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Circolare numero 106 del 03/08/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 03/08/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 106 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 2  

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 07 maggio 2010.

Modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo.

 

 

 

 

SOMMARIO:

Premessa

1.Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009

a.    Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.

b.    Esclusione dell’obbligo del versamento della quota pari al 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.

2.Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010

3.Pagamenti dilazionati concessi dall’Inps in via amministrativa.

4.Determinazione dei crediti richiesti in rateazione amministrativa.

5.Istruttoria e gestione delle domande di rateazione in fase amministrativa.

6.Rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione.

7.Decorrenza delle nuove disposizioni 

8.Revoca della dilazione su cartella di pagamento già concesse dall’Inps.

 

 

Premessa

 

La situazione di crisi economica che ha coinvolto la realtà imprenditoriale del  Paese ha imposto all’Istituto di modulare la disciplina in tema di dilazione per definire, nell’ambito delle peculiarità della normativa regolatrice, uguali condizioni per accedere, in presenza di una situazione di momentanea ed obiettiva difficoltà, al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta in forma rateale.

In relazione a ciò, con la Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e con la Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010, il  Commissario Straordinario ha disposto alcune modifiche alle condizioni, a suo tempo dettate, per la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi.

 

1.   Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009

 

La regolamentazione per la definizione delle rateazioni contributive ha trovato, ad oggi, la sua disciplina nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 288 dell’11 aprile 1995 con la quale tale Organo, nel confermare la normativa interna preesistente e nel contempo introducendo alcune variazioni, ha dato luogo alla formulazione di un nuovo testo unico in materia di rateazione.

 

In particolare,  la delibera, nel definire le condizioni per dar corso all’istanza di dilazione, ha stabilito che il contribuente, all’atto della presentazione della domanda, deve provvedere:

 

Le ricordate condizioni sono richiamate nelle diverse disposizioni che si sono nel tempo succedute e con le quali l’Istituto ha provveduto a disciplinare le diverse fattispecie di rateazione, che si provvederà a riepilogare nei successivi punti 3. e 4.

 

Nell’ambito di una serie di iniziative volte a garantire l’uniformita' dei criteri decisionali da parte di tutti gli attori del sistema, il quadro descritto, è stato modificato con la determinazione n. 250 del 18.12.2009 che ha disposto l’eliminazione delle predette condizioni.

 

Il contribuente, se datore di lavoro, ai fini della definizione di un’istanza di pagamento dilazionato dei contributi, non dovrà obbligatoriamente provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, della quota di contribuzione  a carico dei lavoratori mentre, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso l’obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.

 

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, il contribuente potrà inserire anche il valore corrispondente alle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore nell’importo del debito oggetto di dilazione; mentre, non dovrà provvedere al versamento della rata provvisoria definita nella misura del dodicesimo dell’importo dei contributi o delle sole sanzioni da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo.

 

a.   Rateazione delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori.

 

La determinazione in trattazione ha previsto la possibilità per il datore di lavoro, in quanto unico ed esclusivo responsabile dell’adempimento dell’obbligazione contributiva, di assolvere, anche in forma rateale, all’obbligo del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.

 

Tale facoltà non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, da parte dell’Istituto, di provvedere alla denuncia all’Autorità giudiziaria (Procura della Repubblica  presso il Tribunale competente) della fattispecie di reato punito con la reclusione e con la multa.

 

In relazione a ciò, pur in presenza di domanda di dilazione definita con l’accoglimento, laddove sussistano le condizioni previste dalla legge, la  denuncia di reato dovrà essere inoltrata all’Autorità Giudiziaria competente.

 

Nel rinviare alle disposizioni impartite, al riguardo, si ribadisce l’importanza della corretta gestione delle attività previste per dar corso, senza ritardo, agli adempimenti sopra richiamati.

 
 

b.   Esclusione dell’obbligo del versamento della quota pari al 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento.

 

Tale variazione oltre a favorire l’accesso alla rateazione dei debiti contributivi da parte del soggetto che si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, ha la finalità, unitamente alla precedente modifica, di favorire lo snellimento delle procedure di definizione dell’attività istruttoria che consentiranno l’adozione del provvedimento di accoglimento della dilazione e il rilascio di un unico  piano di ammortamento (definitivo) in tempo reale.

