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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 65 del 15-04-2016


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Posizione Assicurativa
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 15/04/2016
Circolare n. 65
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

SOMMARIO:

Premessa. 1.Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del congedo  2. Adempimenti della lavoratrice 3. Contribuzione figurativa per dipendenti private 4. Istruzioni operative 5. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche 6. Pagamento diretto 7. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa 8. Istruzioni contabili 9. Regime fiscale della prestazione

La circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119 .

 

 

Premessa

 

L’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

 

Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).

 

Si precisa che le istruzioni di cui alla presente circolare sono riferite alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.

 

Si precisa infine che le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, sono contemplate dall’art. 24 in argomento solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità (comma 2 dell’art. 24 cit.).

 

1. Ambito di applicazione, modalità di fruizione ed indennizzo del congedo  

 

 

Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:

  • risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
  • siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,  n.  119.

 

In presenza di tali presupposti:

  • Ø il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

Si precisa che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.

Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione  del rapporto di lavoro;

 

  • Ø i 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

 

Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell’art. 24 cit.). Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro

 

Premesso ciò:

  • in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
  • se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo in base al criterio generale previsto al comma 5 dell’art. 24 cit., ossia per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

 

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

 

In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse e continuative del trattamento.

Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, e quindi l‘importo giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite, si procede sempre secondo le indicazioni di cui al citato art. 23 T.U. Nei limiti della compatibilità, ossia solo con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, trovano quindi applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con circolare n. 17 (AGO 134382) del 26 gennaio 1982, par. 9.

 

In caso di fruizione oraria - che, come detto, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

 

Per il pagamento delle indennità in argomento si procede secondo le regole previste per il pagamento delle indennità di maternità[1]: anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).

 

2. Adempimenti della lavoratrice

 

Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge illustrati al precedente punto 1, è tenuta:

  • a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
  • ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

 

Per consentire all’Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).

 

Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall’entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

 

La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell’Istituto al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR165

 

Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato ed indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività  lavorativa.

 

3.Contribuzione figurativa per dipendenti del settore privato

 

 

In forza di quanto previsto dal D.lgs. n.80/2015, art. 24, comma 4, primo capoverso, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.  

La contribuzione figurativa spetta anche nel  caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell’art. 40 della legge 183 del 2010. Pertanto essa corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.

 

4. Istruzioni operative

 

 

   4.1. Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da  parte dei datori di lavoro privati

 

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente all’1/07/2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l’utilizzo del nuovo <CodiceEvento> “DVV” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera” ovvero “DVO” avente il significato di “periodi di congedo vittime di violenza di genere art.24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria”. Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

In particolare, le settimane o i giorni in cui si colloca l’evento DVV o DVO saranno valorizzate con “tipo copertura” 1 “Totalmente NON retribuita” o 2 “Parzialmente retribuita”.

L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.

 

Si fa, inoltre, presente che al fine di ricostruire correttamente l’estratto conto dell’assicurato è necessario delineare precisamente la tipologia e durata dell’evento, valorizzando l’elemento <Giorno> interessato nel seguente modo:

 

-      in caso di fruizione giornaliera del congedo: 

-          Elemento <Lavorato> = N;

-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1

-          Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVV

 

-      in caso di fruizione oraria del congedo:

 

-          Elemento <Lavorato> =  S

-          Elemento <TipoCoperturaGiorn> =  2

-          Elemento <CodiceEventoGiorn> =  DVO

-          Elemento <NumOreEvento =  Numero ore DVO fruite nel giorno

 

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà =  2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =  1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero). 

 

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.

 

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a giorni e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

 

-      dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all’evento DVV fruiti nel mese;

-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;

-      nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell’elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell’elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all’evento DVV;

-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito>.

 

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a ore e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

 

-      I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a <Lavorato> =  S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> =  2 abbinato a <Lavorato> =  N.

Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. 

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per le lavoratrici  con anzianità valorizzata in giorni le  giornate con <TipoCoperturaGiorn> =  2  verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. 

-      dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;

-      nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in  <DiffAccredito> .

 

Datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap

 

I datori di lavoro di cui si tratta, avranno cura di valorizzare, oltre alla sezione PosContributiva del flusso Uniemens, anche la ListaPosPA del flusso UniEmens per gli eventi che danno diritto all’indennità per il congedo in esame.

