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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 100 del 3-5-1999.htm

  
1. Premessa. - 2. Il quadro SA. - 3. Modalità di compilazione del quadro SA. - 4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni. - 5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto.- 6. Modelli O1/M-int.- 7. Modelli O1/M-vig2. - 8. Modelli O1/M-sost. -   

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DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI

DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE,
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 3 maggio 1999

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale

   

e Dirigenti Medici

     

Circolare n. 100

 

e, per conoscenza,

     
 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai membri del Consiglio

   

di indirizzo e vigilanza

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

   

di fondi, gestioni e casse

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 2

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Dichiarazioni annuali ai fini fiscali e previdenziali ex art. 4, decreto legislativo n. 241/1997. D.M. 2 marzo 1999, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 5 marzo 1999.

 

SOMMARIO:

1. Premessa.

2. Il quadro SA

3 Modalità di compilazione del quadro SA.

4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto.

6. Modelli O1/M-int.

7. Modelli O1/M-vig2.

8. Modelli O1/M-sost.

 

1. Premessa.

L'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, ha sostituito l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In forza della predetta norma, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno 1998, da presentarsi nel 1999, i soggetti indicati nel titolo III (del DPR 600/73) che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), relativa a tutti i percipienti.

Con decreto del Ministro delle Finanze 2 marzo 1999, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999, è stata approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999.

Nel predetto decreto, al punto S1 delle istruzioni per la compilazione, sono indicati analiticamente i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di cui trattasi.

Relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali previsti nel quadro SA e nel quadro SS, si precisa che anche i non sostituti di imposta - già tenuti alla presentazione del modello O1/M - sono tenuti alla presentazione del modello 770.

Il modello 770 è composto da un modello base e da una serie di quadri, dei quali il quadro SA e il quadro SS contengono i dati di interesse dell'Istituto e sostituiscono, rispettivamente, il modello O1/M e il modello O3/M.

Il quadro SA e il quadro SS vengono utilizzati anche nel caso in cui il datore di lavoro sia tenuto alla compilazione del modello UNICO in luogo del modello 770.

2. Quadro SA: Redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Relativamente ai dati fiscali, il quadro SA deve essere utilizzato per indicare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1998 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, si considerano corrisposti nell’anno 1998 anche le somme e i valori riferiti al 1998, ma erogati entro il 12 gennaio 1999.

Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all’Inps.

Il quadro di cui trattasi deve essere utilizzato anche per indicare l’elenco dei soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 46, comma 1, del Tuir, per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps e che fino allo scorso anno venivano indicati nel Mod. O1/M.

Per quanto riguarda i dati relativi alle contribuzioni dovute all'INPS, si pone in evidenza che, in materia di previdenza obbligatoria, il dato normativo somme e valori "percepiti", espresso nel comma 1 dell'art. 48 non esaurisce la nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, specificata quest'ultima piu' propriamente ed incisivamente attraverso il concetto di redditi "maturati" nel periodo di riferimento. In altri termini, tale nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma include, anche se non corrisposti, somme e valori "dovuti" per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Tale conseguenza discende dal principio, gia' largamente affermato in giurisprudenza in correlazione all'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale, che si determina al sorgere del rapporto di lavoro, e successivamente codificato in diritto positivo dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9/10/1989, n. 338, convertito dalla Legge 7/12/1989, n. 389 e successive modificazioni.

Premesso quanto sopra, si ricorda che l’imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:

  • degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1998 ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno, infatti, rettificato il mod. O1/M del 1997);

  • degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999, ma riferiti a dicembre 1998.

 

3. Modalità di compilazione del quadro SA.

Il citato decreto ministeriale 2 marzo 1999, riporta anche le istruzioni, in forma semplificata, relative alla compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA.

Considerata la complessità della materia, si è ritenuto necessario approntare l'allegato manuale (allegato 1), che illustra in modo dettagliato le modalità di compilazione del quadro SA, anche in relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sull'argomento.

Il manuale descrive anche, in modo sintetico, il percorso innovativo delle norme in materia, emanate in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 3 della legge collegata alla finanziaria 1997 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662).

4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni.

Le dichiarazioni unificate non devono in alcun caso essere presentate all'INPS.

Il datore di lavoro deve trasmettere le dichiarazioni all'amministrazione finanziaria, direttamente o a mezzo di intermediari, come riepilogato nell'allegato 2.

 

5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già presentati all'Istituto.

Qualora fossero già stati consegnati all'Istituto modelli O1/M relativi all'anno 1998, sarà cura delle Sedi informare i datori di lavoro sulla necessità di presentare comunque le dichiarazioni unificate secondo quanto disposto dalle nuove norme in materia.

I modelli O1/M potranno essere trattenuti dalle Sedi, in quanto, in ogni caso, si tratta di dichiarazioni sottoscritte dal datore di lavoro e potranno eventualmente essere utilizzati come documentazione comprovante l'avvenuto rapporto di lavoro.

6. Modelli O1/M-int e O3/M-int.

I modelli di cui al presente punto, contenenti le informazioni relative a periodi di integrazioni salariali relative ad anni pregressi circolare n. 148 del 10 giugno 1991 , devono essere presentati entro il 30 settembre 1999, con riferimento ad anni precedenti il 1998.

Per i periodi successivi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

7. Modelli O1/M-vig2.

Nulla è innovato relativamente ai modelli O1/M-vig2 riferiti a periodi di competenza anteriori al 1998.

Per i periodi successivi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

8. Modelli O1/M-sost.

In attesa della nuova fornitura di modelli O1/M-sost, adeguati al tracciato del quadro SA, continueranno ad essere utilizzati i modelli O1/M-sost già in possesso delle sedi, in quanto i dati previsti negli stessi, per quanto attiene le finalità della dichiarazione sostitutiva, sono compatibili con i nuovi tracciati.

* * * * *

Per l'illustrazione ai consulenti del lavoro, alle associazioni di categoria ed agli altri operatori del settore presenti sul territorio, delle nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni e di quelle di segnalazione dei dati previdenziali ed assistenziali, le Direzioni Regionali sono invitate ad indire, a livello provinciale, apposite riunioni entro e non oltre il prossimo 15 maggio.

Contemporaneamente dovrà essere data la massima diffusione al contenuto della presente circolare con le modalità ritenute più opportune, tenendo presente anche che, come di consueto, la circolare viene resa disponibile nel sito internet dell'Istituto, all'indirizzo "www.inps.it".

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

ISTRUZIONI RELATIVE ALLE DICHIARAZIONI ANNUALI AI FINI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI (ART. 4 DECRETO LEGISLATIVO N. 241/97 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

 

 

LE NOVITA'

 

A partire dal 1999, per le dichiarazioni riferite al 1998:

  • Il modello O3/M è soppresso: il datore di lavoro compila il quadro SS del modello 770 o UNICO

  • Il modello O1/M è soppresso; in sua sostituzione il datore di lavoro:

Consegna al dipendente la CUD

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

Trasmette al ministero delle finanze il quadro SA del modello 770 o UNICO

Entro le scadenze previste dal Ministero delle Finanze

Rilascia all'interessato il modello O1/M-SOST ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche’ degli altri adempimenti istituzionali dell'INPS

A richiesta degli interessati, per i periodi per i quali i dati non risultano ancora negli archivi dell'INPS

 

 

 

QUADRO NORMATIVO

 

CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATI (CUD)

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, all’articolo 7, comma 1, lettera b), sostituisce l’articolo 7-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

In base alla nuova disposizione, concernente le certificazioni dei sostituti di imposta, viene istituita una ‘certificazione unica’ (CUD) che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.

In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni in materia di certificazione dei redditi di lavoro dipendente.

Con decreto direttoriale 22 dicembre 1998 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998), sono stati integrati i dati da indicare nella certificazione unica per il periodo di imposta 1998.

Con l’art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello CUD - per l’attestazione dell’ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennita' di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonche' per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

In base all’art.7, comma 1, punto b) del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, la predetta certificazione sostituisce, a partire dalla competenza 1998, la copia del modello O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore secondo quanto stabilito dalla normativa previgente in materia.

Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorche’ non destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare all’interessato, una certificazione conforme allo schema della CUD, con i soli dati identificativi del datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale

Per la compilazione del modello CUD si richiamano le istruzioni di cui all’allegato E del DM 9.1.1998, alla circolare n. 80 del 9 aprile 1998 , alla circolare n. 24 del 9 febbraio 1999 e alla circolare n. 60 del 15 marzo 1999 .

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBBLIGATORIA.

In relazione all’esigenza di mantenere la tempestivita’ nella erogazione delle prestazioni da parte dell’Istituto, l’articolo 9 del D.M. 9 gennaio 1998 prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta, e’ tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonche’ degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalita’ fissate dall’Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da aziende tenute alla presentazione del modello DM10/2, attraverso il gia’ previsto modello O1/M-SOST.

 

DENUNCE ANNUALI DELLE RETRIBUZIONI SOGGETTE A CONTRIBUZIONE.

Il D.Lgs. n. 241/1997, all'articolo 4, prevede l’unificazione, a decorrere dal periodo di riferimento 1998, delle dichiarazioni fiscali e previdenziali. Quanto precede comporta l’inclusione nella nuova dichiarazione unificata ai fini fiscali e previdenziali delle informazioni relative alle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione, finora comunicate direttamente all’INPS tramite i modelli O1/M.

Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che successivamente provvedera’ a renderne disponibili i dati per l’Istituto.

Pertanto i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e trasmissione all'INPS dei modelli O1/M e O3/M, non dovranno più effettuare tale adempimento, sostituito dalla trasmissione al Ministero delle Finanze dei quadri "SA" e "SS" dei modelli 770/99 o UNICO99.

DATI RIASSUNTIVI GIA' COMUNICATI ALL'INPS TRAMITE IL MODELLO O3/M

Anche il modello O3/M è soppresso e non deve più essere trasmesso all'INPS.

In luogo del modello O3/M devono essere compilati, nel quadro 'SS', i punti 25 e 26.

Nel punto 25 deve essere indicato il totale dei numeri d'ordine utilizzati per la comunicazione dei dati previdenziali ed assistenziali.

Nel punto 26 deve essere indicato il totale di tutte le retribuzioni previste nei dati previdenziali ed assistenziali (punti 64, 65, 86, 91, 95, 100, 102, 103); trattandosi di un totale di "quadratura" vanno sommati gli importi già arrotondati, così come sono riportati nel quadro SA.

 

 

DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO "SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99, RELATIVAMENTE AI DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI.

Sono tenuti alla compilazione del quadro "SA" del modello 770/99 o Unico99, relativamente ai dati previdenziali ed assistenziali, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che sono tenuti alla presentazione del modello Dm10/2.

Pertanto, anche i datori di lavoro non sostituti di imposta, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’Inps e che fino allo scorso anno erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le Ambasciate, lo Stato Città del Vaticano, gli organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in regime di L. n. 398 del 1987, sono tenuti alla compilazione del predetto quadro del modello 770/99.

.

LAVORATORI PER I QUALI DEVONO ESSERE COMUNICATI I DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NEL QUADRO "SA" DEL MODELLO 770/99 O UNICO99.

I dati in argomento devono essere comunicati relativamente ai lavoratori dipendenti per i quali è fatto obbligo di versare almeno uno dei seguenti contributi:

  • Contributo per il fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
  • Contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
  • Contributo pensionistico per le forme speciali di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS;
  • Contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e per la mobilità e/o per la malattia e la maternità, con connesse operazioni di conguaglio;

  • Contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 564/96 e successive modificazioni;
  • Contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449/97 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);

  • Contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 816/1985 (amministratori locali - aspettative per cariche elettive).

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che fra i predetti lavoratori sono compresi anche i lavoratori a tempo determinato dipendenti dalle Amministrazioni Pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni) e i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro.

 

Devono inoltre essere comunicati per:

  • I lavoratori in aspettativa chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o in aspettativa per cariche sindacali nazionali o provinciali, ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , circolare n. 160 del 12 giugno 1992 .

 

I dati di cui sopra non devono essere comunicati, invece, per:

  • I lavoratori la cui contribuzione non viene denunciata con il modello DM10/2:
  • Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i compartecipanti familiari;
  • Lavoratori domestici.
  • I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per l'IVS, la DS e la TBC che versano altre contribuzioni e per le quali non sono connesse operazioni di conguaglio;
  • I lavoratori esclusi dalle assicurazioni obbligatorie per l'IVS, la Ds e la Tbc, per i quali ricorre l'obbligo dei versamenti contributivi per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) e/o per la cassa integrazione guadagni (CIG e CIGS) e/o malattia e maternità, semprechè, in correlazione, non siano state effettuate individualmente operazioni di conguaglio nell'anno di competenza della dichiarazione (ad esempio, operai a tempo indeterminato, non beneficiari di prestazioni anticipate, alle dipendenze di cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, per i quali, a norma dell'articolo 3 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, vengono versati all'Istituto, con il sistema DM10, solo i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per la mobilità);
  • I direttori didattici, gli insegnanti elementari o scuola materna assicurati per la Tbc da parte dei Provveditorati agli studi;
  • I lavoratori che non hanno percepito, nell'anno solare di riferimento della dichiarazione, alcuna retribuzione per essersi verificati eventi diversi da malattia o infortunio, malattia legge 88/87, gravidanza e puerperio, corresponsione di integrazione salariale, ad eccezione dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive o sindacali;
  • I soggetti inseriti nei PIP (articolo 15 legge 451/1994 e successive modifiche).

 

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUADRO SA

Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun lavoratore dipendente, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica), nonché tutti i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti, alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all’Inps e quelli assicurativi previsti nella sezione Inail.

Nel caso in cui, per quanto i riguarda i dati previdenziali ed assistenziali, sia necessario compilare più numeri d'ordine riferiti alla stessa matricola aziendale (ad esempio variazione della qualifica, trasformazione rapporto, ecc), dovranno essere ripetuti i dati di cui ai punti da 1 a 9 e al punto 61 del quadro SA, senza ripetere i dati fiscali.

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale (punto da 10 a 12) del singolo percipiente e/o assicurato vanno sempre indicati nel primo numero d’ordine riferito ad uno stesso percipiente.

Nelle ipotesi di eventi che determinano l’estinzione dei soggetti preesistenti (datori di lavoro) e la prosecuzione dell’attività da parte di un nuovo soggetto, quest’ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA.

In particolare, nel quadro SA relativo al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell’attività o quella in cui si è verificato l’evento, mentre in quello relativo al soggetto dichiarante devono essere indicati gli elementi riguardanti il periodo successivo a quello di cessazione dell'attività del precedente soggetto o alla data in cui si è verificato l'evento.

In tutti i casi di passaggio di dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto di lavoro (esempio cessione dell'azienda o del ramo d'azienda, anche a seguito di conferimento o di scissione societaria, ecc), con esclusione delle operazioni societarie straordinarie e successioni, ciascun datore di lavoro dovrà dichiarare la parte di propria competenza.

Il datore di lavoro con più matricole aziendali attribuite dall'INPS, deve inserire nel quadro SA i dipendenti relativi a tutte le matricole aziendali che fanno riferimento allo stesso codice fiscale.

I dati relativi alle retribuzioni e all'accantonamento TFR spettante (punti 64, 65, 78, 86, 91, 95, 100, 102, 103) devono essere esposti nel quadro SA arrotondati alle mille lire, senza i 3 zeri finali (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori).

 

DATI IDENTIFICATIVI

Nel punto 8 "CITTADINANZA" va indicata, nel caso di lavoratore avente cittadinanza straniera, il codice relativo al paese estero rilevabile nella Tabella SGElenco dei paesi esteri, posta nell’Appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99 e che si allega altresì alle presenti istruzioni (allegato B). Non va più utilizzato l'allegato 4 delle istruzioni per la compilazione del modello O1/M.

Nel punto 9 "QUALIFICA" vanno indicati i dati relativi all'assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della Tabella SDQualifica, posta nell’appendice delle istruzioni di compilazione del modello 770/99. In particolare, va indicato:

  • nel campo a, la qualifica assicurativa;

  • nei campi b e c, le condizioni contrattuali;

  • nel campo d, la categoria particolare;

  • nel campo e, l’ulteriore categoria rilevante ai fini Inail.

Si precisa che tale ultimo campo deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta Tabella SD.

Di seguito si riportano i valori dei primi 3 campi della qualifica, rilevanti ai fini previdenziali.


QUALIFICA (PUNTO 9)


A) QUALIFICA ASSICURATIVA

Va compilata utilizzando, a seconda dei casi, uno dei seguenti codici:

Codice

Descrizione

1

Operaio;

2

Impiegato;

3

Dirigente;

4

Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni;

5

Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni;

6

Lavoratore a domicilio;

7

Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

8

Viaggiatore o piazzista;

W

Apprendista qualificato operaio (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);

R

Apprendista qualificato impiegato (Art.21, commi 6 e 22, legge 28 febbraio 1987, n.56);

Q

Lavoratore con qualifica di quadro;

E

Pilota (fondo volo);

F

Pilota in addestramento (primi 12 mesi);

G

Pilota collaudatore;

H

Tecnico di volo;

L

Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi);

M

Tecnico di volo per i collaudi;

N

Assistente di volo.

A

Personale della scuola non iscritto all'assicurazione IVS presso l'INPS;

B) TEMPO PIENO/TEMPO PARZIALE

Codice

Descrizione

F

Tempo pieno

P

Tempo parziale;

C) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO

Codice

Descrizione

I

I = tempo indeterminato

D

D = tempo determinato o contratto a termine

S

S = stagionale


I campi a, b, c del punto 9 devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA.

Si mette in evidenza che le qualifiche precedentemente previste per il modello O1/M sono state sdoppiate in due campi:

  1. qualifica (operaio, impiegato, ecc),
  2. tempo pieno o tempo parziale,

per cui, ad esempio la precedente qualifica "O" deve ora essere rappresentata come 1 P, la precedente qualifica "2" deve essere ora rappresentata come 2 F, ecc.

E' stato inoltre inserito il campo c) che deve essere compilato come segue:

  • "I" per dipendenti a tempo indeterminato (gli apprendisti vanno considerati a tempo indeterminato);
  • "D" per dipendenti a tempo determinato, compresi quelli evidenziati da particolari "tipi rapporto", come ad esempio i contratti di formazione, ecc.

  • "S" per i dipendenti stagionali (dipendenti impiegati in attività che si svolgono a cicli stagionali, tipici di aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc., nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo).

Per la compilazione dei campi d) ed e) del punto 9, vedere la tabella SD - qualifica - posta nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello 770/99.

Nei punti da 10 a 12 va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

 

DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Nel punto 61 "MATRICOLA AZIENDA" deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall’Inps al datore di lavoro. Si precisa, che nel caso in cui nel corso dell’anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti numeri d’ordine.

Nel punto 62 "PROV. LAV." deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell’anno, deve essere indicata l’ultima provincia di lavoro. Si precisa che, contrariamente a quanto previsto per la compilazione del modello O1/M, il punto va sempre compilato, anche se coincidente con la provincia della matricola aziendale.

Se il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa all'estero, deve essere indicata la sigla "EE".

Nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS e TBC).

La casella "IVS" non deve essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall’INPS (es: INPDAI, INPGI, INPDAP, ENPALS).

Pertanto va sempre indicata quando i contributi pensionistici sono versati all'INPS, sia al fondo pensioni lavoratori dipendenti che ad altri fondi sostitutivi gestiti dall'INPS (esempio, fondo Elettrici, Telefonici, Volo, ecc)

Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e TBC.

Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.

Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavoratori per i quali compete l’esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.

Nei punti 64 "COMPETENZE CORRENTI" e 65 "ALTRE COMPETENZE" devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

  • nel punto 64 deve essere indicato l’importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell’anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 64 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;

  • nel punto 65 deve essere indicato l’importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultra-mensili come la 13a o 14a mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a premi per polizze extra professionali, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits). Si chiarisce che relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale ed assistenziale e non quella soggetta al contributo di solidarietà del 10 per cento, non pensionabile (Legge 67/1997). Per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, che di norma non va inclusa nel punto 65, consultare l'apposito paragrafo.

Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze", sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (O1/M-vig).

Qualora siano da indicare, per l'anno di riferimento, solo competenze arretrate, occorre compilare, oltre ai dati identificativi (punti da 1 a 9), i punti 61, 62, 63, 65.

Per gli operai dell’edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari.

a) Operai dell’edilizia

Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.

Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l’assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest’ultima dell’onere della corresponsione del predetto trattamento.

Per quanto riguarda l’evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:

• i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo versato alla Cassa edile) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 64. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;

• i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L’importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 64. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 66. L’importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) va esposto nel punto 65. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 66.

b) Lavoranti a domicilio

I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l’analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:

• i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;

• l’importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 65;

• gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 64.

Nel punto 66 "SETT. RETRIB." va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64.

Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in trattazione quando comprenda almeno un giorno retribuito; la settimana a cavallo di anno il cui sabato cade nell'anno successivo, va computata nell'anno successivo.

Nel punto 67 "GG.RETRIB." va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64. Il numero delle giornate deve essere computato considerando la settimana di 6 giorni lavorativi.

Nel punto 68 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI" deve essere barrata la casella qualora l’importo indicato nel punto 64 si riferisca a tutti i mesi dell’anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).

Nel punto 69 "MESI RETRIBUITI NELL'ANNO - TUTTI CON ESCLUSIONE DI" devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 64.

Nel punto 70 "CODICE CONTRATTO" deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato, secondo la codifica riportata nell'allegato A. Nel caso in cui il datore di lavoro applichi, oltre al contratto nazionale, anche un contratto di secondo livello, deve essere inserito il contratto nazionale. Non deve essere quindi compilato il punto 71. Nel caso di lavoro interinale (Legge n. 196/1997) deve essere indicato il contratto applicato dall'azienda utilizzatrice per l'ultimo lavoro svolto nel corso dell'anno.

Nel punto 71 "TIPO CONTRATTO", qualora non sia applicato un contratto nazionale, deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice

Descrizione

R

per contratto stipulato a livello regionale;

P

per contratto stipulato a livello provinciale;

A

per contratto stipulato a livello aziendale;

N

nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti.

Nel punto 72 "LIVELLO INQUADRAMENTO" deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell’anno solare, deve essere riportato l’ultimo livello conseguito.

Nel punto 73 "DATA CESSAZIONE" vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell’eventuale successivo periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso.

