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Circolare numero 14 del 30-01-2013


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Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Roma, 30/01/2013
Circolare n. 14
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
   periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
   Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
   di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
   per l'accertamento e la riscossione
   dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO:

Importi massimi  dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI ed assegno per attività socialmente utili relativi all’anno 2013.

SOMMARIO:

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2013, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI – al lordo ed al netto della  riduzione prevista dall’art. 26 L. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento – nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

  1. Premessa

L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni – c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità ed indennità di disoccupazione ASPI e Mini Aspi, relativi agli importi mensili massimi dei trattamenti ed alla retribuzione mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto – siano determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

 

  2. Trattamenti di integrazione salariale.

 

Si riportano gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge 19 luglio 1994, n. 451 e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

Trattamenti di integrazione salariale

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.075,21

Basso

 959,22

 903,20

Superiore a 2.075,21

Alto

 1.152,90

1.085,57 

 

 

Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

 

 Trattamenti di integrazione salariale - settore edile (intemperie stagionali)

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.075,21

Basso

 1.151,06

 1.083,84

Superiore a 2075,21

Alto

 1.383,48

   1.302,68 

 

 

 3. Indennità di mobilità

 

Si riportano gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2012, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.

 

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:

 

 Indennità di mobilità

Retribuzione (euro)

Tetto

Importo lordo (euro)

Importo netto (euro)

Inferiore o uguale a 2.075,21

Basso

 959,22

903,20 

Superiore a 2.075,21

Alto

 1.152,90

1.085,57 

  

4. Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché a quello di cui all’articolo 3, comma 3,  della legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione gli importi indicati nel precedente paragrafo 3.

 

Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale  di disoccupazione per l’edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2 co. 150 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2013, in: euro 627,17 che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, è pari ad euro 590,54.

 

 

5. Indennità di disoccupazione  ASpI e mini-ASpI e mini-ASpI 2012 

 

L’ importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI, per le quali non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n.41 del 1986, è pari, per il 2013, ad euro 1.152,90.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 7, della legge n.92/2012, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni in argomento, come già indicato nella circolare n.142 del 18/12/2012, è pari, per il 2013, ad euro 1.180,00.

 

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”, da liquidare con riferimento ai periodi di disoccupazione intercorsi nell’anno 2012, trovano invece applicazione gli importi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 del 8/2/2012 (euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 

6. Indennità di disoccupazione agricola

 

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali,  da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2012, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale anno ed indicati nella circolare n. 20 dell’ 8/2/2012 (pari ad euro 931,28 ed euro 1.119,32).

 

 7. Assegno per attività socialmente utili

 

 

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2013, ad euro 572,68. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/86.

 

Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, si precisa che per tali prestazioni non operano né la rivalutazione annuale né l’aumento di cui all’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144; il relativo assegno resta pertanto fissato in euro 413,16 mensili.

 

 

  Il Direttore Generale  
  Nori