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Circolare numero 128 del 01/10/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 01/10/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 128 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n. 1

 

 

 

 

OGGETTO:

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

 

 

SOMMARIO:

Disposizioni per applicazione del tasso degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo.

 

 

L’art.30 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 dispone l’applicazione degli interessi di  mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a partire dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento, ad un tasso da determinarsi annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

 

 

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 4 settembre 2009, con effetto dal 01/10/2009 detta misura era  stata fissata al 6,83585 % in ragione annuale.

 

Considerato che il citato art. 30 prevede che la determinazione del tasso di interesse di mora venga fissato annualmente, l’Agenzia delle Entrate, interessata la Banca d’Italia, con provvedimento n. prot. 2010/124566 del 07/09/2010 ha disposto la riduzione dell’attuale misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 5,7567% in ragione annuale.

 

La variazione decorre dal 1 ottobre 2010.

 

Si rammenta che il comma 9 dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Pertanto, anche per tale fattispecie,la nuova misura trova applicazione partire dal 1 ottobre 2010.

 

 

 

 

 

Il Direttore generale

Nori

 

 

Allegato N.1