 

Le modifiche sopra descritte consentono, infatti, una maggiore speditezza nel recupero dei crediti contributivi che si concretizza attraverso la riduzione dei tempi di riscossione dei crediti rateizzati.

 
2.   Determinazione n. 106 del 07 maggio 2010
 

Come precisato al punto precedente, le variazioni apportate dalla determinazione n. 250/2009, nel semplificare le condizioni richieste per l’accesso al beneficio del pagamento dilazionato, hanno consentito la revisione dell’attuale procedimento di gestione delle rateazioni. Ciò ha permesso di prevedere, attraverso un sistema che realizza una più efficace modalità di recupero  del credito, il superamento della necessità dell’emissione di un piano di ammortamento provvisorio, reso necessario per verificare la sussistenza, in capo al contribuente, delle condizioni richieste per accedere alla dilazione.

 

La costruzione del nuovo sistema, nel rendere più facile l’accesso al pagamento dilazionato, impone l’immediata verifica dell’effettivo impegno del contribuente nell’avviare il percorso di regolarizzazione della propria esposizione debitoria.

 

In relazione a ciò, con la determinazione n. 106 del 07 maggio 2010 sono stati effettuati due diversi interventi di eliminazione e modifica del punto 5) della deliberazione n. 288 dell’11 aprile 1995. Da una parte la mancata emissione del piano di ammortamento provvisorio ha comportato l’eliminazione della previsione che stabiliva che i versamenti effettuati prima dell’emissione del piano di ammortamento definitivo dovessero essere considerati acconti, dall’altra è stato modificato il termine fissato per il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, il quale decorreva dal mese successivo a quello dell’adozione, da parte dell’organo competente, della delibera di accoglimento della rateazione.

 

Con la modifica della suddetta prescrizione è stato stabilito che il pagamento della prima delle rate complessivamente accordate, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla data di sottoscrizione, per accettazione, del piano di ammortamento.

 

Tale previsione oltre ad assicurare una maggiore garanzia di soddisfacimento del credito, limita il rischio della presentazione di domande finalizzate a introdurre fattori di ritardo nel processo di recupero del credito e di istanze dirette a creare le condizioni per il  rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

 

3.   Pagamenti dilazionati concessi dall’Inps in via amministrativa.

 

A seguito delle modifiche illustrate nei punti precedenti, il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa.

 

La domanda di rateazione può avere ad oggetto:

 

·         crediti denunciati dal contribuente o accertati dall’istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge;

·         crediti richiesti al contribuente con avviso bonario6;

·         crediti in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo;

·         crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione (A.d.R.)7 per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

 

Il pagamento dilazionato può essere concesso fino ad un massimo di 24 mensilità con la possibilità di un prolungamento fino a 36 rate, autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali8.

Inoltre, per particolari specifici casi9, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia, può concedere con decreto il pagamento dilazionato fino a 60 mensilità.

 

 

4.   Determinazione dei crediti richiesti in rateazione amministrativa.

 

Come più volte ribadito, gli interventi adottati con le determinazioni illustrate hanno consentito anche di definire alcune modifiche del procedimento di gestione delle domande di dilazione.

 

Al fine di consentire la riduzione dei tempi di istruttoria, all’atto della presentazione della domanda di rateazione il richiedente dovrà sottoscrivere l’estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale saranno specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti, con l’indicazione della relativa data, conosciuti dall’Istituto alla stessa data di presentazione della domanda.

 

In relazione a ciò il contribuente prima della presentazione della domanda, dovrà avere una chiara conoscenza della propria situazione contributiva che potrà  essere acquisita attraverso l’utilizzo del fascicolo elettronico e, per i dati in esso non esposti, facendone richiesta direttamente alla sede competente a ricevere la domanda.

 

Laddove, vengano rilevate mancate registrazioni, sia degli importi a debito sia dei versamenti, l’estratto aziendale dovrà essere integrato con l’indicazione degli importi a debito e dei versamenti mancanti per i quali dovrà essere specificato il periodo, l’importo, la data di scadenza/versamento. All’estratto così sottoscritto, che ai fini della domanda di dilazione non sarà più suscettibile di modifica, dovranno essere allegate le copie dei versamenti effettuati e non ancora contabilizzati.

 

Il piano di ammortamento verrà calcolato sulla base delle partite a debito così definite ove le stesse risultino confermate dalla Sede competente a svolgere l’istruttoria della domanda.

 

Eventuali versamenti effettuati successivamente alla presentazione della domanda verranno considerati come partite a credito dell’azienda, che, in assenza di altri debiti, potranno essere utilizzati in compensazione con i contributi correnti. Analogamente verranno considerati i versamenti pervenuti dopo la notifica del piano di ammortamento di importo diverso da quello delle rate calcolate.

 

5.   Istruttoria e gestione delle domande di rateazione in fase amministrativa.

 

Le modifiche apportate dalle determinazioni n. 250/2009 e n.106/2010 non hanno comportato variazioni ai criteri già fissati per la decisione delle domande di rateazione10 che, pertanto, restano confermati. Nel richiamare quanto in proposito è stato già precisato al riguardo11, si puntualizza che potranno essere accolte le domande per le quali:

 

 

 

Qualora, diversamente, il debito di cui si chiede la rateazione sia maturato nel corso di una precedente dilazione, e quindi nel periodo in cui sono dovute mensilmente le rate concesse (fino ad un massimo di 24, 36 e 60 mesi), sul presupposto che ciò preluda ad uno stato di insolvenza, la nuova rateazione, una volta definita con il pagamento quella in corso, potrà essere accolta subordinatamente alla prestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

 

Si rammenta, inoltre, che il permanere del titolo al pagamento in forma dilazionata dei crediti compresi nella domanda è condizionato alla circostanza che, nel corso della durata della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. Pertanto, il venir meno di una delle due condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione in corso.

 

Tuttavia, nel caso in cui il debitore sospenda il versamento dei contributi correnti, pur continuando a pagare con regolarità le rate della dilazione concessa, il Direttore della Sede, effettuate le opportune valutazioni, potrà comunque autorizzare la prosecuzione della dilazione stessa. In tal caso, resta esclusa la possibilità per il contribuente di essere ammesso ad un successivo pagamento rateale, come sopra detto, per tutto il periodo di durata della  rateazione in corso.

 

L’abolizione della condizione del pagamento delle quote a carico del lavoratore e del versamento del dodicesimo della contribuzione inserita in dilazione ha inciso in termini sostanziali, come sopra evidenziato, sui tempi di istruttoria della domanda che consente l’immediata emissione di un unico piano di ammortamento appena intervenuta la delibera di accoglimento della dilazione da parte dell’Organo competente.

 

In relazione a ciò ed in linea con quanto previsto dalla circolare n. 106 del 28 settembre 2005 che disponeva la definizione della domanda entro 15 giorni dalla sua presentazione:

 

  1. la sottoscrizione del piano di ammortamento dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento;
  2. il pagamento della prima rata, effettuato tramite F24, dovrà essere effettuato prima o contestualmente alla sottoscrizione stessa.

 

In attesa del passaggio alla gestione telematica delle domande di rateazione, si raccomanda l’utilizzo del fax per notificare al contribuente l’accoglimento dell’istanza alla quale dovrà seguire, nel termine sopra fissato, la sottoscrizione dell’atto di impegno.

 

Il piano di ammortamento a rate costanti verrà calcolato secondo le consuete modalità e sarà pari al numero di rate accordato meno la prima rata. Le rate così definite avranno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di versamento della prima rata. 

 

Qualora, a seguito del ritardo nella gestione della domanda, la scadenza del pagamento della prima rata si collochi ad un tempo successivo a 15 giorni dalla data di presentazione della stessa, il piano di ammortamento a rate costanti sarà pari al numero di rate accordate meno le rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.

 

La riscossione dei crediti per i quali sia intervenuto l’accoglimento della richiesta di dilazione, avverrà attraverso il ruolo di riscossione spontanea 12. Nel rinviare alle disposizioni impartite al riguardo 13, si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità, in funzione della garanzia di tutela dei crediti dell’Istituto, che la definizione della domanda con l’infasamento della dilazione per la formazione del ruolo spontaneo avvenga non oltre il termine di 2 giorni dal pagamento della prima rata.

