960521 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Circolare n. 106 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Trattamento straordinario di integrazione salariale. Decreto Legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28 dicembre 1995, n. 549. Direttive Ministeriali. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE Roma, 17 maggio 1996 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 106 AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI e per conoscenza AL PRESIDENTE AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO All.4 DI INDIRIZZO E VIGILANZA AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Trattamento straordinario di integrazione salariale. Decreto Legge 2 aprile 1996, n. 180 e legge 28 dicembre 1995, n. 549. Direttive Ministeriali. SOMMARIO: Nuove disposizioni per gli interventi straordinari in favore di imprese edili e di imprese ubicate in aree interessate da piani di industrializzazione. Proroga dei termini previsti per le imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici, imprese di spedizione, trasporto e vigilanza. Contratti di solidarieta'. Limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario. Il decreto legge n. 180, oltre a reiterare disposizioni gia' contenute nel decreto legge 8 febbraio 1995, n. 31 e riproposte in decreti successivi per le quali si fa rinvio alla circolare n. 89 del 30 marzo 1995, contiene alcune disposizioni innovative che unitamente a quelle contenute nella legge finanziaria n. 549 formano oggetto delle seguenti istruzioni. Saranno di seguito illustrate altresi' le direttive che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha diramato in materia di contratti di solidarieta'. 1) Imprese edili Il comma 10 dell'art. 4, riproponendo il comma 10 dell'art. 6 del decreto legge 1 febbraio 1996, n. 39, al terzo periodo, prevede che per i lavoratori edili non aventi i requisiti di effettiva prestazione lavorativa presso la medesima azienda di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 299/94 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (anzianita' aziendale di almeno 36 mesi e periodi di effettivo lavoro di durata non inferiore a 24 mesi, compresi ferie, festivita' ed infortuni) sempreche' ovviamente sussista l'anzianita' lavorativa di almeno 90 giorni stabilita dall'art. 8, comma 3, della legge n. 160/88, il Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale puo' disporre la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 1 bis, e dell'art. 2, comma 2 ter, della legge n. 56 (vedi circ. n. 155 del 19 maggio 1994, par. 1-3) alle seguenti condizioni: a) trattasi di azienda dichiarata fallita; b) l'ubicazione dell'azienda sia compresa nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; c) sussistano fondate prospettive di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli occupazionali. La concessione del beneficio e' ulteriormente soggetta a due limitazione, una di carattere temporale, in quanto puo' riguardare solo situazioni maturate entro il 31 dicembre 1995, l'altra, di natura finanziaria, atteso che gli oneri devono essere contenuti nei limiti di otto miliardi, il cui importo deve essere stanziato nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 236/93. Le condizioni anzidette sono accertare direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che verifichera' altresi' la insussistenza dei requisiti ex art. 3, comma 3, della legge n. 451/94 o ex art. 11, comma 2, della legge n. 223/91. Per gli adempimenti finalizzati alla attuazione della pari riduzione della durata dei trattamenti speciali di disoccupazione, le Sedi interessate si atteranno alle istruzioni di cui alla circolare n. 140 del 18 maggio 1995, paragr. 3. 2) Piani di reindustralizzazione L'art. 4, comma 21, del decreto legge n. 180, prevede per unita' produttive interessate da accordi di programma o intese di programma per la reindustralizzazione, le cui caratteristiche sono state definite dal CIPE con delibera del 26 gennaio 1996 (all. 1) : a) la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente per crisi aziendale, per le domande presentate con riferimento all'art. 5 della legge n. 451/94 prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 180 (4 aprile 1996); b) la concessione, in deroga alla normativa vigente, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la durata massima di 12 mesi, con decorrenza non successiva al 30 giugno 1996, per le unita' produttive ubicate nelle aree di cui all'art. 1 della legge n. 236/93 (aree individuate ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 e n. 328/88 nonche' aree per le quali sia accertato un rilevante squilibrio fra domanda e offerta di lavoro, cfr. circolare n. 235 del 29 luglio 1994). Per ottenere tale beneficio l'azienda deve allegare all'istanza CIGS un progetto di lavori socialmente utili approvato dalla commissione per l'impiego ovvero un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dal'impresa; c) per i casi di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94 (imprese con piu' di 500 dipendenti) e' prevista la proroga per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, previo incarico all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati alla proroga stessa. Ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 223 del 3 agosto 1995, paragr. 2, si precisa che l'erogazione del trattamento straordinario per i periodi successivi alla data di comunicazione alla ditta da parte della Sede interessata all'esecuzione del decreto ministeriale di concessione del trattamento in questione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili. Pertanto l'impresa o l'Ente che gestisce il progetto dovra' inviare l'elenco dei lavoratori impegnati, attestando la loro effettiva partecipazione al progetto stesso. La cessazione o sospensione della partecipazione al progetto dei lavori socialmente utili dovra' essere tempestivamente comunicata dalla impresa o dall'Ente su indicato alla SAP competente, che provvedera' a sospendere o cessare il pagamento diretto delle prestazioni ovvero a comunicare, se del caso, nei modi piu' rapidi possibili, il provvedimento adottato alla ditta che anticipa il trattamento straordinario di integrazione salariale. Per quanto attiene le assenze dalla partecipazione ai lavori socialmente utili che non comportano perdita del diritto al trattamento (assenza per giustificato motivo o malattia) ovvero determinano la sola sospensione del trattamento stesso (riposo obbligatorio prima e dopo il parto), si richiamano i criteri vigenti in materia che peraltro risultano ribaditi con riferimento al sussidio di disoccupazione nella circolare n. 82 dell'11 aprile 1996. 3) Imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici La legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 2, comma 22, proroga fino al 31 dicembre 1997, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a L. 40 miliardi e secondo i criteri concessivi che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto il il Ministro del Tesoro, l'estensione alla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale alle imprese esercenti attivita' commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo nonche' agli operatori turistici con piu' di 50 addetti; si fa riserva di istruzioni dopo l'emanazione del decreto anzidetto. 4) Imprese di spedizione e trasporto e imprese di vigilanza. Il termine per usufruire degli interventi straordinari, gia' fissato al 31 dicembre 1994 dall'art. 7, comma 7, della legge n. 236/93 e prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 6, comma 14, del decreto legge n. 31/95 (cfr. circolare n. 89, p. 6, del 30 maggio 1995) e' stato prorogato ulteriormente al 31 dicembre 1996 dall'art. 4, comma 15, del decreto legge n. 180/96. 5) Contratto di solidarieta' Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota del 2 febbraio c.a. (vedi all. 2) ha diramato due direttive in materia di contratto di solidarieta'. Con la prima, il Ministero ha ribadito che in via di principio, tenuto conto delle caratteristiche specifiche del contratto di solidarieta' che si inserisce in un contesto aziendale operativo sia pure a livelli ridotti, non si verificano i presupposti per il pagamento diretto delle prestazioni. Tuttavia, in determinate situazioni sopravvenute alla stipula del contratto di solidarieta', quali le procedure concorsuali ovvero con la cessazione dell'attivita' aziendale puo' risultare effettivamente impedita la corresponsione del trattamento di integrazione salariale. In tali situazioni il predetto Dicastero non esclude che possa essere autorizzato il pagamento diretto previa verifica, ove necessaria, da parte del locale Ipettorato del lavoro, delle circostanze giustificative. Pertanto le imprese distinatarie di decreti ministeriali concessivi del trattamento straordinario per solidarieta', qualora sopraggiungano circostanze impeditive delle dovute anticipazioni potranno avanzare richiesta agli Organi ministeriali, tramite gli uffici periferici del Ministero stesso ovvero la SAP competente, al pagamento diretto delle prestazioni. Ove la richiesta dovesse pervenire alla SAP, sara' immediatamente trasmessa ai predetti uffici, unitamente agli elementi in possesso utili ai fini dell'autorizzazione. Con la seconda direttiva il Ministero del Lavoro ha chiarito che anche le imprese appaltatrici del servizio di mensa o ristorazione possono utilizzare il contratto di solidarieta' sempreche' la situazione di esubero sia dipendente dalle difficolta' della impresa committente comprovate dall'avvenuta ammissione agli interventi di integrazione salariale, ordinari o straordinari. 7) Limiti temporali Con messaggio n. 30926 del 25 ottobre 1995 (all.3) sono state fornite istruzioni in merito alla direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 riguardante la individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/91. Il criterio di cui alla predetta direttiva ha assunto forza legislativa, essendo stato recepito dall'art. 4, comma 35, del decreto legge n. 180/96. In conseguenza di cio' il CIPE con delibera del 26 gennaio 1996 (vedi all.4) detta criteri per la concessione del trattamento straordinario in prosecuzione di precedenti piani quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per imprese appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 che ha stabilito le condizioni per le proroghe di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91. Pertanto le Sedi daranno esecuzione ai decreti ministeriali emanati in base alla predetta delibera CIPE, che risultera' richiamata nel decreto ministeriale di concessione, per l'erogazione del trattamento straordinario oltre la durata stabilita dall'art. 1, comma 3, della legge n. 223/91 (e cioe' oltre i 48 mesi). Lo stesso articolo 4 del decreto legge n. 39, al comma 34, stabilisce che l'intervento straordinario di cui all'art. 7, comma 10 ter, della legge n. 236/93 con il quale la durata dell'intervento stesso e' stata equiparata alla durata della gestione commissariale dell'amministrazione straordinaria con esercizio di impresa, si intende concessa in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223. Trovano quindi applicazione al riguardo le istruzioni di cui alla circolare n. 103 dell'11 aprile 1995. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO All. 1 CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 21, DEL DECRETO -LEGGE 4 DICEMBRE 1995, N. 515 IL CIPE VISTO l'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; VISTO il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, - convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 - recante, tra l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse; VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 1, del predetto decreto-legge che reca la definizione di aree depresse e dei diversi istituti della programmazione negoziata, nonche' il 2 comma del medesimo articolo che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle intese e dei contratti di programma da stipulare; VISTO l'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il Governo abbia stipulato protocolli di impresa o intese di programma per la reindustralizzazione con le regioni ovvero