Trova in INPS

Versione Testuale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali

Inps Servizi

Banche dati documentali


Circolare numero 41 del 26/03/2010


Attivando questo Link si può ricevere il documento in formato PDF

 

 

 

Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale Organizzazione

 

Direzione Centrale Sistemi Infomativi

e Tecnologici

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 26/03/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 41 

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n. 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Comunicazione unica per la nascita d’impresa. Adempimenti a cura degli utenti e degli operatori di sede a decorrere dal 1.4.2010

 

 

 

 

SOMMARIO:

Riepilogo delle disposizioni emanate in materia di comunicazione unica per la nascita d’impresa.

Precisazioni in materia di obbligatorietà degli adempimenti

 

 

 

1) Quadro normativo di riferimento

 

Come è noto, l'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone che per l’avvio dell’attività d’impresa, gli "interessati" presentino all’ufficio del Registro delle Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese.

Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa.

Il modello di Comunicazione Unica per la nascita d’impresa è stato approvato con D.M. 2 novembre 2007 (1).

La Comunicazione Unica è entrata in vigore il 19 febbraio 2008 ed è stata considerata "a regime", per tutti i tipi di imprese (comprese quelle individuali) a partire dal 20 agosto 2008.

Al riguardo l'INPS, con i messaggi n. 4226 del 19.2.2008 e n. 14915 del 1.7.2008, ha fornito le prime istruzioni in merito all’avvio dell’attività di sperimentazione.

Affinché le nuove modalità divenissero pienamente operative, era necessaria l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 7, dell'articolo 9 del citato DL 7/2007, con il quale occorreva stabilire le regole tecniche ed identificare le tipologie di adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali possibili con la Comunicazione Unica. Pertanto, l’avvio definitivo e obbligatorio della Comunicazione Unica, è stato rinviato fino all’emanazione ed all’entrata in vigore del suddetto decreto.

In data 6 maggio 2009 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 9, con il quale sono state stabilite le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate.

Nello stesso decreto sono state precisate, tra l’altro, anche le amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica, che di seguito si riepilogano:

a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

b) l'Agenzia delle entrate;

c) l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

f) il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Successivamente, l’articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (cosiddetto “Decreto Anticrisi”), nel modificare il più volte citato articolo 9 ha previsto, al comma 8, che la disciplina della Comunicazione Unica “trova applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2009”

Pertanto da tale data sono divenuti pienamente operativi i servizi di iscrizione delle imprese che operano con il sistema DM, delle imprese agricole con dipendenti e dei titolari e soci delle imprese del settore “Terziario” (2)

Il nuovo testo dell’articolo 9, prevede, al comma 9, “la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni (...) secondo la normativa previgente”. A decorrere dal 1° aprile 2010, pertanto, la Comunicazione Unica resta l’unica modalità per l’effettuazione delle suddette comunicazioni.

Inoltre, con D.M. 19 novembre 2009 sono state apportate alcune modifiche al modello di Comunicazione Unica (allegato 1).

 

A completamento delle attività previste dal citato articolo 9, per le aziende che operano con il sistema DM, sono stati realizzati e resi disponibili anche i servizi di variazione delle più ricorrenti informazioni del segmento anagrafico aziendale (3).

Il quadro normativo si completa con le procedure di ComUnica rese disponibili per le aziende agricole (4).

 

 

2) Adempimenti assolti tramite ComUnica.

Ai sensi dell’articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite “Comunicazione unica” sono i seguenti:

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

1) attività esercitata;

2) cessazione attività;

3) modifica denominazione impresa individuale;

4) modifica ragione sociale;

5) riattivazione attività;

6) sospensione attività;

7) modifica della sede legale;

8) modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

 

I predetti adempimenti possono essere espletati dai titolari/legali rappresentanti di impresa e dagli intermediari istituzionali di cui alla legge 12/1979.

Per effetto di quanto disposto dalla circolare 3616/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008, (allegato 2) è inoltre consentita la trasmissione di una pratica di ComUnica anche quando il titolare dell’impresa attribuisce al soggetto designato (intermediario generico) il potere di sottoscrizione digitale e presentazione telematica della comunicazione unica all’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio, sulla base del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica), in forma scritta non autenticata”.

La predetta procura speciale costituisce uno degli allegati della pratica di ComUnica ed è trasmessa agli enti interessati.

 

Con riferimento agli adempimenti che attengono alle attività istituzionali dell’INPS, si approfondiscono di seguito le specificità riferite alle singole gestioni previdenziali.

 

 

3) Imprese che operano con il sistema DM-UniEMens e Aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con il sistema DMAG

 

Con riferimento alle lettere e), f) e g) del citato articolo 5, si osserva preliminarmente che gli adempimenti ivi descritti sono già disponibili con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto.

Al riguardo si fa presente che l’INPS gestisce i predetti adempimenti sia per le imprese sia per i datori di lavoro in genere non aventi le caratteristiche d’impresa.

Per quanto sopra, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell’articolo 9 del DL 7/2007, l’unicità dell’adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 - nelle ipotesi di “avvio, modifiche o cessazioni dell’attività dell’impresa”, dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.

Pertanto nei casi di avvio dell’attività dell’impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell’Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall’avvio dell’attività dell’impresa, da cui discende la necessità dell’assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un’azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell’INPS.

La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell’attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al “continuum” dell’attività dell’impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici.

In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell’impresa, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate.

Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell’impresa e l’attività economica dell’impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l’apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole.

 

 

4)     Titolari e soci lavoratori di imprese commerciali e artigiane

4.1) Esercenti attività commerciali

 

La Comunicazione Unica sarà utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda d’iscrizione al Registro delle imprese e per i quali sorge l’obbligo d’iscrizione alla gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali.

 

In relazione all’obbligo di iscrizione nella gestione esercenti attività commerciali è stata predisposta, in accordo con Unioncamere e Infocamere,  una apposita sezione della Comunicazione Unica, contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC). Tali informazioni sono allegate al flusso telematico degli eventi generati nel registro delle imprese dalle comunicazioni effettuate con ComUnica.

 

Preme sottolineare che l’utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle imprese.

 

Ad esempio, dovranno essere effettuate tramite ComUnica le seguenti comunicazioni:

 

·                iscrizione e dichiarazione di inizio attività;

·                cessazione dell’impresa;

·                variazione dell’indirizzo dell’impresa;

·                variazione dell’indirizzo di residenza del titolare o del socio;

·                variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;

·                iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;

·                cessazione della società;

·                cessazione dalla carica di socio;

·                variazione di forma giuridica;

·                variazione dell’attività svolta.

 

Resterà possibile comunicare direttamente all’Inps tutte le informazioni, relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del registro delle imprese. Così, ad esempio, non sarà necessario (ma sarà tuttavia possibile) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell’impresa.

 

 

4.2) Imprese artigiane

 

Con riferimento alle imprese artigiane, l’articolo 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 prevede che l’applicazione del decreto alle imprese artigiane “è definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso”.

 

Conseguentemente, in mancanza delle suddette intese, per le imprese artigiane la Comunicazione Unica si applica esclusivamente nei casi in cui ciò è previsto dalla legislazione regionale.

 

In questi ultimi casi le comunicazioni da effettuare tramite ComUnica sono le medesime già descritte, al precedente punto 4.1.), per le imprese esercenti attività commerciale.

 

 

5) Aziende agricole autonome C.D. e IAP.

 

Per le aziende agricole autonome, è disponibile con modalità telematica sul sito internet dell’Istituto, il solo adempimento non obbligatorio dell’iscrizione CD.

Per le variazioni e cancellazioni, per l’iscrizione IAP e CD sono ancora in uso le modalità di presentazione cartacea dell’istanza.

Anche in questo caso, stante il tenore letterale della norma che dispone, al comma 1 dell’articolo 9 del DL 7/2007, l’unicità dell’adempimento per tutti gli enti di riferimento - richiamati al punto 1 - nelle ipotesi di “avvio, modifiche o cessazioni dell’attività dell’impresa”, dal 1 aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento di uno degli adempimenti appena citati.

Tuttavia, così come comunicato da Unioncamere, la decorrenza dell’adempimento è procrastinata al 30 aprile 2010.

Nella prima fase, solo nei casi di inizio dell’attività dell’impresa (da cui discende l’obbligatorietà dell’imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l’assegnazione di una posizione aziendale (progressivo azienda), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica iscrizione CD e/o IAP). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare l’istanza cartacea ovvero la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell’Istituto.

In una seconda fase, di cui sarà data apposita comunicazione, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l’apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica anche per la cancellazione del nucleo per cessata attività e per la variazione dei dati del titolare.

Nelle ipotesi di iscrizione o di cancellazione di soggetti in un nucleo CD già esistente, gli utenti potranno utilizzare facoltativamente il canale telematico messo a loro disposizione dalle piattaforme web di ComUnica o la modalità cartacea.

La modalità cartacea sarà ancora usata per la comunicazione di tutte le altre informazioni non avente rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS, quali la variazione dati anagrafici componenti nucleo, Variazione dati contributivi componenti nucleo, Variazione data inizio o fine imposizione contributiva, Variazione dati colturali, e altri dati.

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

 

Note

 

1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2007, n. 296.

2) Al riguardo si veda il messaggio n. 21952 del 1.10.2009.

2) Al riguardo si veda il messaggio n 28736 del 10.12.2009.

3) Al riguardo si veda il messaggio 30114 del 28.12.2009.

 

Allegato N.1

Allegato N.2