONE.
- Quesito -
Criteri di applicazione dell'articolo 52 della legge n.88/1989 agli
indebiti concernenti i casi in cui, all'atto della presentazione
della domanda di pensione sociale, gli interessati abbiano omesso di
far presente la titolarita' di altra precedente prestazione
pensionistica erogata dall'Istituto.
- Chiarimenti -
Deve ritenersi applicabile la sanatoria ex articolo 52. Infatti
l'indebito e' da imputare ad un errore di mancata valutazione di
dati ostativi al riconoscimento del diritto alla pensione sociale,
gia' in possesso dell'Istituto, direttamente conoscibili e
verificabili. Ne' puo' qualificarsi come comportamento doloso la
omessa indicazione, da parte dell'interessato, della titolarita'
dell'altra pensione, in quanto tale omissione e' riconducibile al
convincimento del pensionato secondo cui la sua situazione
pensionistica doveva comunque essere gia' nota all'Istituto, ente
erogatore dell'altra prestazione.
5.2. - PENSIONI A CARICO DELLA A.G.O. E DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
       AVENTI TITOLO A RIVALSA NEI CONFRONTI DEI PENSIONATI.
- Quesito -
Applicabilita' della sanatoria agli indebiti conseguenti alla
mancata effettuazione, sulla pensione a carico della A.G.O., della
trattenuta da devolvere alla Pubblica Amministrazione.
- Chiarimenti -
Non sussistono i presupposti per l'applicazione della sanatoria
considerato che, se errore vi e' stato, esso non ha riguardato ne'
l'"an" ne' il "quantum" della prestazione ma solo il pagamento, a
persone consapevoli di non averne titolo, di una somma spettante ad
una Pubblica Amministrazione, che l'Istituto si limita a trattenere
per conto di essa, nell'ambito di un rapporto tra quest'ultima ed il
pensionato, rapporto al quale l'Istituto e' del tutto estraneo.
Sara', pertanto, l'amministrazione interessata a porre in atto le
procedure necessarie al recupero delle somme nei confronti del
pensionato.
5.3 - PENSIONI INTERESSATE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA
      LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140.
- Quesito -
Applicabilita' della sanatoria agli indebiti costituitisi a seguito
dei diversi criteri successivamente adottati nel tempo dall'Istituto
nel definire la natura delle pensioni di che trattasi.
- Chiarimenti -
Con la circolare n.60105 A.G.O. del 23 maggio 1985 era stato, tra
l'altro, ritenuto che l'attribuzione dell'aumento previsto
dall'articolo 3 della legge n.140/1985, da corrispondere in aggiunta
all'importo della pensione in pagamento e non a quello della
pensione a calcolo, non facesse venir meno alla prestazione la sua
natura di pensione integrata al minimo. Conseguentemente, nei casi
in cui fossero stati superati i limiti di reddito, aveva trovato
applicazione l'articolo 6, comma 7, della legge 11 novembre 1983,
n.638, con conseguente "cristallizzazione" dell'importo della
pensione in pagamento.
Peraltro, a seguito del parere espresso dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, secondo il quale l'aumento ex articolo 3
della legge n.140/1985 determina l'acquisizione, da parte della
prestazione pensionistica, della nuova natura di pensione diversa
dal trattamento minimo, l'Istituto ha dovuto modificare il
precedente orientamento allineandosi al parere ministeriale, per
cui, venuto meno il diritto alla "cristallizzazione" della pensione,
si sono costituite situazioni debitorie, nei confronti delle quali
trova applicazione la sanatoria ex articolo 52 della legge
n.88/1989.
Infatti l'indebito consegue alla adozione, da parte dell'Istituto,
di criteri applicativi dell'articolo 3 della legge n.140/1985 che, a
suo tempo sottoposti ai Ministeri Vigilanti per il parere di
competenza, non sono stati dagli stessi condivisi, secondo quanto in
precedenza detto.
Si e' reso, pertanto, necessario rettificare le varie posizioni
pensionistiche a suo tempo interessate dall'applicazione dei
precedenti criteri, con conseguente insorgenza di situazioni
debitorie dovute al fatto che, non potendosi piu' considerare la
pensione integrata al trattamento minimo, il relativo importo non
avrebbe dovuto essere "cristallizzato" ma determinato sulla base
della sola quota percentuale spettante all'interessato.
