Trova in INPS

Versione Testuale
950401
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Circolare n. 91
Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
   e, per conoscenza,
Al PRESIDENTE
Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
RIEPILOGO E COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN  MATERIA
DI  CUMULO DELLE PENSIONI CON I REDDITI DA LAVORO DIPEN-
DENTE ED AUTONOMO IN VIGORE DALL'ANNO 1994
DIREZIONE CENTRALE
PER LE PENSIONI
Roma, 31 marzo 1995      Ai DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 91          Ai COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
                         Ai PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                            e, per conoscenza,
                         Al PRESIDENTE
                         Ai CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                         Ai PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
Allegati 2
OGGETTO: RIEPILOGO E COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN  MATERIA
         DI  CUMULO DELLE PENSIONI CON I REDDITI DA LAVORO DIPEN-
         DENTE ED AUTONOMO IN VIGORE DALL'ANNO 1994
A decorrere dal 1  gennaio 1994 il cumulo delle  pensioni  con  i
redditi  da  lavoro  e' disciplinato dall'articolo 10 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che detta criteri  uniformi
per  tutte  le pensioni dirette a carico del regime  generale dei
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori  autonomi  e
delle  forme  di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicu-
razione generale obbligatoria.
L'innovazione  di  maggior  rilievo   introdotta   dall'anzidetta
disposizione  e' costituita dalla rilevanza che, agli effetti del
cumulo, assumono i redditi da lavoro autonomo,  laddove  la  pre-
gressa  normativa prendeva in considerazione a tali fini soltanto
la retribuzione da lavoro dipendente.
Per  quanto  riguarda  l'individuazione  del  reddito  da  lavoro
autonomo  rilevante ai fini del cumulo, stante la genericita' del
disposto legislativo,  debbono  essere  presi  in  considerazione
tutti  i  redditi  comunque  ricollegabili ad attivita' di lavoro
svolte senza vincolo di subordinazione.  Rientrano  pertanto  nel
regime  di  limitazioni  al cumulo introdotto dall'articolo 10 in
parola non solo  i  redditi  prodotti  dai  coltivatori  diretti,
mezzadri  e  coloni,  dagli artigiani e dagli esercenti attivita'
commerciali, iscritti  alle gestioni  previdenziali  amministrate
dall'Istituto,  ma  anche  ogni altro reddito da lavoro autonomo,
indipendentemente dalle modalita' di dichiarazione a fini  fisca-
li.
La presente circolare coordina le istruzioni in materia di cumulo
delle pensioni con i redditi da lavoro impartite con le circolari
n.270 del 29 novembre 1993 e n. 118 del  20  aprile  1994,  inte-
grandole  per gli aspetti per i quali e' emersa l'opportunita' di
ulteriori chiarimenti.
1 - CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE PENSIONI E ASSEGNI
    DI INVALIDITA' CON I REDDITI DA LAVORO
1.1 - CRITERI GENERALI
A decorrere dal 1   gennaio  1994  le  quote  delle  pensioni  di
vecchiaia  e  delle  pensioni  e  assegni di invalidita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria  dei  lavoratori  dipen-
denti,  delle  forme di previdenza esclusive e sostitutive, delle
gestioni degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e
dei  coltivatori   diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammon-
tare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori  dipen-
denti,  non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento, fino  a  concorrenza  dei
redditi stessi (articolo 10, comma 1, del decreto n. 503).
Per  effetto della predetta disposizione e' pertanto incumulabile
con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo,  fino  a  concor-
renza  del  relativo  ammontare, la meta' della quota di pensione
che supera il trattamento minimo.
Per l'applicazione  del  divieto  di  cumulo  delle  pensioni  di
vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita' con i redditi
da lavoro continuano a trovare applicazione  le  disposizioni  di
cui  all'articolo  20, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, e successive  modificazioni ed integrazioni  (arti-
colo 10, comma 1, del decreto n. 503).
Si  ricorda  che  l'articolo  20 del D.P.R. n. 488 e' stato inte-
gralmente sostituito, con effetto dal 1  maggio   1969,  dall'ar-
ticolo  20  della  legge  30 aprile 1969, n. 153; il quinto comma
dello stesso  articolo  20  e'  stato  ulteriormente  sostituito,
sempre  con  effetto dal 1  maggio  1969, dall'articolo 23-quater
della legge 11 agosto 1972, n. 485; il sesto comma  dell'articolo
20  e'  stato a sua volta modificato, con effetto dal 1  febbraio
1991, dall'articolo 7, comma 2, della  legge  29  dicembre  1990,
n.407. Quest'ultima disposizione, che ha esteso la disciplina sul
divieto di cumulo ai pensionati che svolgono attivita' lavorativa
dipendente  fuori  del territorio nazionale, e' stata successiva-
mente modificata dall'articolo 6, comma  8-bis,  della  legge  19
luglio  1993, n. 236, che ha escluso dall'ambito di  applicazione
del divieto di cumulo il personale non di ruolo  alle  dipendenze
delle Comunita' Europee da data anteriore al 1  febbraio 1991 (v.
punto 1.2, lettera f). Il testo dell'articolo 20  del  D.P.R.  n.
488,  quale  risulta  a  seguito  delle modifiche apportate dalle
disposizioni richiamate, e' riprodotto nell'allegato 1.
Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo, le pensioni e le
retribuzioni  si  intendono al netto dei trattamenti di famiglia;
dalle retribuzioni devono inoltre essere detratte le quote dovute
per  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  (articolo  20,
secondo comma, del D.P.R. n.488, e successive modificazioni).
Per i lavoratori assicurati sulla base di salari medi  convenzio-
nali  ai  fini  del divieto di cumulo con la pensione deve essere
presa in considerazione la retribuzione effettivamente  percepita
dal  pensionato,  al  netto dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali calcolati sulla retribuzione convenzionale. Ai fini del
computo  delle  giornate  per  le  quali  deve  essere operata la
trattenuta, si  deve  fare  riferimento  alle  giornate  comunque
retribuite  nel corso di ciascun mese e non al periodo di occupa-
zione media mensile convenzionale.
Le disposizioni in materia di  cumulo  si  applicano  anche  alle
pensioni dell'assicurazione  generale obbligatoria sulle quali e'
esercitato il diritto di sostituzione in qualsiasi forma da parte
di  fondi  obbligatori di previdenza gestiti dall'Istituto (arti-
colo 20, terzo comma, del D.P.R. n.488,  e  successive  modifica-
zioni).
Nei  casi in cui sulle pensioni liquidate a carico dell'assicura-
zione generale obbligatoria e' esercitato il diritto di  sostitu-
zione    o  rivalsa  da parte di amministrazioni dello Stato e di
enti  locali,   il   divieto   di   cumulo   trova   applicazione
limitatamente  alla  quota di pensione di pertinenza del titolare
(articolo 20,  quarto  comma,  del  D.P.R.  n.488,  e  successive
modificazioni).
Il  divieto  di  cumulo  non  si applica alla tredicesima rata di
pensione, ad eccezione degli aumenti  di  perequazione  in  cifra
fissa  attribuiti  a  norma dell'articolo 10 della legge 3 giugno
1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di  pensione  corri-
spondente  al  trattamento  minimo (articolo 20, sesto comma, del
D.P.R. n. 488, e successive  modificazioni;  articolo  16,  terzo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843).