Nel punto 74 "TIPO RAPPORTO" va indicato, solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari, uno dei seguenti codici:

 

Codice

 

Descrizione

15

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994)

19

Lavoratori svantaggiati di cui all’art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992)

27

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)

28

Operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993)

29

Lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);

38

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);

39

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);

40

Lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all’art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996);

46

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997)

47

Lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento(circ. Inps n. 174 del 1997)

50

Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995)

52

Lavoratori con contratto di solidarieta’ stipulato ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della L. n. 863 del 1984

53

Lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell’art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407

54

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988)

55

Lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all’art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. Inps n. 260 del 1989)

56

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991)

57

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991)

58

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407, aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ.Inps n. 25 del 1991)

59

Lavoratori assunti ai sensi dell’art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991)

75

Lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all’art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)

76

Per i lavoratori in mobilita’ assunti con contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991)

77

Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all’art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991)

78

Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992)

81

Dirigenti iscritti all’INPDAI dopo il 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell’art. 10 del D.L. 511 del 1996, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 159 del 1997)

83

Prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, L. 196 del 1997, circolare n. 153 del 15 luglio 1998 )

84

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all’art. 20 della L. 23 luglio 1991, n.223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)

85

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all’art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991)

86

Lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992);

89

Lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell’art. 6 della L. n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995);

91

Giornalisti dipendenti della RAI, gia’ iscritti all’INPGI, che si sono avvalsi dell’opzione per l’Inps ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994;

92

Dirigenti iscritti all’INPDAI prima del 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell’art. 10 del D.L. 511 del 1996, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 2 del 1997);

97

Prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1, comma 1, della L. 196 del 1997, circ. n. 153 del 15 luglio 1998 ).

Nel caso in cui, nel corso dell’anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, come precisato nel paragrafo "Modalità di compilazione del quadro SA", distinti numeri d’ordine.

 

Nel punto 75 "TRASF. RAPPORTO" deve essere barrata la casella solo nel caso in cui, nel corso dell’anno o ad inizio anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863). Nel caso in cui la trasformazione del rapporto sia avvenuta nel corso dell'anno devono essere compilati due numeri d’ordine, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 75.

Nel punto 76 "SETTIMANE UTILI" deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 5, comma 11, della legge n. 863 del 1984).

Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell’anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l’orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.

Il quoziente risultante dall’operazione, eventualmente arrotondato all’unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 76.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l’indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.

Nel punto 77 "MATRICOLA PRECEDENTE AZIENDA RAPPORTO TRASFORMATO" deve essere indicata la matricola della precedente azienda nel caso di trasformazione (avvenuta anche in anni precedenti a quello di riferimento della dichiarazione o all'inizio dell'anno di riferimento della dichiarazione) del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa che si svolga senza soluzione di continuità nell’ambito della stessa azienda (azienda a cui viene cambiata la matricola INPS o dipendenza con diversa matricola INPS), ovvero con azienda diversa (ad esempio, cessione ramo aziendale) (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863).

Il dato è finalizzato alla conoscenza della prosecuzione del rapporto di lavoro trasformato e quindi va indicato solo quando, in un momento successivo o contestualmente alla trasformazione del rapporto di lavoro, cambia la matricola aziendale per i motivi predetti.

Nel punto 78 "ACCANTONAMENTO TFR SPETTANTE" deve essere indicato l’importo dell’accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l’anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta nel corso dell’anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 3, penultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297, nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Non vanno comprese le quote di TFR destinate alla previdenza complementare.

In caso di compilazione per un determinato anno solare di più numeri d’ordine per lo stesso lavoratore, l’importo dell’accantonamento deve essere indicato esclusivamente sull’ultimo numero d’ordine la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.

Per i lavoratori cessati, l'importo va indicato al netto di eventuali acconti già corrisposti, ovvero non deve essere indicato se già integralmente corrisposto.

Nei punti da 79 a 81 "COORDINATE ASSEGNI FAMILIARI" devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare erogati dal datore di lavoro e posti a conguaglio nel modello DM10/2. In particolare, nel punto 79 deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell’importo dell’assegno spettante (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D); nel punto 80 deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel punto 81 deve essere indicato il numero progressivo (da 1 a 16) che individua la fascia di reddito del nucleo familiare (le tabelle cui fare riferimento sono allegate alla circolare n. 158 del 21 luglio 1998 ).

I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell’anno di riferimento della dichiarazione. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. nel mese di dicembre, nei punti da 79 a 81 non deve essere inserito alcun dato. Se per il dipendente sono stati compilati più numeri d'ordine, le coordinate assegni familiari devono essere inserite nell'ultimo numero d'ordine.

 

 

 

 

* * * * *

Retribuzioni particolari.

Nel punto 82 "ALTRE RETRIBUZIONI PARTICOLARI" deve essere barrata la casella nel caso in cui debbano essere indicate altre retribuzioni particolari oltre a quelle presenti nel numero d’ordine che si sta compilando. In tal caso negli ulteriori numeri d’ordine vanno riportati esclusivamente i dati identificativi del soggetto (punti da 1 a 9), la matricola azienda (punto 61) e i dati relativi alle ulteriori retribuzioni particolari.

 

Nei punti da 83 a 100 "RETRIBUZIONI PARTICOLARI" devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.

 

Nei punti 83 e 92 "TIPO" devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici:

Codice

Descrizione

C

Retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo);

D

Lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell’anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell’anno solare precedente;

F

Retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas;

M

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo;

MS

Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di cassa integrazione straordinaria a zero ore;

N

Indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas;

P

Indennità sostitutiva del preavviso;

R

Riscatto periodo di prova utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;

PM

Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della L. 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara);

T4

Retribuzioni, ancorché non corrisposte ovvero corrisposte solo parzialmente, ma assoggettate, in costanza di rapporto di lavoro, a contributo per la CUAF (Esattorie e ricevitorie, Credito e assicurazioni);

05

Personale dipendente di Enti pubblici creditizi iscritti all’A.G.O. dal 1° gennaio 1991;

37

Lavoratore richiamato alle armi;

AE

Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive;

AS

Lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;

IN

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAM;

AR

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Artigiani;

CM

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Commercianti;

CD

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Coltivatori Diretti;

TN

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Trento;

BZ

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Bolzano;

PS

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPS;

ON

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ONPI;

OL

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENAOLI;

CC

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ANCC;

PI

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPI;

AI

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAIL;

ES

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAS;

EP

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPDEP;

AM

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAM;

LS

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPALS;

IA

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAIA;

DA

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPDAI;

CI

Retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti;

98

Lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n.335;

X1

Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z1

Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X2

Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z2

Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X3

Lavoratore Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z3

Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

X4

Lavoratore autoferrotramviere iscritto prima del 31 dicembre 1995;

Z4

Lavoratore autoferrotramviere iscritto dopo il 31 dicembre 1995;

BR

Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall’art. 59, comma 3, della L. n. 449/97, per il periodo di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito.

Nei punti 84 e 85 nonché 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.

Nei punti 86 e 95 "RETRIBUZIONE" deve essere indicato l’importo della retribuzione particolare.

Nei punti 87 e 96 "N.SETT. RETRIB" deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare, nei casi previsti dalle specifiche retribuzioni particolari.

Nei punti da 88 a 91 e da 97 a 100 devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo.

Per maggiori dettagli in ordine alla compilazione delle "Retribuzioni particolari", vedere le successive istruzioni relative ai fondi speciali integrativi e sostitutivi e a particolari categorie di contribuenti o di retribuzioni.

* * * * *

Accredito di contribuzioni figurative

I punti da 101 a 112 sono predisposti per consentire all'INPS la disponibilità degli elementi utili per l'accredito, a favore dei lavoratori, del numero delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia Legge 88/87, maternità e integrazione salariale.

Relativamente alla maternità sono riconoscibili figurativamente:

  • i periodi di astensione obbligatoria,
  • i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, Legge 1204/71,
  • i prolungamenti dell'astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all'articolo 7, comma 2, Legge 1204/71,
  • il prolungamento dell'astensione facoltativa di cui all'articolo 33, comma 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap).

I dati, che i datori di lavoro devono fornire nei predetti punti, sono finalizzati all'attuazione dell'articolo 8 della Legge 23 aprile 1981, n. 155, il quale prevede:

  • il riconoscimento figurativo, in corrispondenza ai vari eventi, non solo per le settimane in cui non è stata corrisposta alcuna retribuzione, ma anche per quelle caratterizzate da retribuzione ridotta;
  • l'attribuzione, per le settimane di riconoscimento figurativo, di un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali piene percepite nell'anno solare in cui si collocano. Per le settimane di riconoscimento figurativo, determinato da integrazioni salariali, il valore retributivo è invece, calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale medesima, dedotto quanto corrisposto retributivamente dal datore di lavoro per le stesse settimane (vedi articolo 4, comma 16, DL 17 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, numero 638).

I punti da 101 a 112 non vanno pertanto compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Per la compilazione dei predetti punti, che non è richiesta relativamente ai lavoratori per i quali non è dovuta all'INPS la contribuzione pensionistica (al Fondo pensioni lavoratori dipendenti o a una forma speciale di previdenza gestita dall'INPS), devono essere osservate le disposizioni seguenti.

Nel punto 101 "TOTALE ANNUO SETTIMANE A RETRIBUZIONE RIDOTTA" deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:

  • malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;

  • malattia specifica L. n. 88 del 1987;

  • maternità;

  • cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);

  • donazione di sangue L. n. 107 del 1990.

L’indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all’accreditamento di contribuzione figurativa:

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall’applicazione di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984.

Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 66.

Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 101, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 66.

Nel punto 102 "RETRIBUZIONI RIDOTTE" deve essere indicato l’importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 101). Nell’importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 101, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell’Inps.

Anche l’importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell’ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 64.

Per la determinazione dell’importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l’individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.

In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel punto 103 "DIFFERENZA RETRIBUZIONI DA ACCREDITARE PER CIG" indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro che cadono nell’anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l’ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria. Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell’edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi. Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell’Inps, in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo. Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 103 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all’art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile). Nell’importo da indicare nel punto 103 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà. Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra è cenno.

Nei punti 104, 106, 108 e 110 "SETT. 1" devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.

Nei punti in trattazione non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell’Inps, in quanto l’Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.

Le settimane indicate nei punti in trattazione non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 66 "SETT. RETRIB." e le giornate relative alle "SETT.1" non devono essere comprese fra quelle indicate al punto 67 "GG. RETRIB.".

I mesi interamente non retribuiti dal datore di lavoro, anche se il lavoratore ha percepito, ad esempio, indennità di malattia a carico dell'INPS, devono essere barrati al punto 69 (mesi totalmente non retribuiti).

Nel suddetto numero di settimane (SETT. 1) non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite anche solo festività non godute e quelle relative a malattie e infortuni di durata inferiore a 7 giorni.

Nei punti 105, 107, 109 e 111 "SETT. 2" devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 101 e 102 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite anche per l’intero arco ma in misura ridotta).

Nel caso di malattia o infortunio, i punto 105 deve essere compilato solamente se l’evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.

Il punto 112 "DONAT. SANGUE L. 107/90" deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l’accredito figurativo ai sensi dell’art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 584, nel testo sostituito dall’art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107, indicando il numero delle settimane nelle quali c’è stata una riduzione di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 101 e 102.


* * * * *

Criteri particolari per la compilazione dei punti da 101 a 112

  • Licenziamento al termine di un periodo caratterizzato da uno degli eventi considerati nei suddetti punti, senza alcuna retribuzione nell'anno: dovranno essere compilati i punti per la parte relativa all'evento che ricorre;

  • Settimane caratterizzate da eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché non è possibile operare una distinzione, ma deve essere tenuto fermo il diritto all'accreditamento figurativo, va scelta la soluzione più favorevole al lavoratore. In pratica, in caso di concorso di CIG con altri eventi, va preferita la CIG; in caso di concorso di malattia o infortunio con altri eventi, vanno preferiti gli altri eventi;

  • Settimane nelle quali si verificano, in successione temporale, eventi diversi riconoscibili figurativamente: poiché, anche in tali ipotesi, non è possibile operare una distinzione, tutta la settimana, salvo che nel caso di malattia di comprovata durata inferiore a 7 giorni, dovrà essere considerata caratterizzata dall'evento più favorevole per il lavoratore, come specificato sopra;

  • Eventi accreditabili figurativamente verificatisi nel corso di un rapporto part-time: le annotazioni nei punti da 101 a 112 devono essere fatte senza tenere conto del particolare tipo di rapporto.

 

 

FONDI SOSTITUTIVI GESTITI DALL'INPS E GESTIONI CONTABILI SEPARATE

 

 

PERSONALE ISCRITTO AL SOPPRESSO FONDO DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO.

A decorrere dal primo gennaio 1996, sono iscritti al "Fondo pensione lavoratori dipendenti", con evidenza contabile separata, i soggetti gia' iscritti al soppresso "Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto", nonche' il personale assunto dal 1.1.1996 rientrante nella previsione di cui all'art.4 della L. 889/1971 che disciplinava l'obbligo della iscrizione al Fondo (vedi D. Lgs. 29 giugno 1996, N. 414, circolare numero 178 del 12.9.1996, circolare n. 248 del 12.12.1996 e circolare n. 69 del 21.3.1997 ).

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 61 a 82 e da 101 a 112, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

  • nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

  • la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al soppresso Fondo alla data del 31.12.1995.

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "X4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "X4..");

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

  • nei punti 87, 88, 89, 90 nonché 96, 97, 98, 99 non deve essere riportato alcun dato;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianita' contributive maturate nel Fondo alla data del 31.12.1995. Secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 lettera a) del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, la retribuzione pensionabile e' determinata in base alla normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri numeri d'ordine, indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "X4";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 3 del D. Lgs. 414/1996.

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z4" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod. DM10/2 con i codici "Z4..").

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" la sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della dichiarazione.

 

ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo elettrici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare n. 41 del 22.2.1997 INPS.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 61 a 82 e da 101 a 112, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

  • nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

  • la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) Lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "X1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "X1";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

  • nei punti 87, 88, 89, 90 nonché 96, 97, 98, 99 non deve essere riportato alcun dato;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31.12.1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della Legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri numeri d'ordine, indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "X1";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione ai sensi del su citato art. 2 del D. Lgs. N. 562/1996;

b) Lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati solo i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE".

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z1" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "Z1";

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi indicati nei punti 64 "competenze correnti" e 65 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

 

 

ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA IN CONCESSIONE.

Decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1996, contenente norme di armonizzazione del regime pensionistico del Fondo telefonici con la disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria, emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Circolare n. 94 del 17 aprile 1997 .

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 61 a 82 e da 101 a 112, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che:

  • nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

  • la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al Fondo alla data del 31.12.1995:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "X2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici della serie "X2...");

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" deve essere indicato il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo annuo complessivo delle competenze relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione (sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo);

  • nei punti 87, 88, 89, 90 nonché 96, 97, 98, 99 non deve essere riportato alcun dato;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alla anzianità contributiva maturata nel Fondo alla data del 31.12.1996, per la quale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa previgente.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri numeri d'ordine, indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "X2";

  • nei punti 84 e 95 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. 658/1996;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z2" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z2");

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 64 "competenze correnti" e 65 "altre competenze". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

 

 

ISCRITTI AL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA.

 

Il decreto legislativo 24.4.1997 n. 164 - in vigore dal 1 luglio 1997 - emanato in attuazione della delega conferita dall'art. 2 - commi 22 e 23 della legge 8.8.1995 n. 335, ha disposto l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali, per i punti da 61 a 82 e da 101 a 112, valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti, tenendo presente, in particolare che :

  • nel punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE" deve essere barrata la casella relativa alla "IVS", nonché quelle relative alle altre forme assicurative a cui è assoggettata la retribuzione;

  • la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, per cui in un anno possono risultare retribuite massimo 312 giornate;

Riguardo alla compilazione delle "retribuzioni particolari" occorre seguire i seguenti criteri:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31.12.1995:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X3..");

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato l’importo complessivo delle competenze corrisposte nell'anno(sommatoria degli importi indicati nei punti "competenze correnti" e "altre competenze", con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo;

  • nei punti 87, 88, 89, 90 nonché 96, 97, 98, 99 non deve essere riportato alcun dato;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" va indicato l'importo annuo complessivo delle retribuzioni pensionabili erogate nell'anno e riferite all'anno stesso, con esclusione dei conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi aventi effetto retroattivo, utile per il calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive maturate nel Fondo alla data del 31.12.1997. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla normativa vigente presso il Fondo che resta a tal fine confermata in via provvisoria.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 12, comma 9, della legge 153/69, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 314/97, riferentisi ad anni solari precedenti quello della denuncia ed assoggettati a contribuzione del mese in cui ne era dovuta l'erogazione, le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando la successiva riga o altri numeri d'ordine, indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "X3";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni arretrate,

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l’importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

  • nel punto 91 o 100 "RETRIBUZIONE PENSIONABILE" l'importo della parte delle competenze arretrate di cui sopra, utili per il calcolo della pensione, ai sensi del su citato art. 2 del D.Lgs. 164/1997;

b) lavoratore iscritto successivamente al 31.12.1995:

Devono essere compilati soltanto i punti "TIPO" e "RETRIBUZIONE":

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi dei lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul mod.DM10/2 con i codici "Z3");

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" deve essere indicata la sommatoria degli importi dei punti 64 "COMPETENZE CORRENTI" e 65 "ALTRE COMPETENZE". Non devono essere effettuate registrazioni separate per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della Legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quelli della dichiarazione.

 

 

LAVORATORI GIA' ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIERI).

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

 

GESTIONE SPECIALE EX ENTI PUBBLICI CREDITIZI

Il datore di lavoro deve compilare il quadro SA osservando le istruzioni di carattere generale.

Ai fini dell'individuazione di tutti lavoratori dipendenti da ex enti pubblici creditizi, iscritti nella gestione speciale, dovra' essere indicato, nel punto "TIPO" di una riga delle "retribuzioni particolari", il codice "05" (zero cinque), lasciando in bianco tutti gli altri punti contenuti nella stessa riga.

Per eventuali "retribuzioni particolari" di altro tipo (es. periodi di preavviso) devono essere utilizzate altre righe ( circolare n. 6 dell'8.1.1991 e circolare n. 102 del 6.4.1992 ).

 

FONDI INTEGRATIVI GESTITI DALL'INPS

FONDO ESATTORIALI

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

FONDO GAS

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

CONSORZIO DEL PORTO DI GENOVA ED ENTE AUTONOMO PORTO DI TRIESTE

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

 

GESTIONE AD ESAURIMENTO DEGLI ENTI DISCIOLTI (ART. 75 DEL DPR 761/79)

Per la compilazione dei dati previdenziali ed assistenziali del quadro SA rimangono valide le istruzioni già impartite per la compilazione del modello O1/M.

 

PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI O DI RETRIBUZIONI

LAVORATORI DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI

Per la compilazione delle dichiarazioni annuali valgono le modalita' previste per la generalita' dei lavoratori dipendenti.

Deve essere inoltre compilata una riga delle "retribuzioni particolari", esponendo le retribuzioni, anche se non corrisposte o corrisposte solo parzialmente, ma assoggettate, in costanza di rapporto di lavoro, a contributo per l'ANF (art. 73 del T.U. delle norme concernenti gli assegni per il nucleo familiare).

La riga deve essere compilata come segue:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" deve essere indicato il codice "T4";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo cui si riferiscono le retribuzioni;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l’importo complessivo delle retribuzione che avrebbero dovuto essere corrisposte;

  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." Il numero complessivo di settimane comprese nel periodo indicato.

 

 

INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Devono essere fornite le seguenti informazioni, sia nel caso in cui il corrispondente periodo si collochi integralmente nell'anno solare considerato, sia nel caso in cui il periodo stesso abbia termine nell'anno successivo,:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" va indicato il codice "P";
  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" va indicato il periodo coperto dall'indennità sostitutiva di preavviso;
  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo dell'indennità (l'importo non va sommato nel punto 65 "ALTRE COMPETENZE");
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Nel caso di indennità erogata ai superstiti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per morte del lavoratore, il relativo ammontare assoggettato a contribuzione, va riportato nel punto 65 "ALTRE COMPETENZE" ( circolare n. 211 del 19.8.1992 ).

Qualora il decesso del lavoratore intervenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma nell'arco temporale corrispondente al periodo di preavviso e il datore di lavoro ne viene a conoscenza, il periodo fino al decesso va indicato nelle "retribuzioni particolari", mentre l'indennità sostitutiva del preavviso erogata per il periodo posteriore al decesso va riportata nel punto 65 "ALTRE COMPETENZE".

 

LAVORANTI A DOMICILIO

La retribuzione corrisposta al lavorante a domicilio per commessa di lavoro relativa a periodo terminato, ovviamente, nell'anno solare oggetto della dichiarazione, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente va inserita nelle "retribuzioni particolari", indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "D";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" il periodo coperto dalla commessa;
  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" va indicato il compenso relativo alla commessa medesima;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane cui il compenso stesso si riferisce.

Le retribuzioni e le settimane retribuite non vanno sommate a quelle indicate ai punti 64, 65, 66, 67.

I dati relativi a commesse iniziate e terminate nell'anno di riferimento della dichiarazione, vanno inseriti nei punti da 61 a 81.

 

IMPIEGATI E OPERAI RICHIAMATI ALLE ARMI

Le disposizioni che seguono vanno applicate nei confronti degli impiegati e degli operai delle aziende dell'industria, dell'artigiano, del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati quando i richiamati abbiano beneficiato del trattamento di richiamo a carico della speciale cassa.

Il datore di lavoro, per i periodi di cui sopra, deve indicare:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "37";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" il periodo di richiamo alle armi, collocato nell'anno di riferimento della dichiarazione;
  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione civile che sarebbe spettata al richiamato qualora fosse rimasto in servizio per il datore di lavoro per il periodo sopra indicato;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." va indicato il numero delle settimane di richiamo alle armi, relativo al periodo sopra indicato.

 

LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI MINIERE, CAVE E TORBIERE

Per i periodi di lavoro in sotterraneo il datore di lavoro deve compilare i punti 61, 62, 68 o 69 e i punti da 70 a 81.

Deve inoltre compilare una o più righe delle "retribuzioni particolari", indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "M";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" il periodo di lavoro in sotterraneo;
  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di lavoro in sotterraneo deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".

Per il lavoratore che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di lavoro in sotterraneo che periodi di lavoro in superficie devono essere compilati anche i punti 63, 64, 65, 66, 67 tenendo conto solo dei periodi di lavoro in superficie; il punto 68 o 69 va compilato tenendo conto sia dei periodi di lavoro in sotterraneo che dei periodi di lavoro in superficie.

I periodi di Cassa Integrazione guadagni straordinaria a zero ore concessi ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere, devono essere inseriti, oltre che nei punti relativi alle contribuzioni figurative, in una riga delle "retribuzioni particolari", indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "MS";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" il periodo di cassa integrazione a zero ore;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relative al periodo indicato.

 

LAVORATORI MARITTIMI SOGGETTI AL REGIME DELLA LEGGE 413/1984

Per i periodi di imbarco il datore di lavoro deve compilare i punti 61, 62, 68 o 69 e i punti da 70 a 81.

Deve inoltre compilare una o più righe delle retribuzioni particolari, indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "PM";

  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIALE" e "DATA FINALE" il periodo di imbarco che comporta l'iscrizione al regime della legge n. 413/1984;
  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione dovuta per il periodo indicato;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane relativo al periodo indicato.

Per ogni periodo di imbarco deve essere compilata una riga di "retribuzioni particolari".

Per il marittimo che nel corso dello stesso anno solare ha sia periodi di imbarco che periodi di "comandata" devono essere compilati distinti numeri d'ordine.

