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L’art. 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per effetto delle modifiche disposte dall’art. 7, comma 2, lettera e), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non prevede più l’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per agevolazioni personali e/o per carichi di famiglia e dispone che la dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi, salvo l’obbligo a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
La normativa prevede che sia onere del sostituto di imposta acquisire le dichiarazioni fatte dai propri sostituiti ai fini del riconoscimento del diritto alle detrazioni di imposta di cui al citato art. 23, e quindi l’INPS ha il compito di acquisire dai pensionati interessati dette dichiarazioni al fine di calcolare le detrazioni e di rideterminare ed applicare l’eventuale conseguente tassazione.
L’Istituto ha, quindi, predisposto un apposito modello per la comunicazione delle eventuali variazioni intervenute al fine di procedere al ricalcolo ed alla corretta determinazione delle detrazioni realmente spettanti in base alla variazione comunicata.
Con Determinazione del Presidente n. 137 del 20 giugno 2013, è stato quindi approvato lo schema di convenzione, che si allega, con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al d. lgs. n. 241/97 per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni presentate dai pensionati ai fini delle detrazioni d’imposta, previste dall’art. 23 del D.P.R. 1973, n. 600 e successive modifiche.
I Centri di assistenza fiscale, alcune Associazioni professionali a livello nazionale e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, aderenti allo schema.
- Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
Come già riferito a proposito delle Associazioni professionali, il soggetto interessato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
La stipula delle convenzioni di cui alla presente circolare avviene presso le Direzioni metropolitane o le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.
Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.
La stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l’altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.
Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo.
L’imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.
La convenzione viene predisposta utilizzando le funzionalità del “Portale delle convenzioni”, accessibile dal percorso che segue: intranet.inps.it-> Servizi->“Gestione e assistenza servizi internet”->“Amministrazione convenzioni per utenti esterni”.
L’accesso al Portale è consentito ai menzionati Direttori e agli eventuali delegati, autorizzati attraverso il sistema IDM.
Attraverso il Portale, acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati.
La convenzione, una volta sottoscritta e provvista delle necessarie marche da bollo, dovrà essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel portale attraverso l’apposita funzionalità.
La convenzione risulterà attiva solo dopo aver provveduto alla registrazione in banca dati della copia elettronica della convenzione sottoscritta.
I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui alla presente circolare sono gestiti, relativamente ai CAF, dalla Direzione centrale Pensioni dell’INPS e, relativamente agli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.
Si invitano i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia della presente circolare ai soggetti interessati.
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