940429 DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Circolare n. 130 AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI Decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato dal Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 185. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI Roma, 29 aprile 1994 AI DIRIGENTI CENTRALI E Circolare n. 130 PERIFERICI AI COORDINATORI GENERALI,CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI e, per conoscenza, AL COMMISSARIO STRAORDINARIO AI VICE COMMISSARI AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI OGGETTO: Decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, reiterato dal Decreto Legge 18 marzo 1994, n. 185. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. La Gazzetta Ufficiale n. 14 serie generale parte prima del 19.1.1994 ha pubblicato il Decreto legge 18 gennaio 1994, n. 40, che reca ulteriori interventi urgenti a soste- gno dell'occupazione e che e' entrato in vigore, per espressa previsione (cfr. art. 13), il 20.1.1994. Il provvedimento, decaduto, e' stato reiterato, con modificazioni, dal D.L. 18 marzo 1994, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 serie generale del 21.3.1994, che e' entrato in vigore per espressa previsione (cfr. art. 14) il giorno stesso della sua pubblicazione. I provvedimenti in esame hanno introdotto notevoli modifiche alla disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' che, con le presenti disposizioni, sono illustrate per i riflessi sul versante contributivo, con l'avvertenza che verranno separatamente indicate le modifiche introdotte dal D.L. n. 185/94. A) ESTENSIONE CIGS L'art. 1, comma 8, del D.L. n. 40/94 recita: "A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del tratta- mento straordinario di integrazione salariale trova applicazione anche con riferimento ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate. Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appal- tante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.". E' ovvio che la norma in questione non puo' avere come destinatarie le imprese di pulizia, inquadrate nell'indu- stria, e quindi gia' rientranti nel campo di applicazione della disciplina sia dell'intervento straordinario di integrazione salariale che della mobilita'. Pertanto, l'estensione di cui all'art. 1, comma 8, limitata alla disciplina CIGS, riguarda solo i lavoratori delle imprese di pulizia, che finora ne erano escluse, purche' sussista il requisito occupazionale-temporale di piu' di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda di ammissione al trattamento straordinario di intervento salariale. L'art. 1, comma 8, in realta', non richiama espressa- mente, ai fini dell'applicazione del limite occupazionale di 15 dipendenti nel semestre precedente, l'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91; si ritiene tuttavia che le imprese di cui sopra siano tenute al versamento del contri- buto dello 0,90 al superamento di detto limite occupaziona- le, secondo le istruzioni gia' fornite al punto 2 della circolare n. 211 del 9 agosto 1991, in base al combinato disposto dell'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 e dell'art. 1, comma 8, del D.L. in esame (cfr. anche circ. n. 93 del 20 aprile 1993). Il D.L. n. 185/94 ha reiterato la norma in questione all'art. 1, comma 7, aggiungendo pero' al testo riportato una premessa, che individua i dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, la locuzione "anche se costituite in forma cooperativa". Non e' agevole definire l'esatta portata del nuovo testo e cioe', in particolare, se esso possa essere inter- pretato come una estensione ai soci delle cooperative di produzione e lavoro appaltatrici di servizi di pulizia, peraltro inquadrate con la specifica normativa del D.P.R. n. 602/70. Infatti il testo, anche novellato dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 185/94, ha per destinatari i dipendenti e non i soci, con formulazione ben diversa da quella adottata sia dall'art. 5 del DLCPS 12 agosto 1947, n. 869, che dall'art. 4, comma 3, della legge n. 236/93. Sulla questione, pertan- to, si aspettano le definitive determinazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, interessato al riguardo. Per quanto riguarda le imprese di pulizia, diverse dalle cooperative e per le cooperative, al momento limita- tamente al personale dipendente non socio, e' necessario procedere alla definizione dei criteri atti a determinare l'esatto ambito delle categorie per le quali sussiste l'obbligo del pagamento del contributo dello 0,90%, di cui all'art. 9 della legge 29.12.1990, n. 407. Infatti, la norma di cui all'art. 1, comma 8, del D.L. n. 40/94 - riportata in premessa - estende, a decorrere dall'1.1.1994, la disciplina della CIGS alle imprese di pulizia non destinatarie della stessa, con le stesse moda- lita' previste dall'art. 23 della legge n. 155/81 per le aziende appaltatrici dei servizi di mensa e di ristorazione. Tali imprese sono destinatarie della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale limita- tamente ai dipendenti addetti in modo prevalente e conti- nuativo alle attivita' appaltate presso aziende rientranti nel campo di applicazione della CIG straordinaria, comprese quelle di cui all'art. 7, commi 4 e 7, della legge n. 236/93 (cfr. circ. n. 195 dell'11 agosto 1993), analogamente a quanto e' previsto per le imprese di mensa e di ristorazione limitatamente ai dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo presso le imprese industriali. Pertanto, per la determinazione dell'obbligazione contributiva, tali imprese adotteranno i criteri di cui alla circ. n. 88 del 19 marzo 1992, opportunamente adattati. In sintesi, quindi, a decorrere dal 1 gennaio 1994 il contributo dello 0,90% deve essere versato secondo le fattispecie di seguito elencate: a) impresa appaltatrice di servizi di pulizia esclusi- vamente presso una o piu' imprese destinatarie della CIGS: contribuzione dovuta per tutti i dipendenti; b) impresa appaltatrice nei confronti di imprese destinatarie e non destinatarie della CIGS, con attivita' principale - individuabile prima di tutto in base ai dati del fatturato - nei confronti delle imprese destinatarie della CIGS: contribuzione dovuta per i dipendenti addetti materialmente in via prevalente e continuativa al servizio di pulizia presso aziende destinatarie della CIGS e per tutti quelli addetti ai servizi comuni; c) impresa appaltatrice nei confronti di imprese destinatarie della CIGS e non, ma con attivita' principale - individuabile prima di tutto in base ai dati del fatturato - nei confronti delle imprese non destinatarie della CIGS: contribuzione dovuta per i soli dipendenti addetti in maniera prevalente e continuativa all'attivita' di pulizia presso imprese destinatarie della CIGS, con esclusione degli addetti ai servizi comuni. Per quanto ovvio, si precisa che gli adempimenti contributivi vanno effettuati nel rispetto dei criteri illustrati nella circ. n. 19 del 25.1.1991 e n. 211 del 9.8.1991, con le modifiche illustrate al paragrafo che segue relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro. Inoltre si precisa, per le imprese di pulizia, che entrano dall'1.1.94 nel campo di applicazione dell'inter- vento straordinario di CIG, che il requisito occupazionale, parametrato sull'arco temporale di sei mesi, va determinato in relazione all'intero complesso aziendale e secondo i criteri gia' illustrati per i servizi di mensa e ristora- zione al punto 2, lett. d) della circ. n. 211 del 9.8.1991. Detto requisito deve sussistere per l'azienda appaltatrice; e' quindi ininfluente la coesistenza di piu' appalti presso aziende appartenenti a settori di attivita' interessati o meno all'intervento straordinario dell'integrazione guadagni (es. industria e credito). Resta fermo inoltre che il contributo per CIG straor- dinaria di cui all'art. 9 della legge n. 407/90, per i lavoratori da considerare - secondo i criteri sopra illu- strati - addetti in via prevalente e continuativa ai servizi di pulizia presso aziende destinatarie del trattamento straordinario CIG, e' dovuto per le varie categorie e qualifiche individuate nella circolare n. 19 del 25.1.1991. Si sottolinea infine che l'art. 1, comma 8, reiterato all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 185/94, nella formulazione letterale, nella previsione della copertura finanziaria e nella quantificazione degli oneri, contenuta nella relazione tecnica di accompagno, fa riferimento esclusivamente all'estensione della disciplina dell'intervento straordina- rio CIG, senza alcun riferimento all'estensione dei tratta- menti di mobilita'; per questi motivi, quindi, l'imposizione contributiva e' limitata allo 0,90% e non comprende le contribuzioni di mobilita' di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) e b) della legge n. 223/91. A1) Codifica delle imprese di cui alla precedente lett. A). Alle imprese di pulizia rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lettera a), inquadrate in linea di massima con il codice statistico contributivo "7.07.08", sara' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1994, il codice di autorizzazione di nuova istituzione "5K", avente il significato di "Impresa soggetta alla disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, c. 7, D.L. 185/94". In presenza del predetto codice di autorizzazione il controllo del requisito occupazionale di piu' di 15 dipen- denti nel semestre sara' effettuato dalla procedura auto- matizzata secondo le modalita' previste al punto 4) della circolare n. 211 del 9 agosto 1991. Le imprese, la cui struttura organizzativa e' tale da rientrare nelle fattispecie illustrate ai punti b) e c), chiederanno all'INPS l'apertura di due distinte posizioni contributive, una per gli addetti in modo prevalente e continuativo all'attivita' nei confronti di enti o imprese non rientranti nella disciplina CIGS e l'altra, contraddi- stinta dal codice di autorizzazione "5K" per gli addetti in modo prevalente e continuativo all'attivita' nei confronti di imprese destinatarie di detta disciplina. Qualora l'impresa raggiunga il requisito occupazionale di piu' di 15 dipendenti nel semestre precedente, ma denunci sulla posizione contributiva meno di 16 dipendenti, la posizione stessa dovra' essere contraddistinta oltre che dal codice di autorizzazione "5K" anche dal codice "5Y". La presenza del codice "5Y"esclude, da parte della procedura, il controllo sul limite occupazionale. A2) Istruzioni per il versamento del contributo per la Cassa integrazione straordinaria per i periodi pregressi da parte delle imprese di cui alla precedente lett. A). Le imprese di pulizia, alle quali e' stato esteso il campo di intervento della CIG straordinaria, che non hanno potuto adeguarsi dal 1 gennaio 1994 alla nuova normativa, potranno effettuare, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con DM 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1) , il versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico del lavoratore) entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Le differenze contributive, relative ai mesi pregressi all'atto della regolarizzazione, da versare entro il pre- detto termine, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale computati dalle rispettive scadenze sino alla data del versamento. A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo CIG straordinaria e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "CIG STRAORD. DL 185/94" e dal codice di nuova istituzione "M171". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipenden- ti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900". Eventuali regolarizzazioni successive ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versa- menti. B) COMPUTO DEI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO OCCUPAZIONALE Il Decreto Legge 17 gennaio 1994, n. 32 ha abrogato il comma 10 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 che dispone l'esclusione dei lavoratori assunti con con- tratto di formazione e lavoro dal computo dei limiti nume- rici previsti da leggi e contratti collettivi per l'appli- cazione di particolari normative e istituti. Tale norma, nel D.L. 17 marzo 1994, n. 178 (art. 3, comma 12) e' stata riproposta in una nuova versione che dispone: "I lavoratori assunti, successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Fino al 31 gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro." Pertanto, a decorrere dal gennaio 1994 e fino al 31 gennaio 1995, i lavoratori assunti con contratto di forma- zione e lavoro, successivamente al 19 gennaio 1994, saranno calcolati per il 50 per cento, a modifica di quanto preci- sato nella circolare n. 211 del 9.8.1991, anche nella determinazione del requisito occupazionale previsto per alcune categorie di imprese diverso da quello di piu' di 15 dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 223/1991.(1) La norma di cui sopra ha portata generale; pertanto i lavoratori, assunti dopo il 19 gennaio 1994, dovranno essere considerati anche nella determinazione del requisito occu- pazionale di meno 50 dipendenti, per l'applicazione del contributo ridotto dell'1,90% per le imprese industriali (cfr. circ. n. 57684 GS del 27.6.75) e per la riduzione del 40% delle aliquote applicate ai contratti di formazione, stipulati dalle imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti. La norma in questione non incide, invece, sulla deter- minazione del requisito occupazionale di piu' di 15 dipen- denti di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 223/91 che prevede gia' esplicitamente il computo dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. B1) Modalita' operative Per l'individuazione del numero dei lavoratori, assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente al 19 gennaio 1994, le aziende, ferma restando l'indicazione nel quadro "A" del mod. DM10/2 di tutti i lavoratori occupati nel mese e ferme restando le modalita' di esposizione dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro nei quadri "B-C" del mod. DM10/2, dovranno altresi' riportare, in ciascuna denuncia, il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro successivamente alla predetta data. Il predetto dato dovra' essere comunicato da parte di tutte le aziende qualunque sia il settore di appartenenza, a partire dalla prima denuncia utile successiva alla emana- zione delle presenti istruzioni e comunque non oltre quella relativa al mese di giugno (da presentare entro il 20 luglio 1994). A tal fine le aziende si atterranno alle seguenti modalita': - esporranno il numero dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro assunti successivamente alla data del 19 gennaio 1994, con esclusione di quelli indicati alla suc- cessiva alinea, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dal codice di nuova istituzione "H000" e dalla dicitura "Art. 3, c. 12 DL 178/94". - esporranno il numero dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro di cui alla tipologia b) dell'art. 3, comma 2, del D.L. N. 178/1994, in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C", preceduto dal codice di nuova istituzione "N000" e della dicitura "Art. 3, c. 12, DL 178/94". In entrambi i casi nessun dato deve essere indicato nei campi "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". C) ESTENSIONE MOBILITA' Con la circolare n. 195 dell'1.8.1993 sono state emanate le disposizioni relative alla individuazione delle imprese alle quali l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ha esteso la disciplina dell'intervento straordinario CIG. Premesso che, come gia' precisato al precedente punto B, a decorrere dal 1 gennaio 1994, nel computo del requi- sito occupazionale di piu' di 50 dipendenti dovranno essere considerati, secondo le indicazioni allo stesso punto fornite, anche i lavoratori assunti con contratto di forma- zione e lavoro, a tali imprese e' ora estesa la disciplina di mobilita' dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 40/94, reiterato nel DL n. 185/94. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le imprese sottoelencate sono tenute al versamento delle contribuzioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a) e b) della legge n. 223/91: a) imprese commerciali, che occupino da piu' di 50 a 200 dipendenti e agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 dipendenti: fino al 31 dicembre 1995; b) imprese di vigilanza, che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 223, occupino piu' di 15 dipendenti nel semestre precedente: fino al 31 dicembre 1995; c) imprese di spedizione e trasporto, con oltre 50 dipendenti: fino al 31 dicembre 1994. Si rammenta che non rientrano tra le imprese di spedi- zione e trasporto le imprese di spedizione internazionale, destinatarie della specifica disciplina di cui alla legge 9 agosto 1993, n. 293 (cfr. circ. n. 246 del 2.11.1993). Ai fini della determinazione del requisito occupazio- nale e dell'esatta individuazione delle imprese, destinata- rie dell'art. 7, comma 7, della legge n. 236/93, si confer- mano le disposizioni gia' impartite con le circolari n. 93 del 20 aprile 1993 e n. 195 dell'11 agosto 1993 - con le precisazioni relative ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di cui al paragrafo che precede. C1) Codifica delle imprese di cui alla precedente lettera C) Per la codifica delle imprese in oggetto alle quali e' stata estesa dal 1 gennaio 1994 la disciplina in materia di indennita' di mobilita', restano confermate le istruzioni impartite con le circolari n. 93 del 20 aprile 1993 e n. 195 dell'11 agosto 1993 che si riassumono: - imprese commerciali con piu' di 50 dipendenti e fino a 200 (C.S.C. 7.01.XX e 7.02.XX): resta confermata l'attribuzione del codice di autorizzazione "3X" e, qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su piu' posizioni, l'attribuzione anche del codice "3J" alle posizioni con numero dipendenti inferiore a 51; - agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turi- stici e imprese di spedizione e trasporto con oltre 50 dipendenti (da individuare nell'ambito del C.S.C. 7.04.01): resta confermata l'attribuzione del codice di autorizzazione "3X" e, qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su piu' posizioni, l'attribuzione anche del codice "3J" alle posizioni con numero dipendenti inferiore a 51; - imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti (da indi- viduare nell'ambito del C.S.C. 7.07.08): resta confermata l'attribuzione del codice di autorizzazione "5J" e, qualora il requisito occupazionale si realizzi computando lavoratori denunciati su piu' posizioni, l'attribuzione anche del codice "3Y" alle posizioni con numero dipendenti inferiore a 16. C2) Istruzioni per il versamento del contributo di mobilita' per i periodi pregressi da parte delle imprese di cui alla precedente lett. C) Le imprese in oggetto, alle quali e' stata estesa la disciplina in materia di mobilita' che non hanno potuto adeguarsi dal 1 gennaio 1994 alla nuova normativa, po- tranno effettuare, ai sensi della deliberazione del Consi- glio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con DM 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1) , il versamento del contributo dello 0,30%, di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare. Le differenze contributive, relative ai mesi pregressi all'atto della regolarizzazione, da versare entro il pre- detto termine, saranno maggiorate degli interessi al tasso legale computati dalle rispettive scadenze sino alla data del versamento. A tal fine le aziende calcoleranno l'importo delle differenze dovute a titolo di contributo di mobilita' e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "MOBILITA' DL 185/94" e dal codice di nuova istituzione "M172". Nessun dato dovra' essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni". L'importo delle somme aggiuntive deve essere esposto in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900". Eventuali regolarizzazioni successive ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versa- menti. Per il versamento del contributo di mobilita' di cui all'art. 16, comma 2, lett. b), si richiamano le istruzioni impartite con circolare n. 197 del 30 luglio 1992. D) TASSA DI INGRESSO ALLA MOBILITA' Il decreto n. 40/93 contiene (art. 1, comma 6, e art. 5, comma 8) alcune disposizioni che modificano il calcolo della "tassa di ingresso" alla mobilita'. 1) L'art. 1, comma 6, reiterato con l'art. 1, comma 5 del D.L. n. 185/94, prescrive che, con effetto dal 1 gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e' elevato a L. 1.500.00 lorde mensili, quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integra- zione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita' aggiun- tive, e' superiore a L. 2.700.000. Pertanto, per i licenziamenti intimati da gennaio 1994 in poi, qualora la retribuzione di riferimento del lavora- tore superi il predetto importo di L. 2.700.000, l'antici- pazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91 sara' calcolata sull'importo di L. 1.500.000, mentre sara' rapportato a L. 1.412.400 il calcolo dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 5, comma 4 e 6, della legge n. 223/91 e successive modifiche od integrazioni. 2) L'art. 5, comma 8, del D.L. 40/93, reiterato con il D.L. n. 185/94, prevede un prolungamento del periodo di percezione dell'indennita' di mobilita' per i lavoratori - licenziati prima del termine del programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale - dipendenti da unita' produttive, per le quali la durata del programma stesso e' stata fissata in deroga all'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi. La percezione dell'indennita' di mobilita', per tali lavoratori, e' prolungata per un periodo pari a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. In tali casi, l'importo dovuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91 e' aumentato di un importo pari a quello della contribuzione addizionale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Tale contributo - pari al 4,50%, ridotto al 3% per le imprese industriali fino a 50 dipendenti - si calcola sull'indennita' di mobilita' spettante per il periodo "prolungato" cioe' per quello compreso fra la data di estinzione del rapporto e quella del termine del programma. L'importo risultante si somma al contributo di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91 che e' pari, in caso di mobilita' da cassa integrazione, a 6 volte l'indennita' spettante al lavoratore, ridotte a tre, in caso di accordo sindacale.(2) Si annota, infine, che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 40/93, reiterato con il D.L. n. 185/94, pur modificando l'importo totale dovuto ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91, nulla innova rispetto all'anticipazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91, che continua ad essere dovuta senza alcuna contribuzione aggiuntiva. In conclusione, qualora la retribuzione di riferimento del lavoratore superi l'importo di L. 2.700.000, l'antici- pazione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 223/91 sara' per ogni singolo lavoratore pari a L. 1.500.000, mentre sara' rapportato a L. 1.412.400 il calcolo dell'im- porto dovuto sia per le mensilita' di cui all'art. 5, comma 4, della legge n. 223/91, sia per il contributo addizionale dovuto ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 20 maggio 1988, n. 160. IL DIRETTORE GENERALE F.F. TRIZZINO ------------------ (1) Imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di 50 addetti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti; imprese di spedizione e trasporto con piu' di 50 addetti (cfr. art. 7, comma 7, legge n. 236/93 e circ. n. 195 dell'11.8.1993). Si rileva che anche un solo contratto di formazione e lavoro, calcolato al 50 per cento, puo' determinare il superamento della soglia dei 50 dipendenti richiesta dalla norma come requisito occupazionale. (2) Si rammenta che (cfr. circ. n. 93 del 20.4.1993) la tassa di ingresso alla mobilita', ex art. 24 della legge n. 223/91, e' invece stata elevata a 9 volte, in caso la procedura sia conclusa senza accordo sindacale.