 

Si ribadisce che il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento del piano di ammortamento emesso che verrà comunicato con un formale provvedimento di reiezione. In tale ipotesi dovrà procedersi all’immediata iscrizione a ruolo dei crediti oggetto della dilazione e/o la revoca del provvedimento di sospensione disposto all’atto della presentazione della domanda di dilazione per i crediti iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con  cartella di pagamento. La revoca di tale provvedimento (codice 19 – revoca di sospensione per ruolo rateizzato) comporta il recupero delle somme aggiuntive maturate durante il periodo di sospensione.

 

Analogamente, il credito inserito nella domanda di rateazione  dovrà essere immediatamente affidato per il recupero all’Agente della Riscossione nel caso in cui il contribuente, successivamente alla presentazione della domanda stessa o alla notifica del suo accoglimento comunichi la rinuncia alla rateazione.    

 

La decisione dell’istanza di dilazione continuerà ad essere effettuata secondo le diverse competenze decisionali fissate con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006 14 .

 

6.   Rateazione dei crediti iscritti a ruolo. Esclusiva competenza dell’Agente della Riscossione.

 

Con riferimento ai crediti iscritti ruolo, attualmente, è previsto che il contribuente possa rateizzare:

 

1.   presso l’Inps in 60 rate, a decorrere dall’11 agosto 2002

2.   presso Equitalia in 72 rate, a decorrere dal 1° marzo 2008

 

La prima fattispecie  è disciplinata dall’ art. 3, comma 3-bis, della legge n. 178 dell’8 agosto 200215. Tale norma ha consentito di equiparare il numero di rate previste per le dilazioni dei crediti previdenziali iscritti a ruolo a quanto disposto dall’art. 19 del DPR 602/73, per i crediti fiscali affidati per la riscossione agli Agenti della Riscossione.

 

La seconda fattispecie è stata regolata dall’art. 1916 del DPR 602/73 che, a seguito della specifica previsione contenuta nel testo modificato dell’art. 2617 del Dlgs. n. 46/99, ha riconosciuto agli A.d.R. la possibilità di concedere la rateazione dei crediti iscritti a ruolo dagli Enti previdenziali.

 

L’esigenza di garantire un costante ed efficace monitoraggio dei comportamenti tenuti dal contribuente nel momento in cui inizia il percorso di regolarizzazione ha reso necessario ridefinire, alla luce delle disposizioni succedutesi nel tempo, le modalità di presentazione delle domande di dilazione in esame.

 

Sebbene, infatti, le due tipologie di dilazioni abbiano continuato a coesistere, risulta evidente che con l’estensione dell’applicazione dell’art. 19 anche ai crediti degli Enti Previdenziali, il legislatore ha inteso ricondurre ad unità la disciplina delle rateazioni di tutte “le entrate” per le quali il dlgs 46/99 dispone l’obbligo della riscossione mediante ruolo.

 

Tale disposizione, dunque, ha definitivamente dato organicità alla disciplina che deve regolare la riscossione a mezzo ruolo, colmando la lacuna normativa che si era determinata nel sistema e che aveva reso necessaria la previsione di una dilazione, sulle somme iscritte a ruolo, concessa direttamente dagli Enti Previdenziali impositori.

 

Infatti, l’attribuzione della titolarità all’A.d.R. di concedere al contribuente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, “la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fini ad un massimo di 72 rate” risponde a due finalità:

 

- quella di dare al contribuente un unico interlocutore chiamato a gestire tutti i tributi, indipendentemente dalla loro diversa natura;

- quella di consentire la definizione dell’intera esposizione debitoria, del cui recupero è responsabile l’A.d.R. a seguito dell’iscrizione a ruolo, con regole e criteri unitari.

 

In relazione a ciò, analogamente a quanto già effettuato dagli altri Enti impositori18, ed in una logica di semplificazione dell’attuale sistema, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i contribuenti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all’Agente della Riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l’eventuale accoglimento.

 

Dalla medesima data viene ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pagamento dilazionato dei crediti contributivi riservando all’Istituto soltanto la gestione dei crediti in fase amministrativa.

