Circolare numero 128 del 01/10/2010 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate
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Ai |
Dirigenti centrali e periferici |
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Direttori delle Agenzie |
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Coordinatori generali, centrali e |
Roma, 01/10/2010 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
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Circolare n. 128 |
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E, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza |
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Al |
Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
Allegati n. 1 |
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OGGETTO: |
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. |
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SOMMARIO: |
Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.
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L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, con effetto dal 01/10/2009 detta misura era stata fissata al 6,83585 % in ragione annuale.
Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interessata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2010/124566 del 07/09/2010 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,7567% in ragione annuale.
La variazione decorre dal 1 ottobre 2010.
Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Pertanto, anche per tale fattispecie,la nuova misura trova applicazione partire dal 1 ottobre 2010.
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Il Direttore generale Nori |