con le parti sociali - la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa vigente; CONSIDERATO che la norma predetta, tesa ad assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da unita'produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a declino industriale e, piu' in generale, nelle aree depresse coinvolte in programmi di reindustralizzazione richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo; CONSIDERATO, altresi', che il legislatore non ha definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo di intesa"; RITENUTO urgente, in particolare, individuare criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate risorse preordinate allo scopo; VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio; UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale; D E L I B E R A 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 21, del D.L. n. 515/95 si intendono per "accordo di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104/95 ed approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1. 2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa" sono richiesti i seguenti requisiti: - soggetti firmatari: a) Ministro del lavoro o Sottosegretario delegato o Presidente o compnente delegato del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) Presidente della Regione o Assessore delegato; c) Segretario, o suo delegato, delle Confederazioni e/o Unioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, competenti a livello nazionale o regionale; Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno dei soggetti di cui ai punti b) e c); - oggetto del protocollo di intesa deve essere un progetto di reindustralizzazione definito quanto a: a) tipo e settore di intervento; b) localizzazione dell'intervento; c) provenienza delle fonti di finanziamento; d) soggetti realizzatori; e) ricadute occupazionali; f) durata. 3. Per la valutazione delle richieste di intervento CIGS che vanno corredate, oltreche' dal citato progetto di reindustralizzazione, anche da un progetto di lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto: a) dell'avvio effettivo della reindustralizzazione entro un anno dalla decorrenza del beneficio richiesto; b) della rilevanza sociale dell'intervento invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti (almeno 300 unita', anche se dipendenti da piu' imprese della stessa area). 4. Si procedera' alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in considerazione delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate, secondo le seguenti priorita'; a) i casi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56; b) l'ordine cronologico di inoltro delle istanze da parte delle imprese interessate presso i competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo. Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da imprese articolate in piu' unita locali, si considerera' la data di protocollo piu' favorevole. 5. Le disposizioni della presente deliberazione si applicano ai protocolli d'intesa stipulati successivamente al 26 gennaio 1996. 6. I protocolli di intesa stipulati in data anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i sottonotati requisiti. a) Quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in cui il protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti individuati al punto 2) della presente deliberazione: convalida del protocollo gia' stipulato da parte del Ministro del lavoro medesimo; b) Quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno, sempre, essere presenti gli elementi di cui alle lettere a), b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli elementi restanti; Ai predetti protocolli di intesa non si applica il punto 3 della presente deliberazione. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 451/94, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione. Roma, 26 gennaio 1996 IL PRESIDENTE DELEGATO Prof.Augusto Fantozzi AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E.M.O. OGGETTO: CONTRATTO DI SOLIDARIETA' DIRETTIVE SU ALCUNE PROBLEMATICHE SORTE IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA e p.c. AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO per il tramite degli U.R.L.M.O. AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVORO AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO per il tramite degli I.R.L. ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIA-UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIA ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE-ASSESSORATO PER GLI AFFARI SOCIALI ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO per il tramite degli U.R.L.M.O. ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I ALL'INPS-DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE UFFICIO V LORO SEDI Si fa seguito alla circolare N. 33 del 14.3.1994, relativa ai contratti di solidarieta' ai sensi dell'art. 1 legge 863/84 e art. 5 legge 236/93, per fornire direttive sui seguenti problemi emersi in sede di applicazione della normativa citata PAGAMENTO DIRETTO Al riguardo si conferma che, in via generale, detto beneficio non vada autorizzato, data la peculiarita' dell'istituto - che si inserisce in un contesto aziendale operativo, sia pure modificato in termini di prestazione di lavoro e quindi di organizzazione produttiva. Comunque, anche se non previsto esplicitamente dalla legge che disciplina l'istituto, il rinvio operato dall'art. 1 comma 6 della legge 863/84 al corpus normativo in materia di integrazione salariale straordinaria, in quanto compatibile, rende ipotizzabile in alcune fattispecie del tutto singolari l'applicazione del beneficio in esame. Tali appaiono i casi in cui siano sopravvenuti in corso di solidarieta' eventi imprevisti o imprevedibili all'epoca della stipula del relativo contratto collettivo aziendale, quali le procedure concorsuali o la cessazione di attivita'. Eventi, quindi, di tale gravita' da impedire, per il precipitare dell'azienda in una situazione pressocche' irreversibile e di congelamento delle precarie risorse finanziarie in essere, la dovuta anticipazione dell'intervento salariale richiesto e cio' specialmente nei casi in cui il relativo Decreto Ministeriale sia gia' intervenuto. Le specifiche autorizzazioni al pagamento diretto quindi, saranno adottate soltanto in presenza delle predetta circostanze obiettive evidenziate in espressa istanza di parte o a seguito di specifica segnalazione dell'INPS. Il provvedimento di autorizzazione potra' essere adottato, ove ritenuto necessario, anche avvalendosi della verifica da parte del locale organo ispettivo in merito alla sussistenza dei presupposti dianzi specificati. AZIENDE APPALTATRICI SERVIZI DI MENSA E' opportuno chiarire che, sulla base della normativa vigente, le aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione presso aziende industriali possono utilizzare il contratto di solidarieta' e, di conseguenza, far fruire i dipendenti interessati dello specifico trattamento di integrazione salariale, qualora la situazione di esubero determinatasi sia da ricollegarsi ad una situazione di difficolta' dell'azienda committente. Tale situazione di difficolta', da intendersi in senso "lato" ai fini della solidarieta', deve comunque, per costituire presupposto di accesso al beneficio, aver dato luogo all'applicazione della Cigo o della Cigs nelle sue varie causali. Ne consegue, pertanto, che le aziende in questione possono ricorrere all'istituto della solidarieta', anche in concomitanza con l'applicazione della legge n. 56/94 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte delle aziende committenti. IL MINISTRO ALL. 3 I.N.P.S. DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI TEMPORANEE UFF. V AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI e, per conoscenza: AL PRESIDENTE Messaggio n.30926 AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE del 25.10.1995 AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Limite massino di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha stabilito che ai fini della verifica del limite massino (36 mesi nel quinquennio) di usufruibilita' del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, co. 9 della legge n. 223/91, si debba determinare il quinquennio stesso con decorrenza fissa a partire dall'11 agosto 1990. Essendo scaduto in data 11 agosto 1995 il primo quinquennio di applicazione della norma su citata, a partire dal 12 agosto 1995 e' iniziato a decorrere il nuovo quinquennio entro cui va collocato il limite massimo in questione. In conseguenza di cio' deve ritenersi modificata la circolare n. 103 dell'11 aprile 1995 nel punto in cui si fa riferimento al quinquennio mobile (terz'ultimo periodo del paragrafo 1). IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO ALL. 4 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE IL CIPE VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro; VISTO, in particolare, il comma 6 dell'articolo 1 della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo articolo; VISTO l'articolo 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI; VISTO l'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA E L'enel; VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 223/91 prevedendo la possibilita' di concedere proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui progammi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione presentino particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali di detti programmi, con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolare sul territorio; VISTA la propria deliberazione in data 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995 - con la quale sono stati fissati i criteri per l'applicazione del comma 9 dell'articolo 1 della citata legge n. 223/91; VISTA la direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 223/91; CONSIDERATO che il processo di riassetto delle risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991/95, durante il quale l'economia ha attraversato gravi difficolta'; RITENUTO necessario favorire con opportune misure il tempestivo completamento del predetto processo di riassetto; RILEVATO che l'interpretazione formulata con la direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 91/95 consente la prosecuzione, oltre l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria alle aziende, cui e' gia stata applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994; VISTA la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi della citata deliberazione del 18 ottobre 1994; UDITA la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto occupazionale; D E L I B E R A 1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994- possono essere presentati a completamento di quelli gia' approvati, programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1 della sopracitaata legge n. 223/91, anche senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza dei procedenti piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o conversione. 2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa, tali programmi dovranno comunque: - essere in linea con gli interventi guida di carattere programmatico - strategico e gli obiettivi produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti piani approvati, anche se non portati a definitivo compimento, per documentate difficolta' di carattere tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle emergenze economico-produttive attraversate dal paese; - assicurare attraverso la predisposizione di un puntuale progetto di riassetto degli equilibri occupazionali, la sistemazione del restante personale in esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa' acquirenti; - prevedere tempi certi e contenuti per l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le iniziative dei programmi da realizzare. 3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali, in sede governativa o presso il Ministero del lavoro, terranno conto delle disposizioni contenute nella presente deliberazione. 4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 451/94, riferira' sullo stato di applicazione della presente deliberazione. Roma, 26 gennaio 1996 IL PRESIDENTE DELEGATO Prof. Augusto Fantozzi