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930602
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 121.
AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
- Art. 8 legge 29.12.1990, n. 407 e art. 20 legge
23.7.1991, n. 223 e contratti part-time.
- Contratti di formazione e lavoro instaurati da
consorzi di imprese.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 28 maggio 1993     AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
Circolare n. 121.        AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO: - Art. 8 legge 29.12.1990, n. 407 e art. 20 legge
           23.7.1991, n. 223 e contratti part-time.
         - Contratti di formazione e lavoro instaurati da
           consorzi di imprese.
1) ASSUNZIONI PART-TIME ART. 8, COMMA 9, LEGGE N. 407/90 E
   ART. 20 LEGGE N. 223/1991.
     Con  il  messaggio n. 45498 del 20.2.1992, questa Dire-
zione Generale ha comunicato che, in attesa dei  chiarimenti
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non era
possibile riconoscere le agevolazioni contributive  ex  art.
8,  comma 9, della legge n. 407/90 ed ex art. 20 della legge
n. 223/91, in caso di assunzioni a part-time.
     Sulla questione  si  e'  pronunciata  con  lettera  del
4.3.1993  n. 1179/MC 407-MC 223-20 la Direzione Generale per
l'Impiego  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza
Sociale  la  quale  ritiene  che,  in  assenza  di esplicite
limitazioni normative,  i  benefici  contributivi,  previsti
dall'art. 8 della legge n. 407/90 e dall'art. 20 della legge
n. 223/91, possano essere  riconosciuti  anche  in  caso  di
rapporto part-time a tempo indeterminato.
     Le Sedi, pertanto, si atterranno al suddetto parere.
ISTRUZIONI OPERATIVE
     Per  le  modalita'  di compilazione del mod. DM10/2, da
parte della generalita'  delle  aziende,  si  richiamano  le
istruzioni impartite con le circolari n. 25 del  31  gennaio
1991,  parte  II,  e n. 215 del 14 agosto 1991, tenendo pre-
sente che, nel caso di assunzioni  part-time,  i  codici  da
indicare nei quadri "B-C" sono i seguenti:
     a)  datori  di  lavoro  che  hanno  titolo  ai benefici
previsti dall'art. 8, c. 9 della L. 407/90 nella misura  del
50%  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali a loro
carico:
- O58, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per
  gli operai;
- Y58, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per
  gli impiegati;
     b) datori di lavoro che hanno titolo all'esonero totale
dei  contributi previdenziali e assistenziali a loro carico,
previsto all'art. 8, c. 9 della L. 407/90:
- O59, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per
  gli operai;
- Y59, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per
  gli impiegati.
     Gli importi della  riduzione  ovvero  dell'esonero  dei
contributi previdenziali nonche' di quelli per le indennita'
economiche di  malattia,  di  maternita'  e  Gescal  saranno
indicati  nel  quadro  "D"  del  mod.  DM10/2 con i previsti
codici:
- L174, preceduto dalla dicitura "RID. 50% ART. 8, c.9, L.
  407/90", per i datori di lavoro di cui alla precedente
  lett. a);
- L175, preceduto dalla dicitura "ESONERO ART. 8, c.9, L.
  407/90", per i datori di lavoro di cui alla precedente
  lett. b);
     c) datori di lavoro che assumono  lavoratori  con  con-
tratto  di  reinserimento  ex  art. 20 della L. 223/91 e che
hanno titolo alla riduzione del 75%  dei  contributi  previ-
denziali e assistenziali a loro carico:
- O84, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per
  gli operai;
- Y84, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per
  gli impiegati;
     d)  datori  di  lavoro che assumono lavoratori con con-
tratto di reinserimento ex art. 20 della  L.  223/91  e  che
hanno  titolo  alla  riduzione  del  37,50%  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a loro carico:
- O85, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per
  gli operai;
- Y85, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per
  gli impiegati.
     Gli  importi  delle  riduzioni dei contributi previden-
ziali nonche' di quelli  per  le  indennita'  economiche  di
malattia, di maternita' e Gescal saranno indicate nel quadro
"D" del mod. DM10/2 con i previsti codici:
- L177, preceduto dalla dicitura  "RID. 75% ART. 20, c. 2,
  L. 223/91", per i datori di lavoro di cui alla precedente
  lett. c);
- L178, preceduto dalla dicitura "RID. 37,5% ART.20, c.3, L.
  223/91", per i datori di lavoro di cui alla precedente
  lett. d).
     Per le modalita' di versamento dei  contributi  per  le
prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale a mezzo del
mod. DM 10/S si richiamano le istruzioni  impartite  con  la
circolare  n. 53 del 26 febbraio 1993, al punto 1, lett. H.7
e H.8, per le assunzioni agevolate ex art. 8  L.  407/90  ed
allo  stesso  punto,  lett.  H9  e  H10,  per i contratti di
reinserimento.
     Si fa, inoltre, presente, in relazione a quanto  preci-
sato  all'ultimo capoverso del citato messaggio n. 45498 che
i modelli DM10/2 con i quali vengono  versati  i  contributi
ridotti  per  i  contratti  part-time  di  cui trattasi, non
saranno  piu'  evidenziati    nell'archivio  delle  "partite
anomale" di cui al messaggio n.18014  del 30 ottobre 1992.
      Per  la  consultazione delle posizioni aziendali rela-
tive ai DM10/2  registrati su detto  archivio si fa  riserva
di  fornire  istruzioni  con apposito messaggio in occasione
del rilascio della relativa procedura.
     Si coglie l'occasione per precisare, in relazione  alle
segnalazioni  pervenute  in merito alla mancata accettazione
del codice tipo contribuzione "59" per le aziende del Centro
Nord  che  accentrano gli adempimenti contributivi, che alle
posizioni aziendali aventi titolo al beneficio previsto  per
i  territori  del  Mezzogiorno,  dovra' essere attribuito il
codice di autorizzazione "0L".
     Detto codice, infatti, ha assunto il  significato  piu'
ampio  di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni contribu-
tive previste per i territori del Mezzogiorno",  rispetto  a
quello originario di "azienda che beneficia degli sgravi per
il Mezzogiorno".
     Si  rammenta,  infine,  che  alle  posizioni  aziendali
relative ad aziende che hanno  posto  in  essere  assunzioni
agevolate  ex  art.  8, c. 9, L. 407/90, ovvero contratti di
reinserimento ex art. 20 L.  223/91  deve  essere,  in  ogni
caso, attribuito il codice di autorizzazione "5N".
2) CONSORZI DI IMPRESE: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
   ART. 9 D.L. 29.3.1991, N. 108 CONVERTITO NELLA LEGGE
   1.6.1991, N. 169.
     A scioglimento della riserva di cui al punto  2)  della
circolare  n.  69  del  16  marzo 1991, si rende noto che il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale -  Direzione
Generale per l'impiego, con lettera n. 8239 del 5 marzo 1993
ha  espresso  l'avviso  che   tra   i   soggetti   abilitati
all'attivita'  di  formazione  e  lavoro  rientrano  anche i
Consorzi  di  imprese,  ai  sensi  del  combinato   disposto
dell'art.  3  commi  1 e 3, della legge 863/84 e dell'art. 9
del D.L. 108/91, convertito nella legge n. 169/91.
     Infatti, secondo il suddetto Dicastero, anche se l'art.
9  del  D.L.  108/91,  nel sostituire il comma 3 dell'art. 3
della  legge  n.  863/84,  non  include  tra  i  destinatari
dell'intervento  i Consorzi di imprese, potendo quest'ultimi
presentare progetti di formazione  ai  sensi  del  1   comma
dell'art.  3  della  legge  n.  863/84,  rimasto  in vigore,
possono anche stipulare contratti di formazione e lavoro.
     Le S.A.P. dovranno, pertanto, uniformarsi per quanto di
competenza alle precisazioni ministeriali.
                                    IL DIRETTORE GENERALE
                                     F.to Dr.ssa MANZARA