Per le pensioni a carico dei fondi speciali di previdenza gestiti
dall'Istituto, oltre  alle  disposizioni  in  materia  di  cumulo
dettate dall'articolo 10 del decreto n. 503, continuano a trovare
applicazione anche le disposizioni che prevedono la  loro  incom-
patibilita'  con l'attivita' lavorativa  comportante l'obbligo di
iscrizione al fondo che eroga il trattamento pensionistico.
1.2 - ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CUMULO
La  normativa  introdotta  dall'articolo  10  del  decreto n. 503
prevede talune esclusioni dal divieto di cumulo delle pensioni di
vecchiaia e delle pensioni e assegni di invalidita' con i redditi
da lavoro. Alcune di dette esclusioni sono contenute nei commi  2
e  5  dello  stesso  articolo  10; altre discendono dal richiamo,
operato dal comma 1 di tale articolo, ai commi 5 e  6  dell'arti-
colo 20 del D.P.R. n. 488.
Per  effetto  delle richiamate disposizioni, il divieto di cumulo
delle pensioni  di  vecchiaia  e  delle  pensioni  e  assegni  di
invalidita'  con  i  redditi da lavoro non trova applicazione nei
seguenti casi:
a) pensionati assunti con contratti di lavoro a termine di durata
   complessivamente  non superiore a cinquanta giornate nell'anno
   solare  (articolo 10, comma 2, del decreto n.  503).  L'esclu-
   sione  in parola e' correlata soltanto alla durata complessiva
   nell'anno solare dei rapporti di lavoro instaurati sulla  base
   di  contratti  a  termine;  in  caso  di superamento nel corso
   dell'anno delle cinquanta giornate di lavoro  per  effetto  di
   piu' rapporti di lavoro a termine, l'esclusione dal divieto di
   cumulo non trova piu' applicazione e  l'incumulabilita'  opera
   per la totalita' delle giornate di lavoro effettuate (articolo
   10, comma 4, del decreto n. 503);
b) pensionati dalla cui attivita' dipendente o autonoma deriva un
   reddito  complessivo  annuo, al netto dei trattamenti di fami-
   glia e delle  quote  dovute  per  contributi  previdenziali  e
   assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento
   minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo  10,
   comma 2, del decreto n. 503). L'esclusione in parola prescinde
   dalla  durata  e  dalla  tipologia  dell'attivita'  lavorativa
   svolta,   essendo  correlata  esclusivamente  all'entita'  del
   reddito prodotto;
c) pensionati che  svolgono  la  loro  attivita'  nell'ambito  di
   programmi  di reinserimento degli anziani in attivita' social-
   mente utili promosse  da  enti  locali  ed  altre  istituzioni
   pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto n.503);
d) pensionati  occupati  in qualita' di operai agricoli (articolo
   20, quinto comma, del D.P.R. n. 488,  e  successive  modifica-
   zioni);
e) pensionati  occupati  in  qualita' di addetti ai servizi dome-
   stici e familiari  (articolo  20,  quinto  comma,  del  D.P.R.
   n.488, e successive modificazioni);
f) pensionati  occupati  in  qualita' di agenti non di ruolo alle
   dipendenze delle Comunita' europee da  data  anteriore  al  1
   febbraio    1991,  a  norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11
   (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
   regolamento  (CEE, EURATOM, CECA) n. 259  del Consiglio del 20
   febbraio 1968, e successive modificazioni (articolo 20,  sesto
   comma,  del  D.P.R.  n. 488,  come modificato dall'articolo 7,
   comma 2, della legge n. 407 del 1990  e dall'articolo 6, comma
   8-bis,  della  legge  n. 236 del 1993; circolare n. 558 R.C.V.
   del 3 aprile 1981);
g) pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
   indennita'  percepite  per l'esercizio di tale funzione (comma
   4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre  1991,
   n. 374, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673);
h) pensionati  sospesi  dal  servizio  che beneficiano di assegni
   alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
   di  appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
   servizio, e si proceda alla regolarizzazione della  situazione
   retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
   di cumulo trova applicazione  sulle  mensilita'  di  stipendio
   arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
   periodi;
i) titolari di  pensioni  a  carico  delle  forme  di  previdenza
   esclusive  e  sostitutive  del  regime generale, i cui importi
   sono esclusi  dalla base imponibile ai fini  dell'imposta  sul
   reddito  delle  persone  fisiche  (articolo  10,  comma 2, del
   decreto n. 503). L'esclusione in  parola  riguarda  situazioni
   non   ricorrenti  nell'ambito  dei  trattamenti  pensionistici
   erogati dall'Istituto;
2 - CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' CON I REDDITI DA LAVORO
2.1 - CRITERI GENERALI
Le  pensioni  di  anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni  previden-
ziali  dei lavoratori autonomi e delle forme di previdenza sosti-
tutive, nonche' i  trattamenti  anticipati  di  anzianita'  delle
forme  esclusive,  non  sono  cumulabili  con i redditi da lavoro
dipendente nella loro interezza e con i redditi da  lavoro  auto-
nomo  nella  misura  del  50  per  cento della quota eccedente il
trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
(articolo  10,  commi  6  e  6-bis, del decreto n. 503, nel testo
risultante dall'articolo 11, comma 9,  della  legge  24  dicembre
1993,  n.537).  L'incumulabilita'  opera,  in  ogni  caso, fino a
concorrenza dell'ammontare delle retribuzioni o del reddito.
Il divieto di cumulo delle pensioni di anzianita' con  i  redditi
da  lavoro  si  applica anche alla tredicesima mensilita' di pen-
sione.
I trattamenti anticipati di pensione previsti  da  norme  deroga-
torie,  connesse  ad  esuberi  strutturali di manodopera, sono di
norma assoggettati alla  disciplina  in  materia  di  divieto  di
cumulo stabilita per le pensioni di anzianita'.
2.2 - ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CUMULO
Il divieto di cumulo della pensione di anzianita' con  i  redditi
da lavoro non trova applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati  che  svolgono  la  loro  attivita'  nell'ambito di
   programmi di reinserimento degli anziani in attivita'  social-
   mente  utili  promosse  da  enti  locali  ed altre istituzioni
   pubbliche e private (articolo 10,  comma  5,  del  decreto  n.
   503);
b) pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per le
   indennita' percepite per l'esercizio di tale  funzione  (comma
   4-bis,  aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
   n. 374, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673);
c) pensionati sospesi dal servizio  che  beneficiano  di  assegni
   alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
   di appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi  in
   servizio,  e si proceda alla regolarizzazione della situazione
   retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
   di  cumulo  trova  applicazione  sulle mensilita' di stipendio
   arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
   periodi.
2.3 - EQUIPARAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' ALLE PENSIONI DI
      VECCHIAIA AL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE
Agli effetti del regime di cumulo, le pensioni di anzianita' sono
equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari  compiono
l'eta'  stabilita per il pensionamento di vecchiaia (articolo 10,
comma 7, del decreto n. 503). Al predetto  fine  dal  1   gennaio
1994  occorre  fare  riferimento ai limiti di eta' previsti dalla
tabella A allegata al decreto n. 503, come sostituita  dall'arti-
colo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
L'equiparazione  delle  pensioni  di anzianita' alle pensioni  di
vecchiaia agli effetti del cumulo opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile.