Detta situazione debitoria e', comunque, da ricollegare ad atti e
comportamenti dell'Istituto che hanno indotto nei pensionati il
pieno affidamento circa la legittima spettanza e la completa
disponibilita' delle somme percepite, per cui ricorrono i
presupposti per l'applicabilita' della sanatoria ex articolo 52.
6 - PENSIONE SUPPLEMENTARE.
- Quesito -
Possibilita' di liquidare la pensione di vecchiaia a seguito del
successivo perfezionamento dei requisiti per il diritto a tale
prestazione nella gestione speciale per gli artigiani.
- Chiarimenti -
Il quesito formulato non puo' trovare positiva soluzione, stante la
particolare natura della pensione supplementare, per la quale e'
prevista una specifica disciplina (articolo 5 della legge 12 agosto
1962, n.1338), che la contraddistingue dalla pensione ordinaria di
vecchiaia.
La specificita' della prestazione in questione non ne consente la
trasformazione in pensione autonoma di vecchiaia anche quando il
titolare di essa abbia raggiunto i requisiti contributivi richiesti
per la sua concessione. L'utilizzazione degli ulteriori contributi
versati dopo la liquidazione della prestazione supplementare rimane
limitata unicamente alla erogazione di supplementi sulla pensione.
Quanto sopra e' conforme anche ai principi enunciati dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.1109 del 12-20 dicembre 1988, in sede
di giudizio di legittimita' costituzionale, emesso in via
incidentale, in controversia vertente sulla integrabilita' al minimo
di una pensione di vecchiaia supplementare, prestazione questa che,
come detta la Corte, ha una propria specificita' che non ne consente
"la trasformazione in altra, quale, ad esempio, la pensione di
vecchiaia, al momento del conseguimento del requisito contributivo,
col connesso istituto dell'integrazione al minimo".
7 - SANZIONI PECUNIARIE EX ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE
    1988, N. 544 - CRITERI APPLICATIVI.
- Quesito -
Applicabilita' delle sanzioni nei casi in cui sia emersa la buona
fede degli interessati, i quali abbiano riscosso i benefici di legge
sulla base di dichiarazioni di responsabilita' rivelatesi non
rispondenti al vero.
- Chiarimenti -
In proposito giova ricordare che la sanzione pecuniaria deve essere
applicata nei casi in cui la dichiarazione di responsabilita'
risulti mendace rispetto ai dati ed agli elementi in possesso
dell'interessato all'atto di presentazione della dichiarazione
stessa.
Con particolare riferimento ai casi in cui sia emersa la buona fede
degli interessati, si ritiene che possa escludersi il mendacio e,
quindi, l'applicabilita' della sanzione, nelle sole ipotesi in cui
gli interessati abbiano erroneamente manifestato, nelle
dichiarazioni rese, una volonta' diversa da quella che avevano in
realta' (ipotesi, peraltro, estrema e di difficile riscontro
probatorio), ovvero qualora la volonta' espressa si sia determinata
sulla base di un processo formativo erroneo, sempreche' la volonta'
soggettiva dichiarata sulla base di un erroneo convincimento non
contrasti con elementi conosciuti o conoscibili con la normale
diligenza. Non sempre, infatti, la buona fede puo' portare ad
escludere il mendacio, in quanto la stessa non puo' identificarsi in
un atteggiamento puramente soggettivo della parte interessata che
l'autorizzi a non rendersi parte diligente al fine di rendere
dichiarazioni veritiere.
La materia, peraltro, si sottrae ad una classificazione
esemplificativa e presuppone una attenta indagine da effettuarsi
caso per caso, tenendo conto degli elementi obiettivi posseduti.
Puo' costituire, ad esempio, un elemento di valutazione, anche se,
ovviamente, non determinante ed esclusivo, la spontanea ed immediata
restituzione degli importi indebitamente riscossi, effettuata dal
pensionato non appena si sia reso conto dell'errore.