 
7.   Decorrenza delle nuove disposizioni 
 

Le modifiche descritte nei punti precedenti si applicano soltanto alle domande presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare.

La definizione delle domande presentate anteriormente a tale data avverrà secondo le precedenti disposizioni.

 

8.   Revoca della dilazione su cartella di pagamento già concesse dall’Inps.

 

Le dilazioni su cartella di pagamento concesse dall’Istituto anteriormente all’emanazione della presente circolare dovranno essere oggetto di un sistematico monitoraggio dei pagamenti  mensilmente dovuti dal contribuente, al fine di escludere la prosecuzione di forme di pagamento dilazionato al di fuori della disciplina regolatrice.

 

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni già richiamate al precedente punto 5 in ordine alle condizioni previste per il permanere in capo al contribuente del titolo al pagamento rateale che, venendo meno, comportano l’immediata adozione del provvedimento di revoca per decadenza della dilazione concessa.

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

________________________

 

1 Con le delibere n. 165 del 25.5.1999 e  n.471 del 12 ottobre 1999 (circ 192 del 29 ottobre 1999); n. 340 del 21 settembre 2005 e n. 175 del 7 giugno 2006 (circolari n. 106 del 28 settembre 2005 e n. 84 del 30 giugno 2006) è stata modificata la titolarità della competenza a decidere le istanze proposte dai contribuenti.

 

2 Delibere n.182 del 07/11/1986; n. 187 del 21/10/1988; n.219 del 09/12/1988; circolare n. 104 del 23 maggio 1989.
 

3 Tale condizione si applica a decorrere da mese di gennaio 1989 e, come previsto dal punto 10) della stessa delibera n.288/1995, in sede di accoglimento della domanda, può essere deliberato, su istanza del contribuente, l’esonero totale o parziale dal versamento delle rate provvisorie, qualora la situazione debitoria del richiedente sia particolarmente delicata per i suoi riflessi di carattere economico  o sociale, ovvero  la singolarità delle cause che hanno determinato l’indebitamento impongano l’adozione di provvedimenti eccezionali.

4. Art. 2 della legge 638/1983, come modificato dall’art.1 del D.lgs. n. 211/1994. Al riguardo, si rammenta che il legislatore ha previsto una speciali causa di “non punibilità” a favore del datore di lavoro che provveda, entro il “termine di tre mesi” dalla data di “contestazione o notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”, a sanare il proprio comportamento antigiuridico provvedendo al versamento delle somme dovute al predetto titolo.

 

5 Circolare n. 106 del 28 settembre 2005

 

6 Art. 24 comma 2 dlgs 46/99 “L'ente ha facolta' di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all'iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, l'iscrizione a ruolo e' eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.

 

7 Art. 24, comma 1, dlgs 46/99 “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore”.

8  Circ. n. 165 del 22 agosto 2001.

9 legge n. 388 del 23 dicembre 2000, art. 116, comma 17.

 

10 Delibera n.356 dell’11 marzo 1997 e circolare n. 76 del 25 marzo 1997; delibera n. 165 del 25 maggio 1999 e circ.128 del 9 giugno 1999.

 

11 Circolare n. 106 del 28 settembre 2005, punto 8).

 

12 Art.32,  dlgs 46/99 - Riscossione spontanea a mezzo ruolo- . 

 

13 circ. 161 del 26 settembre 2000 e circ. n.169 del 21 dicembre 2004. 

14 Circolari  n. 106 del 28 settembre 2005 e n. 84 del 30 giugno 2006.

 

15 legge n. 178 dell’ 8 agosto 2002, art.3, comma 3-bis. “Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori”.

 

16 Art.19 DPR 602/1973 modificato prima dai commi 126 e 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dall'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 ed infine dall’art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 “1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili”.

 

17 Dlgs. n. 46/99 art. 26, comma 1, come sostituito dal comma 2-ter dell’art. 36 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla legge di conversione n. 31/2008 ”Le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie di cui all'articolo 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.”

 

18 Circolare Inail n.22 del 3 aprile 2008

 

 

 

 

 

 

 

Allegato N.1

Allegato N.2