3 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DA LAVORO
La nuova disciplina del cumulo delle pensioni con  i  redditi  da
lavoro  non  ha  apportato  modifiche  alla  normativa vigente in
materia per le pensioni ai superstiti.
Le pensioni ai superstiti, qualunque sia la loro decorrenza e  il
numero  dei  beneficiari,  sono  integralmente  cumulabili  con i
redditi da lavoro autonomo.
Le pensioni ai superstiti erogate a piu' titolari sono  integral-
mente cumulabili anche con i redditi da lavoro dipendente.
Le  pensioni  ai  superstiti  erogate  ad unico titolare non sono
cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la  sola  quota
corrispondente  agli  eventuali  aumenti di perequazione in cifra
fissa attribuite a norma dell'articolo 10 della  legge  3  giugno
1975,  n.160,  fatto  comunque salvo l'importo di pensione corri-
spondente al trattamento minimo. L'incumulabilita' degli  aumenti
di  perequazione  in  cifra  fissa  opera anche sulla tredicesima
mensilita' di pensione. L'incumulabilita' opera,  in  ogni  caso,
fino a concorrenza dell'ammontare della retribuzione
4 - CUMULO DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A
    NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863, E
    DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
4.1 - TRATTAMENTI  ANTICIPATI  DI  VECCHIAIA RICONOSCIUTI A NORMA
      DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863
Il trattamento anticipato di vecchiaia riconosciuto  per  effetto
dell'articolo  2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, ai lavora-
tori dipendenti da imprese che  abbiano  stipulato  contratti  di
solidarieta'  a  norma  della  stessa  legge e' cumulabile con la
retribuzione, relativamente  al  periodo  di  anticipazione,  nel
limite  massimo  della somma corrispondente al trattamento retri-
butivo perso dal lavoratore al momento della  trasformazione  del
rapporto  di  lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel caso in
cui il trattamento retributivo perso dal lavoratore  per  effetto
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
sia di importo inferiore al trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti  incrementato  della  meta' della quota di
pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo stesso,  il
divieto  di cumulo opera secondo i criteri previsti per la gener-
alita' delle pensioni di vecchiaia
Dalla data  di  compimento  da  parte  del  lavoratore  dell'eta'
pensionabile  trova  applicazione  per  le  pensioni in parola il
regime generale in materia di cumulo  con  i  redditi  da  lavoro
previsto  per le pensioni di vecchiaia (articolo 2 della legge 19
dicembre 1984, n. 863; articolo 10 del decreto n. 503;  circolare
n.  53634  A.G.O.  n.3534 O. del 17 aprile 1987; circolare n. 315
del 30 novembre 1994). Il regime generale in  materia  di  cumulo
previsto per le pensioni di vecchiaia trova del pari applicazione
nel caso in cui,  durante  il  periodo  di  anticipazione,  venga
ripristinato  il  rapporto  di  lavoro  a tempo pieno nell'ambito
della stessa impresa ovvero il lavoratore si occupi presso  altro
datore di lavoro.
4.2 - TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA  RICONOSCIUTI  A  NORMA
      DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
Il  trattamento  anticipato di vecchiaia riconosciuto per effetto
dell'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n.223 ai  lavoratori
dipendenti  da  imprese che abbiano stipulato contratti di solid-
arieta' a norma della stessa legge, relativamente al  periodo  di
anticipazione  e'  cumulabile  con  la  retribuzione percepita in
relazione al rapporto di lavoro a tempo  parziale  per  la  parte
corrispondente alla differenza fra il trattamento retributivo che
il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare a
tempo pieno e il trattamento retributivo effettivamente percepito
per il lavoro svolto a tempo parziale. In sostanza,  la  pensione
in  parola  e'  cumulabile  con i redditi da lavoro percepiti dal
lavoratore in relazione al rapporto di lavoro  a  tempo  parziale
entro i limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore
prestate in meno a seguito della trasformzione del rapporto.
Dalla data di compimento  dell'eta'  pensionabile  da  parte  del
lavoratore  trova  applicazione,  per  le  pensioni in parola, il
regime generale in materia di cumulo  con  i  redditi  da  lavoro
previsto  per  le  pensioni di vecchiaia (articolo 19 della legge
n.223 del 1991; articolo 10 del decreto n. 503; circolari  n.  78
del 14 marzo 1992 e n. 315 del 30 novembre 1994).
In  caso  di  risoluzione del rapporto di lavoro a tempo parziale
ovvero di ripristino nell'ambito della stessa  impresa  del  rap-
porto  di  lavoro  a tempo pieno, il trattamento pensionistico in
parola viene revocato con decorrenza dal mese successivo a quello
in  cui  si  e'  verificata  la  risoluzione  o il ripristino del
rapporto originario. A  tal  fine  gli  interessati  devono  dare
immediata   comunicazione   all'Istituto  della  risoluzione  del
rapporto di lavoro a tempo parziale  ovvero  del  ripristino  del
rapporto di lavoro a tempo pieno.
5 - DISCIPLINA  TRANSITORIA  DEL  CUMULO  DELLE  PENSIONI  CON  I
    REDDITI  DA LAVORO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PENSIONE CON
    DECORRENZA COMPRESA ENTRO L'ANNO 1994, NONCHE'  DEI  TITOLARI
    DI  PENSIONE  DI  VECCHIAIA  O  DI  ANZIANITA' CON DECORRENZA
    SUCCESSIVA AL 1994 CHE HANNO MATURATO I REQUISITI DI  ASSICU-
    RAZIONE E DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 1994
Nei  confronti  dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994
sono titolari di pensione, ovvero  hanno  raggiunto  i  requisiti
contributivi  minimi  per  la liquidazione della pensione di vec-
chiaia o di anzianita', continuano ad applicarsi le  disposizioni
in  materia  di cumulo con i redditi da lavoro di cui alla norma-
tiva vigente anteriormente al 1  gennaio 1994, se piu' favorevole
(articolo  10,  comma  8, del decreto n.503, nel testo sostituito
dall'articolo 11, comma 10, della legge n.537).
Pertanto, nei confronti dei titolari di pensione di vecchiaia, di
pensione di anzianita', di pensione o assegno di invalidita' e di
trattamento di prepensionamento con decorrenza  anteriore  al  1
gennaio  1995, nonche' nei confronti dei lavoratori che liquidano
la pensione di vecchiaia o di  anzianita'  con  decorrenza  anche
successiva  al  31 dicembre 1994, avendo maturato entro il 1994 i
requisiti  di assicurazione e di contribuzione richiesti in  tale
anno  per  il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita',
continua a trovare applicazione il regime di  totale  o  parziale
incumulabilita'  con  la  retribuzione   previsto dalla normativa
previgente, ove lo stesso sia piu' favorevole di quello    intro-
dotto  dal   decreto n.503. Qualora il regime previgente sia meno
favorevole di quello introdotto dal decreto n.503,  relativamente
ai  soggetti  in parola trova applicazione dal 1  gennaio 1994 la
nuova disciplina.