Per quanto superfluo si ritiene utile aggiungere che la sanzione
pecuniaria non e', altresi, applicabile qualora i pensionati abbiano
riscosso presso l'ufficio pagatore la maggiorazione sociale o
l'aumento della pensione sociale pur non avendone diritto ma avendo
correttamente compilato la dichiarazione di responsabilita'.
Si sono, infatti, verificati casi in cui gli uffici pagatori hanno
corrisposto tali benefici secondo criteri difformi dagli accordi
presi con l'Istituto e cio' ha talvolta comportato che le somme
erogate siano state riscosse indebitamente.
8 - DECORRENZA DEGLI INTERESSI LEGALI.
- Quesito -
E' stato chiesto di conoscere da quale data far decorrere gli
interessi legali sugli ulteriori arretrati spettanti in caso di
ricostituzione della pensione conseguente alla sentenza della Corte
Costituzionale n.283 del 17 maggio 1989.
- Chiarimenti -
Con la circolare n.164 del 24 luglio 1989, nel fornire istruzioni
applicative della sentenza della Corte Costituzionale n.283 del 17
maggio 1989, e' stato precisato che la prescrizione decennale va
applicata anche nei casi di ricostituzione della pensione
conseguente a sentenze della Corte Costituzionale e che i casi gia'
definiti in maniera difforme devono essere riesaminati a domanda
degli interessati.
Poiche', in tali casi, gli ulteriori arretrati spettano agli
interessati in applicazione della sentenza n.283/1989, ne consegue
che gli interessi legali devono decorrere dal 121  giorno successivo
alla data di presentazione della domanda da parte degli interessati
e non dalla originaria domanda di ricostituzione della pensione.
9 - DOMANDA DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE.
- Quesito -
E' stato chiesto di precisare se la presentazione della domanda di
rate maturate e non riscosse comporti la acquisizione, da parte del
richiedente, della qualifica di erede, con conseguente possibilita'
di perseguire, nei suoi confronti, i crediti gia' vantati
dall'Istituto verso il dante causa.
- Chiarimenti -
La qualificazione giuridica del richiedente le rate di pensione
maturate e non riscosse va desunta dalla "veste" riconosciuta
dall'ordinamento giuridico al richiedente stesso.
Per giurisprudenza costante, la attribuzione della titolarita' del
diritto alle rate di pensione maturate e non riscosse deriva dalla
qualita' di eredi legittimi o testamentari degli aventi causa
secondo le norme della comune disciplina delle successioni.
Distinta dalla attribuzione della titolarita' del diritto alle rate
sopramenzionate e' la legittimazione a riscuotere le stesse da parte
delle persone contemplate dall'articolo 90, ultimo comma, del R.D.
28 agosto 1924, n.1422 e, cioe', il coniuge superstite ed, in
mancanza di questi, il tutore dei figli minori ed, in loro assenza,
gli eredi legittimi o testamentari.
Tale norma, infatti, non incide sulla attribuzione del diritto alle
rate maturate e non riscosse, ma si limita ad elencare le persone
autorizzate alla riscossione delle somme predette con effetto
liberatorio per l'Istituto e preclusivo per gli eredi subentrati nel
diritto stesso.
Le rate di pensione maturate e non riscosse infatti, poiche'
configurano un diritto gia' sorto in capo al pensionato al momento
della sua morte, entrano nell'asse ereditario e sono,
conseguentemente, trasmissibili alle persone indicate dalla
disciplina comune di diritto civile.
Se il soggetto richiedente riveste la qualita' di erede in relazione
alle norme sul diritto successorio, non c'e' dubbio che la domanda
di liquidazione delle somme in parola integra gli estremi di
accettazione tacita dell'eredita' (art. 476 c.c.), con la connessa
assunzione della qualita' di erede, ivi compresi i conseguenti
diritti ed oneri. Pertanto l'implicita volonta' di accettare e la
connessa qualita' di erede non consentono valida ed efficace
rinuncia all'eredita'; e cio' anche se l'accettazione sia stata
fatta col beneficio d'inventario.
In conclusione, essendo, come detto, le rate in parola trasmissibili
secondo il diritto comune e limitandosi invece il menzionato art.90
ad individuare la persona abilitata a ricevere il pagamento di tali
somme con effetto liberatorio per l'Istituto e preclusivo per gli
eredi subentrati nel diritto stesso, qualora precedentemente
all'esecuzione del pagamento altri aventi titolo secondo le norme
del diritto di successione chiedano la liquidazione delle predette
somme, il pagamento stesso deve essere eseguito anche in favore di
tali soggetti.
- Quesito -
Criteri di calcolo della quota di integrazione al trattamento minimo
nel caso di pensionato, titolare di pensione parzialmente integrata,
deceduto nel corso dell'anno ed i cui redditi siano diminuiti in
detto anno proprio a causa del decesso.
- Chiarimenti -
Le rate di pensione maturate e non riscosse vanno liquidate agli
eredi nella stessa misura che sarebbe spettata al pensionato se
fosse rimasto in vita. Pertanto, a meno che non sia intervenuta una
variazione della situazione reddituale rispetto a quella suo tempo
dichiarata dal pensionato, determinata da cause diverse dal decesso
(tale, quindi, che avrebbe comunque influito sulla quota di
integrazione dovuta al pensionato stesso), i ratei di pensione non
riscossi vanno corrisposti agli eredi nella misura spettante al
pensionato deceduto.
                                       IL DIRETTORE GENERALE
                                                 BILLIA
                             INDICE
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI.
1.1  Rinuncia alla pensione.                               pag.1
1.2  Accredito di contribuzione figurativa per periodi
     di Servizio Militare. Articolo 49, 1 comma della
     legge 30 aprile 1969, n.153.                          pag.2
1.3  Titolarita' della pensione nel caso di concorso
     del coniuge divorziato con il coniuge superstite
     dell'assicurato o del pensionato.                     pag.3
1.4  Diritto alla pensione da parte dei figli inabili.     pag.4
2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO.
2.1  Integrazione al trattamento minimo in caso di tito-
     larita' di due pensioni, di cui una di importo
     14 quater, commi 3 e 4 della legge 29 febbraio 1980,
     n.33.                                                 pag.4
3 - PREPENSIONAMENTO.
3.1  Criteri per la determinazione del contributo a carico
     delle aziende ai sensi dell'art.4, comma 5 del D.L. 9
     ottobre 1989, n.337.                                  pag.5
3.2  Pensionamento anticipato dei lavoratori portuali      pag.6
3.3  Utilizzazione dei periodi di lavoro svolto
     all'estero ai fini del perfezionamento del requisiti
     contributivo                                          pag.7
3.4  Pensionamento anticipato. Dipendenti da imprese
     siderurgiche. Sentenza della Corte Costituzionale
     n.371 del 3 luglio 1989                               pag.8
4 - INVALIDITA' PENSIONABILE
4.1  Requisiti contributivi per il diritto all'assegno di
     invalidita' ed alla pensione di inabilita'            pag.9
4.2  Retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al
     lavoratore per periodi successivi alla decorrenza
     della pensione di inabilita'. Articolo 2, comma 2
     della legge 12 giugno 1984, n.222                     pag.10
4.3  Pensione di inabilita'. Revoca della rinuncia
     condizionata                                          pag.10
5 - INDEBITI IN MATERIA PENSIONISTICA.
    ARTICOLO 52 DELLA LEGGE 9 MARZO 1989, N.88.
5.1  Attribuzione della pensione sociale a soggetti gia'
     titolari di altra pensione.                           pag.11
5.2  Pensioni a carico della A.G.O. e di Pubbliche
     Amministrazioni aventi titolo a rivalsa nei confron-
     ti dei pensionati.                                    pag.12
5.3  Pensioni a suo tempo interessate dall'applicazione
     dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n.140     pag.12
6 - PENSIONE SUPPLEMENTARE.                                pag.14
7 - SANZIONI PECUNIARIE EX ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE
    29 DICEMBRE 1988, n.544. CRITERI APPLICATIVI           pag.14
8 - DECORRENZA DEGLI INTERESSI LEGALI.                     pag.16
9 - DOMANDA DI RATE MATURATE E NON RISCOSSE                pag.16