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Circolare numero 107 del 6-10-2006.htm

  
CIGS - annullamento del punto 2 della circolare INPS n° 84 del 29.4.1988 in adesione ai criteri della sentenza del T.A.R. del Lazio n° 8138 del 10.10.2005   

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 6 Ottobre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  107

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

CIGS - annullamento del punto 2 della circolare INPS n° 84 del 29.4.1988 in adesione ai criteri della sentenza del T.A.R. del Lazio n° 8138 del 10.10.2005

 

 

 

Con sentenza n° 8138 del 10.10.2005 il T.A.R. del Lazio ha accolto i ricorsi proposti dalle società Simetrafo s.r.l., Simair s.r.l., Sime Sitemi s.p.a. e Igla s.p.a. contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre Pubbliche Amministrazioni, nonché nei confronti dell’INPS, per l’annullamento di alcuni provvedimenti con i quali era stato negato l’intervento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

La sopra citata sentenza appare conforme all’orientamento espresso sia dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 18296 del 23.12.2002, n. 2510 del 1.3.1993, n. 4227 del 13.4.1995) sia dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1412 del 25.10.1996) e, pertanto, l’Avvocatura Centrale dell’Istituto non ha ritenuto opportuno ricorrere in appello avverso la suddetta decisione.

 

Si riportano di seguito le motivazioni di tale decisione.

 «L’art. 3 quinto comma del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863) dispone che “Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto”.

Sulla scorta della decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato 25 ottobre 1996 n. 1412 si deve pertanto rilevare che, in materia, il legislatore ha posto il principio generale di una sostanziale identità della disciplina del contratto “di formazione e lavoro” con il contratto “di lavoro subordinato” in senso stretto. Ancorché i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro possano essere differenti (dato che sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli Enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi), non vi sono reali ragioni per negare la sostanziale identità della causa (civilisticamente intesa) del negozio che è individuabile nello scambio “lavoro contro retribuzione”. In conseguenza è dunque evidente che, non ricorrendo specifici divieti, ai rapporti di formazione e lavoro debba - in linea di principio - applicarsi l’identico regime delle integrazioni sociali, che è valido per i rapporti di lavoro ordinari. Questo è del resto l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che, per il contratto di formazione e lavoro disciplinato dalle disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, non sono previste deroghe all’applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui “tale trattamento è applicabile anche nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro” (Cass. dec. n. 2510 del 1 marzo 1993), non sussistendo alcun motivo “per sottoporre i contratti di formazione e lavoro, ai fini della cassa integrazione, ad un regime diverso da quello degli ordinari rapporti di lavoro” (Cass. dec. n. 4227 del 13 aprile 1995).

Dato che, né nella normativa e né nei singoli provvedimenti concessivi della C.I.G., alle imprese ricorrenti, vi era stata un’espressa esclusione nel senso voluto dalle amministrazioni resistenti, nessun rilievo giuridico poteva darsi all’argomentazione della Circolare INPS per cui per la durata del contratto di formazione e lavoro, limitata a ventiquattro mesi, impediva la concessione della CIG anche ai predetti lavoratori.

E’ infatti evidente come, al verificarsi di tali circostanze, i rapporto di formazione e lavoro sono automaticamente sospesi: in tali casi l’esecuzione delle prestazioni è oggettivamente impedita dal verificarsi di fatti non riconducibili alla volontà delle parti. Per tale ordine di ragioni, la sospensione del rapporto di lavoro per collocamento in cassa integrazione del lavoratore con contratto di formazione e lavoro è compatibile con la proroga del termine naturale del negozio (analogamente alle ipotesi: gravidanza, puerperio, malattia, servizio militare: cfr. Corte Cost. 8 aprile 1993 n. 1493; Cassazione civile, sez. lav., 13 dicembre 1995, n. 12741, ecc.). Con la conseguenza che il provvedimento ministeriale di autorizzazione al collocamento di lavoratori in cassa integrazione abilita il datore di lavoro ad includere tra il personale sospeso anche coloro che siano stati assunti al lavoro mediante il suddetto contratto (cfr. Cassazione civile, Sez. Lav., 23 dicembre 2002, n. 18296). Del resto, ragioni di giustizia sostanziale rendono del tutto incomprensibile l’atteggiamento dell’INPS, nei confronti di una categoria particolarmente “debole” di lavoratori.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve perciò procedersi all’annullamento in parte qua della Circolare INPS n. 84 del 29.4.1988 (…)»

 

Viste le summenzionate motivazioni, e in ottemperanza al dispositivo della medesima sentenza (T.A.R. Lazio n° 8138 del 10.10.2005), si deve considerare superato il criterio al punto 2 della circolare INPS n° 84 del 29.4.1988, estendendo, inoltre, tale nuova disciplina anche alle integrazioni salariali straordinarie concesse in deroga alla normativa vigente.  

 

Il Direttore Generale

Crecco