 

Si indicano di seguito le modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica

 

Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo.

 

Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”  valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Il congedo orario deve essere espresso su base giornaliera in funzione  dell’orario medio giornaliero.

 

Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 8 ore e la dipendente usufruisca nel mese di 20 ore complessive di congedo su base oraria, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

 

 

Eventi dichiarati in PosContributiva

Codice

tipo servizio in ListaPosPA

Descrizione tipo servizio

ListaPosPA

DVV

79

 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera” datori di lavoro privati

DVO

80

“Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria” datori di lavoro privati

 

 

Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1 , causale 7, codice motivo utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi, oggetto di esame del presente punto 4.2.2, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.

 

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi, nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).

 

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo.

 

Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, per i tipi servizi 79 e 80, si dovrà valorizzare, l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

 

Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex art.24 del d. lgs. n.80/2015.

 

Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80 si dovrà indicare, nell’elemento <imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla retribuzione persa indicato nell’elemento <DiffAccredito> delle denunce della PosContributiva per il recupero delle indennità corrisposte per i congedi  maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n.177.

 

I giorni indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”  e il valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

 

 

4.2 Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

 

Si rammenta che l’indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le regole previste per l’anticipazione dell’indennità di maternità; la base retributiva di riferimento utile alla determinazione dell’indennità è individuata tenendo conto delle sole voci retributive fisse e continuative dell’ultima retribuzione (par. 1).

 

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa alla lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale “L064” avente il significato di “indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n.80/2015”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro. 

 

5. Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

 

Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione ENPDEP (Assicurazione sociale Vita).

 

Si evidenzia, altresì, che i periodi di sospensione sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS) e, pertanto, il trattamento economico corrisposto è imponibile ai fini della gestione ENPAS e INADEL, in funzione delle voci di riferimento utilizzate per determinare il calcolo del trattamento economico spettante.

 

Si riportano di seguito le indicazioni per l’elaborazione delle denunce contributive degli iscritti alla Gestione Dipendenti pubblici.

 

Si precisa che sono datori di lavoro pubblici le amministrazioni pubbliche, segnatamente:

 

a)   le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;

b)   le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

c)   le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;

d)   le istituzioni universitarie;

e)   gli Istituti autonomi case popolari;

f)    le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

g)   gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

h)   le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

i)   l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

j)  le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

k) le Aziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con Legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime

l)   le IPAB e le ex IPAB trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP in presenza di determinati requisiti;

m)  la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti;

n)    Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria.

 

       

     5.1. Istruzioni operative per la compilazione del flusso UNIEMENS – ListaPosPA

 

Per le denunce riferite ai periodi retributivi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.80/2015 (25/06/2015) in cui la lavoratrice ha usufruito di uno o più periodi di congedo l’elemento E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" deve indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo fruito e del trattamento economico corrisposto.

 

Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni fruiti nel mese solare. Un giorno corrisponde al valore 1000.

 

Nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità oraria (in tale ipotesi il numero di ore fruibili corrisponde alla metà del numero di ore dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese retribuito  immediatamente precedente a quello in cui si utilizza il congedo) il valore da indicare nell’elemento <PercRetribuzione> deve essere espresso in giorni o frazioni. Ad esempio, nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 6 ore e la  dipendente usufruisca nel mese di 15 ore complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000). Analogamente ne caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di ore 7.12 (7,20) e la dipendente usufruisca nel mese di ore 10.48 minuti (ore 10,80) complessive di congedo, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 1500 (numero ore congedo usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

 

Si ricorda che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” elaborato per denunciare gli eventi in esame devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.

 

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni complessivi o frazioni  di congedo, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).

 

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 11, non deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere elaborati uno più elementi V1, casuale 7, CMU 11 che non comprendano il periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita”  si dovrà indicare, il tipo servizio 77 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera”  ovvero 78 “Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria”  nel caso di congedo fruito rispettivamente su base giornaliera od oraria. Negli elementi <Imponibile> e <contributo> delle  gestioni di riferimento della dipendente devono essere indicati rispettivamente, la quota imponibile della retribuzione erogata per il congedo  e il contributo corrispondente alla retribuzione imponibile.

