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Circolare numero 64 del 07-05-2012


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Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 07/05/2012
Circolare n. 64
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.6
OGGETTO:

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici.

Quadro normativo e prime istruzioni relative alla liquidazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da corrispondere al personale delle imprese assicuratrici. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

PARTE PRIMA

1.   Quadro normativo

 

PARTE SECONDA

2.1   Finalità e interventi del Fondo in via straordinaria

2.2   Requisiti per l’accesso al Fondo

2.3   Adempimenti a carico delle Aziende

2.4   Adempimenti a carico delle sedi INPS

2.5   Presentazione della domanda

2.6   Salvaguardia

2.7   Scadenza Fondo

 

PARTE TERZA

3.1   Procedure di liquidazione

3.2   Modalità di calcolo

3.3   Contributi sindacali

3.4   Pagamento

3.5   Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

3.6   Erogazione in unica soluzione

3.7   Regime tributario

3.8   Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno

3.9   Cumulabilità

3.10  Istruzioni contabili

 

PARTE PRIMA

 

1. Quadro normativo

 

L’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre1996 haprevisto per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema di ammortizzatori sociali, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi.

Il decreto ministeriale n. 477 del 27 novembre 1997, nel delineare i principi e i criteri generali di attuazione delle politiche previste dalla legge n. 662/1996, rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione di principi e criteri direttivi specifici per la costituzione, nel proprio ambito di riferimento, di appositi Fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. 

 

Con i contratti collettivi nazionali sottoscritti da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA, UILCA e FISAI il 17 e il 19 settembre 2007, e con i successivi accordi sindacali nazionali del 9 ottobre e dell’11 dicembre 2009, è stato raggiunto un protocollo d’intesa per l’istituzione di un apposito Fondo di sostegno al reddito, ed è stato convenuto di istituire presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».

In data 21 gennaio 2011 è stato emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto n. 33 - pubblicato sulla GU n. 73 del 30 marzo 2011 - con cui è stato istituito presso l’INPS il Fondo di sostegno, ed approvato il relativo Regolamento.

 

  

PARTE SECONDA

 

 

2.1) Finalità e interventi del Fondo in via straordinaria

 

Il Fondo ha lo scopo di attuare in via straordinaria interventi nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di settore - personale amministrativo e quello addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione, esclusi i dirigenti, i portieri e il personale ausiliario le cui prestazioni abbiano carattere occasionale o saltuario e il personale dipendente da imprese che hanno invocato l’articolo 2 dello statuto ANIA – coinvolti in processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale.

Il Fondo provvede all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, in favore dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, entro un periodo massimo di cinque anni (60 mesi), e il cui rapporto di lavoro si risolva secondo le modalità previste dagli accordi aziendali, di cui al comma 1, articolo 8, del Regolamento di istituzione del Fondo.

 

 

2.2) Requisiti per l’accesso al Fondo

 

L’assegno straordinario è erogato su richiesta del datore di lavoro, per tredici mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro fino a tutto il mese precedente l'erogazione della pensione INPS, entro il predetto periodo massimo di permanenza nel Fondo. 

Il Regolamento del Fondo non individua requisiti specifici per l’accesso alla prestazione straordinaria, ma ne subordina il diritto al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il conseguimento della pensione al termine del periodo di fruizione dell’assegno.

Il diritto deve essere verificato – alla data di presentazione della domanda - con riferimento ai requisiti pensionistici previsti dalla normativa in vigore al momento della data di scadenza dell’assegno straordinario.

Come illustrato al punto 2 del messaggio n. 38281 del 21 novembre 2005, non è possibile  accogliere la domanda di assegno straordinario, finalizzato alla pensione di anzianità/anticipata, nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

 

Durante il periodo di erogazione della prestazione straordinaria, compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, il Fondo versa alla competente gestione assicurativa obbligatoria la relativa contribuzione correlata.

 

Il valore dell’assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero al momento di accesso all’esodo, con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa.

 

 

2.3) Adempimenti a carico delle aziende

 

L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda iscritta al Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ovvero delle procedure concordate a livello aziendale finalizzate all’esodo volontario.