Nei confronti dei soggetti di che trattasi  continua  altresi'  a
trovare  applicazione  il  regime  di  totale cumulabilita' della
pensione con il reddito da lavoro autonomo.
La disciplina del cumulo delle pensioni con i redditi  da  lavoro
dipendente vigente anteriormente al 1  gennaio 1994 e' illustrata
nei punti 5.1 e 5.2.
5.1 - DISCIPLINA  DEL  CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE
      PENSIONI O ASSEGNI DI INVALIDITA' CON I REDDITI  DA  LAVORO
      VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1  GENNAIO 1994
Anteriormente  al  1   gennaio 1994 le pensioni di vecchiaia e le
pensioni o assegni  di  invalidita'  erano  incumulabili  con  la
retribuzione  per la quota eccedente il trattamento minimo (arti-
colo 20  del  D.P.R.  n.  488  del  1968,  nel  testo  sostituito
dall'articolo  20  della legge 30 aprile 1969, n.153; articolo 1,
comma 11, della legge 12 giugno 1984, n.222).
La tredicesima mensilita'  di  pensione  era  cumulabile  con  la
tredicesima  mensilita'  di  retribuzione  o con gli equipollenti
emolumenti corrisposti in occasione delle  festivita'  natalizie,
ad  eccezione degli aumenti di perequazione in cifra fissa attri-
buite a norma dell'articolo 10 della legge n. 160 del 1975, fatto
comunque  salvo  l'importo  di pensione corrispondente al tratta-
mento minimo (articolo 16 della legge 21  dicembre 1978, n.843).
Il divieto di cumulo delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni
e  assegni  di invalidita' con i redditi da lavoro dipendente non
trovava applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati occupati in qualita' di operai  agricoli  (articolo
   20,  quinto  comma,  del  D.P.R.  n. 488 del 1968 e successive
   modificazioni);
b) pensionati occupati in qualita' di addetti  ai  servizi  dome-
   stici  e  familiari  (articolo 20, quinto comma, del D.P.R. n.
   488 del 1968 e successive modificazioni);
c) pensionati occupati in qualita' di agenti non  di  ruolo  alle
   dipendenze  delle  Comunita'  europee  da data anteriore al 1
   febbraio 1991, a norma del regolamento  n.  31  (CEE),  n.  11
   (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
   regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259  del Consiglio del  20
   febbraio  1968, e successive modificazioni (articolo 20, sesto
   comma, del D.P.R. n. 488, come modificato    dall'articolo  7,
   comma 2, della legge n. 407 del 1990  e dall'articolo 6, comma
   8-bis, della legge n. 236 del 1993; circolare  n.  558  R.C.V.
   del 3 aprile 1981);
d) pensionati  sospesi  dal  servizio ammessi a fruire di assegni
   alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
   di  appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
   servizio, e si proceda alla regolarizzazione della  situazione
   retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
   di cumulo trova applicazione  sulle  mensilita'  di  stipendio
   arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
   periodi.
La disciplina in materia di cumulo delle pensioni di vecchiaia  e
delle  pensioni o assegni di invalidita' vigente anteriormente al
1  gennaio 1994 non prevedeva, come gia' precisato  al  punto  5,
l'incumulabilita' con il reddito da lavoro autonomo.
5.2 - DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE PENSIONI DI  ANZIANITA'  CON  I
      REDDITI DA LAVORO VIGENTE ANTERIORMENTE AL 1  GENNAIO 1994
Anteriormente  al  1   gennaio 1994 le pensioni di anzianita' non
erano cumulabili nella loro interezza con  i  redditi  da  lavoro
dipendente  prodotti  sia  in Italia che all'estero (articolo 22,
settimo comma, della legge n. 153 del 1969; articolo 7, comma  2,
della legge n. 407 del 1990).
Il  divieto  di cumulo delle pensioni di anzianita' con i redditi
da lavoro dipendente non trovava applicazione nei seguenti casi:
a) pensionati occupati in qualita' di operai agricoli  (comma  8,
   aggiunto   all'articolo  22  della  legge  n.  153  del  1969,
   dall'articolo 23-quinquies della legge 11 agosto 1972, n.485);
b) pensionati occupati in qualita' di addetti  ai  servizi  dome-
   stici  e  familiari  (comma  8, aggiunto all'articolo 22 della
   legge n. 153 del 1969, dall'articolo 23-quinquies della  legge
   11 agosto 1972, n. 485);
c) pensionati  occupati  in  qualita' di agenti non di ruolo alle
   dipendenze delle Comunita' europee da  data  anteriore  al  1
   febbraio  1991,  a  norma  del  regolamento n. 31 (CEE), n. 11
   (CEEA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal
   regolamento  (CEE, EURATOM, CECA) n. 259  del Consiglio del 20
   febbraio 1968, e successive modificazioni (comma  8,  aggiunto
   all'articolo  22  della  legge  n. 153 del 1969, dall'articolo
   23-quinquies della legge 11 agosto 1972, n. 485 e  come  modi-
   ficato   dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 407 del 1990
   e dall'articolo 6, comma 8-bis, della legge n. 236  del  1993;
   circolare n. 558 R.C.V. del 3 aprile 1981);
d) pensionati  sospesi  dal  servizio ammessi a fruire di assegni
   alimentari a norma dei regolamenti per il personale degli Enti
   di  appartenenza. Qualora gli interessati vengano riammessi in
   servizio, e si proceda alla regolarizzazione della  situazione
   retributiva in relazione ai periodi di sospensione, il divieto
   di cumulo trova applicazione  sulle  mensilita'  di  stipendio
   arretrate per i ratei di pensione percepiti nei corrispondenti
   periodi.
La disciplina in materia di cumulo delle pensioni  di  anzianita'
vigente   anteriormente   al   1    gennaio  1994  non  prevedeva
l'incumulabilita' con il reddito da lavoro autonomo.
6 - MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DELLE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI
    PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
Il  decreto n. 503 stabilisce modalita'  di  effettuazione  delle
trattenute  delle  quote di pensione non cumulabili con i redditi
da lavoro differenziate  a  seconda  che  i  pensionati  svolgano
attivita'  di  lavoro dipendente ovvero attivita' di lavoro auto-
nomo.
6.1 - QUOTE  DI  PENSIONE  NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
      DIPENDENTE
Le trattenute delle  quote  di  pensione  non  cumulabili  con  i
redditi  da lavoro dipendente devono essere effettuate dal datore
di lavoro e versate all'Istituto.
Ai fini dell'effettuazione delle trattenute da parte  del  datore
di  lavoro  trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 21
del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488  (articolo  10,  comma  3,  del
decreto  n.  503).  L'articolo  21  del D.P.R. n. 488,  nel testo
integrato dall'articolo 21 della legge n. 153 del  1969,  dispone
che  il  lavoratore e' tenuto a dichiarare per iscritto al datore
di lavoro la propria qualita' di pensionato e che  il  datore  di
lavoro,  a  seguito  della  denuncia, o comunque accertato che il
dipendente e' titolare di pensione, e' tenuto ad annotare    tale
circostanza sul libro matricola. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato il lavoratore e' tenuto  altresi'  a  dichiarare  gli
eventuali  rapporti  di  lavoro  a  termine gia' svolti nel corso
dell'anno solare  di  riferimento  (articolo  10,  comma  3,  del
decreto n. 503).
