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Circolare numero 108 del 10-10-2006.htm

  
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale   

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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 10 Ottobre 2006

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  108

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO:

Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale

 

SOMMARIO:

Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale

 

Sono pervenute, da parte di diverse strutture territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti riguardo all’applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e),  in merito alle dimissioni conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”, nel caso, sporadicamente ricorrente, in cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.

                                 

Anche in quest’ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l’indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.       

 

Si ritiene inoltre che, anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.                                                                                

 

Il Direttore Generale

Crecco