Entrambe le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta alla sede INPS competente il progetto di accesso alla prestazione straordinaria, ovvero l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la sede INPS presso la quale devono essere versati i contributi a copertura degli assegni straordinari.

All’azienda esodante è richiesta la compilazione della dichiarazione “Allegato 1” da trasmettere alla sede INPS che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda).

Esperite le predette formalità, l’azienda presenta alla sede INPS competente in base alla residenza del lavoratore le domande di assegno straordinario dei singoli lavoratori.

 

 

2.4) Adempimenti a carico delle sedi INPS

 

La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa  agli accordi,  procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che l’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori, risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà, ovvero che alla stessa sia stato attribuito il rispettivo codice di autorizzazione “2V”.

La medesima sede provvede a comunicare tempestivamente alla direzione centrale pensioni:

  • la denominazione e la matricola dell’azienda interessata alla procedura di esodo;
  • il numero dei lavoratori interessati all’esodo;
  • la sede INPS prescelta per il versamento del contributo straordinario.

 

La direzione centrale pensioni trasmette copia dell’accordo aziendale al comitato amministratore, che con propria delibera approva il piano di esodo della singola azienda.

Successivamente, la direzione centrale pensioni attribuisce all’azienda apposito codice identificativo.

 

 

2.5) Presentazione della domanda 

 

Le domande di accesso alla prestazione straordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro interessati entro 10 anni dalla data di entrata in vigore (14 aprile 2011) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, il periodo di possibile erogazione della prestazione straordinaria è ricompreso tra  il 1° maggio 2011 e il 1° aprile2021. Inquesto arco temporale è poi il singolo accordo aziendale a disciplinare l’esodo dei lavoratori in esubero di ciascuna società, individuando la prima e l’ultima decorrenza utile della prestazione.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario possono essere considerati anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, rispettando il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’INPS (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto all’assegno con il cumulo dei contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto all’assegno straordinario, i contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni assicurative devono essere computati una sola volta.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda da cui dipende il lavoratore e, ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da2 a4 dell’articolo 5 del Regolamento del Fondo, si deve tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore.

Su richiesta del lavoratore la sede INPS di competenza provvede a rilasciare tempestivamente l’estratto contributivo.

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, redatta secondo il fac-simile allegato, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, e deve riportare i dati identificativi dell’azienda, e le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore esodato.

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante direttamente alla sede INPS individuata in base al criterio della residenza del lavoratore.

La sede INPS verifica l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria con riferimento alla normativa vigente al momento della presentazione della domanda. La sede INPS deve prontamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla Sede medesima.

Si evidenzia, peraltro, che la liquidazione del trattamento pensionistico sarà comunque effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di uscita del lavoratore dal Fondo di solidarietà.

 

2.6) Salvaguardia

 

Il Regolamento del Fondo ha previsto al comma 3 dell’articolo 5 una salvaguardia per i soggetti titolari di assegno straordinario a carico del Fondo, nel caso in cui intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, che consente di prorogare l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato oltre il limite sancito dei sessanta mesi e fino alla maturazione dei requisiti  pensionistici richiesti.

 

2.7) Scadenza Fondo

 

Il Fondo scade il 14 aprile 2021, trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, come previsto dall’articolo 13 del Regolamento.

 

 

PARTE TERZA

 

3.1) Procedure di liquidazione

 

La sede INPS competente per la liquidazione (sede individuata in base al criterio della residenza del lavoratore), verificato il rispetto dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla sua erogazione.

Gli assegni sono liquidati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 029, alla quale corrisponde la categoria alfabetica “VOESO”.

 

In merito alla disponibilità delle procedure informatiche per la liquidazione e la gestione degli assegni straordinari, si fa riserva di successive comunicazioni.

 

3.2) Modalità di calcolo

 

L’articolo 10, comma 9, del Regolamento del Fondo stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento dell’accesso al Fondo, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

 

In particolare,

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
    1. l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
    2. l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

 

  • per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:
    1. l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
    2. l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

 

In entrambi i casi, l’anzianità posseduta dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro deve essere aumentata del periodo per il quale l’azienda versa in suo favore la contribuzione correlata.