 

Si evidenzia che i dati indicati nell’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11, non alimentano l’estratto conto dell’amministrazione (ECA), in quanto già compresi nell’elemento E0 relativo al mese in cui è stato usufruito il congedo. 

 

I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 11 “Assenza retribuita” saranno utilizzati per monitorare i periodi e i trattamenti economici erogati agli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

 

6. Pagamento diretto

 

Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa.

 

Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

 

7. Finanziamento degli oneri. Monitoraggio della spesa

 

La spesa relativa al congedo per le vittime di violenza i genere, introdotto dall’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, rientra negli oneri finanziati mediante riduzione del fondo di cui all’art. 1, co. 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri complessivi, inclusi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo di legge in oggetto, sono valutati, per l’anno 2015, in 104 milioni (art. 26 del decreto 80/2015).

 

Per gli anni successivi, anche l’applicazione di questo nuovo congedo è assicurato mediante gli appositi stanziamenti annui previsti dall’art. 43, comma 2, del citato decreto legislativo di riforma degli ammortizzatori sociali n. 148 del 2015, che si riporta testualmente: “i benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo. All’onere derivante dal primo periodo del presente comma valutato in 123 milioni di euro per l’anno 2016, 125 milioni di euro per l’anno 2017, 128 milioni di euro per l’anno 2018, 130 milioni di euro per l’anno 2019, 133 milioni di euro per l’anno 2020, 136 milioni di euro per l’anno 2021, 138 milioni di euro per l’anno 2022, 141 milioni di euro per l’anno 2023, 144 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.”

 

Si rammenta che l’art. 27 del decreto n. 80/2015, sopra richiamato, prevede la clausola di salvaguardia in forza della quale il Ministero dell'economia e  delle finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari  derivanti  dalle disposizioni introdotte dal decreto stesso; nel  caso  in  cui  si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni  di  spesa  di  cui  all'articolo  26,  il  Ministro dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   proprio   decreto   alla rideterminazione dei benefici previsti dai precedenti articoli

 

8. Istruzioni contabili

 

L’onere derivante dall’erogazione dell’indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, in applicazione dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è posto a carico dello Stato. Pertanto, per le connesse imputazioni contabili, si istituiscono i seguenti nuovi conti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia):

 

1)   in caso di conguaglio della prestazione, anticipata dai datori di lavoro e valorizzata nelle denunce UNIEMENS con il nuovo codice “L064” (cfr. istruzioni operative di cui al paragrafo 4)

 

GAT30124 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti – art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

GAT30184 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso – art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

 

La procedura automatizzata di ripartizione contabile DM dovrà essere, conseguentemente, aggiornata.

 

2)   in caso di pagamento diretto della prestazione

 

GAT30125 – Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, corrisposta direttamente alle lavoratrici.

 

Per la rilevazione del debito verso le beneficiarie, si istituisce il nuovo conto:

 

GAT10125 – Debito per l’indennità di congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, corrisposta direttamente alle lavoratrici.

 

In tale ipotesi, le Sedi contabilizzeranno manualmente l’erogazione dell’indennità alle lavoratrici, liquidata con l’utilizzo della specifica collezione appositamente creata nell’ambito della procedura “pagamenti vari” (cfr. istruzioni di cui al precedente paragrafo 5).

 

Eventuali recuperi della prestazioni in parola vanno imputati al nuovo conto GAT24125, contraddistinto, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, dal codice bilancio di nuova istituzione:

 

1136 – “Recupero dell’indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - GAT”.

 

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, alla fine dell’esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente GAT00030, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032. Il suddetto codice bilancio evidenzierà, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, eventuali crediti divenuti inesigibili.

 

Le somme non riscosse dai beneficiari dovranno essere valorizzate, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il nuovo codice bilancio:

 

3149 – “Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità per il congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere, ai sensi dell’art. 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 - GAT”.

 

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’applicazione della presente disposizione normativa, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.

 

Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

9. Regime fiscale della prestazione

 

All’indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall’Istituto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.  

 

  Il Direttore Generale  
  Cioffi  

 

 



[1] Art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 convertito con modificazione in legge 29 febbraio 1980 n. 33