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Circolare numero 144 del 11/11/2010


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Direzione Centrate Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 11/11/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 144 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegato n.1

 

 

 

 

OGGETTO:

-       Decreto Interministeriale 17 maggio 2010. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico. Modalità operative. Istruzioni contabili.

 

 

SOMMARIO:

L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti.

Generalità.

Come noto, l’allegato B del Regio Decreto n. 148/1931 - che poneva a carico dell’INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali ed aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto - è stato abrogato, con effetti dal 1° gennaio 2005, dall'art. 1, c. 148 della legge n. 311/2004.

 

Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.

 

La norma citata [1] dispone – peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

 

L’art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell’art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

 

La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati [2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.

 

Per l’anno 2007, l’ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 17 maggio 2010 (allegato 1) che ha affidato all’Istituto l’erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri indicati nel  decreto medesimo.

 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto ministeriale, potranno effettuare il recupero delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2007.

 

 Modalità operative. Adempimenti a carico delle Sedi.

 

Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del codice causale “L215”,da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.

 

Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[3].

Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al

recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”.

 

A tal fine, le aziende richiedenti dovranno produrre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso secondo le modalità ordinarie.[4] .

 

Istruzioni contabili.

 

Per la rilevazione contabile delle somme di che trattasi si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 55 dell’8 aprile 2009.

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 


 

Allegato 1

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 maggio 2010 (GU n. 216 del 15-9-2010 )

Copertura, fino a concorrenza, degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali del trasporto pubblico locale. (10A10996)

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Visto l'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre  2004, n. 311, che, nell'ambito del processo di armonizzazione al regime generale, prevede  l'abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, dell'allegato B al regio  decreto 8 gennaio 1931,  n.  148,  e  la conseguente  applicazione,  per  i  lavoratori  addetti  ai  pubblici servizi di  trasporto  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del citato regio decreto,  dei  trattamenti  economici  previdenziali  di malattia secondo le norme, le modalità e i  limiti  previsti  per  i lavoratori  del  settore  industria,  con  eventuale  erogazione   di trattamenti  aggiuntivi  secondo  la  contrattazione  collettiva  di categoria;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  355,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  2004,  n.  47,  il  quale, all'art.  23,  autorizza,  al  fine  di  assicurare  il  rinnovo  del contratto collettivo  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico locale, la spesa di euro  337.500.000  per  l'anno  2004  e  di  euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005;

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005,  n.  16,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il quale,  all'art. 1, comma 2, autorizza, al fine di assicurare  il  rinnovo  del  primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo  al  settore  del trasporto pubblico locale, la spesa di 260 milioni di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2005;

Visto l'art. 1, comma 273, primo periodo, della legge  23  dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che le somme  eventualmente  residuate dagli importi di cui al predetto art. 23 del decreto-legge n. 355 del 2003 e all'art. 1, comma 2, del  predetto  decreto-legge  n.  16  del 2005, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli  oneri derivanti  dagli  accordi  nazionali  stipulati  dalle   associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 2007 del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di concerto  con  il  Ministro  dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3  dicembre 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 1, del citato  comma  273 della legge n. 266 del 2005, sono stati quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le modalità  di  riparto  delle somme per l'anno di competenza 2005;

Tenuto conto degli  accordi  sindacali  nazionali  stipulati  dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali con  i  quali sono stati definiti i  trattamenti  di  malattia  da  riconoscere  al personale dipendente a decorrere dall'anno 2005;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 recante:  «Istituzione  del Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei Sottosegretari di Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  278 del 28 novembre 2009;

Visto il comunicato del Ministero del  lavoro  e  della  Previdenza sociale dell' 8 febbraio  2008,  pubblicato  sul  sito  internet  del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale,  con  il  quale  per l'anno di competenza 2007, sono stati richiesti i dati riguardanti le aziende del trasporto pubblico locale, necessari per   la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali derivanti dall'attuazione del citato art. 1, comma 148, della legge n. 311  del 2004;

Rilevato che dalle istanze presentate dalle aziende beneficiarie entro i termini  stabiliti  dal  predetto comunicato e' stato quantificato un onere pari ad euro 60.683.285,13;

Vista la nota prot. n.1807 dell' 11 gennaio 2010, con la  quale  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato  che  le somme residue disponibili a copertura dei  maggiori  oneri  sostenuti dalle aziende per  il  trattamento  di  malattia  ammontano,  in  via estimativa, ad Euro 35.000.000,00;

Preso atto che, sulla scorta dei dati acquisiti, le  somme  residue come sopra indicate non sono  sufficienti  a  coprire  interamente  i maggiori oneri sostenuti dalle aziende nell'anno 2007;

Ritenuto pertanto di dover stabilire le modalità e  i criteri  di ripartizione delle risorse finanziarie, come sopra quantificate, alle aziende di trasporto pubblico aventi titolo;

Ritenuto di autorizzare l'INPS, cui affluiscono i  trasferimenti disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante prelevamento dal pertinente capitolo di spesa,  al  versamento  delle somme residue  attraverso  un'evidenza contabile nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, in considerazione della qualità di ente  erogatore delle provvidenze di malattia per le categorie interessate;

 

Decreta:

 

Art. 1

 

1. Le somme, come quantificate nelle premesse, sono utilizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23  dicembre  2005,  n.266, secondo i criteri e le modalità di cui al presente decreto.

 

Art. 2

 

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base dei dati acquisiti mediante il comunicato dell' 8 febbraio  2008  del predetto Ministero ripartisce tra le aziende aventi titolo  le  somme residue ai sensi dell'art. 1, comma  273,  della  legge  23  dicembre 2005, n. 266, con riferimento all'anno di competenza  2007, secondo il  prospetto  allegato,  parte  integrante  del  presente   decreto, stabilendo - considerato che le risorse residue non offrono  completa capienza - la percentuale di riparto del 57,6765083251847 % data  dal rapporto tra la somma disponibile e il totale delle richieste;

 

Art. 3

 

1. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede  a trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  le risorse complessive  di  cui al prospetto allegato, a  valere su apposita  evidenza  contabile  nell'ambito   della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

2. L'INPS provvede ad erogare le somme  alle  aziende destinatarie tramite procedura automatizzata, nelle  modalità previste per  il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

3. L'erogazione di cui al comma  2 é  subordinata  alla  verifica della correntezza contributiva o del possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte delle  aziende  interessate, ai fini dell'eventuale conguaglio.

Il presente decreto sarà inviato  alla  Corte  dei  Conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.

 

 Roma, 17 maggio 2010

 

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Sacconi

 

Matteoli

 

 

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010

Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 334

 

 

 

 

 



[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge n. 58/2005.

[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.

[3] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993

 

[4] La ditta dovrà effettuare la richiesta di DURC attraverso l’apposita procedura telematica – www.sportellounicoprevidenziale.it – selezionando l’opzione “agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.