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Circolare numero 149 del 24/11/2010


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Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24/11/2010

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n. 149 

 

E, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

Allegato n.

 

 

 

 

OGGETTO:

Agenzie di somministrazione. Nuove modalità di attribuzione e gestione delle posizioni contributive nonché di compilazione del flusso UniEmens.

 

 

SOMMARIO:

Le imprese di somministrazione sono chiamate a diversificare la posizione contributiva in ragione del personale somministrato e di quello assunto per il funzionamento della struttura. Modalità di composizione del flusso UniEmens.

 

 

1.   Generalità.

 

L’evoluzione dell’ordinamento lavoristico nel nostro Paese ha sviluppato, nell’ultimo decennio, normative finalizzate a recepire le esigenze di crescente flessibilità e di gestione dei mutamenti organizzativi dell’impresa e dei suoi processi produttivi.

In tale ambito - avuto riguardo all’evoluzione che ha caratterizzato la riforma del mercato del lavoro e, in particolare, della rete dei nuovi servizi erogati dalle agenzie per il lavoro - assume rilievo sempre più marcato il ruolo rivestito dalle imprese di somministrazione di lavoro, quali strutture capaci di mettere a disposizione delle aziende un insieme di strumenti innovativi per il reclutamento delle proprie risorse.

 

2.   Tipologia delle imprese di somministrazione.

 

Abilitate a seguito di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro[1], le agenzie sono iscritte in un apposito albo informatico, istituito presso il medesimo Dicastero e consultabile on line.

 

Le Agenzie di somministrazione si distinguono in due tipologie:

 

·         «generaliste» abilitate a tutte le attività sia a tempo determinato che indeterminato;

 

·         «specialiste» idonee a svolgere una delle seguenti specifiche attività[2] :

 

 

a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

 

b) servizi di pulizia, custodia, portineria;

 

c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

 

d) gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

 

e) consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

 

f) marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

 

g) gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

 

h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

 

 

3.   Modifiche normative.

 

In materia di somministrazione di lavoro, va osservato che, recentemente, sensibili modifiche alla disciplina sono state apportate dalla legge finanziaria 2010, che contiene numerose disposizioni rilevanti[3]. Tra queste, va segnalata soprattutto la riattivazione  dell’istituto della somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), in precedenza abrogato dalla legge n. 247/2007[4], e l’estensione della sua applicazione anche alle seguenti ipotesi, integrative della previsione contenuta dalla norma:

 

·         in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative (lettera i dell’articolo 20, c. 3 del del D.lgs n. 276/2003);

 

·         in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia (lettera ibis del medesimo articolo 20, c. 3).

 

Va, inoltre, osservato che le agenzie di somministrazione sono automaticamente autorizzate anche all'attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale e che le stesse possono, altresì, gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale a favore di lavoratori svantaggiati.

 

4.   Aspetti di carattere contributivo-previdenziale

 

La disciplina previdenziale in materia di somministrazione è quella dettata dall’articolo 25 del del D.lgs n. 276/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

In base a detta norma:

 

·         gli   oneri   contributivi,   previdenziali,  assicurativi  ed assistenziali -  previsti dalle vigenti disposizioni legislative per la tutela dei lavoratori somministrati – sono a carico delle imprese di somministrazione;

 

·         l’aliquota contributiva per il finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori somministrati è pari a 1,31%[5].

 

La richiamata centralità nel nuovo sistema delle imprese di somministrazione impone la necessaria ottimizzazione delle relative attività gestionali, anche per quanto riguarda gli aspetti di carattere contributivo-previdenziale.

 

 

4.1 Adempimenti a cura delle agenzie di somministrazione.

 

A tal fine, a partire dal periodo di paga “gennaio 2011, le agenzie di somministrazione di lavoro, dovranno utilizzare due distinte posizioni:

a)   per gli adempimenti contributivi relativi ai lavoratori somministrati;

b)   per quelli relativi al personale direttamente assunto per il funzionamento della struttura.

 

4.1.1 Posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice.

 

Per detti lavoratori, continuerà  ad essere utilizzata  la posizione contributiva in essere, contraddistinta dal  csc 7.07.08 e dal c.a 9A (che assumerà anche  il significato di posizione per il solo personale somministrato) e con tutti gli altri codici di autorizzazione eventualmente in essere.

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens,  i lavoratori somministrati dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 75; 76; 77; ecc…).

 

Conseguentemente, non dovranno più essere adoperati - nell’elemento <TipoContribuzione>  -  i codici “83” e “97”, che non saranno più in uso.

 

Per l’esposizione dell’indennità di disponibilità riferita ai lavoratori somministrati a tempo indeterminato, dovrà continuare ad essere validato  l’elemento <DispSomministrati> del flusso UniEmens.

 

La procedura di gestione delle denunce contributive sarà aggiornata al fine di determinare l’esatta aliquota contributiva dovuta (37,87%), che prevede la contribuzione per la disoccupazione involontaria nella misura del 1,31% (vedi punto 4).

In merito all’esposizione dei dati retributivi e contributivi dei lavoratori domestici somministrati, si rinvia a quanto precisato nella circolare n. 131/2010.

 

4.1.2 Posizione per i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura.

 

Per l’assolvimento degli obblighi contributivi riferiti ai lavoratori assunti per il funzionamento della struttura, le Sedi – dandone tempestiva comunicazione alle agenzie – provvederanno all’attribuzione in automatico di una nuova posizione contributiva, contraddistinta dal csc 7.07.08 e priva del c.a. 9A.

 

Per l’acquisizione delle eventuali informazioni relative alla tipologia dell’impresa di somministrazione, le Sedi potranno avvalersi anche dell’apposito albo informatico, consultabile nella specifica sezione del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it - Amministrazione Centrale - D.G. del mercato del lavoro - Incontro tra domanda e offerta di lavoro - Agenzie per il lavoro - Albo Informatico).

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i lavoratori assunti per il funzionamento della struttura dovranno essere  indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i vari codici tipo contribuzione agevolata eventualmente utilizzabili (es. TC 58; 75; 76; 77; ecc…), così come avveniva  in precedenza.

 

L’aliquota contributiva dovuta sarà quella del settore terziario 38,17% (con DS 1,61% - 1,31% più 0,30% contributo integrativo dovuto al Fondo di rotazione ovvero al Fondo interprofessionale per la formazione continua, per le imprese che vi aderiscono).

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 



[1] Cfr. D.lgs n 276/2003 – articoli 4, 5 e 6.

[2] Cfr. Dlgs. n. 276/2003 – articolo 20, comma 3 – lettere da a) ad h).

[3] Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 142 e.143

[4] [4] cfr. art. 1, c. 46

 

[5] Per i  lavoratori somministrati non è dovuto  il contributo integrativo (0,30%) di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (cfr. art. 25, c. 2 del D.lgs n. 276/2003).