930602 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 121. AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI - Art. 8 legge 29.12.1990, n. 407 e art. 20 legge 23.7.1991, n. 223 e contratti part-time. - Contratti di formazione e lavoro instaurati da consorzi di imprese. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 28 maggio 1993 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI Circolare n. 121. AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: - Art. 8 legge 29.12.1990, n. 407 e art. 20 legge 23.7.1991, n. 223 e contratti part-time. - Contratti di formazione e lavoro instaurati da consorzi di imprese. 1) ASSUNZIONI PART-TIME ART. 8, COMMA 9, LEGGE N. 407/90 E ART. 20 LEGGE N. 223/1991. Con il messaggio n. 45498 del 20.2.1992, questa Dire- zione Generale ha comunicato che, in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non era possibile riconoscere le agevolazioni contributive ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 ed ex art. 20 della legge n. 223/91, in caso di assunzioni a part-time. Sulla questione si e' pronunciata con lettera del 4.3.1993 n. 1179/MC 407-MC 223-20 la Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la quale ritiene che, in assenza di esplicite limitazioni normative, i benefici contributivi, previsti dall'art. 8 della legge n. 407/90 e dall'art. 20 della legge n. 223/91, possano essere riconosciuti anche in caso di rapporto part-time a tempo indeterminato. Le Sedi, pertanto, si atterranno al suddetto parere. ISTRUZIONI OPERATIVE Per le modalita' di compilazione del mod. DM10/2, da parte della generalita' delle aziende, si richiamano le istruzioni impartite con le circolari n. 25 del 31 gennaio 1991, parte II, e n. 215 del 14 agosto 1991, tenendo pre- sente che, nel caso di assunzioni part-time, i codici da indicare nei quadri "B-C" sono i seguenti: a) datori di lavoro che hanno titolo ai benefici previsti dall'art. 8, c. 9 della L. 407/90 nella misura del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico: - O58, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per gli operai; - Y58, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per gli impiegati; b) datori di lavoro che hanno titolo all'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico, previsto all'art. 8, c. 9 della L. 407/90: - O59, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 407/90", per gli operai; - Y59, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 407/90", per gli impiegati. Gli importi della riduzione ovvero dell'esonero dei contributi previdenziali nonche' di quelli per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e Gescal saranno indicati nel quadro "D" del mod. DM10/2 con i previsti codici: - L174, preceduto dalla dicitura "RID. 50% ART. 8, c.9, L. 407/90", per i datori di lavoro di cui alla precedente lett. a); - L175, preceduto dalla dicitura "ESONERO ART. 8, c.9, L. 407/90", per i datori di lavoro di cui alla precedente lett. b); c) datori di lavoro che assumono lavoratori con con- tratto di reinserimento ex art. 20 della L. 223/91 e che hanno titolo alla riduzione del 75% dei contributi previ- denziali e assistenziali a loro carico: - O84, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per gli operai; - Y84, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per gli impiegati; d) datori di lavoro che assumono lavoratori con con- tratto di reinserimento ex art. 20 della L. 223/91 e che hanno titolo alla riduzione del 37,50% dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico: - O85, preceduto dalla dicitura "OP. P.T. L. 223/91", per gli operai; - Y85, preceduto dalla dicitura "IMP. P.T. L. 223/91", per gli impiegati. Gli importi delle riduzioni dei contributi previden- ziali nonche' di quelli per le indennita' economiche di malattia, di maternita' e Gescal saranno indicate nel quadro "D" del mod. DM10/2 con i previsti codici: - L177, preceduto dalla dicitura "RID. 75% ART. 20, c. 2, L. 223/91", per i datori di lavoro di cui alla precedente lett. c); - L178, preceduto dalla dicitura "RID. 37,5% ART.20, c.3, L. 223/91", per i datori di lavoro di cui alla precedente lett. d). Per le modalita' di versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a mezzo del mod. DM 10/S si richiamano le istruzioni impartite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, al punto 1, lett. H.7 e H.8, per le assunzioni agevolate ex art. 8 L. 407/90 ed allo stesso punto, lett. H9 e H10, per i contratti di reinserimento. Si fa, inoltre, presente, in relazione a quanto preci- sato all'ultimo capoverso del citato messaggio n. 45498 che i modelli DM10/2 con i quali vengono versati i contributi ridotti per i contratti part-time di cui trattasi, non saranno piu' evidenziati nell'archivio delle "partite anomale" di cui al messaggio n.18014 del 30 ottobre 1992. Per la consultazione delle posizioni aziendali rela- tive ai DM10/2 registrati su detto archivio si fa riserva di fornire istruzioni con apposito messaggio in occasione del rilascio della relativa procedura. Si coglie l'occasione per precisare, in relazione alle segnalazioni pervenute in merito alla mancata accettazione del codice tipo contribuzione "59" per le aziende del Centro Nord che accentrano gli adempimenti contributivi, che alle posizioni aziendali aventi titolo al beneficio previsto per i territori del Mezzogiorno, dovra' essere attribuito il codice di autorizzazione "0L". Detto codice, infatti, ha assunto il significato piu' ampio di "Azienda beneficiaria delle agevolazioni contribu- tive previste per i territori del Mezzogiorno", rispetto a quello originario di "azienda che beneficia degli sgravi per il Mezzogiorno". Si rammenta, infine, che alle posizioni aziendali relative ad aziende che hanno posto in essere assunzioni agevolate ex art. 8, c. 9, L. 407/90, ovvero contratti di reinserimento ex art. 20 L. 223/91 deve essere, in ogni caso, attribuito il codice di autorizzazione "5N". 2) CONSORZI DI IMPRESE: CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO ART. 9 D.L. 29.3.1991, N. 108 CONVERTITO NELLA LEGGE 1.6.1991, N. 169. A scioglimento della riserva di cui al punto 2) della circolare n. 69 del 16 marzo 1991, si rende noto che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale per l'impiego, con lettera n. 8239 del 5 marzo 1993 ha espresso l'avviso che tra i soggetti abilitati all'attivita' di formazione e lavoro rientrano anche i Consorzi di imprese, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 commi 1 e 3, della legge 863/84 e dell'art. 9 del D.L. 108/91, convertito nella legge n. 169/91. Infatti, secondo il suddetto Dicastero, anche se l'art. 9 del D.L. 108/91, nel sostituire il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 863/84, non include tra i destinatari dell'intervento i Consorzi di imprese, potendo quest'ultimi presentare progetti di formazione ai sensi del 1 comma dell'art. 3 della legge n. 863/84, rimasto in vigore, possono anche stipulare contratti di formazione e lavoro. Le S.A.P. dovranno, pertanto, uniformarsi per quanto di competenza alle precisazioni ministeriali. IL DIRETTORE GENERALE F.to Dr.ssa MANZARA