Per i periodi di "comandata", devono essere seguite le istruzioni valide per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui ad un lavoratore marittimo soggetto al regime della legge 413/1984, cessato nell'anno precedente, vengono corrisposti nell'anno cui si riferisce la denuncia soltanto arretrati di retribuzione a seguito di legge o contratto collettivo con effetto retroattivo, i datori di lavoro dovranno regolarmente presentare la dichiarazione annuale attenendosi nella compilazione della stessa alle seguenti istruzioni ( Circolare n. 136 del 6 maggio 1994 ):

  • compilare il punto 61 e il punto 62;

  • compilare una riga delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO": il codice "PM";

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONI": l'importo corrisposto.

 

 

 

 

LAVORATORI PER I QUALI, PER EFFETTO DEL SUPERAMENTO DEL MASSIMALE CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ART. 2, COMMA 18 DELLA LEGGE 335/1995, NON E' PIU' DOVUTO IL CONTRIBUTO AL F.P.L.D. ( circolare n. 177 del 7 settembre 1996 ).


a) lavoratori iscritti al F.P.L.D.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalita', tenendo presente che:

  • nei punti 64 "COMPETENZE CORRENTI" e 65 "ALTRE COMPETENZE" verranno indicate le retribuzioni sottoposte a contribuzione pensionistica per l'ammontare complessivo del massimale;

  • nei punti 66 "SETT. RETRIB." e 67 "GG. RETRIB." Verranno indicate rispettivamente le settimane e le giornate retribuite, ivi comprese, quelle per le quali non sia stata corrisposta contribuzione pensionistica per superamento del massimale;

  • nelle "retribuzioni particolari":

  • nel punto "TIPO" va riportato il codice "98";
  • nei punti "DATA INIZIO" e "DATA FINE" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  • nel punto "RETRIBUZIONE" va riportato l'importo eccedente il massimale;
  • nel punto "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 66 "SETT. RETRIB."

b) Lavoratori non iscritti al F.P.L.D.

Il quadro SA deve essere compilato secondo le consuete modalita'.

c) Lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi gestiti dall'INPS.

I datori di lavoro interessati devono compilare il quadro SA secondo le consuete modalita', tenendo presente che nelle "retribuzioni particolari":

  • la retribuzione da indicare ai fini pensionistici e' quella contenuta entro il massimale;
  • in un ulteriore rigo deve essere indicato:

  • nel punto "TIPO" il codice "98";
  • nei punti "DATA INIZIO" e "DATA FINE" vanno indicate, rispettivamente, la data iniziale e quella finale del periodo di lavoro complessivamente prestato;
  • nel punto "RETRIBUZIONE" l'importo eccedente il massimale;
  • nel punto "SETT. RETRIB." lo stesso valore indicato nel punto 66 "SETT. RETRIB."

 

CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 816/1985 (AMMINISTRATORI LOCALI - ASPETTATIVE PER CARICHE ELETTIVE).

Il quadro SA, per i dati previdenziali ed assistenziali, va compilato con le regole del fondo di appartenenza del lavoratore ( circolare numero 67 del 31.3.1988 ).

 

LAVORATORI PER I QUALI VIENE VERSATA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALL’ART. 59, COMMA 3, DELLA L. N. 449/97, PER IL PERIODO DI CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO.

I periodi per i quali sono stati versati la contribuzione figurativa di cui trattasi vanno dichiarati come segue.

Oltre ai dati identificativi del lavoratore e ai punti 61 e 62, occorre compilare i seguenti punti:

  • Punto 9 "QUALIFICA": indicare la qualifica rivestita all'atto della risoluzione del rapporto;
  • Punto 63 "ASSICURAZIONI COPERTE": barrare la sola casella IVS;

Nelle "retribuzioni particolari" compilare una riga indicando:

  • nel punto 83 o 92 "TIPO" il codice "BR";
  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di riferimento della contribuzione figurativa versata;

  • nel punto 86 o 95 "RETRIBUZIONE" l'importo complessivo della retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo;
  • nel punto 87 o 96 "SETT. RETRIB." il numero delle settimane da accreditare.

 

 

LAVORATORI CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI NAZIONALI O PROVINCIALI, COLLOCATI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL' ART. 31 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 ( Circolare n. 160 del 12.6.1992 )

I periodi caratterizzati dall'aspettativa stessa sono considerati utili ai fini del diritto e della misura delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria I.V.S. e dagli altri trattamenti sostitutivi o esonerativi della medesima.

I periodi di aspettativa possono formare oggetto dell'accreditamento figurativo, su domanda degli interessati.


In ogni caso per i predetti soggetti devono essere presentate le dichiarazioni annuali, da compilarsi con le seguenti modalità:

  • compilare il punto 9 "QUALIFICA" con la qualifica rivestita dal lavoratore al momento del collocamento in aspettativa;
  • compilare una riga delle "retribuzioni particolari" indicando solamente:
  • nel punto 83 o 92 "TIPO": il codice "AE" per i lavoratori collocati in aspettativa per svolgere funzioni pubbliche elettive o il codice "AS" per i lavoratori collocati in aspettativa per ricoprire cariche sindacali;
  • nei punti 84 e 85 oppure 93 e 94 "DATA INIZIO" e "DATA FINE" il periodo di aspettativa.

Qualora nel corso dell'anno il lavoratore abbia usufruito di piu' periodi di aspettativa ai sensi della legge n. 300, questi dovranno essere indicati in righe separate.

Ove nello stesso anno per un lavoratore sussistano periodi di aspettativa e periodi di lavoro retribuito, dovranno essere compilati distinti numeri d'ordine.

 

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER I LAVORATORI IN ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE. ART. 3 D.L.VO 16.9.1996, N. 564, MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 29.6.1998, N. 278. ( CIRCOLARE NUMERO 14 DEL 23 GENNAIO 1997 E CIRCOLARE NUMERO 197 DEL 2 SETTEMBRE 1998 ).

La dichiarazione annuale va compilata con le consuete modalità, tenendo presenti le particolari istruzioni in relazione al Fondo di appartenenza del lavoratore.

Poiché il contributo deve essere versato, previa richiesta di autorizzazione al regime o al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore, entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce, la dichiarazione annuale potrà riportare, di norma, il contributo aggiuntivo dell'anno precedente a quello di competenza della dichiarazione.

Nel modello 770/99, quadro SA, dovranno essere indicati, nei dati previdenziali ed assistenziali, i dati relativi ai contributi aggiuntivi riguardanti l'anno 1998, se eventualmente già versati alla data di presentazione del modello stesso.

I dati relativi ai contributi aggiuntivi riguardanti l'anno 1997, ove non siano già stati dichiarati nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, potranno essere dichiarati tramite il modello O1/M-vig, da presentare alla competente sede dell'INPS.

Trattandosi di contribuzione aggiuntiva che non da' luogo di per se' al riconoscimento di anzianita' contributiva, nessun dato deve essere indicato nei punti 66 (SETT. RETRIB.), 67 (GG. RETRIB.) e nei punti 87 o 96 "SETT. RETRIB." e 88 o 97 "GG. RETRIB." delle retribuzioni particolari.

 

 

 

PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE STATALE DI RUOLO CON RAPPORTO DI IMPIEGO A TEMPO PARZIALE E NON DI RUOLO NOMINATO PER UN ORARIO SETTIMANALE INFERIORE A QUELLO DI OBBLIGO STABILITO PER IL CORRISPONDENTE PERSONALE DI RUOLO ISCRITTO ALL'INPS ( CIRCOLARE N. 169 DEL 25 GIUGNO 1991 ).

RAPPORTO A TEMPO PARZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO. LEGGE 29.12.1988, N. 554. ( CIRCOLARE N. 146 DEL 30 GIUGNO 1993 )


Considerato che per le suindicate categorie e' versata all'INPS soltanto la contribuzione minore (contribuzione "tbc" ovvero per "tbc" e "ds" ovvero per "tbc", "ds" ed ex Enaoli) non dovrebbe assumere rilievo l'eventuale trasformazione nel corso dell'anno del rapporto di lavoro (da part-time a tempo pieno e viceversa), comportante l'applicazione del comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.10.1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

L'unica eccezione puo' essere rappresentata dal personale docente incaricato dell'insegnamento della religione cattolica, che abbia optato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28.7.1961, n. 831, per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.

Peraltro, anche in tal caso l'ipotesi della "trasformazione" del rapporto difficilmente dovrebbe verificarsi, in quanto l'incarico e l'assegnazione del numero delle ore di insegnamento vengono stabiliti all'inizio di ciascun anno scolastico.

Poiche', comunque, l'eventualita' della trasformazione non puo' escludersi in assoluto, e' necessario che per i docenti di religione iscritti all'assicurazione IVS che svolgono insegnamento per un numero di ore inferiore a quello stabilito per il personale a tempo pieno, le Amministrazioni scolastiche compilino il punto 76 "SETTIMANE UTILI" del quadro SA.

In relazione a quanto sopra precisato, le Amministrazioni, per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, nella compilazione delle denunce annuali, devono attenersi alle seguenti modalita'.

Personale a tempo parziale iscritto all'assicurazione IVS:

Indicheranno nel punto 9a il codice "1" oppure "2" e nel punto 9b il codice "P"

  • Indicheranno nel punto 76 il numero delle settimane utili per la determinazione della misura della pensione, calcolato secondo i criteri previsti per la generalita' dei lavoratori. In particolare:
  • determineranno il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare a tempo parziale;
  • divideranno tale numero di ore per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto per gli insegnanti a tempo pieno;
  • indicheranno nel punto 76 (SETTIMANE UTILI) il quoziente risultante dall'operazione di cui sopra, eventualmente arrotondato all'unita' superiore.

Se nel corso dell'anno il lavoratore e' stato interessato da una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa (art. 5, comma 11, D.L. 30.10.1984, n. 726 convertito nella legge 19.12.1984, n. 863) dovra' essere barrata la casella del punto 75 (TRASF. RAPPORTO). In tali casi e' richiesta la compilazione di due numeri d'ordine, uno per ciascun tipo di rapporto, e la casella in argomento deve essere barrata in entrambi.

Si ricorda che nei casi di lavoro part-time, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, l'accredito contributivo a favore del lavoratore deve essere effettuato soltanto per le settimane nelle quali e' concentrata l'attivita' lavorativa. Di conseguenza, nel compilare il punto 66 (SETT. RETRIB.) i datori di lavoro devono indicare il numero delle settimane retribuite, nelle quali, come si e' detto, e' concentrata l'attivita' lavorativa. Quanto al punto 67 (GG. RETRIB.), nello stesso va indicato, secondo i criteri generali, il numero dei giorni per i quali e' stata corrisposta la retribuzione corrente.

Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non iscritto all'assicurazione IVS.

  • Indicare nel punto 9a il codice "A",

  • Non compilare il punto 76 (SETTIMANE UTILI)
  • Per la compilazione del punto 66 e del punto 67 si rinvia a quanto detto per il personale iscritto all'IVS.

SANZIONI

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, di fatto, viene meno - relativamente ai periodi di riferimento successivi al 1997 - l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4 della Legge n. 467/1978 per l'omessa o ritardata denuncia nominativa annuale dei lavoratori occupati nell'anno precedente, ovvero per la fornitura di dati inesatti o incompleti. Per tali casi, peraltro, troverà applicazione la disciplina sanzionatoria fiscale prevista per le dichiarazioni unificate.

 

ALLEGATO A - TABELLA DEI CODICI CONTRATTO

Settore

N° codice

Titolo contratto

Abbigliamento

001

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie di abbigliamento tradizionale, informale e sportivo; camicerie; biancheria personale e da casa; confezioni in pelle e succedanei; divise ed abiti da lavoro; corsetteria; cravatte, sciarpe e foulards; accessori dell’abbigliamento ed oggetti cuciti in genere.

