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940429
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Circolare n. 130
AI DIRIGENTI CENTRALI E
   PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
   E PERIFERICI DEI RAMI
   PROFESSIONALI
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
   PRIMARI MEDICO LEGALI
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
       e, per conoscenza,
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI VICE COMMISSARI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI
   PROVINCIALI
Decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato
dal Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 185.
Ulteriori interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione.
DIREZIONE CENTRALE
CONTRIBUTI
Roma, 29 aprile 1994     AI DIRIGENTI CENTRALI E
Circolare n. 130            PERIFERICI
                         AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI
                            E PERIFERICI DEI RAMI
                            PROFESSIONALI
                         AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E
                            PRIMARI MEDICO LEGALI
                         AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
                                e, per conoscenza,
                         AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                         AI VICE COMMISSARI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            REGIONALI
                         AI PRESIDENTI DEI COMITATI
                            PROVINCIALI
OGGETTO:  Decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato
          dal Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 185.
          Ulteriori interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione.
     La  Gazzetta Ufficiale n. 14 serie generale parte prima
del 19.1.1994 ha pubblicato  il  Decreto  legge  18  gennaio
1994,  n. 40, che reca ulteriori interventi urgenti a soste-
gno  dell'occupazione  e  che  e'  entrato  in  vigore,  per
espressa previsione (cfr. art. 13), il 20.1.1994.
     Il  provvedimento,  decaduto,  e'  stato reiterato, con
modificazioni, dal D.L. 18 marzo 1994,  n.  185,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 serie generale del 21.3.1994,
che e' entrato in vigore per espressa previsione (cfr.  art.
14) il giorno stesso della sua pubblicazione.
     I  provvedimenti  in  esame  hanno  introdotto notevoli
modifiche alla disciplina del trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  e di mobilita' che, con le presenti
disposizioni, sono illustrate per i  riflessi  sul  versante
contributivo,  con  l'avvertenza  che verranno separatamente
indicate le modifiche introdotte dal D.L. n. 185/94.
A) ESTENSIONE CIGS
     L'art. 1, comma 8, del D.L. n. 40/94 recita:
"A decorrere dal 1  gennaio 1994 la disciplina  del  tratta-
mento   straordinario   di   integrazione   salariale  trova
applicazione  anche  con  riferimento  ai  dipendenti  delle
imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, addetti in modo
prevalente e continuativo allo svolgimento  delle  attivita'
appaltate.  Il  trattamento  di  integrazione  salariale  e'
concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi
dal  lavoro  o  effettuino  prestazioni  di lavoro ad orario
ridotto  in  conseguenza  della  riduzione  delle  attivita'
appaltate  ove connessa all'attuazione, da parte dell'appal-
tante, di programmi di crisi aziendale, o  di  programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale,
che abbiano dato luogo all'applicazione  del  trattamento  a
carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.".
     E'  ovvio che la norma in questione non puo' avere come
destinatarie le imprese di  pulizia,  inquadrate  nell'indu-
stria,  e  quindi  gia' rientranti nel campo di applicazione
della  disciplina  sia  dell'intervento   straordinario   di
integrazione salariale che della mobilita'.
     Pertanto,  l'estensione  di  cui  all'art.  1, comma 8,
limitata alla disciplina CIGS, riguarda  solo  i  lavoratori
delle  imprese  di  pulizia,  che  finora  ne erano escluse,
purche' sussista  il  requisito  occupazionale-temporale  di
piu'  di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di
ammissione  al  trattamento  straordinario   di   intervento
salariale.
     L'art.  1,  comma 8, in realta', non richiama espressa-
mente, ai fini dell'applicazione del limite occupazionale di
15  dipendenti  nel  semestre  precedente,  l'art.  1, primo
comma, della legge n. 223/91; si  ritiene  tuttavia  che  le
imprese  di cui sopra siano tenute al versamento del contri-
buto dello 0,90 al superamento di detto limite  occupaziona-
le,  secondo  le  istruzioni  gia'  fornite al punto 2 della
circolare n. 211 del 9 agosto 1991,  in  base  al  combinato
disposto  dell'art.  1, primo comma, della legge n. 223/91 e
dell'art. 1, comma 8, del D.L. in esame (cfr. anche circ. n.
93 del 20 aprile 1993).
     Il  D.L.  n.  185/94 ha reiterato la norma in questione
all'art. 1, comma 7, aggiungendo pero'  al  testo  riportato
una  premessa,  che  individua  i  dipendenti  delle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia, la locuzione "anche  se
costituite in forma cooperativa".
     Non  e'  agevole  definire  l'esatta  portata del nuovo
testo e cioe', in particolare, se esso possa  essere  inter-
pretato  come  una  estensione  ai soci delle cooperative di
produzione e lavoro  appaltatrici  di  servizi  di  pulizia,
peraltro inquadrate con la specifica normativa del D.P.R. n.
602/70.
     Infatti il testo, anche novellato dall'art. 1, comma 7,
del  D.L. n. 185/94, ha per destinatari i dipendenti e non i
soci, con formulazione ben diversa da  quella  adottata  sia
dall'art.  5 del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869, che dall'art.
4, comma 3, della legge n. 236/93. Sulla questione,  pertan-
to,  si aspettano le definitive determinazioni del Ministero
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  interessato  al
riguardo.
     Per  quanto  riguarda  le  imprese  di pulizia, diverse
dalle cooperative e per le cooperative, al  momento  limita-
tamente  al  personale  dipendente non socio,  e' necessario
procedere alla definizione dei criteri  atti  a  determinare
l'esatto  ambito  delle  categorie  per  le  quali  sussiste
l'obbligo del pagamento del contributo dello 0,90%,  di  cui
all'art. 9 della legge 29.12.1990, n. 407.
     Infatti,  la norma di cui all'art. 1, comma 8, del D.L.
n. 40/94 - riportata in  premessa  -  estende,  a  decorrere
dall'1.1.1994,  la  disciplina  della  CIGS  alle imprese di
pulizia non destinatarie della stessa, con le  stesse  moda-
lita'  previste  dall'art.  23  della legge n. 155/81 per le
aziende appaltatrici dei servizi di mensa e di ristorazione.
     Tali imprese sono  destinatarie  della  disciplina  del
trattamento  straordinario di integrazione salariale limita-
tamente ai dipendenti addetti in modo  prevalente  e  conti-
nuativo  alle  attivita' appaltate presso aziende rientranti
nel campo di applicazione della CIG straordinaria,  comprese
quelle di cui all'art. 7, commi 4 e 7, della legge n. 236/93
(cfr. circ. n. 195  dell'11  agosto  1993),  analogamente  a
quanto e' previsto per le imprese di mensa e di ristorazione
limitatamente ai dipendenti addetti  in  modo  prevalente  e
continuativo presso le imprese industriali.
     Pertanto,   per   la  determinazione  dell'obbligazione
contributiva, tali imprese adotteranno i criteri di cui alla
circ. n. 88 del 19 marzo 1992, opportunamente adattati.
     In  sintesi, quindi, a decorrere dal 1  gennaio 1994 il
contributo  dello  0,90%  deve  essere  versato  secondo  le
fattispecie di seguito elencate:
     a)  impresa appaltatrice di servizi di pulizia esclusi-
vamente presso una o piu' imprese destinatarie  della  CIGS:
contribuzione dovuta per tutti i dipendenti;
     b)   impresa  appaltatrice  nei  confronti  di  imprese
destinatarie e non destinatarie della  CIGS,  con  attivita'
principale  -  individuabile  prima di tutto in base ai dati
del fatturato - nei  confronti  delle  imprese  destinatarie
della  CIGS:  contribuzione  dovuta per i dipendenti addetti
materialmente in via prevalente e continuativa  al  servizio
di  pulizia  presso  aziende  destinatarie  della CIGS e per
tutti quelli addetti ai servizi comuni;
     c)  impresa  appaltatrice  nei  confronti  di   imprese
destinatarie della CIGS e non, ma con attivita' principale -
individuabile prima di tutto in base ai dati del fatturato -
nei  confronti  delle  imprese  non destinatarie della CIGS:
contribuzione  dovuta  per  i  soli  dipendenti  addetti  in
maniera  prevalente  e continuativa all'attivita' di pulizia
presso imprese destinatarie della CIGS, con esclusione degli
addetti ai servizi comuni.
     Per  quanto  ovvio,  si  precisa  che  gli  adempimenti
contributivi  vanno  effettuati  nel  rispetto  dei  criteri
illustrati  nella  circ.  n.  19  del 25.1.1991 e n. 211 del
9.8.1991, con le modifiche illustrate al paragrafo che segue
relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro.
     Inoltre  si  precisa,  per  le  imprese di pulizia, che
entrano dall'1.1.94 nel campo  di  applicazione  dell'inter-
vento  straordinario di CIG, che il requisito occupazionale,
parametrato sull'arco temporale di sei mesi, va  determinato
in  relazione  all'intero  complesso  aziendale  e secondo i
criteri gia' illustrati per i servizi di  mensa  e  ristora-
zione  al punto 2, lett. d) della circ. n. 211 del 9.8.1991.
Detto requisito deve sussistere per l'azienda  appaltatrice;
e'  quindi ininfluente la coesistenza di piu' appalti presso
aziende appartenenti a settori di  attivita'  interessati  o
meno all'intervento straordinario dell'integrazione guadagni
(es. industria e credito).
     Resta fermo inoltre che il contributo per  CIG  straor-
dinaria  di  cui  all'art.  9  della  legge n. 407/90, per i
lavoratori da considerare - secondo i  criteri  sopra  illu-
strati - addetti in via prevalente e continuativa ai servizi
di  pulizia  presso  aziende  destinatarie  del  trattamento
straordinario  CIG,  e'  dovuto  per  le  varie  categorie e
qualifiche individuate nella circolare n. 19 del 25.1.1991.
     Si sottolinea infine che l'art. 1, comma  8,  reiterato
all'art.  1, comma 7, del D.L. n. 185/94, nella formulazione
letterale, nella previsione della  copertura  finanziaria  e
nella quantificazione degli oneri, contenuta nella relazione
tecnica  di  accompagno,   fa   riferimento   esclusivamente
all'estensione  della disciplina dell'intervento straordina-
rio CIG, senza alcun riferimento all'estensione dei  tratta-
menti di mobilita'; per questi motivi, quindi, l'imposizione
contributiva e' limitata  allo  0,90%  e  non  comprende  le
contribuzioni  di  mobilita'  di  cui  all'art. 16, comma 2,
lett. a) e b) della legge n. 223/91.
A1) Codifica delle imprese di cui alla precedente lett. A).
     Alle imprese di pulizia rientranti nella fattispecie di
cui alla precedente  lettera  a),  inquadrate  in  linea  di
massima  con  il  codice  statistico contributivo "7.07.08",
sara' attribuito, con effetto dal 1 gennaio  1994, il codice
di  autorizzazione  di  nuova  istituzione  "5K",  avente il
significato di "Impresa soggetta alla disciplina in  materia
di  trattamento  straordinario  di integrazione salariale di
cui all'art. 1, c. 7, D.L. 185/94".
     In presenza del predetto codice  di  autorizzazione  il
controllo  del  requisito occupazionale di piu' di 15 dipen-
denti nel semestre sara'  effettuato dalla  procedura  auto-
matizzata  secondo  le  modalita' previste al punto 4) della
circolare n. 211 del 9 agosto 1991.
     Le imprese, la cui struttura organizzativa e'  tale  da
rientrare  nelle  fattispecie  illustrate  ai punti b) e c),
chiederanno all'INPS l'apertura di  due  distinte  posizioni
contributive,  una  per  gli  addetti  in  modo prevalente e
continuativo all'attivita' nei confronti di enti  o  imprese
non  rientranti  nella disciplina CIGS e l'altra, contraddi-
stinta dal codice di autorizzazione "5K" per gli addetti  in
modo  prevalente  e continuativo all'attivita' nei confronti
di imprese destinatarie di detta disciplina.
     Qualora l'impresa raggiunga il requisito  occupazionale
di piu' di 15 dipendenti nel semestre precedente, ma denunci
sulla posizione  contributiva  meno  di  16  dipendenti,  la
posizione stessa dovra' essere contraddistinta oltre che dal
codice di autorizzazione "5K" anche dal codice "5Y".
     La presenza del  codice  "5Y"esclude,  da  parte  della
procedura, il controllo sul limite occupazionale.
A2) Istruzioni per il versamento del contributo per la Cassa
integrazione  straordinaria per i periodi pregressi da parte
delle imprese di cui alla precedente lett. A).
     Le imprese di pulizia, alle quali e'  stato  esteso  il
campo  di  intervento della CIG straordinaria, che non hanno
potuto adeguarsi dal 1  gennaio 1994  alla nuova  normativa,
potranno   effettuare,  ai  sensi  della  deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione n. 5 del  26.3.1993,  approvata
con  DM  7.10.1993  (cfr.  circolare  n. 292 del 23.12.1993,
punto 1) , il versamento del contributo dello 0,90% (di  cui
0,30%  a carico del lavoratore) entro il giorno 20 del terzo
mese  successivo  a  quello  di  emanazione  della  presente
circolare.
     Le  differenze contributive, relative ai mesi pregressi
all'atto della regolarizzazione, da versare  entro  il  pre-
detto  termine,  saranno maggiorate degli interessi al tasso
legale computati dalle rispettive scadenze  sino  alla  data
del versamento.
     A  tal  fine  le  aziende  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria e
lo  esporranno  in  uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"
del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "CIG  STRAORD.  DL
185/94"  e  dal  codice  di nuova istituzione "M171". Nessun
dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero  dipenden-
ti", "numero giornate" e "retribuzioni".
     L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in
uno  dei  righi  in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2,
preceduto  dalla  dicitura  "ONERI  ACCESS."  e  dal  codice
"Q900".
     Eventuali  regolarizzazioni successive ricadranno sotto
la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati  versa-
menti.
B) COMPUTO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI
   FORMAZIONE E LAVORO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO
   OCCUPAZIONALE
     Il Decreto Legge 17 gennaio 1994, n. 32 ha abrogato  il
comma  10  dell'art.  3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863
che dispone l'esclusione dei  lavoratori  assunti  con  con-
tratto  di  formazione e lavoro dal computo dei limiti nume-
rici previsti da leggi e contratti collettivi  per  l'appli-
cazione di particolari normative e istituti.
     Tale  norma,  nel  D.L.  17 marzo 1994, n. 178 (art. 3,
comma 12) e' stata riproposta  in  una  nuova  versione  che
dispone:
     "I lavoratori assunti, successivamente alla data del 19
gennaio 1994, con contratto  di  formazione  e  lavoro  sono
inclusi  nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi  ad  eccezione  di  quelli  concernenti
l'applicazione  di norme ed istituti che prevedano l'accesso
ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.  Fino
al  31 gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del
50 per cento del numero dei lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro."
     Pertanto,  a  decorrere  dal  gennaio 1994 e fino al 31
gennaio 1995, i lavoratori assunti con contratto  di  forma-
zione  e lavoro, successivamente al 19 gennaio 1994, saranno
calcolati per il 50 per cento, a modifica di  quanto  preci-
sato  nella  circolare  n.  211  del  9.8.1991,  anche nella
determinazione  del  requisito  occupazionale  previsto  per
alcune  categorie di imprese diverso da quello di piu' di 15
dipendenti di cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge  n.
223/1991.(1)
     La  norma  di cui sopra ha portata generale; pertanto i
lavoratori, assunti dopo il 19 gennaio 1994, dovranno essere
considerati  anche  nella determinazione del requisito occu-
pazionale di meno  50  dipendenti,  per  l'applicazione  del
contributo  ridotto  dell'1,90%  per  le imprese industriali
(cfr. circ. n. 57684 GS del 27.6.75) e per la riduzione  del
40%  delle  aliquote  applicate  ai contratti di formazione,
stipulati dalle imprese del settore commerciale e  turistico
con meno di quindici dipendenti.
     La norma in questione non incide, invece, sulla  deter-
minazione  del  requisito occupazionale di piu' di 15 dipen-
denti di cui all'art. 1, primo comma, della legge n.  223/91
che  prevede  gia'  esplicitamente il computo dei lavoratori
assunti con contratto di formazione e lavoro.
B1) Modalita' operative
     Per l'individuazione del numero dei lavoratori, assunti
con contratto di formazione e lavoro successivamente  al  19
gennaio  1994,  le aziende, ferma restando l'indicazione nel
quadro "A" del mod. DM10/2 di tutti  i  lavoratori  occupati
nel  mese  e  ferme restando le modalita' di esposizione dei
lavoratori con contratto di formazione e lavoro  nei  quadri
"B-C"  del  mod.  DM10/2,  dovranno  altresi'  riportare, in
ciascuna denuncia, il  numero  dei  lavoratori  assunti  con
contratto   di  formazione  e  lavoro  successivamente  alla
predetta data.
     Il predetto dato dovra' essere comunicato da  parte  di
tutte le aziende qualunque sia il settore di appartenenza, a
partire dalla prima denuncia utile  successiva  alla  emana-
zione  delle presenti istruzioni e comunque non oltre quella
relativa al mese di giugno (da presentare entro il 20 luglio
1994).
     A  tal  fine  le  aziende  si  atterranno alle seguenti
modalita':
- esporranno il  numero  dei  lavoratori  con  contratto  di
formazione e lavoro assunti successivamente alla data del 19
gennaio 1994, con esclusione di quelli  indicati  alla  suc-
cessiva  alinea, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"
del mod. DM10/2, preceduto dal codice di  nuova  istituzione
"H000" e dalla dicitura "Art. 3, c. 12 DL 178/94".
-  esporranno  il  numero  dei  lavoratori  con contratto di
formazione e lavoro di cui alla tipologia  b)  dell'art.  3,
comma  2,  del  D.L.  N.  178/1994, in un successivo rigo in
bianco dei quadri  "B-C",  preceduto  dal  codice  di  nuova
istituzione  "N000"  e  della  dicitura  "Art.  3, c. 12, DL
178/94".
     In entrambi i casi nessun dato deve essere indicato nei
campi  "numero  giornate",  "retribuzioni" e "somme a debito
del datore di lavoro".
C) ESTENSIONE MOBILITA'
     Con  la  circolare  n.  195  dell'1.8.1993  sono  state
emanate  le  disposizioni relative alla individuazione delle
imprese alle quali l'art. 7, comma 7, del  decreto-legge  20
maggio  1993,  n.  148,  convertito con modificazioni, dalla
legge 19  luglio  1993,  n.  236  ha  esteso  la  disciplina
dell'intervento straordinario CIG.
     Premesso  che,  come gia' precisato al precedente punto
B, a decorrere dal 1  gennaio 1994, nel computo  del  requi-
sito  occupazionale di piu' di 50 dipendenti dovranno essere
considerati,  secondo  le  indicazioni  allo  stesso   punto
fornite,  anche i lavoratori assunti con contratto di forma-
zione e lavoro, a tali imprese e' ora estesa  la  disciplina
di  mobilita'  dall'art.  5,  comma  3,  del  D.L. n. 40/94,
reiterato nel DL n. 185/94.
     Pertanto, a decorrere dal 1  gennaio 1994,  le  imprese
sottoelencate  sono tenute al versamento delle contribuzioni
di cui all'art. 16, comma 2, lett.  a) e b) della  legge  n.
223/91:
     a)  imprese  commerciali,  che occupino da piu' di 50 a
200 dipendenti e agenzie di viaggio e turismo, compresi  gli
operatori  turistici,  che  occupino  piu' di 50 dipendenti:
fino al 31 dicembre 1995;
     b) imprese di vigilanza, che,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  1, della legge n. 223, occupino piu' di 15 dipendenti
nel semestre precedente: fino al 31 dicembre 1995;
     c) imprese di spedizione  e  trasporto,  con  oltre  50
dipendenti: fino al 31 dicembre 1994.
     Si  rammenta che non rientrano tra le imprese di spedi-
zione e trasporto le imprese di  spedizione  internazionale,
destinatarie  della specifica disciplina di cui alla legge 9
agosto 1993, n. 293 (cfr. circ. n. 246 del 2.11.1993).
     Ai fini della determinazione del  requisito  occupazio-
nale  e dell'esatta individuazione delle imprese, destinata-
rie dell'art. 7, comma 7, della legge n. 236/93, si  confer-
mano  le  disposizioni gia' impartite con le circolari n. 93
del 20 aprile 1993 e n. 195 dell'11 agosto  1993  -  con  le
precisazioni relative ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, di cui al paragrafo che precede.
C1) Codifica delle imprese di cui alla precedente lettera C)
     Per la codifica delle imprese in oggetto alle quali  e'
stata  estesa dal 1 gennaio 1994 la disciplina in materia di
indennita' di mobilita', restano  confermate  le  istruzioni
impartite con le circolari n. 93 del 20 aprile 1993 e n. 195
dell'11 agosto 1993 che si riassumono:
- imprese commerciali con piu' di 50 dipendenti e fino a 200
(C.S.C.  7.01.XX e 7.02.XX): resta confermata l'attribuzione
del codice di autorizzazione "3X" e,  qualora  il  requisito
occupazionale  si  realizzi computando lavoratori denunciati
su piu' posizioni, l'attribuzione anche del codice "3J" alle
posizioni con numero dipendenti inferiore a 51;
- agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori  turi-
stici  e  imprese  di  spedizione  e  trasporto con oltre 50
dipendenti (da individuare nell'ambito del C.S.C.  7.04.01):
resta confermata l'attribuzione del codice di autorizzazione
"3X" e,  qualora  il  requisito  occupazionale  si  realizzi
computando lavoratori denunciati su piu' posizioni,
l'attribuzione anche del  codice  "3J"  alle  posizioni  con
numero dipendenti inferiore a 51;
-  imprese  di vigilanza con piu' di 15 dipendenti (da indi-
viduare nell'ambito del C.S.C.  7.07.08):  resta  confermata
l'attribuzione  del codice di autorizzazione "5J" e, qualora
il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori
denunciati  su  piu'  posizioni,  l'attribuzione  anche  del
codice "3Y" alle posizioni con numero dipendenti inferiore a
16.
C2) Istruzioni per il versamento del contributo di mobilita'
per i periodi pregressi da parte delle imprese di  cui  alla
precedente lett. C)
     Le  imprese  in  oggetto, alle quali e' stata estesa la
disciplina in materia di  mobilita'  che  non  hanno  potuto
adeguarsi  dal  1   gennaio  1994  alla nuova normativa, po-
tranno effettuare, ai sensi della deliberazione  del  Consi-
glio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con DM
7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1)  ,
il  versamento  del  contributo dello 0,30%, di cui all'art.
16, comma 2, lettera a), entro il giorno 20 del  terzo  mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
     Le  differenze contributive, relative ai mesi pregressi
all'atto della regolarizzazione, da versare  entro  il  pre-
detto  termine,  saranno maggiorate degli interessi al tasso
legale computati dalle rispettive scadenze  sino  alla  data
del versamento.
     A  tal  fine  le  aziende  calcoleranno l'importo delle
differenze dovute a titolo di contributo di mobilita'  e  lo
esporranno  in  uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del
mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "MOBILITA' DL 185/94" e
dal  codice  di nuova istituzione "M172". Nessun dato dovra'
essere indicato nelle caselle "numero  dipendenti",  "numero
giornate" e "retribuzioni".
     L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in
uno dei righi in bianco dei quadri "B-C"  del  mod.  DM10/2,
preceduto  dalla  dicitura  "ONERI  ACCESS."  e  dal  codice
"Q900".
     Eventuali regolarizzazioni successive ricadranno  sotto
la  disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versa-
menti.
     Per il versamento del contributo di  mobilita'  di  cui
all'art.  16, comma 2, lett. b), si richiamano le istruzioni
impartite con circolare n. 197  del 30 luglio 1992.
D) TASSA DI INGRESSO ALLA MOBILITA'
     Il decreto n. 40/93 contiene (art. 1, comma 6,  e  art.
5,  comma  8)  alcune disposizioni che modificano il calcolo
della "tassa di ingresso" alla mobilita'.
     1) L'art. 1, comma 6, reiterato con l'art. 1,  comma  5
del  D.L.  n.  185/94,  prescrive  che,  con  effetto dal 1
gennaio 1994, l'importo massimo di  integrazione  salariale,
ai  sensi  dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 agosto
1980, n. 427, e' elevato a L. 1.500.00 lorde mensili, quando
la  retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integra-
zione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'  aggiun-
tive, e' superiore a L. 2.700.000.
     Pertanto,  per i licenziamenti intimati da gennaio 1994
in poi, qualora la retribuzione di riferimento  del  lavora-
tore  superi  il predetto importo di L. 2.700.000, l'antici-
pazione di cui all'art. 4, comma 3, della  legge  n.  223/91
sara'  calcolata  sull'importo di L. 1.500.000, mentre sara'
rapportato a L. 1.412.400 il calcolo dell'importo dovuto  ai
sensi  dell'art.  5,  comma  4  e 6, della legge n. 223/91 e
successive modifiche od integrazioni.
     2) L'art. 5, comma 8, del D.L. 40/93, reiterato con  il
D.L.  n.  185/94,  prevede  un  prolungamento del periodo di
percezione dell'indennita' di mobilita' per i  lavoratori  -
licenziati  prima  del termine del programma di utilizzo del
trattamento di integrazione salariale - dipendenti da unita'
produttive,  per  le quali la durata del programma stesso e'
stata fissata in deroga all'art. 1, comma 5, della legge  23
luglio  1991,  n.  223,  fino  ad un massimo di ventiquattro
mesi.
     La percezione dell'indennita' di  mobilita',  per  tali
lavoratori,  e'  prolungata  per  un  periodo  pari a quello
intercorrente tra la  data  di  estinzione  del  rapporto  e
quella del termine del programma.
     In  tali  casi,  l'importo dovuto ai sensi dell'art. 5,
comma 4, della legge n. 223/91 e' aumentato  di  un  importo
pari   a  quello  della  contribuzione  addizionale  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160.
     Tale contributo - pari al 4,50%, ridotto al 3%  per  le
imprese  industriali  fino  a  50  dipendenti  -  si calcola
sull'indennita'  di  mobilita'  spettante  per  il   periodo
"prolungato"  cioe'  per  quello  compreso  fra  la  data di
estinzione del rapporto e quella del termine del programma.
     L'importo risultante si  somma  al  contributo  di  cui
all'art.  5,  comma 4, della legge n. 223/91 che e' pari, in
caso  di  mobilita'  da  cassa  integrazione,  a   6   volte
l'indennita' spettante al lavoratore, ridotte a tre, in caso
di accordo sindacale.(2)
     Si annota, infine, che l'art. 5, comma 8, del  D.L.  n.
40/93,  reiterato  con  il  D.L.  n. 185/94, pur modificando
l'importo totale dovuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della
legge  n. 223/91, nulla innova rispetto all'anticipazione di
cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91, che continua
ad essere dovuta senza alcuna contribuzione aggiuntiva.
     In  conclusione, qualora la retribuzione di riferimento
del lavoratore superi l'importo di L.  2.700.000,  l'antici-
pazione  di  cui  all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91
sara' per ogni  singolo  lavoratore  pari  a  L.  1.500.000,
mentre  sara'  rapportato a L. 1.412.400 il calcolo dell'im-
porto dovuto sia per le mensilita' di cui all'art. 5,  comma
4,  della legge n. 223/91, sia per il contributo addizionale
dovuto ai sensi dell'art. 8, comma  1,  della  legge  n.  20
maggio 1988, n. 160.
                              IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                      TRIZZINO
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(1) Imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50
    addetti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
    operatori turistici, con piu' di 50 addetti; imprese di
    spedizione e trasporto con piu' di 50 addetti (cfr. art.
    7, comma 7, legge n. 236/93 e circ. n. 195
    dell'11.8.1993).
    Si rileva che anche un solo contratto di formazione e
    lavoro, calcolato al 50 per cento, puo' determinare il
    superamento della soglia dei 50 dipendenti richiesta
    dalla norma come requisito occupazionale.
(2) Si rammenta che (cfr. circ. n. 93 del 20.4.1993) la
    tassa di ingresso alla mobilita', ex art. 24 della legge
    n. 223/91, e' invece stata elevata a 9 volte, in caso la
    procedura sia conclusa senza accordo sindacale.