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Versione Testuale
900209
SERVIZIO PRESTAZIONI DELLE
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
Circolare n. 36
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
   PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
   e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche.
Chiarimenti alle Sedi.
SERVIZIO PRESTAZIONI DELLE
ASSICURAZIONI GENERALI
OBBLIGATORIE
Roma, 9 febbraio 1990        AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 36              AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E
                                PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                             AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                                PRIMARI MEDICO LEGALI
                             AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                             AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                             AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
OGGETTO: Quesiti vari in materia di prestazioni pensionistiche.
         Chiarimenti alle Sedi.
Si fa seguito alla circolare n. 165 del 25 luglio 1989 per
comunicare il testo delle risposte fornite agli ulteriori quesiti
posti in materia di prestazioni pensionistiche.
1 - PENSIONE AI SUPERSTITI
1.1 - CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE.
Art. 22, 8  comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
- Quesito -
Possibilita' di riconoscere il diritto alla pensione ai superstiti
in favore del figlio divenuto inabile successivamente alla morte del
dante causa e dopo aver compiuto il 18  anno di eta'.
- Chiarimenti -
Tutte le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento
del diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' debbono
sussistere alla data della morte dell'assicurato o del pensionato.
La norma di cui all'art. 22, 8  comma, della legge 21 luglio 1965,
n. 903, dispone, in deroga al predetto principio, che il figlio
riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data
della morte dell'assicurato o del pensionato e quella del compimento
del 18  anno di eta' conserva il diritto alla pensione di
reversibilita' anche dopo il compimento di tale eta'.
La formulazione della predetta norma non consente di attribuire
rilevanza, ai fini della permanenza del trattamento di
reversibilita', allo stato di inabilita' sorto successivamente al
compimento del 18  anno di eta' del figlio.
1.2 - RIPRISTINO DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.
Circolare n. 53484 Prs. del 3 agosto 1972.
- Quesito -
Data dalla quale deve essere rispristinato il pagamento della
pensione ai superstiti nel caso di iscrizione a scuola di istruzione
secondaria superiore successivamente al compimento del 18  anno di
eta'.
- Chiarimenti -
Secondo il principio fissato dal Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, illustrato con la circolare n.53484 Prs. del 3 agosto
1972, la interruzione degli studi non comporta il venir meno del
diritto alla pensione di reversibilita', ma soltanto la sospensione
dello stesso. Conseguentemente, ove con la ripresa degli studi
vengano nuovamente a verificarsi le condizioni di legge, il
pagamento della pensione deve essere ripristinato, a domanda
dell'interessato, con effetto dal mese successivo a quello nel corso
del quale sono tornati a sussistere i requisiti per il diritto alla
pensione.
1.3 - RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE DEL
      NUCLEO FAMILIARE SUPERSTITE.
- Quesito -
Criteri di rideterminazione dell'importo della pensione in caso di
cessazione del diritto da parte di uno dei contitolari.
- Chiarimenti -
La pensione spettante al restante o ai restanti contitolari deve
essere ricalcolata "ab origine" sulla base della pensione diretta
spettante al dante causa. In tale modo viene garantito al restante o
ai restanti contitolari lo stesso importo di pensione che sarebbe
loro spettato nel caso in cui fossero stati, al momento del decesso
del dante causa, i soli titolari della pensione ai superstiti.
         Ove si procedesse diversamente, l'importo della pensione
spettante al restante o ai restanti contitolari verrebbe determinato
non gia', come prescritto dalla legge, in percentuale della pensione
diretta spettante al dante causa, bensi' sulla base della pensione
ai superstiti in pagamento alla data di cessazione dal diritto del
contitolare. Il che arrecherebbe indebiti vantaggi o ingiustificati
pregiudizi al restante o ai restanti contitolari della pensione.
1.4 - DIRITTO ALLA PENSIONE DA PARTE DEI FIGLI NATURALI.
- Quesito -
Decorrenza da attribuire alla pensione ai superstiti nel caso di
intervenuta dichiarazione giudiziale dello stato di figlio naturale.
- Chiarimenti -
La dichiarazione giudiziale di figlio naturale ha natura
dichiarativa e, di conseguenza, efficacia retroattiva. Pertanto, la
pensione ai superstiti gia' liquidata deve essere ricostituita
secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza
originaria,includendo tra i contitolari anche il minore riconosciuto
come figlio naturale del dante causa. Per quanto concerne gli
arretrati,al figlio naturale compete l'eventuale differenza tra la
pensione complessiva spettante al nuovo nucleo superstite e quella
gia' corrisposta nel periodo considerato.
1.5 - AUMENTO DI LIRE 100.000 MENSILI ALLE PENSIONI DI IMPORTO
      SUPERIORE AL TRATTAMENTO MINIMO SUCCESSIVAMENTE ASSORBITE NEL
      MINIMO STESSO.
Art. 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
- Quesito -
Modalita' di applicazione, nei confronti delle pensioni ai
superstiti, dell'aumento di lire 100.000, previsto a favore dei
titolari di pensioni di importo superiore al trattamento minimo
successivamente assorbite nel minimo stesso.
- Chiarimenti -
Le pensioni indirette o di reversibilita', all'origine di importo
superiore al trattamento minimo e successivamente assorbite nel
minimo stesso, sono da ricomprendersi nella previsione normativa di
cui al 1  comma dell'articolo 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Su dette pensioni, quindi, l'aumento di lire 100.000 mensili spetta
nella misura intera e non in quella ridotta rapportata alle aliquote
di reversibilita', prevista dal successivo 2  comma per le pensioni
di reversibilita' derivanti da pensioni dirette assorbite nel
trattamento minimo.
1.6 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI A SEGUITO DI
      ANNULLAMENTO DEL SECONDO MATRIMONIO.
- Quesito -
Possibilita' di ripristinare la pensione ai superstiti nei confronti
del coniuge a seguito della dichiarazione di nullita' del matrimonio
contratto successivamente.
- Chiarimenti -
Premesso che il provvedimento ecclesiastico di annullamento del
matrimonio deve essere stato dichiarato efficace nell'ordinamento
giuridico italiano con ordinanza della competente Corte d'Appello,
si osserva che, una volta intervenuta la prescritta annotazione di
annullamento sull'atto di matrimonio, di cui dovra' essere fornita
la relativa documentazione probatoria, gli effetti giuridici della
sentenza di annullamento debbono considerarsi retroattivi ed il
matrimonio dichiarato nullo deve ritenersi come mai esistito.
Pertanto la pensione ai superstiti deve essere ripristinata dalla
data della revoca, fermi restando gli effetti della prescrizione
decennale ed il recupero dell'assegno corrisposto al coniuge a
seguito del matrimonio successivamente annullato.
2 - INVALIDITA' PENSIONABILE
2.1 - TRASFORMAZIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI
      VECCHIAIA.
- Quesito -
Criteri di valutazione dei periodi di lavoro eccedenti le settimane
accreditabili ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n.
638, in caso di trasformazione dell'assegno di invalidita' in
pensione di vecchiaia.
- Chiarimenti -
Le settimane del periodo di lavoro eccedenti quelle accreditabili ai
sensi dell'art. 7 della legge n. 638/1983 devono essere utilizzate
integralmente ai fini della trasformazione dell'assegno
d'invalidita' in pensione di vecchiaia, fermo restando che le
settimane accreditate devono essere valutate sia ai fini del diritto
che della misura della pensione,mentre le restanti settimane del
periodo lavorato devono essere valutate ai soli fini del
conseguimento del diritto.
2.2 - PENSIONE DI INABILITA'.IRRILEVANZA DELLE CAUSE OSTATIVE
      SOPRAVVENUTE DOPO IL DECESSO DEL RICHIEDENTE.
Art. 2, 2  comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
- Quesito -
Possibilita' di considerare non ostativa, ai fini del riconoscimento
del diritto a pensione di inabilita', la sussistenza del diritto al
pagamento della indennita' di malattia in epoca successiva alla
morte dell'assicurato.