002

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane dei settori tessili, dell’abbigliamento e delle calzature.

Acquedotti

004

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende acquedottistiche private

005

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas e dalle aziende municipalizzate degli acquedotti.

Aerofotogrammetria

006

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore

Agenzie aeree, di assicurazione, ippiche e marittime

007

C.c.n.l. per i dipendenti dalle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.

008

C.c.n.l. per i dipendenti dalle agenzie di assicurazione in gestione libera.

009

C.c.n.l. per i dipendenti dalle agenzie ippiche.

Agricoltura

010

C.c.n.l. per gli impiegati agricoli.

011

C.c.n.l. per gli operai agricoli e floro-vivaisti.

012

C.c.n.l. per i dipendenti dalle cooperative agricole.

211

C.c.n.l. per i contoterzisti in agricoltura

Alberghi

(v. turismo)

Alimentari

013

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti l’industria:

  • delle conserve animali, ittiche e vegetali;
  • dolciaria;
  • degli alimenti zootecnici;
  • lattiero-casaria;
  • dei vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti ed affini;
  • delle acque e bevande gassate;
  • delle acque minerali e bibite in acqua minerale;
  • della distillazione di alcolici ed acqueviti;
  • della birra e del malto;
  • risiera;
  • della macinazione e della pastificazione;
  • degli alimentari vari;
  • dello zucchero, dell’alcool e del lievito aderenti ASSOZUCCHERO;
  • della macellazione e lavorazione delle specie avicole;
  • per i dipendenti delle centrali del latte.

014

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.

015

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari.

016

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del latte.

175

C.c.n.l. per alimentaristi artigiani

Allevatori e consorzi zootecnici

017

C.c.n.l. per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori e dei consorzi ed enti zootecnici.

Arredamento

(v. legno e arredamento)

Assicurazioni

018

C.c.n.l. per i dipendenti amministrativi e per il personale addetto all’organizzazione produttiva ed alla produzione delle imprese di assicurazione.

177

C.c.n.l. per le cooperative di assicurazione fondi pensione

197

C.c.n.l. per gli agenti di assicurazione

 

Autorimesse e noleggio

019

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico ed ingrassaggio automezzi.

Autostrade

020

C.c.n.l. per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Barbieri e parrucchieri

021

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane di acconciatura maschile, acconciatura femminile e di estetica.

Boschi e foreste

022

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie boschive e forestali

023

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore

Bottoni

024

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali che attendono alla lavorazione e alla produzione dei bottoni e articoli affini.

Budella e trippa

025

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende che esercitano la lavorazione di budella e trippa (sottoprodotti della macellazione)

Calzature

026

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie delle calzature

027

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature vedasi: Abbigliamento

Carta

028

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali della carta, cartone, della cellulosa, pasta di legno, fibra vulcanizzata e presfibra e dalle aziende cartotecniche trasformatrici della carta e del cartone.

029

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.

Case di cura

030

C.c.n.l. per il personale medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione.

031

C.c.n.l. per il personale non medico dipendente dalle case di cura e di riposo e dai centri di riabilitazione.

Cemento

032

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento, della calce e del gesso nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

189

Cemento, calce, gesso per le piccole e medie imprese

Ceramica e abrasivi

033

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie della ceramica e degli abrasivi

034

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane della ceramica, porcellana, terracotta e gres.

Chimica

035

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie:

  • chimiche, chimiche-farmaceutiche
  • del cellofan;
  • dielettiche e dei materiali isolanti ed affini;
  • olearie e margariniere
  • di coibentazione.

036

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende a partecipazione statale esercenti l’industria chimica nei settori della chimica di base, fibre, ricerca, chimica fine e farmaceutica, coke.

037

C.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie chimiche minori

Cinematografi e cinematografia

038

C.c.n.l. per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema teatri.

039

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti distribuzione, importazione, esportazione films, doppiaggio, produzione cinematografica (assunti a tempo indeterminato), sviluppo e stampa, teatri di posa.

040

C.c.n.l. per gli addetti alle troupes (tecnici e maestranze) per la produzione di films di carattere documentario, specializzato, cortometraggi etc. dipendenti da case di produzione cinematografica.

041

C.c.n.l. per gli attori doppiatori e del personale tecnico impegnato nell’attività dei films e dei telefilms.

220

Generici e comparse cinematografici

Commercio

042

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: distribuzione e servizi.

043

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del terziario: cooperative di consumo e dei loro consorzi.

044

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende farmaceutiche municipalizzate.

045

C.c.n.l. per i dipendenti dalle farmacie private.

046

C.c.n.l. per i dipendenti della Compagnia vagoni letto e turismo.

184

Lavorazione e commercio fiori

185

Piccole aziende commerciali

187

cooperative di consumo

198

Agenti e rappresentanti (CONFESERCENTI)

Concerie

047

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore.

Consorzi agrari e di bonifica

048

C.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi agrari

049

C.c.n.l. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.

050

C.c.n.l. per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria eseguiti in amministrazione diretta dai consorzi di bonifica.

199

Agenti e rappresentanti dei consorzi agrari

Credito

051

C.c.n.l. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie

052

C.c.n.l. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Casse di risparmio

053

C.c.n.l. per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Casse rurali ed artigiane.

190

Intermediazione mobiliare

Dirigenti

054

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende agricole.

055

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende alberghiere.

056

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende assicuratrici.

057

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione.

058

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende commerciali.

059

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie.

060

C.c.n.l. per i dirigenti delle Casse di risparmio.

061

C.c.n.l. per i dirigenti delle Casse rurali ed artigiane.

062

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali aderenti alla Confapi.

063

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende industriali aderenti alla CONFINDUSTRIA.

064

C.c.n.l. per i dirigenti le imprese cooperative.

065

C.c.n.l. per i dirigenti le agenzie marittime.

066

C.c.n.l. per i dirigenti delle aziende editoriali di giornali quotidiani.

067

C.c.n.l. per i dirigenti dei magazzini generali e depositi per conto terzi.

173

C.c.n.l. per i dirigenti di consorzi di allevatori, enti zootecnici.

174

C.c.n.l. per dirigenti dei consorzi di bonifica

186

C.c.n.l. per i dirigenti dei consorzi agrari

230

C.c.n.l. per i dirigenti trasporti terrestri

234

C.c.n.l. per i dirigenti FINMARE

241

C.c.n.l. per i dirigenti delle società di armamento libero

Discografici

179

C.c.n.l. per i discografici artisti

Edilizia

068

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese edili ed affini.

069

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini.

070

C.c.n.l. per i dipendenti dalle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini.

071

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane edili ed affini.

188

Edili UNAPI

Elaborazione dati

204

Centri elaborazione dati

Emittenti radio-televisive

072

C.c.n.l. per i dipendenti da aziende esercenti servizi radio-televisivi, con attività di produzione, edizione emessa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi.

073

C.c.n.l. per gli impiegati ed operai della RAI.

205

C.c.n.l. per i dipendenti dalla S.I.A.E.

206

C.c.n.l. per i dipendenti dalle emittenti radio-televisive locali

222

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole radio e tv

Energia – Energia elettrica

074

C.c.n.l. per i dipendenti elettrici dell’ENEL.

075

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende autoproduttrici di energia elettrica.

076

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende elettriche municipalizzate.

077

C.c.n.l. per gli addetti al settore energia delle aziende a partecipazione statale.

Enti di previdenza privatizzati

207

C.c.n.l. per i dipendenti dagli enti di previdenza privatizzati

Esercizi pubblici

(v. turismo)

Farmacie

(v. commercio)

Formazione professionale

078

C.c.n.l. per i dipendenti dai centri di formazione professionale.

Fotoincisori

225

C.c.n.l. per i fotoincisori artigiani

Fotolaboratori

079

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico-amatoriale per conto terzi.

Gas e gas liquefatto

080

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende private del gas.

081

C.c.n.l. per gli addetti alle imprese industriali esercenti produzione di olii lubrificanti, imbottigliamento e distribuzione di gas e petrolio liquefatti.

082

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie del metano.

083

C.c.n.l. per i dipendenti dall’AGIP.

005

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende municipalizzate del gas – vedasi: Acquedotti

Giocattoli

084

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende:

  • produttrici di giocattoli, giochi, hobby, modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
  • produttrici di occhiali e articoli inerenti l’occhialeria;
  • industriali esercenti l’attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria abiti, smacchiatura e stireria in genere;
  • produttrici di penne, matite, parti staccate di matite e penne ed articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di spazzole, pennelli e relative materie prime;
  • produttrici delle impugnature per ombrelli, bastoni da pomeriggio, impugnature varie.

192

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole medie imprese produttrici di giocattoli

194

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie imprese produttrici di occhiali

Giornali quotidiani

085

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende editoriali del settore.

200

Rivendita quotidiani e periodici

Giornalisti

086

C.c.n.l. per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e di periodici, agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, emittenti radio-televisive private, uffici stampa e di pubbliche relazioni comunque collegati ad aziende editoriali.

087

C.c.n.l. per i giornalisti professionisti dipendenti dalla RAI.

Gomma e materie plastiche

088

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini e alle industrie delle materie plastiche.

089

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore aderenti alla Confapi.

182

Chimici, gomma, plastica, vetro - artigiani

 

 

 

Grafica – grafica editoriale

090

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali.

091

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.

180

Grafici artigiani

181

Pubblicità – S.I.P.R.A. S.p.A.

Igiene ambientale

(v. nettezza urbana)

Impugnature ombrelli

(v. giocattoli)

Ippodromi

(v. scuderie)

Istituti – consorzi di vigilanza privata

092

C.c.n.l. per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata.

183

Cooperative vigilanza anti incendio

218

Cooperative di vigilanza

Istituti socio-assistenziali

093

C.c.n.l. per i dipendenti dalle libere istituzioni assistenziali.

203

Associazioni famiglie subnormali

217

Dipendenti A.I.A.S.S.

Lampade e cinescopi

094

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazione di metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati, apparecchi termostatici.

Lapidei

095

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

096

C.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie del settore.

193

Lapidei artigiani

Laterizi

097

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi manufatti in cemento, piastrelle e manufatti in gesso.

098

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie aziende del settore.

Lavanderie

099

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore lavanderie, pulitura a secco, tintoria di abiti ed indumenti, smacchiatura e stireria in genere.

084

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l’attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatura e stireria in generale. – vedasi: Giocattoli.

Legno e arredamento

100

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento.

101

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, dell’arredamento e boschive.

023

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore. – vedasi: Boschi e foreste.

Magazzini generali

102

C.c.n.l. per i dipendenti dai magazzini generali, depositi per conto terzi e dalle aziende produttrici di energia refrigerante e ghiaccio.

Maglieria

103

C.c.n.l. per gli addetti alle aziende fabbricanti maglieria, calzetteria e tessuti a maglia.

002

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore. – vedasi: Abbigliamento.

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature.

– vedasi: Abbigliamento.

 

Marittimi

104

C.c.n.l. per l’imbarco degli equipaggi delle navi passeggeri e da carico sino ed oltre i 3.000 TON. delle società di navigazione del gruppo FINMARE.

105

C.c.n.l. per l’imbarco del personale delle navi delle società di navigazione del gruppo FINMARE:

  • personale di macchina;
  • camera e cucina;
  • servizi aliscafi;
  • personale operaio ed addetto agli uffici;

106

C.c.n.l. per i marittimi delle società di navigazione del gruppo FINMARE:

  • ufficiali R.O.;
  • delle società regionali;
  • personale di stato maggiore, lungocorso, gran cabotaggio;
  • mediterraneo;
  • allievi ufficiali;
  • regolamento organico società regionali 1 e 2.

107

C.c.n.l. per i capitani di lungo corso, equipaggio di coperta, di camera e di cucina, di macchina delle navi passeggeri e da crociera dell’armamento privato.

108

C.c.n.l. per i capitani di lungo corso e gran cabotaggio, allievi ufficiali, equipaggio di coperta, di macchina, camera e cucina delle navi da carico dell’armamento privato.

109

C.c.n.l. per i capitani di macchina e gli equipaggi imbarcati sulle navi da 151 a 3.000 STL dell’armamento privato.

110

C.c.n.l. per il comandante e gli equipaggi imbarcati sulle unità adibite al servizio di rimorchio e di soccorso alle navi.

111

C.c.n.l. per gli impiegati amministrativi delle società di navigazione private.

112

C.c.n.l. per il personale addetto agli uffici delle società di navigazione private.

233

Equipaggi aliscafi

235

FINMARE: personale non navigante

236

Marittimi italiani su navi estere

237

Equipaggi navi passeggeri armamento libero

238

Addetti agli uffici servizi marittimi locali

239

Equipaggi servizi marittimi locali

240

Personale di Stato Maggiore servizi marittimi locali

Metalmeccanica

113

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

114

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale.

115

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore.

116

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane metalmeccaniche e della installazione di impianti.

191

Cooperative metalmeccaniche

Miniere

117

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore miniero-metallurgico.

Nettezza urbana – igiene ambientale

118

C.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di igiene am-bientale, nettezza urbana, espurgo pozzi neri, raccolta e trasporto rifiuti urbani e/o industriali nonché esercenti congiunta-mente o separatamente impianti di smaltimento, incenerimento e trasfor-mazione dei rifiuti, ivi compresa la depurazione delle acque.

119

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese industriali esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

120

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie imprese esercenti i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione.

208

Lavoro domestico

214

Igiene urbana - municipalizzate

Occhiali

(v. giocattoli)

Odontotecnici

121

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende artigiane odontotecniche.

Ombrelli

122

C.c.n.l. per gli addetti alle aziende esercenti la manifattura di ombrelli ed ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima.

084

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende produttrici delle impugnature per ombrelli, bastoni da passeggio, impugnature varie – vedasi: Giocattoli.

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile, calzature – vedasi: Abbigliamento.

Oreficeria

123

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali che effettuano la lavorazione di articoli di oreficeria, gioielleria e bigiotteria prevalentemente in metalli preziosi, e dalle aziende industriali argentiere e posaterie argentiere.

124

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese orafe, argentiere, bigiotterie e affini.

Organismi esteri

195

Dipendenti da ambasciate ed organismi internazionali.

Ortofrutticoli ed agrumari

125

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende ortofrutticole ed agrumarie.

Palestre ed impianti sportivi

126

C.c.n.l. per i dipendenti dalle palestre e dagli impianti sportivi per l’educazione fisica e la cura dell’estetica del corpo.

Panificazione

127

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende di panificazione nonché dai negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari vari collegati con l’attività di panificazione; panifici industriali.

176

Panettieri artigiani

Pelli e cuoio

128

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e rispettivi succedanei.

 

129

C.c.n.l. per gli addetti alle piccole e medie industrie manifatturiere delle pelli, del cuoio e dei relativi succedanei.

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature – vedasi: Abbigliamento.

047

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende del settore concerie – vedasi Concerie.

Penne stilografiche, spazzole e pennelli

(v. Giocattoli)

Pesca marittima

130

C.c.n.l. per gli addetti alla pesca marittima.

196

Cooperative pesca marittima e molluschicoltura.

Petrolio

131

C.c.n.l. per gli addetti alle industrie di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di lavorazione od alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose).

083

C.c.n.l. per i dipendenti dell’AGIP – vedasi: Gas e gas liquefatto.

Piloti collaudatori – tecnici di volo - collaudatori

132

C.c.n.l. per i piloti collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.

133

C.c.n.l. per i marconisti elettromeccanici di volo collaudatori dipendenti da aziende di costruzioni aerospaziali.

Pompe funebri

134

C.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri.

Porti

135

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende che attendono ai mezzi meccanici, per i dipendenti dalle imprese che attendono alle operazioni portuali, ai magazzini generali e silos; per gli addetti alle compagnie portuali.

Proprietari di fabbricati

136

C.c.n.l. per i dipendenti dai proprietari di fabbricati (portieri, pulitori ed altri addetti).

Recapito

137

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco.

Retifici

138

C.c.n.l. per il personale dalle aziende industriali addetto ai retifici meccanici da pesca.

Sacristi

139

C.c.n.l. per i sacristi e gli addetti al culto dipendenti da Chiese.

 

Scuderie - ippodromi

140

C.c.n.l. per i dipendenti dalle società di corse e addetti al totalizzatore ed agli ingressi degli ippodromi.

141

C.c.n.l. per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al galoppo.

142

C.c.n.l. per gli artieri ippici dipendenti da scuderie di cavalli da corsa al trotto.

221

Ippodromi: professionisti autonomi.

Scuole laiche – scuole materne – scuole religiose

143

C.c.n.l. per il personale direttivo e docente delle scuole gestite da privati e Enti morali.

144

C.c.n.l. per i lavoratori delle scuole materne non statali aderenti alla FISM.

145

C.c.n.l. per il personale direttivo, docente e non docente degli istituti dipendenti dall’Autorità ecclesiastica esercenti attività educative, di istruzione o assimilabili.

212

Autoscuole e scuole di nautica

213

Scuole superiori interpreti - docenti

Servizi di pulizia

(v. Nettezza urbana – igiene ambientale)

Servizi in appalto ferrovie dello stato

146

C.c.n.l. per gli addetti esercenti servizi in appalto dell’Ente ferrovie dello Stato.

Servizi in appalto ferrovie secondarie

147

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti servizi in appalto dalle amministrazioni di ferrovie secondarie e in concessione, di autolinee, di aziende autofilo-tranviarie e di metropolitane.

Servizi postali in appalto

148

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese esercenti servizi postali in appalto per pacchi a domicilio, vuotatura cassette e raccolta pacchi presso succursali nonché servizi di scambio effetti postali nelle stazioni ferroviarie.

Servizi in appalto dall’amministrazione dei monopoli

149

C.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il servizio di facchinaggio e trasporto nell’interno delle manifatture tabacchi e deposito di generi di monopolio.

Servizi in appalto per conto dell’Amministrazione della difesa

150

C.c.n.l. per il personale dipendente da imprese esercenti in appalto per conto dell’Amministrazione della Difesa prestazioni per operazioni di carico e scarico.

Servizi sanitari

201

Cooperative socio-sanitarie

215

AVIS

216

Ospedali religiosi classificati: medici

Soccorso stradale

210

Servizi di assistenza soccorso stradale

Spazzole e pennelli

(v. Giocattoli)

Spedizioni e trasporto merci

151

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l’autotrasporto di merce su strada per conto terzi, dalle imprese di servizi ausiliari del trasporto nonché dalle agenzie marittime e raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tali attività promiscuamente a quella di spedizione.

Studi professionali

152

C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONSILP.

153

C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CIPA.

178

C.c.n.l. per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CONFEDERTECNICA

Tabacco

154

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende di lavorazione della foglia del tabacco secco allo stato sciolto.

Teatri e trattenimento

155

C.c.n.l. per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali.

156

C.c.n.l. per gli impiegati e gli operai dipendenti dai teatri stabili e dai teatri gestiti dall’ETI.

202

Artisti pubblici esercizi

219

Enti lirico-sinfonici

223

Trattenimento e spettacolo: artisti

Telefonici

157

C.c.n.l. per i dipendenti dalla SIP, Telespazio e Italcable.

Telecomunicazioni

209

Servizi di telecomunicazione

Terme

158

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende termali.

Tessili

159

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti:

  • l’industria cotoniera;
  • l’industria della canapa, del lino, del cocco e delle fibre dure, similari e succedanee, dei semilavorati canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo;
  • l’industria della filatura dei cascami di seta, della trattura della seta, torcitura della seta e dei fili artificiali e sintetici, della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
  • l’industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
  • l’industria dei tessili vari; nastri rigidi, nastri tessuti elastici, maglie e calze elastiche, passamani trecce e stringhe, tulli, pizzi, veli, andalusa, tende, ricami a macchina, pizzi uso tombolo; accessori, accessori per filatura e tessitura, scardassi, amianto (compreso gruppo freni); lavorazione e tessitura del crine animale, tappeti, juta; tende dal campo, tele e copertoni impermeabili; manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare; feltro e cappelli di pelo; feltro e cappelli di lana; pelo per cappelli, berretti e copricapo diversi (non di paglia né di feltro); fodere e marocchini, trecce; cappelli di paglia, di truciolo e di altre materie affini da intreccio e trecce meccaniche.

002

C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore – vedasi Abbigliamento e maglieria

003

C.c.n.l. per i dipendenti dalle imprese artigiane del settore abbigliamento, tessile e calzature – vedasi Abbigliamento, Calzature, Maglieria, Ombrelli, Pelli e cuoio.

224

Confezioni su misura

Trasporti

160

C.c.n.l. degli autoferrofilotranvieri e internavigatori.

161

C.c.n.l. per i dipendenti da imprese esercenti trasporti a fune e/o risalita.

162

C.c.n.l. per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende di trasporto e di gestione aeroportuale.

163

C.c.n.l. degli assistenti di volo dell’ALITALIA e dell’ATI.

164

C.c.n.l. per i tecnici di volo

165

C.c.n.l. per i piloti dipendenti da compagnie di navigazione aerea.

166

C.c.n.l. per i piloti, il personale amministrativo, tecnici di aeromobile dipendente da esercenti esercizio di trasporto aereo, scuole di pilotaggio e comunque operanti nell'aviazione in generale.

046

C.c.n.l. per i dipendenti della Compagnia internazionale vagoni letto e turismo – vedasi Commercio.

226

Azienda autonoma di assistenza al volo

227

Esercizio raccordi ferroviari

228

Medici di bordo

229

Autotrasporti e spedizione merci – artigiani

231

Compagnie aeree straniere

232

Tecnici elicotteristi – SOC. ELITOS

Tributario

242

Aziende concessionarie riscossione tributi: Direttivo

 

243

Aziende concessionarie riscossione tributi: Impiegati

244

Consorzio nazionale concessionari direttivi

245

Consorzio nazionale concessionari già esattori

Turismo

167

C.c.n.l. per i dipendenti di:

  • aziende alberghiere;
  • pubblici esercizi;
  • stabilimenti balneari;
  • alberghi diurni;
  • imprese di viaggio e turismo;
  • campeggi e villaggi turistici.

Vetro

168

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro.

169

C.c.n.l. per i dipendenti del settore del vetro delle aziende del gruppo EFIM.

Viaggiatori e piazzisti

170

C.c.n.l. per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende commerciali.

171

C.c.n.l. per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende dell’industria tessile.

Videofonografia

172

C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende videofonografiche.

Enti pubblici

EP

Per il personale delle Amministrazioni statali comprese quelle ad ordinamento autonomo, per il personale degli Enti Pubblici, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Istituzioni pubbliche sanitarie, delle Aziende autonome di turismo, cura e soggiorno del Parastato.

.