Il  datore  di  lavoro  e' tenuto ad effettuare la trattenuta de-
traendo dall' importo della retribuzione, al  netto  dei  tratta-
menti  di famiglia e dei contributi previdenziali ed assistenzia-
li, e fino a concorrenza della  retribuzione  stessa,  una  somma
pari  all'importo  della  pensione,  o  della  quota di essa, non
dovuta in base alla normativa  che  disciplina  il  cumulo  della
pensione con la retribuzione.
L'ammontare  della  trattenuta  da  operare sulla retribuzione si
determina moltiplicando l'importo  della  trattenuta  giornaliera
per  il  numero  delle  giornate  comunque retribuite dei singoli
periodi di paga e fino ad un massimo:
- di 6 giornate in caso di paga settimanale;
- di 12 giornate in caso di paga quattordicinale;
- di 13 giornate in caso di paga quindicinale;
- di 26 giornate in caso di paga mensile.
Qualora  l'orario  settimanale  previsto dalle norme contrattuali
sia ripartito in un numero di giorni inferiore a 6,  l'ammonatare
della  trattenuta  da  effettuare per ogni settimana di lavoro si
determina moltiplicando l'importo  della  trattenuta  giornaliera
per 6.
Nel  caso  di  lavoro a part time orizzontale il datore di lavoro
deve determinare la trattenuta settimanale  da  effettuare  sulla
retribuzione  moltiplicando  la  trattenuta  giornaliera  per  6,
dividendo il prodotto per il numero delle ore  corrispondenti  al
normale  orario  settimanale  e moltiplicando il risultato per il
numero delle ore effettivamente lavorate nella settimana.
La quota non cumulabile della tredicesima mensilita' di  pensione
deve  essere  trattenuta sulla tredicesima mensilita' di retribu-
zione o altre equivalenti  gratifiche  corrisposte  nel  mese  di
dicembre.  In caso di cessazione del rapporto di lavoro anterior-
mente al mese di dicembre, nessuna trattenuta deve essere  effet-
tuata  sulla  somma liquidata a titolo di ratei della tredicesima
mensilita' di retribuzione o equivalenti gratifiche.  Gli  stessi
criteri  trovano  applicazione  in  caso  di  lavoro  a part time
orizzontale.
In nessun caso l'importo della trattenuta per  attivita'  lavora-
tiva  puo' essere superiore a quello della retribuzione, al netto
dei trattamenti di famiglia e  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a carico del lavoratore.
Le  somme  trattenute  ai  lavoratori  pensionati  devono  essere
versate all'Istituto con il modulo di denuncia per il  versamento
dei  contributi  Mod. DM 10/1-89 concernente il mese cui le trat-
tenute si riferiscono.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia dei  contri-
buti  all'Istituto  con  il  Mod. DM 10/1-89 devono effettuare il
versamento  delle  somme  trattenute  ai  lavoratori   pensionati
mediante  bollettino  di  conto  corrente  postale intestato alla
locale Sede dell'Istituto, sul  quale  deve  essere  indicata  la
causale "TRATTENUTE LAVORO PENSIONATI INPS".
6.1.1 - PENSIONATI ASSUNTI CON CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE
A norma dell'articolo 10, comma 2, del decreto n. 503, il divieto
di  cumulo  della  pensione  con  la  retribuzione  non opera nei
confronti dei titolari di pensione di vecchiaia e di  pensione  o
assegno  di invalidita' assunti con contratti di lavoro a termine
la cui durata non superi complessivamente le  cinquanta  giornate
nell'anno solare. In caso di superamento dell'anzidetto limite la
trattenuta deve essere operata per tutte le giornate prestate  in
forza di contratti a termine nell'anno solare.
Nei  confronti  dei  titolari di pensione di anzianita' invece il
divieto di cumulo con la retribuzione opera  anche  nei  casi  di
occupazione  con  contratti di lavoro a termine la cui durata non
superi complessivamente le 50 giornate nell'anno solare. Dal mese
successivo  a  quello  di compimento dell'eta' pensionabile anche
per i titolari di pensione di anzianita' trovano applicazione  le
disposizioni   previste   per  le  pensioni  di  vecchiaia  e  di
invalidita'.
Qualora il pensionato di vecchiaia o per  invalidita'  che  abbia
gia' svolto attivita' di lavoro a termine per meno di 50 giornate
si rioccupi con contratto di lavoro a  termine  che  comporti  il
superamento  del  limite  delle  50  giornate nell'anno, il nuovo
datore di lavoro deve operare la trattenuta per l'intero  periodo
lavorativo  effettuato  alle  proprie  dipendenze.  Le trattenute
relative alle giornate  lavorative  dei  precedenti  rapporti  di
lavoro  a termine per le quali non e' stata effettuata la tratte-
nuta devono essere operate dall'Istituto.
Per consentire al datore di lavoro di operare la  trattenuta  nei
casi di superamento delle 50 giornate nell'anno, il prestatore di
lavoro a tempo determinato e'  tenuto  a  comunicargli,  a  norma
dell'articolo  10,  comma  3,  del  decreto n. 503, gli eventuali
rapporti di lavoro a termine  gia'  svolti  nel  corso  dell'anno
solare.
Il  datore  di  lavoro  che  dalla  dichiarazione  rilasciata dal
lavoratore  rilevi  il  superamento  nell'anno  delle   cinquanta
giornate  di  lavoro,  oltre  ad effettuare la trattenuta per per
l'intero periodo  alle  proprie  dipendenze,  deve  provvedere  a
segnalare  la  circostanza  all'Istituto,  inviando  copia  della
dichiarazione del lavoratore.
A  seguito  della  ricezione  di  tale  dichiarazione  l'Istituto
provvede  direttamente  all'effettuazione  della trattenuta per i
periodi lavorativi per i quali non ha operato la  trattenuta  del
datore di lavoro.
6.2 - QUOTE  DI  PENSIONE  NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
      AUTONOMO
La trattenuta delle quote  di  pensione  non  cumulabili  con  il
reddito   da   lavoro   autonomo  viene  effettuata  direttamente
dall'Istituto.
A tal fine, i pensionati che hanno  svolto  attivita'  di  lavoro
autonomo sono tenuti a produrre all'Istituto la dichiarazione dei
redditi derivanti da  tale  attivita'  entro  lo  stesso  termine
previsto per la dichiarazione dei redditi IRPEF relativa all'anno
di produzione del reddito (articolo  10,  comma  4,  del  decreto
n.503).
La prima dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve essere
prodotta dall'Istituto entro il 30 giugno 1996 per i  redditi  da
lavoro  autonomo  conseguiti nel 1995 dai titolari di pensione di
vecchiaia e di anzianita' con decorrenza successiva al  1994  che
non abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e
di contribuzione per il diritto alla pensione richiesti per  tale
anno,  nonche'  dai titolari di assegni di invalidita' e di trat-
tamenti di prepensionamento con decorrenza successiva al 1994.
Per la determinazione dell'importo della pensione  da  trattenere
per  l'anno  di  riferimento  del  reddito  occorre  moltiplicare
l'importo della trattenuta mensile per 12 o per il  minor  numero
di  mesi  di  spettanza  della  pensione.  Qualora l'attivita' di
lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell'anno,
e  tale  circostanza risulti da idonea documentazione, la tratte-
nuta opera per i mesi di produzione del reddito.
L'importo di pensione non cumulabile deve  essere  comunicato  al
pensionato  con  l'invito  a provvedere al relativo pagamento. Su
richiesta del pensionato il recupero della quota  non  cumulabile
potra' essere effettuato direttamente sulla pensione.
Il  divieto  di  cumulo  della  pensione  con i redditi da lavoro
autonomo non opera nei confronti  dei  titolari  di  pensione  di
vecchiaia  e  per  invalidita'  e  dei  titolari  di  pensione di
anzianita' che abbiano compiuto l'eta' per  il  pensionamento  di
vecchiaia,  nel  caso  in  cui  dall'attivita' di lavoro autonomo
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del
trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
relativo al  corrispondente  anno  (articolo  10,  comma  2,  del
decreto n.503).
6.3 - PENSIONATO CHE SVOLGE  ATTIVITA'  LAVORATIVA  DIPENDENTE  O
      AUTONOMA ALL'ESTERO
6.3.1 - PENSIONATO  CHE  SVOLGE  ATTIVITA'  LAVORATIVA DIPENDENTE
        ALL'ESTERO
Il  pensionato  che  svolge   attivita'   lavorativa   dipendente
all'estero  e' tenuto a comunicare all'Istituto la data di inizio
dell'attivita', il numero delle giornate di  lavoro  e  l'importo
mensile della retribuzione.
Le  trattenute  previste  dalla  legge in materia di cumulo della
pensione con la retribuzione vengono  effettuate  sulla  pensione
direttamente  dall'Istituto,  dandone  adeguata  comunicazione al
pensionato.
6.3.2 - PENSIONATO   CHE  SVOLGE  ATTIVITA'  LAVORATIVA  AUTONOMA
        ALL'ESTERO
Il pensionato che svolge attivita' lavorativa autonoma all'estero
deve  comunicare all'Istituto, entro il mese di giugno, i redditi
da lavoro conseguiti nell'anno precedente.
La prima dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve essere
prodotta  all'Istituto  entro  il 30 giugno 1996 per i redditi da
lavoro autonomo conseguiti nel 1995 dai titolari di  pensione  di
vecchiaia  e  di anzianita' con decorrenza successiva al 1994 che
non abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e
di  contribuzione per il diritto alla pensione richiesti per tale
anno, nonche' dai titolari di assegni di invalidita' e  di  trat-
tamenti di prepensionamento con decorrenza successiva al 1994.
Per  la  determinazione dell'importo della pensione da trattenere
per  l'anno  di  riferimento  del  reddito  occorre  moltiplicare
l'importo  della  trattenuta mensile per 12 o per il minor numero
di mesi di  spettanza  della  pensione.  Qualora  l'attivita'  di
lavoro autonomo sia stata espletata soltanto per parte dell'anno,
e tale circostanza risulti da idonea documentazione,  la  tratte-
nuta opera per i mesi di produzione del reddito.
L'importo  di  pensione  non  cumulabile  deve  essere trattenuto
direttamente sulla pensione, dandone  adeguata  comunicazione  al
pensionato.
Il  divieto  di  cumulo  della  pensione  con i redditi da lavoro
autonomo non opera nei confronti  dei  titolari  di  pensione  di
vecchiaia  e  per  invalidita'  e  dei  titolari  di  pensione di
anzianita' che abbiano compiuto l'eta' per  il  pensionamento  di
vecchiaia,  nel  caso  in  cui  dall'attivita' di lavoro autonomo
derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del
trattamento  minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti
relativo al  corrispondente  anno  (articolo  10,  comma  2,  del
decreto n.503).
7 - CUMULO DELLE  PENSIONI  CON  I  TRATTAMENTI  DI  INTEGRAZIONE
    SALARIALE
Ai  fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione,
il trattamento di integrazione salariale  a  carico  della  Cassa
integrazione  guadagni  e' equiparato alla retribuzione percepita
in costanza di rapporto di lavoro  (articolo  7  della  legge  26
febbraio  1982,  n.54;  messaggio  n.11710  del  6 febbraio 1982,
allegato 2).
I trattamenti di integrazione salariale corrisposti  agli  operai
agricoli  con  contratto  a  tempo  indeterminato, a carico della
Cassa per l'integrazione dei salari degli  operai  dipendenti  da
imprese  agricole,  a  norma dell'articolo 8 della legge 8 agosto
1972,  n. 457, e  successive  modificazioni    e    integrazioni,
soggiacciono  alla  stessa  disciplina del cumulo con la pensione
prevista per le retribuzioni da lavoro  prestato in  qualita'  di
operaio agricolo.
Pertanto,  gli  anzidetti  trattamenti  di integrazione salariale
agricola sono integralmente cumulabili con:
- le pensioni di vecchiaia, qualunque sia la relativa decorrenza;
- i trattamenti di invalidita', qualunque sia la relativa  decor-
  renza;
- le  pensioni  di  anzianita'  con  decorrenza compresa entro il
  1994;
- le pensioni di anzianita' con decorrenza successiva al  1994  i
  cui titolari abbiano maturato i requisiti di assicurazione e di
  contribuzione, per il diritto a pensione, entro il 1994.
I trattamenti di integrazione salariale agricola corrisposti agli
operai agricoli non sono cumulabili con le pensioni di anzianita'
aventi decorrenza successiva  al  1994  i  cui  titolari  abbiano
maturato  i  requisiti di assicurazione e di contribuzione per il
diritto a pensione dopo il 1994. A far tempo dal mese  successivo
a  quello  di  compimento  dell'eta'  pensionabile  da  parte del
titolare  di  pensione  di  anzianita',  i  predetti  trattamenti
diventano integralmente cumulabili con la pensione.
8 - SOSPENSIONE DELLA PENSIONE  DI  INVALIDITA'  IN  PRESENZA  DI
    REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
La corresponsione delle pensioni di invalidita' aventi decorrenza
anteriore al 1  agosto 1984  e' sospesa nei  confronti  dei  pen-
sionati, di eta' inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia, che percepiscano redditi da lavoro dipendente,  con
esclusione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto  lavoro comunque
denominati, e di reddito da lavoro  autonomo  o  professionale  o
d'impresa  per  un importo lordo annuo, al netto dei soli contri-
buti previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare  del  trat-
tamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato
in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al  1
gennaio di ciascun anno.
La  corresponsione  della  pensione  di  invalidita'  sospesa  e'
ripristinata per gli anni in cui non si verificano le  condizioni
di  reddito  che  determinano  la sospensione e comunque dal mese
successivo a quello  di  compimento  dell'eta'  prevista  per  il
pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti (articolo 8
della legge 11 novembre 1983, n. 638).
La corresponsione della pensione di  invalidita',  ricorrendo  le
condizioni di eta' e di reddito previste dalla legge, e' sospesa,
a decorrere  dal  1   febbraio  1991,  anche  nei  confronti  dei
pensionati di invalidita' residenti  all'estero  (articolo  9-bis
della  legge  11 novembre 1983, n.638; articolo 7, comma 2, della
legge n.407 del 1990).
La corresponsione della pensione di invalidita' non  e'  peraltro
sospesa  nei  confronti dei pensionati residenti all'estero occu-
pati in qualita' di agenti non di  ruolo  alle  dipendenze  delle
Comunita'  europee da data anteriore al 1  febbraio 1991, a norma
del regolamento n.31 (CEE), n.11  (CEEA)  dei  Consigli,  del  18
dicembre  1961,  come  modificato  dal regolamento (CEE, EURATOM,
CECA) n. 259 del Consiglio del 20  febbraio  1968,  e  successive
modificazioni  (articolo  9-bis  della  legge  11  novembre 1983,
n.638; articolo 7, comma 2, della legge n.407 del 1990;  articolo
6,  comma  8-bis,  della  legge  n.236  del 1993; circolare n.558
R.C.V. del 3 aprile 1981).
9 - REVISIONE  DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PRESENZA DI REDDITI
    DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
Nei  confronti  dei  titolari  di  assegno  di  invalidita'   che
nell'anno  solare precedente abbiano conseguito redditi da lavoro
dipendente, con  esclusione  dei  trattamenti  di  fine  rapporto
comunque denominati, e redditi da lavoro autonomo o professionale
o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto  dei  soli  con-
tributi  previdenziali,  superiore  a  tre  volte l'ammontare del
trattamento minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti,
calcolato  in  misura  pari  a tredici volte l'importo mensile in
vigore al 1  gennaio di  ciascun  anno,  deve  essere  effettuato
l'accertamento  sanitario di revisione (articolo 9, comma 1 della
legge 12 giugno 1994, n.222).
10 - INCOMPATIBILITA'  DELLA PENSIONE DI INABILITA' CON I REDDITI
     DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
La pensione di inabilita' e' incompatibile  con  i  compensi  per
attivita'di  lavoro  dipendente  o  autonomo  svolto  in Italia o
all'estero.
La  pensione  di  inabilita'  e',  altresi',  incompatibile   con
l'iscrizione  negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi  o
in  albi  professionali e con i trattamenti a carico dell'assicu-
razione obbligatoria contro la disoccupazione e  con  ogni  altro
trattamento  sostitutivo  o  integrativo  della retribuzione. Nel
caso in cui si verifichi una delle predette cause  di  incompati-
bilita',  il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione
all'Istituto che revoca la pensione di inabilita'  sostituendola,
sempreche'   ne   ricorrano   le  condizioni,  con  l'assegno  di
invalidita' con decorrenza dal primo giorno del  mese  successivo
al verificarsi dell'incompatibilita' stessa (articolo 2, comma 5,
della legge n.222).
11 - INCOMPATIBILITA'   DEI   TRATTAMENTI   DI  DISOCCUPAZIONE  E
     DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
     DIRETTI
I  trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indenni-
ta' di mobilita' sono incompatibili, con effetto dal 15  dicembre
1992,  con  i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'as-
sicurazione  generale  obbligatoria  dei  lavoratori  dipendenti,
delle  forme  di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive
dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni  dei  lavora-
tori  autonomi  (articolo 6, comma 7, della legge 19 luglio 1993,
n. 236; circolari n. 9 del 12 gennaio 1993 e n. 150 del 6  luglio
1993).
Per  i trattamenti di pensionamento anticipato l'incompatibilita'
con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennita'  di  mobi-
lita'  ha effetto dall'11 agosto 1991 (articolo 6, comma 8, della
legge n. 236; circolari n.9 e n.150).
All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilita',  i  lavoratori
che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidita' devono
optare fra tali trattamenti e quello di  mobilita'.  In  caso  di
opzione  a  favore  del  trattamento  di  mobilita'  l'erogazione
dell'assegno o della pensione di invalidita' resta sospesa per il
periodo  di fruizione del predetto trattamento ovvero, in caso di
sua corresponsione  anticipata,  per  il  periodo  corrispondente
all'ammontare  della relativa anticipazione (articolo 6, comma 7,
della legge n. 236 del 1993,  come  modificato  dall'articolo  2,
comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451; circolare n. 178 del
9 giugno 1994).
Per la previgente  normativa  in  materia  di  incumulabilita'  e
incompatibilita'  dei  trattamenti  pensionistici  diretti  con i
trattamenti di disoccupazione si fa rinvio alle  leggi  3  giugno
1975,  n.  160  (articolo 15); 21 dicembre 1978, n. 843 (articolo
29); 23 aprile 1981, n. 155 (articoli 16 e 18);  5  agosto  1981,
n.416  (articolo 37, comma 7); 22 dicembre 1984, n. 887 (articolo
10); 7 dicembre 1989, n. 389 (articolo 4).
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                         TRIZZINO
                                                  Allegato 1
                    D.P.R. 27 APRILE 1968, N.488
                            ARTICOLO 20
 1. Non sono cumulabili, nella misura del 50 per cento  del  loro
 importo,  con  la  retribuzione  lorda  percepita in costanza di
 rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino a concorrenza
 della  retribuzione  stessa,  le  quote  eccedenti i trattamenti
 minimi delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' liquidate  a
 carico     dell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
 l'invalidita'  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
 dipendenti, di quelle liquidate a carico delle gestioni speciali
 dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,  degli  artigiani  e
 degli  esercenti  attivita' commerciali nonche' di quelle liqui-
 date a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n.903.
 Non  e'  altresi'  cumulabile la quota di pensione eventualmente
 eccedente lire 100.000 mensili risultante dall'applicazione  del
 disposto del presente comma.
 2.  Ai  fini  dell'applicazione  del divieto di cumulo di cui al
 presente articolo, le pensioni e le retribuzioni si intendono al
 netto  delle  maggiorazioni  e delle integrazioni per carichi di
 famiglia. Agli stessi fini,  dalle  retribuzioni  devono  essere
 detratte  anche  le  quote  dovute  per  tributi  erariali e per
 contributi previdenziali ed assistenziali.
 3. Le disposizioni contenute nei commi precedenti  si  applicano
 anche alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per
 l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti  sulle  quali  e'
 esercitato  il  diritto  di  sostituzione  in qualsiasi forma da
 parte di fondi obbligatori di previdenza  gestiti  dall'Istituto
 nazionale  della  previdenza  sociale,  salvo quanto disposto al
 successivo comma.
 4. Nei casi in cui sulle pensioni liquidate a carico  dell'assi-
 curazione  generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
 ed i superstiti e' esercitato  il  diritto  di  sostituzione  da
 parte  di  amministrazioni  dello  Stato  e  di  enti locali, le
 disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione
 limitatamente alle quote di pertinenza dei pensionati.
 5.  I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di
 lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi,  di  gior-
 nalieri  di  campagna  ed assimilati e in qualita' di lavoratori
 addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle
 norme di cui al presente articolo.
 6.  Il  divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non
 si applica alla tredicesima rata di pensione.
                                             segue Allegato 1
                    LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.236
                                 ARTICOLO 6, COMMA 8-BIS,
 A decorrere dal 1  febbraio 1991, l'articolo 7, comma  2,  della
 legge  29  dicembre  1990,  n.407,  non  trova  applicazione nei
 confronti dei dipendenti che, a tale data,  prestavano  servizio
 alle dipendenze delle Comunita' europee, a norma del regolamento
 n.31 (CEE), n.11 (CECA) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come
 modificato  dal  regolamento  (CEE,  EURATOM,  CECA)  n.259  del
 Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni.
                                                   Allegato 2
   I.N.P.S.                      MESSAGGIO N.11710 DEL 6.2.1982
 D.G. SER. PREST. A.G.O.
 MITTENTE: REP.IV
                             Ai VICE DIRETTORI GENERALI
                             Ai CAPI DEI SERVIZI E SEGRETERIE
                             Ai DIRIGENTI DELLE SEDI REGIONALI,
                                PROVINCIALI E ZONALI
                                e, per conoscenza,
                             Ai PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
                                E PROVINCIALI
 OGGETTO: Equiparazione del trattamento di integrazione salariale
          alla retribuzione ai fini dell'applicazione del divieto
          di cumulo con la pensione
 L'articolo  7 del decreto legge 22 dicembre 1981, n.791, conver-
 tito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n.54,  ha
 stabilito  che il trattamento di integrazione salariale a carico
 della Cassa integrazione guadagni e'  equiparato  alla  retribu-
 zione  percepita  in  costanza di rapporto di lavoro alle dipen-
 denze di terzi ai fini dell'applicazione del divieto  di  cumulo
 della pensione previsto dalle norme vigenti.
 Con  la  norma  suddetta  viene ad essere normativamente sancito
 quindi il criterio della incumulabilita' della pensione  con  le
 somme  corrisposte ai lavoratori, dai datori di lavoro, o diret-
 tamente dall'Istituto, a titolo di integrazione salariale.
 In conformita' pertanto al nuovo criterio enunciato nel predetto
 articolo  di legge, a modifica di quanto in precedenza stabilito
 con circolare n.53582 A.G.O./164 del 28  luglio  1981,  dovranno
 essere  effettuate  per  le  integrazioni  salariali  riferite a
 periodi successivi al 1  gennaio 1982 le trattenute ex  articolo
 20  e  22  della  legge 30 aprile 1969, n.153, nei confronti dei
 lavoratori  titolari  di  pensione  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria.
 Analogamente dovra' provvedersi per i pensionati di altri fondi,
 casse o gestioni dell'Istituto, quando e'  prevista  l'incumula-
 bilita'  tra  pensione  e  retribuzione,  secondo le particolari
 disposizioni vigenti nei regimi speciali.
 Le Sedi provvederanno a comunicare ai datori di lavoro  operanti
 con  la Cassa integrazione guadagni che le trattenute effettuate
 a carico dei  propri  dipendenti  titolari  di  pensione  devono
 continuare  ad  essere effettuate anche nel corso del periodo di
 integrazione salariale.
 Nel caso di pagamento diretto da parte delle Sedi, i  datori  di
 lavoro comunicheranno l'importo giornaliero della trattenuta con
 il modello allegato n.7  alla  circolare  n.52020  G.S.  del  15
 settembre 1979, cui dovra' essere aggiunta, a cura dei datori di
 lavoro, in attesa della ristampa del modulo  medesimo,  un'appo-
 sita finca.
 Inoltre  l'avvertenza in calce al modulo anzidetto dovra' essere
 completata con la  seguente  frase:  "Con  la  firma  stessa  il
 lavoratore  non  assoggettato  a trattenuta dichiara altresi' di
 non percepire pensione".
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                         LUCIANO FASSARI
                             SOMMARIO
                       CUMULO DELLE PENSIONI
          CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE ED AUTONOMO
1 - CUMULO DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA E DELLE PENSIONI E ASSEGNI
    DI INVALIDITA' CON I REDDITI DA LAVORO
1.1 - Criteri generali
1.2 - Esclusioni dal divieto di cumulo
2 - CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' CON I REDDITI DA LAVORO
2.1 - Criteri generali
2.2 - Esclusioni dal divieto di cumulo
2.3 - Equiparazione delle pensioni di anzianita' alle pensioni di
      vecchiaia al compimento dell'eta' pensionabile
3 - CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DA LAVORO
4 - CUMULO DEI TRATTAMENTI ANTICIPATI DI VECCHIAIA RICONOSCIUTI A
    NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N. 863, E
    DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991, N. 223
4.1 - Trattamenti  anticipati  di  vecchiaia riconosciuti a norma
      dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863
4.2 - Trattamenti anticipati di vecchiaia  riconosciuti  a  norma
      dell'articolo 19 della legge 23 luglio 1991, n. 223
5 - DISCIPLINA  TRANSITORIA  DEL  CUMULO  DELLE  PENSIONI  CON  I
    REDDITI DA LAVORO NEI CONFRONTI DEI TITOLARI DI PENSIONE  CON
    DECORRENZA  COMPRESA  ENTRO L'ANNO 1994, NONCHE' DEI TITOLARI
    DI PENSIONE DI  VECCHIAIA  O  DI  ANZIANITA'  CON  DECORRENZA
    SUCCESSIVA  AL 1994 CHE HANNO MATURATO I REQUISITI DI ASSICU-
    RAZIONE E DI CONTRIBUZIONE ENTRO IL 1994
5.1 - Disciplina del cumulo delle pensioni di vecchiaia  e  delle
      pensioni  o  assegni di invalidita' con i redditi da lavoro
      vigente anteriormente al 1  gennaio 1994
5.2 - Disciplina del cumulo delle pensioni di  anzianita'  con  i
      redditi da lavoro vigente anteriormente al 1  gennaio 1994
6 - MODALITA'  DI  EFFETTUAZIONE  DELLE TRATTENUTE DELLE QUOTE DI
    PENSIONE NON CUMULABILI CON I REDDITI DA LAVORO
6.1 - Quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro
      dipendente
6.1.1 - Pensionati assunti con contratti di lavoro a termine
6.2 - Quote di pensione non cumulabili con i  redditi  da  lavoro
      autonomo
6.3 - Pensionato  che  svolge  attivita'  lavorativa dipendente o
      autonoma all'estero
6.3.1 - Pensionato che  svolge  attivita'  lavorativa  dipendente
        all'estero
6.3.2 - Pensionato   che  svolge  attivita'  lavorativa  autonoma
        all'estero
7 - CUMULO DELLE  PENSIONI  CON  I  TRATTAMENTI  DI  INTEGRAZIONE
    SALARIALE
8 - SOSPENSIONE  DELLA  PENSIONE  DI  INVALIDITA'  IN PRESENZA DI
    REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
9 - REVISIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA' IN PRESENZA DI  REDDITI
    DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
10 - INCOMPATIBILITA'  DELLA PENSIONE DI INABILITA' CON I REDDITI
     DA LAVORO DIPENDENTE O AUTONOMO
11 - INCOMPATIBILITA'  DEI  TRATTAMENTI   DI   DISOCCUPAZIONE   E
     DELL'INDENNITA' DI MOBILITA' CON I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
     DIRETTI
                               2