- Chiarimenti -
Nell'indicare la percezione dei trattamenti sostitutivi o
integrativi della retribuzione quali cause ostative alla concessione
della pensione di inabilita', la legge contempla contestualmente la
possibilita' di rinuncia,quale strumento offerto all'inabile per la
rimozione della causa ostativa. Pertanto, ove il mancato esercizio
della facolta' di rinuncia alla indennita' di malattia non sia
imputabile all'interessato, nel frattempo deceduto, deve ritenersi
che non sussista preclusione ai fini del riconoscimento del diritto
a pensione di inabilita'.
2.3 - PENSIONE DI INABILITA'. MODALITA' DI COMPUTO DELLA
      MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE DELLA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.
Art. 2, 3  comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 5, 11  comma, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Circ.n.53631 AGO - n. 818 R.C.V./246 del 24 dicembre 1986.
- Quesito -
Criteri di determinazione della maggiorazione convenzionale
dell'anzianita' contributiva per il periodo compreso fra la
decorrenza della pensione e la data di compimento dell'eta'
pensionabile nei confronti di assicurati con contratto di lavoro a
tempo parziale.
- Chiarimenti -
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro a tempo parziale sono
configurabili le seguenti ipotesi:
a) rapporto di lavoro svolto a tempo parziale ed estinto come tale
   alla data del pensionamento;
b) rapporto di lavoro trasformato da rapporto a tempo pieno a
   rapporto a tempo parziale e cessato come tale alla data del
   pensionamento;
c) rapporto di lavoro trasformato da tempo parziale a tempo pieno e
   cessato come tale alla data del pensionamento.
Premesso che l'anzianita' contributiva convenzionale puo' essere
configurata quale proiezione del rapporto di lavoro cessato, il
meccanismo di computo proporzionale dell'anzianita' contributiva
trova applicazione, per espressa disposizione di legge, "nei casi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di
lavoro a tempo parziale e viceversa". Conseguentemente, devono
essere esclusi dal campo di operativita' del predetto meccanismo i
rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.
Pertanto, nei  casi di cui alle lettere a) e c) la predetta
anzianita' deve essere determinata in misura integrale. Viceversa,
nella fattispecie di cui alla lettera b), l'anzianita' contributiva
convenzionale deve essere determinata in misura contratta ed il
numero delle settimane da accreditare convenzionalmente deve essere
calcolato sulla base delle ore a tempo parziale lavorate nel corso
dell'ultimo anno.
2.4 - RIPRISTINO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' CON DECORRENZA
      DIFFERITA. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI.
- Quesito -
Criteri  di individuazione della data alla quale  deve essere
verificata la sussistenza del requisito contributivo nei casi di
ripristino della pensione con decorrenza successiva a quella della
revoca.
- Chiarimenti -
Ai fini del ripristino con decorrenza differita delle pensioni di
invalidita' revocate,il requisito contributivo deve sussistere alla
data di proposizione del primo ricorso amministrativo avverso il
provvedimento di revoca della pensione.
3 - INTEGRAZIONE AL MINIMO
3.1 - INTEGRAZIONE AL MINIMO NEL CASO DI TITOLARITA' DI ALTRA
      PENSIONE RILIQUIDATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DELLA LEGGE
      15 APRILE 1985, N. 140.
Art. 6, 3  comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638.
- Quesito -
Integrabilita' al trattamento minimo di pensione inferiore a tale
trattamento in caso di titolarita' di altra pensione riliquidata ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
- Chiarimenti -
La pensione riliquidata in applicazione degli articoli 3 e 4 della
legge n. 140/1985 perde la natura di pensione integrata al minimo,
dalla data da cui ha effetto la riliquidazione. Pertanto, qualora il
titolare benefici anche di altra pensione inferiore al trattamento
minimo, quest'ultima puo' essere integrata, totalmente o
parzialmente, al minimo, dalla medesima data, sempreche' la
situazione reddituale del pensionato lo consenta.
3.2 - INTEGRAZIONE AL MINIMO IN APPLICAZIONE DI SENTENZE  DELLA
      CORTE COSTITUZIONALE.
- Quesito -
Possibilita' di equiparare le domande giudiziali proposte
successivamente alle sentenze della Corte Costituzionale alle
domande amministrative intese ad ottenere l'integrazione al
trattamento minimo della pensione in applicazione di tali sentenze.
- Chiarimenti -
La domanda di prestazione rivolta all'Istituto rappresenta un
presupposto indispensabile ai fini dell'instaurazione del
procedimento accertativo delle prescritte condizioni per il diritto
alla prestazione stessa, mentre,ai fini dell'applicazione della
declaratoria di incostituzionalita', l'onere della  presentazione
della domanda da parte degli interessati e' finalizzato piu'
propriamente alla evidenziazione delle pratiche definite in
difformita' della norma di legge soppressa dall'ordinamento.
Pertanto, la presentazione della domanda, di integrazione al minimo
in applicazione di sentenze di incostituzionalita' non si configura
come impulso all'azione amministrativa di accertamento dei requisiti
oggettivi e soggettivi dell'originario e generico diritto alla
prestazione assicurativa gia' in essere, ma piu' propriamente come
onere per la corretta riconducibilita' concreta della prestazione
stessa alle norme di legge, cui l'Ente pubblico e' tenuto.
Cio' premesso, poiche' i ricorsi giudiziali sono, in definitiva,
volti al riesame dei casi gia' definiti, in quanto influenzati dalle
sentenze della Corte Costituzionale e sono notificati all'Ente
previdenziale, si ritiene possibile riconoscere agli stessi atti la
funzione di domande amministrative.
In relazione a tali domande, quindi, le SAP verificheranno la
sussistenza della condizione pregiudiziale di pendenza del rapporto
previdenziale, secondo quanto previsto dalla circolare n. 60117 AGO
del 9 marzo 1987 e, per le domande accoglibili, disporranno la
corresponsione delle differenze dovute a titolo di integrazione nei
limiti prescrizionali.
Quanto alla regolarizzazione delle spese giudiziarie, sara' cura
dell'Ufficio Legale delle SAP rappresentare al Magistrato giudicante
l'opportunita' e necessita' di disporre la compensazione integrale
delle spese processuali e dei diritti e onorari conseguenti, previa
dichiarazione di cessazione della materia del contendere per
copia certificata autentica dei provvedimenti di accoglimento delle
avverse richieste.
La richiesta compensazione delle spese processuali trova
giustificazione nella prontezza e immediatezza del riconoscimento
delle spettanze stesse.
4 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO IN FAVORE DEGLI  EX
    COMBATTENTI.
Art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
- Quesito -
Possibilita' di procedere al riesame, a seguito dell'entrata in
vigore della disposizione contenuta nell'art. 6 della legge n.
544/1988, di una istanza che, presentata per ottenere la
maggiorazione di cui all'art. 6 della legge n. 140/1985, e' stata
respinta in quanto presentata da richiedente che risultava titolare
di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968. In
particolare, possibilita' di procedere al riesame di una domanda
presentata da un pensionato deceduto prima della emanazione della
legge n. 544/1988, in modo da liquidare, in aliquota di
reversibilita', in favore dei superstiti aventi diritto, la
maggiorazione di lire 30.000 mensili prevista con decorrenza
dall'1.1.1989 dall'art. 6 della legge in parola.
- Chiarimenti -
Considerata la espressa previsione contenuta nella norma di cui
all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 circa la
presentazione di una formale domanda per poter conseguire il
beneficio previsto, deve escludersi la possibilita' di considerare
quale domanda validamente presentata a tal fine quella inoltrata
anteriormente alla data di entrata in vigore della norma istituitiva
del beneficio stesso.
5 - TRASFERIMENTO DI CONTRIBUZIONE I.V.S. ALL'INPADAI.  RESTITUZIONE
    DEI RATEI GIA' PERCEPITI SULLA PENSIONE DELL'ASSICURAZIONE
    GENERALE OBBLIGATORIA.
Art. 5, 2  comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44.
- Quesito -
Possibilita' per l'interessato di restituire all'INPS i ratei di
pensione solo dopo aver ottenuto la pensione dall'INPDAI.
- Chiarimenti -
E' da escludere ogni ipotesi di rimborso diversa da quella
espressamente prevista dall'art. 5 della legge n. 44/1973, la cui
formulazione induce a ritenere che il rimborso dei ratei di pensione
gia' percepiti costituisca condizione indispensabile ai fini
dell'esercizio della facolta' di trasferimento della contribuzione
I.V.S. presso l'INPADAI.
6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DIPENDENTI DA AZIENDE TIPOGRAFICHE.
    ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNIO, FERIE.
Art. 24, 2  comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Circolare n. 255 del 7 novembre 1988.
- Quesito -
Possibilita' di considerare soddisfatta, nei confronti di lavoratori
assenti dal lavoro per infortunio, malattia o ferie, la condizione
di essere stati adibiti, nelle ultime 52 settimane di lavoro
effettivo precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, alla
produzione di giornali periodici per almeno 26 settimane.
- Chiarimenti -
Dal computo delle ultime 52 settimane di lavoro effettivo, da
indicare al punto 2 della prescritta dichiarazione del datore di
lavoro, devono essere esclusi i periodi durante i quali il
dipendente non abbia svolto attivita' lavorativa per
malattia,infortunio, ferie, godimento del trattamento di Cassa
integrazione guadagni, ecc.
7 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
- Quesito -
Possibilita' di conseguire la pensione di vecchiaia con decorrenza
differita al primo giorno del mese successivo a quello di cessazione
dell'attivita' di lavoro subordinato.
- Chiarimenti -
La vigente normativa non consente di dare soluzione positiva al
quesito posto. Puo', tuttavia, procedersi alla liquidazione della
pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda,ove l'interessato confermi che
era sua intenzione differire comunque la decorrenza della pensione
oltre la data di compimento dell'eta' pensionabile.
8 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DELLA
    ANZIANITA' CONTRIBUTIVA.
- Quesito -
Criteri di computo dell'anzianita' contributiva e della retribuzione
pensionabile nei casi in cui l'anno sia comprensivo di 53 sabati.
- Chiarimenti -
Sulla base dei rapporti desumibili dall'art. 9, sub art. 2, della
legge 4 aprile 1952, n. 218 e dalle disposizioni in materia di
retribuzione pensionabile che prendono a riferimento l'anno solare,
la trasformazione dei periodi assicurativi avviene in base al
parametro secondo cui un anno di contribuzione equivale a 12
contributi mensili o a 52 contributi settimanali. Il fatto che in un
anno solare possano essere ricompresi 53 sabati, non puo' consentire
una deroga alla legge. Tale criterio deve trovare applicazione in
occasione della trattazione di tutte le posizioni assicurative e
contributive, compresi, quindi, gli estratti meccanografici
provenienti dagli archivi magnetici dei lavoratori domestici o dei
prosecutori volontari.
Non e' possibile procedere al rimborso della contribuzione relativa
alla settimana non presa in considerazione in quanto eccedente il
limite delle 52, atteso che non ricorrono i motivi previsti dalla
legge, quali il versamento indebito o ricevuto in violazione della
normativa vigente,per accogliere una domanda di rimborso.  D'altra
parte, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile,
la retribuzione relativa alla 53  settimana viene comunque valutata,
in quanto la retribuzione dell'anno solare nel quale e' compresa la
53 settimana viene presa in considerazione nella sua interezza,
essendo il 53 sabato escluso solo come numero.
9 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE
Art. 76 del Regolamento approvato con R.D. 28 agosto 1924, n. 1422.
- Quesito -
Persona incapace di intendere e di volere. In mancanza di tutore,
possibilita' di considerare validamente presentata la domanda di
pensione sottoscritta da altra persona, in nome e per conto
dell'interessato.
- Chiarimenti -
Ancorche' sia previsto che la domanda di pensione debba essere
sottoscritta dall'interessato, in caso di sua comprovata
impossibilita' e di inesistenza di un legale rappresentante la
domanda di pensione, presentata in nome e per conto
dell'interessato, puo' essere considerata valida ed efficace
subordinatamente alla sussistenza dell'utilita' per lo stesso.
10 - CRITERI DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 APRILE
     1985, N. 140.
- Quesito -
Titolare di pensione diretta, riliquidata ai sensi dell'articolo 4
della legge 15 aprile 1985, n. 140, deceduto prima della
corresponsione dell'ultima quota di aumento da erogare in aggiunta
all'importo del trattamento minimo in pagamento al 31 dicembre 1984.
Possibilita' che la residua quota di aumento, non liquidata sulla
pensione diretta, venga erogata in aggiunta all'importo del
trattamento minimo della pensione di reversibilita', anziche' in
aggiunta all'importo della pensione adeguata.
- Chiarimenti -
La liquidazione delle quote di aumento di cui all'articolo 4 della
legge 15 aprile 1985, n. 140 e' dovuta alle pensioni per le quali
ricorrano i presupposti per la riliquidazione ai sensi dello stesso
articolo 4, e, pertanto, nel caso in esame, alla pensione diretta
del dante causa.
La pensione di reversibilita', e' calcolata a norma dell'articolo 22
della legge 21 luglio 1965, n. 903 in aliquota della pensione
diretta risultante alla data del decesso del titolare a seguito
della riliquidazione ex articolo 4 della legge n. 140/1985, e, alla
scadenza di legge, alla pensione cosi' determinata e' corrisposta in
aliquota anche la residua frazione di aumento dovuta al dante causa,
come se a questi fosse stata liquidata, ferma restando, ed a nulla
rilevando, la eventuale integrazione al minimo della pensione di
reversibilita' in funzione della situazione reddituale e
pensionistica del titolare.
11 - RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL PASSAGGIO
     IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE ALL'INTERESSATO.
- Quesito -
Possibilita' di riesame, in senso favorevole all'interessato, di una
domanda di pensione in ordine alla quale la S.A.P., successivamente
al passaggio in giudicato di sentenza del Tribunale di
disconoscimento del diritto per mancanza dei requisiti contributivi,
abbia, invece, accertato la sussistenza degli stessi alla data della
domanda.
- Chiarimenti -
Si osserva, preliminarmente,che l'art. 26 del Regolamento delle
procedure in materia di ricorsi amministrativi, approvato con
delibera n. 68 del 9 marzo 1984, prevede la potesta'
dell'Amministrazione di riesaminare la posizione dell'interessato in
senso a lui favorevole allorche' siano emersi nuovi elementi
obiettivi, senza che a cio' sia di ostacolo la decisione sfavorevole
resa allo stesso , in sede di ricorso, dall'Organo collegiale.
Il criterio contenuto in tale norma, che si ispira al principio del
buon andamento ed imparzialita' della P.A., di cui all'art. 97 della
Costituzione, puo' ritenersi applicabile alla fattispecie in esame,
caratterizzata da una decisione giurisdizionale sfavorevole
all'assicurato, in quanto il provvedimento di decisione del ricorso,
dopo la riforma introdotta con la legge n. 153 del 30 aprile 1969 e
con il D.P.R. n. 639/1970, non e' piu' espressione degli Organi
amministrativi dell'Ente, ma una decisione di natura giustiziale
assunta da un Organo collegiale che, pur concorrendo a formare la
volonta' dell'Ente,si pone, come testualmente precisato dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32/1981, in
posizione di "terzo" rispetto all'Ente previdenziale e, quindi, in
posizione analoga a quella dell'Organo giurisdizionale.
Anche a prescindere dalle suesposte considerazioni, e' da osservare
che mentre esistono norme di diritto positivo (art. 37 legge
6.12.1971, n. 1034; art. 27, numero 4, T.U. 26.6.1924, n. 1054; che
espressamente sanciscono l'obbligo della P.A. di conformarsi al
giudicato, ad essa sfavorevole, dell'Autorita' giudiziaria
ordinaria,
non si rinviene invece alcuna norma di legge che preveda un siffatto
obbligo nel caso di giudicato favorevole.
Conseguentemente, deve ritenersi che la P.A., a fronte di un
giudicato a se' favorevole, disponga di un potere discrezionale che,
ovviamente, va esercitato in conformita' ai principi di buona
amministrazione cui deve essere sempre improntata l'azione
amministrativa. Pertanto, come regola generale, la P.A. deve
attenersi al giudicato, a se' favorevole, in considerazione della
presunzione di legittimita' che assiste, non solo gli atti
amministrativi, ma anche quelli emanati dagli Organi
giurisdizionali. Tuttavia, quando tale presunzione viene a cadere in
presenza di nuovi elementi che non sono stati presi in esame dal
Giudice, elementi che, se da lui valutati, avrebbero condotto ad una
decisione diversa da quella adottata e favorevole all'assicurato, la
P.A. non puo' fare a meno di avvalersi del suindicato potere
discrezionale per realizzare il suo obiettivo primario, che e'
quello di un'azione improntata ai principi di buona amministrazione.
In conformita' a tali principi ed avuto anche riguardo alle
finalita' istituzionali dell'Istituto, la richiesta degli
interessati, intesa ad ottenere la pensione a termini di legge,e'
suscettibile di accoglimento subordinatamente, per le pensioni di
invalidita', al parere favorevole del medico di Sede, previo, se del
caso, nuovo accertamento sanitario.
12 - PENSIONE PRIVILEGIATA "TABELLARE" PER INFERMITA' CONTRATTE
     DURANTE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA INAPPLICABILITA'
     DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843.
- Quesito -
Diritto alle quote in cifra fissa sulla pensione dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in caso di
titolarita' di pensione ordinaria privilegiata "tabellare" a carico
dello Stato,concessa a seguito di infermita' contratte durante il
servizio militare di leva.
- Chiarimenti -
Si precisa che, nell'ambito dei trattamenti pensionistici erogati
direttamente dallo Stato, i quali si connotano per elementi di
intima connessione con il rapporto di lavoro, si distinguono
pensioni ordinarie e pensioni privilegiate, aventi funzione
sostitutiva ed integrativa della pensione.
A fronte di tali trattamenti pensionistici definiti remuneratori, in
quanto prestazioni strettamente collegate al rapporto di pubblico
impiego a favore dello Stato, si annoverano le pensioni di guerra e,
tra le pensioni privilegiate ordinarie, quelle definite
"tabellari",spettanti ai militari di leva per infermita' contratte a
causa del servizio obbligatorio.
Orbene, mentre le pensioni privilegiate ordinarie partecipano
dell'intima connessione con una attivita' di lavoro, le pensioni di
guerra e le pensioni militari "tabellari" sono del tutto estranee ad
un rapporto di lavoro con lo Stato. Esse derivano il loro titolo
diretto nel principio di solidarieta' nazionale e nel riconoscimento
creditizio verso la collettivita', connesso con l'adempimento del
servizio militare costituzionalmente imposto come obbligo (art. 52
della Costituzione); hanno natura essenzialmente indennitaria o
riparatoria,e non previdenziale,e non possono partecipare dello
schema legale tassativamente indicato dall'art. 19 della legge 21
dicembre 1978, n.843. Pertanto, analogamente a quanto gia' previsto
con circolare n. 190 del 22 agosto 1989 in materia di
accreditabilita' nell'assicurazione I.V.S. dei periodi di servizio
militare obbligatorio che abbiano dato luogo a pensione ordinaria
"tabellare", la titolarita' di tale trattamento non costituisce
motivo ostativo alla attribuzione delle quote fisse sulla pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
stante l'inapplicabilita' dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978,
n. 843.
13 - CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELL'ASSICURAZIONE GENERALE
     OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED IN UNA DELLE GESTIONI
     SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
- Quesito -
Possibilita' di liquidare la pensione in una delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi in presenza dei requisiti per il
conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
- Chiarimenti -
La liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi secondo i nuovi criteri di cui all'art. 6, commi
8, 9 e 10 della legge 11 novembre 1983, n. 638, puo', in effetti,
risultare piu' vantaggiosa per l'interessato, rispetto al
trattamento liquidato secondo le norme in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
E' possibile pertanto - nel rispetto della "ratio" della vigente
normativa ispirata al criterio di riservare al richiedente la
prestazione il trattamento di maggior favore - liquidare
all'interessato la prestazione a carico della gestione speciale in
quanto piu' favorevole.
Peraltro, allo scopo di evitare successive contestazioni, e'
indispensabile che il trattamento piu' favorevole sia liquidato
soltanto previa espressa richiesta dell'interessato da presentarsi,
da ritenersi irrevocabile.
                                  IL DIRETTORE GENERALE
                                         BILLIA
                        = I N D I C E =
1 - PENSIONI AI SUPERSTITI
    1.1. Condizioni per il riconoscimento del diritto
         alla pensione                                           pag.
    1.2. Ripristino del pagamento della pensione                 pag.
    1.3. Ricostituzione della pensione a seguito
         di variazione del nucleo familiare superstite           pag.
    1.4. Diritto alla pensione da parte dei figli naturali       pag.
    1.5. Aumento di lire 100.000 mensili alle pensioni di
         importo superiore al trattamento minimo e
         successivamente assorbite nel minimo stesso             pag.
    1.6. Ripristino della pensione ai superstiti
         a seguito di annullamento del secondo matrimonio        pag.
2 - INVALIDITA' PENSIONABILE                                     pag.
    2.1. Trasformazione dell'assegno di invalidita'
         in pensione di vecchiaia                                pag.
    2.2. Pensione di inabilita'. Irrilevanza delle cause ostative
         sopravvenute dopo il decesso del richiedente            pag.
    2.3. Pensione di inabilita'. Modalita' di computo
         della maggiorazione convenzionale della
         anzianita' contributiva                                 pag.
    2.4. Ripristino della pensione di invalidita' con decorrenza
         differita.Accertamento dei requisiti contributivi.      pag.
3 - INTEGRAZIONE AL MINIMO                                       pag.
    3.1. Integrazione al minimo nel caso di titolarita'
         di altra pensione riliquidata ai sensi degli
         articoli 3 e 4 della legge 15 aprile 1985, n. 140       pag.
    3.2. Integrazione al minimo in applicazione di
         sentenze della Corte Costituzionale                     pag. 8
 4 - MAGGIORAZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO A FAVORE DEGLI
     EX COMBATTENTI                                              pag. 9
 5 - TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI IVS ALL'INPADAI.RESTITUZIONE
     DEI RATEI GIA' PERCEPITI SULLA PENSIONE DELL'ASSICURAZIONE
     GENERALE OBBLIGATORIA.                                      pag. 1
 6 - PENSIONAMENTO ANTICIPATO DIPENDENTI DA AZIENDE TIPOGRAFICHE
     ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNIO, FERIE.                    pag. 1
 7 - DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA                      pag. 1
 8 - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE E DELLA
     ANZIANITA' CONTRIBUTIVA                                     pag. 1
 9 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE                    pag. 1
10 - CRITERI APPLICATIVI DELL' ARTICOLO 4 DELLA
     LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140.                               pag. 1
11 - RIESAME DELLA DOMANDA DI PENSIONE SUCCESSIVAMENTE AL
     PASSAGGIO IN GIUDICATO DI SENTENZA SFAVOREVOLE
     ALL'INTERESSATO                                             pag. 1
12 - PENSIONE PRIVILEGIATA "TABELLARE" PER INFERMITA' CONTRATTA
     DURANTE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA.INAPPLICABILITA'
     DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N.843.           pag. 1
13 - CONTESTUALE DIRITTO A PENSIONE NELLA ASSICURAZIONE
     GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED
     IN UNA DELLE GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI      pag.16