 

 

ALLEGATO B - TABELLA STATI ESTERI

STATO ESTERO

CODICE

ABU DHABI

238

AFGHANISTAN

002

AJMAN

239

ALBANIA

087

ALGERIA

003

AMERICAN SAMOA

148

ANDORRA

004

ANGOLA

133

ANGUILLA

209

ANTIGUA E BARBUDA

197

ANTILLE OLANDESI

251

ARABIA SAUDITA

005

ARGENTINA

006

ARMENIA

266

ARUBA

212

ASCENSION

227

AUSTRALIA

007

AUSTRIA

008

AZERBAIGIAN

268

AZZORRE, ISOLE

234

BAHAMA

160

BAHREIN

169

BANGLADESH

130

BARBADOS

118

BELGIO

009

BELIZE

198

BENIN

158

BERMUDA

207

BHUTAN

097

BIELORUSSIA

264

BOLIVIA

010

BOSNIA ERZEGOVINA

274

BOTSWANA

098

BOUVET

280

BRASILE

011

BRUNEI

125

BULGARIA

012

BURKINA FASO

142

BURUNDI

025

CAMERUN

119

CAMPIONE D’ITALIA

139

CANADA

013

CANARIE, ISOLE

100

CAPO VERDE

188

CAROLINE, ISOLE

256

CAYMAN ISLANDS

211

CECA, REPUBBLICA

275

CENTROAFRICANA, REPUBBLICA

143

CEUTA

246

CHAFARINAS

230

CHAGOS, ISOLE

255

CHRISTMAS

282

CIAD

144

CILE

015

CINA, REPUBBLICA POPOLARE

016

CIPRO

101

CITTÁ DEL VATICANO

093

CLIPPERTON

223

COCOS (KEELING) ISLANDS

281

COLOMBIA

017

COMORE, ISOLE

176

CONGO

145

CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA

018

COOK, ISOLE

237

COREA DEL NORD

074

COREA DEL SUD

084

COSTA D’AVORIO

146

COSTARICA

019

CROAZIA

261

CUBA

020

DANIMARCA

021

DOMINICA

192

DOMINICANA, REPUBBLICA

063

DUBAI

240

EAST TINOR

287

ECUADOR

024

EGITTO

023

ERITREA

277

ESTONIA

257

ETIOPIA

026

FALKLAND

190

FAR OER, ISOLE

204

FIJI, ISOLE

161

FILIPPINE

027

FINLANDIA

028

FRANCIA

029

FUIJAYRAH

241

GABON

157

GAMBIA

164

GEORGIA

267

GERMANIA

094

GHANA

112

GIAMAICA

082

GIAPPONE

088

GIBILTERRA

102

GIBUTI

113

GIORDANIA

122

GOUGH

228

GRECIA

032

GRENADA

156

GROENLANDIA

200

GUADALUPA

214

GUAM

154

GUATEMALA

033

GUAYANA FRANCESE

123

GUERNSEY

201

GUINEA

137

GUINEA BISSAU

185

GUINEA EQUATORlALE

167

GUYANA

159

HAITI

034

HEARD E MC DONALD ISLANDS

284

HONDURAS

035

HONG KONG

103

INDIA

114

INDONESIA

129

IRAN

039

IRAQ

038

IRLANDA

040

ISLANDA

041

ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO

252

ISRAELE

182

JERSEY

202

JUGOSLAVIA

043

KAMPUCHEA

135

KAZAKISTAN

269

KENYA

116

KIRGHIZISTAN

270

KIRIBATI

194

KUWAIT

126

LAOS

136

LESOTHO

089

LETTONIA

258

LIBANO

095

LIBERIA

044

LIBIA

045

LIECHTENSTEIN

090

LITUANIA

259

LUSSEMBURGO

092

MACAO

059

MACEDONIA

278

MADAGASCAR

104

MADEIRA

235

MALAWI

056

MALAYSIA

106

MALDIVE

127

MALI

149

MALTA

105

MAN, ISOLA

203

MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI

219

MAROCCO

107

MARSHALL, ISOLE

217

MARTINICA

213

MAURITANIA

141

MAURIZIO, ISOLA

128

MAYOTTE

226

MELILLA

231

MESSICO

046

MlCRONESIA, STATI FEDERATI

215

MIDWAY, ISLANDS

177

MOLDAVIA

265

MONGOLIA

110

MONTSERRAT

208

MOZAMBICO

134

MYANMAR

083

NAMIBIA

206

NAURU

109

NEPAL

115

NICARAGUA

047

NIGER

150

NIGERIA

117

NIUE

205

NORFOLK ISLAND

285

NORVEGIA

048

NUOVA CALEDONIA

253

NUOVA ZELANDA

049

OLANDA

050

OMAN

163

PAKISTAN

036

PALAU, REPUBBLICA

216

PANAMA

051

PANAMA - ZONA DEL CANALE

250

PAPUA NUOVA GUINEA

186

PARAGUAY

052

PENON DE ALHUCEMAS

232

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA

233

PERÙ

053

PITCAIRN

175

POLINESIA FRANCESE

225

POLONIA

054

PORTOGALLO

055

PORTORICO

220

PRINCIPATO Di MONACO

091

QATAR

168

RAS EL KHAIMAH

242

REGNO UNITO

031

REUNION

247

ROMANIA

061

RUSSIA

262

RWANDA

151

SAHARA OCCIDENTALE

166

SAINT LUCIA

199

SAINT MARTIN SETTENTRIONALE

222

SALOMONE, ISOLE

191

SALVADOR

064

SAMOA

131

SAN MARINO

037

SANT’ELENA

254

SAO TOME E PRINCIPE

187

SENEGAL

152

SEYCHELLES

189

SHARJAH

243

SIERRA LEONE

153

SINGAPORE

147

SIRIA

065

SLOVACCA, REPUBBLICA

276

SLOVENIA

260

SOMALIA

066

SOUTH GEORGI

283

SPAGNA

067

SRI LANKA

085

ST KITTS E NEVIS

195

ST PIERRE E MIQUELON

248

ST VINCENT E GRENADINE

196

STATI UNITl D’AMERICA

069

SUDAFRICANA REPUBBLICA

078

SUDAN

070

SURINAME

124

SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS

286

SVEZIA

068

SVIZZERA

071

SWAZILAND

138

TAGIKISTAN

272

TAIWAN

022

TANZANIA

057

TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO

180

TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE

183

TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO

245

THAILANDIA

072

TOGO

155

TOKELAU

236

TONGA

162

TRINIDAD E TOBAGO

120

TRISTAN DA CUNHA

229

TUNISIA

075

TURCHIA

076

TURKMENISTAN

273

TURKS E CAICOS

210

TUVALU

193

UCRAINA

263

UGANDA

132

UMM AL QAIWAIN

244

UNGHERIA

077

URUGUAY

080

UZBEKISTAN

271

VANUATU

121

VENEZUELA

081

VERGINI AMERICANE, ISOLE

221

VERGINI BRITANNICHE, ISOLE

249

VIETNAM

062

WAKE, ISLAND

178

WALLIS E FUTUNA

218

YEMEN

042

ZAMBIA

058

ZIMBABWE

073

 

 

Allegato 2

QUALI DICHIARAZIONI PRESENTARE

(Da parte dei soggetti tenuti alla dichiarazione dei dati previdenziali ed assistenziali)

Modello:

Condizioni

UNICO99 sostituti di imposta

  • Periodo di imposta coincidente con l'anno solare

e

  • Ritenute effettuate fino a 20 percipienti (soggetti alle ritenute alla fonte)

e

  • Presentazione di almeno due delle dichiarazioni:
  • Iva
  • Irap
  • Redditi
  • 770

Modello 770/99

  • Periodo di imposta non coincidente con l'anno solare

Oppure

  • Ritenute effettuate a più di 20 percipienti (soggetti alle ritenute alla fonte)

Oppure

  • Tenuto alla presentazione del solo modello 770/99 (ad esempio: datori di lavoro non sostituti di imposta - organismi internazionali, Città del Vaticano, Ambasciate, ecc.)

 

 

 

QUANDO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Modello

Presentazione del supporto cartaceo a cura del contribuente

Trasmissione telematica a cura dei soggetti abilitati diversi da banche e poste o presentazione supporti magnetici

Unico99 persone fisiche (redditi, iva, irap, 770)

Entro il 31 luglio 1999

Entro il 31 ottobre 1999

Unico99 societa' di persone (redditi, iva, irap, 770)

Entro il 31 luglio 1999

Entro il 31ottobre 1999

Unico99 soggetti irpeg (redditi, iva, irap, 770)

Entro un mese dall’approvazione del bilancio(*)

Entro due mesi dall’approvazione del bilancio (**)

Unico99 soggetti irpeg non tenuti approvazione bilancio/rendiconto (redditi, iva, irap, 770)

Entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta (*)

Entro sette mesi dalla fine del periodo d’imposta (**)

770/99

Entro il 31 maggio 1999

Entro il 30 settembre 1999

(*) per l'anno 1999 può essere presentato entro il 20 luglio 1999, se tale termine è anteriore al 20 luglio 1999.

(**) per l'anno 1999 può essere presentato entro il 30 settembre 1999, se tale termine è anteriore al 30 settembre 1999.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

 

Soggetto dichiarante

Tipo supporto e modalità

A chi

Società di capitali ed enti soggetti IRPEG con capitale sociale o patrimonio netto maggiore di 5 miliardi

Trasmissione telematica diretta

Amministrazione finanziaria

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati (1) che hanno compilato le dichiarazioni

Soggetti che hanno corrisposto compensi ad almeno 50 dipendenti

Supporto magnetico (2)

Ufficio postale

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le dichiarazioni

Amministrazione finanziaria

Soggetti non tenuti alla presentazione del modello UNICO99 che hanno corrisposto compensi a meno di 50 dipendenti

Supporto magnetico (3)

Ufficio postale

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le dichiarazioni

Amministrazione finanziaria

Supporto cartaceo

Banca o Posta (4)

Intermediario abilitato (5)

Soggetti tenuti alla presentazione del modello UNICO99

Trasmissione a cura degli intermediari abilitati che hanno compilato le dichiarazioni

Amministrazione finanziaria

Supporto cartaceo

Banca o Posta (4)

Intermediario abilitato (5)

 

 

NOTE ALLA TABELLA PRECEDENTE

1

Intermediari abilitati

  • Professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla CCIA (art.3, c.3, lett.b), DPR 322/98
  • Caf dipendenti e Caf imprese
  • Associazioni di categoria
  • Studi professionali, società di servizi ed altri soggetti, aventi i requisiti richiesti dalle norme

2

Supporto magnetico

Obbligatorio, se non viene effettuata la trasmissione telematica dall'intermediario che ha compilato le dichiarazioni

3

Supporto magnetico

Facoltativo

4

Banche e Poste Italiane SPA

Acquisiscono i dati e li trasmettono in via telematica all'amministrazione finanziaria entro 5 mesi dalla ricezione della dichiarazione

5

Presentazione all'intermediario abilitato

L'intermediario abilitato ha facoltà di ricevere le dichiarazioni predisposte dal contribuente su supporto cartaceo (entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni alle Banche o Poste) assumendosi l'impegno di trasmetterle telematicamente all'amministrazione finanziaria, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni telematiche.

 

N.B. - il conteggio del numero dei dipendenti va effettuato contando il numero dei dipendenti elencati nel quadro SA, e non i numeri d'ordine utilizzati; nello stesso modo va conteggiato il numero dei percipienti, con riferimento a tutti i sostituiti elencati nei vari quadri, compresi i dipendenti.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge delega).
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (G.U. numero 174 del 28.7.1997).
  • Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 (S.O. G.U. numero 219 del 19.9.1997).
  • Decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 (G.U. numero 70 del 25.3.1998).
  • Decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (G.U. numero 15 del 20.1.1999).
  • Decreto Presidente Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (G.U. numero 208 del 7.9.1998).
  • Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999 (G.U. numero 77 del 2.4.1999).

 

 

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