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Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

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Circolare numero 129 del 05-09-2013


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Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 05/09/2013
Circolare n. 129
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Allegati n.1
OGGETTO:

Disposizioni per l’attuazione della Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, relativa allo schema di convenzione con i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini del riconoscimento per l’anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta previste dall’art. 23 del DPR 600/73 e successive modifiche.

SOMMARIO:

Chiarimenti.

L’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto delle modifiche disposte dall’art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non prevede più l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia e dispone che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, salvo l’obbligo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

 

La normativa prevede che sia onere del sostituto di imposta acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta di cui al citato art. 23, e quindi l’INPS ha il compito di acquisire dai pensionati interessati dette dichiarazioni al fine di calcolare le detrazioni e di rideterminare ed applicare l’eventuale conseguente tassazione.

 

L’Istituto ha, quindi, predisposto un apposito modello per la comunicazione delle eventuali variazioni intervenute al fine di procedere al ricalcolo ed alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti in base alla variazione comunicata.

 

Con Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, è stato quindi approvato lo schema di convenzione, che si allega, con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al d. lgs. n. 241/97 per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta, previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600 e successive modifiche.

 

I Centri di assistenza fiscale, alcune Associazioni professionali a livello nazionale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema.

Le menzionate Associazioni professionali a livello nazionale, provviste di certificato digitale Entratel in corso di validità rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, che in caso di stipula della convenzione si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti alla Direzione centrale Sistemi informativi e tecnologici dell’INPS per la relativa abilitazione, sono quelle che seguono:

 

- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
- Istituto Nazionale Revisori Legali;
- Associazione Nazionale Commercialisti;
- per i Consulenti Tributari: ANCIT; ANCOT; INT; LAPET; LAIT.


Per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni ai fini del riconoscimento per l’anno 2013 del diritto alle detrazioni di imposta, i professionisti in possesso dei prescritti requisiti, che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono prendere contatto con le stesse; in alternativa, essi possono autonomamente stipulare convenzioni singole, così come gli altri soggetti abilitati.

 

Come già riferito a proposito delle Associazioni professionali, il soggetto interessato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

 

La stipula delle convenzioni di cui alla presente circolare avviene presso le Direzioni metropolitane o le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.


Sul punto, la citata determinazione reca la specifica autorizzazione ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, singole convenzioni aderenti ai rispettivi schemi.



I Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali verificano il possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula da parte dei richiedenti, compresi quelli relativi alla qualità del soggetto richiedente quale soggetto abilitato alla stipula, come sopra specificato, all’insussistenza delle gravi inadempienze di cui in appresso, alla legittimazione della persona fisica che sottoscrive e alla validità del certificato Entratel.

 

Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.



Per addivenire alla stipula, i soggetti interessati prendono contatti con le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell’Istituto e accessibili effettuando la ricerca della Struttura di interesse dal percorso che segue: “www.inps.it” -> “le sedi INPS” (in alto a destra).

 

La stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l’altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.

 

Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo.

 

L’imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.


Sono esclusi dall’affidamento del relativo servizio, e dunque non hanno facoltà di stipulare la convenzione di che trattasi, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l’Inps, alla data della stipula della convenzione.

 

La convenzione viene predisposta utilizzando le funzionalità del “Portale delle convenzioni”, accessibile dal percorso che segue: intranet.inps.it-> Servizi->“Gestione e assistenza servizi internet”->“Amministrazione convenzioni per utenti esterni”.

 

L’accesso al Portale è consentito ai menzionati Direttori e agli eventuali delegati, autorizzati attraverso il sistema IDM.

 

Attraverso il Portale, acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati.

 

La convenzione, una volta sottoscritta e provvista delle necessarie marche da bollo, dovrà essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel portale attraverso l’apposita funzionalità.

 

La convenzione risulterà attiva solo dopo aver provveduto alla registrazione in banca dati della copia elettronica della convenzione sottoscritta.

 

I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui alla presente circolare sono gestiti, relativamente ai CAF, dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS e, relativamente agli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.

 

Si invitano i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia della presente circolare ai soggetti interessati.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori