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Circolare numero 131 del 18/10/2010


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Direzione Centrale Entrate

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 18/10/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 131 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

 

 

OGGETTO:

Dati retributivi lavoratori “domestici somministrati” esposti in EMENS/UNIEMENS

 

 

 

SOMMARIO:

Specificità dei lavoratori “domestici somministrati”; istruzioni per la corretta determinazione dei valori retributivi da assumere quale base imponibile in EMENS/UNIEMENS; indicazioni per la esatta compilazione degli altri elementi del flusso; rettifica dei dati pregressi difformi

 

 

Con la presente circolare vengono fornite indicazioni per una corretta esposizione nelle dichiarazioni EMENS/UNIEMENS dei dati retributivi riferiti ai lavoratori in oggetto, ai quali - pur lavoratori domestici quanto a natura della prestazione svolta e contrattazione collettiva applicata – si applicano le stesse disposizioni previste per i lavoratori dipendenti (circolare n 89 del 9/5/2002) in ordine alla trasmissione delle denunce retributive e modalità di versamento dei contributi.

In ragione della loro peculiarità – prestazione di lavoro domestico sottoposta agli adempimenti previdenziali del lavoro dipendente - il pagamento dell’assegno per il nucleo familiare compete direttamente all’Istituto ai sensi dell'art. 25, comma 4, d.lgs n. 276/2003 (punto 1, circolare n. 41 del 13 marzo 2006).

L’erogazione dell’assegno è, peraltro, possibile solo in presenza di denunce retributive corrette, e complete di tutte le informazioni atte a delineare la prestazione di lavoro domestico resa.

La Direzione Centrale Entrate ha già segnalato – con mail diretta alle singole Sedi interessate – l’elenco delle aziende per cui risultano pervenute denunce EMENS riferite ai lavoratori di cui trattasi (qualifica B) con “tipo lavoratore” non valorizzato. Le Sedi sono state invitate a prendere contatti con le aziende per la corretta integrazione dei dati.

In particolare, l’assenza del “tipo lavoratore” non consente di individuare la esatta fascia di retribuzione convenzionale applicabile, né la corretta determinazione del contributo dovuto.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire un riepilogo – a vantaggio delle aziende e delle Sedi - sul corretto contenuto di tutti i campi, presenti nelle denunce retributive EMENS/UNIEMENS, riferiti ai “domestici somministrati”.

<Qualifica1>

Dovrà essere indicato il valore [B]

<TipoLavoratore>

nell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato uno dei seguenti valori:

 

B1

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia di retribuzione convenzionale

B2

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda fascia di retribuzione convenzionale

B3

Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia di retribuzione convenzionale

B4

Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali, anche se svolto presso più nuclei familiari

 

Per determinare esattamente il tipo lavoratore:

1)   In caso di prestazione superiore a 24 ore settimanali – pur se svolte presso più nuclei familiari – si assumerà la retribuzione convenzionale corrispondente a b4, indipendentemente dall’importo della effettiva retribuzione oraria.

2)   In caso di prestazione pari o inferiore a 24 ore settimanali, procedere come segue:

a.    individuare dal Contratto Individuale la retribuzione oraria

b.    calcolare il rateo orario di tredicesima dividendo la retribuzione oraria per 12.

c.    sommare il risultato ottenuto alla retribuzione oraria, così da ricavare la effettiva retribuzione oraria cui far riferimento per il versamento dei contributi

d.   individuare la retribuzione convenzionale (su cui dovranno essere versati i contributi) dalla tabella prevista nella circolare che annualmente fissa il contributo per il lavoro domestico, applicando la retribuzione convenzionale corrispondente alla fascia di retribuzione oraria effettiva; a titolo esemplificativo, se nel 2005 la retribuzione effettiva oraria  è stata di un importo compreso fra 0,01 e 6,59 si dovrà assumere come convenzionale la fascia b1; se compresa tra 6,60 e 8,04 si assumerà b2; se oltre 8,04 si assumerà b3.

 

Per comodità, si riportano i valori e gli estremi delle circolari emesse per gli anni dal 2005 al 2010:

 

 

 

Anno

Circolare di riferimento

Retribuzione convenzionale b1

Retribuzione convenzionale b2

Retribuzione convenzionale b3

Retribuzione convenzionale b4

 

2005

 

n. 20 del 4.2.2005

 

5,84

 

6,59

 

8,04

 

4,25

 

2006

 

n. 19 del 8.2.2006

 

5,94

 

6,70

 

8,18

 

4,32

 

2007

 

n. 40 del 16.2.2007

 

6,06

 

6,83

 

8,34

 

4,41

 

2008

 

n. 33 del 18.3.2008

 

6,16

 

6,95

 

8,48

 

4,48

 

2009

 

n. 20 del 17.2.2009

 

6,36

 

7,17

 

8,75

 

4,62

 

2010

 

n. 11 del 28.1.2010

 

6,40

 

7,22

 

8,81

 

4,65

 

 

<OrarioContrattuale>

Indicare il numero di ore settimanali previste dal Contratto Individuale stipulato; si ricorda che per i domestici l’orario contrattuale non prevede mai frazioni di ora e, qualora l’ipotesi ricorra, vige l’obbligo di arrotondamento all’unità superiore.

       

<RetribTeorica>

Dovrà essere indicato il valore ottenuto moltiplicando la retribuzione oraria convenzionale per le ore contrattuali del mese; per calcolare il numero di ore contrattuali del mese si dovrà individuare il numero delle settimane nel mese, tenendo presente che la settimana si considera iniziare la domenica (di fatto occorrerà contare il numero di sabati presenti nel mese).

 

<Imponibile>

Si ricava moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (determinata come descritto sopra, sotto l’elemento <TipoLavoratore>) per il numero delle ore retribuite; nelle ore retribuite sono comprese: ore lavorate, festività non lavorate ma retribuite purché cadenti nei giorni di lavoro previsto dal contratto, ore di ferie indennizzate (godute e non).

 

<NumMensilita>

sempre 12, perché il rateo di tredicesima è già inglobato nella retribuzione oraria.

 

A seguito delle precisazioni fornite, le aziende con lavoratori “domestici somministrati” potranno rivedere i dati retributivi pregressi già inviati; qualora i dati dei lavoratori in parola siano stati trasmessi con valori diversi da quelli indicati, sarà necessario provvedere ad una nuova trasmissione rettificativa delle denunce EMENS già inviate, adeguando i dati pregressi alle indicazioni fornite con la presente circolare.

Contestualmente, qualora dalle variazioni effettuate scaturiscano differenze a debito del datore di lavoro, le aziende potranno regolarizzare la propria posizione contributiva utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (DM10/V).

In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, detta  regolarizzazione potrà essere effettuata senza aggravio di oneri accessori entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori