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Circolare numero 125 del 06-08-2013


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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 06/08/2013
Circolare n. 125
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Interpretazione autentica dell’art. 44 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell’art.59 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli del 3 agosto 2010. Istituzione nuovo codice DMAG per la denuncia di giornate lavorative ad orario ridotto.

SOMMARIO:

1. Premessa

2. Istituzione nuovo codice DGMAG: Giornata Orario Ridotto (G.O.R.)

3. Effetti di natura economica e assistenziale

Premessa.

 

Con Avviso comune del 14 gennaio 2013, le parti firmatarie del vigente CCNL degli operai agricoli tradizionali e florovivaisti hanno fornito l’interpretazione autentica delle norme contrattuali inerenti l’orario di lavoro e la relativa retribuzione, cui hanno diritto gli operai agricoli a tempo determinato, al verificarsi di particolari ipotesi previste dallo stesso avviso.

 

L’art. 44 del CCNL 25 maggio 2010, il cui testo corrisponde integralmente all’art. 40 del CCNL 6 luglio 2006, testualmente stabilisce, al primo comma, che: “L’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata” e, al secondo comma, che “ nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, le ore di lavoro non prestate, saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l’operaio rimanga nell’azienda a sua disposizione”.

 

Il suddetto articolo 44, a seguito dell’interpretazione autentica di cui sopra, va inteso nel senso che la durata della prestazione lavorativa giornaliera, dell’operaio a tempo determinato, può anche essere inferiore a quella ordinariamente prevista dall’art. 34 del CCNL 25 maggio 2010 (39 ore settimanali/ 6,30 giornaliere), qualora intervengano calamità naturali, eventi eccezionali, condizioni atmosferiche o climatiche avverse o altri eventi non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore che - non consentendo l’esecuzione dei lavori- ritardino l’inizio, ovvero anticipino il termine o comunque interrompano l’orario di lavoro normale.

 

La medesima interpretazione autentica è stata successivamente resa, con Avviso Comune del 14 febbraio 2013, in  riferimento all’art.59 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli del 3 agosto 2010.    

  

Al fine di dare attuazione all’avviso comune di cui sopra si descrivono, di seguito, gli adempimenti per le aziende che, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, dovranno procedere alla denuncia di OTD, la cui prestazione lavorativa è stata resa ad orario ridotto rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale/provinciale vigente.

 

 

2. Istituzione nuovo codice DMAG: Giornata Orario Ridotto (G.O.R.)

 

 

Si premette che lo svolgimento, da parte dell’OTD, di giornate lavorative ad orario ridotto, così come specificato nel sopracitato avviso comune, rappresenta un’ipotesi, esclusivamente connessa al verificarsi di  eventi  di carattere eccezionale, la cui intensità e natura dovrà essere coerente, in termini di durata, con l’interruzione dell’ordinario orario di lavoro e il suo utilizzo non deve essere un fenomeno generalizzato. Non sono pertanto ricomprese, nella fattispecie in esame, le interruzioni dell’attività lavorativa  determinate dalla esclusiva volontà del datore di lavoro o del lavoratore.

 

Nel modello telematico di denuncia DMAG, al fine di consentire alle aziende di denunciare l’utilizzo di OTD la cui prestazione lavorativa, per gli eventi sopra indicati, è stata resa ad orario ridotto, è stato istituito, a decorrere dal mese di Gennaio 2013, nella sezione “Dettaglio Lavoratore” un nuovo codice contrassegnato dal numero  “7” , presente nel menu a tendina denominato “ Part time/ GOR”.

 

Ai fini di una corretta denuncia della fattispecie in argomento dovranno obbligatoriamente essere indicati, nel mese di riferimento, il numero complessivo di giorni lavorati ad orario ridotto, il totale delle ore ad orario ridotto e la retribuzione corrisposta a tale titolo.  

 

L’apposita sezione delle dichiarazioni (quadro D) del modulo conclusivo del DMAG è stata integrata con la seguente nuova dichiarazione : “Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver retribuito il/i lavoratore/i  O.T.D. ad orario ridotto a seguito di interruzione di giornata lavorativa dovuta a causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 44 del vigente C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e dell’art. art.59   del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli del 3 agosto 2010 .”

 

Tale dichiarazione dovrà essere “obbligatoriamente” contrassegnata nel campo “SI”; in mancanza, il sistema non validerà la denuncia delle giornate ad orario ridotto (codice 7). Si fa presente che le motivazioni a fondamento della citata dichiarazione potranno essere oggetto di verifica, sia in sede amministrativa, che nel corso di attività ispettiva.

 

Si precisa che le aziende, nell’ipotesi in cui il lavoratore, nello stesso mese, abbia prestato sia giornate lavorative nel rispetto dell’orario previsto dai contratti vigenti, sia giornate ad orario ridotto per i motivi di cui in premessa, saranno  tenute  ad effettuare, per il medesimo lavoratore, una distinta  compilazione  nella sezione “ dettaglio lavoratore”.

 

In tale ipotesi il sistema genererà, per il medesimo lavoratore e nello stesso mese, una duplice rappresentazione, una relativa alle giornate svolte ad orario ordinario, l’altra riguardante le giornate ad orario ridotto.

 

Il nuovo codice sarà messo a disposizione a partire dalla denuncia DMAG del terzo trimestre 2013.

 

   

3. Effetti di natura economica e assistenziale

 

Considerato che l’art. 44 del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 C.C.N.L. e l’art. 59 del C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli del 3 agosto 2010 stabiliscono che “l’operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore effettivamente prestate nella giornata”, la verifica del rispetto del minimale previsto per legge e/o per contratto sarà effettuata, nelle ipotesi di denuncia di giornata lavorativa ad orario ridotto (GOR), su base oraria e non giornaliera.

 

Pertanto, al fine di consentire alle aziende di denunciare la corretta retribuzione corrisposta, a breve, verrà messa a disposizione, nell’ambito della Sezione “ Altre funzioni” presente nella procedura DMAG, apposita tabella, denominata “ Salari contrattuali provinciali”, che consentirà di consultare le retribuzioni contrattuali giornaliere e orarie .

 

Si fa, altresì, presente che, nell’elaborazione degli elenchi nominativi di cui alla Legge 28 novembre 1996 n. 608, art. 9 quinquies, e s.m.i., si terrà conto della presenza, nel periodo di riferimento, di eventuali denunce di giornate lavorative ad orario ridotto.

 

Quanto sopra anche al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 01 della Legge 11 marzo 2006, n.81, in base al quale la misura delle prestazioni temporanee, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di cui all’art.1 ,comma 1, del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n.389.

 

  Il Direttore Generale  
  Nori