 

Si evidenzia inoltre che:

 

  • Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.

 

  • Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.

 

  • Sugli assegni straordinari non spettano i trattamenti di famiglia.

 

  • Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

 

  • Sugli assegni straordinari possono essere effettuate esclusivamente trattenute erariali, trattenute per contributo sindacale e per cumulo con redditi da lavoro; non possono, quindi, essere concesse rateizzazioni per riscatti e ricongiunzioni, i cui oneri devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

 

Gli assegni sono prestazioni “dirette” e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno.

 

3.3) Contributi sindacali

 

Previa stipula di apposita convenzione tra l’INPS e le Organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la possibilità di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’Organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

Si fa riserva di successive istruzioni in merito.

 

3.4) Pagamento

 

Il pagamento degli assegni straordinari è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

 

3.5) Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

 

A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati,  unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative alla pagamento ed alla data di scadenza dell’assegno stesso.

Entro il mese di scadenza dell’assegno, il lavoratore ha l’onere di presentare domanda di pensione alla sede INPS competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione, pena la mancata erogazione della pensione.

 

3.6) Erogazione in unica soluzione

 

Su richiesta del lavoratore l’assegno straordinario può essere corrisposto in unica soluzione (articolo 5, comma 4, del Regolamento del Fondo).

In tale caso l'assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo, attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione.

La contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata.

Anche in questo caso è comunque necessario che sussistano in capo al lavoratore gli stessi requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria in forma rateale.

In particolare, i requisiti prescritti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione devono essere perfezionati entro e non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo (60 mesi).

 

3.7)     Regime tributario

 

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti alla tassazione ordinaria (nota dell’ Agenzia Entrate prot. n. 954-163765/2011).

Di conseguenza, sull’assegno viene attribuita d’ufficio – ove spettante – la detrazione per lavoro dipendente.

Le detrazioni per familiari a carico vengono attribuite a seguito della presentazione della relativa richiesta, ai sensi dall’articolo 23 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 come modificato dall’articolo 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007.

La prestazione straordinaria in unica soluzione è soggetta alla tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR ai sensi dell’articolo 19 TUIR (articolo 17 del vecchio TUIR).

 

3.8)     Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario

 

Il finanziamento degli assegni è assicurato dal contributo straordinario, versato dal datore di lavoro e relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogati e della contribuzione correlata (articolo 6, comma 3, del Regolamento del Fondo).

Analogamente a quanto previsto per le altre categorie di assegni straordinari, il giorno 10 di ciascun mese la procedura informatica individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Pertanto, gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice identificativo attribuito all’azienda esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dall’azienda medesima per il finanziamento delle prestazioni in favore dei propri dipendenti.

L’importo viene reso disponibile:

·   per la sede INPS scelta dall’azienda per il versamento mensile del contributo straordinario, in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES, con le modalità previste per gli analoghi fondi di sostegno al reddito.

·   per le imprese di assicurazioni, sul sito Internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”.

Il servizio offre i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile degli assegni straordinari di sostegno al reddito.

L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione “modalità di accesso”).

Il codice PIN deve essere richiesto alla sede INPS presso la quale si versa il finanziamento mensile, e deve essere assegnato dalla stessa Sede con le modalità descritte nel messaggio n. 386 del 18 novembre 2003.

La sede INPS competente, a partire dal giorno 10 del mese, comunica all’azienda l’importo della provvista.

L’accreditamento della provvista fondi, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni, pena il mancato pagamento degli stessi, e deve riportare la seguente causale "CONTRIBUTO STRAORDINARIO art. 6 comma 3 del decreto 21 gennaio 2011 n.33”.

La predetta sede INPS, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta.

 

3.9)     Cumulabilità

 

L’articolo 11 del Regolamento del Fondo disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo degli assegni straordinari con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi.

Il comma 1 prevede che l’assegno straordinario sia incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Il comma 2 prevede che, per i periodi di svolgimento di tali attività, vengano sospesi l’erogazione dell’assegno ed il versamento della contribuzione correlata.

  

I successivi commi disciplinano i limiti di cumulo dell’assegno straordinario compatibile con i redditi derivanti da attività di lavoro non in concorrenza, e indicano la modalità con cui deve essere effettuata l’eventuale trattenuta.

In particolare, i commi 3 e 4 prevedono che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro dipendente nel limite massimo dell’ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, ragguagliata ad anno. In caso di superamento di tale limite, per la parte eccedente verrà effettuata sull’assegno straordinario la  corrispondente trattenuta.

Il comma 5 prevede che l’assegno straordinario sia cumulabile con i redditi da lavoro autonomo, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, nell’importo determinato dall’INPS nel rispetto delle norme vigenti.

Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008 di conversione del decreto legge n. 112/2008, è stata introdotta la totale cumulabilità, pertanto sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.

Il lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi (articolo 11 comma 8 del Regolamento) indicando la denominazione del nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro ed i redditi conseguiti, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

Pertanto, il beneficiario di assegno straordinario che intraprenda una nuova attività di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.), è tenuto a darne comunicazione:

· al Fondo di sostegno, tramite la sede INPS che gestisce l’assegno straordinario;

· all’azienda esodante.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e viene cancellata la contribuzione correlata all’erogazione dell’assegno straordinario.

Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo.

 

3.10)  Istruzioni contabili

 

Ai fini della rilevazione contabile dei fenomeni economico-finanziari derivanti dall'erogazione degli assegni straordinari di che trattasi è stata istituita la seguente Gestione:

 

IS – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale delle imprese assicuratrici – art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011.

 

in seno alla Gestione è stata istituita la contabilità separata:

 

ISR – Gestione assicurativa a ripartizione (cfr. circolare n. 123/2011).

 

La rilevazione contabile del contributo straordinario riscosso secondo le indicazioni del paragrafo 2.8) dovrà essere imputata al conto di nuova istituzione ISR 21115.

 

Per quanto riguarda, invece, la contribuzione correlata all’assegno straordinario, da versare a cura dei datori di lavoro, per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e ammessi a fruire dell’assegno straordinario, i relativi conti di imputazione ISR 21112 (contributo di competenza anni precedenti) e ISR 21172 (contributo di competenza anno in corso) sono stati istituiti in occasione della pubblicazione della circolare n. 123 del 28/9/2011.

 

Nell’ambito della gestione ISR l’onere per gli assegni straordinari è rilevato al conto ISR 30115, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al conto ISR 10130.

Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto ISR 24130, ovvero al conto GPA 10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito previste dalle disposizioni vigenti per la generalità delle pensioni .

L’imputazione ai suddetti conti viene effettuata dalla procedura di ripartizione contabile dei pagamenti e dei riaccrediti delle pensioni.

Ai fini della evidenziazione delle somme riaccreditate nell'ambito del partitario del citato conto GPA 10031 è stato istituito il seguente codice di bilancio:

 

“03097 " Somme non riscosse dai beneficiari per assegni straordinari - ISR"

 

La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebite nonché dei relativi crediti deve essere effettuata ai conti ISR 24130 e ISR 00130.

 

L'imputazione al conto ISR 00130, per l'importo dei crediti di che trattasi, è effettuata al termine dell'esercizio sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA 00032, eseguita dalla vigente procedura "Recupero crediti per prestazioni" che viene opportunamente aggiornata.

A tal fine la partita in questione è contraddistinta dal codice di bilancio di nuova istituzione: “01110”- Gestione ISR.

 

Tale codice bilancio, con la denominazione di seguito riportata, evidenzia, nell'ambito del partitario del conto GPA 00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili: “01110”- Prestazioni indebite – ISR.

 

Per la rilevazione delle trattenute effettuate sugli assegni straordinari per divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro viene istituito il conto ISR 24153.

 

Sono inoltre istituiti i conti ISR 55150 e ISR 55151 per la ripresa in carico nel nuovo esercizio dei conti rispettivamente con saldo Dare e con saldo Avere.

 

Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.6) si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione del rilascio della procedura di liquidazione.

 

Nell'allegato n. 6 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori