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Messaggio numero 966 del 17-01-2012


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Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 17-01-2012
Messaggio n. 966
OGGETTO:

Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Rilascio della nuova funzione di prelievo automatico dei dati dal sistema UNIEMENS

   

                                                                  AI DIRETTORI REGIONALI
                                                                  AI DIRETTORI PROVINCIALI e SUBPROVINCIALI
                                                                  AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

 

Premessa

Dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (DS R.R.) che permetterà il calcolo dell’importo dell’indennità tramite i dati prelevati direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente implementato. Ciò permetterà il superamento della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis compilato dall’azienda ove quest’ultima abbia compilato in UNIEMENS la sezione delle giornate di effettivo lavoro, sezione compilabile anche a posteriori per i periodi del 2011.

La nuova procedura, fornendo in automatico tutte le specifiche necessarie, ridurrà notevolmente i tempi di lavorazione, rendendo nel contempo certi i dati riferiti alle prestazioni lavorative e contribuirà ad uniformare  i comportamenti su tutto il territorio nazionale.

 

Innovazioni procedurali e Istruzioni operative.

La procedura di liquidazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è implementata con la funzionalità di prelievo automatico delle giornate di lavoro effettivo direttamente dal sistema UNIEMENS opportunamente adeguato.
L’importo della prestazione sarà pertanto determinato con riferimento alle giornate di lavoro effettivo prendendo a base di calcolo la retribuzione teorica.

Si tenga presente che le aziende presentano l’UNIEMENS entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. L’UNIEMENS del mese di dicembre  sarà perciò disponibile entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

La precarica dei dati da UNIEMENS offrirà la possibilità:

-  di modificare i risultati automaticamente proposti dalla procedura;

-  di stampare le specifiche videate.

Si ribadisce che la procedura continuerà ad effettuare la verifica dei parametri 360 giorni (art. 1, c. 26 Legge n. 247/2007) e 365 giorni (L. n. 160 del 1988; Circolari n. 139 del 1988, n. 174 del 1989) ed a fornire l’indicazione della presenza di eventuali giornate di DS già percepite nell’anno 2011.

Si precisa inoltre che nella denuncia UNIEMENS:

-  le aziende indicano come giornata effettivamente lavorata il giorno di calendario in cui c’è stata prestazione di lavoro subordinato retribuita, indipendentemente dal numero di ore di lavoro svolte;

-  per gli insegnanti che concentrano l’orario contrattuale settimanale di cattedra in un numero di giorni inferiore a sei, il datore di lavoro indicherà comunque sempre sei giorni lavorati nella settimana;

-  per i VV.FF. volontari, dovranno essere indicati, sempre a cura del datore di lavoro, come lavorati anche i giorni di riposo compensativo, verificato il rispetto dell'orario contrattuale di 36 ore settimanali. Si richiamano, ad ogni buon fine, le disposizioni contenute nel Msg. INPS  n° 016500 del 21/07/2009.

 

Si evidenzia, infine, che, di regola per i lavoratori che concentrano l’orario contrattuale settimanale di lavoro in un numero di giorni inferiore a sei, sarà la stessa procedura DS WEB ad attribuire, qualora ne ricorrano le condizioni, l’eventuale sesta giornata settimanale. Pertanto nessun intervento è richiesto all’operatore che dovrà attenersi a quanto indicato dalla predetta procedura DS WEB.

 

Per il momento la nuova funzionalità, in attesa di una sua ulteriore  implementazione che permetterà di gestire tutte le casistiche afferenti al rapporto di lavoro che interessano la liquidazione della prestazione, prevede degli alert che avviseranno l’operatore della necessità del suo intervento diretto nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze:

 

  • Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni. In questi casi si dovranno escludere dall’indennizzo le giornate successive a detto rapporto.
  • Retribuzione teorica superiore all’imponibile. In questo caso si dovrà procedere alla divisione della retribuzione teorica per 30 e alla successiva moltiplicazione del risultato ottenuto per il numero di giornate realmente lavorate sostituendo manualmente l’importo così determinato  alla retribuzione teorica indicata in UNIEMENS.
  • Retribuzione teorica comunque presente in assenza di giornate di effettivo lavoro nel mese. In questo caso la retribuzione teorica andrà esclusa dal computo dopo aver verificato che realmente non ci sia stata attività di lavoro e l’assenza del dato non dipenda da omesso invio del flusso da parte del datore di lavoro. Nel caso di omessa denuncia delle giornate effettivamente lavorate da parte del datore di lavoro, sarà cura dell’operatore determinare tali giornate rispettando le indicazioni fornite con il presente messaggio.

 

Per quanto riguarda gli ANF si procede come di consueto.

 

Si raccomanda, trattandosi di una procedura in fase di avvio, di verificare con attenzione eventuali situazioni anomale e di segnarle con ogni tempestività,  onde permettere eventuali interventi di adeguamento, ai seguenti indirizzi e-mail:

 

-      per problemi di carattere amministrativo:  cesare.restaino@inps.it  e marina.daquanno@inps.it della D.C. P.S.R.;

-      per problemi di carattere informatico – procedurale inviando la segnalazione a HelpDsWeb avendo cura di specificare nell’oggetto oltre a Sede e codice agenzia la dicitura: CARICA DATI EMENS/RR REQUISITI RIDOTTI.

 

Si evidenzia, infine, che la nuova funzionalità di prelievo automatico non esclude la necessità in capo agli operatori di effettuare comunque con la dovuta diligenza i consueti controlli  di coerenza  dei dati.

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

 

Al fine di conseguire l’obiettivo del pieno utilizzo del canale UNIEMENS per la trasmissione dei dati precedentemente indicati nel modello cartaceo DL 86/88 bis da parte delle aziende o dei loro consulenti, si raccomanda, in caso di dati UNIEMENS incompleti per la liquidazione della prestazione,  di contattare, in primo luogo, tramite e-mail, l’azienda o il consulente  affinché  integri tempestivamente la comunicazione UNIEMENS.

Solo in caso di assoluta impossibilità dovrà farsi riferimento alle buste paga di norma già in possesso del lavoratore le quali consentono di risalire all’azienda o al consulente per il contatto finalizzato alla sistemazione del flusso UNIEMENS.

Nel caso in cui anche questa seconda eventuale istruttoria non fosse possibile, al fine di assicurare comunque l’acquisizione di tutti gli elementi necessari utili al calcolo dell’importo della prestazione e quindi per garantire la tempestiva ed esatta erogazione della prestazione di sostegno al reddito nei confronti dei beneficiari,la Sede, in via del tutto residuale,  potrà richiedere alle aziende o ai loro consulenti gli elementi informativi necessari. Le modalità operative riguardanti l’utilizzo delle buste paga e delle informazioni necessarie secondo quanto sopra riportato  possono trovare particolare applicazione nel caso delle disposizioni che consentono  un invio ritardato dell’UNIEMENS da parte dei datori di lavoro pubblici, come nel caso degli insegnanti e dei dipendenti di ASL e Comuni per i quali frequentemente si verifica  la mancanza degli ultimi UNIEMENS e quindi dei dati completi necessari alla liquidazione della prestazione.

Si forniscono, infine, chiarimenti in merito a particolari categorie di lavoratori.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici che, come è noto, non rientrano nel flusso UNIEMENS, per la liquidazione della prestazione si procederà prelevando i dati necessari dai bollettini di versamento dei contributi. Le giornate utili per la misura della prestazione andranno calcolate, trimestre per trimestre, dividendo per 4  le ore assoggettate a contribuzione, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni.

Per quanto riguarda i lavoratori intermittenti, - ai fini del diritto all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (Interpello n. 48/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali), le giornate non lavorate all'interno del rapporto di lavoro intermittente vanno considerate nei modi di seguito descritti:

­  per il lavoratore intermittente con indennità di disponibilità alla chiamata, le giornate non lavorate ma coperte da indennità di disponibilità non sono indennizzabili e di conseguenza vanno conteggiate come giornate utili per il diritto all’indennità di disoccupazione;

­  per il lavoratore intermittente senza indennità di disponibilità alla chiamata,  le giornate non lavorate sono indennizzabili e di conseguenza non vanno conteggiate come giornate utili per il diritto all’indennità di disoccupazione.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori